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Documento 32007X0125(01)

Accordo, del 30 dicembre 2006 , tra la Banca centrale europea e la Banka Slovenije riguardo alla somma accreditata alla Banka Slovenije da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

GU C 17 del 25.1.2007, pagg. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 32 - 33

Stato giuridico del documento In vigore

25.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/26


ACCORDO

del 30 dicembre 2006

tra la Banca centrale europea e la Banka Slovenije riguardo alla somma accreditata alla Banka Slovenije da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(2007/C 17/07)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA E LA BANKA SLOVENIJE,

Considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della Decisione BCE/2006/30 del 30 dicembre 2006 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banka Slovenije (1), la somma complessiva dell'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che essa è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1o gennaio 2007 in conformità dell'articolo 49.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è pari a EUR 191 641 809,33.

(2)

Conformemente all'articolo 30.3 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione BCE/2006/30, a decorrere dal 1o gennaio 2007 la BCE è tenuta ad accreditare alla Banka Slovenije un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva in valuta della Banka Slovenije, fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 della decisione stessa. La BCE e la Banka Slovenije concordano di stabilire in EUR 183 995 237,74 il credito della Banka Slovenije, al fine di assicurare che il rapporto tra l'ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Banka Slovenije nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complessive nel medesimo schema delle altre BCN partecipanti.

(3)

La differenza fra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta dall'applicazione al valore delle attività di riserva in valuta che la Banka Slovenije ha già trasferito in virtù dell'articolo 30.1 dello statuto degli «attuali tassi di cambio», di cui all'articolo 49.1 dello statuto, e dall'effetto sui crediti detenuti dalle altre BCN partecipanti, di cui all'articolo 30.3 dello statuto, di quanto segue: i) l'adeguamento dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004, a norma dell'articolo 29.3 dello statuto; ii) lo schema di capitale della BCE esteso al 1o maggio 2004, a norma dell'articolo 49.3 dello statuto; e iii) lo schema di capitale della BCE esteso al 1o gennaio 2007, a norma dell'articolo 49.3 dello statuto.

(4)

Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Banka Slovenije concordano che il credito di quest'ultima può essere ridotto compensandolo con l'importo con il quale la Banka Slovenije è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto e all'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2006/30, nel caso in cui il credito della Banka Slovenije sia maggiore di EUR 183 995 237,74.

(5)

La BCE e la Banka Slovenije dovrebbero accordarsi su altre modalità per accreditare la somma a quest'ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito all'importo indicato nel considerando 2.

(6)

Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell'articolo 30 dello statuto, in conformità dell'articolo 10.3 dello statuto e della procedura in esso delineata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modalità di accreditamento delle somme alla Banka Slovenije's

1.   Se la somma che la BCE deve accreditare alla Banka Slovenije in conformità dell'articolo 30.3 dello statuto e dell'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione BCE/2006/30 (di seguito il «credito della Banka Slovenije» o il «credito») è superiore a EUR 183 995 237,74 all'ultima data in cui la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Banka Slovenije, in linea con l'articolo 3 della Decisione BCE/2006/30, allora il credito è ridotto a EUR 183 995 237,74, a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l'importo con il quale la Banka Slovenije è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2007, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto e all'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2006/30. L'importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l'articolo 49.2 dello statuto e l'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2006/30, che è da ritenersi come effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.

2.   Se la somma con la quale la Banka Slovenije è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell'articolo 49.2 dello statuto e dell'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione BCE/2006/30 è inferiore alla differenza tra: a) il credito della Banka Slovenije; e b) EUR 183 995 237,74, allora il credito è ridotto a EUR 183 995 237,74: 1) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e 2) effettuando un pagamento in euro da parte della BCE alla Banka Slovenije pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2007. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati, siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/-360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Se il credito della Banka Slovenije è inferiore a EUR 183 995 237,74 all'ultima data nella quale la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Banka Slovenije conformemente all'articolo 3 della Decisione BCE/2006/30, allora il credito è aumentato a quella data a EUR 183 995 237,74. L'aumento si realizza mediante il pagamento, da parte della Banka Slovenije alla BCE, di un importo pari alla differenza. Qualunque importo che la Banka Slovenije sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2007 e deve essere pagato secondo le procedure specificate nell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Decisione BCE/2006/30.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2.   Il presente accordo è redatto in duplice originale in lingua inglese e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Banka Slovenije conservano ciascuna un originale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 2006.

Per la Banca centrale europea

Jean-Claude TRICHET

Presidente

Per la Banka Slovenije

Mitja GASPARI

Governatore


(1)  Non ancora pubblicata.


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