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Documento 02014D0034-20160503

Testo consolidato: Decisione della Banca centrale europea, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2014/34) (2014/541/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/541(2)/2016-05-03

02014D0034 — IT — 03.05.2016 — 002.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 luglio 2014

relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

(BCE/2014/34)

(2014/541/UE)

(GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2015/299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 febbraio 2015

  L 53

27

25.2.2015

►M2

DECISIONE (UE) 2016/811 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 aprile 2016

  L 132

129

21.5.2016




▼B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 luglio 2014

relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

(BCE/2014/34)

(2014/541/UE)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) 

per «mese di aggiudicazione di riferimento» si intende il mese più recente per il quale sono disponibili dati sui prestiti netti idonei per ogni aggiudicazione di OMRLT;

2) 

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio ai sensi dell'appendice 2 (glossario) dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14;

3) 

per «prestiti idonei» si intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni; il termine «residente», a tali fini, va inteso nell'accezione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ( 1 );

4) 

per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;

5) 

per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) si intende il termine nell'accezione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/32) ( 2 );

6) 

per «codice IFM» si intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM a fini statistici redatto e pubblicato dalla BCE a fini statistici ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32);

7) 

per «consistenze in essere dei prestiti idonei» si intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o trasferiti altrimenti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II;

8) 

per «partecipante» si intende una controparte ammessa alle operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema ai sensi dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, che presenta offerte nelle procedure d'asta relative a OMRLT su base individuale o di gruppo come ente capofila e che è soggetta a tutti i diritti e gli obblighi connessi alla sua partecipazione alle procedure d'asta relative a OMRLT;

9) 

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui un partecipante è stabilito.

Articolo 2

Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

1.  L'Eurosistema conduce otto OMRLT secondo un calendario pubblicato sul sito Internet della BCE.

2.  Tutte le OMRLT in essere scadono ad una data prestabilita pubblicata sul sito Internet della BCE.

3.  Le OMRLT sono:

a) 

operazioni temporanee di finanziamento;

b) 

effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;

c) 

effettuate mediante aste standard; e

d) 

effettuate in forma di procedure d'asta a tasso fisso.

4.  Le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito si applicano con riguardo alle OMRLT, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni comprendono le procedure per l'esecuzione di operazioni di mercato aperto, i criteri che determinano l'idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte, come stabilite nelle discipline generali e temporanee applicabili alle operazioni di rifinanziamento e attuate mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale.

5.  In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'Indirizzo BCE/2011/14, unitamente ad ogni altro atto giuridico della BCE che stabilisce il quadro giuridico applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o alle misure che vi diano attuazione al livello nazionale, la presente decisione prevale.

Articolo 3

Partecipazione

1.  Gli enti possono partecipare alle OMRLT su base individuale se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema. Un ente partecipante alle OMRLT su base individuale non può partecipare su base di gruppo.

2.  Gli enti possono partecipare alle OMRLT su base di gruppo formando un gruppo OMRLT. La partecipazione su base di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di prestito e valori di riferimento applicabili di cui all'articolo 4 e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 8. La partecipazione su base di gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) 

un ente non può fare parte di più di un gruppo OMRLT;

b) 

un ente partecipante alle OMRLT su base di gruppo non può partecipare su base individuale;

c) 

l'ente designato come ente capofila è l'unico membro del gruppo OMRLT che può partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT; e

d) 

la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT restano invariati per tutte le otto OMRLT, fatti salvi i paragrafi 5 e 6.

3.  La partecipazione alle OMRLT tramite un gruppo OMRLT richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni.

a) 

A decorrere dal 31 luglio 2014, ogni membro del gruppo:

i) 

ha uno stretto legame con un altro membro del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nel glossario di cui all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14 e i riferimenti ivi inclusi a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» sono intesi come riferiti a un membro del gruppo; ovvero

ii) 

detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ( 3 ) in maniera indiretta tramite un altro membro del gruppo o è utilizzato da un altro membro del gruppo per detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta.

b) 

Il gruppo nomina un proprio membro ente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte idonea per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.

c) 

Tutti i membri del gruppo OMRLT sono enti creditizi stabiliti in Stati membri la cui moneta è l'euro, che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi a) e b) della sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

d) 

L'ente capofila presenta domanda di partecipazione di gruppo alla propria BCN secondo il calendario approvato dal Consiglio direttivo e pubblicato sul sito Internet della BCE. La domanda indica:

i) 

la denominazione dell'ente capofila;

ii) 

l'elenco dei codici IFM e delle denominazioni di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT;

iii) 

una spiegazione dei presupposti per una domanda di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i membri del gruppo (identificando ogni membro con il suo codice IFM);

iv) 

nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica che ciascun membro del suo gruppo OMRLT ha adottato una decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT, nonché la prova adeguata che la relativa conferma scritta dell'ente capofila è stata sottoscritta da firmatari debitamente autorizzati; l'esistenza di validi accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), consente a un ente capofila di effettuare la necessaria certificazione in relazione ai membri del proprio gruppo OMRLT qualora tali accordi stabiliscano espressamente che i relativi membri del gruppo partecipano esclusivamente ad operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema tramite l'ente capofila; la BCN competente, in collaborazione con le BCN dei relativi membri del gruppo, può decidere di effettuare controlli ex post, di forma e di sostanza, in relazione alla validità della suddetta conferma scritta; e

v) 

nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i): (1) una conferma scritta di ciascuno di tali membri della sua decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT; nonché (2) la prova adeguata, confermata dalla BCN del relativo membro del gruppo, che questa decisione formale è stata presa al più alto livello decisionale della struttura societaria del membro (come il consiglio di amministrazione o un organo decisionale equivalente) conformemente ad ogni applicabile disposizione normativa e statutaria.

e) 

L'ente capofila ha ottenuto conferma dalla sua BCN che il gruppo OMRLT è stato riconosciuto come tale. Prima di dare la sua conferma, la BCN competente può chiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la sua valutazione del potenziale gruppo OMRLT. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tenere conto anche delle valutazioni delle BCN dei membri del gruppo che si rendessero necessarie, come ad esempio le verifiche dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 3), lettera d).

Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, possono essere considerati come richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le limitazioni e le condizioni previste nel presente articolo. La presente disposizione agevola la formazione di gruppi OMRLT tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Al fine di dare una conferma relativa alla formazione o una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT di questo tipo, le disposizioni dei paragrafi 3), lettera d), punto iv) e 6), lettera c), punto (ii), numero 4) si applicano rispettivamente.

4.  Se uno o più degli enti inclusi nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In questo caso, gli enti che presentano la domanda decidono se agire come un gruppo OMRLT la cui composizione è ridotta di conseguenza o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT.

