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Documento 32014R0468

Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 , che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)

GU L 141 del 14.5.2014, pagg. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (UE) N. 468/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2014

che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU)

(BCE/2014/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6 e l’articolo 33, paragrafo 2,

visto l’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2),

vista la consultazione pubblica e l’analisi effettuata in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

Considerando quanto segue:

(1)

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito il «regolamento sull’MVU») istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti.

(2)

Nel quadro dell’articolo 6 del regolamento sull’MVU, la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti di vigilanza microprudenziale ad essa attribuiti dall’articolo 4 del medesimo regolamento nei confronti degli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU e dell’esercizio di una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle competenze e delle procedure stabilite all’articolo 6 del regolamento sull’MVU.

(3)

Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, le ANC hanno il compito di prestare assistenza alla BCE, alle condizioni stabilite dal regolamento sull’MVU e dal presente regolamento, nella preparazione e nell’attuazione di ogni atto inerente ai compiti di cui all’articolo 4 del regolamento sull’MVU in relazione a tutti gli enti creditizi, compresa l’assistenza nelle attività di verifica. A tale scopo, le ANC, nello svolgimento dei compiti menzionati all’articolo 4 del regolamento sull’MVU, dovrebbero seguire le istruzioni impartite dalla BCE.

(4)

La BCE, le ANC e le autorità nazionali designate (AND) sono tenute ad assolvere i compiti macroprudenziali di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU e a seguire le procedure di coordinamento previste da tale norma, dal presente regolamento e dal pertinente diritto dell’Unione, fatto salvo il ruolo dell’Eurosistema e del Comitato europeo per il rischio sistemico.

(5)

Nell’ambito dell’MVU, le competenze di vigilanza spettanti alla BCE e alle ANC sono attribuite sulla base della significatività dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’MVU. Il presente regolamento fissa, in particolare, la metodologia specifica per la valutazione di tale significatività, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU. La BCE è competente a esercitare la vigilanza diretta sugli enti creditizi, sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista insediati in Stati membri partecipanti e sulle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti stabilite in Stati membri partecipanti che risultano significativi. Le ANC sono responsabili della vigilanza diretta sui soggetti meno significativi, fatto salvo il potere della BCE di decidere, in casi specifici, di esercitare una vigilanza diretta su tali soggetti, ove ciò sia necessario per l’applicazione coerente degli standard di vigilanza.

(6)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della normativa dell’Unione nel campo delle sanzioni e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al principio di separazione tra la fase di indagine e la fase decisionale, la BCE istituirà un’unità d’indagine indipendente, incaricata di indagare in modo autonomo sulla violazione delle norme e delle decisioni in materia di vigilanza.

(7)

L’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE, in consultazione con le ANC e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza, è tenuta ad adottare e pubblicare un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU.

(8)

L’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE è tenuta a pubblicare, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l’esecuzione dei compiti ad essa attribuiti da tale regolamento. Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative dell’articolo 33, paragrafo 2, relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU.

(9)

Conseguentemente, il presente regolamento sviluppa e specifica ulteriormente le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento sull’MVU tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU così come, ove opportuno, con le autorità nazionali designate, assicurando in tal modo un funzionamento efficace e coerente dell’MVU.

(10)

La BCE attribuisce notevole importanza alla valutazione approfondita degli enti creditizi, compresa l’analisi del bilancio, che essa è tenuta a effettuare prima dell’assunzione dei propri compiti. Ciò vale per tutti gli Stati membri che entrano a far parte dell’area dell’euro, e dunque dell’MVU, a seguito della data di inizio della vigilanza, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.

(11)

Ai fini del corretto funzionamento dell’MVU, è essenziale che vi sia una piena cooperazione tra la BCE e le ANC e che le stesse condividano tutte le informazioni che possono incidere sui rispettivi compiti, in particolare le informazioni di cui si avvalgono le ANC in relazione a procedure che possono incidere sulla sicurezza e la solidità di un soggetto vigilato o sulle procedure di vigilanza in relazione a tali soggetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo

1.   Il presente regolamento disciplina tutti i seguenti aspetti:

a)

il quadro di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, segnatamente un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche per l’attuazione dell’articolo 6 del regolamento sull’MVU riguardanti la cooperazione nell’ambito dell’MVU, che comprende:

i)

la metodologia specifica per valutare e riesaminare se un soggetto vigilato è classificato come significativo o meno significativo secondo i criteri stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e le misure risultanti da tale valutazione;

ii)

la definizione delle procedure, compresi i termini, anche in relazione alla possibilità per le ANC di predisporre progetti di decisione da sottoporre all’attenzione della BCE concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza sui soggetti vigilati significativi;

iii)

la definizione delle procedure, compresi i termini, concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza sui soggetti vigilati meno significativi. In particolare, tali procedure impongono alle ANC, a seconda dei casi definiti nel presente regolamento, di:

notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza,

valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura,

trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti in materia di vigilanza, su cui la BCE può esprimere la propria opinione;

b)

la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU riguardo alle procedure relative a soggetti vigilati significativi e soggetti vigilati meno significativi, comprese le procedure comuni applicabili alle autorizzazioni all’accesso all’attività di ente creditizio, alla revoca di tali autorizzazioni e alla valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate;

c)

le procedure relative alla cooperazione tra la BCE, le ANC e le AND riguardanti compiti e strumenti macroprudenziali, nel significato di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU;

d)

le procedure relative al funzionamento della cooperazione stretta nel significato di cui all’articolo 7 del regolamento sull’MVU e applicabili tra la BCE, le ANC e le AND;

e)

le procedure relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU, compresi taluni aspetti relativi alle segnalazioni di vigilanza;

f)

le procedure relative all’adozione di decisioni di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di altre persone;

g)

il regime linguistico tra la BCE e le ANC e tra la BCE e i soggetti vigilati e altre persone;

h)

le procedure applicabili ai poteri sanzionatori della BCE e delle ANC nell’ambito dell’MVU in relazione ai compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU;

i)

le disposizioni transitorie.

2.   Il presente regolamento non incide sui compiti in materia di vigilanza che non sono stati attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU e che, pertanto, restano in capo alle autorità nazionali.

3.   Il presente regolamento deve essere interpretato, in particolare, in combinato disposto con la Decisione BCE/2004/2 (3) e con il regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (4), in particolare con riguardo al processo decisionale nell’ambito dell’MVU, compresa la procedura applicabile tra il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo per quanto concerne la non obiezione da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU e di altri atti giuridici della BCE pertinenti, compresa la Decisione BCE/2014/16 (5).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al regolamento sull’MVU, in aggiunta alle seguenti:

1)

per «autorizzazione» si intende un’autorizzazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 42, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

2)

per «succursale» si intende una succursale come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

3)

per «procedure comuni» si intendono le procedure previste nella parte V in riferimento a un’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio, alla revoca di un’autorizzazione allo svolgimento di tale attività e alle decisioni in merito alle partecipazioni qualificate;

4)

per «Stato membro dell’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

5)

per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, di cui almeno una sia un ente creditizio, composto da un’impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), compreso qualsiasi sottogruppo;

6)

per «gruppo di vigilanza congiunto» si intende un gruppo di vigilanza incaricato della vigilanza su un soggetto o un gruppo significativo vigilato;

7)

per «soggetto vigilato meno significativo»: si intende sia a) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro, sia b) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro che sia uno Stato membro partecipante;

8)

per «soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro dell’area dell’euro che non si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU;

9)

per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un’autorità nazionale competente come definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento sull’MVU. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In questo caso, la BCN assolve tali compiti nel quadro stabilito dal diritto nazionale e dal presente regolamento. In tal caso, il riferimento a un’ANC contenuto nel presente regolamento si applica, se del caso, alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;

10)

per «ANC in cooperazione stretta» si intende un’ANC designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, in conformità alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

11)

per «autorità nazionale designata» (AND) si intende un’autorità nazionale designata come definita all’articolo 2, punto 7, del regolamento sull’MVU;

12)

per «AND in cooperazione stretta» si intende un’AND non appartenente all’area dell’euro designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU.

