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Documento 32001D0006(01)

2001/566/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 5 luglio 2001, che modifica la decisione BCE/1998/4 relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (BCE/2001/6)

GU L 201 del 26.7.2001, pagg. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 01 tomo 003 pag. 343 - 343
edizione speciale in lingua estone: capitolo 01 tomo 003 pag. 343 - 343
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edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 004 pag. 21 - 21

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/566/oj

32001D0566

2001/566/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 5 luglio 2001, che modifica la decisione BCE/1998/4 relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (BCE/2001/6)

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 26/07/2001 pag. 0025 - 0025


Decisione della Banca centrale europea

del 5 luglio 2001

che modifica la decisione BCE/1998/4 relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea

(BCE/2001/6)

(2001/566/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato lo "statuto") e in particolare l'articolo 36.1,

vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),

visto il contributo del consiglio generale della BCE,

considerando che:

(1) Lo statuto attribuisce al consiglio direttivo della BCE, su proposta del comitato esecutivo della BCE, il compito di stabilire e, laddove necessario, modificare le condizioni di impiego del personale della BCE (in seguito denominate le "condizioni di impiego").

(2) La decisione BCE/1998/4, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999(1) (in seguito denominata "Decisione BCE/1998/4"), ha ad oggetto le regole che disciplinano i rapporti di lavoro tra la BCE e il proprio personale.

(3) Conformemente alla politica di trasparenza perseguita dalla BCE, le condizioni di impiego del personale della BCE devono essere messe a disposizione di tutte le parti interessate.

(4) L'accesso del pubblico alle condizioni di impiego sarebbe facilitato in modo significativo dal loro inserimento nel sito Internet della BCE (http://www.ecb.int),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione BCE/1998/4 è abrogato e sostituito dal nuovo articolo 2 che recita come segue: "Per informazioni di tutte le parti interessate, le condizioni di impiego del personale della BCE sono disponibili nel sito Internet della BCE (http://www.ecb.int) e accessibili al pubblico."

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 125 del 19.5.1999, pag. 32.

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