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Documento 02003D0014(01)-20090723

Testo consolidato: Decisione della Banca centrale europea del 7 novembre 2003 avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2003/14) (2003/797/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/2009-07-23

TESTO consolidato: 32003D0014(01) — IT — 23.07.2009

2003D0014 — IT — 23.07.2009 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 novembre 2003

avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine

(BCE/2003/14)

(2003/797/CE)

(GU L 297, 15.11.2003, p.35)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Decisione della Banca centrale europea del 19 giugno 2009

  L 190

11

22.7.2009




▼B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 novembre 2003

avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine

(BCE/2003/14)

(2003/797/CE)



IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 119 e l'articolo 123, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 21.2, l'articolo 44 e l'articolo 47.1, primo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ( 1 ), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato e del primo paragrafo dell'articolo 44 dello statuto e in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione BCE/1998/NP2, del 23 giugno 1998, avente ad oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni proprie dell'Istituto monetario europeo, la Banca centrale europea (BCE) è subentrata all'Istituto monetario europeo (IME) nei compiti di cui all'articolo 117, paragrafo 2, quinto trattino del trattato, e di cui all'articolo 4.1, quinto trattino, e 6.1, terzo trattino, dello statuto dell'IME, fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (terza fase).

(2)

In virtù della decisione BCE/1998/NP15, del 1o dicembre 1998, avente per oggetto l'espletamento da parte della BCE di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ( 2 ), la decisione dell'IME n. 8/95, del 2 maggio 1995, avente per oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, è rimasta valida e ha continuato ad essere interamente applicabile a decorrere dalla data d'inizio della terza fase.

(3)

Le funzioni menzionate nel considerando 2 sono state espletate in base all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ( 3 ).

(4)

Il regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, entrato in vigore il 24 febbraio 2002, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1969/88.

(5)

In conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002, la BCE adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti accordati nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dallo stesso regolamento.

(6)

La presente decisione di attuazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002 abrogherà la decisione BCE/1998/NP15. In considerazione del fatto che le altre funzioni e decisioni dell'IME cui si riferisce la decisione BCE/1998/NP2 non sono ugualmente più in vigore né sono più applicabili nella terza fase, la decisione BCE/1998/NP2 può, a fini di chiarezza, essere parimenti abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La BCE esercita le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002, come descritto negli articoli da 2 a 8 della presente decisione.

▼M1

Articolo 2

I pagamenti relativi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea vengono effettuati mediante conti aperti a nome della BCE e/o, avendo riguardo alle modalità per contrarre e concedere prestiti tra la Comunità europea e lo Stato membro in questione, mediante conti aperti presso la BCE a nome della banca centrale nazionale dello Stato membro in questione o a nome della Commissione delle Comunità europee.

▼B

Articolo 3

1.  I fondi ricevuti dalla BCE, per conto della Comunità europea, nel quadro delle operazioni di assunzione di prestiti concluse da quest'ultima, vengono trasferiti, con la stessa data di valuta, sul conto specificato dalla banca centrale nazionale dello Stato membro destinatario dell'erogazione corrispondente.

▼M1

2.  I fondi ricevuti dalla BCE, per conto della Comunità europea, a titolo di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale da uno Stato membro beneficiario di un prestito, vengono trasferiti nella di scadenza sui conti specificati dai creditori nel quadro delle modalità per l’assunzione di prestiti concordate dalla Comunità europea.

Articolo 4

La BCE contabilizza nei propri libri ciascuna operazione di assunzione ed erogazione di prestiti nei seguenti conti in euro:

a) un conto sul lato passivo per i fondi ricevuti per conto della Comunità europea e il loro trasferimento alla banca centrale nazionale dello Stato membro ricevente il prestito corrispondente;

b) un conto d’ordine, denominato «Passività della Comunità europea connesse alle operazioni di assunzione di prestito concluse dalla Comunità europea», suddiviso, se del caso, in ulteriori sotto-conti per ciascuno dei creditori, nel quadro degli accordi per l’assunzione dei prestiti;

c) un conto d’ordine, denominato «Crediti della Comunità europea nel quadro delle operazioni di erogazione di prestito della Comunità europea».

Articolo 5

La BCE contabilizza le operazioni finanziarie di cui all’articolo 3 alla loro data di valuta, addebitando o accreditando i conti di cui alla presente decisione.

Articolo 6

1.  La BCE controlla le date dei trasferimenti e le scadenze indicate nelle modalità per l’assunzione ed erogazione di prestiti finalizzati al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale.

2.  La BCE effettua la notifica almeno 15 giorni di calendario precedenti a ciascuna data di trasferimento alla banca centrale nazionale dello Stato membro che è in debito nei confronti della Comunità europea.

▼B

Articolo 7

La BCE informa immediatamente per iscritto la Commissione europea di ogni operazione da essa svolta per conto della Comunità europea. La BCE rivolge tali comunicazioni all'attenzione della direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea.

Articolo 8

Alla fine di ogni anno solare la BCE redige una relazione tesa a informare la Commissione europea delle operazioni finanziarie da essa concluse nell'anno in rapporto alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione. Tale relazione contiene un estratto dei crediti e delle passività della Comunità europea connessi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione.

Articolo 9

La decisione BCE/1998/NP2 e la decisione BCE/1998/NP15 sono abrogate.

Articolo 10

Il comitato esecutivo della BCE adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( 1 ) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

( 2 ) Decisione pubblicata come allegato V alla decisione BCE/2000/12, del 10 novembre 2000, relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea, (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 76).

( 3 ) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

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