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Documento 52009AB0014

Parere della Banca centrale europea, del 23 febbraio 2009 , relativo a una proposta di regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nella rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (CON/2009/14)

GU C 58 del 12.3.2009, pagg. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 febbraio 2009

relativo a una proposta di regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nella rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Introduzione e base giuridica

Il 5 gennaio 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee una richiesta di parere su un progetto di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda le norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nella rilevazione dei prezzi negli indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

In linea generale, la BCE accoglie con favore la normativa proposta che dovrebbe aumentare la comparabilità dell'IPCA. Il trattamento di voci stagionali è una delle questioni relative all'armonizzazione che più lungamente sono state oggetto di discussione nell'ambito dello sviluppo dell'IPCA. Attualmente il trattamento delle voci stagionali differisce sostanzialmente tra gli Stati membri, dacché ne conseguono IPCA non sufficientemente comparabili. A sua volta, ciò comporta delle difficoltà nell'interpretare gli indici dell'area dell'euro per certi gruppi di prodotti e potrebbe persino produrre delle distorsioni nell'IPCA relativo a tutte le voci.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.

Nondimeno, il regolamento proposto consente ancora due diversi metodi per il trattamento dei prodotti stagionali, mediante indici annuali a ponderazione costante o indici di classe a ponderazione stagionale. Nonostante il regolamento proposto imponga talune restrizioni nell'applicazione di questi due tipi di indici al fine di limitare la incomparabilità dei risultati tra i paesi, delle simulazioni hanno tuttavia dimostrato che in date condizioni i due approcci conducono ancora a risultati abbastanza differenti. Pertanto, la BCE accoglierebbe con favore uno standard più rigoroso, che permetta che solo uno dei due diversi metodi possa essere applicato, al fine di migliorare ulteriormente la comparabilità del trattamento dei prodotti stagionali. Tuttavia, se non si prevede che la scelta tra i due metodi abbia un effetto significante sull'IPCA relativo a tutte le voci e laddove la cancellazione di uno dei metodi nel regolamento proposto comportasse un sostanziale ritardo nell'adozione dello stesso, la BCE accoglierebbe con favore che il trattamento dei prodotti stagionali sia ristretto a uno solo dei metodi nelle future revisioni del regolamento.

2.2.

Per quegli Stati membri le cui prassi attuali differiscano sostanzialmente dagli standard minimi descritti nell'articolo 4 del regolamento proposto, l'effetto sui sottoindici oggetto del regolamento proposto potrebbe essere significante. Ciò comporterà una discontinuità statistica negli indici che potrebbe tradursi in una distorsione dei tassi di variazione annui dell'IPCA relativo a tutte le voci. La BCE riconosce che potrebbe non essere fattibile per gli Stati membri rivedere gli IPCA pubblicati in precedenza sin dall'inizio. Tuttavia, la BCE ritiene particolarmente importanti la comparabilità e la coerenza delle cifre IPCA nell'anno successivo all'attuazione del regolamento proposto. La BCE accoglierebbe pertanto con favore che gli Stati membri rivedano i loro IPCA almeno un anno prima dell'attuazione del regolamento proposto.

2.3.

Poiché la BCE deve essere consultata sul regolamento proposto in base a quanto disposto dal trattato, in linea con l'articolo 253 dello stesso, dovrebbe essere inserito nello stesso un riferimento volto a chiarire tale punto.

2.4.

Poiché il Sistema europeo di banche centrali usa l'IPCA non solo per il fine di ci all'articolo 121 del trattato, ma anche per le funzioni decisionali connessi alla sua politica monetaria ai sensi del'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, la BCE raccomanda di inserire un considerando nel regolamento proposto a tale proposito.

3.   Proposte redazionali

3.1.

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l'allegato contiene le relative proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 febbraio 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


ALLEGATO

PROPOSTE REDAZIONALI

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

[nuovo riferimento proposto]

«visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

«visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del lunedì 23 ottobre 1995 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,»

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del lunedì 23 ottobre 1995, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea,»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.3 del parere

Modifica n. 2

[nuovo considerando 5 proposto]

 

«(5)

L'IPCA è un importante indicatore utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali per le proprie analisi connesse al processo decisionale relativo alla politica monetaria ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato.»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.4 del parere


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.


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