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Documento 52004XB0731(01)

Comunicazione della Banca centrale europea relativa all'imposizione di sanzioni per infrazione degli obblighi di segnalazione statistica in materia di bilancio

GU C 195 del 31.7.2004, pagg. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

31.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/8


COMUNICAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA RELATIVA ALL'IMPOSIZIONE DI SANZIONI PER INFRAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA IN MATERIA DI BILANCIO

(2004/C 195/10)

1.   Introduzione

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti sottoposti agli obblighi di segnalazione e residenti in uno Stato membro partecipante, qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti dal presente regolamento o da regolamenti e decisioni della BCE che definiscono e impongono gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.

L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce il tetto massimo per le sanzioni che la BCE può imporre ai soggetti dichiaranti: in caso di infrazione dell'obbligo di tempestività, il versamento di una penalità di mora giornaliera non superiore a 10 000 EUR, per una sanzione complessiva non superiore a 100 000 EUR; nel caso in cui l'informazione statistica fornita sia errata, incompleta o si presenti in una forma non conforme ai requisiti, un'ammenda non superiore a 200 000 EUR; e nel caso di violazione dell'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali (BCN) di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche fornite, un'ammenda non superiore a 200 000 EUR.

Entro i limiti summenzionati e al fine di assicurare la trasparenza della politica sanzionatoria della BCE, la presente comunicazione illustra i principi che la BCE seguirà, a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2004 per gli obblighi di segnalazione mensile e dal terzo trimestre del 2004 per gli obblighi di segnalazione trimestrale, nell'imporre le sanzioni previste per l'infrazione di obblighi di segnalazione statistica dovute al mancato rispetto delle norme minime stabilite nell'allegato IV del regolamento BCE/2001/13, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (2).

2.   Principi generali

Le sanzioni possono essere imposte in caso di mancato rispetto delle norme minime di trasmissione, ivi compresa la tempestività [cfr. l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 e la sezione 1 dell'allegato IV del regolamento BCE/2001/13], e di mancato rispetto delle norme minime di accuratezza e conformità concettuale [cfr. l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2533/98 e le sezioni da 2 a 4 dell'allegato IV del regolamento BCE/2001/13].

Un soggetto dichiarante rispetta le norme minime di tempestività se segnala i suoi dati di bilancio entro la scadenza stabilita dalla BCN pertinente [cfr. la sezione 1, lettera a), dell'allegato IV]. Il rispetto della tempestività verrà verificato con riguardo a un bilancio rispettoso dei requisiti tecnici per la segnalazione stabiliti dalla BCN (ad esempio in termini di formato) [cfr. la sezione 1, lettere da b) a d), dell'allegato IV].

Un soggetto dichiarante rispetta le norme minime di accuratezza se i suoi dati di bilancio soddisfano tutti i vincoli lineari (ad esempio la somma dei sotto-totali è pari al totale) e se i dati sono coerenti nel tempo.

Un soggetto dichiarante rispetta le norme minime di conformità concettuale se i suoi dati di bilancio sono conformi alle definizioni e classificazioni stabilite nel regolamento BCE/2001/13.

Per tali tipi di violazione, il metodo per determinare la sanzione sarà basato sui principi stabiliti nelle sezioni 3 e 4 qui di seguito, iniziando con il derivare un ammontare di base che potrà poi essere ridotto o aumentato alla luce di circostanze attenuanti o aggravanti, come indicato nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532 del Consiglio, del 28 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3).

In via eccezionale, la BCE può decidere di non sanzionare un'infrazione vista la presenza di circostanze attenuanti.

In caso di colpa grave, la BCE non sarà tenuta a seguire i principi stabiliti nelle sezioni 3 e 4 qui di seguito, piuttosto essa determinerà la sanzione caso per caso, fatto salvo il principio di proporzionalità e il limite di 200 000 EUR stabilito nell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98. Costituiscono «colpa grave» le infrazioni degli obblighi di segnalazione da parte di soggetti dichiaranti, quali segnalazioni intenzionalmente scorrette e/o un grado manifestamente insufficiente di diligenza o cooperazione. Le seguenti situazioni costituiscono esempi di colpa grave:

a)

sistematico mancato rispetto delle norme minime di revisione;

b)

segnalazione scorretta dovuta a comportamenti fraudolenti;

c)

segnalazione sistematica di dati scorretti;

d)

lampante mancanza di cooperazione con la BCN pertinente e/o con la BCE.

3.   Ammontare di base delle sanzioni comminate per infrazioni diverse dalla colpa grave

La determinazione della sanzione ha inizio con il derivare l'ammontare di base. Tale ammontare rappresenta gli elementi quantitativi dell'infrazione. L'ammontare di base aumenta in proporzione alla serietà dell'infrazione.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di tempestività, la serietà dell'infrazione dipenderà dal numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla scadenza stabilita dalla BCN pertinente. Inoltre, l'ammontare della sanzione varierà a seconda della dimensione economica del soggetto dichiarante, misurato secondo il parametro attività / passività complessive del suo bilancio.

In caso di inaccuratezza e/o di non conformità concettuale, la serietà dell'infrazione dipenderà dalla portata della discrepanza tra i dati di bilancio inaccurati e/o concettualmente non conformi e dati accurati e concettualmente conformi. L'ammontare della sanzione rifletterà altresì la dimensione economica del soggetto dichiarante. Nel valutare le infrazioni legate all'inaccuratezza e/o alla non conformità concettuale, la BCE non terrà conto degli errori dovuti ad arrotondamenti o non significativi. Inoltre, per quanto riguarda la non conformità concettuale, le revisioni ordinarie, vale a dire revisioni non sistematiche apportate alle serie segnalate nel periodo (mese o trimestre) successivo alla prima segnalazione, non saranno considerate casi di non conformità concettuale.

4.   Circostanze aggravanti e attenuanti presenti in ipotesi di infrazioni diverse dalla colpa grave

La presenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti sarà tenuta in considerazione e potrà dare luogo ad un aumento o diminuzione dell'ammontare di base.

Le seguenti situazioni costituiscono esempi di circostanze aggravanti, come indicato nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98:

a)

infrazioni reiterate e/o frequenti;

b)

rifiuto di cooperare o cooperazione ineffettiva;

c)

precedenti sanzioni irrogate da altre autorità allo stesso soggetto dichiarante e basate sugli stessi fatti;

d)

profitti conseguiti dal soggetto dichiarante a seguito dell'infrazione.

Le seguenti situazioni costituiscono esempi di circostanze attenuanti, come indicato nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98:

a)

diligenza e cooperazione effettiva dimostrata dal soggetto dichiarante, in particolare, se esso continua a segnalare i dati alla BCN;

b)

buona fede;

c)

correttezza del soggetto dichiarante nell'interpretazione e nell'applicazione dei suoi obblighi di segnalazione;

d)

mancanza di conseguenze dell'infrazione (ad esempio, in relazione all'obbligo della tempestività, sarà irrogata una sanzione più bassa se, anche se in ritardo, il soggetto dichiarante segnala i dati di bilancio in un termine di tempo tale da consentire alla BCN di includerli nella trasmissione degli aggregati nazionali alla BCE);

e)

infrazioni non frequenti.


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento BCE/2003/10 (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17).

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.


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