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Documento 02008O0008-20170322

Testo consolidato: Indirizzo della Banca centrale europea dell' 11 settembre 2008 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2008/8) (2008/950/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/950/2017-03-22

02008O0008 — IT — 22.03.2017 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 settembre 2008

sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2

(BCE/2008/8)

(2008/950/CE)

(GU L 346 dell'23.12.2008, pag. 89)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 30 giugno 2011

  L 217

1

23.8.2011

►M2

INDIRIZZO (UE) 2016/1061 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 maggio 2016

  L 173

102

30.6.2016

►M3

INDIRIZZO (UE) 2017/469 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2017

  L 77

4

22.3.2017




▼B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 settembre 2008

sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2

(BCE/2008/8)

(2008/950/CE)



Articolo 1

Definizioni

1.  Ai fini del presente indirizzo:

▼M1 —————

▼B

b) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 );

▼M2

c) per «Sistema informativo in valuta 2» o «CIS 2» si intende il sistema che comprende: i) il database centrale installato alla BCE per immagazzinare tutte le informazioni rilevanti in relazione alle banconote in euro, alle monete in euro e alle attività operative di terze parti, raccolte ai sensi del presente indirizzo e della Decisione BCE/2010/14 ( 2 ); ii) l'applicazione on line che permette una configurazione flessibile del sistema e fornisce informazioni sulla consegna dei dati e lo stato di convalida, revisioni e vari tipi di dati di riferimento e parametri del sistema; iii) il modulo di segnalazione per visionare e analizzare i dati raccolti; e iv) il meccanismo di trasmissione CIS 2;

▼B

d) per «consegna anticipata di prima istanza» si intende la consegna fisica delle banconote e monete in euro da parte di una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ad una controparte autorizzata nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata di prima istanza/di seconda istanza;

e) per «consegna anticipata di seconda istanza» si intende la consegna di banconote e monete in euro in anticipo da una controparte autorizzata a terzi professionisti nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata di prima istanza/di seconda istanza. La consegna anticipata di seconda istanza ai fini del presente indirizzo include la fornitura al pubblico di una serie iniziale di monete in euro;

f) per «BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema» si intende la banca centrale nazionale di un futuro Stato membro partecipante;

▼M2

g) per «meccanismo di trasmissione CIS 2» si intende l'applicazione del SEBC di integrazione dati via XML (ESCB XML Data Integration, EXDI). L'applicazione EXDI è utilizzata per trasmettere messaggi dati tra BCN, BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema e BCE in maniera confidenziale, indipendentemente dalle infrastrutture tecniche, ad esempio reti informatiche e applicazioni software che la supportano;

h) per «messaggio dati» si intende un file contenente dati giornalieri, mensili o semestrali di una BCN o di una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per un periodo di segnalazione o, in caso di revisioni, per uno o più periodi di segnalazione in un formato dati compatibile con il meccanismo di trasmissione CIS 2;

i) per «futuro Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro non partecipante che ha soddisfatto le condizioni previste per l'adozione dell'euro e in relazione al quale è stata adottata una decisione sull'abrogazione della deroga (ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

j) per «giorno lavorativo» si intende un qualunque giorno in cui una BCN segnalante è aperta;

k) per «dato contabile» si intende il valore non modificato delle banconote in euro in circolazione corretto dell'importo dei crediti non remunerati nei confronti degli enti creditizi che effettuano un vasto programma di archivio e custodia alla fine di un periodo di segnalazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'indirizzo BCE/2010/20 ( 3 );

l) per «dati-evento» si intende un evento registrato nel CIS 2 da cui scaturisce l'invio della notifica dal CIS 2 a una o più BCN e alla BCE. Dati-evento si verificano quando: i) una BCN ha inviato un messaggio dati giornalieri, mensili o semestrali al CIS 2 da cui scaturisce una risposta a quella BCN e alla BCE; ii) i messaggi dati di tutte le BCN sono stati convalidati con successo per un nuovo periodo di segnalazione scaturendo da ciò un messaggio di conferma dal CIS 2 alle BCN e alla BCE; ovvero iii) in seguito alla spedizione di un messaggio di conferma, un messaggio sui dati revisionati per una BCN è convalidato con successo dal CIS 2, dando luogo a una notifica di revisione alle BCN e alla BCE;

m) per «soggetti che operano con il contante» si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 ( 4 );

n) per «entità emittenti monete» si intendono organismi cui uno Stato membro dell'area dell'euro conferisce il compito di mettere in circolazione monete metalliche in euro. Le entità emittenti monete possono includere BCN, zecche nazionali, ministeri del tesoro nazionali, agenzie pubbliche designate e enti che mettono in circolazione monete nell'ambito di sistemi «coins-held-to-order»;

▼M2

o) per «sistema c.d. coins-held-to-order (sistema CHTO)» si intende un sistema che consiste in accordi contrattuali individuali tra un'entità emittente monete e uno o più custodi nello Stato membro dell'entità emittente monete, in forza del quale l'entità emittente monete:

i) fornisce ai custodi monete in euro per la detenzione in custodia al di fuori dei locali dell'unità emittente monete al fine di metterle in circolazione; e

ii) accredita o addebita il conto presso la BCN detenuto da uno dei seguenti soggetti:

 il custode;

 gli enti creditizi che, in veste di clienti, acquistano monete in euro dal custode.

Le monete in euro che rientrano nel sistema CHTO sono depositate o ritirate presso i locali di detenzione in custodia dell'entità emittente monete dal custode o dai clienti del custode come da notifica alla BCN;

▼M3

p) per «voce di categoria 1» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III, segnalata per ciascun periodo di segnalazione;

q) per «voce da evento» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III e nell’allegato VII segnalata solo se il relativo evento accade durante il periodo di segnalazione;

▼M2

r) per «gestione integrata di accessi e identità (Identity Access Management, IAM)» si intende un servizio di sicurezza comune, utilizzato per garantire e controllare l'accesso alle applicazioni del SEBC.

▼B

2.  I termini tecnici utilizzati negli allegati al pesente indirizzo sono definiti nel glossario allegato.

▼M2

Articolo 2

Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro

▼M3

1.  Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle banconote in euro, ossia, le voci dei dati specificati nella parte 1, dell’allegato I, osservando la frequenza di segnalazione ivi indicata e le regole di registrazione indicate nella parte 3 dell’allegato I.

▼M2

2.  Le BCN trasmettono i dati mensili individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il periodo di segnalazione.

3.  Le BCN trasmettono i dati giornalieri individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro le ore 17:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) ( 5 ) del giorno lavorativo seguente il periodo di segnalazione.

4.  Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle banconote in euro ai sensi del presente indirizzo.;

▼M2 —————

▼M2

Articolo 3

Raccolta dei dati relativi alle monete in euro

1.  Le BCN raccolgono i dati CIS 2 relativi alle monete in euro, ossia le voci specificate nella parte 1 dell'allegato II dalle entità emittenti monete interessate nei loro Stati membri.

2.  Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle monete in euro con cadenza mensile, osservando le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato II.

3.  Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle monete in euro in conformità al presente indirizzo.

▼M1

Articolo 4

▼M2

Raccolta di dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti ai sensi della Decisione BCE/2010/14

▼M3

1.  Le BCN forniscono alla BCE i dati relativi all’infrastruttura per la gestione del contante e i dati operativi, come specificato nell’allegato III, su base semestrale. I dati forniti alla BCE si basano sui dati che le BCN hanno ottenuto dai soggetti che operano con il contante ai sensi dell’allegato IV alla decisione BCE/2010/14.

▼M2 —————

▼M1

4.  Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere i dati di cui ai paragrafi da 1 a 3.

5.  Ogni anno, al più tardi entro il sesto giorno lavorativo di ottobre, le BCN trasmettono i dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 per il periodo di segnalazione che va da gennaio fino a giugno di quell’anno.

6.  Ogni anno, al più tardi entro il sesto giorno lavorativo di aprile, le BCN trasmettono i dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 per il periodo di segnalazione che va da luglio fino a dicembre dell’anno precedente.

▼M2 —————

▼B

Articolo 5

Raccolta di dati da parte delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema con riferimento al loro passaggio all'euro

▼M2

1.  Una BCN include negli accordi contrattuali che conclude con una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2006/9 ( 6 ), disposizioni specifiche relative agli obblighi di segnalazione previsti in tale indirizzo. Inoltre, gli accordi contrattuali impongono alla BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema di segnalare su base mensile le voci indicate nelle sezioni 4 e 5 della tabella nell'allegato I e nelle sezioni 4 e 7 della tabella nell'allegato II. La BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema è tenuta a effettuare le segnalazioni rispettando mutatis mutandis le regole di registrazione di cui alla parte 3 dell'allegato I e alla parte 3 dell'allegato II, in relazione a banconote e/o monete in euro che essa prenda in prestito da una BCN e che le siano state da questa consegnate. Laddove una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema non abbia concluso tali accordi contrattuali con una BCN, la BCE conclude tali accordi contrattuali con la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema, includendo gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo.

▼B

2.  La prima trasmissione dei dati relativi alle banconote e/o monete in euro come riferito nel paragrafo 1 ha luogo entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il mese in cui la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema riceve per prima, o produce, tali banconote o monete in euro.

▼M3

3.  Dopo la data di sostituzione del contante in euro ed entro un periodo che la BCN e la BCE decidono di comune accordo, la BCN segnala alla BCE i dati relativi alle voci di cui all’allegato II su base giornaliera.

▼M2

4.  Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere i dati di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 6

Gestione dei dati di riferimento e parametri del sistema

1.  La BCE inserisce nel CIS 2 i dati di riferimento e i parametri del sistema riferiti nell'allegato IV e li gestisce.

2.  La BCE adotta misure appropriate per assicurare che questi dati e parametri del sistema siano completi e corretti.

▼M2

3.  Le BCN, su richiesta, trasmettono alla BCE in maniera tempestiva i parametri del sistema specificati nell'allegato IV nonché qualsiasi successiva modifica dei parametri del sistema.

▼B

Articolo 7

Completezza e correttezza della trasmissione dei dati

▼M3

1.  Le BCN adottano misure appropriate per assicurare la completezza e la correttezza dei dati richiesti ai sensi del presente indirizzo prima di trasmetterli alla BCE. Come minimo, eseguono:

a) i controlli di completezza, ossia assicurando che le voci di categoria 1 e quelle da evento siano segnalate secondo i principi stabiliti nel presente indirizzo e negli allegati da I a III;

b) i controlli di correttezza di cui all’allegato V.

L’applicazione CIS 2 rifiuta messaggi di dati che non contengono voci di categoria 1 come definite negli allegati da I a III, che sono segnalate per il relativo periodo di segnalazione.

▼B

2.  Ciascuna BCN utilizza i dati CIS 2 per calcolare l'ammontare nazionale netto di banconote in euro emesse. Ciascuna BCN mette a confronto tali ammontare con i propri dati contabili prima di trasmettere i dati CIS 2 alla BCE.

▼M3

3.  La BCE assicura che: a) i controlli di completezza e correttezza specificati negli allegati da I a III e nell’allegato V, per le voci segnalate su base mensile e semestrale; e b) i controlli di completezza specificati negli allegati I e II, per le voci segnalate su base giornaliera, siano effettuati da parte del CIS 2 prima che i dati siano immagazzinati nella banca dati centrale del CIS 2.

▼B

4.  La BCE verifica la corrispondenza, effettuata dalle BCN, dei dati nazionali sull'emissione netta di banconote in euro, come riferito nel paragrafo 2 e segnalato nel CIS 2, con i rispettivi dati contabili e si consulta con le BCN in questione in caso di eventuali discrepanze.

5.  Se una BCN individua una incongruenza nei propri dati CIS 2 dopo che tali dati sono stati trasmessi alla BCE, tale BCN trasmette i dati corretti alla BCE attraverso il meccanismo di trasmissione CIS 2 senza eccessivo ritardo.