5.  In casi eccezionali, ove sussistano giustificazioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle limitazioni e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

6.  Fatto salvo il paragrafo 5 che precede, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può cambiare in presenza delle seguenti circostanze:

a) 

Un membro del gruppo è escluso dal gruppo OMRLT se:

i) 

perde il suo status di ente creditizio; oppure

ii) 

non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

Nei casi di cui ai punti i) o ii) di cui sopra, l'ente capofila notifica alla sua BCN la modifica di status del/i membro/i del suo gruppo.

b) 

Se un ente capofila perde la sua idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il gruppo OMRLT perde il suo riconoscimento come gruppo OMRLT.

c) 

Se, in relazione al gruppo OMRLT, dopo il 31 luglio 2014, si instaurano ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT può cambiare per consentirvi l'ingresso di un nuovo membro a condizione che:

i) 

l'ente capofila faccia domanda alla sua BCN per il riconoscimento di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT;

ii) 

la domanda includa: (1) la denominazione dell'ente capofila, (2) l'elenco dei codici IFM e delle denominazioni di tutti gli enti da includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT, (3) una spiegazione dei presupposti per la domanda, compreso un elenco delle modifiche intervenute agli stretti legami e/o ai rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i membri del gruppo (identificando ogni membro con il suo codice IFM); (4) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica che ciascun membro del suo gruppo OMRLT ha adottato una decisione formale di divenire membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT; l'esistenza di validi accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), consente a un ente capofila di effettuare la necessaria certificazione in relazione ai membri del proprio gruppo OMRLT qualora tali accordi stabiliscano espressamente che i relativi membri del gruppo partecipano esclusivamente ad operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema tramite l'ente capofila; la BCN competente, in collaborazione con le BCN dei relativi membri del gruppo, può decidere di effettuare controlli ex post, di forma e di sostanza, in relazione alla validità della suddetta conferma scritta; (5) nel caso di membri del gruppo a cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ogni membro aggiuntivo della sua decisione formale di essere un membro del gruppo OMRLT in questione e di non partecipare alle OMRLT come controparte individuale o come membro di altri gruppi OMRLT e una conferma scritta di ogni ente appartenente al gruppo OMRLT (incluso nella vecchia e nella nuova composizione) della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT nonché la prova adeguata, confermata dalla BCN del membro del gruppo in questione, di cui paragrafo (3), lettera (d), punto (v) di cui sopra;

iii) 

l'ente capofila abbia ottenuto conferma dalla sua BCN che il gruppo OMRLT oggetto di modifica è stato riconosciuto come tale. Prima di dare la sua conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della nuova composizione del gruppo OMRLT. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche delle valutazioni delle BCN dei membri del gruppo che si rendessero necessarie, come ad esempio le verifiche dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 6), lettera c), punto ii) di cui sopra.

7.  A condizione che i fatti che comportano l'esclusione di un membro del gruppo si siano verificati o che le modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT siano state accettate dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 5 o 6, si applicano le seguenti disposizioni, salvo decisione contraria del Consiglio direttivo:

a) 

l'ente capofila può partecipare ad una OMRLT sulla base della nuova composizione del suo gruppo OMRLT per la prima volta sei settimane dopo che l'ente capofila abbia presentato con esito favorevole alla sua BCN la domanda per il riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo;

b) 

un ente che non è più membro di un gruppo OMRLT non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT, né a titolo individuale né come membro di un altro gruppo OMRLT, a meno che non presenti una nuova domanda in conformità dei paragrafi 1, 3 o 6.

Articolo 4

Limiti al prestito

1.  La partecipazione alle OMRLT su base individuale o come ente capofila di un gruppo TLTRO è soggetta a limiti di prestito. I limiti di prestito applicabili a un partecipante individuale sono calcolati sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione agli importi in essere dei prestiti idonei e dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante individuale. I limiti di prestito applicabili all'ente capofila di un gruppo OMRLT sono calcolati sulla base dei dati relativi ai prestiti su base aggregata in relazione alle consistenze in essere dei prestiti idonei e dei prestiti netti idonei erogati da tutti i membri del gruppo OMRLT. Qualora siano state riconosciute modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT ai sensi dei paragrafi 5 o 6 dell'articolo 3, tutti i successivi calcoli dei limiti di prestito sono effettuati sulla base dei dati di bilancio del gruppo OMRLT nella nuova composizione. I limiti di prestito applicabili a ciascun partecipante rispetto ad ogni OMRLT sono da considerare come costituenti un limite massimo di offerta per ciascuno di essi e si applicano le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, come previste alla sezione 5.1.4 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.

2.  Nelle due OMRLT consecutive da effettuare nel settembre e nel dicembre 2014 ogni partecipante ha diritto di prendere in prestito un importo che complessivamente non superi il plafond iniziale a titolo di OMRLT. Il plafond iniziale a titolo di OMRLT di ogni partecipante è pari al 7 % del totale delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 30 aprile 2014. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici. I plafond iniziali a titolo di OMRLT rimasti inutilizzati non sono disponibili nelle successive OMRLT.

3.  Per ciascuna delle successive OMRLT effettuate trimestralmente nel periodo da marzo 2015 a giugno 2016, ogni partecipante ha diritto ad un plafond aggiuntivo a titolo di OMRLT. Il plafond aggiuntivo a titolo di OMRLT di ciascun partecipante è pari al numero più elevato tra (i) zero e (ii) tre volte l'importo per il quale i prestiti netti idonei complessivamente erogati da tale partecipante nel periodo tra il 1o maggio 2014 e la rispettiva data di aggiudicazione di riferimento superano il valore di riferimento stabilito a norma del paragrafo 4, al netto dell'importo precedentemente preso in prestito nell'ambito di OMRLT effettuate nel periodo decorrente da marzo 2015. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici.

4.  Il valore di riferimento di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel periodo di dodici mesi dal 1o maggio 2013 al 30 aprile 2014 (il «periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento»), come segue:

a) 

per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo nel periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento ovvero se il partecipante è stato costituito dopo il 1o maggio 2013, il valore di riferimento applicabile è pari a zero;

b) 

per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno negativo nel periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento, questo è calcolato determinando l'ammontare medio mensile dei prestiti netti idonei di ciascun partecipante nel periodo rilevante ai fini del calcolo del valore di riferimento e moltiplicando tale dato medio per il numero di mesi trascorsi tra il 30 aprile 2014 e la fine del mese di aggiudicazione di riferimento. Questa formula si applica per i mesi di aggiudicazione di riferimento fino ad aprile 2015 incluso. Successivamente, il valore di riferimento rimane invariato rispetto al valore raggiunto il 30 aprile 2015. L'allegato I illustra i relativi calcoli tecnici.

▼M1

Articolo 5

Interesse

Con riferimento alle OMRLT effettuate nel settembre 2014 e nel dicembre 2014, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base. Con riferimento alle OMRLT effettuate dal marzo 2015 al giugno 2016, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT.

Gli interessi sono corrisposti posticipatamente al momento della scadenza dell'operazione, o al momento del rimborso anticipato di cui agli articoli 6 e 7, secondo i casi.

