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Documento 52011AB0013

Parere della Banca aentrale Europea, del 16 febbraio 2011 , sulla riforma della governance economica dell’Unione europea (CON/2011/13)

GU C 150 del 20.5.2011, pagg. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 150/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 febbraio 2011

sulla riforma della governance economica dell’Unione europea

(CON/2011/13)

2011/C 150/01

Introduzione e base giuridica

Il 29 novembre 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Consiglio una richiesta di parere riguardante le seguenti proposte (di seguito «proposte della Commissione»):

1)

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (di seguito «proposta sulla PDE») (1);

2)

proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (di seguito «proposta di direttiva per i quadri di bilancio») (2);

3)

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (di seguito «proposta di procedura per l’applicazione dei bilanci») (3);

4)

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (di seguito «proposta di procedura per gli squilibri eccessivi») (4);

5)

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (di seguito «proposta di procedura per la sorveglianza di bilancio») (5);

6)

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (di seguito «proposta di procedura sulla sorveglianza macroeconomica») (6).

La BCE è competente a formulare un parere in merito alla proposta sulla PDE in virtù del secondo comma dell’articolo 126, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea poiché l’applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi ha rilevanza ai fini dell’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi degli articoli 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato e ai sensi dell’articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito «statuto del SEBC»).

La BCE è competente a formulare un parere in merito alla proposta di direttiva per i quadri di bilancio, alla proposta di procedura per l’applicazione dei bilanci, alla proposta di procedura per gli squilibri eccessivi, alla proposta di procedura per la sorveglianza dei bilanci ed alla proposta di procedura sulla sorveglianza macroecomica, in virtù del primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 4 e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato e del primo trattino dell'articolo 4, lettera a) dello statuto, in quanto anche tali proposte hanno rilevanza ai fini del summenzionato obiettivo principale del SEBC.

Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo, viste le osservazioni del Consiglio generale, ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La crisi attuale ha dimostrato molto chiaramente che un’ambiziosa riforma della struttura di governance economica è nel profondo e superiore interesse dell’Unione europea, degli Stati membri ed in particolare dell’area dell’euro.

2.

La nota della BCE del 10 giugno 2010 in merito ad una struttura rafforzata di governance economica («Reinforcing economic governance in the euro area») proponeva di rafforzare le strutture di governance e di applicazione delle politiche economiche e di bilancio nell’area dell’euro. La nota proponeva anche che tali strutture rafforzate potessero essere individualmente estese a ciascuno degli Stati membri dell’UE.

3.

La BCE nota che la Relazione della Task force al Consiglio europeo in merito al miglioramento della struttura di governance economica nell’UE del 21 ottobre 2010 (di seguito la «relazione della Task force») conteneva una serie di ulteriori raccomandazioni rispetto a quelle contenute nelle proposte della Commissione. La BCE ha partecipato alla Task force, sebbene non abbia sottoscritto tutti i passi della relazione della Task force.

4.

Le proposte della Commissione rappresentano un ampiamento e un rafforzamento importanti del quadro di sorveglianza economica e dei bilanci dell’UE e fanno dei passi nella direzione del miglioramento della sua applicazione nell’area dell’euro. Tuttavia, esse non rappresentano quel necessario salto di qualità nella sorveglianza dell’area dell’euro che la BCE ritiene necessario per assicurarne la stabilità ed il regolare funzionamento. Allo stesso modo, come indicato il 4 novembre 2010 nella dichiarazione introduttiva alla conferenza stampa a conclusione della riunione del Consiglio direttivo della BCE, la relazione della Task force rappresenta per l’Unione europea un rafforzamento delle strutture esistenti per la sorveglianza macroeconomica e di bilancio. Tuttavia, il Consiglio direttivo ritiene che la relazione della Task force non rappresenti per l’area dell’euro il salto di qualità necessario che essa richiede.

5.

Questo parere fa leva sulla summenzionata nota della BCE «Reinforcing econonomic governance in the euro area», sulla partecipazione della BCE nella Task force e sulle sue valutazioni in merito alla relazione della Task force per produrre una serie di suggerimenti in relazione alle proposte della Commissione, evidenziando gli elementi che la BCE ritiene necessari per progredire nella direzione di un salto di qualità nella governance economica dell'area dell'euro. Nessuno di questi suggerimenti comporta la necessità di un cambiamento nel trattato.

6.

Sullo stesso oggetto, la BCE nota che, una volta adottate, le proposte della Commissione diventeranno uno strumento fondamentale per obbligare l’UE e gli Stati membri a condurre solide politiche economiche e di bilancio. Nel caso dell’area dell’euro, è del tutto giustificato un ulteriore rafforzamento proporzionale al maggiore livello di integrazione fra gli Stati membri dell’area dell’euro. L’attuale crisi ha ampiamente dimostrato che le politiche economiche e di bilancio poco oculate di alcuni Stati membri dell’area dell’euro e l’instabilità finanziaria che ne deriva possono tramutarsi direttamente anche in difficoltà per gli altri Stati membri dell’area dell’euro. Pertanto, la BCE fa appello al legislatore dell’UE e agli Stati membri per sfruttare il procedimento legislativo in atto per rafforzare la governance economica nel suo insieme al massimo consentito ai sensi del trattato vigente. Inoltre, l’UE dovrebbe ad un certo punto considerare una riforma del trattato per rafforzare ulteriormente la governance.

7.

Per la BCE, l’insufficienza dell’automaticità è un difetto fondamentale delle proposte della Commissione. La BCE riconosce che le proposte della Commissione rappresentano un aumento dell’automaticità in confronto con la situazione attuale, in particolare in quanto la Commissione presenta proposte anziché raccomandazioni al Consiglio ed in quanto è introdotta nel Consiglio la votazione a maggioranza qualificata inversa. La BCE è anche consapevole della discrezionalità riservata al Consiglio ai sensi degli articoli 121 e 126 del trattato, concernenti, rispettivamente, la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio e la procedura per i disavanzi eccessivi. A tal proposito, la BCE propone che il legislatore dell’UE prenda in considerazione la revoca dei cambiamenti al patto di stabilità e crescita introdotti nel 2005 (7) che hanno reso meno vincolati gli Stati membri rispetto ai propri obblighi ai sensi del patto stesso.

8.

In ogni caso, e in aggiunta alla maggiore automaticità di cui sopra, il Consiglio ha la possibilità di adottare una dichiarazione formale ai sensi della quale, in tutte le procedure oggetto delle proposte della Commissione, si impegni di regola a votare per la continuazione della procedura, se così proposto o raccomandato dalla Commissione nella proposta o raccomandazione pertinente, e a motivare l'eccezione alla regola, qualora questa non sia seguita. In tal modo, l’interruzione della procedura costituirà l’eccezione che, di conseguenza, il Consiglio dovrà motivare. Sebbene le dichiarazioni non siano vincolanti, tale impegno orienterebbe la discrezionalità del Consiglio nelle diverse procedure, e contribuirebbe pertanto al rafforzamento di queste. Una siffatta dichiarazione diventerebbe parte della struttura di governance economica nell’UE.

9.

La BCE ritiene che una tale dichiarazione sia un elemento indispensabile per il regolare funzionamento della governance economica dell’UE. Qualora il Consiglio non dovesse sostenere una siffatta dichiarazione, la BCE raccomanda, in alternativa, l’adozione di una dichiarazione da parte dell’Eurogruppo che vincoli i 17 Stati membri dell’area dell’euro a votare di regola in favore della continuazione delle procedure, con l’obbligo di motivare ogni eccezione.

10.

Inoltre, ci sono diversi elementi che dimostrano l’insufficienza dell’automaticità nelle proposte della Commissione e che dovrebbero essere riconsiderati:

a)

la proposta di procedura per la sorveglianza dei bilanci stabilisce la possibilità per gli Stati membri di deviare dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in caso di grave recessione economica di natura generale. Data la fondamentale importanza della sostenibilità di bilancio, la BCE sconsiglia tali clausole di salvaguardia. Nel caso in cui esse dovessero essere mantenute, la BCE raccomanda che l’attivazione di tali clausole sia espressamente soggetta alla condizione di non mettere a repentaglio la sostenibilità di bilancio;

b)

la proposta di procedura per l’applicazione dei bilanci prevede che il Consiglio sottoponga a revisione i depositi fruttiferi, i depositi infruttiferi e le ammende imposte, in virtù di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Tali possibilità di revisione dovrebbero essere eliminate in quanto sembrano solo contribuire all’allungamento della procedura e alla creazione di lavoro aggiuntivo per la Commissione senza giustificazioni particolari, dato che la Commissione e il Consiglio avranno già tenuto conto delle circostanze esistenti e degli argomenti dello Stato membro interessato prima dell’imposizione di misure finanziarie da parte del Consiglio;

c)

più in generale, la struttura di governance economica non dovrebbe imporre alla Commissione obblighi che ne limitino la possibilità di raccomandare o proporre la continuazione delle procedure. In particolare, dovrebbe essere escluso l’obbligo per la Commissione di tener conto delle discussioni all’interno del Consiglio, quale condizione per la continuazione di qualsiasi procedura da parte della Commissione.

11.

Inoltre, la BCE raccomanda di aumentare l’automaticità mediante l’introduzione della votazione del Consiglio a maggioranza qualificata inversa ogni qualvolta sia possibile, come nel caso dei pareri del Consiglio sui programmi di stabilità e convergenza previsti in base all’articolo 121, paragrafo 3, del trattato, e mediante l’inserimento di fasi procedurali che facciano avanzare la procedura aumentando la pressione sugli Stati membri inosservanti. In tal senso, l’articolo 121, paragrafo 4, del trattato consente un aumento di automaticità per la proposta di procedura per la sorveglianza del bilancio. Inoltre, l’attuazione dell’articolo 126, paragrafo 8, del trattato potrebbe creare una fase della procedura di disavanzo eccessivo ai sensi della quale uno Stato membro debba provare che sono state prese misure effettive volte a prevenire l’applicazione di sanzioni.

12.

Nell’ambito della proposte di procedura per la sorveglianza di bilancio e di PDE, si dovrebbero prevedere ulteriori misure politiche e a salvaguardia della reputazione, comprensive di obblighi di comunicazione degli Stati membri e relazioni del Consiglio al Consiglio europeo. Inoltre, è opportuno che la Commissione, in collaborazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, qualora siano interessati Stati membri dell’area dell’euro o Stati membri partecipanti all’AEC II, conduca missioni presso gli Stati membri che non osservano le raccomandazioni del Consiglio.

13.

La BCE è anche preoccupata che la presa in considerazione dei fattori rilevanti si riveli troppo clemente al momento della valutazione dell’osservanza del valore di riferimento del coefficiente di indebitamento pubblico. Sebbene tutti i fattori rilevanti dovrebbero essere presi in considerazione quando la Commissione prepara una relazione in merito all’esistenza di un rapporto debito/PIL eccessivo e si dovrebbe tenere in particolare considerazione l’effetto delle garanzie emesse dagli Stati membri nell’ambito dell’European Financial Stability o del futuro meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism, ESM), tutti questi fattori dovrebbero essere presi in considerazione solo quando il rapporto debito/PIL, secondo le previsioni della Commissione, diminuisca su un orizzonte di tre anni. Qualsiasi altro fattore attenuante pertinente non dovrebbe mai condurre a una valutazione per cui uno Stato membro non ha un rapporto debito/PIL eccessivo, qualora tale rapporto superi il valore di riferimento e se ne stimi un andamento crescente.

14.

