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Documento 52003XB0709(01)

Modello di accordo tra la Banca centrale europea e la [banca centrale nazionale del paese aderente]

GU C 160 del 9.7.2003, pagg. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XB0709(01)

Modello di accordo tra la Banca centrale europea e la [banca centrale nazionale del paese aderente]

Gazzetta ufficiale n. C 160 del 09/07/2003 pag. 0007 - 0011


Modello di accordo tra la Banca centrale europea e la [banca centrale nazionale del paese aderente](1)

(2003/C 160/05)

IL PRESENTE ACCORDO è stipulato

TRA

la Banca centrale europea (BCE), con sede in Kaiserstrasse 29, D-60311 Francoforte sul Meno, Germania

E

la [banca centrale nazionale del paese aderente], con sede in [indirizzo della banca centrale nazionale del paese aderente]

di seguito denominate congiuntamente le "parti",

considerando quanto segue:

Le parti perseguono l'obiettivo comune della lotta contro i rischi derivanti dalla falsificazione dell'euro e, di conseguenza, desiderano rafforzare la loro cooperazione nel campo della prevenzione e del riconoscimento della contraffazione di banconote in euro ancor prima dell'ingresso del [paese aderente] nell'Unione europea e dell'adozione dell'euro come moneta unica.

La BCE ha un ruolo attivo nella prevenzione e nel riconoscimento della contraffazione dell'euro. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(2) prevede che la BCE raccolga e conservi i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false o alle monete false scoperte negli Stati membri e nei paesi terzi.

L'indirizzo BCE/1999/3, del 7 luglio 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999(3) ha istituito un Centro di analisi della contraffazione (CAC) allo scopo di centralizzare sia l'analisi tecnica della contraffazione dell'euro, sia i dati ad essa relativi.

La decisione BCE/2001/11, dell'8 novembre 2001, su alcune condizioni riguardanti l'accesso al sistema di monitoraggio delle contraffazioni(4) ha mutato la denominazione della Banca dati sulla valuta contraffatta (BVC), istituita dall'indirizzo BCE/1999/3, in Sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC).

L'articolo 3, paragrafo 4, della decisione BCE/2001/11 prevede che la BCE possa concedere l'accesso ai dati d'interesse del SMC alle autorità o ai centri designati di paesi terzi.

In conformità della legislazione nazionale applicabile, la [banca centrale nazionale del paese aderente] è competente a condurre indagini e a effettuare analisi nel [paese aderente] su tutte le banconote false, nonché a conservarle, indipendentemente dal fatto che si tratti di valuta nazionale o estera.

Le disposizioni della convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario e del relativo protocollo(5), integrate dalle disposizioni della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro(6), definiscono le misure necessarie alla protezione dell'euro nonché il livello minimo di tale protezione.

La normativa della Comunità europea e della BCE nell'ambito della prevenzione e del riconoscimento della contraffazione dell'euro definisce talune misure e disposizioni e impone taluni obblighi alle banche centrali nazionali degli Stati membri. La [banca centrale nazionale del paese aderente] intende aderire, per quanto fattibile, ai principi e alle disposizioni di tale normativa su base volontaria e unilaterale. In particolare, è necessario che la [banca centrale nazionale del paese aderente] aderisca ai principi e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2001.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri hanno istituito i Centri nazionali per la lotta alla contraffazione (CNC) all'interno di ciascuna delle banche centrali nazionali, nonché la funzione della gestione della sicurezza all'interno degli stessi, con lo scopo di gestire l'accesso al SMC e di facilitare le comunicazioni riguardanti tutte le questioni relative al SMC stesso. Le parti ritengono necessario che la [banca centrale nazionale del paese aderente] si attenga ai principi e alle disposizioni delineati nella decisione BCE/2001/11, in particolare per quanto concerne l'istituzione all'interno della propria struttura di una funzione analoga al CNC.

Il presente accordo non interferisce con le funzioni dell'Interpol e dell'Europol nel contesto della tutela internazionale dell'euro contro la contraffazione, né pregiudica la cooperazione e le procedure in essere tra il [paese aderente] e l'Interpol, nonché tra il [paese aderente] e l'Europol. Il presente accordo è da considerarsi un ulteriore efficace strumento da utilizzare nella prevenzione della contraffazione delle banconote in euro.

La BCE e la [banca centrale nazionale del paese aderente] hanno stipulato un accordo per lo scambio e la non divulgazione di informazioni riservate riguardanti gli aspetti tecnici e statistici della contraffazione dell'euro in data [data].

Occorre garantire il necessario livello di riservatezza richiesto dalla trattazione e gestione di tutte le questioni connesse al presente accordo.

Le parti stipulano quanto segue:

Articolo 1

Scopo

1. Lo scopo del presente accordo è rafforzare la cooperazione tra le parti nell'ambito della prevenzione e del riconoscimento delle banconote in euro.

