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Documento 32002X0125(01)

Accordo tra l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea (BCE)

GU C 23 del 25.1.2002, pagg. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 01 tomo 003 pag. 413 - 415
edizione speciale in lingua estone: capitolo 01 tomo 003 pag. 413 - 415
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 01 tomo 003 pag. 413 - 415
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edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 91 - 93
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 91 - 93
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 9 - 11

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/12/2014; abrogato da 32015Y0417(01)

32002X0125(01)

Accordo tra l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea (BCE)

Gazzetta ufficiale n. C 023 del 25/01/2002 pag. 0009 - 0011


Accordo tra l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea (BCE)

(2002/C 23/07)

IL PRESENTE ACCORDO è stipulato

TRA

l'Ufficio europeo di polizia (Europol), con sede in Raamweg 47, 2509 L'Aia, Paesi Bassi, rappresentato dal suo direttore, Jürgen Storbeck

E

la Banca centrale europea (BCE), con sede in Kaiserstraße 29, D-60311 Francoforte sul Meno, Germania, rappresentata dal suo presidente, Willem Duisenberg

(in seguito anche denominati congiuntamente le "Parti" e ciascuna individualmente la "Parte").

Considerando che:

Le Parti hanno l'obiettivo comune di combattere le minacce derivanti dalla falsificazione dell'euro e di svolgere un ruolo centrale in tale lotta; in questo contesto esse cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, con le Banche centrali nazionali, le Unità nazionali dell'Europol, i Centri nazionali di analisi, i Centri nazionali di analisi delle monete, il Centro tecnico-scientifico europeo, la Commissione europea e altre autorità nazionali ed europee e altre organizzazioni internazionali.

Le Parti desiderano rafforzare la loro cooperazione in questo campo, dal momento che ciò è nel loro interesse comune e nell'interesse di tutti i partecipanti alla lotta contro la falsificazione.

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(1), prevede che l'Europol e la BCE concludano un accordo in base al quale l'Europol avrà accesso ai dati tecnici e statistici della BCE relativi alle banconote e alle monete false scoperte sia negli Stati membri sia nei paesi terzi; inoltre, il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende l'applicazione del regolamento 1338/2001 agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica(2).

L'8 novembre 2001 la BCE ha adottato la decisione BCE/2001/11 relativa a determinate condizioni in materia di accesso al Sistema di monitoraggio della contraffazione (SMC), ossia il sistema gestito dalla BCE contenente informazioni tecniche e statistiche sulla falsificazione delle banconote e delle monete in euro, provenienti sia dagli Stati membri sia da paesi terzi; la suddetta decisione fa riferimento alla conclusione di un accordo tra le Parti in relazione all'accesso dell'Europol al SMC.

L'Europol fornirà alla BCE le informazioni relative alla falsificazione dell'euro, incluse le informazioni ricevute dagli organi preposti all'applicazione della legge, dalle organizzazioni internazionali e da altri terzi, con l'esclusione dei dati personali.

Il 5 dicembre 2000 il consiglio di amministrazione dell'Europol ha autorizzato l'Europol ad avviare delle trattative per un accordo con la BCE e il 23 ottobre 2001 ha autorizzato la firma del presente accordo.

Il 25 ottobre 2001 il Consiglio direttivo della BCE ha approvato il contenuto del presente accordo e, in quella data, ha autorizzato il Presidente della BCE a sottoscriverlo a nome e per conto della BCE,

Le Parti stipulano quanto segue:

Articolo 1

Finalità dell'accordo

La finalità del presente accordo è quella sia di stabilire un'effettiva cooperazione tra le Parti relativamente alle misure atte a combattere le minacce derivanti dalla falsificazione dell'euro sia di rafforzare e coordinare l'assistenza fornita, in questo ambito, da entrambe le Parti alle autorità nazionali ed europee e alle organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Consultazione e coordinamento

1. Le Parti, agendo in conformità delle rispettive competenze, si consultano reciprocamente, in modo regolare, riguardo alle politiche da adottare ed attuare in questioni di interesse comune, come indicato all'articolo 1, al fine di realizzare i loro obiettivi, coordinare le loro attività ed evitare la duplicazione degli sforzi. Il presidente della BCE e il direttore dell'Europol, o le persone da essi designate, si incontrano almeno una volta all'anno per rivedere l'attuazione del presente accordo.

2. In particolare, le Parti si impegnano a coordinare le proprie politiche, attività di formazione, campagne pubbliche di informazione e pubblicazioni relative alla falsificazione dell'euro. Ogni qualvolta sia possibile, le Parti si consultano reciprocamente riguardo alle loro dichiarazioni pubbliche e alla loro politica di comunicazione verso l'esterno.

Articolo 3

Scambio di informazioni

1. Lo scambio di informazioni tra le Parti avviene ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo e non comprenderà i dati relativi ad un soggetto identificato o a soggetti identificabili.

2. Le Parti si forniscono reciprocamente, sollecitamente e regolarmente, informazioni relative alla falsificazione di banconote in euro o di altre valute. Tali informazioni comprendono, nel caso di informazioni che l'Europol fornisce alla BCE, quelle provenienti da autorità nazionali, europee e internazionali incaricate dell'applicazione della legge e, nel caso di informazioni che la BCE fornisce all'Europol, quelle ottenute da autorità nazionali, europee e internazionali.

3. L'Europol assiste la BCE in tutti i rapporti con le organizzazioni nazionali, europee e internazionali preposte all'applicazione della legge, in questioni connesse alla falsificazione di banconote in euro.

