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Documento 52014HB0002

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 23 gennaio 2014 , che modifica la raccomandazione BCE/2011/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2014/2)

GU C 51 del 22.2.2014, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 gennaio 2014

che modifica la raccomandazione BCE/2011/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne

(BCE/2014/2)

(2014/C 51/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e il terzo trattino dell’articolo 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5.1, primo periodo, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo statuto del SEBC») dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccoglie le informazioni statistiche necessarie a svolgere i compiti del SEBC dalle competenti autorità, diverse dalle BCN, o direttamente presso gli operatori economici. L’articolo 5.1, secondo periodo, prevede che, a questo fine, essa coopera con le istituzioni o gli organi dell’Unione, con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. L’articolo 5.2 stabilisce che le BCN svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(2)

Nei casi in cui, conformemente alla normativa nazionale e alla prassi consolidate, gli operatori segnalanti forniscono le necessarie informazioni ad autorità competenti diverse dalle BCN, tali autorità e le rispettive BCN sono tenute a cooperare tra loro per adempiere agli obblighi di segnalazione nei confronti della BCE. Tale cooperazione dovrebbe includere l’istituzione una struttura permanente per la trasmissione dei dati, salvo che il medesimo risultato sia già stato conseguito dalla normativa nazionale. Al momento, tale obbligo riguarda la cooperazione tra il Central Statistics Office in Irlanda e la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland e il National Statistics Office di Malta e la Bank Ċentrali ta’ Malta/Cental Bank of Malta. Inoltre, in Finlandia, dal 1o gennaio 2014, Statistics Finland ha rilevato da Suomen Pankki — Finlands Bank il compito di raccogliere e compilare le informazioni statistiche necessarie nel settore delle statistiche esterne. Al fine di adempiere ai menzionati obblighi statistici, Suomen Pankki — Finlands Bank e Statistics Finland dovrebbero cooperare tra loro.

(3)

Attesa la necessità di indirizzare la raccomandazione BCE/2011/24 a Statistics Finland e il fatto che la BCE istituirà, aggiornerà e pubblicherà sul proprio sito una lista delle autorità competenti negli Stati membri il cui coinvolgimento nella raccolta e/o nella compilazione di statistiche esterne è stato notificato dalle rispettive BCN alla BCE e destinatarie in futuro della raccomandazione BCE/2011/24, quest’ultima deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I

Modifica

La Sezione IV della raccomandazione BCE/2011/24 è sostituita dalla seguente, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

«SEZIONE IV

Disposizioni finali

1.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione BCE/2004/16 dal 1o giugno 2014.

2.

Qualunque riferimento alla raccomandazione BCE/2004/16 è da interpretarsi come riferimento alla presente raccomandazione.

3.

Sono destinatari della presente raccomandazione il Central Statistics Office d’Irlanda, il National Statistics Office di Malta, Statistics Finland in Finlandia e le altre autorità competenti cui di volta in volta sia affidata la raccolta e/o la compilazione di statistiche esterne negli Stati membri e che risultano incluse in una lista di autorità competenti istituita, aggiornata e pubblicata dalla BCE sul proprio sito.

4.

Ai destinatari è richiesto di dare corso alla presente raccomandazione dal 1o giugno 2014 o dalla data della loro inclusione nella lista delle autorità competenti di cui al paragrafo 3, ove successiva.»

SEZIONE II

Destinatari

Sono destinatari della presente raccomandazione il Central Statistics Office d’Irlanda, il National Statistics Office di Malta, e Statistics Finland in Finlandia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 gennaio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


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