▼M1

6.  Quando le BCN segnalano dati CIS 2 relativi al trasferimento e alla restituzione di banconote specificati nell’allegato I, parte 2, vale a dire alle voci 4.2 e 4.3, che sono incoerenti fra loro, chiariscono la questione bilateralmente senza ingiustificato ritardo. Qualora omettano di farlo, la BCE interviene al fine di assicurare che i dati CIS 2 siano segnalati in modo corretto.

▼M2

Articolo 8

Accesso al CIS 2

1.  Al ricevimento di una richiesta di accesso utente con mezzi elettronici tramite lAM e previa conclusione del separato accordo contrattuale descritto nel paragrafo 2, la BCE permette l'accesso al CIS 2 a singoli utenti di ogni BCN e di ogni BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema purché vi sia disponibilità e capacità.

2.  La responsabilità per la gestione tecnica di singoli utenti è disciplinata da accordi contrattuali distinti tra la BCE e una BCN per i suoi utenti individuali e tra la BCE e una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per gli utenti individuali di quest'ultima. La BCE può anche includere in tali accordi contrattuali riferimenti alle procedure per la gestione degli utenti, misure di sicurezza e condizioni di autorizzazione applicabili al CIS 2.

▼B

Articolo 9

Notifiche automatiche di dati-evento

La BCE assicura che il CIS 2 trasmetta alle BCN che lo richiedono, notifiche automatiche di dati-evento attraverso il meccanismo di trasmissione CIS 2.

Articolo 10

Trasmissione dei dati CIS 2 alle BCN

1.  Le BCN che desiderano ricevere e immagazzinare tutti i dati CIS 2 delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema nelle proprie applicazioni locali al di fuori del CIS 2 trasmettono alla BCE una richiesta scritta per la regolare trasmissione automatica di tali dati dal CIS 2.

2.  La BCE assicura che il CIS 2 trasmetta i dati alle BCN che richiedono il servizio di cui al paragrafo 1 attaverso il meccanismo di trasmissione CIS 2.

Articolo 11

Ruolo del Comitato esecutivo

1.  Il comitato esecutivo è responsabile della gestione giornaliera del CIS 2.

▼M2

2.  Conformemente all'articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo e alle specificazioni del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i pareri del comitato per le banconote, del comitato legale e del comitato per le tecnologie informatiche.

▼B

3.  Il Comitato esecutivo notifica al Consiglio direttivo eventuali cambiamenti effettuati ai sensi del paragrafo 2 senza eccessivo ritardo e si attiene a qualsiasi decisione adottata dal Consiglio direttivo sulla materia.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o ottobre 2008.

Articolo 13

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell'Eurosistema.

▼M3




ALLEGATO I

VOCI DEI DATI RELATIVI ALLE BANCONOTE IN EURO

PARTE 1

Schema di segnalazione per le banconote in euro



Voci dei dati

 

 

 

Numero

Nome della voce

Numero totale di banconote

Disaggregazione per serie/variante

Disaggregazione per taglio

Disaggregazione per ECI (1)

Frequenza

Attributo di completezza

 

Fonte dei dati

 

Disaggregazioni relative ai movimenti di banconote in euro

giornaliera

mensile

categoria 1 (2)

da evento

Da BCN

A BCN

Dal tipo di scorta (4)

Al tipo di scorta (5)

Qualità (6)

Assegnato all'anno di produzione (7)

In pianificazione (8)

1  Dati cumulativi

1.1

Banconote create

x

x

x

 

 

x

x

 

 

BCN

 

1.2

Banconote distrutte online

x

x

x

 

 

x

x

 

1.3

Banconote distrutte offline

x

x

x

 

 

x

x

 

2  Voci dei dati relativi a scorte di banconote

A  Scorte detenute dall’Eurosistema

2.1

Scorte strategiche dell'Eurosistema di banconote nuove

x

x

x

 

x

x

x

 

 

BCN

 

2.2

Scorte strategiche dell'Eurosistema di banconote idonee

x

x

x

 

x

x

x

 

2.3

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da BCN

x

x

x

 

x

x

x

 

2.4

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da BCN

x

(3)

x

 

x

x

x

 

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggere) detenute da BCN

x

x

x

 

x

x

per mensile

per giornaliero

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

x

(3)

x

 

x

x

x

 

B  Scorte detenute da enti NHTO

2.7

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da enti NHTO

x

x

x

 

 

x

x

 

 

Banche NHTO

 

2.8

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da enti NHTO

x

(3)

x

 

 

x

x

 

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

x

x

x

 

 

x

x

 

2.10

Scorte di banconote non processate detenute da enti NHTO

x

(3)

x

 

 

x

x

 

C  Scorte detenute da banche ECI

2.11

Scorte logistiche di banconote nuove detenute da banche ECI

x

x

x

x

 

x

x

 

 

Banche ECI

 

2.12

Scorte logistiche di banconote idonee detenute da banche ECI

x

(3)

x

x

 

x

x

 

2.13

Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

x

x

x

x

 

x

x

 

2.14

Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

x

(3)

x

x

 

x

x

 

2.15

Scorte logistiche di banconote in transito verso o da banche ECI

x

(3)

x

x

 

x

x

 

3  Voci dei dati relativi ad attività operative

A  Attività operative delle BCN

3.1

Banconote emesse da BCN

x

(3)

x

 

x

x

x

 

 

BCN

 

3.2

Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

x

(3)

x

 

x

x

x

 

3.3

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

x

(3)

x

x

x

x

 

x

3.4

Banconote restituite alla BCN

x

(3)

x

 

x

x

x

 

3.5

Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

x

(3)

x

 

x

x

x

 

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

x

(3)

x

x

x

x

 

x

3.7

Banconote processate da BCN

x

x

x

 

 

x

x

 

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

x

x

x

 

 

x

x

 

3.9

Banconote in transito verso altra/e BCN

x

x

x

 

x

 

 

x

3.10

Banconote nuove distrutte direttamente da LS

x

x

x

 

 

x

 

x

3.11

Banconote idonee distrutte direttamente da LS

x

(3)

x

 

 

x

 

x

3.12

Banconote nuove distrutte direttamente dall'ESS

x

x

x

 

 

x

 

x

3.13

Banconote idonee distrutte direttamente dall'ESS

x

(3)

x

 

 

x

 

x

3.14

Banconote non processate distrutte direttamente dalla scorta

x

(3)

x

 

 

x

 

x

B  Attività operative di enti NHTO

3.15

Banconote messe in circolazione da banche NHTO

x

(3)

x

 

x

x

x

 

 

Banche NHTO

 

3.16

Banconote restituite a enti NHTO

x

(3)

x

 

x

x

x

 

3.17

Banconote processate da enti NHTO

x

x

x

 

 

x

x

 

3.18

Banconote classificate come non idonee da enti NHTO

x

x

x

 

 

x

x

 

C  Attività operative di banche ECI

3.19

Banconote messe in circolazione da banche ECI

x

(3)

x

x

x

x

x

 

 

Banche ECI

 

3.20

Banconote restituite a banche ECI

x

(3)

x

x

x

x

x

 

3.21

Banconote processate da banche ECI

x

x

x

x

 

x

x

 

3.22

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

x

x

x

x

 

x

x

 

4  Voci dei dati relativi ai movimenti di banconote

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile o ricevente

x

x

x

 

 

x

 

x

 

BCN responsabile

 

 

 

 

x

 

x

 

4.2

Trasferimento di banconote

x

(3)

x

 

 

x

 

x

BCN responsabile/fornitrice

 

x

x

x

x

 

x

4.3

Ricezione di banconote

x

(3)

x

 

 

x

 

x

BCN ricevente

x

 

 

x

x

 

 

5  Voci per BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema

5.1

Scorte ante corso legale

x

(3)

x

 

 

x

 

x

 

BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema

 

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

x

(3)

x

 

 

x

 

x

5.3

Consegna anticipata di seconda istanza

x

(3)

x

 

 

x

 

x

Controparti autorizzate in consegna anticipata di prima istanza

6  Dati giornalieri sull’emissione nazionale netta di banconote

6.1

Emissione nazionale netta di banconote

x

x

x

 

x

 

x

 

 

BCN

 

(1)   I dati sono disaggregati per ciascuna banca ECI.

(2)   L'attributo di completezza della categoria 1 si applica a tutte le voci dei dati con stato di moneta a corso legale. Se lo stato di moneta a corso legale è determinato in moneta a corso pre-legale o in moneta corso post-legale, sulla base di una distinta decisione, tutte le voci di categoria 1 sono considerate voci da evento.

(3)   A seconda delle modalità di emissione stabilite in una distinta decisione, gli enti indicati come fonte dei dati utilizzeranno metodi statistici per determinare la disaggregazione per serie e per variante per insiemi misti o pacchetti misti contenenti banconote in euro di serie e/o varianti differenti.

(4)   Le informazioni si riferiscono al tipo di scorta dal quale provengono le banconote in euro trasferite presso la BCN fornitrice, ossia produzione (consegna dalle stamperie), scorta strategica dell'Eurosistema (Eurosystem Stategic Stock, ESS) o scorte logistiche (logistical stocks, LS).

(5)   Le nformazioni si riferiscono al tipo di scorta al quale le banconote in euro sono state trasferite presso la BCN ricevente, ossia ESS o LS.

(6)   Le informazioni indicano se le banconote in euro trasferite erano nuove, idonee, non processate, o non idonee. Se sono trasferite banconote con più di un tipo di qualità, mentre le altre disaggregazioni sono identiche, deve essere segnalato un movimento separato per ciascun tipo di qualità.

(7)   Si forniscono informazioni sull'anno cui è stata imputata la produzione in un distinto atto giuridico della BCE sulla produzione di banconote, a prescindere dalla possibilità che la produzione continui nell'anno successivo. Se le banconote consegnate si riferiscono a distinti e differenti atti giuridici della BCE sulla produzione di banconote, ciascuno dei quali si riferisce a un anno diverso, mentre le altre disaggregazioni sono identiche, sono segnalate consegne separate.

(8)   Le informazioni indicano se il trasferimento era programmato secondo un distinto atto giuridico della BCE, o se si tratta di un trasferimento ad hoc.

PARTE 2

Specificazione dei dati sulle voci relative alle banconote in euro

Per tutte le voci, le BCN e le BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema segnalano i dati in cifra intera, a prescindere dal fatto che essa sia di segno positivo o negativo.



1.  Voci cumulative

I dati cumulativi sono dati aggregati relativi a tutti i periodi di segnalazione a partire dalla prima consegna da parte di una stamperia, inclusi quelli precedenti all’introduzione di una nuova serie, variante o prima dell’introduzione di una nuova serie, variante o taglio e fino alla fine del rispettivo periodo di segnalazione.

1.1

Banconote create

Banconote che sono state: i) prodotte secondo un distinto atto giuridico della BCE sulla produzione di banconote; ii) consegnate alle LS della BCN o alla ESS e detenute dalla BCN; e iii) registrate nel sistema di gestione del contante della BCN (1). Le banconote trasferite a enti NHTO e banche ECI o da questi detenute, incluse le banconote distrutte (voci 1.2 e 1.3), rimangono parte delle banconote create della BCN

1.2

Banconote distrutte online

Banconote create che sono state distrutte da un’apparecchiatura per la selezione di banconote con un trituratore di documenti integrato dopo i controlli di autenticità e idoneità alla circolazione, da parte della BCN o per conto di essa.

1.3

Banconote distrutte offline

Banconote create che sono state distrutte dopo i controlli di autenticità e idoneità alla circolazione con mezzi diversi da un’apparecchiatura per la selezione di banconote con un trituratore di documenti integrato, da parte della BCN o per conto di essa, ad esempio banconote mutilate o banconote che sono state rifiutate da apparecchiature per la selezione per qualsiasi ragione. Tali dati escludono qualsiasi banconota distrutta online (voce 1.2)

2.  Voci relative alle scorte di banconote

Tali voci, in quanto relative a dati sulle scorte, si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione.