▼M2

Articolo 6

Rimborso anticipato

1.  Salvo il paragrafo 2, decorsi 24 mesi da ciascuna OMRLT, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza semestrale, integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza. Le date di rimborso anticipato coincideranno con i giorni di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.

2.  I partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza a una data coincidente con il giorno di regolamento della prima OMRLT condotta ai sensi della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) ( 4 ). Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato alla prima data di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di effettuare a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno tre settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante tre settimane prima della data di rimborso anticipato cui si riferisce. A scanso di equivoci, il plafond aggiuntivo disponibile per l'OMRLT da effettuarsi nel giugno 2016 e da calcolarsi in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, è determinato sulla base degli importi presi in prestito nel corso delle OMRLT condotte a partire da marzo 2015, senza deduzione degli eventuali importi rimborsati alla prima data di rimborso anticipato.

3.  In relazione alle altre date di rimborso, al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di procedere a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante due settimane prima della relativa cui si riferisce.

4.  Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 5 ) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

▼B

Articolo 7

Rimborso anticipato obbligatorio

▼M2

1.  I partecipanti alle OMRLT i cui prestiti netti idonei complessivi nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016 siano inferiori al valore di riferimento loro applicabile alla data del 30 aprile 2016, sono tenuti a rimborsare la totalità dei loro prestiti OMRLT iniziali e aggiuntivi il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.

2.  Se i prestiti totali di un partecipante rispetto al suo plafond aggiuntivo nelle OMRLT condotte da marzo 2015 a giugno 2016 superano il suo plafond aggiuntivo calcolato al mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016, l'importo di tale eccedenza è dovuto il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.

▼B

3.  Qualora delle modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT siano state riconosciute ai sensi dei paragrafi 5 o 6 dell'articolo 3, il calcolo ai fini dei rimborsi anticipati obbligatori dell'ente capofila (compreso il valore di riferimento applicabile) è effettuato sulla base dei dati di bilancio della nuova composizione in relazione a tutti i prestiti sia antecedenti che successivi alla modifica nel gruppo OMRLT.

4.  La BCN competente informa i suoi partecipanti che sono soggetti a rimborso anticipato obbligatorio al più tardi il 31 agosto 2016,, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. Un avviso di rimborso anticipato obbligatorio da parte di una BCN ai sensi del presente articolo 7 o del successivo articolo 9 non costituisce notifica di un evento inadempienza.

▼M2

5.  Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato obbligatorio, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

▼B

Articolo 8

Obblighi di segnalazione

1.  I partecipanti alle OMRLT presentano alle rispettive BCN i modelli di segnalazione accuratamente compilati nel rispetto:

a) 

del contenuto e delle scadenze prescritte come approvati dal Consiglio direttivo e pubblicati sul sito Internet della BCE;

b) 

degli indirizzi specificati nell'allegato II.

2.  I termini utilizzati nel modello di segnalazione vanno intesi con riferimento al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

3.  Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione a cui sono soggetti a norma del paragrafo 1, i partecipanti applicano i requisiti minimi richiesti per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità concettuale e le revisioni di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

▼M2

4.  Se un ente partecipa ad una OMRLT, e fintanto che ha credito in essere nell'ambito di una OMRLT, esso è tenuto a presentare i modelli di segnalazione dei dati compilati su base trimestrale ai sensi del paragrafo 1 finché non sono stati forniti tutti i dati necessari a determinare l'obbligo di rimborso obbligatorio ai sensi dell'articolo 7.

▼B

5.  I partecipanti presentano i modelli di segnalazione relativi al periodo rilevante per il calcolo del valore di riferimento anteriore alla prima partecipazione a OMRLT entro le scadenze pubblicate sul sito Internet della BCE per l'invio dei modelli di segnalazione compilati alla BCN competente.

6.  Gli enti capofila di gruppi OMRLT presentano modelli di segnalazione dei dati che riflettono i dati su base aggregata di tutti i membri del gruppo OMRLT. La BCN dell'ente capofila o una BCN di un membro di un gruppo OMRLT può, salvo il coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo membro del gruppo.

7.  Qualora siano state riconosciute modifiche alla composizione di un gruppo OMRLT conformemente ai paragrafi 5 o 6 dell'articolo 3, l'ente capofila presenta modelli di segnalazione per determinare il plafond rilevante e il valore di riferimento applicabile rispecchianti la nuova composizione del gruppo OMRLT entro le scadenze pubblicate sul sito Internet della BCE per l'invio di modelli di segnalazione compilati alla BCN competente.

▼M2

8.  Fino al completo rimborso di tutti gli importi in essere nell'ambito delle OMRLT cui partecipa in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, ciascun partecipante a OMRLT è tenuto a sottoporsi a una verifica annuale dell'accuratezza sui dati segnalati in conformità al paragrafo 1. Tale esercizio, che potrebbe aver luogo nel contesto di una revisione annuale, può essere effettuato da un revisore esterno. Anziché avvalersi di un revisore esterno, i partecipanti possono progettare l'utilizzo di modalità equivalenti, approvate dall'Eurosistema. La BCN del partecipante è informata dell'esito della verifica. In caso di partecipazione di gruppo a OMRLT, l'esito della verifica è condiviso con le BCN dei membri del gruppo OMRLT. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei membri del gruppo.

▼B

9.  Le informazioni relative alla composizione dei gruppi OMRLT verranno conservate nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD), affinché siano condivise nell'Eurosistema.

Articolo 9

Inosservanza degli obblighi di segnalazione

1.  Se un partecipante non adempie agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 8:

a) 

i limiti di prestito sono fissati a zero qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per il calcolo dei limiti di prestito relativi al plafond iniziale o al plafond aggiuntivo entro il relativo termine; e

b) 

l'intero importo dei prestiti rispetto a tutte le OMRLT diventa esigibile qualora un partecipante ometta di segnalare i dati per valutare se rimborsi anticipati obbligatori sono applicabili e per calcolare i relativi rimborsi, secondo la necessità.

Prima dell'adozione di una misura ai sensi del presente paragrafo, al partecipante interessato è data la possibilità di fornire spiegazioni qualora ritenga che il mancato adempimento fosse dovuto a circostanze che esulavano dal suo controllo.

2.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni che possono essere applicate a norma della decisione BCE/2010/10 ( 6 ) rispetto agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

3.  Qualora un partecipante o la BCN identifichi e comunichi degli errori nei dati presentati tramite i modelli di segnalazione, l'Eurosistema effettua una valutazione sull'impatto dell'errore in questione e adotta iniziative adeguate, compresa la possibilità di richiedere il rimborso anticipato obbligatorio.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.




ALLEGATO I

ESECUZIONE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE

1.    Calcolo dei limiti di prestito

I partecipanti ad una OMRLT, che agiscano individualmente o in quanto ente capofila di un gruppo OMRLT, saranno soggetti a limiti di prestito. I limiti di prestito calcolati saranno arrotondati per eccesso al multiplo successivo di 10 000 EUR.

