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Documento 52011AB0065

Parere della Banca centrale europea, del 23 agosto 2011 , in merito a una proposta di regolamento sull’emissione di monete in euro e a una proposta di regolamento riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (CON/2011/65)

GU C 273 del 16.9.2011, pagg. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 agosto 2011

in merito a una proposta di regolamento sull’emissione di monete in euro e a una proposta di regolamento riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

(CON/2011/65)

2011/C 273/02

Introduzione e base giuridica

Il 28 giugno 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo la richiesta di un parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione di monete in euro (1) (di seguito «regolamento proposto»). Il 5 luglio 2011, la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea due ulteriori richieste di un parere in merito: a) al regolamento proposto; e b) a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 975/98, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (2) (di seguito «regolamento di modifica proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 133 e degli articoli 127, paragrafo 4, 282, paragrafo 5, e 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Il regolamento proposto e base giuridica

1.1.

Il regolamento proposto stabilisce disposizioni obbligatorie per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e di monete da collezione in euro. Stabilisce inoltre determinati limiti di volume per l’emissione di monete commemorative destinate alla circolazione nonché una procedura di consultazione da effettuarsi prima di procedere alla distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione.

1.2.

La BCE ritiene che il regolamento proposto sia inteso a codificare gli attuali strumenti giuridici e le conclusioni non vincolanti dell’Unione (3) riguardanti l’emissione di monete in euro (4). La BCE ritiene inoltre che stabilire disposizioni generali per l’emissione di monete in euro a livello dell’Unione risponda all’obiettivo di armonizzare le relative diverse prassi nazionali degli Stati membri (5) e di garantire certezza del diritto e trasparenza.

1.3.

La BCE rileva che ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del TFUE l’emissione di monete metalliche in euro spetta agli Stati membri partecipanti, mentre compete al Consiglio stabilire misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica, in conformità all’articolo 133, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, il Consiglio, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, TFUE può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell’Unione. Pertanto, l’adozione di legislazione dell’Unione in materia di emissione di monete in euro deve rispettare la competenza degli Stati membri di emettere monete in euro e la loro prerogativa di emittenti di monete in euro. Inoltre, benché le funzioni e le responsabilità della BCE ai sensi del TFUE e dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») non siano interessate dal regolamento proposto, la BCE raccomanda che eventuali istanze degli Stati membri sulle competenze in materia di emissione di monete in euro siano affrontate tra gli Stati membri interessati e l’Unione in base al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

1.4.

É opportuno armonizzare la terminologia utilizzata nell’ambito del regolamento proposto. In particolare, i termini «emettere» e «mettere in circolazione» non sono definiti nel regolamento proposto. Ciò potrebbe ingenerare dubbi circa eventuali differenze nel significato giuridico di tali termini. Il concetto di emissione è generalmente inteso come comprensivo anche dell’immissione in circolazione delle relative monete in euro (6). Pertanto, è preferibile l’uso del solo termine «emettere» rispetto all’uso di entrambi i termini che potrebbe risultare fuorviante. Ciononostante, nelle proprie proposte redazionali la BCE lascia che sia la Commissione a decidere su tale questione linguistica.

1.5.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative si trovano a tal fine nell’allegato I.

2.   Il regolamento di modifica proposto

2.1.

Il regolamento di modifica proposto detta nuove disposizioni volte a stabilire principi comuni sui disegni utilizzati per le facce nazionali delle monete normali in euro e delle monete commemorative destinate alla circolazione, nonché sulla reciproca informazione e approvazione da parte degli Stati membri di tali disegni.

2.2.

La BCE ritiene che il regolamento di modifica proposto stabilisca una procedura per l’approvazione o il rigetto delle bozze dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione che rispecchia quella già definita nella raccomandazione 2009/23/CE. L’unica differenza consiste nel fatto che, ai sensi del regolamento di modifica proposto, la competenza della Commissione è ampliata, in quanto spetta a quest’ultima la decisione finale di approvazione o rigetto delle bozze dei nuovi disegni, invece che al pertinente sottocomitato del Comitato economico e finanziario. La BCE rileva che tale modifica non incide sulle proprie funzioni e responsabilità ai sensi del TFUE e dello statuto del SEBC e suggerisce che qualunque questione di competenza, sia essa nazionale o inter-istituzionale, nell’ambito della summenzionata responsabilità della Commissione, debba essere coordinata e affrontata in conformità al principio della leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

2.3.