13)

per «Stato membro non appartenente all’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta non è l’euro;

14)

per «impresa madre» si intende un’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

15)

per «Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta» si intende uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE in conformità all’articolo 7 del regolamento sull’MVU;

16)

per «soggetto vigilato significativo» si intende sia a) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro, sia b) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro;

17)

per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro dell’area dell’euro che si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE fondata sull’articolo 6, paragrafo 4, o sull’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;

18)

per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro che si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE fondata sull’articolo 6, paragrafo 4, o sull’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;

19)

per «filiazione» si intende una filiazione così come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

20)

per «soggetto vigilato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio insediato in uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria insediata in uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista insediata in uno Stato membro partecipante, purché soddisfi le condizioni di cui al punto 21, lettera b); d) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante.

Una controparte centrale (CCP), come definita all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che si qualifica come ente creditizio ai sensi della Direttiva 2013/36/UE, è considerata un soggetto vigilato in conformità al regolamento sull’MVU, al presente regolamento e al pertinente diritto dell’Unione, fatta salva la vigilanza sulle CCP da parte delle ANC di riferimento, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 648/2012;

21)

per «gruppo vigilato» si intende ciascuno dei seguenti gruppi:

a)

un gruppo la cui impresa madre è un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante;

b)

un gruppo la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante, a condizione che il coordinatore del conglomerato finanziario, ai sensi della Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sia un’autorità competente in materia di vigilanza degli enti creditizi e sia altresì il coordinatore nella sua funzione di autorità di vigilanza degli enti creditizi;

c)

soggetti vigilati aventi ciascuno la propria sede principale nel medesimo Stato membro partecipante, purché permanentemente collegati a un organismo centrale che eserciti la vigilanza sugli stessi alle condizioni di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia insediato nel medesimo Stato membro partecipante;

22)

per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato che si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE adottata in base all’articolo 6, paragrafo 4 o all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;

23)

per «gruppo vigilato meno significativo» si intende un gruppo vigilato che non si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, regolamento sull’MVU;

24)

per «procedura di vigilanza della BCE» si intende ogni attività della BCE volta a predisporre l’adozione di una decisione di vigilanza della BCE, comprese le procedure comuni e l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Tutte le procedure di vigilanza della BCE sono soggette alla disciplina di cui alla parte III. La parte III si applica altresì all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che sia altrimenti disposto nella parte X;

25)

per «procedura di vigilanza dell’ANC» si intende ogni attività di un’ANC volta a predisporre l’adozione di una decisione di vigilanza da parte di un’ANC nei confronti di uno o più soggetti o gruppi vigilati ovvero a una o più altre persone, compresa l’irrogazione di sanzioni amministrative;

26)

per «decisione di vigilanza della BCE» si intende un atto giuridico adottato dalla BCE nell’esercizio dei compiti e poteri ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU che assume la forma di decisione della BCE, è adottata nei confronti di uno o più soggetti o gruppi vigilati o di una o più altre persone e non costituisce un atto di portata generale;

27)

per «paese terzo» si intende un paese che non è uno Stato membro né uno Stato membro dello Spazio economico europeo;

28)

per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo della BCE, conformemente al calendario applicabile alla BCE (11).

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DELL’MVU

TITOLO 1

STRUTTURE PER LA VIGILANZA SUI SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI E MENO SIGNIFICATIVI

CAPO 1

Vigilanza sui soggetti vigilati significativi

Articolo 3

Gruppi di vigilanza congiunti

1.   È costituito un gruppo di vigilanza congiunto per la vigilanza su ogni soggetto o gruppo vigilato significativo negli Stati membri partecipanti. Ciascun gruppo di vigilanza congiunto è composto da personale della BCE e delle ANC designato ai sensi dell’articolo 4 e operante sotto il coordinamento di un membro del personale della BCE all’uopo designato (di seguito il «coordinatore del GVC») e di uno o più sub-coordinatori delle ANC, come stabilito nel successivo articolo 6.

2.   Fatta salva ogni altra disposizione del presente regolamento, tra i compiti del gruppo di vigilanza congiunto sono compresi, tra l’altro, quelli di seguito indicati:

a)

effettuare il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) di cui all’articolo 97 della Direttiva 2013/36/UE per il soggetto significativo o il gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;

b)

tenendo conto dello SREP, concorrere alla predisposizione di un programma di revisione prudenziale da proporre al Consiglio di vigilanza comprensivo di un piano di ispezioni in loco, come stabilito all’articolo 99 della Direttiva 2013/36/CE, relativo a tale soggetto o gruppo vigilato;

c)

attuare il programma di revisione prudenziale approvato dalla BCE e ogni decisione di vigilanza della BCE in relazione al soggetto significativo o al gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;

d)

assicurare il coordinamento con il gruppo incaricato delle ispezioni in loco di cui alla parte XI per quanto riguarda l’attuazione del piano di ispezioni in loco;

e)

tenere i contatti con le ANC, ove appropriato.

Articolo 4

Istituzione e composizione dei gruppi di vigilanza congiunti

1.   La BCE è responsabile dell’istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti. La designazione dei membri del personale delle ANC nei gruppi di vigilanza congiunti è effettuata dalle rispettive ANC in conformità al paragrafo 2.

2.   In conformità ai principi di cui all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU, e fatto salvo l’articolo 31, le ANC designano una o più persone del proprio organico quale membro o membri di un gruppo di vigilanza congiunto. Un membro del personale di un’ANC può essere designato a far parte di più gruppi di vigilanza congiunti.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può richiedere alle ANC di modificare le designazioni effettuate ove ciò risulti opportuno ai fini della composizione di un gruppo di vigilanza congiunto.

4.   Qualora più ANC esercitino compiti di vigilanza in uno Stato membro partecipante, o qualora il diritto nazionale di uno Stato membro partecipante attribuisca a una BCN compiti specifici di vigilanza e la BCN non sia un’ANC, le autorità di riferimento coordinano la propria partecipazione all’interno dei gruppi di vigilanza congiunti.

5.   La BCE e le ANC si consultano tra loro e si accordano in merito all’utilizzo di risorse dell’ANC in relazione ai gruppi di vigilanza congiunti.

Articolo 5

Coinvolgimento dei membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti

1.   Anche le BCN degli Stati membri partecipanti che non sono ANC e che sono coinvolte, ai sensi del proprio diritto nazionale, nella vigilanza prudenziale di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo possono designare uno o più membri del proprio organico quali membri di un gruppo di vigilanza congiunto.

2.   La BCE è informata di tali designazioni e l’articolo 4 trova applicazione di conseguenza.

3.   Qualora membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti siano designati a far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, i riferimenti alle ANC in materia di gruppi di vigilanza congiunti sono interpretati come effettuati anche a tali BCN.

Articolo 6

Coordinatore del GVC e sub-coordinatori

1.   Il coordinatore del GVC, assistito dai sub-coordinatori delle ANC, come definiti al paragrafo 2, assicurano il coordinamento dei lavori all’interno del gruppo di vigilanza congiunto. A tale scopo, i membri del gruppo di vigilanza congiunto si attengono alle istruzioni del coordinatore del GVC per quanto attiene ai loro compiti nel gruppo di vigilanza congiunto. Sono fatti salvi i compiti e i doveri a essi spettanti nell’ambito delle rispettive ANC.

2.   Ogni ANC che designa uno o più membri del proprio personale per far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, individua uno di essi quale sub-coordinatore (di seguito il «sub-coordinatore dell’ANC»). I sub-coordinatori delle ANC assistono il coordinatore del GVC per quanto riguarda l’organizzazione e il coordinamento dei compiti all’interno del gruppo di vigilanza congiunto, in particolare per quanto concerne i membri del personale designati dalla stessa ANC quali sub-coordinatori dell’ANC di riferimento. Il sub-coordinatore dell’ANC può impartire istruzioni ai membri del gruppo di vigilanza congiunto designati dalla medesima ANC, a condizione che esse non contrastino con le istruzioni impartite dal coordinatore del GVC.

CAPO 2

Vigilanza sui soggetti vigilati meno significativi

Articolo 7

Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANC

Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, allorché, in relazione alla vigilanza su soggetti vigilati meno significativi, la BCE ritenga opportuno coinvolgere membri del personale di una o più altre ANC nel gruppo di vigilanza di un’ANC, la BCE ha facoltà di richiedere a quest’ultima di coinvolgere membri del personale di tali altre ANC.