I limiti di prestito (e l'eventuale rimborso anticipato obbligatorio) applicabili a un singolo partecipante alle OMRLT saranno calcolati sulla base delle consistenze in essere dei prestiti e dei prestiti netti erogati dal singolo partecipante a società non finanziarie e famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. I limiti di prestito (e l'eventuale rimborso anticipato obbligatorio) applicabili all'ente capofila di un gruppo OMRLT saranno calcolati sulla base delle consistenze in essere dei prestiti idonei e dei prestiti netti idonei concessi complessivamente erogati da tutti i membri del gruppo OMRLT.

Sia Ck ≥ 0 il prestito di un partecipante ( 7 ) nella OMRLT k (con k = 1,…,8) (con). Il plafond iniziale per questo partecipante (IA) è:

image

dove OL è pari alle consistenze in essere al 30 aprile 2014 dei prestiti idonei erogati dal partecipante. Nelle prime due OMRLT, deve essere rispettato il seguente vincolo:

C 1 + C 2IA

Ciò significa che il prestito complessivo nelle prime due OMRLT non può superare l'importo del plafond iniziale.

Sia NLm l'ammontare dei prestiti netti idonei di un partecipante nel mese civile m. Sia

image

l'ammontare medio dei prestiti netti idonei di tale partecipante da maggio 2013 ad aprile 2014.

Indichiamo con BEk il valore di riferimento di un partecipante per la OMRLT k (con k = 3,…,8, cioè le OMRLT da condurre tra marzo 2015 e giugno 2016).

Se
image (cioè se il partecipante aveva prestiti netti idonei di segno positivo o pari a zero nei dodici mesi fino al 30 aprile 2014), o se il partecipante è stato costituito solo dopo il 1o maggio 2013, allora BEk = 0 per tutte le OMRLT k = 3,…,8.

Se

image

(cioè se il partecipante aveva prestiti netti idonei di segno negativo nei dodici mesi fino al 30 aprile 2014), allora:

image

dove n k, è definito come segue:



k

3

4

5

6

7

8

Mese della OMRLT

mar. 2015

giu. 2015

sett. 2015

dic. 2015

mar. 2016

giu. 2016

Mese di aggiudicazione di riferimento (1)

gen. 2015

apr. 2015

lug. 2015

ott. 2015

gen. 2016

apr. 2016

nk

9

12

12

12

12

12

(1)   Il mese di aggiudicazione di riferimento della OMRLT k è il mese più recente per il quale sono disponibili dati relativi ai prestiti netti per la OMRLT k (per un'operazione condotta nel mese m, saranno i dati relative al mese m – 2.).

Ciò significa che il valore di riferimento per ciascun mese di aggiudicazione di riferimento della OMRLT sarà pari all'ammontare medio mensile dei prestiti netti idonei nei dodici mesi fino al 30 aprile 2014 (

image

), moltiplicato per il numero di mesi trascorsi tra il 30 aprile 2014 e la fine del mese di aggiudicazione di riferimento. Questo, tuttavia, si applica solo per i mesi di aggiudicazione di riferimento fino ad aprile 2015, incluso. Successivamente, il valore di riferimento rimarrà invariato rispetto al valore raggiunto nel mese di aprile 2015.

La base per il calcolo del plafond aggiuntivo per un partecipante alla OMRLT k è:

AAk = 3 × (CNLk BEk ),

dove CNLk (prestiti netti cumulati, cumulative NET lending) è definito come segue:

▼M1



k

Mese della OMRLT

Mese di aggiudicazione di riferimento

CNLk

3

mar 2015

gen 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL gen 2015

4

giu 2015

apr 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL apr 2015

5

set 2015

lug 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL lug 2015

6

dic 2015

ott 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL ott 2015

7

mar 2016

gen 2016

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL gen 2016

8

giu 2016

apr 2016

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL apr 2016

▼B

Per le ultime sei OMRLT six TLTROs k = 3,…,8 (vale a dire per tutte le OMRLT in cui si possono chiedere plafond aggiuntivi), il seguente vincolo deve essere rispettato ( 8 ):

image

Ciò significa che in ogni OMRLT k, il partecipante non può prendere in prestito più di tre volte l'importo per il quale i suoi prestiti netti idonei erogati tra il 30 aprile 2014 e il rispettivo mese di aggiudicazione di riferimento (CNLk ) superano il suo valore di riferimento in quel mese di aggiudicazione di riferimento (BEk ), meno eventuali importi precedentemente presi in prestito in OMRLT che si svolgono nel periodo decorrente da marzo 2015.

2.    Calcolo dei rimborsi anticipati obbligatori

I partecipanti che hanno preso in prestito nelle OMRLT ma i cui prestiti netti idonei nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016 sono al di sotto del valore di riferimento saranno tenuti a rimborsare il loro prestito a settembre 2016.

Il rimborso anticipato obbligatorio nel settembre 2016 di un partecipante è:

▼M1

image

, if

image

▼B

Ciò significa che se il totale dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016 è inferiore al valore di riferimento per il mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016, allora l'intero importo del prestito in tutte le OMRLT deve essere rimborsato nel settembre 2016.

Se BECNL 8 ma
image , allora nel settembre 2016 il partecipante deve rimborsare
image dalle ultime sei OMRLT. In altre parole, se il prestito complessivo di un partecipante nelle OMRLT effettuate da marzo 2015 a giugno 2016
image supera la base per il calcolo del plafond aggiuntivo per il mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016 (AA 8), allora l'importo di tale eccedenza deve essere rimborsato nel settembre 2016.




ALLEGATO II

OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE — LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI SEGNALAZIONE

1.    Introduzione

Queste linee guida forniscono le istruzioni per compilare il modello di segnalazione che deve essere presentato dai partecipanti alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della BCE (OMRLT). In particolare, queste linee guida specificano anche gli obblighi di segnalazione degli enti capofila dei gruppi OMRLT che partecipano alle operazioni.

La sezione che segue fornisce informazioni generali relative alla compilazione e alla trasmissione del modello, mentre la sezione successiva esamina gli indicatori da segnalare.

2.    Informazioni generali

Le misure da utilizzare nel calcolo dei plafond (limiti) e dei rimborsi anticipati obbligatori si riferiscono a prestiti a società non finanziarie dell'area dell'euro e a prestiti alle famiglie nell'area dell'euro ( 9 ), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni, in tutte le valute. Per ogni periodo di segnalazione indicato, le informazioni relative alle consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del periodo, nonché ai prestiti netti idonei durante il periodo (calcolati come i prestiti lordi al netto dei rimborsi effettuati) devono essere segnalate separatamente per le società non finanziarie e per le famiglie. Tali indicatori sono corretti per l'impatto della cartolarizzazione tradizionale e di altri trasferimenti di prestiti. Devono essere fornite informazioni dettagliate sulle sotto-componenti rilevanti di tali voci, nonché sugli effetti che si traducono in variazioni nelle consistenze in essere, ma che non sono collegati alle operazioni (in prosieguo: «aggiustamenti delle consistenze in essere»).

