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Documento 52009AB0076

Parere della Banca centrale europea, del 29 settembre 2009 , relativo a una proposta di regolamento del Consiglio sull’introduzione dell’euro (CON/2009/76)

GU C 246 del 14.10.2009, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 settembre 2009

relativo a una proposta di regolamento del Consiglio sull’introduzione dell’euro

(versione codificata)

(CON/2009/76)

2009/C 246/01

Introduzione e base giuridica

Il 15 luglio 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea la richiesta di un parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio relativa all’introduzione dell’euro (versione codificata) (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 123, paragrafo 4, terzo periodo, del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

La BCE accoglie generalmente con favore la codificazione dell’acquis communautaire, in particolare in materia di unione economica e monetaria, in quanto essa contribuisce a realizzare un quadro giuridico chiaro, efficace e trasparente.

Una proposta redazionale specifica è contenuta nell’allegato ed accompagnata da una nota esplicativa.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 settembre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 323 definitivo.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1), (2)

Modifica n. 1

Disposizione finale

«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma dell'articolo 249 del trattato e fatti salvi il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca e l'articolo 122, paragrafo 1 del trattato.»

«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma dell'articolo 249 del trattato e fatti salvi il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca e l'articolo 122, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea

Nota esplicativa

La proposta redazionale segue le linee guida offerte dal formulario degli atti messi a punto nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea (doc. SN 1315/1/08 Rev 1, pagina 3), disponibile in inglese sul sito Internet http://ec.europa.eu, secondo il quale «Si inserisce tale formula al posto della formula abituale quando il regolamento non è applicabile in tutti gli Stati membri (per esempio: Stati membri che non partecipano all’euro…)».


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

(2)  Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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