TITOLO 2

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA E PARTECIPAZIONE DELLA BCE E DELLE ANC AI COLLEGI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Articolo 8

Vigilanza su base consolidata

1.   La BCE esercita la vigilanza su base consolidata, come previsto all’articolo 111 della Direttiva 2013/36/UE, su enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono significativi su base consolidata quando l’impresa madre è un ente impresa madre in uno Stato membro partecipante ovvero un ente impresa madre dell’Unione europea stabilito in uno Stato membro partecipante.

2.   L’ANC di riferimento esercita compiti di vigilanza su base consolidata in riferimento a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono meno significativi su base consolidata.

Articolo 9

La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanza

1.   Quando la BCE è l’autorità di vigilanza su base consolidata, essa presiede il collegio istituito ai sensi dell’articolo 116 della Direttiva 2013/36/UE. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediate l’impresa madre, le filiazioni e le succursali significative ai sensi dell’articolo 51 della Direttiva 2013/36/UE, ove esistenti, hanno diritto di partecipare al collegio in veste di osservatori.

2.   Se non è istituito alcun collegio ai sensi dell’articolo 116 della Direttiva 2013/36/UE e un soggetto vigilato significativo possiede succursali considerate significative in conformità all’articolo 51, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE in Stati membri non partecipanti, la BCE istituisce un collegio delle autorità di vigilanza con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

Articolo 10

La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza

Se l’autorità di vigilanza su base consolidata non si trova in uno Stato membro partecipante, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in conformità alle seguenti regole e al pertinente diritto dell’Unione:

a)

se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati significativi, la BCE partecipa al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membro, mentre le ANC sono legittimate a parteciparvi in veste di osservatori;

b)

se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati meno significativi, le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri;

c)

se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono sia soggetti vigilati significativi, sia soggetti vigilati meno significativi, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediati i soggetti vigilati significativi sono legittimate a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in veste di osservatori.

TITOLO 3

PROCEDURE PER IL DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

CAPO 1

Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU

Articolo 11

Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU

1.   Ogni soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante notifica la propria intenzione all’ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. Le informazioni sono fornite in conformità ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.

2.   Ogni soggetto vigilato meno significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante, notifica la propria intenzione alla propria ANC in conformità ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE.

3.   Se la BCE non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 1 può essere stabilita e avviare alla propria attività. La BCE comunica tali informazioni all’ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà stabilita la succursale.

4.   Se l’ANC dello Stato membro d’origine non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 2 può essere stabilita e dare avvio alla propria attività. L’ANC comunica tali informazioni alla BCE e all’ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale sarà stabilita.

5.   Nel caso di variazioni alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il soggetto vigilato notifica per iscritto tali modifiche all’ANC che ha ricevuto le informazioni iniziali, almeno un mese prima di effettuare le modifiche. Tale ANC informa l’ANC dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

Articolo 12

Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU

1.   I soggetti vigilati significativi che intendano esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi, notificano la propria intenzione all’ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. Le informazioni sono fornite in conformità ai requisiti stabiliti dall’articolo 39, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica. L’ANC dà altresì comunicazione di tale notifica all’ANC dello Stato membro partecipante in cui i servizi saranno forniti.

2.   I soggetti vigilati meno significativi che intendano esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi notificano la loro intenzione alla propria ANC, in conformità ai requisiti stabiliti dall’articolo 39, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE. La notifica è comunicata alla BCE e all’ANC dello Stato membro partecipante in cui i servizi saranno forniti.

CAPO 2

Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell’ambito del MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

Articolo 13

Notifica dell’esercizio del diritto di stabilimento nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

1.   Se l’autorità competente di uno Stato membro non partecipante comunica le informazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 35, paragrafo 3, all’ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale deve essere stabilita, tale ANC notifica immediatamente alla BCE la ricezione di tale comunicazione.

2.   Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte dell’autorità competente di uno Stato membro non partecipante, la BCE, nel caso di una succursale significativa in base ai criteri stabiliti nell’articolo 6 del regolamento sull’MVU e nella parte IV del presente regolamento, o l’ANC di riferimento, nel caso di una succursale meno significativa sulla base dei criteri stabiliti nell’articolo 6 del regolamento sull’MVU e nella parte IV del presente regolamento, si preparano a esercitare la vigilanza sulla succursale in conformità agli articoli da 40 a 46 della Direttiva 2013/36/UE e, se necessario, indicano le condizioni in presenza delle quali, per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività nello Stato membro ospitante.

3.   Le ANC informano la BCE circa le condizioni in presenza delle quali, a norma del diritto nazionale e per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività nel relativo Stato membro.

4.   Qualsiasi variazione delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), della Direttiva 2013/36/UE dall’ente creditizio che intende stabilire una succursale è notificata all’ANC di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Autorità dello Stato membro ospitante competente per le succursali

1.   Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, la BCE esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro ospitante in riferimento alle succursali significative ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2.   Se una succursale è meno significativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU, l’ANC dello Stato membro partecipante in cui è stabilita la succursale esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro ospitante.

Articolo 15

Notifica dell’esercizio della libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

Se l’autorità competente di uno Stato membro non partecipante trasmette una notifica ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE, l’ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà esercitata la libera prestazione dei servizi è destinataria di tale notifica. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.

Articolo 16

Autorità dello Stato membro ospitante competente per la libera prestazione dei servizi

1.   Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, la BCE esercita i compiti di autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti degli enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti che esercitano la libera prestazione dei servizi in Stati membri partecipanti.

2.   Se la libera prestazione dei servizi è, per motivi di interesse generale, soggetta a talune condizioni in virtù del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti, le ANC informano la BCE di tali condizioni.

CAPO 3

Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti

Articolo 17

Diritto di stabilimento ed esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti

1.   Un soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante notifica la propria intenzione all’ANC di riferimento, in conformità alle disposizioni normative dell’Unione applicabili. L’ANC, ricevuta tal notifica, ne informa immediatamente la BCE. La BCE esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d’origine.

2.   Un soggetto vigilato meno significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante notifica la propria intenzione all’ANC di riferimento, in conformità alle disposizioni normative dell’Unione applicabili. L’ANC di riferimento esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d’origine.

TITOLO 4

VIGILANZA SUPPLEMENTARE SUI CONGLOMERATI FINANZIARI

Articolo 18

Coordinatore

1.   La BCE assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato significativo.

2.   L’ANC assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato meno significativo.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FUNZIONAMENTO DELL’MVU

TITOLO 1

PRINCIPI E OBBLIGHI

Articolo 19

Aspetti generali

La presente parte detta a) norme generali sul funzionamento dell’MVU, assicurato dalla BCE e dalle ANC, e b) disposizioni che la BCE deve applicare nell’espletamento di una procedura di vigilanza della BCE.

I principi generali e le disposizioni che si applicano tra la BCE e le ANC in cooperazione stretta sono stabiliti nella parte IX.

Articolo 20

Dovere di cooperare in buona fede

La BCE e le ANC sono tenute a cooperare in buona fede e scambiarsi informazioni.

Articolo 21

Obbligo generale di scambio di informazioni

1.   Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni segnalate da soggetti vigilati su base continuativa, le ANC sono tenute, in particolare, a fornire alla BCE in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni di cui la BCE necessita per assolvere i compiti ad essa conferiti dal regolamento sull’MVU. Tali informazioni includono quelle derivanti dalle attività di verifica e in loco delle ANC.

2.   Quando la BCE ottiene informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, essa fornisce alle ANC interessate tali informazioni in modo tempestivo e accurato. Tali informazioni comprendono, in particolare, le informazioni di cui le ANC necessitano al fine di svolgere il loro ruolo di assistenza alla BCE.

3.   Salvo quanto disposto al paragrafo 2, la BCE assicura alle ANC regolare accesso a informazioni aggiornate di cui le ANC necessitano al fine di svolgere i loro compiti inerenti alla vigilanza prudenziale.

Articolo 22

Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteri

1.   Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, la BCE può richiedere, mediante istruzioni, alle ANC o alle AND o ad entrambe, di esercitare i loro poteri, in virtù e in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale e come disposto dall’articolo 9 del regolamento sull’MVU, se il regolamento sull’MVU non attribuisce tali poteri alla BCE.

2.   Le ANC e/o, in riferimento all’articolo 5 del regolamento sull’MVU, le AND, informano la BCE circa l’esercizio di tali poteri senza indebito ritardo.