L’introduzione di maggiore libertà d’azione quando si valutano i disavanzi nella procedura per i disavanzi eccessivi, segnatamente prendendo in considerazione l’intera gamma di fattori rilevanti quando il rapporto debito/PIL sia al di sotto della soglia del 60 % del prodotto interno lordo (PIL), è in conflitto con l’obiettivo del rafforzamento delle regole. A prescindere dal fatto che il rapporto debito/PIL sia superiore o inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL, i fattori rilevanti si dovrebbero prendere in considerazione solo quando si valuti se il disavanzo è eccessivo, qualora il rapporto fra disavanzo e PIL, prima di considerare tali fattori, sia vicino al valore di riferimento del 3 % PIL e il superamento del valore di riferimento sia temporaneo, in linea con le regole attuali. Infine, il termine di riferimento numerico per valutare la variazione del rapporto debito/PIL si dovrebbe applicare senza ritardi dal momento dell’entrata in vigore del regolamento.

15.

Nell’ambito della proposta di procedura per la sorveglianza di bilancio, la BCE raccomanda quanto segue: a) un sufficiente progresso in direzione dell’obiettivo di medio termine dovrebbe essere valutato in maniera complessiva facendo riferimento ai saldi strutturali, analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate; b) il tasso di crescita della spesa pubblica non dovrebbe superare di norma il tasso di crescita di riferimento a medio termine stimato del potenziale di crescita del prodotto interno lordo (PIL); c) il tasso a medio termine stimato del potenziale di crescita del PIL dovrebbe essere calcolato secondo la metodologia comune utilizzata dalla Commissione; d) considerando l’impatto della struttura della crescita economica sulla crescita delle entrate. Il Codice di condotta dovrà stabilire le definizioni operative di tali elementi (8).

16.

La BCE accoglie con particolare favore l’introduzione della procedura sulla sorveglianza macroeconomica, che colma un'importante lacuna nella struttura di governance economica. Questa nuova procedura si dovrebbe concentrare sugli Stati membri dell’area dell’euro che presentano sostenute perdite di competitività e ampi disavanzi di conto corrente. È opportuno anche considerare effetti di spillover nell’area dell’euro e gli obblighi specifici per assicurare il suo regolare svolgimento. Dato il possibile cambiamento nel tempo della natura della crisi, l’elenco degli indicatori da utilizzare in connessione alla procedura può evolvere, senza tuttavia perdere di vista l’obiettivo centrale della procedura, che dovrebbe essere la prevenzione di situazioni che creano rischi per la stabilità economica, di bilancio e finanziaria nell’area dell’euro e nell’UE.

17.

Mediante la definizione del termine «squilibri», la portata della procedura dovrebbe comprendere un elenco aperto di situazioni da prevenirsi mediante la procedura stessa. Inoltre, l’inclusione in questa procedura del termine «vulnerabilità», definite come situazioni di possibile difficoltà di uno Stato membro che una effettiva sorveglianza macroeconomica dell’unione economica e monetaria dovrebbe comprendere ragionevolmente, rinforzerebbe la natura preventiva della procedura. Dovrebbe essere chiarito anche che le raccomandazioni nell’ambito di questa procedura dovrebbero essere conformi alle altre procedure previste dagli articoli 121, 126 e 136 del trattato e che la procedura tiene conto degli impegni ai sensi degli accordi AEC II. Per quanto attiene ai riferimenti al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nella procedura di sorveglianza macroeconomica, sebbene la sua indipendenza non sarà intaccata se tale procedura tiene in considerazione le sue segnalazioni e le sue raccomandazioni, la BCE raccomanda di introdurre un riferimento alla necessità di rispettare il regime di riservatezza del CERS.

18.

Inoltre, la procedura sulla sorveglianza macroeconomica dovrebbe essere determinata da meccanismi di attivazione trasparenti ed efficaci. Le valutazioni degli squilibri macroeconomici e le raccomandazioni di misure correttive dovrebbero essere ampiamente pubblicizzate in tutte le fasi della procedura. Anche una maggiore automaticità e sanzioni pecuniarie graduali dovrebbero essere introdotte nell’ambito della bozza di procedura per i disavanzi eccessivi, in particolare a seguito del primo episodio di mancata osservanza di uno Stato membro della raccomandazione del Consiglio, a seguito della quale il Consiglio dovrebbe già imporre un deposito fruttifero senza necessità che la mancata osservanza si ripeta.

19.

Gli interessi maturati da depositi infruttiferi e le ammende imposte agli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi delle proposte della Commissione, dovrebbero essere devoluti all’ESM, che dovrebbe essere costituito nel 2013, con un’adeguata soluzione transitoria fino alla sua creazione.

20.

Le procedure oggetto delle proposte della Commissione dovrebbero essere attuate e applicate in maniera coerente. L’impegno di fare uso di semplicità, trasparenza e prevedibilità al massimo grado possibile, al momento dell’adozione e dell’applicazione dei regolamenti, faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Dovrebbe essere limitato l’ambito di interpretazioni divergenti o controversie in merito a questioni di misurazione e dovrebbero essere evitati procedimenti burocratici.

21.

La BCE suggerisce che le missioni della Commissione, relative alle procedure per la sorveglianza di bilancio e di sorveglianza macroeconomica e la procedura sui disavanzi eccessivi, siano coordinate con la BCE, se questa lo ritiene opportuno, nel caso di missioni presso gli Stati membri la cui moneta è l’euro e per gli Stati membri partecipanti all’AEC II. La partecipazione della BCE alle missioni in Grecia e in Irlanda si è dimostrata utile. La BCE ritiene che tale partecipazione sia il suo contributo alle politiche economiche e offrirà tale contributo senza pregiudizio di sorta alla sua indipendenza nello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate dal trattato.

22.

La BCE ritiene vi sia anche la necessità di costituire un organismo consultivo di persone di riconosciuta competenza in materia economica e di bilancio per preparare una relazione annuale indipendente rivolta alle istituzioni dell’Unione sull’osservanza da parte del Consiglio e della Commissione, ivi inclusa Eurostat, dei loro obblighi ai sensi degli articoli 121 e 126 del trattato e ai sensi delle procedure oggetto delle proposte della Commissione. Se le sue capacità lo permettono, e fatta salva la sua funzione principale, consistente nella preparazione della suddetta relazione, tale organismo dovrebbe fornire anche un’analisi su specifiche questioni economiche o di bilancio su richiesta del Consiglio europeo, del Consiglio o della Commissione. I compiti di tale organismo non dovrebbero ledere la competenza della Commissione. I membri di tale organismo dovrebbero essere pienamente indipendenti. Il legislatore dell’UE dovrà provvedere all’istituzione di tale organismo in termini di apparato amministrativo e caratteristiche, ivi incluse la dotazione di risorse materiali ed umane. Tale organismo dovrebbe essere istituito secondo la proposta di procedura per la sorveglianza di bilancio e a esso dovrebbe essere fatto riferimento nelle altre proposte della Commissione.

23.

Per quanto concerne la proposta di direttiva per i quadri di bilancio, sebbene la BCE concordi con la scelta dello strumento giuridico della direttiva, essa ritiene che la finalità e la natura della direttiva richiedano che questa venga recepita in modo il più possibile fedele alla formulazione testuale della direttiva. Ciò vale in modo particolare per gli Stati membri dell’area dell’euro. In considerazione di ciò, la BCE accoglierebbe con favore una dichiarazione politica da parte dell’Eurogruppo al fine di realizzare tale recepimento uniforme a livello nazionale, che potrebbe essere ripresa nei considerando.

24.

La BCE ritiene anche che tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire controlli, analisi e accertamenti indipendenti degli elementi principali dei propri quadri di bilancio. Con riguardo agli Stati membri dell’area dell’euro dovrebbe essere introdotto un capo specifico, per mezzo del quale gli elementi auspicati presenti nelle conclusioni del Consiglio del 17 maggio 2010 e nella relazione della Task force siano resi obbligatori per gli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi della direttiva, con la possibilità per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro di inserirli volontariamente nelle loro procedure, cosa che la BCE raccomanda fortemente. Tra gli elementi auspicati, nella direttiva dovrebbe apparire come priorità la creazione di consigli di bilancio indipendenti e la direttiva dovrebbe anche considerare la presentazione di un approccio top-down deduttivo, cioè un accordo preventivo sul livello totale di spesa da ripartirsi nelle assegnazioni di spesa ai diversi ministeri e agenzie governative.

25.

Tutte queste misure non dovrebbero impedire agli Stati membri di sviluppare quadri di bilancio più solidi, ad esempio attraverso l’introduzione di regole che proibiscano disavanzi strutturali delle amminstrazioni pubbliche al di sopra di un determinato rapporto debito/PIL. Al contempo, il legislatore dell’UE dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di introdurre nella direttiva o in altra normativa un obbligo per gli Stati membri di adottare leggi con vincoli al ricorso al prestito, precisando definizioni e limiti, poiché ciò contribuirebbe alla certezza del diritto.

26.

Inoltre, la BCE raccomanda di sottolineare l’importanza di previsioni nazionali e di metodologie trasparenti per la loro preparazione. Al contempo, le previsioni della Commissione devono avere un ruolo centrale di riferimento per le previsioni nazionali.

27.

Inoltre, con riguardo alla sua efficacia, la direttiva dovrebbe far riferimento espressamente ai costi imposti alle autorità nazionali per la non ottemperanza alle regole numeriche fiscali, comprensive sia delle misure non finanziarie sia delle sanzioni finanziarie a livello nazionale. Si dovrebbero includere obblighi di rimborso del debito a medio termine che ecceda l’ammontare tollerato dal quadro di bilancio. Le circostanze specifiche ai sensi delle quali sia consentita una temporanea mancata osservanza dovrebbero essere rigorosamente definite, qualora ritenute assolutamente necessarie. Inoltre la BCE ritiene che alla prevista entrata in vigore dell’ESM nel 2013 dovrebbe conseguire un termine per la trasposizione del 31 dicembre 2012 anzichè del 31 dicembre 2013.

28.

Con riferimento ai contenuti della direttiva relativi alla statistica, la BCE è a favore di un aumento della tempestività e della attendibilità dei conti pubblici annuali e trimestrali segnalati alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (9). La direttiva può contribuire al simultaneo miglioramento della tempestività e dell’attendibilità dei conti delle amministrazioni pubbliche sostenendo l’attuazione di sistemi di contabilità pubblica basati sul principio di competenza, connessi ai conti nazionali basati sul SEC 95. È opportuno che i sistemi di contabilità siano basati su principi di contabilità del settore pubblico internazionalmente accettati, al fine di garantire il riconoscimento e la misurazione armonizzata delle operazioni pubbliche.

29.

Con riferimento alla futura legislazione in materia statistica, la BCE nota che ai sensi della relazione della Task force è necessaria l’azione legislativa dell’UE affinchè il Codice di condotta per le statistiche europee («European Statistics Code of Practise») diventi giuridicamente vincolante, mentre, allo stesso tempo, la completa attuazione del codice viene affrettata in particolare con riferimento alla qualità e per i mandati per la raccolta dei dati. Inoltre, i poteri di Eurostat di valutazione e controllo delle notifiche ai sensi della PDE dovrebbero essere ulteriormente rafforzati con particolare attenzione alle misure volte a migliorare la qualità delle statistiche pubbliche.

30.

Infine, la BCE avverte che le proposte della Commissione, e in particolare le riforme che riguardano l’area dell’euro, implicheranno un aumento di lavoro sia a livello dell’UE che a livello nazionale, con conseguente allocazione di risorse umane e materiali.

Proposte redazionali

Quando la BCE raccomanda che le proposte della Commissione siano modificate, proposte redazionali specifiche, accompagnate da una nota esplicativa, sono contenute nell’allegato.

Al momento dell’adozione, occorrerà fare riferimento al presente parere nei «visto» dei regolamenti e della direttiva proposti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 febbraio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 522.

(2)  COM(2010) 523.

(3)  COM(2010) 524.

(4)  COM(2010) 525.

(5)  COM(2010) 526.

(6)  COM(2010) 527.