Per quanto riguarda l'uso delle informazioni raccolte, si sottolinea che i dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei al 30 aprile 2014 saranno utilizzati per determinare il plafond iniziale, mentre i dati sui prestiti netti idonei nel periodo dal 1o maggio 2013 al 30 aprile 2014 saranno utilizzati per il calcolo del valore di riferimento. Le consistenze in essere dei prestiti idonei e i dati sui prestiti netti idonei per i periodi di segnalazione fino al 30 aprile 2016 saranno utilizzati per il calcolo dei plafond aggiuntivi, per quello dei rimborsi anticipati obbligatori (per i periodi di segnalazione dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016) e a fini di monitoraggio. I dati segnalati in seguito per i periodi fino alla scadenza delle operazioni nel settembre 2018 saranno utilizzati a soli fini di monitoraggio. Tutti gli altri indicatori inclusi nel modello sono necessari per verificare la coerenza interna delle informazioni e la loro coerenza con i dati statistici raccolti nell'ambito dell'Eurosistema, nonché per il monitoraggio approfondito dell'impatto del programma OMRLT.

Il quadro generale alla base della compilazione del modello di segnalazione è costituito dagli obblighi di segnalazione delle IFM dell'area euro nel contesto delle statistiche sulle voci di bilancio (Balance Sheet Items, BSI) delle IFM, come specificato nel regolamento BSI della BCE. I presenti indirizzi fanno riferimento agli obblighi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea sulle BSI (rifusione) (BCE/2013/33) ( 10 ), secondo cui la prima segnalazione ha luogo con i dati relativi a dicembre 2014 ( 11 ). In particolare, per quanto riguarda i prestiti, l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) richiede che essi «[siano] segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. […] crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività». Tuttavia, in contrasto con le norme di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che implicano altresì che i prestiti debbano essere segnalati al lordo degli accantonamenti, l'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che «[l]e BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell'acquisto [cioè, il loro valore di transazione], sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti». Le implicazioni che questa deviazione dalle linee guida generali sulle BSI ha sulla compilazione del modello di segnalazione sono esaminati in dettaglio più avanti.

Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dovrebbe inoltre essere utilizzato come documento di riferimento per quanto riguarda le definizioni da applicare nella compilazione del modello. Si veda, in particolare, l'articolo 1 per le definizioni generali, e le parti 2 e 3 dell'allegato II per la definizione rispettivamente degli strumenti da includere nel concetto di «prestiti» e dei settori dei partecipanti ( 12 ). Si osservi che, nell'ambito della disciplina sulle BSI gli interessi maturati sui prestiti sono, di regola, soggetti a iscrizione in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire per competenza, piuttosto che per cassa), ma dovrebbero essere esclusi dai dati sulle consistenze in essere dei prestiti. Tuttavia, gli interessi capitalizzati dovrebbero essere registrati come parte delle consistenze in essere.

Mentre gran parte dei dati che devono essere segnalati nel modello è già compilata dalle IFM in conformità alle disposizioni del regolamento BCE/2013/33, alcune informazioni supplementari devono essere compilate dai partecipanti alle OMRLT. Il quadro metodologico delle statistiche sulle BSI, come previsto nel Manual on MFI balance sheet statistics ( 13 ) fornisce tutte le informazioni di base necessarie per compilare questi dati supplementari; ulteriori dettagli sono forniti di seguito nelle definizioni dei singoli indicatori.

3.    Istruzioni generali di segnalazione

a)   Struttura del modello

Il modello include l'indicazione del periodo cui si riferiscono i dati e raggruppa gli indicatori in due blocchi: prestiti alle società non finanziarie dell'area euro e prestiti alle famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. I dati in tutte le celle evidenziate in giallo vengono calcolati automaticamente in base ai dati inseriti nelle altre celle, mediante le formule previste. Anche la convalida dei dati viene eseguita nel modello, verificando la coerenza tra le consistenze in essere e le operazioni. I dati devono essere segnalati in migliaia di euro.

b)   Definizione del «periodo di segnalazione»

Il periodo di segnalazione indica l'intervallo temporale a cui si riferiscono i dati. Gli indicatori relativi alle consistenze in essere devono essere segnalati con riferimento alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo di segnalazione; vale a dire per il periodo di segnalazione dal 1o maggio 2013 al 30 aprile 2014, alle consistenze in essere devono essere segnalati con riferimento al 30 Aprile 2013 e al 30 aprile 2014. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono riguardare tutti gli effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.

c)   Segnalazione con riguardo al gruppo OMRLT

In relazione alla partecipazione di gruppo alle OMRLT, i dati dovrebbero essere segnalati, di norma, su base aggregata. Tuttavia, le banche centrali nazionali (BCN) hanno la possibilità di raccogliere le informazioni a livello del singolo ente, se ritenuto opportuno.

d)   Trasmissione del modello

Il modello di segnalazione compilato dovrebbe essere trasmesso alla competente BCN come specificato nelle norme generali e secondo il calendario ufficiale, che stabilisce anche i periodi di riferimento che devono essere inclusi in ogni trasmissione e le annate da utilizzare per la compilazione del modello.

4.    Definizioni

La presente sezione fornisce definizioni dettagliate delle diverse voci da segnalare nel modello e la numerazione utilizzata nel modello è indicata tra parentesi.

a)   Consistenze in essere dei prestiti idonei (1 e 4)

I dati in queste celle vengono calcolati automaticamente sulla base delle cifre segnalate in relazione alle voci successive, vale a dire «Consistenze in essere a bilancio» (1.1 e 4.1), meno «Consistenze in essere dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio» (1.2 e 4.2), più «Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei» (1.3 e 4.3). Quest'ultima sottovoce è rilevante solo nel caso in cui, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti.

i)   Consistenze in essere a bilancio (1.1 e 4.1)

Questa voce comprende consistenze in essere di prestiti concessi a società non finanziarie e famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. Gli interessi maturati, al contrario degli interessi capitalizzati, sono esclusi dagli indicatori.

Queste celle sul modello possono essere compilate con i dati elaborati per soddisfare i requisiti di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 2 della tabella 1 sulle consistenze in essere mensili).

Per una definizione più dettagliata delle voci da includere nel modello, si rimanda alla parte 2 dell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e alla sezione 2.1.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii)   Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio (1.2 e 4.2)

Questa voce comprende le consistenze in essere dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, ma non cancellati dal bilancio. Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dal luogo di residenza delle società veicolo. Da questa voce sono esclusi i prestiti presentati come garanzie all'Eurosistema per le operazioni di credito di politica monetaria in forma di crediti che risultano in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.

