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Documento 52003HB0008

Raccomandazione della Banca centrale europea del 2 maggio 2003 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali (BCE/2003/8)

GU C 126 del 28.5.2003, pagg. 7–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003HB0008

Raccomandazione della Banca centrale europea del 2 maggio 2003 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali (BCE/2003/8)

Gazzetta ufficiale n. C 126 del 28/05/2003 pag. 0007 - 0039


Raccomandazione della Banca centrale europea

del 2 maggio 2003

sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali

(BCE/2003/8)

(2003/C 126/06)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, l'articolo 5.1, e l'articolo 34.1, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede statistiche complete e attendibili relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali, tali statistiche indicano le voci principali che incidono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari nell'area dell'euro. Gli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) in questo settore sono formulati nell'Indirizzo BCE/2003/7 del 2 maggio 2003 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali(1).

(2) L'articolo 5.1, prima frase, dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali, diverse delle BCN, o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 5.1, seconda frase, prevede che, a questo fine, essa cooperi con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

(3) Le informazioni necessarie per soddisfare gli obblighi imposti dalla BCE nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero possono essere raccolte e/o predisposte dalle autorità competenti diverse dalle BCN. Di conseguenza, alcuni dei compiti da assolvere per adempiere tali obblighi necessitano della cooperazione tra la BCE o le BCN e tali autorità competenti, in linea con l'articolo 5.1 dello statuto. L'articolo 4 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2533/98 del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(2), dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nell'ambito statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.

(4) Qualora i soggetti segnalanti, in conformità alla normativa nazionale e alla prassi consolidata, forniscano i dati ad autorità competenti diverse dalle BCN, tali autorità e le rispettive BCN cooperano tra loro affinché siano assolti gli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE. In Irlanda il Central Statistics Office (CSO) e in Italia l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) raccolgono e compilano informazioni necessarie per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero. Al fine di adempiere ai citati obblighi di segnalazione statistica, la Central Bank of Ireland e il CSO nonché la Banca d'Italia e l'UIC, dovrebbero cooperare tra loro. Una tale cooperazione dovrebbe prevedere altresì l'istituzione di una struttura permanente di trasmissione dei dati, salvo che lo stesso risultato sia già raggiunto sulla base della legislazione nazionale. L'UIC, ai sensi del decreto legislativo 26 agosto 1998 n. 319(3), è un ente strumentale della Banca d'Italia che raccoglie e compila i dati nel campo delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero. Anche il CSO raccoglie e compila i dati in tali campi.

(5) Come disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2003/7 del 2 maggio 2003, laddove le autorità competenti diverse dalle BCN sono la fonte di informazioni statistiche contrassegnate come confidenziali, tali informazioni sono usate dalla BCE esclusivamente per l'esercizio dei compiti statistici connessi al SEBC, salvo che l'operatore soggetto all'obbligo di segnalazione ovvero un'altra persona fisica o giuridica, ente o filiale, fornitore di informazioni, assumendo che sussista la possibilità di identificarlo, abbia esplicitamente fornito il suo consenso per l'uso di tali informazioni per altri propositi.

(6) I dati relativi alle statistiche mensili e trimestrali sulla bilancia dei pagamenti e alle statistiche annuali sulla posizione patrimoniale sull'estero indicanti le voci principali che incidono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari dell'area dell'euro dovrebbero essere resi disponibili alla Central Bank of Ireland e alla Banca d'Italia tempestivamente. A tal fine, le informazioni statistiche richieste dovrebbero essere trasmesse, conformemente alle modalità concordate con la rispettiva BCN o, in assenza delle stesse, entro e non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo al mese cui i dati si riferiscono relativamente ai dati mensili della bilancia dei pagamenti, nell'ambito di tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono per i dati trimestrali per la bilancia dei pagamenti ed entro nove mesi a decorrere dalla data cui i dati si riferiscono per la posizione patrimoniale sull'estero.

(7) Alle BCN sarà messo a disposizione il Centralised Security Database (CSDB, Archivio centralizzato sui titoli) che in futuro verrà usato per numerosi e svariati scopi statistici (compilazione e procedura) e non (economici, attinenti alla stabilità finanziaria o all'analisi operativa). Salva ogni limitazione legale, il contenuto dei dati sarà messo a disposizione delle autorità competenti diverse dalle BCN. Ciò sarà di estremo ausilio per la produzione dei dati necessari per la compilazione delle transazioni dell'area dell'euro e statistiche sulle posizioni concernenti gli investimenti di portafoglio. In particolare, una volta operativo il sistema CSDB, dovrebbe essere possibile registrare accuratamente la disaggregazione per settore delle operazioni e delle posizioni nelle passività da investimenti di portafoglio nella bilancia dei pagamenti e nella posizione patrimoniale sull'estero relativa all'area dell'euro.

(8) É necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente raccomandazione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sull'onere di segnalazione dei soggetti segnalanti negli Stati membri. Nell'applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del Comitato per le statistiche del SEBC. Le BCN e le altre competenti autorità nazionali hanno la facoltà di proporre modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente raccomandazione attraverso il Comitato per le statistiche e i suoi gruppi di lavoro rilevanti.

(9) A seguito dell'adozione della Raccomandazione BCE/2000/5 dell'11 maggio 2000 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero(4), lo scambio di informazioni statistiche all'interno del SEBC si è sviluppato significativamente. È, pertanto, opportuno sostituire la Raccomandazione BCE/2000/5 con la presente raccomandazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione:

- per "Stati membri partecipanti", si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

- il termine "residente" ha il significato stabilito nell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2533/98,

- per "area dell'euro" si intende il territorio economico degli Stati membri partecipanti e la BCE. I territori appartenenti a, o i paesi associati con, gli Stati membri dell'area dell'euro sono delineati nell'allegato IV, tavola 5;

- per "Eurosistema" si intende la BCE e le BCN degli Stati membri partecipanti;

- per "operazione con l'estero", si intende un'operazione che pone in essere o estingue, in tutto o in parte, crediti o debiti, o che comporta il trasferimento di un diritto su un bene, fra i residenti dell'area dell'euro, e i non residenti dell'area dell'euro.

- Per "posizione sull'estero" si intende la consistenza delle attività e passività finanziarie nei confronti di non residenti dell'area dell'euro. Le posizioni sull'estero comprendono anche: terreni, e altri beni immobili situati fisicamente al di fuori dell'area dell'euro e di proprietà di residenti dell'area dell'euro nonché/ovvero situati all'interno dell'area dell'euro e di proprietà di non residenti dell'area; comprendono inoltre l'oro e i diritti speciali di prelievo (DSP) di proprietà di residenti dell'area dell'euro.

Tuttavia, nella misura necessaria per la compilazione del conto degli investimenti di portafoglio e del conto dei redditi da investimenti di portafoglio nell'ambito della bilancia dei pagamenti, nonché del conto degli investimenti di portafoglio nell'ambito della posizione patrimoniale sull'estero per l'area dell'euro, i termini "posizioni sull'estero" e "operazioni con l'estero" comprendono parimenti le posizioni e le operazioni aventi per oggetto attività e/o passività di residenti dell'area dell'euro nei confronti di residenti di altri Stati membri dell'area dell'euro.

- per "riserve ufficiali", si intendono i crediti altamente liquidi, negoziabili e con elevato merito di credito detenuti dall'Eurosistema nei confronti di non residenti dell'area dell'euro e denominati in valute diverse dall'euro, nonché gli averi in oro, la posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale (FMI) e le disponibilità in DSP,

- per "altre attività in valuta estera", si intendono i crediti detenuti dall'Eurosistema nei confronti di residenti dell'area dell'euro e denominati in valute diverse dall'euro, nonché crediti detenuti dall'Eurosistema nei confronti di non residenti dell'area dell'euro e denominati in valute diverse dall'euro, che non soddisfano i criteri di liquidità, negoziabilità e qualità creditizia prescritti per le riserve ufficiali,

- per "passività inerenti alle riserve" si intendono gli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a carico dell'Eurosistema, analoghi alle riserve ufficiali e alle altre attività in valuta estera detenute dall'Eurosistema,

- per "bilancia dei pagamenti" si intende il documento statistico che riporta, nella disaggregazione appropriata, le operazioni con l'estero effettuate nel periodo considerato,

- per "schema delle riserve internazionali" si intende il documento statistico che riporta, nella disaggregazione appropriata, le consistenze delle riserve ufficiali, delle altre attività in valuta estera e delle passività inerenti alle riserve dell'Eurosistema ad una certa data di riferimento,

- per "posizione patrimoniale sull'estero" si intende il rendiconto annuale che riporta, nella disaggregazione appropriata, la consistenza delle attività e delle passività finanziarie sull'estero ad una certa data di riferimento.

Articolo 2

Informazioni statistiche alle BCN

1. Nella misura in cui la raccolta delle informazioni statistiche relative alle operazioni e alle posizioni con l'estero è affidata ai destinatari della presente raccomandazione, ciascuno di essi assicurano che le informazioni stesse siano messe a disposizione delle rispettive BCN in modo tempestivo. A tal fine, salvo diverso accordo con le suddette BCN, le informazioni statistiche richieste sono trasmesse entro e non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo al mese cui i dati si riferiscono relativamente ai dati mensili della bilancia dei pagamenti, entro tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono per i dati trimestrali della bilancia dei pagamenti ed entro nove mesi a decorrere dalla data cui i dati si riferiscono per la posizione patrimoniale sull'estero.