(7)  Il regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1) e il regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(8)  «Specifiche sull’attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e di convergenza» approvate dal Consiglio Ecofin il 7 settembre 2010.

(9)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

[COM(2010) 522]

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Nuovi considerando

«(7)

La constatazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito e i diversi passi ad essa precedenti non dovrebbero basarsi semplicemente sulla non osservanza del termine di riferimento numerico, ma occorre sempre prendere in considerazione anche l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato.

(8)

Se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passi ad essa precedenti va preso in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato.

(9)

La relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato deve tener conto in modo adeguato della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(10)

Onde facilitare il controllo dell'osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l'atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum.

(11)

La valutazione dell'efficacia dell'azione trarrà vantaggio dal porre come termini di riferimento l'osservanza degli obiettivi globali di spesa delle amministrazioni pubbliche insieme all'attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate.

(12)

Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche di natura generale.»

«(7)

La constatazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito e i diversi passi ad essa precedenti dovrebbero basarsi sulla non osservanza del termine di riferimento numerico, e occorre prendere in considerazione anche l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato solo quando il rapporto debito/PIL, secondo le previsioni della Commissione, diminuisce su un orizzonte di tre anni.

(8)

Solo se il rapporto disavanzo/PIL sia prossimo al valore di riferimento e lo superi solo temporaneamente, al momento di stabilire l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passi ad essa precedenti va preso in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato.

(9)

Onde facilitare il controllo dell'osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, gli obiettivi di bilancio annuali per l'atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum, potrebbero essere accompagnati da ulteriori specificazioni coerenti con tali obiettivi strutturali.

(10)

La valutazione dell'efficacia dell'azione dovrebbe essere basata sui miglioramenti richiesti al saldo strutturale e potrebbe essere integrata ponendo come termini di riferimento l'osservanza degli obiettivi globali di spesa delle amministrazioni pubbliche insieme all'attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate

»

Nota esplicativa

I considerando dovrebbero già chiarire che nel patto di stabilità e crescita rinforzato devono essere respinte le riduzioni della vincolatività. Le modifiche introdotte sono spiegate in dettaglio nelle osservazioni di carattere generale del presente parere e di seguito.

Modifica n. 1 bis

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b, della proposta di regolamento

[Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo), del regolamento (CE) n. 1467/97]

«1 bis.   Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del trattato, se il differenziale rispetto a tale valore si è ridotto negli ultimi tre anni ad un ritmo di un ventesimo all'anno. Per una durata di tre anni a partire dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] si tiene conto della natura retrospettiva dell'indicatore, al momento della sua applicazione.»

«1 bis.   Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del trattato, se il differenziale rispetto a tale valore si è ridotto negli ultimi tre anni ad un ritmo di un ventesimo all'anno. »

Nota esplicativa

La BCE è favorevole all’applicazione del parametro di riferimento numerico per valutare la modifica del rapporto debito/PIL senza ritardo dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c, della proposta di regolamento

[Articolo 2, paragrafi 3 e 4 bis (nuovo), del regolamento (CE) n. 1467/97]

«3.   Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione riflette adeguatamente l'evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l'inflazione e gli squilibri macroeconomici eccessivi) e l'evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l'impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, gli investimenti pubblici, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune per l'Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'osservanza della direttiva […] del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). La relazione prende inoltre in esame, in quanto pertinenti, gli sviluppi nella posizione del debito a medio termine (in particolare, tiene adeguatamente conto dei fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, le operazioni stock-flussi, le riserve accantonate e gli altri attivi pubblici; le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario; le passività sia esplicite che implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, inclusa la stabilità finanziaria.

4.   La Commissione e il Consiglio procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito.

Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.»

«3.   Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione riflette adeguatamente l'evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l'inflazione ) e l'evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l'impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, gli investimenti pubblici, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune per l'Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'osservanza della direttiva […] del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). La relazione prende inoltre in esame, in quanto pertinenti, gli sviluppi nella posizione del debito a medio termine (in particolare, tiene adeguatamente conto dei fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, le operazioni stock-flussi, le riserve accantonate e gli altri attivi pubblici; le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario; le passività sia esplicite che implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, inclusa la stabilità finanziaria.

Nel preparare una relazione, la Commissione può richiedere informazioni ulteriori agli Stati membri interessati.

[…]

4 bis.    Nel valutare l’osservanza sulla base del criterio del debito, tali fattori pertinenti sono presi in considerazione nelle fasi che conducono alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 126 del trattato, solo quando il rapporto debito/PIL, secondo le previsioni della Commissione, diminuisca su un orizzonte di tre anni.

4.   La Commissione e il Consiglio procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito.

Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, , tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.»

Nota esplicativa

La relazione della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, facente riferimento all’articolo 126, paragrafo 3, del trattato, sembra prendere in considerazione, tra gli altri elementi, gli «squilibri macroeconomici eccessivi», i quali sono oggetto di un'altra proposta. La BCE è favorevole ad una coesistenza logica e ragionevole di procedure diverse. Il riferimento agli «squilibri macroeconomici eccessivi» potrebbe condurre a confusione, dando l’impressione che COM(2010) 522 e COM(2010) 525 regolino sostanzialmente la stessa materia.

L’obbligo di comunicazione ulteriore è inteso come un incentivo per l’osservanza da parte degli Stati membri, dato che la Commissione deve preparare una relazione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo o di un rapporto debito/PIL eccessivo. L’osservanza dei valori di riferimento eviterebbe la necessità di relazioni ulteriori.

Sebbene tutti i fattori pertinenti siano considerati quando la Commissione prepari una relazione sull’esistenza di un rapporto debito/PIL eccessivo, essi sono tenuti in considerazione solo quando il rapporto debito/PIL sia in diminuzione. Qualsiasi altro fattore attenuante pertinente non dovrebbe mai condurre ad una valutazione per cui uno Stato membro non ha un rapporto debito/PIL eccessivo laddove tale rapporto superi il valore di riferimento e sia in fase di aumento.

Infine, il principio di «prossimità e temporaneità» in relazione al criterio del disavanzo dovrebbe essere rispettato a prescindere dal rapporto debito/PIL.

Modifica n. 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera d, della proposta di regolamento

[Articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97]

«4-bis.   Entro il termine massimo di sei mesi di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa pubblica e per le misure discrezionali sul lato delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione è resa pubblica.

5.   Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista, di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, in caso di una grave recessione economica di natura generale.»

«4-bis.   Entro il termine massimo di sei mesi di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa pubblica e per le misure discrezionali sul lato delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione è resa pubblica. La Commissione può richiedere ulteriori relazioni agli Stati membri.

5.   Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, , il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. »

Nota esplicativa

Quello delle comunicazioni ulteriori è uno strumento della Commissione volto ad incentivare l’osservanza da parte degli Stati membri. Non è evidente la necessità di prevedere espressamente l’adozione di una raccomandazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato.

Modifica n. 4

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97

(La proposta di regolamento non contiene modifiche)

«(1)   […] Al contempo, il Consiglio, su proposta della Commissione, presenta immediatamente una relazione formale al Consiglio europeo.»

Nota esplicativa

Si tratta di un elemento ulteriore della procedura che dovrebbe incentivare l’osservanza da parte degli Stati membri interessati.

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 5, lettera b, della proposta di regolamento

[Articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97]

«1 bis.   A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa pubblica e per le misure discrezionali sul lato delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La relazione è resa pubblica.

2.   Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato. L'intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, in caso di una grave recessione economica di natura generale.»

«1 bis.   A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per la spesa pubblica e per le misure discrezionali sul lato delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La relazione è resa pubblica. La Commissione controlla e valuta le misure di aggiustamento adottate per affrontare il disavanzo eccessivo per mezzo di una missione presso lo Stato membro interessato, in collaborazione con la BCE, ove ritenuto opportuno, per gli Stati membri partecipanti e per gli Stati membri partecipanti al meccanismo di cambio AEC II, e prepara una relazione per il Consiglio. La relazione può essere resa pubblica.

2.   Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato. L’intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, , il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. »

Nota esplicativa

Le missioni della Commissione presso lo Stato membro interessato, in collaborazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, per l’area dell’euro e per gli Stati membri che partecipano all’AEC II, dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della proposta di regolamento e dovrebbro costituire un deterrente importante per gli Stati membri inosservanti.

Non è evidente la necessità di prevedere espressamente l’adozione di una intimazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, del trattato.

Modifica n. 6

Articolo 1, paragrafo 14, della proposta di regolamento.

[Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1467/97]

«Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono distribuite tra gli Stati membri partecipanti per i quali non è stato rilevato un disavanzo eccessivo, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, del trattato e che non sono oggetto di una procedura per squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. […/…], in proporzione della quota da essi detenuta nel reddito nazionale lordo (RNL) totale degli Stati membri ammissibili.»

«Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento sono devolute al meccanismo europeo di stabilità

Nota esplicativa

Le ammende pagate dagli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi del sistema di sorveglianza dovrebbero essere devolute al futuro ESM. Le opportune disposizioni transitorie (che designino il meccanismo europeo di stabilità finanziaria e/o lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria quali beneficiari delle ammende) dovranno essere vigenti fino a che l’ESM non sarà istituito ai sensi delle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2010.

La ragione della devoluzione di tali ammende all’ESM risiede nel fatto che vi è una connessione tra la mancata osservanza degli Stati membri rispetto alle loro obbligazioni ai sensi delle proposte della Commissione e la necessità di istituire un ESM. Pertanto, tali ammende provenienti dalle norme sulla governance dovrebbero essere attribuite all’ESM.

Come indicato nel presente parere, ove accettata, tale soluzione dovrebbe essere estesa mutatis mutandis a tutte le procedure rafforzate o create dalle proposte della Commissione.

In ciascun regolamento rafforzato o creato dalle proposte della Commissione, un considerando dovrebbe spiegare la ragione della devoluzione al MES degli interessi maturati e di altre sanzioni finanziarie in linea con quanto indicato sopra. Vi è una connessione fra l’inosservanza da parte degli Stati membri dei loro obblighi connessi alla governance economica e la necessità di istituire il MES.


Proposte redazionali in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

[COM(2010) 523]

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Considerando 7 della proposta di regolamento

«(7)

Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la trasparenza e la convalida delle metodologie previsionali possono aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.»

«(7)

Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la trasparenza e la convalida delle metodologie previsionali dovrebbero aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.»

Nota esplicativa

La trasparenza e l’accertamento delle metodologie previsionali sono strumenti chiave per la qualità delle previsioni.

Modifica n. 2

Considerando 8 della proposta di regolamento

«(8)

Un elemento cruciale per garantire l'uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che deve comportare la disponibilità pubblica delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri sui quali si basano le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali.»

«(8)

Un elemento cruciale per garantire l'uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che deve comportare la pubblicazione e pertanto la disponibilità pubblica non solo delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali sufficientemente dettagliate ma anche delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri sui quali si basano »

Nota esplicativa

La modifica proposta rafforza il ruolo cruciale, la trasparenza e la precisione delle previsioni..

Modifica n. 3

Considerando 12 della proposta di regolamento

«(12)

Considerato che è documentato che quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio nazionali solide che siano coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione devono essere un pilastro del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Regole di bilancio solide devono prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. In aggiunta, l'esperienza politica ha dimostrato che le regole numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, anche se si tratta solo di costi sul piano della reputazione.»

«(12)

Considerato che è documentato che quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio nazionali solide che siano coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione devono essere un pilastro del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Regole di bilancio solide devono prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. In aggiunta, l'esperienza politica ha dimostrato che le regole di bilancio numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, che dovrebbero includere costi sul piano della reputazione, su quello politico e su quello finanziario. Il rimborso puntuale del debito contratto in eccesso è una conseguenza normale.»