La parte 5 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 5.1 della tabella 5a sui dati mensili) riguarda le informazioni richieste sui prestiti cartolarizzati alle società non finanziarie e alle famiglie, che non sono stati cancellati, ma non richiede che questi ultimi siano disaggregati in base allo scopo. Inoltre, le consistenze in essere dei prestiti altrimenti trasferiti (cioè non attraverso un'operazione di cartolarizzazione), ma non cancellati, non sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini della compilazione del modello di segnalazione, estrapolare i dati dalle banche dati interne delle IFM.

Per una definizione più dettagliata delle voci da includere nel modello, si veda la parte 5 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

iii)   Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei (1.3 e 4.3)

Questi dati sono rilevanti solo per quegli enti che, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti. Nel caso di enti che concorrono come gruppo OMRLT, questo requisito si applica solo a quelli nel gruppo che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

Questa voce comprende accantonamenti specifici e generici per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (prima che cancellazioni totali/parziali si verifichino). I dati devono riferirsi a prestiti idonei in essere iscritti in bilancio, escludendo cioè i prestiti che cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati dal bilancio.

Come indicato in precedenza, nelle statistiche sulle BSI i prestiti dovrebbero essere segnalati, di regola, al valore nominale in essere, con i corrispondenti accantonamenti imputati a «capitale e riserve». In tali casi, non si richiede una segnalazione separata degli accantonamenti. Allo stesso tempo, nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti, queste informazioni supplementari devono essere segnalate al fine di raccogliere dati pienamente comparabili tra le IFM.

Laddove la prassi sia quella di segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, le BCN hanno la possibilità di rendere non obbligatoria la segnalazione di queste informazioni. Tuttavia, in tali casi, i calcoli previsti dalla disciplina delle OMRLT saranno basati sull'ammontare in essere dei prestiti iscritti a bilancio al netto degli accantonamenti ( 14 ).

Per alcuni ulteriori dettagli, si vedano le disposizioni di cui alla definizione di «capitale e riserve» di cui alla parte 2 dell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

b)   Prestiti netti idonei (2)

Queste celle del modello registrano i prestiti netti (operazioni) erogati nel periodo di segnalazione. I dati sono calcolati automaticamente sulla base dei dati segnalati nelle sotto-voci, vale a dire «prestiti lordi» (2.1) meno «rimborsi» (2.2).

I prestiti rinegoziati nel corso del periodo di segnalazione dovrebbero essere segnalati sia come «rimborsi» che come «prestiti lordi» nel momento in cui la rinegoziazione avviene. I dati relativi agli aggiustamenti devono includere gli effetti relativi alla rinegoziazione del prestito.

Le operazioni stornate nel corso del periodo (cioè i prestiti concessi e rimborsati durante il periodo) dovrebbero in linea di principio essere segnalate sia come «prestiti lordi» che come «rimborsi». Tuttavia, le IFM partecipanti possono escludere tali operazioni al momento di compilare il modello, nella misura in cui ciò possa alleggerire gli oneri di segnalazione. In questo caso, esse dovrebbero fornire informazioni nel campo «Commenti» del modello e i dati relativi agli aggiustamenti delle consistenze in essere devono escludere gli effetti relativi a tali operazioni stornate. Questa deroga non si applica ai prestiti erogati nel corso del periodo che risultano cartolarizzati o altrimenti trasferiti.

Dovrebbe altresì tenersi conto dei debiti da carta di credito, dei prestiti rotativi e degli scoperti di conto. Per questi strumenti, variazioni nei saldi a causa di importi utilizzati o ritirati durante i periodi di segnalazione dovrebbero essere utilizzati come indicatori per determinare l'importo dei prestiti netti. Importi di segno positivo dovrebbero essere segnalati come «Prestiti lordi» (2.1), mentre importi di segno negativo dovrebbero essere segnalati (con il segno positivo) come «Rimborsi» (2.2).

i)   Prestiti lordi (2.1)

Questa voce comprende il flusso di nuovi prestiti lordi nel periodo di segnalazione, escluse eventuali acquisizioni di prestiti. Il credito erogato che si riferisce a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbe altresì essere segnalato, come spiegato sopra.

Dovrebbero essere inclusi anche gli importi aggiunti nel corso del periodo ai saldi dei clienti dovuti, per esempio, agli interessi capitalizzati (al contrario di quelli maturati) e alle commissioni,.

ii)   Rimborsi (2.2)

Questa voce comprende il flusso dei rimborsi di capitale durante il periodo di segnalazione, esclusi quelli relativi ai prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, che non risultano cancellati dal bilancio. I rimborsi relativi a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbero altresì essere segnalati, come spiegato sopra.

I pagamenti di interessi relativi agli interessi maturati e non ancora capitalizzati, le cessioni di prestiti e altri aggiustamenti delle consistenze in essere (comprese le perdite parziali e quelle totali) non dovrebbero essere segnalati.

c)   Aggiustamenti delle consistenze in essere

Queste celle del modello sono per la segnalare variazioni nelle consistenze in essere [riduzioni (–) e aumenti (+)] che si verificano durante il periodo di segnalazione e che non sono collegate a prestiti netti. Tali variazioni derivano da operazioni quali le cartolarizzazioni dei prestiti e altri trasferimenti di prestiti nel periodo di segnalazione, e da altri aggiustamenti relativi a rivalutazioni dovute variazioni dei tassi di cambio, cancellazioni parziali/totali dei prestiti e riclassificazioni. I dati di queste celle vengono calcolati automaticamente sulla base dei dati segnalati nelle sotto-voci, vale a dire «cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione» (3.1), più «altri aggiustamenti» (3.2).

i)   Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione (3.1)

—   Flussi netti di prestiti cartolarizzati con un effetto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1 A)

Questa voce comprende l'ammontare netto dei prestiti che sono cartolarizzati durante il periodo di segnalazione con un impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, calcolate come acquisizioni meno cessioni ( 15 ). Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dal luogo di residenza delle società coinvolte. I trasferimenti di prestiti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle cancellazioni parziali/totali al momento della vendita. Tali cancellazioni parziali/totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B del modello (si veda di seguito). Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere riportati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere) ( 16 ).

Gli obblighi di cui alla parte 5 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocchi 1.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali) disciplinano questi elementi.

Per una definizione più dettagliata delle voci da segnalare, si veda la parte 5 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

—   Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con un impatto sulle consistenze in essere in essere dei prestiti (3.1B)

Questa voce comprende l'ammontare netto di prestiti ceduti o acquisiti nel corso del periodo, con un effetto sulle consistenze in essere dei prestiti segnalate, in operazioni non collegate alle attività di cartolarizzazione, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle cancellazioni parziali/totali al momento della vendita. Queste cancellazioni parziali/totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B del modello (si veda di seguito). Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere).

