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Documento 52010AB0023

Parere della Banca centrale europea, del 18 marzo 2010 , relativamente ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (CON/2010/23)

GU C 87 del 1.4.2010, pagg. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 87/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 marzo 2010

relativamente ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(CON/2010/23)

2010/C 87/01

Introduzione e base giuridica

Il 25 novembre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere relativamente ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (1) (di seguito «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla regolare conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato.

Le osservazioni contenute nel presente parere devono essere lette congiuntamente ai pareri della BCE CON/2009/88 (2) e CON/2010/5 (3), che sono stati adottati nel quadro della riforma in atto della vigilanza finanziaria europea (4).

Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.   La BCE sostiene l’obiettivo della proposta di direttiva, che introduce in 11 direttive del settore finanziario modifiche le necessarie per garantire il buon funzionamento delle autorità di vigilanza europee e del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB).

1.2.   Le osservazioni contenute nel presente parere e le proposte redazionali si concentrano principalmente su questioni di diretta rilevanza per la BCE/il SEBC e per l’ESRB, nonché per la loro cooperazione con le autorità di vigilanza europee e le autorità nazionali competenti. A tale riguardo è di particolare importanza, ai fini dell’esecuzione dei loro rispettivi compiti, rimuovere ogni ostacolo giuridico allo scambio di informazioni che possa esistere tra la BCE/il SEBC, l’ESRB, le tre autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza nazionali.

1.3.   Adozione degli standard tecnici

1.3.1.   I regolamenti proposti che istituiscono le autorità di vigilanza europee (di seguito «regolamenti proposti sulle autorità di vigilanza europee») dispongono una procedura uniforme per l’adozione degli standard tecnici (5). I progetti di standard tecnici saranno elaborati da ciascuna delle autorità di vigilanza europee sotto forma di regolamenti o decisioni (6) e approvati dalla Commissione. In tale contesto, la proposta di direttiva dispone prevede modifiche alla normativa di settore, identificando le aree in cui gli standard tecnici dovrebbero essere elaborati (7). Come già sottolineato nel suo Parere CON/2010/5, la BCE sostiene pienamente l’istituzione di un codice unico europeo applicabile a tutte le istituzioni finanziarie nel mercato unico e la conseguente necessità di uno strumento efficace per istituire standard tecnici vincolanti armonizzati in materia di servizi finanziari (8).

1.3.2.   Relativamente alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il trattato stabilisce una distinzione tra atti delegati (articolo 290 del trattato) e atti di esecuzione (articolo 291 del trattato). Di conseguenza, le decisioni e i regolamenti adottati dalla Commissione per approvare progetti di standard tecnici rientreranno in una di queste due categorie. Nel contesto della normativa dell’UE in materia di servizi finanziari, le istituzioni dell’Unione coinvolte nel processo legislativo dovrebbero raggiungere un’intesa sulla metodologia appropriata da adottare per includere gli atti giuridici della Commissione che approvano tali progetti di standard tecnici all’interno del quadro più generale entro il quale operano le competenze delegate e di esecuzione ai sensi del trattato.

1.3.3.   Nella misura in cui i progetti di standard tecnici si qualifichino come «proposte di atti dell’Unione» ai sensi del primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato e rientrano nelle competenze della BCE, questa dovrà essere consultata sulle proposte di atti delegati o di esecuzione che approvano standard tecnici. Nella sentenza OLAF (9), la Corte di Giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE sulle proposte di atti dell’Unione mira «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione». Vista l’importanza della funzione che sarà svolta in futuro dagli standard tecnici in quanto componente sostanziale della normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari, la BCE eserciterà il suo ruolo consultivo in linea con i principi appena illustrati.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.   Direttiva 2003/71/CE  (10)