2. Le informazioni sono trasmesse in conformità agli standard e agli obblighi statistici della BCE concernenti le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, stabilite negli Allegati I, II, III, IV, V e VII della presente raccomandazione. Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE indicate nell'Allegato VI della presente raccomandazione, i destinatari della raccomandazione verificano la qualità e l'attendibilità delle informazioni statistiche da essi trasmesse alla rispettiva BCN.

Articolo 3

Cooperazione permanente

I destinatari della presente raccomandazione definiscono con la rispettiva BCN, in forma scritta, le modalità appropriate di cooperazione in campo statistico al fine di assicurare una struttura permanente di trasmissione dei dati che soddisfi gli standard e gli obblighi statistici della BCE, a meno che tale risultato non sia già ottenuto in virtù della legislazione nazionale.

Articolo 4

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente raccomandazione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione dei soggetti segnalanti negli Stati membri.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente raccomandazione sostituisce la Raccomandazione BCE/2000/5.

2. Il CSO in Irlanda e l'UIC in Italia sono destinatari della presente raccomandazione.

3. La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 2003.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 124 del 28.5.2003.

(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3) Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4.9.1998.

(4) GU L 168 del 23.6.2000, pag. 25.

ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

1. Obblighi statistici delle banche centrali nazionali (BCN)

1.1. Le BCN comunicano alla Banca centrale europea (BCE) i dati concernenti le operazioni con l'estero, le consistenze delle riserve ufficiali, le altre attività in valuta estera, le passività inerenti alle riserve e le posizioni sull'estero necessarie affinché la BCE possa compilare a livello aggregato le statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali dell'area dell'euro.

1.2. I dati sono accompagnati dalle informazioni prontamente disponibili relative a eventi specifici di rilievo e alle motivazioni delle revisioni, quando la dimensione della variazione dei dati dovuta a tali eventi specifici di rilievo e alle revisioni sia significativa, ovvero qualora la BCE lo richieda.

1.3. I dati richiesti sono comunicati alla BCE secondo le modalità stabilite negli allegati II, III e IV, tali modalità sono conformi agli standard internazionali vigenti, segnatamente alla quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti del FMI. I dati richiesti relativi a operazioni e posizioni concernenti le passività negli investimenti di portafoglio disaggregati per settore dell'emittente residente dell'area dell'euro, come previsto nell'allegato II, paragrafo 1.1, 1.2 e 3 e nell'allegato III, tavole 1, 2 e 4, sono resi disponibili a decorrere dal 1o luglio 2005; qualora il sistema Centralised Securities Database non fosse operativo entro il 31 marzo 2004, la scadenza è fissata entro 15 mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato per le statistiche informa il Consiglio direttivo della operatività del sistema stesso.

1.4. I dati richiesti concernenti la bilancia dei pagamenti sono comunicati con cadenza mensile e trimestrale. I dati richiesti concernenti lo schema delle riserve internazionali sono comunicati con riferimento alla fine del mese cui i dati si riferiscono. I dati richiesti concernenti la posizione patrimoniale sull'estero sono comunicati con riferimento alla fine dell'anno solare cui i dati stessi si riferiscono.

1.5. A decorrere dal 1o gennaio 2005 il sistema di raccolta degli investimenti di portafoglio si conforma a un modello che è considerato quanto meno "accettabile" ai sensi della tavola predisposta nell'allegato VII. Qualora le BCN non siano in grado di rispettare tale scadenza, le stesse predispongono, in collaborazione con la BCE, entro la fine di giugno 2003, un calendario per conformarsi alle regole comuni.

2. Tempestività

2.1. I dati per la bilancia dei pagamenti mensile dell'area dell'euro sono comunicati alla BCE entro il termine del trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati i riferiscono.

2.2. La disaggregazione trimestrale dettagliata relativa alla bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro è comunicata alla BCE entro 3 mesi a decorrere dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

2.3. I dati concernenti lo schema delle riserve internazionali sono comunicati alla BCE entro tre settimane a decorrere dalla fine del mese cui i dati si riferiscono.

2.4. I dati concernenti la posizione patrimoniale sull'estero sono comunicati alla BCE entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

2.5. Le revisioni relative a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro sono comunicate alla BCE conformemente alla programmazione temporale predisposta nell'allegato V.

2.6. La raccolta nazionale dei predetti dati è organizzata in funzione del rispetto di tali scadenze.

3. Standard di trasmissione

Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE in un formato che soddisfi gli obblighi di cui all'allegato V della presente raccomandazione.

4. Qualità delle informazioni statistiche

4.1. Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE di cui all'allegato VI, le BCN assicurano, laddove necessario in cooperazione con le autorità competenti diverse dalle BCN, la verifica e valutazione della qualità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE. La BCE valuta in maniera analoga i dati relativi alle statistiche su bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e riserve internazionali dell'area dell'euro. Tale valutazione è effettuata con tempestività. Il Comitato esecutivo della BCE riferisce al Consiglio direttivo sulla qualità dei dati con cadenza annuale.

4.2. Il monitoraggio da parte della BCE in merito alla qualità delle informazioni statistiche può includere un'analisi delle revisioni apportate a tali dati: in primo luogo, al fine di includere le ultime valutazioni delle informazioni statistiche, in tal modo migliorandone la qualità; in secondo luogo, al fine di assicurare, per quanto possibile, coerenza tra le voci della bilancia dei pagamenti corrispondenti a ciascuna delle differenti cadenze.

ALLEGATO II

OBBLIGHI STATISTICI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

1. Statistiche relative alla bilancia dei pagamenti

La Banca centrale europea (BCE) richiede statistiche relative alla bilancia dei pagamenti con due tipi di cadenza: mensile e trimestrale per quanto concerne i corrispondenti periodi di riferimento. I dati annuali sono compilati sommando i dati trimestrali comunicati dagli Stati membri per l'anno corrispondente. Per quanto possibile, le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero risultare coerenti con le altre statistiche fornite per la conduzione della politica monetaria.

1.1. Statistiche mensili attinenti alla bilancia dei pagamenti

Obiettivo

L'obiettivo della bilancia dei pagamenti mensile dell'area dell'euro è di mostrare le voci principali che influiscono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari (cfr. allegato III, tavola 1).

Obblighi

È essenziale che i dati forniti siano idonei alla compilazione della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro.

Vista la scadenza ravvicinata per la comunicazione delle voci principali mensili, la loro natura fortemente aggregata e il loro utilizzo per la politica monetaria e le operazioni in valuta estera, la BCE consente, ove inevitabile, di discostarsi in una certa misura dagli standard internazionali in materia. Non è richiesto che la registrazione avvenga necessariamente secondo il principio di competenza o di esecuzione delle operazioni. D'intesa con la BCE, le banche centrali nazionali (BCN) possono fornire i dati relativi al conto corrente e al conto finanziario sulla base dei regolamenti effettuati. Saranno accettati anche dati preliminari o stimati qualora ciò risulti necessario al fine di rispettare le scadenze.

Per ciascuna delle categorie generali di operazioni, occorre distinguere tra attività e passività (ovvero fra partite a credito e a debito per le voci del conto corrente). In linea di massima, le BCN devono distinguere, riguardo alle operazioni con l'estero, fra operazioni condotte con residenti di altri Stati membri dell'area dell'Euro e operazioni effettuate al di fuori dell'area dell'euro. Le BCN devono seguire questo criterio con coerenza.

Allorché vi è un cambiamento nella partecipazione all'area dell'euro, le BCN devono modificare conformemente la definizione della composizione per paesi dell'area dell'euro dalla data in cui ha effetto il suddetto cambiamento. Le BCN dell'area dell'euro nella sua precedente composizione e quella del nuovo Stato membro (quelle dei nuovi Stati membri) sono tenute a fornire stime quanto più possibile accurate delle serie storiche relative all'area dell'euro allargata.

Per consentire un'aggregazione significativa dei dati mensili relativi agli investimenti di portafoglio per l'area dell'euro occorre operare una distinzione tra le operazioni in titoli emessi dai residenti dell'area dell'euro e le operazioni in titoli emessi dai non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche sulle operazioni nette in attività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in titoli emessi dai non residenti dell'area dell'euro segnalate. Le statistiche sulle transazioni nette in passività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in passività totali nazionali e le operazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per i dati aggregati si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

Al fine di compilare la presentazione monetaria della bilancia dei pagamenti, le BCN sono tenute a comunicare i dati disaggregati per settore istituzionale. Per quanto attiene alla bilancia dei pagamenti mensile, la disaggregazione settoriale è la seguente:

- per gli investimenti diretti: i) IFM (escluse le banche centrali); e ii) istituzioni diverse dalle IFM,

- per le attività da investimenti di portafogli: i) autorità monetarie; ii) IFM (escluse le banche centrali); e iii) istituzioni diverse dalle IFM,

- per altri investimenti: i) autorità monetarie; ii) IFM (escluse le banche centrali); e iii) pubblica amministrazione; iv) altri settori,

Al fine di compilare una disaggregazione settoriale della bilancia dei pagamenti, in tal modo permettendo la definizione di una presentazione monetaria, le BCN saranno tenute a presentare, dalla data prevista nell'articolo 2, paragrafo 5, dell'Indirizzo BCE/2003/7, dati sulle transazioni nette in investimenti di portafogli in titoli emessi da residenti dell'area dell'euro disaggregati per settore istituzionale a cui appartiene l'emittente. Inoltre, le passività da investimenti di portafoglio includeranno una disaggregazione per settore istituzionale dell'emittente nazionale.