4. Le Parti assicurano il coordinamento dei propri sistemi di preallarme.

Articolo 4

Accesso alla banca dati del SMC e disposizioni correlate

1. La BCE garantisce ai funzionari dell'Europol designati quali referenti a tale scopo in base all'articolo 7, l'accesso in linea in sola lettura alla banca dati del SMC, accesso che non consente all'Europol di introdurre direttamente dati nel SMC. Le modalità di accesso, inclusi i necessari accordi relativi al sistema, sono ulteriormente specificate per mezzo di uno scambio di lettere tra il presidente della BCE e il direttore dell'Europol.

2. La BCE redige regolarmente, e invia all'Europol, un fascicolo specifico con informazioni relative alla scoperta di euro contraffatti e contenente le descrizioni tecniche delle classi inserite e salvate nella banca dati del SMC.

3. Inoltre, la BCE informa sollecitamente l'Europol relativamente alla creazione di ogni nuova classe di falsificazione nell'ambito del SMC e alla scoperta di qualsiasi grande quantità di banconote in euro contraffatte.

4. La BCE fornisce all'Europol un campione di ogni tipo di banconota in euro contraffatta a cui è stato assegnato un nuovo indicativo di classe nel SMC. La presente disposizione è applicata in modo tale da non impedire alle banconote che si sospettano contraffatte di essere utilizzate o conservate come prova in procedimenti penali.

Articolo 5

Richiesta di assistenza

1. Le Parti si comunicano reciprocamente tutte le richieste di perizie tecniche o testimonianze in procedimenti giudiziari con riguardo alla falsificazione dell'euro e stabiliscono adeguate procedure per coordinare le loro rispettive risposte a ciascuna di tali richiesta.

2. Le Parti cooperano per istituire un canale di comunicazione libero da ostacoli per le richieste di assistenza nell'applicazione della legge prestata attraverso l'Europol.

Articolo 6

Richiesta di analisi tecniche

1. L'Europol può inviare alla BCE qualsiasi richiesta appropriata di analisi tecniche necessarie nel contesto delle attività dell'Europol legate alle banconote in euro false. L'Europol raccoglie e inoltra le richieste provenienti dal suo esterno.

2. La BCE decide sull'ampiezza dell'analisi, compresa la necessità di esame tecnico di campioni di falsificazioni e la natura di tale esame. Al fine di facilitare tale decisione, l'Europol, al momento in cui inoltra la richiesta alla BCE, la informa relativamente a tutti gli elementi di valutazione del caso necessari nonché riguardo alle ragioni addotte a fondamento della richiesta di esame. Nell'eventualità che vi siano esami ancora pendenti, ciò è evidenziato nel SMC.

3. La BCE mette direttamente a disposizione dell'Europol i risultati di ciascuna analisi tecnica.

Articolo 7

Referenti

1. Le Parti designano i referenti per mezzo di uno scambio di lettere tra il direttore dell'Europol e il presidente della BCE. Eventuali modifiche alla lista dei referenti possono essere concordate per iscritto per mezzo di un ulteriore scambio di corrispondenza.

2. Entrambe le Parti possono, in conformità del rispettivo quadro giuridico, designare dei rappresentanti che si stabiliscano presso la sede dell'altra Parte (funzionari di collegamento) al fine di dare attuazione al presente accordo.

Articolo 8

Riservatezza

1. Ciascuna Parte assicura che le informazioni ricevute dall'altra in base al presente accordo siano soggette ai propri standard di riservatezza e sicurezza per il trattamento delle informazioni e ricevano un grado di protezione equivalente almeno a quello offerto dalle misure applicate alle informazioni dall'altra Parte.

2. Le Parti stabiliscono una equiparazione tra i rispettivi standard di riservatezza e sicurezza mediante uno scambio di lettere.

3. La Parte che fornisce l'informazione è responsabile della scelta del grado di riservatezza per l'informazione fornita e assicura che tale grado sia indicato chiaramente. In conformità del principio di proporzionalità, i gradi di riservatezza sono attribuiti al più basso livello possibile da ciascuna Parte e, dove possibile, modificati di conseguenza.

4. In qualsiasi momento, entrambe le Parti possono richiedere una modifica del grado di riservatezza scelto per le informazioni fornite, compresa la possibilità di abolire la riservatezza stessa. La Parte ricevente è tenuta a modificare conseguentemente il grado di riservatezza.

5. Ciascuna Parte può, per motivi di riservatezza, specificare restrizioni relativamente all'utilizzo dei dati forniti all'altra Parte. La Parte ricevente rispetta tali restrizioni.

Articolo 9

Responsabilità

Qualora venga causato un danno ad una Parte o a un individuo in conseguenza di un trattamento non autorizzato o scorretto delle informazioni di cui al presente accordo da parte dell'altra Parte, quest'ultima è responsabile per il suddetto danno. La determinazione e la compensazione del danno tra le Parti di cui al presente articolo sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Composizione delle controversie

Tutte le controversie tra le Parti, derivanti da elementi esterni o connessi al presente accordo, che non siano composte amichevolmente, sono deferite per una decisione definitiva ad uno o più arbitri, come concordato dalle Parti. In caso di disaccordo, gli arbitri sono tre (3), uno nominato dall'Europol, uno dalla BCE e il terzo dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, salvo diverso accordo delle Parti. Un voto a maggioranza degli arbitri è sufficiente per raggiungere una decisione vincolante. Il terzo arbitro ha il pieno potere di dirimere tutte le questioni di procedura in tutti i casi in cui le Parti siano in disaccordo su tali questioni.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Le Parti possono modificare il presente accordo consensualmente.

2. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo dandone un preavviso di 12 mesi.

3. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione.

4. Il presente accordo è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno il 13 dicembre 2001, in due copie in lingua inglese.

Per la BCE

Willem F. Duisenberg

Per l'Europol

Jürgen Storbeck

(1) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

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