La pubblicazione di tutti i prospetti in forma elettronica e la loro diretta accessibilità attraverso il futuro sito Internet dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) o attraverso un link ai siti web rilevanti accrescerà la trasparenza (11). A tale riguardo, la BCE sostiene con forza l’idea di migliorare la disponibilità e la comparabilità di certe informazioni essenziali contenute nei prospetti, attraverso la creazione di uno standard per i dati di riferimento su strumenti finanziari ed emittenti, con lo scopo di rendere tali dati disponibili alle autorità politiche e di regolamentazione e ai mercati finanziari attraverso un’infrastruttura pubblica internazionale (12). I prospetti contengono informazioni essenziali che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’analisi dei rischi sistemici, della gestione dei rischi da parte delle società e della compilazione delle statistiche sugli strumenti finanziari; pertanto si dovrebbe garantire che tali informazioni siano prontamente disponibili. In questo ambito, la BCE è disponibile a cooperare con l’ESMA per contribuire alla progettazione e alla realizzazione di un archivio elettronico e dei processi correlati.

2.2.   Direttiva 2006/48/CE  (13)

2.2.1.   Diverse modifiche alle direttive di settore contenute nella proposta di direttiva mirano a migliorare ulteriormente i circuiti informativi tra le autorità rilevanti a livello dell’Unione e nazionale (14). La BCE accoglie favorevolmente tali modifiche proposte e più in particolare quelle introdotte per tenere conto dell’istituzione dell’ESRB (15). Inoltre, la BCE propone le due seguenti modifiche.

2.2.2.   In primo luogo, la proposta di direttiva chiarisce che le autorità competenti sono autorizzate a scambiare informazioni con l’Autorità bancaria europea (EBA). La BCE raccomanda di introdurre una modifica ad una disposizione della direttiva 2006/48/CE con l’intento di rimuovere ogni possibile ostacolo giuridico allo scambio di informazioni tra l’EBA e l’ESRB. L’introduzione di una tale modifica chiarirebbe che l’EBA, conformemente alla direttiva 2006/48/CE ed alle disposizioni rilevanti della proposta di regolamento EBA, è autorizzata a trasmettere all’ESRB tutte le informazioni ricevute dalle autorità nazionali che siano necessarie per l’esecuzione dei compiti dell’ESRB, ferme restando le altre norme europee applicabili, specialmente l’articolo 15, paragrafo 4, della proposta di regolamento ESRB.

2.2.3.   In secondo luogo, la direttiva 2006/48/CE affida ai collegi delle autorità di vigilanza l’esercizio di taluni compiti (16) (anche in termini di scambio di informazioni (17) e, in questo contesto, gli obblighi di riservatezza applicabili (18) non devono impedire alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza (19). In considerazione della potenziale importanza dell’accessibilità delle informazioni all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza, la BCE raccomanda di specificare esplicitamente che le autorità di vigilanza europee possano scambiare con l’ESRB informazioni riservate con riferimento alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza (20), quando tali informazioni siano rilevanti per l’esercizio dei compiti dell’ESRB (21) e sulla base di richieste motivate da esso formulate. Questo chiarimento potrebbe essere introdotto sia nell’articolo 12 delle proposte di regolamento sulle autorità di vigilanza europee relativamente ai collegi delle autorità di vigilanza, ovvero nell’ambito delle disposizioni rilevanti sullo scambio di informazioni nelle direttive di settore che si occupano dei collegi delle autorità di vigilanza.

3.   Proposte redazionali

Per i casi in cui la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche, accompagnate da una nota esplicativa, sono contenute nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 marzo 2010.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 576 definitivo.

(2)  Parere della BCE CON/2009/88 del 26 ottobre 2009 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e su una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 270 del 11.11.2009, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  Parere della BCE CON/2010/5 dell’8 gennaio 2010 relativo a tre proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1).

(4)  Il 23 settembre 2009 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte legislative comprendente: 1) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico [COM(2009) 499 definitivo] (di seguito «proposta di regolamento ESRB»); 2) una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico [COM(2009) 500 definitivo]; 3) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea [COM(2009) 501 definitivo] (di seguito «proposta di regolamento EBA»); 4) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali [COM(2009) 502 definitivo]; e 5) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [COM(2009) 503 definitivo]. In seguito all’entrata in vigore del trattato il 1o dicembre 2009, la nuova base giuridica per la proposta di decisione ESRB è l’articolo 127, paragrafo 6 del trattato (ex articolo 105, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunitá europea), da cui deriva il fatto che la proposta di decisione ESRB sia stata convertita in una proposta di regolamento.