A)  Scorte detenute dall’Eurosistema

2.1

ESS di banconote nuove

Banconote nuove che fanno parte della ESS e sono detenute dalla BCN per conto della BCE

2.2

ESS di banconote idonee

Banconote idonee che fanno parte della ESS e sono detenute dalla BCN per conto della BCE

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

Banconote nuove che appartengono alle LS della BCN e sono detenute dalla BCN (presso la propria sede principale e/o presso filiali). Tale dato non include le nuove banconote che formano parte della ESS

2.4

LS di banconote idonee detenute da BCN

Banconote idonee che appartengono alle LS della BCN e sono detenute dalla BCN (presso la propria sede principale e/o presso filiali). Tale dato non include le banconote idonee che formano parte della ESS

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggere) detenute da BCN

Banconote non idonee che la BCN detiene e che non sono ancora state distrutte

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

Banconote che la BCN detiene, e che non sono ancora state sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione da una BCN con apparecchiature per la selezione di banconote o manualmente. Le banconote che sono state sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione da enti NHTO, banche ECI o qualsiasi altro ente creditizio o soggetto professionale che opera con il contante e successivamente restituite alla BCN rientrano in questa voce finché la BCN non ha processato tali banconote

B)  Scorte detenute da enti NHTO

Tali dati si riferiscono a uno schema NHTO che una BCN può istituire nella propria giurisdizione. I dati che derivano da singoli enti NHTO sono segnalati dalle BCN in modo aggregato per tutti gli enti NHTO. Queste scorte non appartengono alle banconote in circolazione

2.7

LS di banconote nuove detenute da enti NHTO

Banconote nuove trasferite dalla BCN e detenute da enti NHTO

2.8

LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

Banconote idonee trasferite dalla BCN o ritirate dalla circolazione e ritenute idonee da enti NHTO conformemente alla decisione BCE/2010/14, che sono detenute da enti NHTO

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

Banconote ritenute non idonee da enti NHTO conformemente alla decisione BCE/2010/14, che sono detenute da enti NHTO

2.10

Scorte di banconote non processate detenute da enti NHTO

Banconote che sono detenute da enti NHTO e non sono state sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione in conformità alla decisione BCE/2010/14

C)  Scorte detenute da banche ECI

Tali voci si riferiscono a un programma ECI. Tali scorte non appartengono alle banconote in circolazione

2.11

LS di banconote nuove detenute da banche ECI

Banconote nuove trasferite dalla BCN, detenute da una banca ECI

2.12

LS di banconote idonee detenute da banche ECI

Banconote idonee trasferite dalla BCN o ritirate dalla circolazione e ritenute idonee da una banca ECI in conformità alla decisione BCE/2010/14, detenute da una banca ECI

2.13

Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

Banconote ritenute non idonee da una banca ECI in conformità alla decisione BCE/2010/14, detenute da una banca ECI

2.14

Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

Banconote detenute da una banca ECI, che non sono state sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione in conformità alla decisione BCE/2010/14

2.15

LS di banconote in transito verso o da banche ECI

Banconote fornite da una BCN a una banca ECI (o a una società di servizi e trasporto valori che agisce per conto di una banca ECI) che alla fine del periodo di segnalazione sono ancora in transito verso i locali della banca ECI, e le banconote che una BCN deve ricevere da una banca ECI (o da una società di servizi e trasporto valori che agisce per conto di una banca ECI) che alla fine del periodo di segnalazione sono ancora in transito, ossia che hanno lasciato i locali della banca ECI, ma non hanno ancora raggiunto la BCN

3.  Voci relative ad attività operative

Tali voci, in quanto relative a dati sui flussi, coprono l’intero periodo di segnalazione

A)  Attività operative delle BCN

3.1

Banconote emesse da BCN

Banconote nuove e idonee ritirate da terze parti presso sportelli della BCN a prescindere dall’addebito delle banconote ritirate sul conto di un cliente. Tale voce esclude i trasferimenti agli enti NHTO (voce 3.2) e alle banche ECI (voce 3.3)

3.2

Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

Banconote nuove e idonee che la BCN ha trasferito a enti NHTO

3.3

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

Banconote nuove e idonee che la BCN ha trasferito a banche ECI

3.4

Banconote restituite a BCN

Banconote ritirate dalla circolazione e restituite alla BCN, a prescindere dall’accredito delle banconote restituite sul conto di un cliente. Tale voce esclude le banconote trasferite alla BCN da NHTO (voce 3.5) o banche ECI (voce 3.6)

3.5

Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

Banconote che gli enti NHTO hanno trasferito alla BCN

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

Banconote che le banche ECI hanno trasferito alla BCN

3.7

Banconote processate da BCN

Banconote sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione dalla BCN con apparecchiature per la selezione di banconote o manualmente

Tali dati rappresentano le scorte di banconote non processate (voce 2.6) del precedente periodo di segnalazione + banconote restituite a BCN (voce 3.4) + banconote trasferite da enti NHTO a BCN (voce 3.5) + banconote trasferite da banche ECI a BCN (voce 3.6) + banconote non processate ricevute da altre BCN (sottovoce della voce 4.3) – banconote non processate trasferite ad altre BCN (sottovoce della voce 4.2) – scorte di banconote non processate del periodo di segnalazione corrente (voce 2.6)

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

Banconote processate dalla BCN e classificate come non idonee in conformità a un distinto atto giuridico della BCE sul processamento delle banconote da parte delle BCN

3.9

Banconote in transito verso altre BCN

Banconote che sono in corso di trasferimento dalla BCN fornitrice a quella ricevente che sono state già dedotte dalle scorte logistiche, dalla ESS, dalla scorta delle banconote non idonee o dalla scorta delle banconote non processate di una BCN fornitrice, ma non sono state ancora registrate come parte delle scorte logistiche, della ESS, della scorta di banconote non idonee o della scorta di banconote non processate di una BCN ricevente

3.10

Banconote nuove distrutte direttamente da LS

Banconote nuove che sono state distrutte dalle scorte logistiche, online od offline, dalla BCN in conformità a una distinta decisione della BCE. La distruzione deve essere riportata anche sotto la voce 1.2 o 1.3

3.11

Banconote idonee distrutte direttamente da LS

Banconote idonee che sono state distrutte dalle scorte logistiche, online od offline, dalla BCN in conformità a una distinta decisione della BCE. La distruzione deve essere riportata anche sotto la voce 1.2 o 1.3

3.12

Banconote nuove distrutte direttamente dalla ESS.

Banconote nuove che sono state distrutte dalle ESS, online od offline, dalla BCN in conformità a una distinta decisione della BCE. La distruzione deve essere riportata anche sotto la voce 1.2 o 1.3.

3.13

Banconote idonee distrutte direttamente dalla ESS

Banconote idonee che sono state distrutte dalla ESS, online od offline, dalla BCN in conformità a una distinta decisione della BCE. La distruzione deve essere riportata anche sotto la voce 1.2 o 1.3

3.14

Banconote non processate distrutte direttamente dalla scorta

Banconote che sono state distrutte dalla scorta di banconote non processate, online od offline, dalla BCN in conformità a una distinta decisione della BCE. La distruzione deve essere riportata anche sotto la voce 1.2 o 1.3

B)  Attività operative di enti NHTO

3.15

Banconote messe in circolazione da enti NHTO

Banconote messe in circolazione da enti NHTO, ossia il totale dei ritiri presso le banche NHTO

3.16

Banconote restituite agli enti NHTO

Banconote ritirate dalla circolazione e restituite a enti NHTO, ossia il totale dei depositi presso gli enti NHTO

3.17

Banconote processate da enti NHTO

Banconote sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione da enti NHTO con apparecchiature per la selezione di banconote o manualmente in conformità alla decisione BCE/2010/14

3.18

Banconote classificate come non idonee da enti NHTO

Banconote processate da enti NHTO e classificate come non idonee in conformità alla decisione BCE/2010/14

C)  Attività operative di banche ECI

3.19

Banconote messe in circolazione da banche ECI

Banconote messe in circolazione da una banca ECI, ossia il totale dei ritiri presso la banca ECI

3.20

Banconote restituite a banche ECI

Banconote ritirate dalla circolazione e restituite a una banca ECI, ossia il totale dei depositi presso la banca ECI

3.21

Banconote processate da banche ECI

Banconote sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione da una banca ECI con apparecchiature per la selezione di banconote o manualmente in conformità alla decisione BCE/2010/14

Tali dati rappresentano le scorte di banconote non processate (voce 2.14) del precedente periodo di segnalazione + banconote restituite alle banche ECI (voce 3.20) – scorte di banconote non processate (voce 2.14) del periodo di segnalazione corrente

3.22

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

Banconote processate da una banca ECI e classificate come non idonee in conformità alla decisione BCE/2010/14

4.  Voci relative ai movimenti di banconote

Tali voci, in quanto relative a dati sui flussi, coprono l’intero periodo di segnalazione

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile o ricevente

Banconote nuove che sono state prodotte ai sensi di un distinto atto giuridico della BCE sulla produzione di banconote e che sono state consegnate da una stamperia alla BCN responsabile o ricevente

4.2

Trasferimento di banconote

Banconote trasferite dalla BCN a una qualsiasi altra BCN o trasferite internamente dalle proprie LS alla ESS detenuta dalla BCN, o viceversa

4.3

Ricezione di banconote

Banconote ricevute dalla BCN da una qualsiasi altra BCN o trasferita internamente dalle proprie LS alla ESS detenute dalla BCN, o viceversa

5.  Voci per le bcn che faranno parte in futuro dell’eurosistema

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

5.1

Scorte ante corso legale

Banconote in euro detenute da BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema ai fini del passaggio all’euro

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

Banconote in euro in consegna anticipata di prima istanza da parte della BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema alle controparti autorizzate che soddisfano i requisiti per ricevere le banconote in euro ai fini della consegna anticipata di prima istanza prima del passaggio all’euro ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9

5.3

Consegna anticipata di seconda istanza

Banconote in euro in consegna anticipata di seconda istanza da controparti autorizzate a terze parti professionali ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9 e detenute da tali terze parti professionali presso i propri locali prima del passaggio all’euro. Il valore di tale voce non supera il valore della voce 5.2.

6.  Dati giornalieri sull’emissione nazionale netta di banconote

Tale voce di dati si riferisce alla fine del periodo di segnalazione.

6.1

Emissione nazionale netta di banconote

Eventuale differenza tra il numero aggregato di banconote emesse da una BCN e messe in circolazione da enti NHTO, da un lato, e il numero aggregato di banconote restituite a BCN e enti NHTO, dall’altro.

(1)   È eliminata da tale voce qualsiasi banconota che è stata creata e successivamente contrassegnata come banconota campione.

PARTE 3

Regole di registrazione CIS 2 per i movimenti delle banconote in euro

1.    Introduzione

Questa parte stabilisce le regole comuni di registrazione per la consegna delle banconote dalla stamperia, per i trasferimenti tra le BCN e per i trasferimenti tra differenti tipi di scorte all’interno della stessa BCN al fine di assicurare la coerenza dei dati nel CIS 2. Le BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema applicano le stesse regole mutatis mutandis.

2.    Tipi di operazioni

Sono previste quattro tipologie di operazioni per i movimenti delle banconote:

Tipologia di operazione 1 (consegna diretta) : consegna diretta di banconote nuove da una stamperia alla BCN responsabile che è allo stesso tempo la BCN ricevente.

Tipologia di operazione 2 (consegna diretta alla BCN ricevente senza deposito provvisorio) : consegna diretta di banconote nuove da una stamperia alla BCN ricevente che non è allo stesso tempo la BCN responsabile. Le banconote sono consegnate direttamente alla BCN ricevente dalla stamperia designata dalla BCE responsabile della loro produzione senza deposito provvisorio delle banconote presso la BCN responsabile. Per la produzione congiunta di banconote in euro (consorzio), la capofila del consorzio può essere designata come BCN responsabile dell’intero volume di produzione delle banconote.