Articolo 23

Regime linguistico tra la BCE e le ANC

La BCE e le ANC stipulano accordi in merito alle loro comunicazioni nell’ambito dell’SSM anche in relazione alla/e lingua/e da utilizzare.

Articolo 24

Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilati

1.   Qualsiasi documento che un soggetto vigilato o una persona giuridica o fisica individualmente vigilata dalla BCE invia a quest’ultima può essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione, scelta dal soggetto o dalla persona vigilati.

2.   La BCE, i soggetti vigilati e ogni altra persona giuridica o fisica vigilata dalla BCE possono convenire di utilizzare esclusivamente una lingua ufficiale dell’Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche in relazione alle decisioni di vigilanza della BCE.

La revoca di tale accordo sull’uso di una lingua ha effetto sui soli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non sono stati ancora trattati.

Ove i partecipanti a un’audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla lingua della procedura di vigilanza della BCE, la richiesta è comunicata alla BCE con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE GARANZIE PROCEDURALI PER L’ADOZIONE DI DECISIONI DI VIGILANZA DELLA BCE

CAPO 1

Procedure di vigilanza della BCE

Articolo 25

Principi generali

1.   Ogni procedura di vigilanza della BCE avviata in conformità all’articolo 4 e al capo III, sezione 2 del regolamento sull’MVU è condotta in conformità all’articolo 22 del regolamento sull’MVU e alle disposizioni del presente titolo.

2.   Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle procedure condotte dalla Commissione amministrativa del riesame.

Articolo 26

Parti

1.   Le parti di una procedura di vigilanza della BCE sono:

a)

coloro i quali presentano una domanda;

b)

coloro nei cui confronti la BCE intende adottare o ha adottato una decisione di vigilanza della BCE.

2.   Le ANC non sono considerate parti.

Articolo 27

Rappresentanza di una parte

1.   Una parte può farsi rappresentare dai propri rappresentanti legali o statutari o da ogni altro rappresentante cui sia stato conferito per iscritto il mandato a intraprendere ogni azione relativa alla procedura di vigilanza della BCE.

2.   La revoca del mandato è efficace esclusivamente a seguito della ricezione, da parte della BCE, di una revoca in forma scritta. La BCE accusa ricezione della revoca.

3.   Se una parte ha designato un rappresentante in una procedura di vigilanza della BCE, la BCE contatta, nell’ambito di tale procedura di vigilanza, esclusivamente il rappresentante designato, salvo che particolari circostanze richiedano che la BCE contatti direttamente la parte. In tale ultimo caso, il rappresentante ne è informato.

Articolo 28

Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCE

1.   Una procedura di vigilanza della BCE può essere avviata d’ufficio o su istanza di parte. Fatto salvo il paragrafo 3, la BCE determina i fatti che saranno pertinenti per l’ adozione della sua decisione finale in ogni procedura di vigilanza d’ufficio della BCE.

2.   Nella propria valutazione, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti.

3.   Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti sono tenute a partecipare a una procedura di vigilanza della BCE e a fornire supporto al fine di chiarire i fatti. Nelle procedure di vigilanza della BCE avviate su istanza di parte, la BCE può limitare la propria determinazione dei fatti alla richiesta formulata nei confronti della parte di fornire le informazioni fattuali pertinenti.

Articolo 29

Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCE

1.   Al fine di accertare le circostanze di fatto di un caso, la BCE si avvale degli elementi di prova che, a seguito di debita valutazione, reputa appropriati.

2.   Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti assistono la BCE nell’accertamento delle circostanze di fatto del caso. In particolare, fatti salvi i limiti relativi alle procedure sanzionatorie ai sensi del diritto dell’Unione, le parti riferiscono fedelmente i fatti a loro noti.

3.   La BCE può fissare un termine entro il quale le parti possono fornire gli elementi di prova.

Articolo 30

Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCE

1.   Se lo ritiene necessario, la BCE può ascoltare testimoni e periti.

2.   Quando la BCE nomina un perito, essa ne definisce i compiti in un accordo e fissa un termine entro il quale il perito deve presentare la sua relazione.

3.   Quando la BCE ascolta testimoni o periti, questi hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Dopo aver rilasciato le proprie dichiarazioni, i testimoni hanno diritto a un’indennità compensativa per mancato guadagno, mentre i periti hanno diritto all’onorario concordato per le loro prestazioni. La somma è attribuita in conformità alle disposizioni applicabili, rispettivamente, all’indennità compensativa per i testimoni e alla remunerazione dei periti della Corte di giustizia dell’Unione europea.

4.   La BCE può richiedere che le persone menzionate all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU compaiano in veste di testimoni presso gli uffici della BCE o in qualsiasi altro luogo in uno Stato membro partecipante stabilito dalla BCE. Se una persona menzionata all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU è una persona giuridica, sono obbligate a comparire le persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del periodo precedente

Articolo 31

Diritto a essere sentiti

1.   Prima che la BCE possa adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE che possa incidere negativamente sui diritti della stessa, deve essere garantita alla parte la possibilità di presentare alla BCE osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti concernenti la decisione di vigilanza della BCE. Se la BCE lo ritiene opportuno, può concedere alle parti la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE nel corso di un incontro. La notifica attraverso la quale la BCE offre alla parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni indica il contenuto sostanziale della decisione di vigilanza della BCE che si intenderebbe adottare, nonché i fatti rilevanti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende basarla. La sezione 1 del capo III del regolamento sull’MVU non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

2.   Se la BCE offre a una parte la possibilità di presentare, nel corso di un incontro, osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi a una decisione di vigilanza della BCE, l’assenza della parte, salvo che sia debitamente giustificata, non costituisce motivo di rinvio dell’incontro. Se la parte è debitamente giustificata, la BCE può rinviare l’incontro o accordare alla parte la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE. La BCE predispone un verbale scritto dell’incontro, che le parti sottoscrivono, e ne fornisce copia alle parti.

3.   In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine di due settimane dalla ricezione di una comunicazione che espone i fatti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende fondare l’adozione della decisione di vigilanza della BCE.

Su domanda della parte, la BCE, se del caso, può prorogare tale termine.

In particolari circostanze, la BCE può ridurre il termine a tre giorni lavorativi. Inoltre, il termine è ridotto a tre giorni lavorativi nelle situazioni contemplate agli articoli 14 e 15 del regolamento sull’MVU.

4.   Se una decisione urgente appare necessaria al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario, nonostante quanto disposto dal paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 5, la BCE può adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE suscettibile di incidere direttamente e negativamente sui diritti di tale parte senza offrire a quest’ultima la possibilità di presentare, prima della sua adozione, osservazioni sui relativi fatti, addebiti e fondamenti giuridici.

5.   Se è adottata una decisione urgente di vigilanza in conformità al paragrafo 4, alla parte è offerta, senza indebito ritardo e a seguito dell’adozione della decisione, la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi alla decisione di vigilanza della BCE. In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine di due settimane dalla ricezione della decisione di vigilanza della BCE. Su richiesta della parte, la BCE può prorogare tale termine; tuttavia esso non può essere superiore a sei mesi. Alla luce delle osservazioni della parte la BCE effettua un riesame della decisione di vigilanza della BCE e può confermarla, revocarla, modificarla, ovvero revocarla e sostituirla con una nuova decisione di vigilanza della BCE.

6.   Per le procedure di vigilanza della BCE relative a sanzioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sull’MVU e della parte X del presente regolamento, i paragrafi 4 e 5 non trovano applicazione.

Articolo 32

Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCE

1.   Nelle procedure di vigilanza della BCE i diritti alla difesa delle parti interessate sono pienamente garantiti. A tal fine, e a seguito dell’avvio di una procedura di vigilanza della BCE, le parti hanno diritto di accedere al fascicolo della BCE, fatto salvo l’interesse legittimo delle persone giuridiche e fisiche diverse dalla parte interessata alla tutela del segreto commerciale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate. Le ANC inoltrano alla BCE, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all’accesso a fascicoli collegati a procedure di vigilanza della BCE ad esse pervenuta.

2.   I fascicoli sono composti da tutti i documenti ottenuti, prodotti o raccolti dalla BCE nel corso di una procedura di vigilanza della BCE, indipendentemente dal mezzo di archiviazione.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che la BCE o l’ANC divulghino e facciano uso delle informazioni necessarie a provare la sussistenza di una violazione.