(5)  Si veda l’articolo 7 dei regolamenti proposti sulle autorità di vigilanza europee.

(6)  Articolo 7, paragrafo 2, dei regolamenti proposti sulle autorità di vigilanza europee.

(7)  Considerando 9 della proposta di direttiva.

(8)  Si veda, per esempio, il considerando 14 della proposta di regolamento EBA.

(9)  Causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea [2003] Racc., pag. I-7147, in particolare i punti 110 e 111.

(10)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(11)  Ai sensi della proposta di direttiva, l’ESMA deve pubblicare sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati, compreso, se del caso, un link al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, dell’emittente o del mercato regolamentato (articolo 5, paragrafo 3, della proposta di direttiva che introduce un nuovo articolo 14, paragrafo 4 bis, alla direttiva 2003/71/CE). L’orientamento generale convenuto in seno al Consiglio relativamente alle altre modifiche alla Direttiva 2003/71/CE prevede anche la pubblicazione dei prospetti in forma elettronica [si veda l’articolo 1, paragrafo 13, lettera b) dell’orientamento generale sulla proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/71/CE e la direttiva 2004/109/CE (2009/0132 (COD), 17451/09)]. L’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2003/71/CE attualmente lascia agli Stati membri la decisione di richiedere la pubblicazione di tali prospetti in forma elettronica.

(12)  Parere della BCE CON/2010/6 dell’11 gennaio 2010 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE, paragrafo 1.2.

(13)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(14)  Si vedano, con riferimento alla direttiva 2006/48/CE, i paragrafi 10, 11, 12, 25 e 27 dell’articolo 9 della proposta di direttiva.

(15)  Si veda, per esempio, l’articolo 9, paragrafo 12 della proposta di direttiva che modifica l’articolo 49 della direttiva 2006/48/CE.

(16)  Di cui agli articoli 129, 130, paragrafo 1, e 131 bis della direttiva 2006/48/CE.

(17)  Articolo 131 bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE.

(18)  Ai sensi del capo 1, sezione 2 della direttiva 2006/48/CE.

(19)  Articolo 131 bis, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 2006/48/CE.

(20)  Ivi inclusi i collegi istituiti ai sensi dell’articolo 42 bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/48/CE.

(21)  L’accesso dell’ESRB alle informazioni scambiate all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza sarebbe in linea con le opinioni espresse dal gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza dei sistemi finanziari nell’Unione presieduto da Jacques de Larosière nella sua relazione del 25 febbraio 2009, ai paragrafi 180 e 186, pagine 45 e 47, dalla Commissione nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 sulla vigilanza finanziaria europea [COM(2009) 252 definitivo, pag.15] e dal Consiglio ECOFIN nelle sue conclusioni del 9 giugno 2009, pag. 13 che sostengono l’accesso dell’ESRB a tali informazioni.


ALLEGATO

Proposte redazionali  (1)

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Considerando 15 della proposta di direttiva

«(15)

La nuova architettura di vigilanza creata dall’ESFS richiede che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le autorità di vigilanza europee. Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee proposti dalla Commissione.»

«(15)

La nuova architettura di vigilanza realizzata con la creazione dell’ESFS e dell’ESRB richiede che le autorità di vigilanza nazionali e le autorità di vigilanza europee collaborino strettamente tra loro e con l’ESRB. Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee e dell’ESRB proposti dalla Commissione.»

Nota esplicativa:

La normativa di settore deve essere modificata per riflettere l’istituzione delle autorità di vigilanza europee e dell’ESRB. Si potrebbe anche fare riferimento nel considerando 5 della proposta di direttiva alle due proposte adottate dalla Commissione in relazione all’ESRB in quanto parte del pacchetto legislativo sulla vigilanza finanziaria europea.