Infine, la BCE ribadisce la propria raccomandazione precedentemente espressa (7) sulla modifica delle specificazioni tecniche elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (8). In particolare, i valori indicativi riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro, dovrebbero essere sostituiti dagli effettivi valori che sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche. A tale riguardo, la BCE fa riferimento alle specifiche proposte redazionali indicate nell’allegato al parere CON/2011/18 e ne raccomanda l’attuazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 975/98.

2.4.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative si trovano a tal fine nell’allegato II.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 agosto 2011

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 295 definitivo.

(2)  COM(2011) 296 definitivo.

(3)  Le conclusioni del Consiglio, del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002, sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52), nonché la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70).

(4)  Normali monete in euro destinate alla circolazione, monete commemorative in euro destinate alla circolazione e monete da collezione in euro.

(5)  In particolare, il regolamento proposto contribuirebbe a evitare l’adozione da parte degli Stati membri di prassi nazionali diverse riguardo all’emissione di monete in euro, segnatamente monete da collezione e commemorative in euro, che altrimenti potrebbero compromettere gli obiettivi e i principi del sistema unico europeo di conio istituito con l’adozione dell’euro. Si veda il terzo paragrafo del parere della BCE CON/2002/12. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(6)  Si veda la Relazione del Gruppo di esperti sul corso legale dell’euro (Euro Legal Tender Expert Group, ELTEG) relativo alla definizione, alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro disponibile all’indirizzo: http://www.ec.europa.eu

(7)  Si veda il secondo paragrafo, intitolato Osservazioni di carattere generale, e le due modifiche proposte nell’allegato al parere della BCE, del 4 marzo 2011, CON/2011/18 in merito alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (GU C 114 del 12.4.2011, pag. 1).

(8)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.


ALLEGATO I

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifiche proposte dalla BCE alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione di monete in euro

Modifica n. 1

Considerando 2 del regolamento proposto

«(2)

La mancanza di disposizioni vincolanti per l’emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all’altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell’interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l’emissione di monete in euro.»

«(2)

Fatto salvo l’articolo 128, paragrafo 2, del trattato, che stabilisce il diritto degli Stati membri di coniare monete metalliche in euro, la mancanza di disposizioni vincolanti per l’emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all’altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell’interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l’emissione di monete in euro.»

Nota esplicativa

Le presenti modifiche sono necessarie al fine di: a) confermare con sufficiente certezza giuridica che il regolamento proposto non incide sulla competenza degli Stati membri a coniare monete metalliche in euro ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del TFUE; e b) prendere atto della mancanza di disposizioni generali vincolanti per l’emissione di monete in euro.

Modifica n. 2

Articolo 1 del regolamento proposto

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete commemorative destinate alla circolazione, sull’emissione di monete da collezione in euro e sulla consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione.»

«Articolo 1

Oggetto

Fatto salvo l’articolo 128, paragrafo 2, del trattato che stabilisce il diritto degli Stati membri di coniare monete metalliche in euro, il presente regolamento stabilisce le norme generali sull’emissione di monete in euro destinate alla circolazione sull’emissione di monete da collezione in euro e sulla consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione.»

Nota esplicativa

Tali precisazioni sono necessarie al fine di: a) confermare con sufficiente certezza giuridica che il regolamento proposto non incide sulla competenza degli Stati membri a coniare monete metalliche in euro ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del TFUE; e b) prendere atto della mancanza di disposizioni generali vincolanti per l’emissione di monete in euro. Inoltre, le precisazioni conferiscono un valore aggiunto, definendo meglio l’oggetto del regolamento proposto in relazione ai requisiti di cui ai punti 13.1 e 13.3 della Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2). Dal momento che la definizione modificata di «monete in euro destinate alla circolazione» comprende espressamente le «monete commemorative in euro destinate alla circolazione» (3), non è necessario ripeterlo nell’ambito dell’articolo 1.

Modifica n. 3

Articolo 2 del regolamento proposto

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.   “monete in euro destinate alla circolazione”: monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998;

2.   “monete commemorative in euro destinate alla circolazione”: monete in euro destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell’articolo 1 septies del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio;

3.   “monete da collezione in euro”: monete in euro da collezione che non sono destinate ad essere messe in circolazione.»

