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Documento 31999Y1007(01)

Parere della Banca centrale europea, del 14 luglio 1998, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, e dell'articolo 109 L, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato" concernente una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato e una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) nr. 1749/96 relativamente alla copertura geografica e demografica degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/98/34)

GU C 285 del 7.10.1999, pagg. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y1007(01)

Parere della Banca centrale europea, del 14 luglio 1998, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, e dell'articolo 109 L, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato" concernente una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato e una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) nr. 1749/96 relativamente alla copertura geografica e demografica degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/98/34)

Gazzetta ufficiale n. C 285 del 07/10/1999 pag. 0007 - 0008


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 luglio 1998

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, e dell'articolo 109 L, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato" concernente una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato e una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) nr. 1749/96 relativamente alla copertura geografica e demografica degli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/98/34)

(1999/C 285/07)

1. Il 3 luglio 1998 la Banca centrale europea (in seguito denominata "BCE" ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su due proposte di regolamento (CE) del Consiglio relative ai temi suindicati. Alla BCE è altresi pervenuto un documento, recante il numero il riferimento COM(1998) 323 def., contenente le due proposte di regolamento (CE) del Consiglio. I servizi del Consiglio dell'Unione europea hanno inoltre trasmesso, in data 25 giugno 1998, un documento (rif. 9871/98) sullo stato di avanzamento delle discussioni in materia. Il parere della BCE è basato essenzialmente su quest'ultimo.

2. Conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 2, del trattato, la BCE ha assunto le funzioni consultative dell'Istituto monetario europeo, posto in liquidazione il 1o giugno 1998, data di istituzione della BCE. Quest'ultima è competente a formulare un parere in materia in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

3. Le due proposte di regolamento (CE) del Consiglio riguardano l'ampliamento e l'armonizzazione della copertura degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (in seguito denominati "IPCA"). La BCE considera essenziale poter calcolare le variazioni significative dell'IPCA e dei suoi sottoindici, allorché la copertura dell'IPCA verrà ampliata nel dicembre 1999 conformemente alle due proposte di regolamento (CE) del Consiglio. La BCE sostiene pertanto fermamente la richiesta avanzata dalla Commissione delle Comunità europee, secondo la quale gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire dati sufficientemente comparabili, che coprano almeno ciascuno dei dodici mesi precedenti.

A. Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'IPCA (in seguito denominata "prima proposta di regolamento")

4. La prima proposta di regolamento intende ampliare la copertura iniziale dell'IPCA a decorrere dal dicembre 1999, in particolare per quanto concerne i servizi sanitari, scolastici e sociali. Essa prevede inoltre alcune misure di armonizzazione e l'aggiunta di talune categorie, coperte soltanto in misura parziale o in modo non completamente armonizzato, nell'IPCA iniziale.

5. La prima proposta di regolamento riguarda categorie di consumo per le quali concetti differenti possono produrre risultati significativi a seconda dell'obiettivo che l'analisi dei prezzi si propone di conseguire. Essa definisce il concetto di "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari" come quadro di riferimento per l'IPCA. Conformemente a tale definizione, la spesa e i prezzi vanno calcolati al netto di qualsiasi rimborso o sovvenzione accordati alle famiglie dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro che operano al servizio delle famiglie (in seguito denominate "ISSLSF"). Poiché tale concetto tiene conto dei prezzi effettivamente pagati dai consumatori e dell'inflazione così come questi la percepiscono, esso è appropriato per il calcolo di un indice dei prezzi al consumo. Un vantaggio concettuale della proposta è quello di definire la spesa per consumi delle famiglie in modo coerente con la distinzione operata dal SEC 95 tra le famiglie, da un lato, e le amministrazioni pubbliche e le ISSLSF, dall'altro. Ciò contribuisce a rafforzare il collegamento con le statistiche di contabilità nazionale. Infine, un ulteriore vantaggio della proposta è che la sua attuazione risulterebbe relativamente agevole in un campo, come quello della misurazione dei prezzi, che presenta particolari difficoltà tecniche, e ciò è di grande rilevanza ai fini del calcolo delle variazioni mensili dei prezzi.

6. La BCE riconosce tuttavia che "l'approccio su base netta" adottato nella prima proposta di regolamento non può fornire un quadro esauriente e dettagliato dell'inflazione. Tale descrizione potrebbe essere integrata da uno studio sulle cause delle variazioni globali dell'indice, segnatamente in caso di variazioni strutturali significative nel finanziamento dei beni e dei servizi consumati dalle famiglie, ma forniti dalle amministrazioni pubbliche o dalle ISSLSF. La BCE accoglie pertanto favorevolmente la disposizione contenuta nell'articolo 5a, in base alla quale la Commissione è tenuta a esaminare l'applicazione del concetto proposto entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo regolamento del Consiglio. La BCE accoglie inoltre favorevolmente il suggerimento inteso a corredare l'IPCA di strumenti più completi di calcolo dell'inflazione al fine di superare alcune delle difficoltà indicate. Lo sviluppo di tali strumenti rappresenta tuttavia un progetto a lungo termine e non dovrebbe ostacolare il previsto ampliamento della copertura dell'IPCA, così come suggerito nella prima proposta di regolamento.

7. Poiché il trattamento degli alloggi occupati dai proprietari nel quadro dell'IPCA rimane ancora da determinare, la BCE propone di rendere più chiara la formulazione dei paragrafi 13 e 14 dell'allegato 1b della prima proposta di regolamento. Le disposizioni contenute in tali paragrafi non dovrebbero pregiudicare la copertura generale degli alloggi occupati dai proprietari, né escludere la possibilità di una loro copertura nel quadro di un futuro ampliamento dell'IPCA.

8. Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione disciplina la diffusione dei sottoindici dell'IPCA. La prima proposta di regolamento prevede l'inclusione nell'IPCA di nuove categorie. La BCE suggerisce di modificare in tal senso il regolamento (CE) nr. 2214/96 al fine di tener conto dell'ampliamento della copertura.

9. Infine, l'allegato 1a dell'ultima versione della prima proposta di regolamento non comprende tutte le rilevanti sottocategorie della COICOP (le categorie 5.6.2, 6, 6.1, 6.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.2 sono state omesse). La BCE presume che tale errore sarà corretto nella versione finale del regolamento.

B. Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativamente alla copertura geografica e demografica degli IPCA (in seguito denominata "seconda proposta di regolamento")

10. La seconda proposta di regolamento intende definire e armonizzare, a decorrere dal dicembre 1999, la copertura geografica dell'IPCA. Essa modifica la prima proposta di regolamento relativa all'ampliamento della copertura (cfr. i precedenti paragrafi 4-8).

11. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 relativo agli IPCA recita: "L'IPCA si basa sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro (..."). La BCE ritiene che la seconda proposta di regolamento rappresenti una coerente attuazione di tale norma.

12. La BCE sottolinea l'importanza di un concetto armonizzato, segnatamente per quanto concerne la copertura geografica dell'IPCA. La copertura geografica armonizzata è una condizione preliminare per un'accurata aggregazione dell'IPCA in tutta l'area dell'euro. La BCE accoglie pertanto favorevolmente le misure proposte dalla Commissione.

13. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 luglio 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

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