Nota esplicativa

La credibilità del quadro di bilancio aumenta se nella proposta di direttiva, e pertanto nella legislazione nazionale, sono previste conseguenze esplicite per la mancata osservanza, comprendente costi finanziari e non finanziari. L’obbligazione di pagare puntualmente il debito contratto al di là di quanto concesso dal quadro di bilancio è uno strumento vigoroso al fine di prevenire violazioni delle regole.

Modifica n. 4

Nuovo considerando 12 bis della proposta di direttiva

Nessun testo

«12 bis)

Il numero di circostanze specifiche, in cui la temporanea mancata osservanza delle regole di bilancio è permessa, dovrebbe essere limitato. Dovrebbero essere soddisfatti criteri rigorosi relativamente all’impatto sul bilancio della mancata osservanza ed alla responsabilità conseguente. Il rimborso del debito in eccesso deve essere assicurato entro un termine temporale adeguato.»

Nota esplicativa

Mentre la previsione di conseguenze esplicite per la mancata osservanza è considerata necessaria al fine di assicurare l’efficacia, le circostanze in cui è permessa la temporanea mancata osservanza delle regole di bilancio numeriche dovrebbero essere limitate, rafforzando così l'applicazione generale delle conseguenze per la mancata osservanza. Il nuovo considerando proposto rafforza il carattere limitato dell’eccezione prevista all’articolo 6, lettera d), della proposta di direttiva. Le eccezioni dovrebbero soddisfare rigidi criteri e l’adempimento dev'essere una condizione per l'eccezione.

Modifica n. 5

Considerando 13 della proposta di regolamento

«(13)

Occorre che gli Stati membri evitino le politiche di bilancio procicliche e gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero aver luogo in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi.»

«(13)

Occorre che gli Stati membri evitino le politiche di bilancio procicliche e gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero aver luogo in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi. Tali regole numeriche di bilancio dovrebbero servire allo scopo di rafforzare il controllo sulla spesa pubblica e di fornire ai Ministri delle finanze strumenti volti al contenimento della spesa al fine di tenere sotto controllo i disavanzi.»

Nota esplicativa

Lo scopo dell’introduzione di regole numeriche di bilancio, ovvero di rafforzare il controllo sulla spesa pubblica, dovrebbe essere reso chiaramente nelle regole stesse e ai Ministri delle finanze dovrebbero essere concessi strumenti adeguati.

Modifica n. 6

Considerando 18 della proposta di regolamento

«(18)

Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di fondi e organismi fuori bilancio che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri.»

«(18)

Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno rendere conto in maniera trasparente sulle operazioni di fondi e organismi fuori bilancio che potenzialmente hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. È opportuno che il loro impatto, atteso o potenziale, sui saldi di bilancio e sul debito delle amministrazioni pubbliche sia trattatato esplicitamente nei quadri di bilancio di medio-termine.»

Nota esplicativa

La modifica proposta rafforza l’efficacia attraverso la connessione al quadro di bilancio a medio termine e garantisce maggior controllo degli enti non facenti parte delle amministrazioni pubbliche, per i quali potrebbero divenire necessarie iniezioni di capitale.

Modifica n. 7

Nuovo considerando 18 bis della proposta di direttiva

Nessun testo

«18-bis)

Lo scopo e le caratteristiche della direttiva richiedono una trasposizione nazionale il più fedele possibile rispetto al testo della stessa. Ciò vale per tutti gli Stati membri, ma in modo particolare per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. [Si tiene conto dell’accordo dell’Eurogruppo datato… [sulla base del quale tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro si impegnano ad effettuare una trasposizione nazionale di questo tipo.]]»

Nota esplicativa

L’impegno ad effettuare una trasposizione che riproduca fedelmente la direttiva, in particolare negli Stati membri appartenenti all’area dell’euro, renderà la direttiva più efficace.

Modifica n. 8

Nuovo considerando (18-ter) della proposta di direttiva

Nessun testo.

«18 ter)

È necessario che gli Stati membri la cui moneta è l'euro attuino nei loro quadri di bilancio nazionali altri elementi, in aggiunta a quelli contenuti nella presente direttiva per tutti gli Stati membri. Il Capo contente disposizioni specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l’euro delinea i due seguenti elementi: uno consistente nell’istituzione di consigli di bilancio indipendenti chiamati a effettuare controlli, analisi, valutazioni e previsioni indipendenti, e l'altro nell'applicazione di procedure di bilancio secondo l’approccio top-down deduttivo. È opportuno che il primo sia obbligatorio, mentre quest’ultimo dovrebbe essere preso in seria considerazione dagli Stati membri. Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro possono includere volontariamente diversi o tutti questi elementi aggiuntivi nei propri quadri di bilancio nazionali. Dovrebbero specificamente considerare l’inserimento in questi ultimi dei consigli di bilancio indipendenti.»

Nota esplicativa

Gli elementi che sono stati considerati auspicabili dal Consiglio nelle sue conclusioni del maggio 2010 sulla presente materia e nella relazione della Task force dovrebbero essere resi obbligatori per gli Stati membri dell’area dell’euro.

Modifica n. 9

Articolo 1 della proposta di direttiva

«La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare perché sia garantita l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi.»

«La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare perché sia garantita l’osservanza dell’obbligo per gli Stati membri di evitare i disavanzi pubblici eccessivi di cui all’articolo 126, comma 1, del trattato.»

Nota esplicativa

La proposta di direttiva non dovrebbe fare riferimento esplicitamente alla procedura per i disavanzi eccessivi, bensì piuttosto alla necessità di evitare disavanzi eccessivi, poiché la direttiva, una volta attuata negli Stati membri, diventerà uno strumento per rafforzare l’osservanza, da parte degli Stati membri, delle obbligazioni di cui agli articoli 121 e 126 del trattato.

Modifica n. 10

Articolo 2, lettera f, della proposta di direttiva

«(f)

dispositivi di analisi intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, compreso tra l'altro il mandato di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;»

«(f)

dispositivi di controllo, di analisi, di valutazione e di accertamento indipendenti intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, compreso tra l'altro il mandato di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;»

Nota esplicativa

È opportuno che i dispositivi riguardino non solo l’analisi, ma anche il controllo, la valutazione e l’accertamento delle procedure di bilancio e che garantiscano che tali funzioni siano svolte in modo indipendente.

Modifica n. 11

Articolo 3, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«1.   Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica definiti dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) e contengono le informazioni necessarie per compilare i dati basati sul SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit.»

«1.   Per garantire la comunicazione annuale e trimestrale puntuale ed accurata dei dati delle pubbliche amministrazioni basati sul SEC 95, secondo quanto richiesto dal programma di trasmissione del SEC, , gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica, applicando principi contabili del settore pubblico internazionalmente accettati basati sul criterio della competenza, che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica definiti dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) . Detti sistemi sono soggetti a controllo indipendente e audit.»

Nota esplicativa

Al fine di aumentare la puntualità e l’accuratezza dei dati delle amministrazioni pubbliche comunicati alla Commissione, è desiderabile che gli Stati membri accelerino l’attuazione di sistemi di contabilità pubblica per gli enti facenti parte delle amministrazioni pubbliche, che comunicano i dati in base al criterio della competenza in linea con i principi contabili del settore pubblico internazionalmente accettati. Ciò consentirebbe una semplice trasposizione di tali dati nei conti nazionali basati sul SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo indipendente e audit.

Modifica n. 12

Articolo 3, paragrafo 2, della proposta di direttiva

«2.   Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente. Gli Stati membri pubblicano in particolare:

a)

con frequenza mensile e prima della fine del mese seguente, i dati sulla contabilità di cassa riguardanti l'amministrazione pubblica, con ciascun sottosettore indicato separatamente,

b)

una tavola di riconciliazione dettagliata in cui figurano gli elementi di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa e i dati basati sul SEC-95.»

«   

Nota esplicativa

La BCE concorda con la necessità che i dati i bilancio siano puntuali ed è pertanto favorevole alla riduzione dei termini per la comunicazione dei conti pubblici trimestrali basati sul SEC 95 ai sensi del nuovo programma di trasmissione SEC. L’obbligo per tutti gli Stati membri di comunicare dati di cassa aggiuntivi su base mensile e tavole di riconciliazione dettagliate aumenterebbe indebitamente la mole delle segnalazioni, specialmente perché la riconciliazione tra i dati relativi al contante e quelli basati sul SEC 95 non è immediata. Poiché l’articolo 3, paragrafo 2, non specifica il contenuto dei dati di bilancio né le regole di valutazione, l’onere di comunicazione aggiuntivo è sproporzionato rispetto al valore aggiunto per la governance europea e rischia perfino di sottrarre risorse al miglioramento della qualità delle statistiche europee sulle amministrazioni pubbliche.

Modifica n. 13

Articolo 4, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«1.   Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono preparate tenendo conto in modo appropriato delle previsioni della Commissione. Le differenze tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono giustificate.»

«1.   Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione. Le differenze tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono giustificate.»

Nota esplicativa

La modifica proposta riduce l’elemento di incertezza nell’obbligo di tenere conto delle previsioni della Commissione.

Modifica n. 14

Articolo 4, paragrafo 4, della proposta di direttiva

«4.   Gli Stati membri prevedono un audit periodico, compresa la valutazione ex post, delle previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio. I risultati dell'audit sono pubblicati.»

«4.   Gli Stati membri prevedono un audit periodico, compresa la valutazione ex post, delle previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio. I risultati di tale audit indipendente sono pubblicati.»

Nota esplicativa

È opportuno che l’audit si svolga in modo indipendente.

Modifica n. 15

Articolo 6 della proposta di direttiva

«Fatte salve le disposizioni del trattato relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell' Unione, le regole di bilancio numeriche specificano i seguenti elementi:

a)

la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;

b)

il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, ad esempio da parte di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

c)

le conseguenze in caso di mancata osservanza;

d)

le clausole di salvaguardia che prevedono un numero limitato di circostanze specifiche in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.»

«Fatte salve le disposizioni del trattato relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell' Unione, le regole di bilancio numeriche specificano i seguenti elementi:

a)

la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;

b)

il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, ad esempio da parte di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

c)

le conseguenze in caso di mancata osservanza che comprendono un costo di tipo politico e finanziario per le autorità responsabili della mancata osservanza, tra le quali è inclusa l’imposizione del pagamento puntuale del debito contratto in eccesso;

d)

le clausole di salvaguardia, ove ve ne siano, che prevedono un numero limitato di circostanze specifiche in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.»

Nota esplicativa

La credibilità del quadro di bilancio aumenta se nella proposta di direttiva, e pertanto nella legislazione nazionale, sono individuate le conseguenze per la mancata osservanza, comprensive di costi sia finanziari che non finanziari. La clausole di salvaguardia non dovrebbero essere obbligatorie; ove siano specificate, dovrebbero avere un ambito di applicazione e una durata limitati. È opportuno che il pagamento del debito in eccesso sia uno strumento obbligatorio, aggiuntivo rispetto ad ogni altra conseguenza.

Modifica n. 16

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a, della proposta di direttiva.

«(a)

obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio in vigore in virtù del capo IV,»

«(a)

obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo, debito pubblico e spesa nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio in vigore in virtù del capo IV,»

Nota esplicativa

Giacché gli sviluppi relativi alla spesa saranno oggetto di valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1466/97, come modificato, la spesa dovrebbe essere menzionata esplicitamente quale obiettivo di bilancio a livello nazionale.

Modifica n. 17

Articolo 12, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«1.   Tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica sono soggetti a regole di bilancio numeriche.»

«1.   Sono delineate ed attuate regole di bilancio numeriche al fine di garantire che gli obiettivi di bilancio coprano tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e che siano in linea con gli obblighi degli Stati membri ai sensi del Patto di stabilità e crescita.»