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.   “monete in euro destinate alla circolazione”: monete normali e commemorative in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998;

2.   “monete normali in euro destinate alla circolazione”:

monete in euro destinate alla circolazione, a eccezione delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione;

3.   “monete commemorative in euro destinate alla circolazione”: monete in euro destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell’articolo 1 septies del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio;

4.   “monete da collezione in euro”: monete in euro da collezione che non sono destinate ad essere messe in circolazione.»

Nota esplicativa

L’attuale definizione di monete in euro destinate alla circolazione dovrebbe essere chiarita e dovrebbe essere inserita una definizione distinta delle monete normali in euro destinate alla circolazione al fine di evitare ambiguità nella terminologia.

Modifica n. 4

Articolo 3 del regolamento proposto

«Articolo 3

Tipi di monete in euro

Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete in euro destinate alla circolazione, che comprendono le monete commemorative in euro destinate alla circolazione, e monete da collezione in euro.»

«Articolo 3

Tipi di monete in euro

Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete in euro destinate alla circolazione e monete da collezione in euro.»

Nota esplicativa

Dal momento che la definizione di «monete in euro destinate alla circolazione» così come modificata comprende espressamente le monete commemorative in euro destinate alla circolazione (4), non è necessario ripeterlo nell’ambito dell’articolo 3.

Modifica n. 5

Articolo 4 del regolamento proposto

«Articolo 4

Emissione di monete in euro destinate alla circolazione

1.   Le monete in euro destinate alla circolazione sono emesse al loro valore nominale.

2.   In deroga al paragrafo 1, una porzione minima, ossia non superiore al 5 % del valore totale e del volume delle monete in euro emesse, può essere emessa al di sopra del valore nominale a motivo della qualità delle monete o a ragione di una confezione speciale.»

«Articolo 4

Emissione e vendita di monete in euro destinate alla circolazione

1.   Le monete in euro destinate alla circolazione sono emesse e messe in circolazione dalle competenti autorità di ciascuno Stato membro al loro valore nominale.

2.   Una porzione minima, ossia non superiore al 5 % del valore totale e del volume in essere delle monete in euro emesse, può essere venduta al di sopra del valore nominale a motivo della qualità delle monete o a ragione di una confezione speciale.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce di allineare l’articolo 4 del regolamento proposto al paragrafo 1 della raccomandazione 2009/23/CE e in tal modo rendere la presente disposizione conforme alle relative prassi nazionali degli Stati membri in base al paragrafo 1 della raccomandazione 2009/23/CE.

Modifica n. 6

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) del regolamento proposto

«b)

non fanno uso di immagini simili alle facce comuni delle monete in euro destinate alla circolazione né a nessuna delle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione;»

«b)

non fanno uso di immagini simili alle facce comuni delle monete in euro destinate alla circolazione né a nessuna delle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione, salvo che, in tale ultimo caso, il loro aspetto complessivo possa ancora essere agevolmente distinto

Nota esplicativa

La presente proposta redazionale consente di preservare le tradizioni nazionali degli Stati membri riguardo all’emissione di monete da collezione in euro. La BCE in linea di principio accoglie con favore l’emissione di monete da collezione in euro nel rispetto delle singole tradizioni numismatiche degli Stati membri (5). Inoltre, la proposta redazionale consentirebbe di allineare la disposizione di cui sopra alle Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 novembre 2002, che incoraggiano gli Stati membri a utilizzare per le loro monete da collezione disegni almeno leggermente differenti da quelli delle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione.

Modifica n. 7

Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento proposto

«3.   Le monete da collezione in euro possono essere emesse al loro valore nominale o a un valore superiore»

«3.   Le monete da collezione in euro possono essere vendute al loro valore nominale o a un valore superiore.»

Nota esplicativa

La presente proposta redazionale rifletterebbe in modo preciso l’accordo raggiunto tra gli Stati membri in occasione della riunione del Consiglio ECOFIN il 5 novembre 2002, che consente la vendita di monete da collezione in euro al di sopra del loro valore nominale.

Modifica n. 8

Articolo 6, paragrafo 5, del regolamento proposto

«5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che le monete da collezione in euro vengano usate come strumento di pagamento, quali ad esempio confezione speciale, certificato di autenticità, precedente annuncio dell’autorità emittente o emissione al di sopra del valore nominale.»

