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Documento 02014D0045(01)-20170721

Testo consolidato: Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea del 19 novembre 2014 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/5/2017-07-21

02014D0045(01) — IT — 21.07.2017 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2015/5 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2014

sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività

(BCE/2014/45)

(GU L 001 dell'6.1.2015, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2015/1613 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 settembre 2015

  L 249

28

25.9.2015

►M2

DECISIONE (UE) 2017/102 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell'11 gennaio 2017

  L 16

55

20.1.2017

►M3

DECISIONE (UE) 2017/1361 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2017

  L 190

24

21.7.2017




▼B

DECISIONE (UE) 2015/5 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2014

sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività

(BCE/2014/45)



Articolo 1

Istituzione e ambito dell'ABSPP

Con la presente decisione è istituito l'ABSPP, nell'ambito del quale la BCE acquista ABS idonei nell'accezione di cui all'articolo 2 e in conformità alle disposizioni della presente decisione. Nell'ambito dell'ABSPP la BCE può impartire istruzioni ai propri agenti di acquistare ABS idonei per suo conto sul mercato primario e secondario da controparti idonee nell'accezione di cui all'articolo 4.

Articolo 2

Criteri di idoneità per l'acquisto definitivo di ABS

Gli ABS sono idonei per gli acquisti definitivi nell'ambito dell'ABSPP purché soddisfino i criteri di idoneità di seguito indicati.

(1) Gli ABS soddisfino una valutazione di qualità creditizia pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema ( 1 ), espressa in forma di almeno due rating di credito pubblici attribuiti da due agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions, ECAI) accettate nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF).

▼M1

(2) In alternativa a quanto previsto al punto 1 che precede e al punto 9 che segue, l'ABS soddisfi i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come previsto nell'Indirizzo BCE/2014/60 ( 2 ).

▼B

(3) Ove gli ABS non abbiano una valutazione di qualità creditizia pari almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa in forma di almeno due rating di credito pubblici attribuiti da due ECAI accettate nell'ambito dell'ECAF, gli ABS, oltre a soddisfare i requisiti di cui al punto 2, rispettino i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3 dell'Indirizzo BCE/2014/31 ( 3 ).

(4) Almeno il 90 per cento dei debitori delle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono gli ABS siano classificati come società non finanziarie del settore privato ( 4 ) o persone fisiche: detta percentuale è calcolata con riferimento al valore capitale in essere delle attività generatrici di flussi di cassa riferibili a tali debitori.

(5) Almeno il 95 per cento:

a) del valore capitale in essere delle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono l'emissione di ABS sia denominato in euro;

b) delle proprietà che garantiscono le attività generatrici dei flussi di cassa a garanzia di un'emissione di ABS relativa a mutui residenziali cartolarizzati (residential mortgage-backed securities, RMBS) o mutui commerciali cartolarizzati (commercial mortgage-backed securities, CMBS) siano ubicate nell'area dell'euro: detta percentuale è calcolata con riferimento al valore capitale in essere delle attività generatrici di flussi di cassa riferibili a tali proprietà; e

c) dei debitori delle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono l'emissione di ABS (diversa dalle emissioni di ABS relative a RMBS e CMBS di cui al punto b)] abbiano sede legale o siano residenti, secondo il caso, nell'area dell'euro: detta percentuale è calcolata in riferimento al valore capitale in essere delle attività generatrici di flussi di casa riferibili a tali debitori.

(6) L'emittente degli ABS sia stabilito nell'area dell'euro.

(7) Una tranche di ABS (recante lo stesso numero internazionale di identificazione dei titoli — International Security Identification Number, codice ISIN — ovvero un codice ISIN fungibile) che, nel momento in cui la BCE effettua la verifica in funzione dell'eventuale acquisto ai sensi dell'articolo 3, è stata integralmente mantenuta dal cedente (originator) o da soggetti con i quali questo ha stretti legami ( 5 ), sarà considerata idonea all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP se una parte di tale tranche (recante lo stesso codice ISIN ovvero un codice ISIN fungibile) sia acquistata anche da un investitore esterno che non presenta uno stretto legame con l'originator (ad esclusione di una banca centrale dell'Eurosistema operante al di fuori dell'ABSPP).

