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Documento 32000X1216

Accordo del 14 settembre 2000 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1° settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria

GU C 362 del 16.12.2000, pagg. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/03/2006; abrog. impl. da 32006X0325(01)

32000X1216

Accordo del 14 settembre 2000 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1° settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria

Gazzetta ufficiale n. C 362 del 16/12/2000 pag. 0011 - 0011


Accordo

del 14 settembre 2000

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1o settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria

(2000/C 362/10)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA (DI SEGUITO DENOMINATA "BCE" E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO DENOMINATI, RISPETTIVAMENTE, "BCN NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO" E "STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO"),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito denominata "Risoluzione") ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito denominato "ERM II") all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999.

(2) Ai sensi della risoluzione, l'ERM II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.

(3) La Repubblica ellenica ha partecipato sin dall'inizio all'ERM II, quale Stato membro con deroga, e che la Banca di Grecia aderisce all'accordo del 1o settembre 1998 tra la BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative degli AEC II(1) (di seguito denominato "Accordo tra le banche centrali sull'ERM II").

(4) La decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1o gennaio 2001, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, abolisce la deroga della Repubblica ellenica(2)). L'euro è la valuta della Repubblica ellenica dal 1o gennaio 2001 e la Banca di Grecia cessa di aderire all'accordo tra le banche centrali sull'ERM II con effetto da tale data.

(5) È necessario pertanto modificare l'accordo tra le banche centrali sull'ERM II al fine di tenere conto dell'abrogazione della deroga della Repubblica ellenica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifica all'Accordo tra le banche centrali sull'ERM II

1.1. L'adesione della Banca di Grecia all'accordo tra le banche centrali sull'ERM II cessa con effetto dal 1o gennaio 2001.

1.2. L'allegato 2 dell'accordo tra le banche centrali sull'ERM II è modificato come segue: la menzione relativa alla Banca di Grecia è cancellata nella colonna dal titolo "Banche centrali aderenti al presente accordo" ed è inserita nella colonna recante i limiti massimi pari a zero, dal titolo "BCN appartenenti all'area dell'euro".

Articolo 2

Disposizioni finali

2.1. Il presente accordo modifica l'accordo tra le banche centrali sull'ERM II con effetto dal 1o gennaio 2001.

2.2. Il presente accordo è redatto in versione autentica, nelle lingue inglese, francese e tedesca. Una copia conforme all'originale in ciascuna di tali lingue è inviata ad ogni banca centrale dalla BCE, che è tenuta a custodire gli originali. Il presente accordo è tradotto in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità e pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6.

(2) GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

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