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 1 della proposta di direttiva

[Modifica della direttiva 98/26/CE (3) — articolo 6, paragrafo 3]

«3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 notifica immediatamente agli altri Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio e comunica a quest’ultima tutte le informazioni essenziali per l’assolvimento dei suoi compiti.»

«3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 notifica immediatamente le decisioni prese a norma del paragrafo 1 agli altri Stati membri, alla Commissione, alla Banca centrale europea, alle banche centrali degli Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio . La Commissione, al ricevimento di tali informazioni, notifica immediatamente a tutti i sistemi designati e ai relativi operatori le decisioni prese a norma del paragrafo 1

Nota esplicativa:

La modifica proposta dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE rappresenta un miglioramento altamente significativo quanto alle conseguenze derivanti dall’apertura della procedura di insolvenza rispetto all’irrevocabilità e al carattere definitivo dell’esecuzione degli ordini di trasferimento. Tuttavia, tali conseguenze sono importanti per tutte le autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento, compensazione e regolamento e su altre infrastrutture critiche. Pertanto, l’elenco di destinatari delle notifiche di tali procedimenti deve essere esteso per includere non solo la Commissione e l’ESMA ma anche le banche centrali nazionali (BCN) e la BCE, che costituiscono il SEBC congiuntamente, in quanto hanno compiti di legge esclusivi nell’area della vigilanza sui sistemi di pagamento, compensazione e regolamento.

Inoltre, è importante che la Commissione, con effetto immediato, inoltri le notifiche relative all’apertura dei procedimenti di insolvenza ai soggetti interessati che rientrino nel campo di applicazione della direttiva 98/26/CE, garantendo con ciò che nessun ordine di trasferimento sia eseguito da tali soggetti quando questi siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell’apertura del procedimento di insolvenza.

Infine, il riferimento nella proposta di direttiva all’obbligo per gli Stati membri di fornire tutte le informazioni necessarie all’ESMA dovrebbe essere eliminato poiché si suggerisce che i compiti di notifica vengano attribuiti alla Commissione. Inoltre, gli Stati membri possono solo fornire le informazioni di cui all’articolo 6 della direttiva 98/26/CE e non tutte le informazioni necessarie per i compiti dell’ESMA. E’ proposta anche una piccola modifica redazionale al primo alinea dell’articolo 6, paragrafo 3, che chiarisca l’esatta estensione dell’obbligo di notifica.

Modifica n. 3

Articolo 1, paragrafo 2 della proposta di direttiva

(Modifica della direttiva 98/26/CE — primo comma dell’articolo 10, paragrafo 1)

«Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; essi informano l’Autorità circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica dette informazioni sul suo sito Internet.»

«Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. La Commissione pubblica dette informazioni sul suo sito Internet.»

Nota esplicativa:

La Commissione ha istituito l’elenco dei sistemi notificati sin dall’adozione della direttiva 98/26/CE e ció costituisce prassi consolidata. Pertanto, tenendo conto del compito fondamentale del SEBC di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e delle funzioni di vigilanza della BCE e delle BCN relative ai sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, la BCE ritiene che la Commissione debba continuare a svolgere tale compito.

Modifica n. 4

[Modifica alla direttiva 2002/87/CE (4) — ultimo comma dell’articolo 12, paragrafo 1, (nuovo)]

«Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, sistema europeo di banche centrali e Banca centrale europea.»

(Nessuna modifica nella proposta di direttiva)

«Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le banche centrali (compresa la BCE e le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali), le autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico

Nota esplicativa:

Devono essere rimossi gli ostacoli allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le banche centrali, le autorità di vigilanza europee e l’ESRB nell’ambito della Direttiva 2002/87/CE.

Modifica n. 5

[Modifica alla direttiva 2003/41/CE (5) — articolo 20 bis (nuovo)]

Nessun testo.