Nota esplicativa

La modifica proposta chiarisce che le regole di bilancio numeriche dovrebbero comprendere tutti i sottosettori della pubblica amministrazione e dovrebbero essere in linea con il patto di stabilità e di crescita.

Modifica n. 18

Nuovo capo VI bis «Disposizioni specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l’euro»

Nuovo articolo 13 ter della proposta di direttiva.

Nessun testo

«1.   In aggiunta ai propri obblighi ai sensi della presente direttiva, e fatti salvi gli stessi, gli Stati membri la cui moneta è l’euro istituiscono nei propri quadri di bilancio un consiglio di bilancio indipendente la cui funzione è di effettuare controlli e fornire analisi, valutazioni e previsioni indipendenti in tutti i campi della politica fiscale a livello interno, che possano avere impatto sull’osservanza, da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro, delle obbligazioni derivanti dagli articoli 121 e 126 del trattato e da ogni normativa o misura adottata ai sensi di tali articoli o dell’articolo 136 del trattato.

Essi dovrebbero tenere in debita considerazione l’applicazione di un approccio top-down deduttivo, da intendersi come un approccio di bilancio che inizi con l’accordo sul livello complessivo di spesa da ripartire successivamente in capitoli di spesa per i diversi ministeri o agenzie governative, in modo da supportare il rispetto dei limiti di spesa.

2.   In aggiunta ai loro obblighi ai sensi della presente direttiva, e fatti salvi gli stessi, anche gli Stati membri la cui moneta non è l’euro possono inserire alcuni o tutti i suddetti elementi nei loro quadri di bilancio, in particolare l’istituzione di consigli di bilancio indipendenti, su base volontaria.»

Nota esplicativa

In aggiunta ai requisiti minimi per i quadri nazionali di bilancio, gli elementi che sono stati ritenuti auspicabili nelle Conclusioni del Consiglio del 17 maggio 2010 e nella relazione della Task force dovrebbero essere resi obbligatori per gli Stati membri appartenenti all’area dell’euro, e dovrebbe esserci un riferimento esplicito alla possibilità anche per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro di inserire tali elementi.

Modifica n. 19

Primo comma dell’articolo 14, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.»

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.»

Nota esplicativa

Le procedure nazionali per l’approvazione dell’ESM dovrebbero essere completate entro il 1o gennaio 2013, pertanto la presente direttiva deve essere attuata entro tale data.


Proposte redazionali in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro

[COM(2010) 524]

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (3)

Modifica n. 1

Considerando 5

«(5)

Occorre che le sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro incitino questi ultimi ad adottare una politica di bilancio prudente. Occorre che una tale politica di bilancio assicuri che il tasso di crescita della spesa pubblica non superi, di norma, un tasso prudente di crescita a medio termine del prodotto interno lordo (PIL), a meno che tale superamento sia compensato da un aumento delle entrate pubbliche o che riduzioni discrezionali delle entrate siano controbilanciate da tagli alla spesa.»

«(5)

Occorre che le sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro incitino questi ultimi arispettare il percorso di avvicinamento verso l’obiettivo a medio termine. »

Nota esplicativa

Un chiaro riferimento al percorso di adeguamento verso l’obiettivo a medio termine è preferibile rispetto al riferimento all’adozione di una politica fiscale prudente.

Modifica n. 2

Considerando 11 della proposta di regolamento

«(11)

È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l'euro sulla base di una proposta della Commissione facente seguito ad una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, occorre che la Commissione possa proporre di ridurre o annullare la sanzione a motivo di circostanze economiche eccezionali.»

«

»

Nota esplicativa

Come indicato al paragrafo 10 del presente parere, la BCE suggerisce di cancellare tali restrizioni dell’automaticità.

Modifica n. 3

Considerando 12 della proposta di regolamento

«(12)

Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano distribuiti tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro il cui disavanzo non sia eccessivo e che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi.»

«(12)

Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano devoluti al meccanismo europeo dei stabilità»

Nota esplicativa

Si veda infra la modifica proposta nel seguito all’articolo 7.

Modifica n. 4

Articolo 3, paragrafi 1 e 4, della proposta di regolamento.

«1.

Qualora, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio formuli una raccomandazione allo Stato membro perché, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, adotti le necessarie misure di aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo scostamento da una politica di bilancio prudente sia persistente o particolarmente grave, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

[…]

4.

In deroga al paragrafo 2 la Commissione, a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 1, può proporre di ridurre l'importo del deposito fruttifero o di annullarlo.»

«1.

Qualora, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio formuli una raccomandazione allo Stato membro perché, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 23, del regolamento n. 1466/97, adotti le necessarie misure di aggiustamento di bilancio nel caso in cui sia osservato uno scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l’obiettivo a medio termine, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

[…]

»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce di sostituire i concetti astratti con altri misurabili in modo chiaro.

La BCE suggerisce di cancellare le ulteriori fasi aggiuntive nella procedura che rivedano fasi già assolte in seguito a discussioni sufficienti, poiché limitano il grado di automaticità.

Modifica n. 5

Articolo 4, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

«4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 6, del trattato, può proporre di ridurre l'importo del deposito infruttifero o di annullarlo»

«   »

Nota esplicativa

La BCE propone di eliminare tale paragrafo, poiché riduce l’automaticità.

Modifica n. 6

Articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 8, del trattato, può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda o di annullarla.»

«   »

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica precedente.

Modifica n. 7

Articolo 7 della proposta di regolamento.

«Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e sulle ammende riscosse conformemente all'articolo 5 costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del trattato e sono distribuiti, in proporzione della rispettiva quota nel reddito nazionale lordo, tra gli Stati membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non si trovino in situazione di disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo 126, paragrafo 6, del trattato e che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. […/…].»

«Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e sulle ammende riscosse conformemente all'articolo 5 costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del trattato e sono devoluti al meccanismo europeo di stabilità.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa della modifica n. 6 alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97.


Proposte redazionali in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro

[COM(2010) 525]

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (4)

Modifica n. 1

Nuovo considerando (6 bis) della proposta di regolamento

Nessun testo

«6 bis)

Si dovrebbe introdurre un sistema di sanzioni graduate, ai sensi del quale il Consiglio dovrebbe imporre un deposito fruttifero già a seguito della mancata osservanza del termine pertinente imposto dal Consiglio stesso, con l’obiettivo di imporre un’ammenda a seguito della mancata osservanza di due termini pertinenti.»

Nota esplicativa

L’imposizione di un deposito fruttifero dopo la prima mancata osservanza pertinente da parte dello Stato membro dovrebbe agevolare l’imposizione di ammende ove vi sia una ripetuta mancata osservanza dei termini pertinenti.

Modifica n. 2

Considerando (12) della proposta di regolamento

«(12)

Gli importi raccolti tramite le ammende dovrebbero essere distribuiti tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non sono oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi né hanno un disavanzo eccessivo.»

«(12)

Gli importi raccolti tramite le ammende dovrebbero essere devoluti al meccanismo europeo di stabilità»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 6 alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97.

Modifica n. 3

Articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Il presente regolamento stabilisce un sistema di ammende volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici nell’area dell’euro.»

«1.   Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici nell’area dell’euro.»

Nota esplicativa

Al fine di riguardare non solo le ammende, bensì anche i depositi fruttiferi, è opportuno che la proposta di regolamento faccia riferimento ad un sistema di sanzioni.

Modifica n. 4

Articolo 2 della proposta di regolamento.

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. […/…].

Si applica inoltre la seguente definizione:

per “circostanze economiche eccezionali” si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/97 (5).

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. […/…].

 (6).

Nota esplicativa

«Si vedano i suggerimenti della BCE nella modifica n. 5 in merito all'articolo 3 della proposta di regolamento e la relativa nota esplicativa. Ai sensi delle modifiche proposte all’articolo 3, non è necessaria una definizione di circostanze economiche eccezionali.»

Modifica n. 5

Articolo 3 della proposta di regolamento

«1.   Su proposta della Commissione, il Consiglio impone il pagamento di un’ammenda annuale nel caso in cui:

(1)

siano state impartite due scadenze successive in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del predetto regolamento, che lo Stato membro interessato non ha ancora adottato le misure correttive raccomandate, oppure qualora

siano state impartite due scadenze successive in conformità all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, che lo Stato membro interessato ha nuovamente presentato un piano di misure correttive insufficiente.

La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

2.   L’ammontare dell’ammenda annuale proposta dalla Commissione è pari allo 0,1 % del PIL realizzato nell’anno precedente dallo Stato membro interessato.

3.   In deroga al paragrafo 2 la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione delle conclusioni del Consiglio di cui al paragrafo 1, può proporre di ridurre l’importo dell’ammenda o di annullarla.

4.   Qualora uno Stato membro abbia pagato un’ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/…], che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell’anno in questione, l’ammenda pagata per quell’anno è restituita allo Stato membro pro rata temporis.»

«1.   Su proposta della Commissione, il Consiglio impone il pagamento di undeposito fruttifero nel caso in cui:

(1)

sia stata impartita una scadenza in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 o all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del predetto regolamento, che lo Stato membro interessato non ha ancora adottato le misure correttive raccomandate, oppure qualora

sia stata impartita una scadenza in conformità all’articolo 8, paragrafi 1 o 2, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, che lo Stato membro interessato ha nuovamente presentato un piano di misure correttive insufficiente.

La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

2.   L’ammontare deldeposito fruttifero proposto dalla Commissione è pari allo 0,2 % del PIL realizzato nell’anno precedente dallo Stato membro interessato.

   

4.   Qualora uno Stato membro abbia costituito il deposito fruttifero per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/…], che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell’anno in questione, il deposito pagato per quell’anno, insieme all’interesse maturato, è restituito allo Stato membro »

«5.   Il Consiglio impone il pagamento di un’ammenda annuale, su proposta della Commissione, nel caso in cui:

1)

siano state impartite due scadenze successive in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 o all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del predetto regolamento, che lo Stato membro interessato non ha ancora adottato le misure correttive raccomandate; ovvero qualora

2)

siano state impartite due scadenze successive in conformità all’articolo 8, paragrafi 1 o 2, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, che lo Stato membro interessato ha nuovamente presentato un piano di misure correttive insufficiente.

6.   Qualora uno Stato membro abbia pagato un’ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/…], che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell’anno in questione, è restituita allo Stato membro una parte dell’ammenda pagata per quell’anno proporzionale alla porzione dello stesso con riferimento alla quale non avrebbe dovuto trovare applicazione.»

7.   L’ammenda annuale ammonta allo 0,2% del PIL dell’anno precedente dello Stato membro.

Nota esplicativa

La BCE raccomanda che l’inosservanza di un termine sia sufficiente per l’imposizione del deposito, fatto che permetterebbe la creazione di un regime sanzionatorio più graduale, poichè le ammende potrebbero essere dunque imposte sulla base di una mancata osservanza ripetuta. Inoltre, la BCE propone di eliminare le fasi di revisione che allungano la procedura e riducono l’automaticità.

Modifica n. 6

Articolo 4 della proposta di regolamento

«Le ammende riscosse in conformità all’articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate di cui all’articolo 311 del trattato e sono distribuite, in proporzione della rispettiva quota nel reddito nazionale lordo globale degli Stati membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] e che non si trovino in situazione di disavanzo eccessivo, determinato secondo l’articolo 126, paragrafo 6, del trattato.»

«Le ammende riscosse in conformità all’articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate di cui all’articolo 311 del trattato e sono devolute al meccanismo europeo di stabilità.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 6 alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97.


Proposte redazionali in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

[COM(2010) 526]

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (7)

Modifica n. 1

Considerando 7

«(7)

L'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi di una politica di bilancio prudente.»

«

»

Nota esplicativa

La BCE non considera necessario l’uso del concetto di politica di bilancio prudente.