Le statistiche sulle operazioni nette nelle passività degli investimenti di portafoglio dell'area dell'euro disaggregate per settore sono quindi compilate aggregando le passività nazionali totali del rispettivo settore e le corrispondenti operazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

1.2. Bilancia dei pagamenti trimestrale

Obiettivo

L'obiettivo della bilancia dei pagamenti trimestrale dell'area dell'euro è di fornire informazioni maggiormente dettagliate al fine di consentire un'analisi più approfondita delle operazioni con l'estero. Queste statistiche contribuiranno notevolmente alla preparazione dei conti finanziari e alla pubblicazione congiunta della bilancia dei pagamenti dell'UE/area dell'euro, in cooperazione con la Commissione delle Comunità europee (Eurostat).

Obblighi

Le statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti si conformano, per quanto possibile, agli standard internazionali. La disaggregazione richiesta delle statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti è illustrata nell'allegato III, tavola 2. I concetti e le definizioni armonizzati a livello europeo per il conto capitale e il conto finanziario sono enunciati nell'allegato IV.

La disaggregazione del conto corrente trimestrale è analoga a quella prescritta per i dati mensili. Tuttavia per il reddito è necessaria a cadenza trimestrale una disaggregazione più dettagliata.

Nel conto finanziario, la BCE applica una versione semplificata degli obblighi previsti dalla quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti (BPM5) del Fondo monetario internazionale (FMI) per la voce "altri investimenti". Tale semplificazione consiste nell'eliminazione della distinzione tra prestiti e depositi da ciascun lato del conto e nell'eliminazione della disaggregazione per scadenza. Vi è, inoltre, una modifica nella presentazione della disaggregazione (attribuendo priorità ai settori). Questa disaggregazione settoriale è compatibile, ma non coincidente, con quella del BPM5, nel quale priorità è assegnata agli strumenti.

Nelle statistiche di bilancia dei pagamenti trimestrale le BCN sono tenute a distinguere tra le operazioni effettuate con altri Stati membri partecipanti e tutte le altre operazioni esterne. Per quanto concerne gli investimenti di portafoglio, così come per i dati mensili, anche per quelli trimestrali deve essere operata una distinzione fra le operazioni in titoli emessi da residenti dell'area dell'euro e le operazioni in titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche sulle operazioni nette in attività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in titoli emessi dai non residenti dell'area dell'euro segnalate. Le operazioni nette in passività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in passività totali nazionali e le operazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per i dati aggregati si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

Per gli investimenti diretti le BCN devono presentare su base trimestrale una disaggregazione per settore delle IFM (escluse le banche centrali) e delle istituzioni diverse dalle IFM. Per le "attività da investimenti di portafoglio" e per gli "altri investimenti" la disaggregazione delle segnalazioni sulla base dei settori istituzionali segue le componenti standard del FMI comprendenti i) autorità monetarie; ii) IFM (escluse le banche centrali); iii) pubbliche amministrazioni; e iv) altri settori.

Per la compilazione delle statistiche relative alle operazioni nette dell'area dell'euro relative a passività da investimenti di portafoglio suddivise per settore dell'emittente residente nell'area dell'euro, gli obblighi per i dati trimestrali sono analoghi a quelli per la bilancia dei pagamenti mensile.

Per la bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro, l'applicazione del principio di competenza ai redditi da capitale è richiesta unicamente su base trimestrale. In linea con il Sistema dei Conti Nazionali, il BPM5 raccomanda di registrare l'interesse secondo il principio di competenza. Tale obbligo ha ripercussioni sia sul conto corrente (redditi da capitale) che sul conto finanziario.

2. Schema delle riserve internazionali

Obiettivo

L'obiettivo dello schema delle riserve internazionali è la compilazione di un rendiconto mensile delle riserve ufficiali, delle altre attività in valuta estera e delle passività inerenti alle riserve detenute dalle BCN e dalla BCE, sulla falsariga dello "Schema delle riserve internazionali e della liquidità in valuta estera" elaborato congiuntamente dal FMI/Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Tali informazioni integrano i dati sulle riserve ufficiali compresi nelle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro

Obblighi

Le riserve ufficiali dell'area dell'euro sono attività altamente liquide, negoziabili e con elevato merito di credito detenute dalla BCE ("riserve in comune") e dalle BCN ("riserve non in comune") nei confronti di non residenti nell'area dell'euro e denominate in valuta estera (ossia, in valute diverse dall'euro), oro, posizioni di riserva nel FMI e le disponibilità in DSP. Esse possono comprendere posizioni in strumenti finanziari derivati. I dati sulle riserve ufficiali sono compilati su base lorda, ossia senza compensazione di eventuali passività inerenti alle riserve. La disaggregazione dei dati richiesta alle BCN è riportata nell'allegato III, tavola 3, sezione I.A.

Le attività dell'Eurosistema denominate in valuta estera che non corrispondono a questa definizione, ossia i) i crediti verso i residenti dell'area dell'euro, ii) i crediti verso i non residenti dell'area dell'euro che non soddisfano gli obblighi di liquidità, negoziabilità e qualità creditizia, sono comprese nella voce "altre attività in valuta estera" dello schema delle riserve internazionali (allegato III, tavola 3, sezione I.B).

I crediti denominati in euro nei confronti dei non residenti e i saldi in valuta estera detenuti dai governi degli Stati membri partecipanti non sono considerati riserve ufficiali; tali posizioni sono rilevate come "altri investimenti" ove rappresentino crediti nei confronti dei non residenti nell'area dell'euro.

Inoltre, i dati sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali dell'Eurosistema a valere sulle riserve ufficiali e sulle altre attività in valuta estera, ossia le "passività inerenti alle riserve", devono essere riportati nell'allegato III, tabella 3, sezioni II-IV.

3. Statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero

Obiettivo

L'obiettivo della posizione patrimoniale sull'estero è la compilazione di un rendiconto annuale delle attività e passività sull'estero relativo all'insieme dell'area dell'euro per analisi di politica monetaria e di mercato valutario. Questi dati possono essere di ausilio anche per la compilazione dei flussi della bilancia dei pagamenti.

Obblighi

La BCE richiede statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero per quanto concerne i livelli di consistenze alla fine dell'anno solare.

La posizione patrimoniale sull'estero si conforma, per quanto possibile, agli standard internazionali. La BCE compila la posizione patrimoniale sull'estero per l'area dell'euro nel suo insieme. La disaggregazione della posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro è presentata nell'allegato III, tabella 4.

La BCE può richiedere con cadenza trimestrale le voci che sono di particolare rilevanza per la conduzione della politica monetaria e, in particolare, quelle relative al conto "altri investimenti", che vengono normalmente trasmesse alla BRI per le sue statistiche relative all'attività bancaria internazionale.

La posizione patrimoniale sull'estero mostra le consistenze finanziarie in essere al termine del periodo di riferimento, calcolate a prezzi di fine periodo. Cambiamenti di valore delle consistenze potrebbero essere dovuti ai fattori di seguito elencati. Innanzitutto, parte delle variazioni di valore durante il periodo considerato sono dovute a operazioni finanziarie effettuate e iscritte nella bilancia dei pagamenti. In secondo luogo, parte delle variazioni nelle posizioni all'inizio e alla fine di un dato periodo sono dovute a movimenti di prezzo delle attività e passività finanziarie rilevate. In terzo luogo, nella misura in cui tali consistenze sono denominate in valute diverse dall'unità di conto in cui è espressa la posizione patrimoniale sull'estero, movimenti dei tassi di cambio nei confronti di altre valute ne influenzeranno altresì i valori. Infine, le variazioni delle consistenze che non siano riconducibili ai fattori sopra indicati vanno considerate come "altri aggiustamenti".

Per una corretta riconciliazione tra flussi e consistenze finanziarie dell'area dell'euro, le variazioni di valore dovute al prezzo, ai movimenti dei tassi di cambio e ad altri aggiustamenti devono essere evidenziate separatamente.

I dati da fornire per la posizione patrimoniale sull'estero sono quanto più possibile in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale. I concetti, le definizioni e le disaggregazioni sono in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale. Per quanto possibile, i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero devono essere coerenti alle altre statistiche, quali quelle relative agli aggregati monetari e bancari, ai conti finanziari e ai conti nazionali.

Come per la bilancia dei pagamenti mensile e trimestrale, le BCN devono distinguere nelle loro statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero tra le consistenze nei confronti degli Stati membri partecipanti e tutte le altre posizioni sull'estero. Nel conto degli investimenti di portafoglio occorre operare una distinzione tra le consistenze in titoli emessi dai residenti dell'area dell'euro e quelle in titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche relative alle attività nette da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in titoli emessi dai non residenti dell'area dell'euro segnalate. Le statistiche relative alle passività nette da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le passività nette totali nazionali e le consistenze nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Le BCN sono tenute a presentare le consistenze annuali conformemente alla stessa disaggregazione per settore per gli "investimenti diretti", le "attività da investimenti di portafoglio" e gli "altri investimenti" così come per i flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale.

Per la compilazione da parte della BCE di una disaggregazione per settore delle passività nette negli investimenti di portafoglio dell'area dell'euro, gli obblighi imposti alle BCN relativamente ai dati sulla posizione patrimoniale sull'estero sono gli stessi previsti per i flussi della bilancia dei pagamenti, salvo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 5 dell'Indirizzo BCE/2003/7.