2. Il presente accordo è complementare agli accordi stipulati tra il [paese aderente] e l'Interpol, nonché tra il [paese aderente] e l'Europol e non pregiudica i diritti e gli obblighi sanciti in tali accordi.

Articolo 2

Scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni tra le parti avviene ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo e non attiene a dati personali.

Articolo 3

Obblighi della BCE

1. Oltre alle informazioni relative alle specifiche tecniche delle banconote in euro fornite separatamente dalla BCE alla [banca centrale nazionale del paese aderente] sulla base dell'accordo per lo scambio e la non divulgazione di informazioni riservate riguardanti gli aspetti tecnici e statistici della contraffazione dell'euro e al fine di consentire alla [banca centrale nazionale del paese aderente] di individuare correttamente le banconote in euro contraffatte, la BCE fornisce alla [banca centrale nazionale del paese aderente] una descrizione tecnica di tutte le banconote false classificate come classi comuni nel SMC della BCE. Tale descrizione comprende essenzialmente le stesse categorie di informazioni riportate nel modulo "Reported Euro Counterfeits" (Contraffazioni di biglietti in euro denunciate), che la BCE fornirà separatamente alla [banca centrale nazionale del paese aderente]. La BCE si adopera al fine di rendere operativo un sito web sicuro nel quale pubblicare tali informazioni. In attesa che tale sito web diventi operativo, le informazioni vengono trasmesse alla [banca centrale nazionale del paese aderente] su base mensile.

2. Per quanto possibile e senza pregiudizio al funzionamento e alle esigenze del CAC, dei Centri di analisi nazionali (CAN) degli Stati membri e dell'Europol, la BCE fornisce inoltre alla [banca centrale nazionale del paese aderente] esemplari di banconote in euro contraffate classificate come classi comuni.

3. Nei limiti del possibile, la BCE è disponibile a prestare la propria consulenza alla [banca centrale nazionale del paese aderente] allo scopo di agevolare l'adeguata attuazione del presente accordo.

Articolo 4

Obblighi della [banca centrale nazionale del paese aderente]

1. Non appena concretamente possibile, la [banca centrale nazionale del paese aderente] istituisce una funzione interna analoga al CNC di una banca centrale nazionale, così come definito nella decisione BCE/2001/11, allo scopo di gestire l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 3, di facilitare le comunicazioni e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza definite dal presente accordo.

2. Per quanto possibile e senza pregiudizio al funzionamento e alle esigenze del proprio Centro nazionale di analisi, la [banca centrale nazionale del paese aderente] trasmette senza indugio alla BCE esemplari di ogni tipo di banconota in euro di cui sospetti la contraffazione e che non corrisponda, sulla base dei dati disponibili, ad alcuna delle classi comuni di cui la BCE ha dato comunicazione alla [banca centrale nazionale del paese aderente]. Le parti concordano di volta in volta il numero degli esemplari necessari.

Gli esemplari inviati dalla [banca centrale nazionale del paese aderente] devono essere accompagnati dal modulo "Reported Euro Counterfeits" debitamente compilato, nonché da una dichiarazione da cui risulti se l'origine delle banconote in euro contraffatte è stata individuata o meno dall'autorità nazionale competente. Tale modulo è riprodotto nell'allegato. Esso può essere modificato a mezzo lettera inviata reciprocamente tra le parti. Oltre alla versione elettronica del modulo "Reported Euro Counterfeits", la BCE fornisce alla [banca centrale nazionale del paese aderente] un manuale con le istruzioni per la compilazione dello stesso.

3. Qualora la trasmissione degli esemplari secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 2, impedisse, in sede di procedimento penale, l'utilizzo o l'archiviazione come prova delle banconote di cui si sospetti la falsificazione, ovvero nel caso in cui la [banca centrale nazionale del paese aderente] fosse in possesso soltanto di un (1) esemplare di banconota in euro contraffatta, la [banca centrale nazionale del paese aderente] trasmette elettronicamente alla BCE le immagini scannerizzate di tali esemplari. Le dimensioni, la risoluzione e il formato delle immagini devono soddisfare i criteri di cui all'allegato. Oltre alle immagini scannerizzate, la [banca centrale nazionale del paese aderente] trasmette alla BCE, quanto meno, il modulo "Reported Euro Counterfeits" debitamente compilato.

4. Oltre a trasmettere alla BCE un esemplare ovvero le immagini scannerizzate di ciascuna tipologia di banconota in euro di cui si sospetti la contraffazione, la [banca centrale nazionale del paese aderente] trasmette alla BCE, su base mensile, un prospetto statistico di tutti i falsi in euro individuati nel corso del mese in questione nel [paese aderente]. La BCE fornisce alla [banca centrale nazionale del paese aderente] il modulo per la compilazione di tali informazioni statistiche.