4.   La BCE può decidere che l’accesso al fascicolo sia concesso in una o più delle modalità seguenti, tenuto conto delle capacità tecniche delle parti:

a)

attraverso uno o più CD-ROM o qualunque altro dispositivo elettronico di archiviazione dei dati che possa rendersi disponibile in futuro;

b)

attraverso copie del fascicolo accessibile in forma cartacea, inviate loro per posta;

c)

invitandole a esaminare il fascicolo accessibile presso gli uffici della BCE.

5.   Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere i documenti interni della BCE o di un’ANC e la corrispondenza tra la BCE e un’ANC o tra ANC.

CAPO 2

Decisioni di vigilanza della BCE

Articolo 33

Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCE

1.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 2, una decisione di vigilanza della BCE è accompagnata dall’indicazione dei motivi di tale decisione.

2.   La motivazione espone i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche su cui la decisione di vigilanza della BCE è fondata.

3.   Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 4, la BCE fonda le proprie decisioni di vigilanza esclusivamente su fatti e addebiti sui quali la parte ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 34

Effetto sospensivo

Fatto salvo l’articolo 278 TFUE e l’articolo 24, paragrafo 8 del regolamento sull’MVU, la BCE può decidere che l’applicazione di una decisione di vigilanza della BCE sia sospesa a) mediante statuizione nella decisione di vigilanza, o b) in casi diversi dalla richiesta di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame, su istanza del destinatario di una decisione di vigilanza della BCE.

Articolo 35

Notifica delle decisioni di vigilanza della BCE

1.   La BCE può notificare una decisione di vigilanza della BCE alla parte a) verbalmente, b) notificando o consegnando a mano una copia della decisione di vigilanza, c) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, d) via corriere espresso, e) via telefax, o f) per via elettronica, conformemente al paragrafo 10.

2.   Se con mandato conferito per iscritto sono stati attribuiti poteri a un rappresentante, la BCE può notificare la decisione di vigilanza della BCE al rappresentante. In tali casi la BCE non è obbligata a notificare la decisione di vigilanza della BCE al soggetto vigilato rappresentato.

3.   Nel caso di notifica verbale di una decisione di vigilanza della BCE, la notifica della decisione si intende effettuata al destinatario se un membro del personale della BCE ha informato a) la persona fisica interessata, nel caso di persona fisica ovvero b) un agente della persona giuridica autorizzato alla ricezione della decisione di vigilanza della BCE, nel caso di persona giuridica. In tal caso, a seguito della notifica verbale, al destinatario è fornita una copia in forma scritta della decisione di vigilanza della BCE, senza indebito ritardo.

4.   Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio postale, salvo che l’avviso di ricevimento indichi che la lettera è stata ricevuta in una data diversa.

5.   Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante corriere espresso, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio di corriere espresso, salvo che il documento di consegna del corriere espresso indichi che la lettera è stata ricevuta in una data diversa.

6.   Ai fini dei paragrafi da 4 a 5, la decisione di vigilanza della BCE deve essere inviata a un indirizzo idoneo (indirizzo valido). Per indirizzo valido si intende:

a)

nel caso di una procedura di vigilanza della BCE iniziata su richiesta o istanza del destinatario della decisione, l’indirizzo fornito dal destinatario nella richiesta o nell’istanza;

b)

nel caso di un soggetto vigilato, l’ultimo indirizzo aziendale della sede principale fornito alla BCE dal soggetto vigilato;

c)

nel caso di una persona fisica, l’ultimo indirizzo fornito alla BCE e, se non è stato comunicato alcun indirizzo e la persona fisica è un impiegato, un dirigente o un’azionista di un soggetto vigilato, l’indirizzo aziendale del soggetto vigilato, conformemente alla lettera b).

7.   Ogni persona che è parte di una procedura di vigilanza della BCE fornisce alla BCE, su richiesta, un indirizzo valido.

8.   Se una persona è situata o domiciliata in uno Stato non membro, la BCE può richiedere alla parte di designare, entro un termine ragionevole, un destinatario autorizzato che sia residente in uno Stato membro o ivi possieda locali commerciali. Se, a seguito di tale richiesta, non è stato designato alcun destinatario autorizzato, e fino a che tale destinatario non sia designato, ogni comunicazione può essere notificata, in conformità ai paragrafi da 3 a 5 e al paragrafo 9, all’indirizzo della parte che la BCE ha a disposizione.

9.   Se la persona destinataria di una decisione di vigilanza della BCE ha fornito alla BCE un numero di fax, questa può notificare una decisione di vigilanza della BCE trasmettendone una copia via telefax. La decisione di vigilanza della BCE si intende notificata al destinatario se la BCE ha ricevuto un rapporto di trasmissione che attesti l’avvenuta trasmissione.

10.   La BCE può determinare i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza della BCE può essere notificata attraverso mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi assimilabili.

TITOLO 3

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Articolo 36

Segnalazione di violazioni

Chiunque, in buona fede, può effettuare una segnalazione diretta alla BCE, qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale segnalazione farà emergere violazioni degli atti giuridici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti (compresa la stessa BCE).

Articolo 37

Adeguata tutela per le segnalazioni di violazioni

1.   Se una persona effettua, in buona fede, una segnalazione circa presunte violazioni degli atti giuridici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU da parte di soggetti vigilati o autorità competenti, la segnalazione è trattata come segnalazione protetta.

2.   Tutti i dati personali riguardanti il soggetto che effettua la segnalazione protetta e il presunto responsabile di una violazione sono tutelati in conformità al quadro giuridico dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati.

3.   La BCE non rivela l’identità di una persona che ha effettuato una segnalazione protetta senza averne preventivamente ottenuto l’espresso consenso, salvo che la divulgazione sia ordinata dall’autorità giudiziaria nel contesto di ulteriori indagini o di un successivo procedimento giudiziario.

Articolo 38

Procedure per la verifica delle segnalazioni

1.   La BCE valuta tutte le segnalazioni relative a soggetti vigilati significativi. Essa valuta le segnalazioni relative a soggetti vigilati meno significativi inerenti a violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. In quest’ultimo caso, quando le ANC ricevono tali segnalazioni le inoltrano alla BCE senza comunicare l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione, salvo che tale persona vi acconsenta espressamente.

2.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, la BCE inoltra all’ANC di riferimento le segnalazioni concernenti un soggetto vigilato meno significativo senza comunicare l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione, salvo che tale persona vi acconsenta espressamente.

3.   La BCE scambia informazioni con le ANC: a) al fine di valutare se le segnalazioni siano state inviate sia alla BCE, sia all’ANC di riferimento e di coordinare le azioni; e b) per conoscere l’esito della verifica delle segnalazioni inoltrate alle ANC.

4.   La BCE fa uso di una ragionevole discrezionalità nel determinare le modalità di verifica delle segnalazioni ricevute e le azioni da intraprendere.

5.   Nel caso di presunte violazioni da parte di soggetti vigilati, il soggetto vigilato interessato fornisce alla BCE tutte le informazioni e i documenti da questa richiesti al fine di valutare le segnalazioni ricevute.

6.   Nel caso di presunte violazioni da parte di autorità competenti (diverse dalla BCE), la BCE richiede all’autorità competente interessata di presentare le proprie osservazioni sui fatti oggetto di segnalazione.

7.   Nella propria relazione annuale, di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, la BCE fornisce informazioni sulle segnalazioni ricevute in forma abbreviata o su base aggregata, in modo che i singoli soggetti vigilati o le singole persone non possano essere identificati.

PARTE IV

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO VIGILATO SIGNIFICATIVO O MENO SIGNIFICATIVO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE COME SIGNIFICATIVO O MENO SIGNIFICATIVO

Articolo 39

Classificazione su base individuale di un soggetto vigilato come significativo

1.   Un soggetto vigilato è considerato un soggetto vigilato significativo se la BCE così stabilisce in una decisione della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione ai sensi degli articoli da 43 a 49, in cui sono esposti i motivi posti alla base di tale decisione.

2.   Un soggetto vigilato cessa di essere classificato come soggetto vigilato significativo se la BCE stabilisce, in una decisione della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione, in cui sono esposti i motivi posti alla base di tale decisione, che si tratta di un soggetto vigilato meno significativo o che non si tratta più di soggetto vigilato.