Le attività e le passività da investimenti di portafoglio nell'ambito della posizione patrimoniale sull'estero sono compilati con i soli dati derivanti dalle consistenze.

ALLEGATO III

DISAGGREGAZIONI RICHIESTE

Tavola 1

Voci mensili della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro"extra": operazioni con non residenti nell'area dell'euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell'emittente).

"intra": operazioni tra differenti Stati membri dell'area dell'euro.

"nazionale": tutte le operazioni sull'estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto degli strumenti finanziari derivati).

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Tavola 2

Bilancia dei pagamenti trimestrale dell'area dell'euro

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Tavola 3

Schema mensile delle riserve internazionali dell'Eurosistema; passività inerenti alle riserve dell'area dell'euro

I. Riserve ufficiali e altre attività in valuta estera (approssimate al valore di mercato)

A. Riserve ufficiali

1. Riserve in valuta estera (in valute convertibili)

a) Titoli, di cui:

- di emittenti con sede legale nell'area dell'euro

b) totale valuta e depositi presso:

i) altre banche centrali nazionali, Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e FMI

ii) banche operanti all'estero con sede legale nell'area dell'euro

iii) banche operanti e aventi sede legale al di fuori dell'area dell'euro

2. Posizione di riserva nel FMI

3. DSP

4. oro (compresi i depositi in oro e i contratti di swap su oro)

5. altre riserve ufficiali

a) strumenti finanziari derivati

b) prestiti a operatori non bancari non residenti

c) altre

B. Altre attività in valuta estera

a) titoli non compresi nelle riserve ufficiali

b) depositi non compresi nelle riserve ufficiali

c) prestiti non compresi nelle riserve ufficiali

d) strumenti finanziari derivati non compresi nelle riserve ufficiali

e) oro non incluso nelle riserve ufficiali

f) altri

II. Esborsi netti a breve termine predeterminati a valere sulle attività in valuta estera (valori nominali)

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III. Esborsi netti a breve termine eventuali a valere sulle attività in valuta estera (valore nominale)

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IV. Voci per memoria

1. Da segnalare con frequenza standard ed entro date prestabilite:

a) passività a breve in valuta nazionale indicizzate ai tassi di cambio

b) strumenti finanziari denominati in valuta estera e con regolamento in altri strumenti (ad esempio, in valuta nazionale)

- contratti forward non consegnabili

i) posizioni corte

ii) posizioni lunghe

- altri strumenti

c) attività costituite in garanzia

- incluse nelle riserve ufficiali

- incluse in altre attività in valuta estera

d) titoli concessi in prestito e utilizzati in operazioni pronti contro termine

- concessi in prestito o ceduti in operazioni pronti contro termine e compresi nella Sezione I

- concessi in prestito o ceduti in operazioni pronti contro termine, ma non compresi nella Sezione I

- presi in prestito o acquistati in operazioni pronti contro termine e compresi nella Sezione I

- presi in prestito o acquistati in operazioni pronti contro termine, non compresi nella Sezione I

e) attività in strumenti finanziari derivati (valore netto, al prezzo corrente di mercato)

- forwards

- futures

- swaps

- opzioni

- altri

f) strumenti finanziari derivati (contratti forward, future o di opzione) con vita residua superiore ad un anno, soggetti a chiamata di margine.

- posizioni aggregate corte e lunghe in contratti forward e future in valuta estera aventi come contropartita la valuta nazionale (compresa la componente forward dei contratti di swap su valute)

i) posizioni corte

ii) posizioni lunghe

- posizioni aggregate corte e lunghe in opzioni in valuta estera aventi come contropartita la valuta nazionale

i) posizioni corte

- opzioni put acquistate

- opzioni call sottoscritte

ii) posizioni lunghe

- opzioni call acquistate

- opzioni put sottoscritte

2. Dati da segnalare con minore frequenza (ad esempio, con periodicità annuale):

a) composizione per valuta delle riserve (per gruppi di valute)

- valute comprese nel paniere dei DSP

- valute non comprese nel paniere dei DSP

Tavola 4

Posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro su base annua

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"extra": posizioni con non residenti nell'area dell'euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell'emittente).

"intra": posizioni tra differenti Stati membri dell'area dell'euro.

"nazionale": tutte le posizioni sull'estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto del conto degli strumenti finanziari derivati).

ALLEGATO IV

CONCETTI E DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LE STATISTICHE RELATIVE A BILANCIA DEI PAGAMENTI E POSIZIONE PATRIMONIALE SULL'ESTERO, E PER LO SCHEMA DELLE RISERVE INTERNAZIONALI

Al fine di compilare statistiche esterne aggregate significative per l'area dell'euro, sono stati messi a punto concetti e definizioni in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti (conto corrente, conto capitale e conto finanziario), posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali. Tali concetti e definizioni sono stati determinati sulla base del cosiddetto "Schema di attuazione" (luglio 1996) e di ulteriori documenti approvati dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). Nel formulare tali concetti e definizioni si è fatto riferimento agli standard internazionali vigenti, quali la quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti (BPM5) del Fondo monetario internazionale (FMI) e lo Schema delle riserve internazionali e della liquidità in valuta estera del FMI/Banca dei regolamenti internazionali. Le proposte di armonizzazione di maggior rilievo sono esposte di seguito conformemente alle note metodologiche della BCE riportate nel documento "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero (comprese le riserve)" pubblicato sul sito web: http://www.ecb.int. Ulteriori orientamenti possono essere tratti dai Capitoli 2 e 3 della pubblicazione della BCE "European Union balance of payments/international investment position statistical methods" (il Manuale di BdP) che è rivisto annualmente ed è disponibile sia sul sito web che in formato cartaceo.

1. Concetti e definizioni di determinate voci

1.1. Redditi da capitale (cfr. anche il Manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 4)

I redditi da capitale consistono nei redditi derivanti dalla proprietà, da parte di un soggetto residente dell'area dell'euro, di attività finanziarie al di fuori dell'area dell'euro (crediti) e, simmetricamente, i redditi derivanti dalla proprietà, da parte di un soggetto non residente nell'area dell'euro, di attività finanziarie all'interno dell'area dell'euro (debiti). Laddove separatamente identificabili, gli utili e le perdite in conto capitale non sono classificati come redditi da investimenti, ma come variazioni nel valore degli investimenti dovuti a modifiche dei prezzi di mercato.

I redditi da capitale comprendono i redditi derivanti dagli investimenti diretti, investimenti di portafoglio e altri investimenti nonché dalle altre riserve ufficiali dell'Eurosistema. In ogni caso, i flussi netti associati a strumenti derivati sui tassi di interesse sono registrati alla voce "strumenti finanziari derivati" del conto finanziario. Gli utili reinvestiti sono registrati alla voce "redditi da investimenti diretti". Tali redditi sono definiti come la quota di competenza degli investitori diretti dei profitti totali aggregati guadagnati dall'impresa di investimento diretto in quel determinato periodo preso quale punto di riferimento (considerate le imposte, gli interessi e il deprezzamento) al netto dei dividendi maturati nel periodo preso a riferimento, anche se tali dividendi si riferiscono ai profitti guadagnati nei periodi precedenti.

I dati da segnalare per la bilancia dei pagamenti mensile e trimestrale sono pressoché identici alle componenti standard (Standard Components) del FMI, così come definite nel BPM5. La differenza principale consiste nel fatto che la BCE non richiede una distinzione dei redditi da investimenti diretti in azioni fra utili distribuiti e utili non distribuiti.

I redditi da interessi sono registrati in base al criterio di competenza (cosa non richiesta per i dati mensili). I dividendi sono registrati alla data in cui diventano esigibili. Gli utili reinvestiti devono essere registrati nel periodo in cui sono guadagnati.

1.2. Conto capitale (cfr. anche il Manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 6)

Il conto capitale contempla i trasferimenti in conto capitale e l'acquisizione/dismissione di attività non finanziarie non prodotte. I trasferimenti correnti sono da registrare nel conto corrente. I trasferimenti di capitale consistono in i) trasferimenti di proprietà delle immobilizzazioni; ii) trasferimenti di fondi collegati o condizionati all'acquisizione o alla cessione delle immobilizzazioni; e iii) cancellazione dei debiti, da parte dei creditori, senza percezione di alcuna prestazione corrispettiva. I trasferimenti di capitale possono essere in denaro o in natura (quale, ad esempio, la liberazione da un debito). La distinzione fra trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale, in pratica, si coglie nell'uso del trasferimento da parte del paese destinatario. L'acquisizione/cessione di attività non finanziarie non prodotte contempla principalmente immobilizzazioni immateriali quali brevetti, contratti di leasing o altri contratti trasferibili. La registrazione nella presente voce del conto capitale deve concernere solo la vendita o l'acquisto di tali attività, ma non il loro uso.

Mentre le componenti standard delle IFM del conto capitale consistono in una disaggregazione per settore nelle voci "pubblica amministrazione" e "altri settori" (con un'ulteriore disaggregazione in seguito), la BCE compila un unico conto capitale, senza alcuna disaggregazione.