«5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare che le monete da collezione in euro vengano usate come strumento di pagamento, quali ad esempio confezione speciale, certificato di autenticità, precedente annuncio dell’autorità emittente o vendita al di sopra del valore nominale.»

Nota esplicativa

Gli Stati membri non dispongono di misure idonee a evitare che le monete da collezione in euro vengano usate come strumento di pagamento nello Stato membro emittente. Pertanto, la BCE consiglia di sostituire la parola «evitare» con «scoraggiare». Anche per ragioni di coerenza, la frase «emissione al di sopra del valore nominale» dovrebbe essere sostituita con «vendita al di sopra del valore nominale», che rispecchierebbe più precisamente il linguaggio usato nelle Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 novembre 2002.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Si veda a tale riguardo, la Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie, disponibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu

(3)  Si veda la modifica n. 3.

(4)  Cfr. nota 3.

(5)  Si veda il terzo paragrafo del parere CON/2002/12.


ALLEGATO II

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifiche proposte dalla BCE alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

Modifica n. 1

Articolo 1 septies, paragrafo 4, del regolamento di modifica proposto (nuovo)

Nessun testo

«4.   Il disegno delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione emesse collettivamente dagli Stati membri partecipanti non pregiudica i loro eventuali obblighi costituzionali.»

Nota esplicativa

La presente proposta redazionale viene incontro a eventuali obblighi di diritto interno e consente il mantenimento delle tradizioni degli Stati membri in relazione all’emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione. A tale ultimo riguardo, la BCE in linea di principio accoglie favorevolmente l’emissione di monete commemorative in euro nel rispetto delle singole tradizioni numismatiche e delle prassi degli Stati membri  (2).

Modifica n. 2

Articolo 1 octies, paragrafo 1, del regolamento di modifica proposto

«1.   Prima di approvare ufficialmente i disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e del volume dell’emissione.»

«1.   Prima dell’approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e del volume dell’emissione.»

Nota esplicativa

A fini linguistici, si raccomanda di chiarire che gli Stati membri hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente sul volume dell’emissione delle monete in euro destinate alla circolazione prima che tali disegni siano approvati. Inoltre, secondo l’articolo 1 octies, paragrafi 2 e 3, è evidente che la Commissione verifica l’osservanza delle disposizioni del regolamento di modifica proposto e «decide successivamente e senza indugio se approvare o respingere il disegno». Pertanto, la BCE suggerisce di modificare la prima parte dell’articolo 1 octies, paragrafo 1, prevedendo che gli Stati membri svolgano un ruolo nell’approvazione formale delle bozze dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione.

Modifica n. 3

Articolo 1 novies, lett. a) del regolamento di modifica proposto

«a)

non si applicano alle monete metalliche in euro destinate alla circolazione emesse prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. … del Consiglio [una volta adottato il regolamento, inserirne il numero],»

«a)

non si applicano alle monete metalliche in euro destinate alla circolazione prodotte prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. … del Consiglio [una volta adottato il regolamento, inserirne il numero],»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che l’articolo 1 novies, lettera a) riguarda le monete in euro destinate alla circolazione aventi corso legale prima dell’entrata in vigore del regolamento di modifica, mentre l’articolo 1 novies lettera b) fissa un periodo transitorio per cambiare gli stampi per i disegni sulle monete in euro destinate alla circolazione in conformità ai nuovi requisiti di disegno. A tale proposito, la BCE suggerisce di sostituire la parola «emesse» con la parola «prodotte» nell’articolo 1 novies, lettera a). Ciò estenderebbe l’ambito di esclusione di tale disposizione per coprire anche le scorte di monete in euro destinate alla circolazione già coniate dalle competenti autorità degli Stati membri partecipanti ma non aventi corso legale al momento dell’entrata in vigore del regolamento di modifica proposto. In tal modo, si stabilirebbe una tutela giuridica per tutti i costi sostenuti dalle banche centrali dell’Eurosistema in relazione alla produzione di monete in euro destinate alla circolazione che non abbiano ancora ottenuto corso legale fino al momento dell’entrata in vigore del regolamento di modifica proposto. La BCE rileva altresì che le monete in euro destinate alla circolazione emesse durante il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 1 novies, lettera b), continuerebbero ad avere corso legale anche dopo la scadenza del periodo transitorio.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Si veda il terzo paragrafo del parere CON/2002/12.


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