Tipologia di operazione 3 (consegna diretta con deposito provvisorio) : consegna indiretta di banconote nuove tramite la BCN responsabile da una stamperia a una BCN ricevente. Le banconote sono immagazzinate per almeno un giorno presso la BCN responsabile prima di essere trasportate da quest’ultima alla BCN ricevente.

Tipologia di operazione 4 (trasferimento) : trasferimento di scorte di banconote (nuove, idonee, non processate o non idonee) tra: i) due diverse BCN (BCN fornitrice e ricevente), con o senza modifica del tipo di scorta (LS/ESS); ovvero (ii) differenti tipi di scorte all’interno della stessa BCN.

3.    Riconciliazione dei dati relativi ai movimenti di banconote

Le due BCN coinvolte in un movimento di banconote concordano bilateralmente le quantità e le disaggregazioni dei dati da segnalare. Se nei movimenti di banconote sono coinvolte più di due BCN (ad. es. ricezione di banconote a fini di verifica), le istruzioni relative alla registrazione dei movimenti di banconote in euro saranno fornite preventivamente dalla BCE.

Per sincronizzare le registrazioni delle BCN fornitrici e riceventi, ciascun movimento di banconote è registrato dalla BCN fornitrice e ricevente solo a completamento del movimento di banconote, ossia quando la BCN ricevente ha confermato la ricezione delle banconote e le ha registrate nel proprio sistema locale di gestione del contante. Se le banconote arrivano nella tarda serata dell’ultimo giorno lavorativo del mese e non possono essere registrate per quel giorno nel sistema locale di gestione del contante della BCN ricevente, le BCN fornitrici e riceventi devono concordare bilateralmente se registrare il movimento di banconote nel mese corrente o in quello successivo.

4.    Regole di registrazione

Nelle tabelle sottostanti, un segno «+» indica che è registrato un incremento e un segno «–» indica che è registrata una diminuzione nel CIS 2.

4.1.    Regole di registrazione per la tipologia di operazione 1



 

Consegna alla ESS

Consegna alle LS

BCN responsabile (anche ricevente)

Numero

Nome della voce

Dopo la consegna dalla stamperia

Dopo la consegna dalla stamperia

1.1

Banconote create

+

+

2.1

ESS di banconote nuove

+

 

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

 

+

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile o ricevente

+

con «al tipo di scorta» = ESS

+

con «al tipo di scorta» = LS

4.2.    Regole di registrazione per la tipologia di operazione 2



 

Consegna alla ESS

Consegna alle LS

BCN ricevente (ma non anche responsabile)

Numero

Nome della voce

Dopo la consegna dalla stamperia

Dopo la consegna dalla stamperia

1.1

Banconote create

+

+

2.1

ESS di banconote nuove

+

 

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

 

+

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile o ricevente

+

con «al tipo di scorta» = ESS

+

con «al tipo di scorta» = LS

4.3.    Regole di registrazione per la tipologia di operazione 3 con tipo di scorta ESS



 

BCN responsabile

BCN responsabile

BCN ricevente

Numero

Nome della voce

Dopo la consegna dalla stamperia alla BCN responsabile

Dopo il trasferimento alla BCN ricevente

Alla ricezione da parte della BCN responsabile

1.1

Banconote create

+

+

2.1

ESS di banconote nuove

+

+

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile o ricevente

+

con «al tipo di scorta» = ESS

 

 

4.2

Trasferimento di banconote

 

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente «dal tipo di scorta» = produzione «al tipo di scorta» = ESS «qualità» = nuove «in pianificazione» = programmato

 

4.3

Ricezione di banconote

 

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN responsabile «al tipo di scorta» = ESS «qualità» = nuove

4.4.    Regole di registrazione per la tipologia di operazione 3 con tipo di scorta LS



 

BCN responsabile

BCN responsabile

BCN ricevente

Numero

Nome della voce

Dopo la consegna dalla stamperia alla BCN responsabile

Dopo il trasferimento alla BCN ricevente

Alla ricezione da parte della BCN responsabile

1.1

Banconote create

+

+

2.1

LS di banconote nuove detenute da BCN

+

+

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile o ricevente

+

con «al tipo di scorta» = LS

 

 

4.2

Trasferimento di banconote

 

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente «dal tipo di scorta» = produzione «al tipo di scorta» = LS «qualità» = nuove «in pianificazione» = programmato

 

4.3

Ricezione di banconote

 

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN responsabile «al tipo di scorta» = LS «qualità» = nuove

4.5.    Regole di registrazione per la tipologia di operazione 4 (banconote nuove/idonee/non idonee/non processate)



 

BCN fornitrice

BCN ricevente

Numero

Nome della voce

Dopo il trasferimento alla BCN ricevente

Alla ricezione da parte della BCN responsabile

1.1

Banconote create

+

2.1

ESS di banconote nuove

+

2.2

EES di banconote idonee

o: –

o: +

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

o: –

o: +

2.4

LS di banconote idonee detenute da BCN

o: –

o: +

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggere) detenute da BCN

o: –

o: +

2.6

Scorte di banconote non processate detenute da BCN

o: –

o: +

4.2

Trasferimento di banconote

+

con:

«alla BCN» = BCN ricevente «dal tipo di scorta» = ESS o LS «al tipo di scorta» = ESS o LS «qualità» = nuove/idonee/non idonee/non processate «in pianificazione» = programmato

 

4.3

Ricezione di banconote

 

+

con:

«dalla BCN» = BCN fornitrice «al tipo di scorta» = ESS o LS «qualità» = nuove/idonee/non idonee/non processate




ALLEGATO II

VOCI RELATIVI ALLE MONETE IN EURO

PARTE 1

Schema di segnalazione per le monete in euro



Voci

 

 

 

 

 

Frequenza

Attributo di completezza

 

Disaggregazioni relative ai movimenti di monete in euro

Numero

Nome della voce

Numero totale di monete

Totale valore facciale di monete

Disaggregazione per serie

Disaggregazione per valore unitario

Disaggregazione per ente (1)

giornaliera (2)

mensile

categoria 1

da evento

 

Fonte dei dati

 

Da Stato membro

A Stato membro

1

Voci relative alla circolazione

1.1

Emissione nazionale netta di monete per la circolazione

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

Autorità emittenti monete

 

1.2

Emissione nazionale netta di monete da collezione (numero)

x

 

 

 

 

 

x

x

 

1.3

Emissione nazionale netta di monete da collezione (valore)

 

x

 

 

 

 

x

x

 

1.4

Monete distrutte

x

 

x

x

 

 

x

x

 

2

Voci relative alle scorte di monete (3)

2.1

Scorte logistiche di monete nuove

x

 

x

x

x

x

x

 

x

 

Autorità emittenti monete

 

2.2

Scorte logistiche di monete idonee

x

 

x

x

x

x

x

 

x

2.3

Scorte di monete non idonee

x

 

x

x

x

x

x

 

x

2.4

Scorte di monete non processate

x

 

x

x

x

x

x

 

x

3

Voci relative alle attività operative

3.1

Monete emesse al pubblico

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Autorità emittenti monete

 

3.2

Monete restituite dal pubblico

x

 

x

x

x

x

x

x

 

3.3

Monete processate

x

 

x

x

x

 

x

x

 

3.4

Monete classificate come non idonee

x

 

x

x

x

 

x

x

 

3.5

Monete nuove distrutte direttamente dalla scorta

x

 

x

x

 

 

x

 

x

3.6

Monete idonee distrutte direttamente dalla scorta

x

 

x

x

 

 

x

 

x

4

Voci relative ai movimenti di monete in euro

 

 

4.1

Trasferimento di monete per la circolazione

x

 

x

x

 

 

x

 

x

 

Autorità emittenti monete

 

Stato membro ricevente

4.2

Restituzione di monete per la circolazione

x

 

x

x

 

 

x

 

x

 

Stato membro fornitore

 

5

Voci per il calcolo dell'emissione nazionale lorda

5.1

Scorte di monete per la circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

x

 

x

x

 

 

x

x

 

 

Autorità emittenti monete

 

5.2

Numero delle monete da collezione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

x

 

 

 

 

 

x

x

 

5.3

Valore delle monete da collezione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

 

x

 

 

 

 

x

x

 

6

Voci aggiuntive

6.1

Valore delle scorte accreditate all'emittente(i) dalla BCN

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

Autorità emittenti monete

 

7

Voci per i futuri Stati membri partecipanti

7.1

Scorte ante corso legale

x

 

x

x

 

 

x

 

x

 

BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema e terze parti emittenti monete (4)

 

7.2

Consegna anticipata di prima istanza

x

 

x

x

 

 

x

 

x

BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema

7.3

Consegna anticipata di seconda istanza

x

 

x

x

 

 

x

 

x

Controparti autorizzate in consegna anticipata di prima istanza

(1)   I dati sono disaggregati per le rispettive autorità emittenti monete.

(2)   I dati giornalieri relativi alle monete in euro sono forniti da una BCN solo dopo la data di sostituzione del contante in euro ed entro un periodo che la BCN e la BCE decidono di comune accordo.

(3)   Le BCN che non segnalano le disaggregazioni relative alle loro scorte di monete in euro per qualità segnaleranno le loro scorte di monete sotto la voce 2.2 «scorte logistiche di monete idonee».

(4)   Sono terze parti che emettono monete le zecche, il Tesoro e le agenzie pubbliche e private designate.

PARTE 2

Specifiche sulle voci relative alle monete in euro

Per le voci 1.3, 5.3 e 6.1, i dati sono segnalati in termini di ammontare con due valori decimali, a prescindere dal fatto che esso sia di segno positivo o negativo. Per le voci rimanenti, i dati sono riportati in termini di pezzi in cifra intera a prescindere dal fatto che essa sia di segno positivo o negativo.



1.  Voci cumulative

I dati cumulativi sono dati aggregati su tutti i periodi di segnalazione a partire dalla prima consegna da parte di una stamperia e fino alla fine del rispettivo periodo di segnalazione

1.1

Emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione

Le BCN calcolano l’emissione nazionale netta delle monete destinate alla circolazione utilizzando le seguenti formule tra loro equivalenti:

Formula 1

Emissione nazionale netta = totale cumulativo delle monete emesse al pubblico (voce cumulativa 3.1) – totale cumulativo delle monete restituite dal pubblico (voce cumulativa 3.2)

Formula 2

Emissione nazionale netta = monete create – consegne totali cumulative (voce cumulativa 4.1) + ricezioni totali cumulative (voce cumulativa 4.2) – scorte create – monete distrutte

1.2

Emissione nazionale netta di monete da collezione (numero)

Numero totale di monete da collezione messe in circolazione, aggregate per tutti i valori unitari. Le BCN calcolano tale dato utilizzando mutatis mutandis le stesse formule della precedente voce 1.1, salvo il fatto che le consegne e le ricezioni cumulative totali non trovano applicazione

1.3

Emissione nazionale netta di monete da collezione (valore)

Totale del valore facciale delle monete da collezione messe in circolazione, aggregate per tutti i valori unitari. Le BCN calcolano tale dato utilizzando mutatis mutandis le stesse formule della precedente voce 1.1, salvo il fatto che le consegne e le ricezioni cumulative totali non trovano applicazione

1.4

Monete distrutte

Monete destinate alla circolazione che sono state distrutte dall’entità emittente monete dello Stato membro o per conto di esso, o dopo i controlli di autenticità e idoneità alla circolazione o direttamente dalle scorte a prescindere dalla ragione della distruzione

2.  Voci relative a scorte di monete

Tali dati si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione. Se una BCE o un’entità emittente monete non effettua la disaggregazione delle scorte di monete in euro sulla base della qualità, tutte le scorte di monete devono essere segnalate sotto la voce 2.2 «scorte logistiche di monete idonee»

2.1

Scorte logistiche di monete nuove

Monete destinate alla circolazione nuove detenute dalla BCN o dall’autorità emittente monete dello Stato membro o da terze parti per conto di esse, a prescindere dal fatto che le monete: (i) non siano state create o accreditate alla/e autorità emittente/i; (ii) siano state create, ma non accreditate alla/e autorità emittente/i; o (iii) siano state create e accreditate alla/e autorità emittente/i

Le scorte di monete detenute dalle zecche comprendono solo le monete che hanno superato i controlli finali di qualità a prescindere dal loro stato di confezionamento e consegna

2.2

Scorte logistiche di monete idonee

Monete destinate alla circolazione idonee detenute dalla BCN o dall’autorità emittente monete dello Stato membro o da terze parti per conto di esse, a prescindere dal fatto che le monete: (i) non siano state create o accreditate alla/e autorità emittente/i; (ii) siano state create, ma non accreditate alla/e autorità emittente/i; o (iii) siano state create e accreditate alla/e autorità emittente/i. Se le BCN o le autorità emittenti degli Stati membri o le terze parti per conto di esse non effettuano la selezione delle monete in euro, le monete in euro ricevute possono essere registrate sotto tale voce

2.3

Scorte di monete non idonee

Monete destinate alla circolazione detenute dalla BCN o dall’autorità emittente monete dello Stato membro o da terze parti per conto di esse, che sono state dichiarate non idonee alla circolazione dopo il processo di selezione, a prescindere dal fatto che le monete: (i) non siano state create o accreditate alla/e autorità emittente/i; (ii) siano state create, ma non accreditate alla/e autorità emittente/i; o (iii) siano state create e accreditate alla/e autorità emittente/i.