1.3. Investimenti diretti (cfr. altresì il Manuale BdP sezione 3, paragrafo 7)

Gli investimenti diretti sono una categoria di investimenti internazionali che riflette l'obiettivo di un soggetto residente in un'economia di ottenere un interesse durevole in un'impresa residente in un'altra economia. Conformemente agli standard internazionali (FMI), si applica il criterio del 10 % ("10 % ownership criterion") per dedurre l'esistenza di una relazione di investimento diretto, ossia di un interesse durevole relativo alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un'impresa investitrice, alle società controllate dalla controllata, nonché a quelle collegate all'impresa investitrice. Una volta stabilito l'investimento diretto, tutti i successivi flussi finanziari o le successive consistenze finanziarie tra o nei confronti dei relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti(1).

In conformità degli standard internazionali del FMI e agli indirizzi Eurostat/OCSE, i rapporti di investimento diretto sono registrati secondo il principio direzionale; ciò implica che le operazioni finanziarie tra gli investitori diretti residenti nell'area dell'euro e le imprese oggetto di investimento diretto non residenti nell'area dell'euro sono classificati come "investimenti diretti all'estero". Simmetricamente, le operazioni finanziarie tra le imprese oggetto di investimento diretto residenti e gli investitori diretti esterni all'area dell'euro sono classificati alla voce "investimenti diretti nell'economia segnalante" della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro.

Le componenti degli investimenti diretti sono il capitale azionario, gli utili reinvestiti e gli "altri capitali" associati a diverse operazioni di debito interaziendali. Il capitale azionario include partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o consociate, nonché utili di filiali non rimessi all'investitore diretto e registrati alla voce "redditi da capitale". La voce "altri capitali" include tutte le operazioni finanziarie tra società affiliate (operazioni di credito di fondi attive e passive), comprese obbligazioni e crediti di forniture (ossia i crediti commerciali), tra gli investitori diretti e le società controllate, le filiali e le consociate.

Per quanto riguarda la valutazione delle consistenze degli investimenti diretti, l'approccio raccomandato a livello internazionale è quello dell'utilizzo dei prezzi di mercato. Tuttavia, a causa di difficoltà pratiche, la compilazione viene attualmente effettuata con valori contabili basati sul volume dei fondi propri delle società in questione. I criteri di valutazione delle consistenze degli investimenti diretti nella posizione patrimoniale sull'estero nell'area dell'euro sono i corsi azionari per le società quotate, mentre le società non quotate sono valutate sulla base dei fondi propri (ossia i valori contabili) utilizzando una definizione comune che include le seguenti voci contabili:

i) capitale versato (escluse le azioni proprie ma compreso il conto premio di emissione);

ii) tutti i tipi di riserve (compresi i contributi agli investimenti qualora le direttive contabili li considerano riserve societarie); e

iii) profitti non distribuiti al netto delle perdite (compresi i risultati relativi all'anno in corso).

1.4. Investimenti di portafoglio (cfr. anche il Manuale BdP, sezione 3, paragrafo 8)

Il conto degli investimenti di portafoglio dell'area dell'euro comprende i) titoli azionari, e ii) titoli di debito sotto forma di obbligazioni e notes nonché strumenti di mercato monetario non classificati come investimenti diretti o riserve ufficiali. Gli strumenti finanziari derivati, così come le operazioni pronti contro termine e di prestito titoli, sono esclusi dagli investimenti di portafoglio.

La voce "titoli azionari" comprende tutti gli strumenti rappresentativi di una ragione di credito sul valore residuo di una società di capitali dopo il soddisfacimento delle pretese vantate da ciascun creditore. Tali strumenti indicanti la proprietà di una quota di capitale assumono la forma di azioni ordinarie, azioni privilegiate, partecipazioni azionarie o documenti analoghi. Nella stessa voce sono parimenti incluse le operazioni/disponibilità di quote di organismi di investimento collettivo, quali i fondi comuni di investimento.

Obbligazioni e notes sono titoli con scadenza originaria superiore a un anno che attribuiscono solitamente al detentore i) il diritto incondizionato a ricevere un reddito monetario fisso, ovvero un reddito monetario variabile determinato contrattualmente (essendo il pagamento degli interessi indipendente dagli utili del debitore), nonché ii) il diritto incondizionato a ricevere una somma fissa a titolo di rimborso del capitale a una o più date prestabilite.

A differenza di obbligazioni e notes, gli strumenti di mercato monetario sono titoli emessi con una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi attribuiscono generalmente al detentore il diritto incondizionato di ricevere una determinata somma di denaro a una data prestabilita. Tali strumenti sono solitamente negoziati, a sconto, su mercati organizzati; l'entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.

Nel giugno 2002 la BCE ha pubblicato il rapporto "Task Force sui sistemi di raccolta dei dati relativi agli investimenti di portafoglio"; in tale ambito è stata condotta un'indagine approfondita quanto alla necessità e ai potenziali benefici di misure dirette all'armonizzazione dei sistemi di raccolta dati relativi agli investimenti di portafoglio. Alcune delle conclusioni sono incluse al fine di distinguere i modelli di raccolta dati adeguati ("ideali", "buoni" o "accettabili") da quelli inadeguati ("non accettabili"), e di valutarne i metodi (con particolare riferimento alla segnalazione titolo per titolo) e i costi in termini qualitativi. Gli Stati membri partecipanti hanno deciso di adottare, a decorrere dal 1o gennaio 2005, un adeguato sistema di raccolta dati, mentre solo uno di essi ha espresso una riserva (riguardante lo schema relativo alla raccolta dei dati relativi alle consistenze).

La registrazione delle operazioni di investimenti di portafoglio nella bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro avviene nel momento in cui i creditori o i debitori dell'area dell'euro iscrivono l'attività o la passività nei propri registri. Le operazioni sono registrate al prezzo effettivo ricevuto o pagato, al netto delle commissioni e degli oneri. Pertanto, sono compresi, nel caso di titoli con cedola, gli interessi maturati dall'ultimo pagamento degli interessi, mentre nel caso dei titoli emessi a sconto, gli interessi accumulati dalla data di emissione. È necessario includere gli interessi maturati per quanto attiene al conto finanziario di bilancia dei pagamenti trimestrale e posizione patrimoniale sull'estero; l'uso di questo sistema, è incentivato anche per la bilancia dei pagamenti mensile; queste registrazioni nel conto finanziario trimestrale (e mensile) devono essere compensate nel conto dei redditi.

1.5. Strumenti finanziari derivati (cfr. anche il Manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 9)

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari collegati a uno specifico strumento finanziario, una materia prima o un indicatore, per mezzo dei quali è possibile negoziare direttamente specifici rischi sui mercati finanziari. Le operazioni in strumenti finanziari derivati sono trattate come operazioni separate piuttosto che quali parti integranti del valore di operazioni sottostanti cui possono essere collegate.

Nella bilancia dei pagamenti, nello schema delle riserve internazionali e nella posizione patrimoniale sull'estero sono registrate le operazioni e le posizioni in opzioni, futures, swaps, contratti forward in cambi, derivati creditizi e derivati incorporati in strumenti finanziari. Per ragioni di ordine pratico, i derivati incorporati in strumenti finanziari non sono distinti dallo strumento finanziario sottostante a cui sono legati.

I flussi netti associati a derivati su tassi di interesse sono registrati come derivati finanziari, non come redditi di capitale, in linea con i recenti accordi internazionali. La classificazione dei vari derivati su strumenti di credito è da decidere caso per caso.

I pagamenti di margini iniziali sono considerati come variazioni dei depositi e vanno registrati, se identificabili, alla voce "altri investimenti". Il trattamento dei pagamenti del margine di variazione dipende dal tipo di margine: quelli del genere "opzione" sono considerati, in linea di principio, come variazioni dei depositi e sono da registrare, se identificabili, alla voce "altri investimenti". Quelli del genere "future" sono considerati, in linea di principio, come operazioni su derivati e vanno registrati alla voce "strumenti finanziari derivati".

Nel caso delle opzioni, è registrato l'intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell'opzione e gli oneri di servizio impliciti).

La valutazione dei derivati finanziari è effettuata al prezzo corrente di mercato.

La registrazione delle operazioni in strumenti finanziari derivati avviene nel momento in cui i creditori e i debitori dell'area dell'euro iscrivono l'attività o la passività nei propri registri. A causa dei problemi pratici che comporta per taluni strumenti derivati una distinzione dei flussi attivi da quelli passivi, tutte le operazioni su derivati finanziari sono registrate nella bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro su base netta. Ai fini delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero, le posizioni attive e passive in strumenti finanziari derivati sono registrate al lordo, fatta eccezione per quelle inerenti strumenti finanziari derivati compresi nella categoria "riserve ufficiali" registrate invece su base netta.

1.6. Altri investimenti (cfr. anche il Manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 10)

Quella degli "altri investimenti" è una categoria residuale, che include tutte le operazioni finanziarie non comprese nelle seguenti categorie: "investimenti diretti", "investimenti di portafoglio", "strumenti finanziari derivati" o "riserve ufficiali".

La voce "altri investimenti" raccoglie le sotto-voci "crediti commerciali", "prestiti/banconote e depositi" e "altre attività/passività". Tale voce comprende inoltre le voci di compensazione per redditi accumulati su strumenti classificati sotto la voce "altri investimenti".

La voce "crediti commerciali" comprende attività o passività derivanti da una diretta estensione di credito da parte di fornitori e acquirenti rispettivamente per operazioni di beni e servizi nonché pagamenti anticipati per attività in corso (o attività da intraprendere) associate a tali operazioni.