3.   Un soggetto vigilato può essere classificato come soggetto vigilato significativo sulla base di uno qualsiasi dei seguenti criteri:

a)

le sue dimensioni, determinate in conformità agli articoli da 50 a 55 (di seguito, il «criterio delle dimensioni»);

b)

la sua importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante, determinata in conformità agli articoli da 56 a 58 (di seguito, il «criterio dell’importanza economica»);

c)

la sua significatività, in riferimento alle attività transfrontaliere, determinata in conformità agli articoli 59 e 60 (di seguito, il «criterio delle attività transfrontaliere»);

d)

il fatto di aver richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del Meccanismo europeo di stabilità (MES), secondo quanto determinato in conformità agli articoli da 61 a 64 (di seguito, il «criterio dell’assistenza finanziaria pubblica diretta»);

e)

il fatto che il soggetto vigilato sia uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante, conformemente agli articoli 65 e 66.

4.   I soggetti vigilati significativi ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE, salvo che circostanze particolari giustifichino la vigilanza da parte dell’ANC di riferimento, conformemente al titolo 9 della presente parte.

5.   La BCE, inoltre, esercita la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato meno significativo in virtù di una decisione della BCE adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU, per effetto della quale la BCE esercita direttamente tutti i relativi poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU. Ai fini dell’MVU, tale soggetto o gruppo vigilato meno significativo è classificato come significativo.

6.   Prima di adottare la decisione della BCE di cui al presente articolo, la BCE si consulta con le ANC di riferimento. Ogni decisione della BCE di cui al presente articolo è notificata anche alle ANC di riferimento.

Articolo 40

Classificazione di soggetti vigilati appartenenti a un gruppo come significativi

1.   Se uno o più soggetti vigilati fanno parte di un gruppo vigilato, i criteri per determinare la significatività sono determinati al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, conformemente alle disposizioni di cui ai titoli da 3 a 7 della parte IV.

2.   Ciascuno dei soggetti vigilati appartenenti a un gruppo vigilato è considerato come soggetto vigilato significativo quando ricorre una qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)

il gruppo vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti soddisfa il criterio delle dimensioni, il criterio dell’importanza economica o il criterio delle attività transfrontaliere;

b)

uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato soddisfa il criterio dell’assistenza finanziaria pubblica diretta;

c)

uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.

3.   Se reputa che un gruppo vigilato sia o non sia più significativo, la BCE adotta una decisione della BCE con cui dispone o revoca la classificazione di tale soggetto quale significativo e stabilisce le date di inizio e di fine della vigilanza diretta della BCE su ciascun soggetto vigilato appartenente al gruppo in questione, conformemente ai criteri e alle procedure disciplinati all’articolo 39.

Articolo 41

Disposizioni specifiche in riferimento alle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

1.   Tutte le succursali aperte nel medesimo Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono considerate, ai fini del presente regolamento, come un singolo soggetto vigilato.

2.   Ai fini del presente regolamento, le succursali aperte in diversi Stati membri partecipanti da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono trattate singolarmente come soggetti vigilati distinti.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le succursali di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono valutate singolarmente come soggetti vigilati distinti, e separatamente rispetto alle filiazioni dello stesso ente creditizio, al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

Articolo 42

Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

1.   Le filiazioni insediate in uno o più Stati membri partecipanti da un ente creditizio avente la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, sono valutate separatamente rispetto alle succursali dello stesso ente creditizio al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

2.   Le filiazioni di seguito indicate sono valutate separatamente al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU:

a)

quelle stabilite in uno Stato membro partecipante;

b)

quelle appartenenti a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo;

c)

quelle non appartenenti a un gruppo vigilato negli Stati membri.

TITOLO 2

PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI VIGILATI COME SIGNIFICATIVI

CAPO 1

Classificazione di un soggetto vigilato come significativo

Articolo 43

Riesame della qualifica di soggetto vigilato

1.   Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, la BCE procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo vigilato significativo continuano a soddisfare uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

2.   Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, ogni ANC procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU. Nel caso di un gruppo vigilato meno significativo, tale riesame è condotto dall’ANC di riferimento dello Stato membro partecipante in cui è insediata l’impresa madre, determinata al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti.

3.   A seguito della ricezione di pertinenti informazioni, in particolare nei casi specificati dall’articolo 52, la BCE può verificare in qualunque momento a) se un soggetto vigilato soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e b) se un soggetto vigilato non soddisfa più uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

4.   Se un’ANC ritiene che un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU, l’ANC di riferimento ne informa la BCE, senza indebito ritardo.

5.   Su richiesta della BCE o di un’ANC, la BCE e l’ANC di riferimento cooperano nel determinare se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato, è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

6.   Se la BCE a) decide di assumere la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato ovvero b) decide che debba cessare la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato dalla BCE, la BCE e l’ANC di riferimento cooperano al fine di assicurare l’ordinato trasferimento delle competenze in materia di vigilanza. In particolare, quando la BCE assume la vigilanza diretta sul soggetto vigilato, l’ANC di riferimento predispone una relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio del soggetto vigilato; quando l’ANC diviene competente a esercitare la vigilanza sul soggetto interessato, tale relazione è predisposta dalla BCE.

7.   La BCE determina se un soggetto o un gruppo vigilato è significativo utilizzando i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU nell’ordine in cui sono elencati, segnatamente: a) dimensioni; b) importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante; c) significatività delle attività transfrontaliere; d) richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte dal MES; e) il fatto che si tratti di uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.

Articolo 44

Procedura da applicare per determinare la significatività di un soggetto vigilato

1.   Quando assume decisioni relative alla classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato ai sensi del presente titolo, e salvo che sia disposto altrimenti, la BCE applica le norme procedurali di cui al titolo 2 della parte III del presente regolamento.

2.   La BCE notifica per iscritto, nel termine di cui all’articolo 45, una decisione della BCE sulla classificazione come significativo di un soggetto o di un gruppo vigilato a ogni soggetto vigilato interessato e comunica altresì tale decisione all’ANC di riferimento. Per i soggetti vigilati che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, la BCE notifica la decisione della BCE al soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e si assicura che tutti i soggetti vigilati appartenenti al gruppo vigilato significativo ne siano debitamente informati.

3.   Per i soggetti vigilati ai quali non sia pervenuta una notifica da parte della BCE ai sensi del paragrafo 1, l’elenco di cui all’articolo 49, paragrafo 2 funge da notifica della loro classificazione quali soggetti meno significativi.

4.   La BCE offre a tutti i soggetti vigilati interessati la possibilità di presentare osservazioni scritte prima dell’adozione di una decisione della BCE ai sensi del paragrafo 1.

5.   La BCE offre altresì alle ANC di riferimento, conformemente all’articolo 39, paragrafo 6, la possibilità di presentare osservazioni e commenti per iscritto, che tiene in debita considerazione.

6.   Un soggetto o un gruppo vigilati sono classificati come soggetti o gruppi vigilati significativi dalla data della notifica della decisione della BCE in cui si stabilisce che si tratta di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo.

CAPO 2

Inizio e fine della vigilanza diretta della BCE

Articolo 45

Inizio della vigilanza diretta della BCE

1.   La BCE specifica in una decisione della BCE la data in cui assumerà la vigilanza diretta del soggetto o del gruppo vigilato classificato come soggetto o gruppo vigilato significativo. La decisione della BCE può essere la medesima di cui all’articolo 44, paragrafo 2. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 2, la BCE notifica tale decisione a ogni soggetto vigilato interessato con almeno un mese di anticipo rispetto alla data in cui assumerà la vigilanza diretta.

2.   Se la BCE assume la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato in ragione del fatto che esso ha richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES, la BCE notifica la decisione della BCE di cui al paragrafo 1 a ogni soggetto vigilato interessato a tempo debito, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data in cui assumerà la vigilanza diretta.

3.   La BCE fornisce copia delle decisioni di cui al paragrafo 1 alle ANC di riferimento.

4.   La BCE assume la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato al più tardi entro 12 mesi dalla data in cui notifica al soggetto o al gruppo vigilato la decisione della BCE in conformità all’articolo 44, paragrafo 2.

5.   Ai fini del presente articolo, nel caso di gruppo vigilato, la BCE notifica la decisione della BCE al soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e si assicura che tutti i soggetti vigilati all’interno del gruppo ne siano debitamente informati entro il relativo termine.

