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Documento 32013D0041(01)

2014/4/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2013 , in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Lettonia (BCE/2013/41)

GU L 3 del 8.1.2014, pagg. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/4(3)/oj

8.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/9


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 ottobre 2013

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Lettonia

(BCE/2013/41)

(2014/4/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 46.2,

visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta d'informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (5),

considerando quanto segue:

(1)

L’introduzione dell’euro in Lettonia il 1o gennaio 2014 comporta che, a partire da tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Lettonia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.

(2)

L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall’Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare la loro agevole integrazione, senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro, ivi compresa la Lettonia.

(3)

L’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea implica che la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccolga le informazioni statistiche necessarie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli agenti economici anche per assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento» e «aggregato soggetto a riserva» hanno lo stesso significato di cui al Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Lettonia

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Lettonia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio dal 1o al 14 gennaio 2014.

2.   L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Lettonia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del suo bilancio al 31 ottobre 2013. Le istituzioni situate in Lettonia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Latvijas Banka in conformità al quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le istituzioni situate in Lettonia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2013.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Lettonia, o in alternativa la Latvijas Banka, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo, lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 10 dicembre 2013.Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro il 10 dicembre 2013, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato è valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4.   Le disposizioni dell’articolo 3 paragrafi da 2 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle istituzioni situate in Lettonia così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Lettonia, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), non risente dell’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Lettonia.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro possono decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra l’11 dicembre 2013 e il 14 gennaio 2014 e quello compreso tra il 15 gennaio e l’11 febbraio 2014, qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Lettonia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non sono ancora presenti nella lista d'istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Lettonia calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra l’11 dicembre 2013 e il 14 gennaio 2014 e quello compreso tra il 15 gennaio e l’11 febbraio 2014, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2013 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità della parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) rappresentando le istituzioni situate in Lettonia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Lettonia come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2013, in gennaio e febbraio 2014, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che beneficiano della deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Lettonia calcolano le proprie riserve minime sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2013 e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) rappresentando le istituzioni situate in Lettonia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità alla tavola 1 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Lettonia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le informazioni statistiche sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione è indirizzata alla Latvijas Banka, alle istituzioni situate in Lettonia e alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2013.

3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nella presente decisione, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1.


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