La voce "prestiti/banconote e depositi" comprende operazioni/disponibilità sui seguenti strumenti finanziari: i) prestiti, ossia attività finanziarie create per mezzo di finanziamenti diretti di fondi da parte di un creditore (mutuante) a un debitore (mutuatario) con un accordo per cui il mutuante o non riceve alcun titolo ovvero riceve un documento o strumento non negoziabile, ii) operazioni del tipo pronti contro termine, iii) banconote e iv) depositi. Di tale voce fanno parte, inter alia, prestiti per finanziare attività commerciali, altri prestiti e anticipazioni (compresi i prestiti ipotecari) e leasing finanziari.

Nella bilancia dei pagamenti e nella posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro, tutte le operazioni del tipo pronti contro termine (ossia accordi di vendita con patto di riacquisto, operazioni di vendita con patto di riacquisto e prestito titoli) sono considerate come prestiti garantiti e non come operazioni definitive di acquisto o vendita di titoli, e sono registrate alla voce "altri investimenti" nell'ambito del settore del residente dell'area dell'euro che conduce l'operazione. Questo trattamento, conforme anche alla prassi contabile seguita dalle banche e da altre società finanziarie, è volto a meglio riflettere le motivazioni economiche su cui poggiano tali strumenti finanziari.

La voce "altri investimenti" include tutte le voci diverse da crediti commerciali, prestiti e banconote nonché depositi.

La voce "Eurosistema" del settore relativo all'area dell'euro inclusa nella voce "altri investimenti" comprende le posizioni nette dell'Eurosistema con le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri non partecipanti relativamente al funzionamento del sistema TARGET. Tali saldi/conti interni al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), denominati in euro, sono analoghi ai movimenti dei conti nostro/vostro delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), pertanto sono segnalati alla BCE su base netta nelle "passività".

I principi di "trasferimento di proprietà", "data di regolamento" e "data di pagamento" devono tutti conformarsi agli standard del FMI.

Rispetto alle componenti standard del BPM5, la presentazione della categoria "altri investimenti" della bilancia dei pagamenti dell'area dell'Euro è semplificata dall'eliminazione della distinzione fra prestiti e depositi da ciascun lato del bilancio e nell'eliminazione della disaggregazione per scadenza per le statistiche trimestrali sulla bilancia dei pagamenti. Vi è, inoltre, una modifica nella presentazione della disaggregazione (attribuendo priorità ai settori). Questa disaggregazione settoriale è compatibile, ma non coincidente, con quella del BPM5, nel quale priorità è assegnata agli strumenti. Per i dati mensili sulla bilancia dei pagamenti, è richiesta una scomposizione tra flussi a breve e flussi a lungo termine del settore delle IFM.

1.7. Riserve ufficiali

Il settore "riserve ufficiali" dell'area dell'euro comprende le riserve ufficiali dell'Eurosistema, ossia le riserve ufficiali della BCE e delle BCN.

Le riserve ufficiali devono essere i) sotto il controllo effettivo dell'autorità monetaria competente dell'Eurosistema o di una BCN e ii) crediti altamente liquidi, negoziabili e con elevato merito di credito detenuti dall'Eurosistema nei confronti di non residenti nell'area dell'euro e denominati in valute diverse dall'euro, nonché averi in oro, posizioni di riserva nel FMI o diritti speciali di prelievo (DSP).

Questa definizione impedisce espressamente che i crediti in valuta estera nei confronti dei residenti nell'area dell'euro e i crediti in euro nei confronti dei non residenti nell'area dell'euro siano considerati come riserve ufficiali a livello nazionale o a livello dell'area dell'euro. Analogamente, le posizioni in valuta estera delle amministrazioni pubbliche e/o del Tesoro non sono contemplate nella definizione di riserve ufficiali per l'area dell'euro in conformità degli accordi istituzionali previsti dal trattato che istituisce la Comunità europea.

Le riserve ufficiali della BCE sono quelle riserve messe in comune in conformità dell'articolo 30 dello statuto del SEBC, e che sono pertanto considerate sotto il controllo diretto ed effettivo della BCE. Fintantoché non si verificano ulteriori trasferimenti di proprietà, le riserve ufficiali conservate dalle BCN sono sotto il loro controllo diretto ed effettivo e sono considerate come riserve ufficiali di ciascuna BCN.

La presentazione delle operazioni sulle riserve internazionali dell'Eurosistema mostra una cifra complessiva per le operazioni mensili. Su base trimestrale sono disponibili ulteriori dettagli relativi alle operazioni dell'Eurosistema in oro, valuta estera, disponibilità in DSP e posizione di riserva nel FMI conformemente alle componenti standard del BPM5. Gli strumenti finanziari derivati sono esposti in una categoria distinta, in linea con la recente raccomandazione del FMI in tale ambito.

I dati sulle riserve dell'Eurosistema sono compilati su base lorda senza compensazione di passività inerenti alle riserve (ad eccezione delle riserve ufficiali comprese nella sottocategoria degli strumenti finanziari derivati, registrati su base netta).

La valutazione si basa sui prezzi di mercato utilizzando i) per le operazioni, i prezzi di mercato prevalenti nel momento in cui avvengono le singole operazioni e ii) per le consistenze patrimoniali, i prezzi di mercato mediani in chiusura rilevati al termine del periodo considerato. Per convertire in euro le operazioni e posizioni su attività denominate in valuta straniera si utilizzano, rispettivamente, i tassi di cambio di mercato prevalenti al momento in cui l'operazione ha luogo e i prezzi medi di mercato in chiusura rilevati al termine del periodo considerato.

I redditi rivenienti dalle riserve ufficiali, ivi compresi gli interessi attivi sui titoli di debito inclusi fra le riserve, sono registrati in modo indistinto alla voce "altri investimenti" nel conto dei redditi da capitale, su una base di competenza e con frequenza almeno trimestrale.

Il concetto di riserve utilizzabili ha assunto una rilevanza crescente in quanto indicatore più significativo della capacità di un paese di onorare le proprie obligazioni in valuta estera, rispetto alle riserve lorde che appaiono nelle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero. Tale criterio è stato infatti adottato nello Special Data Dissemination Standard del FMI. Per determinare le riserve utilizzabili è necessario integrare i dati sulle riserve lorde con informazioni su altre attività in valuta estera e sulle passività inerenti alle riserve. Conseguentemente, le statistiche mensili sulle riserve ufficiali (lorde) dell'Eurosistema sono integrate con i dati sulle altre attività in valuta estera e sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a valere sulle riserve ufficiali lorde, classificati in base alla vita residua. È inoltre prevista con sfasamento trimestrale una disaggregazione fra le riserve ufficiali lorde denominate nelle valute presenti nel paniere dei DSP (in termini di totale) e quelle denominate nelle altre valute (in termini di totale).

Per quanto concerne le voci specifiche, le disponibilità in oro monetario restano invariate nel caso di tutte le operazioni reversibili (swaps, pronti contro termine, prestiti e depositi in oro). Le operazioni pronti contro termine in titoli denominati in valuta estera comportano un aumento del totale delle riserve ufficiali della BCN che riceve il contante, in quanto i titoli ceduti rimangono iscritti in bilancio; nel caso di pronti contro termine attivi, l'autorità monetaria che eroga il contante non registra alcuna variazione nel totale delle riserve ufficiali se la controparte non residente è un'altra autorità monetaria o un'istituzione finanziaria, in quanto il credito nei confronti di quest'ultima rientra nelle riserve ufficiali.

Tavola 5

Territori appartenenti a, o paesi associati con gli Stati membri dell'area dell'euro

Territori appartenenti all'area dell'euro:

- Helgoland: Germania,

- Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla: Spagna,

- Monaco, Dipartimenti d'oltremare (Guyana, Guadalupa, Martinica e Riunione), Saint Pierre e Miquelon, Mayotte: Francia,

- Madeira, Le Azzorre: Portogallo,

- Le isole Åland: Finlandia.

Territori associati con Stati membri dell'area dell'euro da includere nella categoria "Resto del mondo" (Rest of the World, RoW):

- Büsingen (Non in Germania),

- Andorra (né Spagna né Francia),

- Antille Olandesi e Aruba (Non Paesi Bassi),

- Territori d'Oltremare (Polinesia Francese, Nova Caledonia e Isole Wallis e Futuna) (non Francia),

- San Marino e Città del Vaticano (non Italia).

2. Metodi di attuazione per la distribuzione geografica

Le difficoltà inerenti alla compilazione di statistiche disaggregate geograficamente relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero sono superate mediante un metodo a più stadi. Il metodo prevede tre stadi, che comportano obblighi di segnalazione progressivamente più stringenti. Le voci "investimenti di portafoglio", "redditi da investimenti di portafoglio" e "strumenti finanziari" derivati sono particolarmente importanti.

2.1. Metodo generale (da applicare a tutti i conti della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero, con le eccezioni indicate di seguito)

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma delle operazioni/posizioni nette totali nazionali.

Attuato dal 1999 per le posizioni patrimoniali sull'estero.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma distinta delle operazioni/posizioni con non residenti per i crediti e debiti ovvero per le attività e passività nette (bilancia dei pagamenti)/attività e passività (posizione patrimoniale sull'estero).

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione distinta delle operazioni/posizioni fra i residenti e i non residenti nell'area dell'euro.

Attuato dal gennaio 1999 per la bilancia dei pagamenti:

Attuato da fine settembre 2002 per la posizione patrimoniale sull'estero.

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro e dati richiesti a livello di BCN: analogo a quello dello Stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni al di fuori dell'area dell'euro (cfr. tavola 6). Lo stadio 3 è necessario solo ai fini delle statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero.