(8) Ove i debitori delle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono un'emissione di ABS abbiano sede legale o residenza in Grecia o a Cipro, a tali ABS non si applica il livello minimo di rating di cui al punto 1, purché questi siano assoggettati al limite di acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP e tutti i requisiti aggiuntivi di seguito indicati:

a) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/31, la soglia minima di qualità creditizia dell'Eurosistema utilizzata per determinare l'idoneità come garanzia di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco o cipriota non si applica;

b) agli ABS siano attribuiti, da due ECAI accettate nell'ambito dell'ECAF, due rating di credito pubblici del livello più elevato attribuibile a emissioni di ABS nel relativo Stato membro;

c) la struttura dell'emissione di ABS incorpori supporti di credito attuali (come il supporto di credito fornito da tutte le tranche dell'emissione di ABS subordinate alla tranche di ABS idonea all'acquisto) pari almeno al 25 per cento dell'importo capitale in essere di tutte le tranche dell'emissione di ABS;

d) siano disponibili relazioni per gli investitori e l'ABS possa essere modellizzato utilizzando strumenti standard di modellizzazione dei flussi di cassa di ABS di terze parti, come valutati dalla BCE;

e) la migliore valutazione di qualità creditizia di ciascuna delle seguenti controparti nell'emissione di ABS (se pertinente), ad eccezione del gestore (servicer), raggiunga almeno un grado di qualità creditizia di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un'ECAI accettata nell'ambito dell'ECAF:

i) banche che gestiscono i conti dell'emittente;

ii) garanti delle banche che gestiscono i conti dell'emittente;

iii) fornitori di linee di liquidità;

iv) controparti di copertura;

v) il principale agente per il pagamento (principal paying agent);

vi) fornitori di contratti di investimento garantito.

f) sia stato nominato un servicer di riserva per l'emissione di ABS.

▼M1

(9) I requisiti di cui all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60 non si applicano alle tranche intermedie (mezzanine) di ABS, che sono idonee all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP solamente ove:

a) siano assistite da una garanzia che:

i) soddisfi i requisiti per le garanzie per le attività negoziabili stabiliti agli articoli 114, 115, 117 e 118 della parte quarta, Titolo IV, dell'Indirizzo BCE/2014/60; e

ii) sia emessa da un garante con una valutazione della qualità creditizia ai sensi dell'articolo 83, lettera c), dell'Indirizzo BCE/2014/60 attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, espressa sotto forma di rating di credito pubblico pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema; e

b) soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili per l'acquisto nell'ambito dell'ABSPP.

Ai fini della presente decisione, per «tranche mezzanine» si intende una tranche di un'emissione di ABS che, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, alla priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicate nel prospetto informativo:

a) abbia rango inferiore alla tranche o alle sub-tranche non subordinate della stessa emissione di ABS, come stabilito all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60; e

b) abbia rango superiore alla tranche o alle subtranche più subordinate, che sono le prime a sostenere le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate, e pertanto proteggono le tranche o sub-tranche second loss e, se del caso, le tranche o sub-tranche di rango superiore.

▼M2

(10) Sono consentiti acquisti di ABS nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di ABS nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.

▼M3

(11) L'ente che ha originato o istituito l'ABS non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio ( 7 ).

▼B

Articolo 3

Valutazione del rischio di credito e debita diligenza

Anteriormente all'acquisto di ABS che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 2, la BCE effettua una valutazione del rischio di credito e esercita la debita diligenza in relazione a tali ABS.

Articolo 4

Controparti idonee

Sono controparti idonee per l'ABSPP, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito riguardanti ABS detenute nei portafogli ABSPP: a) controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come definite alla sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; b) controparti utilizzate da banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimenti denominati in euro; e c) soggetti considerati controparti idonee per operazioni definitive nel quadro dell'ABSPP da parte del Consiglio direttivo in base a una valutazione del rischio di controparte dell'Eurosistema da parte della BCE.

Articolo 5

Limiti all'acquisto

1.  Salvo quanto previsto al paragrafo 2, non sono consentiti nell'ambito dell'ABSPP l'acquisto e la detenzione di una quota superiore al 70 per cento delle consistenze in essere di una tranche di ABS (recanti lo stesso codice ISIN o un codice ISIN fungibile).

2.  In relazione a una tranche di ABS (recanti lo stesso codice ISIN o un codice ISIN fungibile) idonei all'acquisto ai sensi del punto 8 dell'articolo 2, non sono consentiti nell'ambito dell'ABSPP l'acquisto e la detenzione di una quota superiore al 30 per cento delle consistenze in essere di tale tranche.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet della BCE.



( 1 ) Come pubblicata sul sito della BCE.

( 2 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 3 ) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

( 4 ) L'espressione «Società non finanziarie» ha il significato attribuitole nel Sistema europeo dei conti di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

( 5 ) L'espressione «stretti legami» ha il significato attribuitole nella sezione 6.2.3.2 dell'Allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

( 6 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

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