Modifica n. 2

Considerando 9 della proposta di regolamento

«(9)

La politica di bilancio prudente implica che il tasso di crescita della spesa pubblica non supera di norma un tasso di crescita prudente a medio termine del PIL, che aumenti superiori a detta norma sono coperti da aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e che le riduzioni discrezionali delle entrate sono compensate da riduzioni della spesa.»

«9)

Un avvicinamento sufficiente rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere oggetto di una valutazione complessiva che abbia come riferimento il saldo strutturale, compensiva dell’analisi della spesa, al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate. A questo proposito, e finché l’obiettivo a medio termine non sia raggiunto, il tasso di crescita della spesa pubblica non dovrebbe superare di norma un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, mentre aumenti di spesa superiori a detta norma dovrebbero essere coperti da aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e le riduzioni discrezionali delle entrate dovrebbero essere compensate da riduzioni della spesa. Il tasso stimato a medio termine della del potenziale di crescita del PIL dovrebbe essere calcolato conformemente alla metodologia comune usata dalla Commissione. L’impatto della struttura della crescita sulla crescita delle entrate dovrebbe essere considerato come uno strumento per evitare l’affidamento sulla crescita delle entrate dipendenti da una certa struttura della crescita dello Stato membro, che potrebbe essere soggetta a cambiamenti.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce l’utilizzo di criteri chiari anziché di concetti astratti. La struttura della crescita può avere un impatto significativo sulla crescita delle entrate delle amministrazioni pubbliche, fatto che dovrebbe essere preso in considerazione nella norma.

Modifica n. 3

Considerando 10 della proposta di regolamento

«(10)

Occorre consentire una deviazione temporanea dalla politica di bilancio prudente in caso di grave recessione economica di natura generale al fine di facilitare la ripresa economica.»

«

»

Nota esplicativa

In considerazione della fondamentale importanza della sostenibilità fiscale, la BCE suggerisce di eliminare questa ampia clausola di salvaguardia.

Modifica n. 4

Considerando 11 della proposta di regolamento

«(11)

In caso di deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente occorre rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato e qualora la deviazione significativa persista o sia particolarmente grave, occorre rivolgere una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti le necessarie misure correttive.»

«(11)

In caso di deviazione significativa dalpercorso di avvicinamento verso l’obiettivo a medio termine, la Commissione può richiedere ulteriori comunicazioni agli Stati membri e occorre rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato e una raccomandazione del Consiglio allo Stato membro interessato che stabilisca un termine affinché adotti le necessarie misure correttive.»

«Lo Stato membro interessato dovrebbe riferire al Consiglio circa le azioni intraprese. Qualora lo Stato membro interessato ometta di intraprendere le azioni opportune entro il termine stabilito dal Consiglio, quest'ultimo dovrebbe adottare una raccomandazione e riferire al Consiglio europeo.»

Nota esplicativa

Le comunicazioni disposte nella modifica proposta aumenterebbe la pressione in capo agli Stati membri non osservanti.

Modifica n. 5

Nuovo considerando (11-bis) della proposta di regolamento

Nessun testo

«11 bis)

È opportuno istituire un organismo consultivo di persone di riconosciuta competenza in materie economiche e di bilancio al fine di fornire, annualmente, una relazione indipendente alle istituzioni dell'Unione circa il modo in cui la Commissione e il Consiglio hanno adempiuto ai propri obblighi ai sensi degli articoli 121 e 126 del trattato e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1466/97, [ai sensi del Regolamento (CE) n. 1467/97, e ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. […/…] relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro; Regolamento (UE) n. […/…] sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro; Regolamento (UE) n. […/…] sulla prevenzione ela correzione degli squilibri macroeconomici. Ove sia consentito dalla capacità di suddetto organismo e a seguito di una richiesta della Commissione, del Consiglio o del Consiglio europeo, tale organismo consultivo fornisce analisi su questioni specifiche in ambito economico o di bilancio. Tale organismo non pregiudica le competenze della Commissione. È opportuno che i membri di tale organo consultivo siano pienamente indipendenti.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che tale organo consultivo contribuirebbe all’osservanza da parte del Consiglio e della Commissione dei propri obblighi ai sensi del trattato e delle procedure di cui alle proposte della Commissione. È opportuno che il presente regolamento e gli altri regolamenti di cui alle proposte della Commissione vi facciano riferimento. Fatta salva la sua funzione principale e ove le risorse lo permettano, il Consiglio europeo, il Consiglio o la Commissione europea potrebbero richiedere ad esso analisi di tipo specifico. È opportuno aggiungere che le funzioni di tale organo non pregiudicano le competenze della Commissione.

Modifica n. 6

Considerando 12 della proposta di regolamento

«(12)

Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 del trattato uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme, per i casi in cui prevalga una deviazione persistente e significativa dalla politica di bilancio prudente.»

«(12)

Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 del trattato uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme, per i casi in cui prevalga una deviazione persistente e significativa dal percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine»

Nota esplicativa

Un chiaro riferimento ad una deviazione significativa rispetto al percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine è preferibile rispetto al più ampio concetto dell’adozione di una politica fiscale prudente.

Modifica n. 7

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento

[Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97]

«3.   Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.»

«3.   Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, quantificate in modo opportuno, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.»

Nota esplicativa

È necessaria la previsione di un requisito di quantificazione più rigido in merito alle misure discrezionali in materia di entrate.

Modifica n. 8

Articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento

[Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97]

«1.   [ …]

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello elevato del debito o squilibri macroeconomici eccessivi o entrambi, il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole.

[…]

Occorre che il tasso prudente di crescita a medio termine venga valutato sulla base delle proiezioni su un orizzonte temporale di dieci anni aggiornato a intervalli regolari.

[…]

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto del programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Nei periodi di grave recessione economica di natura generale gli Stati membri possono essere autorizzati a deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento implicito nella politica di bilancio prudente di cui al quarto comma.»

«1.   […]

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con una o più delle caratteristiche seguenti: i) livello di debito pubblico eccedente il valore di riferimento del 60% del PIL, ii) presenza di rischi marcati in termini di sostenibilità di bilancio o iii) squilibri macroeconomici eccessivi , il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia significantemente superiore allo 0,5% del PIL. Il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. L’impatto della struttura della crescita sulla crescita delle entrate dovrebbe essere presa in considerazione.

[…]

Occorre che il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL venga valutato sulla base delle proiezioni su un orizzonte temporale di dieci anni aggiornato a intervalli regolari.

[…]

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto del programma di stabilità faciliti il mantenimento di una convergenza duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Nota esplicativa

In aggiunta alle indicazioni tecniche di per sè sufficientemente chiare, la possibilità di allontanarsi dal percorso di avvicinamento sulla base di una «grave recessione economica di natura generale», significherebbe che il percorso di avvicinamento, che è basato sul concetto astratto di «politica di bilancio prudente», sarebbe soggetto ad un’ulteriore clausola di salvaguardia, che minerebbe la sostenibilità fiscale.

Modifica n. 9

Articolo 1, paragrafo 5, della proposta di regolamento

[Articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1466/97]

«2.   In caso di deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Una deviazione dalla politica di bilancio prudente è considerata significativa se si verificano le seguenti condizioni: un superamento della crescita della spesa ritenuta conforme alla politica di bilancio prudente non compensato da misure discrezionali di aumento delle entrate; o misure discrezionali di diminuzione delle entrate non compensate da riduzioni della spesa; e la deviazione ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o pari ad almeno lo 0,25% del PIL in media all'anno in due anni consecutivi.

[…]

3.   Qualora la deviazione significativa dalla politica di bilancio prudente persista o sia particolarmente grave, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato invitandolo a prendere le necessarie misure di aggiustamento. Il Consiglio, su proposta della Commissione rende pubblica la raccomandazione.»

[L’ordine del primo e secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 2, è invertito]

«2.   Una deviazione osservata dalpercorso di avvicinamento verso l’obiettivo a medio termine è considerata significativa se si verificano le seguenti condizioni: a) il miglioramento annuale del saldo strutturale non soddisfa il requisito di cui al secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 1, o b) un eccesso della crescita della spesa rispetto al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, non compensato da misure discrezionali di aumento delle entrate; o misure discrezionali di diminuzione delle entrate non compensate da riduzioni della spesa; e la deviazione ha un impatto complessivo negativo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,25 % del PIL in un singolo anno . L’impatto della struttura della crescita sulla crescita delle entrate deve essere preso in considerazione.

In caso di deviazione significativa osservata dalpercorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del presente regolamento, , la Commissione può richiedere ulteriori comunicazioni agli Stati membri interessati e può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Il Consiglio, entro un mese dalla data di adozione dell’avvertimento da parte della Commissione, adotta una raccomandazione di misure che stabiliscano un termine per porre rimedio alla deviazione, in forza di una raccomandazione della Commissione, basata sull’articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Entro il termine stabilito dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, del trattato, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio circa l’azione intrapresa in risposta alla detta raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato omette di intraprendere le misure opportune entro 5 mesi dalla data dell’adozione della raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 121, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio adotta immediatamente una raccomandazione basata sull’articolo 121, paragrafo 4, del trattato, e ne dà comunicazione al Consiglio europeo. A seguito dell’adozione di quest’ultima raccomandazione del Consiglio, la Commissione, in cooperazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, può svolgere una missione di controllo. La Commissione riferisce al Consiglio circa il risultato della missione e può decidere di rendere pubbliche le sue conclusioni.

Il termine di cinque mesi è ridotto a tre ove la Commissione, nella propria raccomandazione al Consiglio ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, ritenga che la situazione sia particolarmente grave e richieda un intervento urgente.

[…]

   »

Nota esplicativa

È opportuno riformare la procedura e introdurre nuove fasi, inclusa la possibilità di missioni, al fine di renderla più efficace.

Modifica n. 10

Articolo 1, paragrafo 8, della proposta di regolamento

[Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97]

«1.   […]

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri con un livello elevato del debito o squilibri macroeconomici eccessivi o entrambi, il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati membri che fanno parte dell'ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento.

[…]

Occorre che il tasso prudente di crescita a medio termine venga valutato sulla base delle proiezioni su un orizzonte temporale di dieci anni aggiornato a intervalli regolari.

[…]

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto del programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri dell'ERM2, il Consiglio esamina se il contenuto del programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

Nei periodi di grave recessione economica di natura generale gli Stati membri possono essere autorizzati a deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento implicito nella politica di bilancio prudente di cui al quarto comma.»

«1.   […]

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri con un livello di debito pubblico eccedente il valore di riferimento del 60% del PIL o contraddistinto da rischi marcati in termini di sostenibilità fiscale, il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia significantemente superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati membri che fanno parte dell'ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. L’impatto della struttura della crescita sulla crescita delle entrate deve essere preso in considerazione.

[…]

Occorre che il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL venga valutato sulla base delle proiezioni su un orizzonte temporale di dieci anni aggiornato a intervalli regolari.

[…]

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto del programma di convergenza faciliti il raggiungimento di una convergenza duratura, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri dell'ERM2, il Consiglio esamina se il contenuto del programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

»

Nota esplicativa

Si vedano le nota esplicativa relative alle precedenti modifiche proposte alla presente proposta di regolamento.

Modifica n. 11

Articolo 1, paragrafo 9, della proposta di regolamento

[Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97]

«2.   […]

Una deviazione dalla politica di bilancio prudente è considerata significativa se si verificano le seguenti condizioni: un superamento della crescita della spesa ritenuta conforme alla politica di bilancio prudente non compensato da misure discrezionali di aumento delle entrate; o misure discrezionali di diminuzione delle entrate non compensate da riduzioni della spesa; e la deviazione ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o pari ad almeno lo 0,25% del PIL in media all'anno in due anni consecutivi.

[…]

Può non tenersi conto della deviazione anche in caso di grave recessione economica di natura generale.»