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione distinta delle operazioni/posizioni fra residenti nell'area dell'euro e residenti dei paesi inclusi nell'elenco approvato di contropartite suddivise per paesi e aree riportato nella tavola 6.

Termine per l'attuazione relativamente alla bilancia dei pagamenti trimestrale: fine giugno 2004 - dati riferiti al primo trimestre 2003.

Termine per l'attuazione relativamente alla posizione patrimoniale sull'estero: fine settembre 2004 - dati riferiti a fine - 2002 e fine 2003.

2.2. Conto degli investimenti di portafoglio

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma delle operazioni/posizioni nette totali nazionali in investimenti di portafoglio.

Attuato dal 1999 per le posizioni patrimoniali sull'estero.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma delle operazioni/posizioni nette in titoli emessi da non residenti nell'area dell'euro per gli investimenti di portafoglio attivi. Consolidamento delle operazioni/posizioni nette nel totale delle passività nazionali e delle operazioni/posizioni in titoli emessi e acquistati da residenti nell'area dell'euro per gli investimenti di portafoglio passivi.

Dati richiesti a livello di BCN: operazioni/posizioni in investimenti di portafoglio attivi, suddivise in operazioni/posizioni in titoli dell'area dell'euro emessi da residenti nell'area dell'euro e altri titoli. A tale fine, è necessario individuare l'emittente (debitore) del titolo per poter stabilire se esso è residente o meno nell'area dell'euro. Per le operazioni/posizioni in investimenti di portafoglio passivi sono richiesti soltanto gli importi totali nazionali netti.

Le posizioni in investimenti di portafoglio all'interno della posizione patrimoniale sull'estero sono registrate sulla base delle sole consistenze relative alle disponibilità a fine anno in azioni e altre partecipazioni e in titoli di debito a breve e lungo termine emessi da non residenti nell'area dell'euro, approfittando del fatto che gli obblighi di segnalazione stabiliti dalla BCE sono pienamente coerenti con la partecipazione al Coordinated Portfolio Investment Survey del FMI.

Attuato per le operazioni di investimenti di portafoglio a partire dal gennaio 1999.

Attuato da fine settembre 2002 per le consistenze degli investimenti di portafoglio.

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro e dati richiesti a livello di BCN: analogo a quello dello Stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni al di fuori dell'area dell'euro dal lato delle attività (cfr. tavola 6). Non è richiesta alcuna disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni al di fuori dell'area dell'euro dal lato delle passività. Lo Stadio 3 è necessario soltanto per le statistiche trimestrali relativamente alle operazioni e per le statistiche annuali relativamente alle posizioni.

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione distinta delle operazioni/posizioni di investimenti di portafoglio attivi fra residenti nell'area dell'euro e residenti dei paesi inclusi nell'elenco approvato di contropartite suddivise per paesi e aree riportato nella tavola 6.

Termine per l'attuazione relativamente alle operazioni trimestrali di investimenti di portafoglio: fine giugno 2004 - dati riferiti al primo trimestre 2003.

Termine per l'attuazione relativamente alle posizioni in investimenti di portafoglio (solo dal lato delle attività): fine settembre 2004 - dati riferiti a fine 2002 e fine 2003.

2.3. Conto dei redditi da investimenti di portafoglio

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma delle operazioni nette totali nazionali in redditi da capitale.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma dei redditi attivi derivanti da strumenti di investimento di portafoglio emessi da non residenti. Consolidamento dei redditi passivi derivanti dalle passività nette totali nazionali e dei redditi attivi derivanti da titoli emessi da residenti nell'area dell'euro.

Dati richiesti a livello di BCN: redditi attivi da investimenti di portafoglio suddivisi in redditi derivanti da titoli emessi da residenti nell'area dell'euro e redditi derivanti da titoli emessi da residenti di altri paesi. A tale fine, è necessario individuare l'emittente (debitore) del titolo per poter stabilire se esso è residente o meno nell'area dell'euro. Per i redditi passivi da investimenti di portafoglio sono richiesti soltanto gli importi nazionali totali.

Attuato a partire dal gennaio 2000.

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro e dati richiesti a livello di BCN: analogo a quello dello Stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni attive al di fuori dell'area dell'euro. Non è richiesta alcuna disaggregazione geografica per le operazioni al di fuori dell'area dell'euro dal lato dei redditi passivi. Lo Stadio 3 è necessario soltanto per le statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti.

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione distinta delle operazioni in redditi attivi da investimenti di portafoglio fra residenti nell'area dell'euro e residenti dei paesi inclusi nell'elenco approvato di paesi e aree controparti riportato nella tavola 6.

Termine per l'attuazione relativamente alle operazioni trimestrali in redditi da investimenti di portafoglio: fine giugno 2004 - dati riferiti al primo trimestre 2003.

2.4. Conto degli strumenti finanziari derivati

Transazioni

Stadio 1

Gli obblighi di segnalazione per le operazioni in strumenti finanziari derivati con controparti esterne all'area dell'euro prevedono solo una presentazione su base netta di questa voce.

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma delle operazioni nette totali nazionali in strumenti finanziari derivati.

Posizioni

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma delle posizioni nette totali nazionali in strumenti derivati finanziari.

Attuato a partire dal 1999.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: somma distinta delle posizioni nette in strumenti finanziari derivati con non residenti nell'area dell'euro dal lato delle attività e delle passività.

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione distinta delle posizioni tra i residenti nell'area dell'euro e di quelle nei confronti di non residenti nell'area dell'euro sulla base dell'ubicazione del mercato, ove pertinente, oppure della controparte effettiva per gli strumenti finanziari derivati negoziati su mercati non organizzati (OTC).

Attuato da fine settembre 2002.

Stadio 3

Non è richiesta alcuna disaggregazione geografica nell'ambito delle posizioni sugli strumenti finanziari derivati non dell'area dell'euro.

Tavola 6

Disaggregazione geografica della BCE per i flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale e dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero annuale

- Danimarca

- Svezia

- Regno Unito

- Istituzioni dell'Unione europea

- "Stato aderente" (ossia Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia)(2)

- Svizzera

- Canada

- Stati Uniti

- Giappone

- Centri offshore(3)

- Organizzazioni internazionali(4)(5)

- Resto del mondo (ossia paesi e organizzazioni al di fuori dell'area dell'euro non citati nella lista)(6)

3. Classificazione per settore istituzionale negli aggregati dell'area dell'euro (Cfr. anche Manuale di BdP, articolo 3, paragrafo 1.6)

La disaggregazione settoriale degli aggregati dell'area dell'euro si articola in: autorità monetarie, amministrazioni pubbliche, IFM e altri settori dell'area dell'euro.

Autorità monetarie

Il settore "autorità monetarie" delle statistiche relative all'area dell'euro è costituito dall'Eurosistema.

Amministrazioni pubbliche

Il settore "amministrazioni pubbliche" delle statistiche relative all'area dell'euro è coerente con la definizione del medesimo settore riportata nel SNA 93 e nel SEC 95 e comprende le seguenti unità:

- amministrazioni centrali,

- amministrazioni di stati federati/regionali,

- amministrazioni locali,

- enti di previdenza e assistenza sociale.

IFM escluse le autorità monetarie

Questo settore "IFM escluse le autorità monetarie" coincide con il settore delle IFM ai fini delle statistiche monetarie e bancarie (escluse le autorità monetarie). Esso comprende:

i) gli enti creditizi, così come definiti dalla normativa comunitaria, ossia le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili (inclusi i proventi derivanti dalla vendita di obbligazioni bancarie al pubblico) e nel concedere crediti per conto proprio; e

ii) tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici).

Altri settori

La categoria "altri settori" delle statistiche relative all'area dell'euro comprende varie unità istituzionali, e principalmente:

i) le altre istituzioni finanziarie non comprese nella definizione di IFM, come gli organismi di investimento collettivo non considerati come fondi comuni monetari, le società di investimento immobiliare, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti di credito ipotecario, le imprese di assicurazione, i fondi pensione e gli ausiliari finanziari; e

ii) le istituzioni non finanziarie, come le imprese non finanziarie private e pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le famiglie stesse.

Istituzioni diverse dalle IFM

La categoria dei "settori delle istituzioni diverse dalle IFM" delle statistiche relative all'area dell'euro consta dei settori i) "pubbliche amministrazioni" e ii) "altri settori".