Gli obblighi della parte 5 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 1.2 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali riguardano dati sui flussi netti di prestiti che sono altrimenti trasferiti, con un effetto sulle consistenze in essere dei prestiti, ma escludono:

1) 

prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo a causa di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre) ( 17 );

2) 

trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scissioni.

Ai fini della compilazione del modello di segnalazione OMRLT, tutti questi effetti devono essere segnalati. Per una definizione più dettagliata degli elementi da segnalare, si veda la parte 5 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Per quanto riguarda i «Cambiamenti nella struttura del settore delle IFM», la sezione 1.6.3.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. (e la connessa sezione 5.2 dell'allegato 1.1) fornisce una descrizione dettagliata dei trasferimenti infragruppo, distinguendo tra i casi in cui i trasferimenti avvengono tra unità istituzionali separate (ad esempio, prima che una o più delle unità cessino di esistere per effetto di una fusione o di un'acquisizione) e quelli che avvengono nel momento in cui alcune unità cessano di esistere, che impongono una riclassificazione statistica. Ai fini della compilazione del modello di segnalazione OMRLT, in entrambi i casi le implicazioni sono le stesse e i dati dovrebbero essere segnalati alla voce 3.1C (e non alla voce 3.2C).

—   Flussi netti di prestiti che sono cartolarizzati o trasferiti altrimenti senza alcun effetto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1C)

Questa voce comprende le consistenze nette dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti durante il periodo di segnalazione senza alcun effetto sulle consistenze in essere dei prestiti segnalate, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite cancellazioni parziali/totali al momento della vendita. Tali cancellazioni parziali/totali dovrebbero essere segnalate, se identificabili, alla voce 3.2B del modello di segnalazione (si veda di seguito). Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere). Da questa voce sono esclusi i flussi netti relativi ai prestiti presentati come garanzia all'Eurosistema per le operazioni di credito di politica monetaria in forma di crediti che risultano in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.

Gli obblighi della parte 5 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 2.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali riguardano dati sui flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consistenze in essere dei prestiti, ma i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni non sono identificati separatamente e dovrebbero quindi essere estrapolati dalle banche dati delle IFM. Inoltre, come specificato in precedenza, gli obblighi escludono:

1) 

prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo a causa di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);

2) 

trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scissioni.

Ai fini della compilazione del modello di segnalazione OMRLT, tutti questi effetti devono essere segnalati.

Per una definizione più dettagliata degli elementi da includere, si veda la parte 5 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii)   Altri aggiustamenti (3.2)

I dati sugli altri aggiustamenti devono essere segnalati per i prestiti idonei in essere iscritti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati.

—   Rivalutazioni a causa di variazioni dei tassi di cambio (3.2 A)

Le fluttuazioni nei tassi di cambio rispetto all'euro danno luogo a variazioni nel valore di prestiti denominati in valuta estera quando questi sono espressi in euro. I dati su tali effetti dovrebbero essere segnalati con un segno negativo (positivo) quando in termini netti danno luogo ad una riduzione (aumento) delle consistenze in essere, e sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.

Questi aggiustamenti non sono disciplinati dagli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini del modello di segnalazione OMRLT, se i dati (anche approssimati) non sono facilmente disponibili per le IFM, essi possono essere calcolati secondo le indicazioni fornite nella sezione 4.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. La procedura di stima suggerita limita la portata dei calcoli alle valute principali e si basa sui seguenti passaggi:

1) 

le consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del periodo (voci 1 e 4) sono suddivise per valuta di denominazione, concentrandosi sugli insiemi di prestiti denominati in GBP, USD, CHF e JPY (se tali dati non sono facilmente disponibili, si possono utilizzare i dati sul totale delle consistenze in essere iscritte a bilancio, inclusi i prestiti cartolarizzati o trasferiti altrimenti che non sono cancellati — voci 1.1 e 4.1);

2) 

ogni insieme di prestiti è trattato come segue (i numeri delle equazioni pertinenti nel Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM sono forniti tra parentesi):

— 
le consistenze in essere alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo sono convertite nella valuta di denominazione originaria, utilizzando i corrispondenti tassi di cambio nominali ( 18 ) (equazioni [4.2.2] e [4.2.3]),
— 
la variazione nelle consistenze in essere durante il periodo di riferimento denominate in valuta estera viene calcolata e convertita in euro utilizzando il valore medio dei tassi di cambio giornalieri durante il periodo di segnalazione (equazione [4.2.4]),
— 
sono calcolate la differenza tra la variazione nelle consistenze in essere convertite in euro, come calcolata nel passaggio precedente, e la variazione nelle consistenze in essere in euro (equazione [4.2.5], con il segno opposto),
3) 

l'aggiustamento finale del tasso di cambio è stimato come la somma degli aggiustamenti per ciascuna valuta.

Per ulteriori informazioni, si vedano le sezioni 1.6.3.5 e 4.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

—   cancellazioni parziali/totali (3.2B)

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), per «cancellazioni parziali» si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un prestito nel bilancio (statistico) a causa del suo deterioramento. Allo stesso modo, per «cancellazioni totali» si intendono le cancellazioni dell'intero valore contabile di un prestito che ne comportano l'eliminazione dall'attivo di bilancio. Gli effetti delle cancellazioni parziali e delle cancellazioni totali devono essere segnalati con un segno negativo (positivo) quando in termini netti determinano una riduzione (aumento) delle consistenze in essere. Questi dati sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.

Per quanto riguarda le cancellazioni parziali/totali dei prestiti in essere iscritti a bilancio, possono essere utilizzati i dati compilati per adempiere agli obblighi minimi di cui alla parte 4 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 2 della tabella 1 A sugli aggiustamenti da rivalutazione). Tuttavia, per isolare l'impatto delle cancellazioni parziali/totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati è necessaria l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.

I dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei (voci 1 e 4) sono in linea di principio corretti per le consistenze in essere degli accantonamenti nei casi in cui i prestiti siano rilevati al netto degli accantonamenti nel bilancio statistico.

In casi nei quali i partecipanti segnalano le voci 1.3 e 4.3, i dati sulle cancellazioni parziali/totali dei prestiti dovrebbero integrare la cancellazione di precedenti accantonamenti su prestiti che sono diventati (parzialmente o totalmente) inesigibili e, inoltre, dovrebbero includere anche eventuali perdite eccedenti gli accantonamenti, se applicabile. Allo stesso modo, quando un prestito accantonato è cartolarizzato o trasferito altrimenti, occorre registrare una perdita parziale/perdita totale pari agli accantonamenti in essere, con segno opposto, al fine di rispecchiare la corrispondente variazione del valore a bilancio, corretto per gli importi degli accantonamenti e il valore del flusso netto. Gli accantonamenti possono cambiare nel tempo per effetto di nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (al netto di possibili storni, compresi quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario). Tali modifiche non dovrebbero essere registrate nel modello di segnalazione OMRLT come parte delle cancellazioni parziali/totali (poiché il modello ricostruisce i valori al lordo degli accantonamenti) ( 19 ).

