EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 31999Q0320

Regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea

GU L 75 del 20.3.1999, pagg. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/2004; sostituito da 32004D0012(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1999/320/oj

31999Q0320

Regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 20/03/1999 pag. 0036 - 0039


REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto») e, in particolare, l'articolo 46, paragrafo 4,

HA DECISO DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Trattato e statuto

Il presente regolamento interno integra il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato») e lo statuto. I termini contenuti nel presente regolamento interno hanno il significato loro assegnato nel trattato e nello statuto.

Articolo 2

Data e luogo di riunione del Consiglio generale

2.1. La data delle riunioni è decisa dal Consiglio generale su proposta del presidente.

2.2. Il presidente convoca una riunione del Consiglio generale su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

2.3. Il presidente può inoltre convocare riunioni del Consiglio generale ogniqualvolta lo ritenga necessario.

2.4. Il Consiglio generale tiene di norma le proprie riunioni nei locali della Banca centrale europea (BCE).

2.5. Le riunioni possono inoltre essere tenute in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio generale

3.1. Salvo quanto quivi disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio generale è limitata ai relativi membri, agli altri membri del Comitato esecutivo, al presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee. Ciascun governatore può, di norma, essere accompagnato da una persona.

3.2. Qualora un membro del Consiglio generale non sia in grado di partecipare a una riunione, ha facoltà di nominare un supplente affinché partecipi alla riunione e voti per suo conto. Il presidente ne è informato.

3.3. Il Consiglio generale può inoltre invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

Votazione

4.1. Affinché il Consiglio generale possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri o supplenti.

4.2. Salvo diversa indicazione dello statuto, le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

4.3. Le decisioni possono inoltre essere adottate mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio generale. Le decisioni adottate mediante procedura scritta sono registrate nel verbale della riunione del Consiglio generale.

4.4. Qualora il Consiglio generale, nell'ambito delle sue competenze, formuli osservazioni su atti giuridici che debbano essere adottati da parte del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo, l'eventuale minoranza dissenziente ha il diritto di presentare a tali organi della BCE il proprio parere discordante.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del Consiglio generale

5.1. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è adottato dal Consiglio generale. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente e inviato, unitamente ai relativi documenti, ai membri del Consiglio generale e agli altri partecipanti autorizzati almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. In quest'ultimo caso, il presidente agisce in modo opportuno tenendo conto delle circostanze. In Consiglio generale ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di un membro del Consiglio generale. Una voce è cancellata dall'ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri del Consiglio generale se i relativi documenti non sono stati inviati ai membri a tempo debito.

5.2. I verbali dei lavori del Consiglio generale sono presentati ai suoi membri per l'approvazione nel corso della riunione successiva (o prima, se necessario, mediante procedura scritta) e sono firmati dal presidente.

Articolo 6

Rapporti tra il Consiglio generale, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo

6.1. Fatte salve le altre responsabilità del Consiglio generale, comprese quelle di cui all'articolo 44 dello statuto, le funzioni di collaborazione del Consiglio generale comprendono, in particolare, i compiti di cui al presente articolo, paragrafi da 2 a 8.

6.2. Il Consiglio generale partecipa alle funzioni consultive della BCE di cui all'articolo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1, dello statuto.

6.3. Il contributo del Consiglio generale ai compiti demandati alla BCE in campo statistico consiste nel:

- rafforzare la cooperazione tra tutte le banche centrali nazionali dell'Unione europea al fine di supportare i compiti della BCE in campo statistico;

- contribuire all'armonizzazione, laddove necessario, delle norme e delle prassi che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche da parte di tutte le banche centrali nazionali dell'Unione europea;

- presentare ossevazioni al Consiglio direttivo in merito ai progetti di raccomandazione della BCE in campo statistico, di cui all'articolo 42 dello statuto, prima della loro adozione.

6.4. Il Consiglio generale contribuisce all'osservazione degli obblighi di rendiconto della BCE di cui all'articolo 15 dello statuto presentando al Consiglio direttivo le proprie osservazioni in merito alla relazione annuale prima della sua adozione.

6.5. Il Consiglio generale contribuisce ad uniformare le procedure contabili e di rendiconto di cui all'articolo 26, paragrafo 4, dello statuto presentando al Consiglio direttivo le proprie osservazioni in merito ai progetti di norme prima della loro adozione.

6.6. Il Consiglio generale contribuisce all'adozione delle altre misure di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dello statuto presentando al Consiglio direttivo le proprie osservazioni in merito ai progetti di tali misure prima della loro adozione.

6.7. Il Consiglio generale contribuisce alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della BCE presentando al Consiglio direttivo le proprie osservazioni in merito al progetto di condizioni di impiego prima della loro adozione.

6.8. Il Consiglio generale contribuisce ai preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio di cui all'articolo 47, paragrafo 3, dello statuto presentando al Consiglio direttivo le proprie osservazioni in merito al progetto di parere della BCE di cui all'articolo 109 L, paragrafo 5, del trattato e a qualsiasi altro progetto di parere della BCE relativo agli atti giuridici comunitari da adottare qualora venga abolita una deroga o qualora siano adottate le decisioni di cui all'articolo 10 del protocollo n. 11.

6.9. Ogniqualvolta il Consiglio generale contribuisca alle funzioni della BCE ai sensi dei paragrafi precedenti, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavoratori, per pronunciarsi. In caso di urgenza (che deve essere giustificata nella richiesta), tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

6.10. In conformità dell'articolo 47, paragrafo 4, dello statuto, il presidente informa il Consiglio generale sulle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

Articolo 7

Strumenti giuridici

Il presidente firma le decisioni adottate a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, e dell'articolo 48 dello statuto e del presente regolamento, nonché le raccomandazioni e i pareri adottati dal Consiglio generale a norma dell'articolo 44 dello statuto.

Articolo 8

Riservatezza e accesso ai documenti e archivi della BCE

8.1. I lavori del Consiglio generale e dei comitati o gruppi che si occupano di questioni che rientrano nelle sue competenze sono riservati, a meno che il Consiglio generale non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

8.2. Tutti i documenti redatti dal Consiglio generale e dai comitati o gruppi che si occupano di questioni che rientrano nelle sue competenze sono riservati, a meno che il Consiglio generale non decida altrimenti. Tali documenti costituiscono parte integrante della documentazione custodita negli archivi della BCE e sono accessibili alle medesime condizioni stabilite dal Consiglio direttivo per l'accesso agli archivi della BCE.

Articolo 9

Termine di applicazione

Il Consiglio generale è sciolto e il presente regolamento interno cessa di avere applicazione quando, in conformità dell'articolo 109 K, paragrafo 2, del trattato, tutte le deroghe sono abolite dal Consiglio dell'Unione europea e le decisioni di cui al protocollo n. 11 sono adottate.

Articolo 10

Pubblicazione

Il presente regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 1° settembre 1998.

Per il Consiglio generale

Il presidente

WILLEM F. DUISENBERG

In alto