Articolo 46

Fine della vigilanza diretta della BCE

1.   Quando la BCE stabilisce che la vigilanza diretta della BCE su un soggetto o gruppo vigilato deve cessare, essa adotta una decisione della BCE nei confronti di tale soggetto, specificando la data e i motivi per i quali la vigilanza diretta cesserà. La BCE adotta tale decisione almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della vigilanza diretta della BCE. Inoltre, la BCE fornisce copia di tale decisione della BCE alle ANC di riferimento. L’articolo 45, paragrafo 5, si applica di conseguenza.

2.   La BCE offre a tutti i soggetti vigilati interessati la possibilità di presentare osservazioni scritte prima dell’adozione di una decisione della BCE ai sensi del paragrafo 1.

3.   Qualsiasi decisione della BCE che specifichi la data in cui cessa la vigilanza diretta su un soggetto vigilato da parte della BCE può essere adottata unitamente alla decisione che classifica tale soggetto come meno significativo.

Articolo 47

Motivi per la cessazione della vigilanza diretta della BCE

1.   Nel caso di un soggetto vigilato significativo classificato come tale sulla base a) delle sue dimensioni, b) della sua importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante, c) della significatività delle attività transfrontaliere o in quanto appartenente a un gruppo che soddisfa almeno uno dei predetti criteri, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta se, per tre anni civili consecutivi, nessuno dei tre predetti criteri, di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU, è stato soddisfatto dal singolo soggetto o dal gruppo vigilato cui esso appartiene.

2.   Nel caso di un soggetto vigilato classificato come significativo avendo richiesto l’assistenza finanziaria pubblica diretta del MES a beneficio a) proprio, b) del gruppo vigilato cui appartiene, o c) di qualsiasi soggetto vigilato che fa parte di tale gruppo, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta, se l’assistenza finanziaria pubblica diretta è stata negata, restituita per intero o è cessata e purché tale soggetto non sia significativo per altri motivi. Tale decisione, nel caso di restituzione o cessazione dell’assistenza finanziaria pubblica diretta, può essere adottata esclusivamente decorsi tre anni civili successivi alla totale restituzione o alla cessazione dell’assistenza finanziaria pubblica diretta.

3.   Nel caso di un soggetto vigilato classificato come significativo, trattandosi uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante conformemente agli articoli 65 e 66, o in quanto appartenente al gruppo vigilato di tale ente creditizio, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta se, per tre anni civili consecutivi, tale soggetto non è stato uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante, purché esso non sia significativo per altri motivi.

4.   Nel caso di un soggetto direttamente vigilato dalla BCE in virtù di una decisione della BCE adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU e purché il soggetto in questione non sia significativo per altri motivi, la BCE adotta una decisione della BCE che pone fine alla propria vigilanza diretta, se, sulla base dell’esercizio di una ragionevole discrezionalità, non è più necessaria la vigilanza diretta per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

Articolo 48

Procedure pendenti

1.   Qualora si debba procedere a un passaggio delle competenze tra la BCE e un’ANC, l’autorità la cui competenza cesserà (di seguito, l’«autorità la cui competenza cessa») informa l’autorità che assumerà la competenza (di seguito, l’«autorità che assume la vigilanza») di ogni procedura di vigilanza formalmente avviata che richieda una decisione. L’autorità la cui competenza cessa fornisce tali informazioni immediatamente dopo aver appreso dell’imminente passaggio delle competenze. L’autorità la cui competenza cessa aggiorna tali informazioni su base continuativa, e generalmente con frequenza mensile, quando vi siano da segnalare nuove informazioni su una procedura di vigilanza. L’autorità che assume la vigilanza può, in casi debitamente giustificati, consentire la segnalazione con minore frequenza. Ai fini degli articoli 48 e 49, per procedura di vigilanza si intende una procedura di vigilanza della BCE o di un’ANC.

Prima del passaggio delle competenze, l’autorità la cui competenza cessa prende contatto con l’autorità che assume la vigilanza, senza indebito ritardo, a seguito dell’avvio di ogni nuova procedura di vigilanza che richieda una decisione.

2.   Se si verifica un passaggio delle competenze, l’autorità la cui competenza cessa si adopera per definire, prima della data in cui avverrà il passaggio delle competenze di vigilanza, ogni procedura di vigilanza pendente che richieda una decisione.

3.   Se una procedura di vigilanza formalmente avviata che richiede una decisione non può essere definita prima della data in cui avviene il passaggio delle competenze di vigilanza, l’autorità la cui competenza cessa rimane competente per la definizione di tale procedura di vigilanza. A tale scopo, l’autorità la cui competenza cessa conserva anche tutti i relativi poteri fino alla definizione della procedura di vigilanza. L’autorità la cui competenza cessa definisce la procedura di vigilanza in questione conformemente al diritto applicabile in virtù dei poteri che essa conserva. Prima di adottare qualsiasi decisione in una procedura di vigilanza pendente prima del passaggio delle competenze, l’autorità la cui competenza cessa ne informa l’autorità che assume la vigilanza. Essa fornisce all’autorità che assume la vigilanza una copia della decisione adottata e di ogni documento pertinente relativo a tale decisione.

4.   In deroga al paragrafo 3, la BCE può decidere, in consultazione con l’ANC di riferimento ed entro un mese dalla ricezione delle informazioni necessarie per completare la propria valutazione in merito alla procedura rilevante di vigilanza formalmente avviata, di farsi carico della procedura di vigilanza in questione. Se, per motivi attinenti al diritto nazionale, è necessaria una decisione della BCE prima della fine del periodo di valutazione di cui al periodo precedente, l’ANC fornisce alla BCE le informazioni necessarie e specifica, in particolare, il termine entro il quale la BCE deve decidere se intende o meno prendere in carico la procedura. Se la BCE prende in carico la procedura di vigilanza, essa notifica alla relativa ANC e alle parti la propria decisione in tal senso. La BCE specifica nella propria decisione le conseguenze della presa in carico di tale procedura di vigilanza.

5.   La BCE e l’ANC di riferimento cooperano in relazione al completamento di ogni procedura pendente e possono scambiarsi qualsiasi informazione pertinente a tale scopo.

6.   Il presente articolo non si applica alle procedure comuni.

CAPO 3

Elenco dei soggetti vigilati

Articolo 49

Pubblicazione

1.   La BCE pubblica un elenco contenente il nome dei soggetti e gruppi vigilati che ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE, indicando, se del caso, per ciascun soggetto vigilato, il gruppo vigilato cui appartiene, nonché il fondamento giuridico specifico della vigilanza diretta. L’elenco comprende, nel caso di classificazione come significativo sulla base del criterio delle dimensioni, il valore totale delle attività del soggetto o del gruppo vigilato. La BCE pubblica altresì il nome dei soggetti vigilati che, sebbene soddisfino uno dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e siano quindi qualificabili come significativi, sono considerati dalla BCE meno significativi, in ragione di particolari circostanze, in conformità al titolo 9 della parte IV, e pertanto non ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE.

2.   La BCE pubblica un elenco contenente il nome di ogni soggetto vigilato che ricade sotto la vigilanza di un’ANC e il nome della relativa ANC.

3.   Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati in formato elettronico e sono accessibili sul sito Internet della BCE.

4.   Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aggiornati periodicamente.

TITOLO 3

DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ IN BASE ALLE DIMENSIONI

Articolo 50

Determinazione della significatività in base alle dimensioni

1.   Per determinare se un soggetto o un gruppo vigilato sia o meno significativo sulla base del criterio delle dimensioni si fa riferimento al valore totale delle attività.

2.   Un soggetto o un gruppo vigilato è classificato come significativo se il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro (di seguito la «soglia dimensionale»).

Articolo 51

Base per determinare se un soggetto vigilato è significativo in base alle dimensioni

1.   Se il soggetto vigilato fa parte di un gruppo vigilato, il valore totale delle attività è determinato sulla base dell’informativa consolidata a fini prudenziali di fine anno per il gruppo vigilato, conformemente al diritto applicabile.

2.   Se le attività totali non possono essere determinate sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei più recenti bilanci consolidati annuali sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e, qualora tali bilanci non siano disponibili, sulla base dei bilanci consolidati annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità.

3.   Se il soggetto vigilato non fa parte di un gruppo vigilato, il valore totale delle attività è determinato sulla base dell’informativa individuale a fini prudenziali di fine anno, conformemente al diritto applicabile.