«2.   […]

Una deviazione osservata dalpercorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine prudente è considerata significativa se si verificano le seguenti condizioni: a) il miglioramento annuale del saldo strutturale non soddisfa il requisito di cui al secondo comma dell’articolo 9, paragrafo 1, o b) un eccesso della crescita della spesa rispetto al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, non compensato da misure discrezionali di aumento delle entrate; o misure discrezionali di diminuzione delle entrate non compensate da riduzioni della spesa; e la deviazione ha un impatto complessivo negativo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,25% del PIL in un singolo anno . L’impatto della struttura della crescita sulla crescita delle entrate deve essere preso in considerazione.

[…]

Nel caso di una deviazione significativa osservata dal percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, la Commissione può richiedere ulteriori comunicazioni agli Stati membri interessati e può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Il Consiglio, entro un mese dalla data di adozione dell’avvertimento da parte della Commissione, adotta una raccomandazione di misure che stabiliscano un termine per porre rimedio alla deviazione, in forza di una raccomandazione della Commissione, basata sull’articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Entro il termine stabilito dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, del trattato, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio circa l’azione intrapresa in risposta alla detta raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato omette di intraprendere le azioni opportune entro 5 mesi dalla data di adozione della raccomandazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio adotta immediatamente una raccomandazione basata sull’articolo 121, paragrafo 4, del trattato, e riferisce al Consiglio europeo. A seguito dell’adozione di quest’ultima raccomandazione del Consiglio, la Commissione, per gli Stati membri aderenti ad AEC II in cooperazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, può svolgere una missione di controllo. La Commissione riferisce al Consiglio circa il risultato della missione e può decidere di rendere pubbliche le sue conclusioni.

Il termine di cinque mesi è ridotto a tre ove la Commissione, nella propria raccomandazione al Consiglio, di cui al secondo comma del presente paragrafo, ritenga che la situazione sia particolarmente seria e richieda un intervento urgente.»

Nota esplicativa

La modifica proposta spiega la deviazione e stabilisce le fasi della procedura.

Modifica n. 12

Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1466/97 – nuovo paragrafo 2

Nessun testo

«2.   È istituito un organismo consultivo di persone di riconosciuta competenza in materie economiche e di bilancio.

Esso fornisce una relazione pubblica annuale circa il modo in cui la Commissione e il Consiglio hanno adempiuto ai propri obblighi ai sensi degli articoli 121 e 126 del trattato e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1466/97, del Regolamento (CE) n. 1467/97 e dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. […/…]relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro; Regolamento (UE) n. […/…]sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro; Regolamento (UE) n. […/…] sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

A seguito di una richiesta della Commissione, del Consiglio o del Consiglio europeo, tale organismo consultivo fornisce analisi su questioni specifiche in ambito economico o di bilancio. I membri di tale organo consultivo svolgono le proprie funzioni in modo indipendente.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 5 di cui sopra, in merito al nuovo considerando 11-bis proposto.


Proposte redazionali in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

[COM(2010) 527]

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (8)

Modifica n. 1

Considerando 3 della proposta di regolamento

«(3)

In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.»

«(3)

In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri e vulnerabilità macroeconomici eccessivi, e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.»

Nota esplicativa

La natura preventiva della procedura sarebbe potenziata per mezzo dell’aggiunta dell’espressione «vulnerabilità» oltre a quella di «squilibri», dato che vi saranno numerose situazioni che una governance macroeconomica solida dovrebbe prendere in considerazione nell’ambito della presente procedura, ma che non rientrano interamente nell’interpretazione corrente del termine «squilibri».

Modifica n. 2

Considerando 4 della proposta di regolamento

«(4)

Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.»

«(4)

Per contribuire a correggere tali squilibri e vulnerabilità, è necessaria una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1.

Modifica n. 3

Considerando 5 della proposta di regolamento

«(5)

È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del trattato con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.»

«(5)

È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del trattato con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. Si riscontrano degli squilibri macroeconomici qualora uno Stato membro affronti situazioni quali ampi disavanzi di conto corrente, sostenute perdite di competitività, forti ed inusuali aumenti dei prezzi delle attività, alti livelli o un significativo peggioramento dell’indebitamento esterno del settore pubblico o privato, ovvero un rischio significativo che tali situazioni si verifichino. Si riscontrano vulnerabilità macroeconomiche qualora uno Stato membro si trovi in una situazione che una solida sorveglianza macroeconomica dell’unione economica e monetaria affronterebbe in maniera ragionevole.»

Nota esplicativa

Il considerando proposto dovrebbe aiutare a spiegare la definizione delle situazioni che la procedura dovrebbe riguardare.

Modifica n. 4

Considerando 6 della proposta di regolamento

«(6)

Questa procedura dovrebbe fare affidamento su un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri macroeconomici emergenti e basarsi sull'uso di un “quadro di controllo” indicativo e trasparente, accompagnato da un'analisi economica.»

«(6)

Questa procedura dovrebbe fare affidamento su un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri e delle vulnerabilità macroeconomici emergenti. e basarsi sull'uso di un “quadro di controllo” indicativo e trasparente, accompagnato da un'analisi economica.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1.

Modifica n. 5

Considerando 7 della proposta di regolamento

«(7)

Il “quadro di controllo” dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici e finanziari attinenti all'individuazione di squilibri macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. La composizione del “quadro di controllo” può mutare nel tempo, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti.»

«(7)

Il “quadro di controllo” dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici e finanziari attinenti all'individuazione di squilibri e vulnerabilità macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. La composizione del “quadro di controllo” può mutare nel tempo, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti. Il quadro degli indicatori dovrebbe essere diverso per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'unione monetaria e riflettere le circostanze economiche pertinenti. Tale differenziazione potrebbe anche essere accordata al fine di tenere conto dei casi in cui tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro abbiano statistiche migliori o più puntuali.»

Nota esplicativa

È opportuno che i considerando spieghino la differenziazione tra Stati membri appartenenti all'area dell'euro e Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.

Modifica n. 6

Considerando 8 della proposta di regolamento

«(8)

Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. L'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal “quadro di controllo” o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.»

«(8)

Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri e vulnerabilità macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. L'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal “quadro di controllo” o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1.

Modifica n. 7

Considerando 9 della proposta di regolamento

«(9)

Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticata un esame approfondito. Questo esame approfondito dovrebbe comprendere un'analisi completa delle fonti di squilibrio nello Stato membro in questione. Dovrebbe essere discussa in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.»

«(9)

Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticata un esame approfondito. Questo esame approfondito dovrebbe comprendere un'analisi completa delle fonti di squilibrio e vulnerabilità nello Stato membro in questione. Esso dovrebbe comprendere una missione di sorveglianza operata dalla Commissione presso lo Stato membro interessato, in cooperazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l’euro o Stati membri partecipanti al meccanismo di cambio (AEC II). Dovrebbe essere discussa in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.»

Nota esplicativa

Data la loro importanza, le missioni presso gli Stati membri dovrebbero essere menzionate già nei considerando.

Modifica n. 8

Considerando 10 della proposta di regolamento

«(10)

Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.»

«(10)

Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri e le vulnerabilità macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa dovrebbe prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione in cooperazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l’euro o Stati membri partecipanti ad AEC II, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri o vulnerabilità gravi, compresi squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria o vulnerabilità che potrebbero metterlo a rischio

Nota esplicativa

La modifica proposta riflette la necessità che la Commissione cooperi con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno.

Modifica n. 9

Considerando 11 della proposta di regolamento

«Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità, della misura in cui essi possono essere considerati insostenibili e delle potenziali conseguenze negative sul piano economico e finanziario per gli altri Stati membri. Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi dell'articolo 121 del trattato nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.»

«Nel valutare gli squilibri e le vulnerabilità, si dovrebbe tener conto della loro gravità, della misura in cui essi possono essere considerati insostenibili e delle potenziali conseguenze negative sul piano economico e finanziario per gli altri Stati membri. Dati gli squilibri e le vulnerabilità e la portata degli adeguamenti richiesti, la necessità di azione politica è particolarmente urgente negli Stati membri che presentino in maniera persistente ampi disavanzi di conto corrente e ampie perdite di competitività. Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi dell'articolo 121 del trattato nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.»

Nota esplicativa

È opportuno che i considerando indichino l’oggetto principale della procedura e la portata degli sforzi che sarebbero richiesti in relazione alle conclusioni della procedura.

Modifica n. 10

Considerando 12 della proposta di regolamento

«(12)

Se vengono individuati squilibri macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, per dargli indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche. Essa dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario.»

«(12)

Se vengono individuati squilibri macroeconomici o vulnerabilità, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, per dargli indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri e alle vulnerabilità dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche. Essa dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1.

Modifica n. 11

Nuovo considerando (12 bis) della proposta di regolamento

Nessun testo

«12 bis)

Si dovrebbe assicurare la coerenza con le raccomandazioni e gli impegni previsti da ogni altra procedura istituita ai sensi degli articoli 121, 126 o 136 del trattato. Ogni applicazione del presente regolamento dovrebbe tenere in debito conto gli impegni di cui agli accordi AEC II.»

Nota esplicativa

È essenziale che le diverse procedure nelle proposte della Commissione siano attuate in maniera logica, ragionevole e coerente. In particolare, la procedura di sorveglianza macroeconomica dovrebbe essere coerente con i risultati delle altre procedure. L’operatività di tale procedura dovrebbe tenere in debito conto gli impegni presi ai sensi degli accordi AEC II. In particolare, tutti gli elementi che sono parte della procedura AEC II sono segreti al fine di preservare l’integrità del processo ed agevolare il raggiungimento del consenso, e possono pertanto non fare parte della procedura di sorveglianza.

Modifica n. 12

Considerando 13 della proposta di regolamento

«(13)

L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi possono anche giustificare adeguate azioni di follow-up nel quadro della sorveglianza degli squilibri.»

«(13)

Le segnalazioni' e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi possono anche giustificare adeguate azioni di follow-up nel quadro della sorveglianza degli squilibri e delle vulnerabilità. Nel tenere in considerazione tali segnalazioni e raccomandazioni ai fini del presente regolamento, è opportuno rispettare fedelmente il regime di riservatezza del Comitato europeo per il rischio sistemico.»

Nota esplicativa

Sebbene, senza dubbio, l’utilizzo delle segnalazioni e delle raccomandazioni del CERS in connessione a tale proposta di regolamento non dovrebbe mettere in dubbio la sua indipendenza, è importante sottolineare che tale utilizzo può avere luogo solo a condizione che il regime di riservatezza del CERS sia rispettato fedelmente. Ciò è riflesso nella formulazione della modifica proposta all’articolo 5 (si veda la modifica n. 20). Il CERS emette «segnalazioni», non «allerta precoce».

Modifica n. 13

Considerando 14 della proposta di regolamento

«(14)

Se vengono individuati gravi squilibri macroeconomici, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] (9) se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

«(14)

Se vengono individuati gravi squilibri o macroeconomici, o vulnerabilità che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] (10) se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1. La definizione di squilibri già comprende la messa a rischio dell’unione economica e monetaria.

Modifica n. 14

Considerando 16 della proposta di regolamento

«(16)

Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,»

«(16)

Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri e delle vulnerabilità macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1.

Modifica n. 15

Articolo 1 della proposta di regolamento

«Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione.»

«Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare, prevenire e correggere gli squilibri e le vulnerabilità macroeconomici all'interno dell'Unione.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa per la modifica n. 1.

Modifica n. 16

Articolo 2 della proposta di regolamento

«Ai fini del presente regolamento:

a)   “squilibri”: sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione.

b)   “squilibri eccessivi”: squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.»

