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Documento 32017D0020
Decision (EU) 2017/1403 of the European Central Bank of 23 June 2017 amending Decision ECB/2012/6 on the establishment of the TARGET2-Securities Board (ECB/2017/20)
Decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea, del 23 giugno 2017, che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20)
Decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea, del 23 giugno 2017, che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20)
GU L 199 del 29.7.2017, pagg. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 06/02/2019; abrog. impl. da 32019D0003(01)
29.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/24 |
DECISIONE (UE) 2017/1403 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 giugno 2017
che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1 e 12.3 e gli articoli 17, 18 e 22,
visto l'indirizzo BCE/2012/13 del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1),
considerando quanto segue:
(1) |
In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione di un «Comitato per le infrastrutture di mercato» (Market Infrastructure Board), un nuovo organo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato. |
(2) |
Di conseguenza, la decisione BCE/2012/6 (2) dovrebbe essere modificata per rispecchiare l'istituzione del Comitato per le infrastrutture di mercato e il funzionamento del Comitato per T2S come una delle composizioni dedicate del Comitato per le infrastrutture di mercato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2012/6 è modificata come segue:
1. |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Definizioni I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato di cui all'indirizzo BCE/2012/13 (*1) e al contratto quadro per T2S approvato dal Consiglio direttivo il 17 novembre 2011. (*1) Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).»;" |
2. |
nell'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito il comitato per T2S quale organo di governance, avente il compito di elaborare proposte al Consiglio direttivo in merito a questioni di importanza strategica e a compiti esecutivi di natura puramente tecnica a esso assegnati dal Consiglio direttivo. Esso opererà come una delle composizioni dedicate del Comitato per le infrastrutture di mercato (market infrastructure board, MIB).»; |
3. |
all'allegato I, nella sezione «Composizione», il quarto paragrafo è sostituito dal seguente: «Il mandato di un membro del comitato per T2S dura 24 mesi ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo può stabilire un mandato più breve, anche nel caso in cui i membri rassegnino le dimissioni o vadano in pensione prima della scadenza del rispettivo mandato.»; |
4. |
l'allegato II è modificato come segue:
|
Articolo 2
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il 23 giugno 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 2017.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.
(2) Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 13).