Si può omettere di isolare l'effetto delle cancellazioni parziali/totali dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono eliminati contabilmente se i dati sugli accantonamenti non possono essere estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.

Laddove è prassi segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, ma le voci rilevanti (1.3 e 4.3) relative agli accantonamenti non sono segnalate (si veda in precedenza), le cancellazioni parziali/totali devono includere nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti nel portafoglio prestiti (al netto di possibili storni quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario) ( 20 ).

Si può omettere di isolare l'effetto delle cancellazioni parziali/totali sui prestiti cartolarizzati o trasferiti altrimenti che non sono eliminati contabilmente se i dati separati sugli accantonamenti non possono estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.

In linea di principio, tali voci comprendono anche le rivalutazioni che risultano quando i prestiti sono cartolarizzati o altrimenti trasferiti e il valore dell'operazione differisce dal valore nominale al momento del trasferimento. Tali rivalutazioni devono essere segnalate, ove identificabili, e dovrebbero essere calcolate come la differenza tra il valore dell'operazione la consistenza in essere al valore nominale al momento della vendita.

Per ulteriori informazioni, si veda la parte 4 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 1.6.3.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

—   Riclassificazioni (3.2C)

Le riclassificazioni registrano tutti gli altri effetti che non sono collegati ai prestiti netti, come definiti in precedenza, ma comportano variazioni nelle consistenze dei prestiti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente.

Questi effetti non sono disciplinati dagli obblighi fissati dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e il loro impatto è normalmente stimato su base aggregata nella compilazione delle statistiche macroeconomiche. Tuttavia, essi sono importanti a livello dei singoli enti (o gruppi OMRLT), al fine di riconciliare i prestiti netti e le variazioni delle consistenze in essere.

I seguenti effetti devono essere segnalati, per quanto riguarda le consistenze in essere dei prestiti in bilancio, con esclusione dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono eliminati contabilmente e per convenzione se ne registrano gli effetti che portano alla riduzione (aumento) delle consistenze in essere con un segno negativo (positivo).

1) 

Cambiamenti nella classificazione di settore o area di residenza dei mutuatari che comportano variazioni nelle posizioni in essere segnalate che non sono dovute a prestiti netti e quindi devono essere registrate ( 21 ).

2) 

Cambiamenti nella classificazione degli strumenti. Anche questi possono incidere sugli indicatori se le consistenze dei prestiti aumentano (diminuiscono) per effetto, ad esempio, della riclassificazione di un titolo di debito (prestito) come un prestito (titolo di debito).

3) 

Aggiustamenti derivanti dalla correzione di errori di segnalazione.

Gli effetti relativi a trasferimenti di prestiti che si producono nel contesto di ristrutturazioni societarie e riorganizzazioni intra-gruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scissioni devono essere segnalati alla voce 3.1.B. Non sono richieste riclassificazioni rispetto ai cambiamenti nella composizione dei gruppi OMRLT, perché in tali casi i modelli di segnalazione devono essere presentati nuovamente per riflettere la nuova composizione del gruppo OMRLT.

Per ulteriori informazioni, si veda la sezione 1.6.3.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM; tuttavia, le differenze concettuali evidenziate in precedenza dovrebbero essere tenute presenti per ricavare dati di riclassificazione a livello dei singoli enti.

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( 1 ) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14), che verrà sostituito a partire dal 1o gennaio 2015 dal regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

( 4 ) Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).

( 5 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3);

( 6 ) Decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

( 7 ) I riferimenti ad un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti singoli o a gruppi OMRLT.

( 8 ►M1  Per le OMRLT da effettuare nel marzo 2015 (k = 3), il vincolo è C 3max{0, AA 3}. ◄

( 9 ) Ai fini del modello di segnalazione il termine «famiglie» comprende le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

( 10 ) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

( 11 ) La segnalazione delle IFM ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) avrà inizio a partire dal mese di riferimento di dicembre 2014. Il precedente atto giuridico che costituisce la base per la segnalazione delle statistiche VDB/di bilancio è il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Il presente regolamento si applica quindi alla segnalazione dei dati OMRLT per i periodi di riferimento fino al dicembre 2014. Tuttavia, le differenze tra i due regolamenti non sono significative rispetto al loro impatto sul programma OMRLT, con l'eccezione della definizione di «società non finanziarie» (cfr. la nota di seguito).

( 12 ►M1  La classificazione settoriale delle società holding delle società non finanziarie nel Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è stata modificata nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) per riflettere i cambiamenti negli standard statistici internazionali. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le società holding delle società non finanziarie sono riclassificate come società finanziarie. La segnalazione nell'ambito delle OMRLT deve, in linea di principio, essere in linea con il quadro VDB: a decorrere dal dicembre 2014 i dati non devono riguardare le società holding e gli aggiustamenti devono essere trasmessi di conseguenza. ◄

( 13 ) Si veda il Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM, BCE, aprile 2012, disponibile all'indirizzo http://www.ecb.europa.eu. In particolare, la sezione 2.1.4, alla pag. 76, si occupa della segnalazione statistica dei prestiti.

( 14 ) Questa eccezione ha anche implicazioni per la segnalazione dei dati sulle cancellazioni parziali/totali, come chiarito di seguito.

( 15 ) La presente convenzione in merito al segno [che è l'opposto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)] è coerente con l'obbligo generale che riguarda i dati di aggiustamento, come specificato sopra — vale a dire gli effetti che portano a un aumento (diminuzione) delle consistenze devono essere segnalati con un segno positivo (negativo).

( 16 ) Come illustrato in precedenza, il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) permette alle IFM di segnalare i prestiti acquistati al loro valore di transazione (a patto che si tratti di una pratica nazionale applicata da tutte le IFM residenti nel paese). In tali casi, le componenti di rivalutazione che possono sorgere devono essere segnalate nel modello alla voce 3.2B.

( 17 ) In conformità agli obblighi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), che devono essere osservati dalle IFM nel segnalare statistiche VBD fino al mese di riferimento di novembre 2014, tutti i trasferimenti tra le IFM dell'area dell'euro sono esclusi dai flussi netti, non solo quelli tra le IFM nazionali.

( 18 ) Dovrebbero essere utilizzati i tassi di cambio di riferimento della BCE. Si veda il comunicato stampa dell'8 luglio 1998, che istituisce standard nel mercato comune che è disponibile sul sito Internet della BCE (http://www.ecb.europa.eu).

( 19 ) Va notato che tale obbligo differisce dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

( 20 ) Questo obbligo è lo stesso che riguarda le informazioni da segnalare ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dalle IFM che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

( 21 ►M1  Gli effetti della riclassificazione delle società holding delle società non finanziarie come società finanziarie, che ha avuto luogo nel mese di dicembre 2014, dovrebbero essere registrati alla voce 3.2C. ◄

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