2.4

Scorte di monete non processate

Monete destinate alla circolazione che sono state riconsegnate alla BCN o l’autorità emittente monete dello Stato membro o presso terze parti per conto di esse, che non sono state processate a prescindere dal fatto che le monete: (i) non siano state create o accreditate alla/e autorità emittente/i; (ii) siano state create, ma non accreditate alla/e autorità emittente/i; o (iii) siano state create e accreditate alla/e autorità emittente/i.

3.  Voci relative ad attività operative

Tali voci, in quanto relative a dati di flusso, coprono l’intero periodo di segnalazione

3.1

Monete emesse al pubblico

Monete destinate alla circolazione che sono state consegnate e addebitate (vendute) al pubblico dalla BCN o dall’autorità emittente monete dello Stato membro o da terze parti per conto di esse

3.2

Monete restituite dal pubblico

Monete destinate alla circolazione che sono state depositate dal pubblico presso la BCN, presso l’autorità emittente monete dello Stato membro o presso terze parti per conto di esse

3.3

Monete processate

Monete destinate alla circolazione che sono state processate per verificarne l’autenticità e l’idoneità alla circolazione dalla BCN o dall’autorità emittente monete dello Stato membro o da terze parti per conto di esse

3.4

Monete classificate come non idonee

Monete destinate alla circolazione processate e classificate come non idonee dalla BCN, dall’autorità emittente monete dello Stato membro o da terze parti per conto di esse

3.5

Monete nuove distrutte direttamente dalla scorta

Monete nuove destinate alla circolazione che sono state distrutte dalle scorte logistiche, online od offline, dalla BCN o dall’autorità emittente monete dello Stato membro. La distruzione deve essere riportata anche nella voce 1.4

3.6

Monete idonee distrutte direttamente dalla scorta

Monete destinate alla circolazione idonee che sono state distrutte dalle scorte logistiche, online od offline, dalla BCN o dall’autorità emittente monete dello Stato membro. La distruzione deve essere rispecchiata anche nella voce 1.4

4.  Voci relative ai movimenti di monete

Tali voci, in quanto relative a dati di flusso, coprono l’intero periodo di segnalazione

4.1

Trasferimento di monete destinate alla circolazione

Monete destinate alla circolazione consegnate al valore facciale dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete del (futuro) Stato membro partecipante ad autorità emittenti monete di altri (futuri) Stati membri partecipanti

4.2

Ricezione di monete destinate alla circolazione

Monete destinate alla circolazione ricevute al valore facciale dalla BCN e dalle terze parti emittenti monete di (futuri) Stati membri partecipanti dalle autorità emittenti monete di altri (futuri) Stati membri partecipanti

5.  Voci per il calcolo dell’emissione nazionale lorda

Tali voci, in quanto relative a dati sulle scorte, si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione. Negli Stati membri partecipanti dove la BCN è la sola autorità emittente monete, la somma dei valori facciali delle scorte descritte nelle voci 5.1 e 5.3 è identica al valore facciale segnalato sotto la voce 6.1

5.1

Scorte di monete destinate alla circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

Monete destinate alla circolazione accreditate alla/alle emittente/i legale/i e detenute dalle BCN e da terze parti emittenti monete

5.2

Numero delle monete da collezione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

Numero totale delle monete da collezione accreditate alla/alle emittente/i legale/i e detenute dalle BCN e da terze parti emittenti monete

5.3

Valore delle monete da collezione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

Valore facciale totale delle monete da collezione accreditate alla/alle emittente/i legale/i e detenute dalla BCN e da terze parti emittenti monete

6.  Voci aggiuntive

Tale voce, in quanto relativa a dati sulle scorte, si riferisce alla fine del periodo di segnalazione.

6.1

Valore delle scorte accreditate alla/alle emittente/i legale/i dalla BCN

Scorte della BCN di monete destinate alla circolazione e di monete da collezione accreditate alla/alle emittente/i legale/i a prescindere dal loro stato di moneta a corso legale. Vi sono incluse le scorte accreditate all’emittente legale dello Stato membro della BCN e le scorte ricevute da altri Stati membri partecipanti al valore facciale (le monete ricevute sono accreditate all’emittente legale dello Stato membro fornitore, ma entrano a far parte delle scorte accreditate della BCN ricevente)

Le consegne e/o le ricezioni al costo di produzione non hanno incidenza su questa voce

7.  Voci per futuri stati membri partecipanti

Tali voci di dati si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

7.1

Scorte ante corso legale

Monete in euro destinate alla circolazione detenute da una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema e dalle terze parti emittenti monete del futuro Stato membro partecipante per il passaggio all’euro

7.2

Consegna anticipata di prima istanza

Monete in euro destinate alla circolazione detenute da controparti autorizzate che soddisfano i requisiti per ricevere le monete in euro destinate alla circolazione ai fini della consegna anticipata di prima istanza prima del passaggio all’euro ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9

7.3

Consegna anticipata di seconda istanza

Monete in euro destinate alla circolazione in consegna anticipata di seconda istanza da controparti autorizzate a terze parti professionali ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9. Ai fini della segnalazione CIS 2 sono incluse le monete in euro fornite al pubblico in kit di avvio.

PARTE 3

Regole di registrazione CIS 2 per i movimenti di monete in euro tra i (futuri) Stati membri partecipanti

1.    Introduzione

Questa parte stabilisce regole comuni per la registrazione dei movimenti di monete tra gli Stati membri partecipanti, in particolare tra le BCN, per assicurare la coerenza dei dati sull’emissione nazionale netta e lorda delle monete nel CIS 2. Poiché i trasferimenti di monete possono coinvolgere sia le BCN o le BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema, che le terze parti emittenti monete, di seguito si farà riferimento a esse, nel loro insieme, con l’espressione «Stati membri».

Queste regole si applicano, mutatis mutandis, ai futuri Stati membri partecipanti.

2.    Movimenti di monete tra Stati membri fornitori e riceventi

Per i trasferimenti di moneta tra Stati membri è fatta una distinzione tra trasferimento al valore facciale e trasferimento al costo di produzione. In entrambi i casi i trasferimenti tra autorità emittenti monete dello Stato membro fornitore e dello Stato membro ricevente non determinano variazioni dell’emissione nazionale netta.

Nelle tabelle seguenti di questa sezione un «+» indica la registrazione di un incremento e un «–» indica la registrazione di una diminuzione nel CIS 2.

2.1.    Regole di registrazione per trasferimenti di monete destinate alla circolazione al valore facciale



Numero e nome della voce

Stato membro fornitore

Stato membro ricevente

2.1-2.4

Scorte di monete (è indicato il tipo di qualità della scorta di moneta)

+

4.1

Trasferimento di monete destinate alla circolazione

+

 

4.2

Ricezione di monete destinate alla circolazione

 

+

5.1

Scorte di monete destinate alla circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

(–)

[cfr. nota c) di seguito]

+

[cfr. nota d) di seguito]

6.1

Valore delle scorte accreditate alla/alle emittente/i legale/i

(–)

[cfr. nota c) di seguito]

+

[cfr. nota d) di seguito]

a) Le «monete emesse al pubblico» nello Stato membro fornitore (voce 3.1) e le «monete restituite dal pubblico» nello Stato membro ricevente (voce 3.2) rimangono invariate.

b) I conti relativi a monete «create» nei sistemi per la gestione del contante dello Stato membro fornitore e dello Stato membro ricevente rimangono invariati (ove applicabile).

c) Le «scorte di monete destinate alla circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete» (voce 5.1) nello Stato membro fornitore:

 diminuiscono se le monete consegnate erano state precedentemente accreditate all’emittente legale nello Stato membro fornitore;

 rimangono invariate se le monete consegnate erano state precedentemente create, ma non accreditate all’emittente legale

d) Le «scorte di monete destinate alla circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete» (voce 5.1) nello Stato membro ricevente:

 aumentano se nello Stato membro fornitore si è verificata una diminuzione in conformità a quanto previsto sub c);

 aumentano se le scorte di monete destinate alla circolazione sono state create, ma non accreditate allo Stato membro fornitore, nel qual caso l’aumento avrà luogo una volta che le monete ricevute siano state emesse dall’emittente legale dello Stato membro ricevente.

e) Le registrazioni di cui sopra incidono sull’emissione nazionale lorda come segue:

 Stato membro fornitore: restano invariate se le monete consegnate sono state precedentemente create e accreditate all’emittente legale dello Stato membro fornitore, o rimangono invariate se le monete consegnate sono state precedentemente create, ma non accreditate all’emittente legale dello Stato membro fornitore.

 Stato membro ricevente: restano invariate se le monete consegnate sono state precedentemente create e accreditate all’emittente legale dello Stato membro fornitore, o aumentano se le monete consegnate sono state precedentemente create, ma non accreditate all’emittente legale dello Stato membro fornitore, poiché in tali casi sarà l’emittente legale dello Stato membro ricevente a emettere le monete.

2.2.    Regole di registrazione per i movimenti delle monete destinate alla circolazione al costo di produzione



Numero e nome della voce

Stato membro fornitore

Stato membro ricevente

2.1-2.4

Scorte di monete (è indicato il tipo di qualità della scorta di moneta)

+

a) Non è effettuata alcuna registrazione sotto «trasferimento e ricezione di monete destinate alla circolazione».

b) Movimenti al costo di produzione non incidono sull’emissione nazionale lorda nello Stato membro fornitore e in quello ricevente.

2.3.    Riconciliazione dei dati relativi ai movimenti di monete

Si applica, mutatis mutandis, la sezione 3 della parte 3 dell’allegato I sulla riconciliazione dei dati relativi ai movimenti di banconote.




ALLEGATO III

Dati sulla infrastruttura per la gestione del contante e decisione BCE/2010/14

Per tutte le voci i dati devono essere segnalati in cifra intera di segno positivo.



1.  Voci sull’infrastruttura della BCN per la gestione del contante

Tali dati si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

Categoria di completezza

1.1

Numero delle filiali di BCN

Tutte le filiali di BCN che forniscono servizi di gestione del contante a enti creditizi e ad altri clienti professionali

Categoria 1

1.2

Capacità di immagazzinamento

Capacità totale di immagazzinamento sicuro di banconote della BCN, in milioni di banconote, calcolata sulla base del taglio da 20 EUR

Categoria 1

1.3

Capacità di selezione

Capacità totale di selezione delle banconote (ossia il totale massimo teoricamente selezionabile) delle apparecchiature per la selezione di banconote della BCN per anno, calcolata in base al numero dei giorni lavorativi della BCN nell’anno di riferimento, detratti i giorni di manutenzione.