Tavola 7

Elenco dei centri off-shore per la disaggregazione geografica della BCE per i flussi trimestrali della bilancia dei pagamenti e i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero

>SPAZIO PER TABELLA>

Tavola 8

Elenco delle organizzazioni internazionali(7) per la disaggregazione geografica della BCE per i flussi trimestrali della bilancia dei pagamenti e i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero

1. Istituzioni dell'Unione europea

1.1. Principali istituzioni dell'Unione europea, organi e organismi (esclusa la BCE)

BEI (Banca europea degli investimenti)

CE (Commissione europea)

EDF (European Development Fund, Fondo per lo sviluppo europeo)

FEI (Fondo europeo degli investimenti)

1.2. Altri istituzioni, organi, e organismi dell'Unione europea coperti dal bilancio generale

Parlamento europeo

Consiglio dell'Unione europea

Corte di giustizia

Corte dei conti

Comitato economico sociale

Comitato delle regioni

2. Organizzazioni internazionali

2.1. Organizzazioni internazionali monetarie

FMI (Fondo monetario internazionale)

BRI (Banca dei regolamenti internazionali)

2.2. Organizzazioni internazionali non monetarie

2.2.1. Principali organizzazioni delle Nazioni Unite

OMC (Organizzazione mondiale del commercio)

BERS (Banca europea di ricostruzione e sviluppo)

IDA (International Development Association, Associazione internazionale di sviluppo)

2.2.2. Altre organizzazioni delle Nazioni Unite

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione la scienza e la cultura)

FAO (Food and Agriculture Organisation, Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura)

OMS (Organizzazione mondiale della sanità)

FISA (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo)

IFC (International Finance Corporation, Società finanziaria internazionale)

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, Agenzia multilaterale di garanzie sugli investimenti)

UNICEF (United Nations Children's Fund, Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia)

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati)

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine, Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione a favore dei rifugiati di Palestina nel Vicino Oriente)

IAEA (International Atomic Energy Agency, Agenzia internazionale per l'energia atomica)

OIL (Organizzazione internazionale del lavoro)

ITU (International Telecommunication Union, Unione internazionale per le telecomunicazioni)

2.2.3. Altri principali istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, (esclusa la BCE)

OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici)

BIS/BID (Banca interamericana di sviluppo, Banque interaméricaine de développement)

AfDB (African Development Bank, Banca africana di sviluppo)

AsDB (Asian Development Bank, Banca asiatica di sviluppo)

BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)

IIC (Inter-American Investment Corporation)

NIB (Nordic Investment Bank, Banca d'investimento nordico)

BICE (Banca internazionale per la cooperazione economica)

BII (Banca internazionale di investimenti)

CDB (Caribbean Development Bank, Banca di sviluppo dei Caraibi)

FMA (Fondo monetario arabo)

ABEDA (Banca araba per lo sviluppo economico in Africa)

CASDB (Central African States Development Bank, Banca di sviluppo degli stati centroafricani)

Fondo africano di sviluppo

Fondo asiatico di sviluppo

Fondo speciale unificato di sviluppo

BCIE (Banca Centroamericana di integrazione economica)

ADC (Andean Development Corporation, Corporazione andina di promozione)

2.2.4. Altre organizzazioni internazionali

NATO (North Atlantic Treaty Organisation, Organizzazione del trattato atlantico del nord)

Consiglio d'Europa

CICR (Comitato internazionale della croce rossa)

ASE (Agenzia spaziale europea)

UEB (Ufficio europeo dei brevetti)

EUROCONTROL (Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea)

EUTELSAT (Organizzazione europea per le comunicazioni via satellite)

INTELSAT (Organizzazione internazionale per le comunicazioni via satellite)

UER (Unione europea di radiodiffusione)

EUMETSAT (Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici)

ESO (Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe)

CEPM (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a breve termine)

EMBL (Laboratorio europeo di biologia molecolare)

CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare)

OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni)

(1) Le eccezioni sono relative alle operazioni/posizioni in derivati finanziari tra affiliati nei confronti dei quali è stata concordata a livello dell'area dell'euro la registrazione sotto la categoria "derivati finanziari" piuttosto che "investimenti diretti o altro capitale".

(2) I paesi sono elencati in parentesi solo al fine di mostrare la composizione dello specifico gruppo, nessuna disaggregazione per tali paesi è richiesta.

(3) Solo per alcune voci selezionate del conto finanziario della bilancia dei pagamenti, i conti dei redditi connessi e la posizione patrimoniale sull'estero. Cfr. tavola 7.

(4) Solo per alcune voci selezionate del conto finanziario della bilancia dei pagamenti, i conti dei redditi connessi e la posizione patrimoniale sull'estero. Cfr. tavola 7.

(5) Al di fuori dell'Unione europea. Cfr. tavola 8. Le organizzazioni sono elencate solo per mostrare la composizione del gruppo specifico, nessuna disaggregazione per tali organizzazioni è richiesta.

(6) Calcolati come residui (gli ammontari tra il totale di ciascuna bilancia dei pagamenti/posizione patrimoniale sull'estero e gli ammontari corrispondenti alle controparti citate in precedenza).

(7) Basato sul vademecum BdP della Commissione europea (Eurostat).

ALLEGATO V

TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla Banca centrale europea (BCE), le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazioni "ESCB-Net". Tutti gli scambi di dati all'interno del SEBC impiegano lo stesso modello concettuale. Il formato del messaggio messo a punto per questo scambio elettronico d'informazioni statistiche è il "GESMES/TB". Questo requisito non preclude l'impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione alternativa concordata.

Le BCN si attengono alle raccomandazioni di seguito elencate al fine di garantire il buon funzionamento della trasmissione dei dati.

- Completezza: le BCN segnalano i dati relativi a tutta la serie di voci principali. Tralasciare alcuni di essi o inserirne altri non elencati equivale a una segnalazione incompleta. Nel caso di un'osservazione mancante, l'omissione viene indicata con il corrispondente segnalatore di stato per le osservazioni. Inoltre, nel caso di revisioni relative a una sola sottosezione delle voci principali, le regole di convalida sono da applicare all'intera bilancia dei pagamenti.

- Segni convenzionali: per la trasmissione di dati da parte delle BCN alla BCE, nonché alla Commissione europea (Eurostat), va seguita una convenzione di segni uniforme per tutte le statistiche da segnalare. Nel quadro di tale convenzione le partite a credito e a debito nel conto corrente e nel conto capitale devono essere indicate con segno positivo, mentre i saldi netti devono essere calcolati e indicati come accrediti meno addebiti. Nel conto finanziario i decrementi di attività nette e gli incrementi di passività nette devono essere indicati con segno positivo, mentre gli incrementi di attività nette e i decrementi di passività nette devono essere indicati con segno negativo. I saldi netti sono da calcolare e indicare come variazione netta delle attività più variazione netta delle passività.

Per quanto concerne i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero, le posizioni nette devono essere calcolate e indicate come posizioni creditorie meno posizioni debitorie.

- Identità contabili dei dati: prima di trasmettere i dati alla BCE, le BCN devono applicare le regole di convalida a suo tempo distribuite e ottenibili su richiesta.

In caso di revisioni le BCN possono inviare alla BCE un insieme di dati aggiornati. Le revisioni dovrebbero essere trasmesse come segue:

- le revisioni dei dati mensili sono segnalate con la presentazione dei i) dati trimestrali corrispondenti; ii) dati trimestrali corrispondenti rivisti; iii) dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero per l'anno corrispondente; e iv) dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero rivisti per l'anno corrispondente;

- le revisioni dei dati trimestrali sono comunicate con la presentazione dei i) dati relativi al trimestre successivo; ii) dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero per l'anno corrispondente; e iii) dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero rivisti per l'anno corrispondente;

- Le revisioni dei dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero sono comunicate con la presentazione dei dati per gli anni successivi.

Le BCN comunicano alla BCE le revisioni dei dati mensili e trimestrali relativi alla bilancia dei pagamenti per anni interi con la presentazione dei dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero per l'anno a cui si riferiscono i dati stessi.

ALLEGATO VI

MONITORAGGIO DEI METODI DI COMPILAZIONE DELLE STATISTICHE

La Banca centrale europea (BCE) provvede al monitoraggio dei metodi di compilazione utilizzati per la segnalazione delle statistiche in merito alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, nonché dei concetti e delle definizioni applicati su base regolare dagli Stati membri partecipanti. Il monitoraggio è effettuato in concomitanza con l'aggiornamento della pubblicazione della BCE dal titolo "Metodi statistici per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero dell'Unione europea" (Manuale di BdP) e mediante la procedura di "verifica semestrale". Oltre alla funzione di monitoraggio, i due documenti hanno lo scopo di informare i soggetti che compilano la bilancia dei pagamenti nell'area dell'euro in merito alle evoluzioni in altri Stati membri nell'area dell'euro.

Il Manuale di BdP contiene informazioni sulla struttura delle segnalazioni statistiche in merito alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero di tutti gli Stati membri. Vi sono descrizioni particolareggiate dei metodi di compilazione dei dati, dei concetti e delle definizioni applicati, nonché di informazioni circa le difformità presenti negli Stati membri rispetto alle definizioni concordate per le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero.

Il Manuale di BdP è aggiornato con cadenza annuale in stretta collaborazione con gli Stati membri. La revisione semestrale ha lo scopo di integrare questo aggiornamento.

ALLEGATO VII

RACCOLTA DEI DATI NELL'AMBITO DEGLI INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO

Date le difficoltà insite nell'identificare l'esatto investimento di portafoglio in termini di consistenze e di flussi, è stato necessario definire principi comuni per la raccolta di tali informazioni all'interno dell'area dell'euro(1).

I sistemi di raccolta dei dati relativi agli investimenti di portafoglio si conformano a un modello che è considerato quanto meno "accettabile" in base alla tavola seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

"s-b-s"= security by security data collection (/raccolta dei dati titolo per titolo)

"agg."= data collection on an aggregated basis (/raccolta dei dati in termini aggregati)

"consistenze derivate"= accumulo di flussi

"flussi derivati"= come differenza di consistenze (aggiustate per le variazioni dei tassi di cambio e dei prezzi)

"flussi stimati"= disaggregazione per mese con stima basata sui flussi trimestrali

(1) Cfr. anche il rapporto della BCE "Task Force sui sistemi di raccolta dei dati relativi agli investimenti di portafoglio, rapporto finale", del giugno 2002, pubblicato anche sul sito Internet della BCE: http://www.ecb.int

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