«Articolo 20 bis

Segreto d'ufficio e cooperazione tra le autorità

1.   L’obbligo del segreto d'ufficio é imposto in capo a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per un’autorità competente. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad altre persone o autorità salvo che nei casi previsti dalla legge.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro ogni volta che sia necessario al fine di assolvere i loro doveri e di fare uso dei loro poteri. Le autorità competenti assistono le autorità competenti di altri Stati membri.

3.   Il disposto di cui al paragrafo 1 non impedisce lo scambio ovvero la trasmissione di informazioni riservate all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) o al Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB). Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’EIOPA o l’ESRB sono coperte dal’obbligo del segreto d'ufficio.»

Nota esplicativa:

La regola del segreto d'ufficio e della cooperazione tra le autorità competenti è normalmente prevista dalle direttive del settore finanziario e dovrebbe essere inclusa anche nella direttiva 2003/41/CE. Lo scambio di informazioni riservate da parte delle autorità competenti con l’EIOPA e l’ESRB potrebbe essere necessario per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti e ogni ostacolo giuridico alla trasmissione di tali informazioni dovrebbe essere rimosso.

Modifica n. 6

Articolo 6, paragrafo 11, lettera b) della direttiva proposta

[Modifica alla Direttiva 2004/39/CE (6) — articolo 58, paragrafo 5]

«5.   Gli articoli 54, 58 e 63 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate di cui potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.»

«5.   Gli articoli 54, 58 e 63 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, e alle banche centrali, ivi incluse le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie le informazioni riservate quando ne hanno bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.»

Nota esplicativa:

La modifica proposta mira a garantire coerenza con le corrispondenti disposizioni già presenti in altre direttive di settore ed, in particolare, nella Direttiva 2006/48/CE.

Modifica n. 7

Articolo 9, paragrafo 10 della proposta di direttiva

(Modifica alla direttiva 2006/48/CE — articolo 44, paragrafo 2)

«2.   Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’Autorità bancaria europea conformemente alla presente direttiva nonché ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»

«2.   Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’Autorità bancaria europea conformemente alla presente direttiva, ad altre direttive applicabili agli enti creditizi e agli articoli [12], 20 e 21 del Regolamento …/… [EBA]. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»

Nota esplicativa:

L’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE modificato dalla proposta di direttiva chiarisce già che le autorità competenti possono scambiare informazioni con l’EBA. Questo chiarimento si collega alla modifica proposta dell’articolo 49 della direttiva 2006/48/CE che autorizza le autorità competenti a trasmettere informazioni all'ESRB, in particolare nei casi previsti dall'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.

La modifica proposta introduce nell’articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/48/CE un riferimento espresso agli articoli 20 e 21 della proposta di regolamento EBA. L’articolo 20 del regolamento …/… [EBA] si riferisce alla raccolta di informazioni dalle autorità competenti da parte dell’EBA. Ai sensi dell’articolo 21 dello stesso regolamento, l’EBA deve cooperare con l’ESRB e comunicargli regolarmente informazioni attualizzate per eseguire i suoi compiti, come specificato nell’articolo 15 del regolamento …/… [ESRB].

Da una lettura combinata del modificato articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE, di tali due articoli della proposta di regolamento EBA e della proposta di regolamento ESRB, si chiarisce che l’EBA è autorizzata a inoltrare all’ESRB tutte le informazioni ricevute dalle autorità competenti che sono necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti.

Nel caso in cui l’articolo 12 del regolamento …/… [EBA] concernente i collegi delle autorità di vigilanza fosse modificato come proposto nel paragrafo 2.2.3 del presente parere, anche a tale articolo si dovrebbe fare esplicito riferimento nell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE al fine di chiarire che l’EBA può scambiare con l’ESRB le informazioni ottenute dai collegi delle autorità di vigilanza.


(1)  La proposta di direttiva è stata adottata prima dell’entrata in vigore del trattato. I riferimenti al trattato nel testo proposto dalla Commissione dovranno essere adattati.

(2)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(3)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(4)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(5)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(6)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


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