Categoria 1

1.4

Capacità di trasporto

Capacità totale di trasporto (ossia massima capacità di carico) dei camion blindati della BCN in uso, in migliaia di banconote e calcolata sulla base del taglio da 20 EUR

Categoria 1

2.  Voci sulla infrastruttura generale di gestione del contante e decisione bce/2010/14

Tali dati si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

Categoria di completezza

Infrastruttura generale di gestione del contante

2.1a

Numero di filiali di enti creditizi

Tutte le filiali di enti creditizi, incluse quelle ubicate in località remote, aventi sede nello Stato membro partecipante che forniscono servizi di gestione del contante al dettaglio o all’ingrosso

Categoria 1

2.1b

Numero di filiali di enti creditizi ubicate in località remote

Tutte le filiali di enti creditizi che si qualificano come «ubicate in località remote» ai sensi della decisione BCE/2010/14

Da evento

2.2

Numero delle società di servizi e trasporto valori

Tutte le società di servizi e trasporto valori aventi sede nello Stato membro partecipante (1) (2)

Da evento

2.3

Numero di centri di deposito e verifica del contante non di proprietà della BCN

Tutti i centri di deposito e verifica del contante aventi sede nello Stato membro partecipante, di proprietà di enti creditizi, di società di servizi e trasporto valori e di altre categorie professionali che operano con il contante (1) (2)

Da evento

Cassa prelievo contanti

Per «cassa prelievo contanti» si intende un’apparecchiatura utilizzabile autonomamente dalla clientela (self-service) che, tramite l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario (1) (2)

2.4a

Numero di sportelli bancari automatici (automated teller machines, ATM) sotto la responsabilità di enti creditizi

Tale sottovoce comprende gli ATM funzionanti sotto la responsabilità di enti creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante, a prescindere da chi provveda alla ricarica degli ATM

Da evento

2.4b

Numero di ATM gestiti da altri gestori del contante

Tale sottovoce riguarda gli ATM funzionanti sotto la responsabilità di enti diversi da quelli creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante (ad esempio «ATM presso esercizi al dettaglio (retail ATMs)» o «ATM presso centri commerciali (convenience ATMS»)

Da evento

2.5

Numero di terminali di self-checkout (self-checkout terminals, «SCoT»)

Tale sottovoce riguarda i terminali di self-checkout (ScoT) utilizzabili autonomamente dalla clientela con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti, ma non di controllo dell’autenticità e idoneità alla circolazione delle banconote in euro

Da evento

2.6

Numero di altre casse prelievo contanti

Tale sottovoce riguarda qualsiasi altro tipo di cassa prelievo contanti

Da evento

Apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela e riservate al personale

I seguenti obblighi di segnalazione fanno riferimento agli allegati I e IV alla decisione BCE/2010/14

In linea con l’allegato IV, l’ambito delle segnalazioni può essere ristretto sulla base di eccezioni e/o soglie di segnalazione stabilite da ciascuna BCN

2.7a

Numero di apparecchiature di riciricolo del contante (cash recycling machines, CRM) utilizzabili autonomamente dalla clientela e gestite da enti creditizi

Le CRM consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro sui propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. Le CRM verificano l’autenticità e l’idoneità alla circolazione delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, le CRM possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni

Tale sottovoce riguarda le CRM gestite da enti creditizi

Da evento

2.7b

Numero di CRM utilizzabili autonomamente dalla clientela e gestite da altri gestori del contante

Le CRM consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro sui propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. Le CRM verificano l’autenticità e l’idoneità alla circolazione delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, le CRM possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni

Tale sottovoce riguarda le CRM gestite da altri gestori del contante

Da evento

2.8

Numero di apparecchiature per il deposito di contante (cash-in machines, CIM) utilizzabili autonomamente dalla clientela

Le CIM consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o con altri dispositivi, di depositare banconote in euro sul proprio conto bancario, ma non sono dotate di funzione di prelievo contanti Le CIM controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità alla circolazione sono opzionali

Tale sottovoce riguarda le CIM gestite da tutti i gestori del contante (1) (2)

Da evento

2.9

Numero di apparecchiature di introito ed esito del contante (combined cash-in machines, CCM)

Le CCM consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro sui propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. Le CCM controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità alla circolazione sono opzionali. Per i prelievi, le CCM non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti, ma solo le banconote in euro caricate separatamente al loro interno

Tale sottovoce riguarda le CCM gestite da tutti i gestori del contante (1) (2)

Da evento

2.10

Numero di apparecchiature di cash out (cash-out machines, COM)

Le COM sono casse prelievo contanti che verificano l’autenticità e l’idoneità alla circolazione delle banconote in euro prima dell’erogazione alla clientela. Le COM utilizzano banconote in euro che sono state caricate al loro interno da gestori del contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).

Tale sottovoce riguarda le COM gestite da tutti i gestori del contante

Da evento

2.11

Numero di apparecchiature di ricircolo del contante ad ausilio dei cassieri (teller assistant recycling machines, TARM) funzionanti come apparecchiature utilizzate autonomamente dalla clientela

Le TARM sono apparecchiature di ricircolo del contante gestite dai gestori del contante e che verificano l’autenticità e l’idoneità alla circolazione delle banconote in euro. Per i prelievi, le TARM possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, esse custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai gestori del contante di effettuare accrediti o addebiti sui conti bancari dei clienti

Tale sottovoce si applica solo qualora la clientela immetta banconote in euro nelle TARM, o riceva le banconote in euro erogate delle medesime

Da evento

2.12

Numero di apparecchiature ad ausilio dei cassieri (teller assistant machines, TAM) funzionanti come apparecchiature utilizzate autonomamente dalla clientela

Le TAM sono apparecchiature dai gestori del contante che controllano l’autenticità delle banconote in euro. Inoltre, esse custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai gestori del contante di effettuare accrediti o addebiti sui conti bancari dei clienti (1)

Tale sottovoce si applica solo qualora la clientela immetta banconote in euro nelle TAM, o riceva le banconote in euro erogate delle stesse (1) (2)

Da evento

2.13a

Numero di apparecchiature riservate al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestite da enti creditizi

Tale sottovoce riguarda tutte le apparecchiature riservate al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestite da enti creditizi

Da evento

2.13b

Numero di apparecchiature riservate al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestite da altri gestori del contante

Tale sottovoce riguarda tutti le apparecchiature riservate al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestite da altri gestori del contante

Da evento

3.  Voci operative

Tali voci, in quanto relative a dati sui flussi, riguardano l’intero periodo di segnalazione e sono segnalate in termini di numero di pezzi con disaggregazione per taglio. In linea con le norme di cui all’allegato IV alla decisione BCE/2010/14 l’ambito della segnalazione può essere ristretto sulla base di eccezioni e/o soglie per la segnalazione stabilite dalle BCN. Generalmente, sono escluse le banconote processate, selezionate e/o ricircolate in filiali di enti creditizi ubicate in località remote.

3.1

Numero di banconote processate con apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, gestite da enti creditizi

Banconote sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione con apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestite da enti creditizi

Da evento

3.2

Numero di banconote processate con apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, gestite da altri gestori del contante

Banconote sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione con apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestite da altri gestori del contante

Da evento

3.3

Numero di banconote classificate come non idonee da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote gestite da enti creditizi

Banconote classificate come non idonee da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestite da enti creditizi

Da evento

3.4

Numero di banconote classificate come non idonee da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, gestite da altri gestori del contante

Banconote classificate come non idonee da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestite da altri gestori del contante

Da evento

3.5

Numero di banconote ricircolate da enti creditizi

Le banconote che sono state ricevute da enti creditizi, processate con apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale in conformità alla decisione BCE/2010/14, e distribuite alla clientela o detenute ai fini del loro ricircolo alla clientela. Sono escluse le banconote in euro restituite alle BCN.

Da evento

3.6

Numero di banconote ricircolate da altri gestori del contante

Le banconote che sono state ricevute da altri gestori del contante, processate con apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale in conformità alla decisione BCE/2010/14, e distribuite alla clientela o detenute ai fini del loro ricircolo alla clientela. Sono escluse le banconote in euro restituite alle BCN.

Da evento

(1)   La segnalazione dipende dalla loro disponibilità nello Stato membro partecipante. Le BCN informano la BCE circa la portata della loro segnalazione.

(2)   Le BCN forniscono dati concernenti tutti i gestori del contante di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001. Le BCN informano la BCE circa la portata della loro segnalazione.




ALLEGATO IV

DATI DI RIFERIMENTO CIS 2 E PARAMETRI DEL SISTEMA MANTENUTO DALLA BCE

La BCE registra i dati di riferimento e i parametri del sistema insieme ai loro periodi di validità. Tali informazioni sono visibili a tutti gli utenti BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema.



1.  Dati di riferimento

1.1

Emissione di monete approvata

I volumi approvati, in termini di valore, delle monete in euro destinate alla circolazione e delle monete in euro da collezione che un (futuro) Stato membro partecipante può emettere durante un determinato anno conformemente alla decisione applicabile sull’emissione di monete (1). Monete destinate alla circolazione in euro e monete da collezione in euro che sono immagazzinate da BCN e sono anche state accreditate all’emittente legale sono considerate parte dell’emissione di monete approvata

1.2

Riferimenti per le scorte logistiche di banconote

Il volume delle LS delle banconote in euro per taglio e BCN, che è utilizzato come riferimento per la pianificazione della produzione annuale e per la gestione delle scorte di banconote in euro in conformità a un distinto atto giuridico della BCE sulla gestione delle scorte di banconote

1.3

Riferimenti per le scorte logistiche di monete destinate alla circolazione

Il volume delle scorte logistiche delle monete destinate alla circolazione in euro per valore unitario e BCN, che è utilizzato come riferimento per la pianificazione della produzione annuale e per la gestione delle scorte di monete destinate alla circolazione in euro in conformità a un distinto atto giuridico della BCE sulla gestione delle scorte di monete

1.4

Schema di sottoscrizione del capitale

Le quote detenute dalle BCN nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE calcolate sulla base della decisione BCE/2013/28 (2) ed espresse in percentuale

2.  Parametri del sistema

2.1

Attributi delle BCN

Informazioni riguardanti: (i) l’esistenza di sistemi NHTO negli Stati membri partecipanti; (ii) le differenti autorità emittenti monete operanti negli Stati membri partecipanti; (iii) lo stato delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema con riguardo al loro ambito di segnalazione dei dati CIS 2 alla BCE; (iv) se le BCN ricevono notificazioni automatiche su dati da evento; (v) se le BCN ricevono la trasmissione regolare automatica dei dati CIS 2 di tutte le BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema e (vi) l’identità della BCN che procede all’immissione per i dati CIS 2

2.2

Relazioni tra banche ECI e BCN

Denominazione delle singole banche ECI e indicazione della BCN che gestisce tali banche ECI e che fornisce loro banconote in euro

2.3

Stato delle serie/variante/taglio

Informazione che indica se i singoli tagli della serie di banconote e i singoli valori unitari delle monete, e se le varianti di banconote non sono ancora divenute moneta a corso legale (stato di moneta a corso pre-legale), sono moneta a corso legale o hanno cessato di esserlo (stato moneta a corso post-legale)

2.4

Attributi delle voci

Per tutte le voci definite negli allegati da I a III, informazioni: (i) su quali livelli di disaggregazione esistono; (ii) se la voce è di categoria 1 o da evento; (iii) se la voce è segnalata su base giornaliera, mensile o semestrale; (iv) se la voce è segnalata da una BCN e/o da una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema e (v) le condizioni che devono essere soddisfatte dalla BCN che segnala tale voce

2.5

Livelli di tolleranza della plausibilità

Specificazioni dei livelli di tolleranza che si applicano ai singoli controlli di correttezza definiti nell’allegato V

2.6

Festività

Giorni settimanali nei quali una BCN non è aperta e per i quali non ci si attende l’invio al CIS 2 di voci giornaliere. In tali casi, i dati giornalieri riferiti al giorno di apertura precedente sono replicati automaticamente dall’applicazione CIS 2

(1)   Decisione (UE) 2016/2164 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2016, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2016/43)(GU L 333 dell’8.12.2016, pag. 73).