5. Alla data di entrata in vigore del presente accordo la [banca centrale nazionale del paese aderente] fornisce alla BCE un resoconto statistico di tutte le banconote in euro contraffatte individuate nel [paese aderente] precedentemente a tale data. Per tale resoconto viene utilizzato il modulo di cui al precedente paragrafo 4 del presente articolo.

6. La [banca centrale nazionale del paese aderente] adotta tutte le misure necessarie e praticabili in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale al fine di garantire che non vi siano violazioni del diritto d'autore detenuto dalla BCE sui bozzetti delle banconote in euro.

Articolo 5

Eventi di rilievo

La BCE e la [banca centrale nazionale del paese aderente] si danno immediata comunicazione del verificarsi di episodi rilevanti di contraffazione di banconote in euro.

Articolo 6

Modalità di comunicazione tra le parti

Tutti gli scambi di informazioni tra la BCE e la [banca nazionale del paese aderente] avvengono esclusivamente tramite mezzi di comunicazione sicuri. Questi ultimi sono concordati dalle parti in separata sede. Ciascun documento trasmesso elettronicamente deve essere criptato.

Articolo 7

Soggetti referenti

Le parti si accordano separatamente sui soggetti referenti nell'ambito del presente accordo.

Articolo 8

Sicurezza e riservatezza

1. Le parti assicurano che tutte le informazioni ricevute sulla base del presente accordo, nonché la relativa elaborazione, siano sempre soggette a norme di sicurezza e riservatezza almeno corrispondenti a quelle applicate a tali informazioni dalla parte mittente. Tutte le informazioni di cui sopra godono di un livello di protezione almeno pari al livello di protezione offerto dalle misure applicate a tali informazioni dalla parte mittente.

2. Le parti si scambiano informazioni sulle rispettive norme di sicurezza e riservatezza applicabili alla contraffazione di banconote.

3. Ciascuna delle parti, fornendo debita giustificazione, ha facoltà di imporre restrizioni all'utilizzo delle informazioni fornite sulla base del presente accordo. La parte destinataria si conforma a tali possibili restrizioni.

4. L'obbligo delle parti di assicurare che ciascuna delle informazioni ricevute sulla base del presente accordo sia sempre soggetta alle norme di sicurezza e riservatezza definite nel paragrafo 1 resta in vigore anche successivamente alla cessazione dell'accordo.

Articolo 9

Responsabilità

Qualora una delle parti ponga in essere un trattamento non autorizzato o improprio delle informazioni di cui al presente accordo tale da arrecare danno all'altra parte ovvero a terzi, la parte che ha cagionato il danno risponde dello stesso. Ai fini della quantificazione e del risarcimento del danno di cui al presente articolo ci si avvale della procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Inadempienza e composizione delle controversie

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di interrompere la trasmissione alla controparte delle informazioni di cui al presente accordo, qualora l'altra parte ne violasse le disposizioni.

2. In caso di controversia tra le parti risultante dal presente accordo, o in relazione allo stesso, le parti si impegnano a pervenire, in via riservata, a una composizione amichevole della stessa.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo dandone un preavviso di 12 mesi.

2. Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti.

3. Il presente accordo è pubblicato sul sito web della BCE.

Redatto in lingua inglese in duplice copia.

A TESTIMONIANZA DI CIÒ, i sottoscritti, a ciò pienamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo per conto delle Parti.

A Francoforte sul Meno A [luogo della firma]

Da parte della BCE

...

Presidente

...

Data

Da parte della [banca centrale nazionale del paese aderente]

...

Presidente

...

Data

(1) Gli accordi stipulati con le singole banche centrali nazionali dei paesi aderenti possono essere consultati, non appena disponibili, sul sito web della BCE: http://www.ecb.int.

(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(3) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32.

(4) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 49.

(5) Società delle Nazioni Unite 1931, Raccolta dei trattati n. 2623, pag. 372.

(6) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

TRASMISSIONE DI IMMAGINI DI BANCONOTE IN EURO CONTRAFFATTE

Nel caso di banconote in euro contraffatte da trasmettere elettronicamente, per ciascun esemplare occorre inviare:

1. Fronte e retro integrali della banconota, senza pieghe o alterazioni, scannerizzati come immagini bitmap 24 bit con una risoluzione di 100 punti per pollice (dpi) per l'immagine a schermo ovvero di 400 punti per pollice (dpi) per l'immagine stampata.

2. Tutte le aree di particolare interesse (per esempio microtesto) devono essere ugualmente scannerizzate come immagini bitmap 24 bit con una risoluzione di 100 punti per pollice (dpi) per l'immagine a schermo ovvero di 400 punti per pollice (dpi) per l'immagine stampata.

MODULO "REPORTED EURO COUNTERFEITS"(1)

(1) Per ragioni di riservatezza, il modulo non viene pubblicato.

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