«Ai fini del presente regolamento:

a)   “squilibri”: sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione a causa dell’emergenza di situazioni quali ampi disavanzi di conto corrente, sostenute perdite di competitività, forti ed inusuali aumenti dei prezzi delle attività, alti livelli o un significativo peggioramento dell’indebitamento esterno del settore pubblico o privato, ovvero un rischio significativo che tali situazioni si verifichino.

a bis)   “vulnerabilità”: situazioni di possibile difficoltà di uno Stato membro che una solida sorveglianza macroeconomica dell’unione economica e monetaria potrebbe afrontare in maniera ragionevole.

b)   “squilibri eccessivi”: squilibri gravi, che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.»

Nota esplicativa

L’inclusione delle situazioni effettive che rientrano nell’ambito della procedura, attribuisce alla stessa chiarezza e certezza giuridica. Il rischio che una di tali situazioni possa verificarsi, dovrebbe costituire un elemento che dia inizio alla procedura.

Modifica n. 17

Titolo del Capitolo II della proposta di regolamento

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1.

Modifica n. 18

Articolo 3 della proposta di regolamento

«1.   La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, stabilisce un quadro di controllo indicativo quale strumento volto a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.

2.   Tale quadro di controllo è costituito da una serie di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per ogni Stato membro. La Commissione può decidere di fissare per detti indicatori soglie indicative massime o minime che servano da livelli di allerta. Le soglie applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro possono differire da quelle applicate agli altri Stati membri.

3.   L'elenco degli indicatori da includere nel quadro di controllo e le soglie per gli indicatori sono resi pubblici.

4.   La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi inclusi la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata e, se del caso, l'adegua per mantenerne o migliorarne la capacità di individuare gli squilibri emergenti e di monitorare il loro sviluppo. Le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basata, sono rese pubbliche.»

«1.   La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, stabilisce un quadro di controllo indicativo quale strumento volto a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri e delle vulnerabilità.

2.   Tale quadro di controllo è costituito da una serie di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per ogni Stato membro. La Commissione può decidere di fissare per detti indicatori soglie indicative che servano da livelli di allerta. Le soglie e gli indicatori inclusi nel quadro di controllo applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro possono differire da quelle applicate agli altri Stati membri.

3.   Gli indicatori dovrebbero essere scelti per cogliere gli sviluppi della situazione relativa alla competitività e all’indebitamento di uno Stato membro a breve e lungo termine. I dettagli relativi a tali indicatori, l’inclusione di altri indicatori e le soglie applicabili sono stabiliti conformemente al paragrafo 1. L'elenco degli indicatori da includere nel quadro di controllo e le soglie per gli indicatori sono resi pubblici.

4.   La Commissione valuta regolarmente l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi inclusi la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata e, se del caso, l'adegua per mantenerne o migliorarne la capacità di individuare gli squilibri e le vulnerabilità emergenti e di monitorare il loro sviluppo. Le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basata, sono rese pubbliche.»

Nota esplicativa

La modifica proposta ha il duplice scopo di ottenere maggiore certezza e flessibilità.

Modifica n. 19

Articolo 4, paragrafi 2 e 3, della proposta di regolamento.

«2.   La pubblicazione del quadro di controllo aggiornato è accompagnata da una relazione della Commissione contenente una valutazione economica e finanziaria in cui l'evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, a qualsiasi altro indicatore economico e finanziario utile all'individuazione di squilibri. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie massime o minime in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri.»

3.   Nella relazione vengono segnalati gli Stati membri che la Commissione ritiene presentino, o potrebbero presentare, squilibri.

«2.   La pubblicazione del quadro di controllo aggiornato è accompagnata da una relazione della Commissione contenente una valutazione economica e finanziaria in cui l'evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, a qualsiasi altro indicatore economico e finanziario utile all'individuazione di squilibri e vulnerabilità. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri e vulnerabilità.

3.   Nella relazione vengono segnalati gli Stati membri che la Commissione ritiene presentino, o potrebbero presentare, squilibri e vulnerabilità

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa della modifica n. 1.

Modifica n. 20

Articolo 5 della proposta di regolamento

«1.   Tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che ritenga presenti, o potrebbe presentare, squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi.

2.   L'esame approfondito è reso pubblico. Esso considera soprattutto:

a)

a seconda dei casi, se lo Stato membro preso in esame ha dato, o meno, seguito effettivo alle raccomandazioni o agli inviti del Consiglio adottati in conformità agli articoli 121 e 126 del trattato e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

b)

le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, quali specificate nel suo programma di stabilità o di convergenza e nel programma nazionale di riforma;

c)

qualsiasi raccomandazione o allerta precoce indirizzata dal comitato europeo per il rischio sistemico allo Stato membro preso in esame.»

«1.   Tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che ritenga presenti, o potrebbe presentare, squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e vulnerabilità, e se questi possano costituire squilibri e vulnerabilità eccessivi. L’esame approfondito comprende una missione di sorveglianza della Commissione presso lo Stato membro interessato, in cooperazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, qualora lo Stato membro interessato sia uno Stato membro la cui moneta è l’euro o uno Stato membro partecipante all’AEC II.

2.   L'esame approfondito è reso pubblico. Esso considera soprattutto:

a)

a seconda dei casi, se lo Stato membro preso in esame ha dato, o meno, seguito effettivo alle raccomandazioni o agli inviti del Consiglio adottati in conformità agli articoli 121 e 126 del trattato e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

b)

le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, quali specificate nel suo programma di stabilità o di convergenza e nel programma nazionale di riforma;

c)

qualsiasi raccomandazione o segnalazione indirizzata dal comitato europeo per il rischio sistemico allo Stato membro preso in esame, ovvero rilevante per lo stesso, a condizione che il regime di riservatezza del Comitato per il rischio sistemico sia rispettato

Nota esplicativa

La necessità di missioni effettive nonché la loro composizione dovrebbero essere previste.

Si veda la nota esplicativa sulla necessità della presente modifica proposta con riferimento al regime di riservatezza del CERS nella modifica n. 12. Il punto c) dovrebbe fare riferimento alle «segnalazioni» del CERS, non alla «allerta precoce».

Modifica n. 21

Articolo 6, paragrafi 1 e 3, della proposta di regolamento

«1.

Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta degli squilibri, essa ne informa il Consiglio. Questi, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

[…]

3.

Il Consiglio rivede le sue raccomandazioni su base annua e, se del caso, può modificarle in conformità al paragrafo 1.»

«1.

Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta degli squilibri o delle vulnerabilità, essa ne informa il Consiglio e ove pertinente l’Eurogruppo. Questi, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Le raccomandazioni sono coerenti con le raccomandazioni del Consiglio e ogni impegno applicabile degli Stati membri interessati ai sensi di altre procedure di sorveglianza condotte ai sensi degli articoli 121 e 126 del trattato o delle procedure stabilite ai sensi dell'articolo 136 del trattato. Gli impegni ai sensi degli accordi AEC II sono tenuti in debito conto.

[…]

3.

Il Consiglio rivede le sue raccomandazioni almeno su base annua e, se del caso, può modificarle in conformità al paragrafo 1. La revisione sarà basata su un esame approfondito da parte della Commissione, come stabilito nell’articolo 5

Nota esplicativa

Le procedure nelle proposte della Commissione devono essere coerenti l’una con l’altra. La frequenza delle missioni deve essere flessibile. Un esame approfondito della Commissione è necessario per la revisione del Consiglio.

Modifica n. 22

Articolo 7 della proposta di regolamento

«1.   Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il Consiglio.

2.   Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, adottare raccomandazioni in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive. Le suddette raccomandazioni precisano la natura degli squilibri e specificano in dettaglio le misure correttive da adottare e i termini entro cui lo Stato membro interessato deve adottarle. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.»

«1.   Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri o vulnerabilità eccessivi, essa ne informa il Consiglio e ove pertinente l’Eurogruppo.

2.   Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, adottare raccomandazioni in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive. Le suddette raccomandazioni precisano la natura degli squilibri o delle vulnerabilità e specificano in dettaglio le misure correttive da adottare e i termini entro cui lo Stato membro interessato deve adottarle. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.»

Nota esplicativa

Si veda la modifica n. 1.

Modifica n. 23

Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della proposta di regolamento

«1.   Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 7. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche e concrete che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.

2.   Entro due mesi dalla presentazione del piano d'azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo. Qualora quest'ultimo venga considerato soddisfacente, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta un parere in cui lo approva. Ove i provvedimenti adottati o previsti nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione non siano ritenuti sufficienti per l'attuazione delle raccomandazioni, il Consiglio, su proposta della Commissione, invita lo Stato membro a modificare il suo piano di misure correttive entro un nuovo termine. Il piano d'azione correttivo modificato viene esaminato secondo la procedura di cui al presente paragrafo.»

«1.   Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, ma al massimo entro due mesi dopo l’adozione della raccomandazione. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche e concrete che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.

2.   Entro due mesi dalla presentazione del piano d'azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo. Qualora quest'ultimo venga considerato soddisfacente, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta un parere in cui lo approva. Ove i provvedimenti adottati o previsti nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione non siano ritenuti sufficienti per l'attuazione delle raccomandazioni, il Consiglio, su proposta della Commissione, invita lo Stato membro a modificare il suo piano di misure correttive entro un nuovo termine, che non dovrebbe superare i due mesi. Il piano d'azione correttivo modificato viene esaminato secondo la procedura di cui al presente paragrafo.»

Nota esplicativa

Sebbene la BCE sia consapevole della brevità del termine che propone, essa ritiene che sia necessario mantenere l’andamento delle procedure e che la continuazione delle procedure sia necessaria, senza pregiudizio alla qualità e alla fattibilità delle misure ricomprese nel piano d’azione che siano state poste in essere.

Modifica n. 24

Articolo 9, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   La Commissione può condurre missioni di sorveglianza presso lo Stato membro interessato per controllare l'attuazione del piano d'azione correttivo.»

«3.   La Commissione conduce missioni di sorveglianza presso lo Stato membro interessato per controllare l'attuazione del piano d'azione correttivo, in collaborazione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno, qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l’euro o gli Stati membri partecipanti all’AEC II

Nota esplicativa

È necessario introdurre la cooperazione della Commissione con la BCE, ove questa lo ritenga opportuno.

Modifica n. 25

Articolo 10, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«(4)   Qualora il Consiglio stabilisca che lo Stato membro interessato non ha preso le misure correttive raccomandate esso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta raccomandazioni rivedute conformemente all'articolo 7 che stabiliscono un nuovo termine entro il quale lo Stato membro deve prendere le misure correttive.»

«(4)   Qualora il Consiglio stabilisca che lo Stato membro interessato non ha preso le misure correttive raccomandate esso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta raccomandazioni rivedute conformemente all'articolo 7 che stabiliscono un nuovo termine entro il quale lo Stato membro deve prendere le misure correttive. Il Consiglio e, ove pertinente, l’Eurogruppo presentano anche una relazione formale al Consiglio europeo e al Parlamento europeo.»

Nota esplicativa

Tali relazioni miglioreranno la procedura.

Modifica n. 26

Articolo 11 della proposta di regolamento

«La procedura per gli squilibri eccessivi viene chiusa nel momento in cui il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, decide che lo Stato membro non presenta più squilibri eccessivi.»

«La procedura per gli squilibri eccessivi viene chiusa nel momento in cui il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, decide che lo Stato membro non presenta più squilibri o vulnerabilità eccessivi.»

Nota esplicativa

Quando il Consiglio inizia la procedura per gli squilibri eccessivi emettendo raccomandazioni, la fine della procedura dovrebbe avvenire attraverso un atto legale simile, ad es. una raccomandazione o una decisione interamente vincolante o vincolante per i suoi destinatari [Questa modifica proposta dalla BCE non si applica alla versione italiana].


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(3)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(4)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(5)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6

(6)  »

(7)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(8)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(9)  GU L […], […], […].»

(10)  GU L […], […], […].»


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