(2)   Decisione 2013/28/UE del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 53).




ALLEGATO V

CONTROLLI DI CORRETTEZZA PER I DATI INVIATI DA BCN CHE FANNO ATTUALMENTE PARTE E DA BCN CHE FARANNO PARTE IN FUTURO DELL’EUROSISTEMA

1.    Introduzione

I dati inviati alla BCE da BCN e da BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema sono sottoposti a un controllo di correttezza nel CIS 2, che distingue tra due tipi di controlli, «controlli obbligatori» e «controlli non obbligatori».

Un «controllo obbligatorio» è un controllo di correttezza che deve essere eseguito senza superamento della soglia del livello di tolleranza. Se un «controllo obbligatorio» ha dato esito negativo, i dati sottostanti sono trattati come errati e il CIS 2 rigetta l’intero messaggio dati trasmesso dalla BCN. La soglia è dell’1 % per i controlli di correttezza con operatore «eguale a» ( 7 ) e zero per i rimanenti controlli di correttezza.

Un «controllo non obbligatorio» è un controllo di correttezza al quale, in riferimento al livello di tolleranza, si applica una soglia del 3 %. Il superamento di tale soglia non influisce sull’accettazione del messaggio dati nel CIS 2, ma è inviato un avviso nell’applicazione web online per tale controllo di correttezza. Tale avviso è sono visibile a tutte le BCN e a tutte le BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema utilizzatrici.

Sono eseguiti controlli di correttezza per le banconote e le monete aventi corso legale e in modo distinto per ciascuna combinazione di serie e taglio o valore unitario. Per le banconote tali controlli sono effettuati anche per ciascuna combinazione di variante e taglio, se tali varianti esistono. Per le voci in cui la distinzione per serie o per variante può essere stimata esclusivamente utilizzando metodi statistici, il controllo di correttezza si applica solo al taglio aggregato, ossia alla somma di tutte le varianti o serie dello stesso taglio. I controlli di correttezza per i dati sui trasferimenti di banconote (controlli 5.1 e 5.2) e per i dati sui trasferimenti di monete (controllo 6.6) sono condotti anche per banconote aventi corso pre-legale e corso post-legale.

2.    Controllo di correttezza sull’emissione nazionale netta di banconote

Se una nuova serie, variante, o taglio diventa moneta a corso legale, un controllo di correttezza è effettuato dal primo periodo di segnalazione in cui la serie, variante o taglio ha corso legale. L’emissione nazionale netta per il precedente periodo di segnalazione (t-1), in questo caso, è pari a zero.

2.1.    Emissione nazionale netta di banconote (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo t

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo (t-1)

=

 

 

3.1 Banconote emesse da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.15 Banconote messe in circolazione da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.19 Banconote messe in circolazione da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.4 Banconote restituite alla BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.16 Banconote restituite a enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.20 Banconote restituite a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 L’emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte è calcolata come descritta nella tabella qui di seguito.



Operatori

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo t =

 

 

1.1 Banconote create

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

1.2 Banconote distrutte online

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

1.3 Banconote distrutte offline

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.1 ESS di banconote nuove

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.2 ESS di banconote idonee

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.3 LS di banconote nuove detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.4 LS di banconote idonee detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.5 Scorte di banconote non idonee (da distruggere) detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.6 Scorte di banconote non processate detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.7 LS di banconote nuove detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.8 LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.9 Scorte di banconote non idonee, detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.10 Scorte di banconote non processate detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.11 LS di banconote nuove detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.12 LS di banconote idonee detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.13 Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.14 Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.15 LS di banconote in transito verso o da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

2.2.    Emissione nazionale netta giornaliera di banconote (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Emissione nazionale netta per il periodo t =

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo (t-1)

+

 

3.1 Banconote emesse da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.15 Banconote messe in circolazione da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.19 Banconote messe in circolazione da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.4 Banconote restituite a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.10 Banconote restituite a enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.20 Banconote restituite a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.    Controlli di correttezza su scorte di banconote

I controlli di correttezza su scorte di banconote sono applicati solo dal secondo periodo di segnalazione in cui la BCN segnala i dati CIS 2 alla BCE.

Se una serie, variante o taglio diventa moneta a corso legale, tali controlli di correttezza si applicano solo dal secondo periodo di segnalazione in cui tale serie, variante o taglio ha corso legale.

Per le BCN degli Stati membri che hanno recentemente adottato l’euro (ossia già appartenenti alla categoria «BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema») i controlli di correttezza sulle scorte di banconote sono applicati dal secondo periodo di segnalazione dopo l’adozione dell’euro.

3.1.    Sviluppo delle banconote nuove nella ESS (controllo obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.1 ESS di banconote nuove

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.1 ESS di banconote nuove

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1 Consegna della nuova produzione della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «al tipo di scorta» = ESS

+

Σ

4.3 Ricezione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «qualità» = nuovo E «al tipo di scorta» = ESS

Σ

4.2 Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «qualità» = nuovo E («dal tipo di scorta» = ESS O «dal tipo di scorta» = produzione) E «al tipo di scorta» = ESS

 

3.12 Banconote nuove distrutte direttamente dalla ESS

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 Prima che le nuove banconote ESS possano essere emesse, esse devono essere trasferite alle LS della BCN emittente.

3.2.    Sviluppo delle banconote idonee nella ESS (controllo obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.2 ESS di banconote idonee

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.2 ESS di banconote idonee

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3 Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «qualità» = idoneo E «al tipo di scorta» = ESS

Σ

4.2 Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «qualità» = idoneo E «dal tipo di scorta» = ESS

 

3.13 Banconote idonee distrutte direttamente dalla ESS

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 Prima che le banconote ESS idonee possano essere emesse, esse devono essere trasferite alle LS della BCN emittente.

3.3.    Sviluppo delle LS di banconote nuove ed idonee (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.3 LS di banconote nuove detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

2.4 LS di banconote idonee detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.3 LS di banconote nuove detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

2.4 LS di banconote idonee detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1 Consegna della nuova produzione della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «al tipo di scorta» = LS

+

Σ

4.3 Ricezione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = nuove o idonee E «al tipo di scorta» = LS

Σ

4.2 Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove («qualità» = nuove o idonee E «dal tipo di scorta» = LS) O («qualità» = nuove E «dal tipo di scorta» = produzione E «al tipo di scorta» = LS)

 

3.1 Banconote emesse da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.7 Banconote processate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.8 Banconote classificate come non idonee da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.2 Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.3. Banconote trasferite da BCN a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.10 Banconote nuove distrutte direttamente da LS

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.11 Banconote idonee distrutte direttamente da LS

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.4.    Sviluppo delle scorte di banconote non processate (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.6 Scorte di banconote non processate detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.6 Scorte di banconote non processate detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.7 Banconote processate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.4 Banconote restituite a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.5 Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.6 Banconote trasferite da banche ECI a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3 Ricezione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «qualità» = non processate

Σ

4.2 Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «qualità» = non processate

 

Banconote non processate distrutte direttamente dalla scorta

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 Tutte le ricezioni di banconote non processate sono registrate presso la BCN ricevente con «al tipo di scorta» = LS.

 Tutti i trasferimenti di banconote non processate sono registrati presso la BCN fornitrice con «dal tipo di scorta» = LS e con «al tipo di scorta» = LS.

3.5.    Sviluppo delle scorte di banconote detenute da enti NHTO (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

2.7 LS di banconote nuove detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.8 LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.9 Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.10 Scorte di banconote non processate detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

2.7 LS di banconote nuove detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.8 LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.9 Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.10 Scorte di banconote non processate detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

3.2 Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

3.16 Banconote restituite a enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.5 Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.15 Banconote messe in circolazione da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 Ai fini del presente indirizzo, tutte le banconote ritirate dalla circolazione e restituite a enti NHTO sono incluse nella voce 2.10 («scorte di banconote non processate detenute da enti NHTO») finché non sono processate.

3.6.    Sviluppo delle scorte di banconote non processate detenute da banche ECI (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

2.14 Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

=

 

2.14 Scorte di banconote non processate detenute da banche ECI

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

 

3.21 Banconote processate da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

+

 

3.20 Banconote restituite a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

 Al fine del presente indirizzo, tutte le banconote ritirate dalla circolazione dalle banche ECI sono incluse nella voce 2.14 («scorte di banconote non processate detenute da banche ECI») finché non sono processate.

3.7.    Sviluppo delle scorte di banconote detenute da BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema (controllo obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

5.1 Scorte ante corso legale

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

5.2 Consegna anticipata di prima istanza

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

5.1 Scorte ante corso legale

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

5.2 Consegna anticipata di prima istanza

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1 Consegna della nuova produzione della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3 Ricezione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «da BCN» ≠ BCN segnalante-k

Σ

4.2 Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove «a BCN» ≠ BCN segnalante-k

4.    Controlli di correttezza sulle attività operative sulle banconote

4.1.    Banconote classificate come non idonee da BCN (controllo obbligatorio)



Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.8 Banconote classificate come non idonee da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.7 Banconote processate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

4.2.    Banconote classificate come non idonee da banche NHTO (controllo obbligatorio)



Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.18 Banconote classificate come non idonee da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.17 Banconote processate da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

4.3.    Banconote classificate come non idonee da banche ECI (controllo obbligatorio)



Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.22 Banconote classificate come non idonee da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

3.21 Banconote processate da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

5.    Controlli di correttezza su trasferimenti di banconote

5.1.    Trasferimenti tra diversi tipi di scorte all’interno di una BCN (controllo obbligatorio)



Condizioni

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

SE

4.2 Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, «a BCN»-m, «dal tipo di scorta»-u, «al tipo di scorta»-v, qualità-x, pianificazione-y dove BCN-k = BCN-m

ALLORA

4.2 Trasferimento di banconote

t

Tipo di scorta-u ≠ tipo di scorta-v

5.2.    Riconciliazione per singoli trasferimenti di banconote tra BCN (che faranno parte in futuro dell’Eurosistema) (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Σ

4.2 Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, «a BCN»-m, qualità-n, «al tipo di scorta»-p

=

 

4.3 Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-m, «da BCN»-k, qualità-n, «al tipo di scorta»-p

 Le banconote fornite da una BCN o da una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema dovrebbero essere uguali alle banconote ricevute da un’altra BCN o da un’altra BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema.

6.    Controlli di correttezza sulle monete

6.1.    Sviluppo dell’emissione nazionale netta di monete (controllo non obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

1.1 Emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

1.1 Emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione

t-1

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.1 Monete emesse al pubblico

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.2 Monete restituite dal pubblico

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 Tale controllo di correttezza si applica dal secondo periodo di segnalazione in cui una BCN segnala i dati CIS 2 alla BCE.

 Se una nuova serie o valore unitario diventa moneta a corso legale, tale controllo è eseguito dal primo periodo di segnalazione in cui tale serie o valore unitario è moneta a corso legale. L’emissione nazionale netta per il precedente periodo di segnalazione (t-1), in questo caso, è pari a zero.

6.2.    Riconciliazione delle riserve di monete (controllo obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Σ

Totale delle scorte di monete

(da 2.1 a 2.4)

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

5.1 Scorte di monete destinate alla circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 Il CIS 2 raccoglie i dati sulle scorte (voci da 2.1 a 2.4), a prescindere dal fatto che esse siano accreditate agli emittenti legali o meno. Il totale delle scorte per tutte le autorità emittenti monete che fisicamente le detengono all’interno di uno Stato membro partecipante, deve essere maggiore o uguale alle scorte accreditata all’emittente legale di tale Stato membro ovvero agli emittenti legali degli altri Stati membri partecipanti.

6.3.    Confronto fra il totale delle scorte accreditate e le scorte accreditate della BCN (controllo obbligatorio)



Operatori

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Altri dettagli

 

Σ

5.1 Scorte di monete destinate alla circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

t

BCN segnalante-k

Poiché la voce 5.1 è segnalata in cifra, le singole cifre sono moltiplicate per i rispettivi valori facciali

+

 

5.3 Valore delle monete da collezione accreditate, detenute da autorità emittenti monete

t

BCN segnalante-k

 

 

6.1 Valore delle scorte accreditate alla/alle emittente/i da BCN

t

BCN segnalante-k

6.4.    Processamento delle monete (controllo obbligatorio)



Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.4 Monete classificate come non idonee

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, ente-m

3.3 Monete processate

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, ente-m

6.5.    Riconciliazione per singoli trasferimenti di monete tra i (futuri) Stati membri partecipanti (controllo non obbligatorio)



Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

4.1 Trasferimento di monete

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, «a Stato membro»-m

=

4.2 Restituzione di monete

t

Serie-i, taglio-j, BCN segnalante-m, «da Stato membro»-k

Le monete fornite da un (futuro) Stato membro partecipante dovrebbero essere uguali alle monete ricevute da un altro (futuro) Stato membro partecipante.»




Glossario

Il presente glossario definisce i termini tecnici utilizzati negli allegati all’indirizzo.

«Banconote idonee»:i) banconote in euro che sono state restituite alla BCN e sono idonee alla circolazione in conformità a un distinto atto giuridico della BCE sul processamento di banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite a enti creditizi, inclusi gli enti NHTO e le banche ECI, e che sono idonee alla circolazione conformemente ai parametri di selezione stabiliti nella decisione BCE/2010/14.

«Banconote in circolazione»:tutte le banconote in euro emesse dall’Eurosistema e messe in circolazione dalle BCN in un determinato momento, che, ai fini del presente indirizzo, comprendono anche le banconote messe in circolazione da enti NHTO e da banche ECI. Esse corrispondono all’emissione nazionale netta aggregata delle banconote in euro. Da notare che il concetto di «banconote in circolazione» non si applica a livello nazionale perché non può determinarsi se le banconote messe in circolazione in uno Stato membro partecipante stiano circolando in quello Stato membro o siano state ritirate dalla circolazione e restituite ad altre BCN, enti NHTO o banche ECI.

«Banconote non idonee»:i) banconote in euro che sono state restituite a BCN, ma che non sono idonee alla circolazione in conformità a un distinto atto giuridico della BCE sul processamento di banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, incluse le banche NHTO e le banche ECI, ma che non sono idonee alla circolazione in conformità ai requisiti minimi di selezione disciplinati nella decisione BCE/2010/14.

«Banconote non processate»:i) banconote in euro che sono state restituite a BCN, ma che non sono state ancora sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione in conformità a un distinto atto giuridico della BCE sul processamento di banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, compresi gli enti NHTO e le banche ECI, ma che non sono state ancora sottoposte a controlli di autenticità e idoneità alla circolazione ai sensi della decisione BCE/2010/14.

«Banconote nuove»:banconote in euro che non sono state ancora messe in circolazione da BCN, da enti NHTO o da banche ECI, o le banconote in euro in consegna anticipata di prima istanza da parte delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema.

«Centro di deposito e verifica del contante»:struttura protetta centralizzata dove le banconote in euro e/o le monete in euro destinate alla circolazione sono selezionate dopo il trasporto da luoghi differenti.

«Kit di avvio»:confezione contenente un numero di monete in euro destinate alla circolazione di differenti valori unitari, come specificato dalle autorità nazionali competenti, ai fini della consegna anticipata di seconda istanza al pubblico delle monete in euro destinate alla circolazione in un futuro Stato membro partecipante.

«Emissione nazionale lorda di banconote»:

in relazione alle monete in euro, monete in euro destinate alla circolazione o monete da collezione in euro che sono state emesse dall’emittente legale nello Stato membro partecipante (ad esempio monete il cui valore facciale è stato accreditato all’emittente legale), a prescindere dal fatto che le monete siano detenute da una BCN, da una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema, da una terza parte emittente monete o dal pubblico

Per le monete destinate alla circolazione, emissione lorda nazionale = emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione (voce 1.1) + scorte di monete destinate alla circolazione accreditate, detenute da autorità emittenti monete (voce 5.1) + trasferimenti di monete destinate alla circolazione fin dalla loro introduzione (voce cumulativa 4.1) – ricezioni di monete destinate alla circolazione fin dalla loro introduzione (voce cumulativa 4.2).

Per le monete da collezione, emissione nazionale lorda = emissione nazionale netta di monete da collezione (valore) (voce 1.3) + valore delle monete da collezione accreditate, detenute da autorità emittenti monete (voce 5.3).

«Emissione nazionale netta di banconote»:volume delle banconote in euro emesse e messe in circolazione da una singola BCN in un momento dato (ad esempio alla fine di un periodo di segnalazione), comprese tutte le banconote in euro messe in circolazione da tutti gli NHTO nazionali e da tutte le banche ECI gestite da tale BCN. Sono esclusi i trasferimenti di banconote ad altre BCN o a BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema. L’emissione nazionale netta di banconote può essere calcolata utilizzando: i) il metodo delle scorte, che utilizza esclusivamente i dati sulle scorte riferiti a uno specifico momento; o ii) il metodo dei flussi, che aggrega i dati di flusso dalla data d’introduzione delle banconote fino a uno specifico momento (ad esempio alla fine del periodo di segnalazione).

«Monete create»:monete in euro destinate alla circolazione che sono state: i) prodotte da zecche con una specifica faccia nazionale; ii) consegnate ad autorità emittenti monete in uno Stato membro partecipante; e iii) registrate nei sistemi di gestione del contante di tali autorità emittenti monete. Ciò si applica mutatis mutandis alle monete in euro da collezione.

«Monete da collezione»:l’espressione ha il significato stabilito nell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

«Monete destinate alla circolazione»:l’espressione ha il significato stabilito nell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 729/2014 ( 9 ).

«Monete in circolazione»:l’emissione nazionale netta aggregata delle monete in euro destinate alla circolazione (voce 1.1). Da notare che il concetto di «monete in circolazione» non si applica a livello nazionale perché non può determinarsi se le monete messe in circolazione in uno Stato membro partecipante stiano circolando lì e se siano state ritirate dalla circolazione e restituite ad autorità emittenti monete in altri Stati membri partecipanti. Sono escluse le monete in euro da collezione poiché esse sono monete a corso legale solo nello Stato membro di emissione.

«Programma di archivio in custodia esteso (Extended custodial inventory programme, ECI)»:programma consistente in accordi contrattuali tra la BCE, una BCN e singoli enti creditizi («banche ECI»), in forza dei quali la BCN: i) fornisce alle banche ECI le banconote in euro, che esse detengono in custodia al di fuori dell’Europa al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita alle banche ECI le banconote in euro depositate dai loro clienti, sottoposte a verifiche di autenticità e idoneità alla circolazione, detenute in custodia e notificate alla BCN. Le banconote detenute in custodia da banche ECI, incluse quelle in transito tra la BCN e le banche ECI, sono pienamente garantite fino a che non sono messe in circolazione dalle banche ECI o restituite alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN alle banche ECI fanno parte delle banconote create dalla BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia da banche ECI non fanno parte dell’emissione nazionale netta di banconote della BCN.

«Pubblico»:in relazione all’emissione di monete in euro, tutte gli enti e le persone diverse dalle autorità emittenti monete negli Stati membri partecipanti (futuri).

«Scorta strategica dell’Eurosistema (Eurosystem Strategic Stock, ESS)»:scorta di banconote in euro nuove e idonee immagazzinate da talune BCN per sopperire alla richiesta di banconote in euro che non può essere soddisfatta da scorte logistiche ( 10 ).

«Scorte logistiche (Logistical stocks, LS)»:tutte le scorte di banconote in euro nuove e idonee, diverse dalla ESS, detenute dalle BCN e, ai fini del presente indirizzo, da enti NHTO e da banche ECI.

«Serie di banconote»:un certo numero di tagli di banconote in euro definite come una serie nella decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea ( 11 ) o in un successivo atto giuridico della BCE. La prima serie di banconote in euro lanciata il 1o gennaio 2002 è formata dai tagli EUR 5, EUR 10, EUR 20, 50 EUR, EUR 100, EUR 200 e EUR 500. Le banconote in euro le cui specifiche tecniche o il cui disegno è stato rivisto (ad esempio, una firma differente, per i differenti presidenti della BCE) costituiscono nuove serie di banconote solo se definite tali in una modifica alla decisione BCE/2013/10 o in un successivo atto giuridico della BCE.

«Serie di monete»:un certo numero di valori unitari di monete in euro definite come una serie nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 729/2014 o in un successivo atto giuridico dell’Unione. La prima serie delle monete in euro lanciata il 1o gennaio 2002 è formata dai valori unitari EUR 0,01, EUR 0,02, EUR 0,05, EUR 0,10, EUR 0,20, EUR 0,50, EUR 1 e EUR 2. Le monete in euro le cui specifiche tecniche o il cui disegno sono stati oggetto di revisione (ad esempio modifiche alla mappa dell’Europa sulla faccia comune) costituiscono una nuova serie di monete in euro solo se definite tali in una modifica del regolamento (CE) n. 729/2014 o in un successivo atto giuridico dell’Unione.

«Sistema notes-held-to-order (NHTO) o analogo» o «schema NHTO»:schema che consiste in singoli accordi contrattuali tra una BCN e uno o più enti («enti NHTO») nello Stato membro partecipante della BCN in forza dei quali la BCN: i) fornisce agli enti NHTO banconote in euro che esse detengono in custodia al di fuori dei locali delle BCN al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita o addebita direttamente sul conto presso la BCN degli enti NHTO o degli enti creditizi che sono clienti degli enti NHTO le banconote in euro che sono depositate o ritirate presso i locali di detenzione in custodia da enti NHTO o dai loro clienti e notificate alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN a enti NHTO fanno parte delle banconote create della BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia dagli enti NHTO non fanno parte dell’emissione nazionale netta di banconote della BCN.

«Taglio» o «valore unitario»:il valore facciale di una banconota o di una moneta in euro, come stabilito per le banconote nella decisione BCE/2013/10 o in un successivo atto giuridico della BCE, e per le monete nel regolamento (UE) n. 729/2014 o in un successivo atto giuridico dell’Unione.

«Variante di banconote»in una serie di banconote, sottoserie che comprende uno o più tagli di banconote in euro con misure di sicurezza aggiornate e/o un disegno rivisto.



( 1 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 2 ) Decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

( 3 ) Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

( 5 ) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

( 6 ) Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).

( 7 ) La differenza massima consentita tra il lato sinistro e il lato destro di un'equazione non deve superare il valore assoluto del lato dell'equazione con il più grande valore assoluto moltiplicato per la soglia. Il controllo di correttezza si verifica se: il valore assoluto («lato sinistro » – «lato destro») è minore o uguale alla differenza massima consentita. Esempio: «lato sinistro» = 190; «lato destro» = 200; soglia = 1 %; differenza massima consentita: 200 × 1 % = 2. Il controllo di correttezza si verifica se: il valore assoluto (190 – 200) ≤ 2. In questo esempio: valore assoluto (190 – 200) = 10. Di conseguenza, il controllo di correttezza fallisce.

( 8 ) Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135). Monete vendute come un investimento in metallo prezioso sono chiamate monete in metallo prezioso o monete di investimento. Esse sono generalmente coniate secondo la richiesta nel mercato e non si distinguono per nessun particolare di finitura o qualità. Tali monete sono valutate secondo il corrente prezzo di mercato per il loro contenuto di metallo, più un piccolo margine per la coniazione che copre i costi di produzione, i costi di promozione e un piccolo profitto.

( 9 ) Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

( 10 ) Come da distinto atto giuridico della BCE sulla gestione delle scorte di banconote.

( 11 ) Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

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