4.   Se le attività totali non possono essere determinate sulla base dei dati di cui al paragrafo 3, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei più recenti bilanci annuali sottoposti a revisione redatti secondo gli IFRS, come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, se tali bilanci non sono disponibili, sulla base dei bilanci annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità.

5.   Se il soggetto vigilato è una succursale di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei dati statistici segnalati ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) della Banca centrale europea (13).

Articolo 52

Base per determinare la significatività in base alle dimensioni in circostanze specifiche o eccezionali

1.   Se, rispetto a un soggetto vigilato meno significativo, si verifica una variazione sostanziale eccezionale delle circostanze rilevanti ai fini della determinazione della significatività sulla base del criterio delle dimensioni, l’ANC di riferimento verifica se la soglia dimensionale è raggiunta.

Se tale variazione si verifica in riferimento a un soggetto vigilato significativo, la BCE verifica se la soglia dimensionale continua a essere raggiunta.

Una variazione sostanziale eccezionale delle circostanze rilevanti per determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni include uno qualsiasi dei seguenti casi: a) la fusione di due o più enti creditizi, b) la vendita o il trasferimento di una divisione operativa rilevante, c) il trasferimento di quote di un ente creditizio per effetto del quale tale ente non appartiene più al gruppo vigilato cui apparteneva prima della cessione, d) la decisione definitiva di procedere ad una liquidazione ordinata del soggetto (o gruppo) vigilato, e) situazioni di fatto analoghe.

2.   Un soggetto vigilato meno significativo e, nel caso di un gruppo vigilato meno significativo, il soggetto vigilato meno significativo al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, informa l’ANC di riferimento del verificarsi di una qualsiasi delle variazioni descritte al paragrafo 1.

Un soggetto vigilato significativo e, nel caso di un gruppo vigilato significativo, il soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, informa la BCE del verificarsi di una qualsiasi delle variazioni descritte al paragrafo 1.

3.   In deroga alla regola dei tre anni stabilita all’articolo 47, paragrafi da 1 a 3, e in circostanze eccezionali, comprese quelle di cui al paragrafo 1, la BCE decide, in consultazione con le ANC, se i soggetti vigilati interessati sono significativi o meno significativi e la data a partire dalla quale la vigilanza è esercitata dalla BCE o dalle ANC.

Articolo 53

Gruppi di imprese consolidate

1.   Allo scopo di determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni, il gruppo di imprese consolidate vigilato è composto dalle imprese che devono essere consolidate a fini prudenziali in conformità al diritto dell’Unione.

2.   Allo scopo di determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni, il gruppo di imprese consolidate vigilato include le filiazioni e le succursali in Stati membri non partecipanti e paesi terzi.

Articolo 54

Metodo di consolidamento

Il metodo di consolidamento è il metodo di consolidamento applicabile in conformità al diritto dell’Unione a fini prudenziali.

Articolo 55

Metodo di calcolo delle attività totali

Allo scopo di determinare la significatività di un ente creditizio sulla base al criterio delle dimensioni, il «valore totale delle attività» è ricavato dalla voce «attività totali» nel bilancio redatto in conformità al diritto dell’Unione a fini prudenziali.

TITOLO 4

DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ SULLA BASE DELL’IMPORTANZA PER L’ECONOMIA DELL’UNIONE O DI UN QUALSIASI STATO MEMBRO PARTECIPANTE

Articolo 56

Soglia dell’importanza economica nazionale

Un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro partecipante o un gruppo vigilato la cui impresa madre è situata in uno Stato membro partecipante sono classificati come significativi sulla base della loro importanza per l’economia del relativo Stato membro partecipante se:

Formula
(soglia di importanza economica nazionale)

e

A ≥ 5 miliardi di euro

in cui

A

è il valore totale delle attività determinato in conformità agli articoli da 51 a 55 per un dato anno civile, e

B

è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, come definito nel punto 8.89 dell’allegato A al Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (SEC 2010) e pubblicato da Eurostat per un dato anno civile.

Articolo 57

Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.

1.   Quando valuta se un soggetto o un gruppo vigilato è o meno significativo per l’economia dell’Unione o di uno Stato membro partecipante per motivi diversi da quelli indicati nell’articolo 56, la BCE prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri:

a)

la significatività del soggetto o del gruppo vigilato per settori economici specifici, nell’Unione o in uno Stato membro partecipante;

b)

l’interconnessione del soggetto o del gruppo vigilato con l’economia dell’Unione o di uno Stato membro partecipante;

c)

la sostituibilità del soggetto o del gruppo vigilato sia come partecipante al mercato che come fornitore di servizi ai clienti;

d)

la complessità commerciale, strutturale e di funzionamento del soggetto o del gruppo vigilato.

2.   L’articolo 52, paragrafo 3, si applica di conseguenza.

Articolo 58

Determinazione della significatività sulla base dell’importanza per l’economia di uno qualsiasi degli Stati membri partecipanti su richiesta di un’ANC

1.   Un’ANC può notificare alla BCE che essa considera un soggetto vigilato come significativo in riferimento alla propria economia nazionale.

2.   La BCE valuta la notificazione da parte dell’ANC in base ai criteri indicati nell’articolo 57, paragrafo 1.

3.   L’articolo 57 si applica di conseguenza.

TITOLO 5

DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ IN BASE ALLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERE

Articolo 59

Criteri per la determinazione della significatività di un gruppo vigilato in base alla significatività delle attività transfrontaliere

1.   Un gruppo vigilato può essere considerato significativo dalla BCE sulla base delle sue attività transfrontaliere solo quando l’impresa madre del gruppo ha stabilito filiazioni, che sono esse stesse enti creditizi, in più di un altro Stato membro partecipante.

2.   Un gruppo vigilato può essere considerato significativo dalla BCE sulla base delle sue attività transfrontaliere solo se il valore totale delle sue attività è superiore a 5 miliardi di euro e:

a)

il rapporto tra le sue attività transfrontaliere e le sue attività totali è superiore al 20 %; o

b)

il rapporto tra le sue passività transfrontaliere e le sue passività totali è superiore al 20 %.

3.   L’articolo 52, paragrafo 3 si applica di conseguenza.

Articolo 60

Attività e passività transfrontaliere

1.   Per «attività transfrontaliere», nel contesto di un gruppo vigilato, si intende la parte delle attività totali rispetto alla quale la controparte è un ente creditizio o un’altra persona giuridica o fisica situata in uno Stato membro partecipante diverso dallo Stato membro in cui l’impresa madre del gruppo vigilato in questione ha la propria sede principale.

2.   Per «passività transfrontaliere», nel contesto di un gruppo vigilato, si intende la parte delle passività totali rispetto alla quale la controparte è un ente creditizio o un’altra persona giuridica o fisica situata in uno Stato membro partecipante diverso dallo Stato membro in cui l’impresa madre del gruppo vigilato in questione ha la propria sede principale.

TITOLO 6

DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ IN BASE ALLA RICHIESTA O ALLA RICEZIONE DI ASSISTENZA FINANZIARIA PUBBLICA DA PARTE DEL MES

Articolo 61

Richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES

1.   L’assistenza finanziaria pubblica diretta a un soggetto vigilato si intende richiesta quando un membro del MES presenta una richiesta per la concessione di assistenza finanziaria a tale soggetto da parte del MES, in conformità a una decisione adottata dal Consiglio dei governatori del MES ai sensi dell’articolo 19 del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità concernente la ricapitalizzazione diretta di un ente creditizio e conformemente agli strumenti adottati con tale decisione.

2.   L’assistenza finanziaria pubblica diretta si intende ricevuta da un ente creditizio quando tale assistenza è stata ricevuta dall’ente creditizio in virtù della decisione e degli strumenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 62

Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativo

1.   Fatto salvo l’obbligo stabilito all’articolo 96 di informare la BCE in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un soggetto vigilato meno significativo, l’ANC informa la BCE non appena apprende della possibile necessità di accordare, a un soggetto vigilato meno significativo, assistenza finanziaria pubblica indiretta da parte del MES a livello nazionale e/o da parte del MES.

2.   L’ANC presenta della BCE, affinché la esamini, la propria valutazione in merito alla situazione finanziaria del soggetto vigilato meno significativo prima di presentarla al MES, fatta eccezione per i casi urgenti debitamente giustificati.

Articolo 63

Inizio e fine della vigilanza diretta

1.   Un soggetto vigilato in riferimento al quale è stata richiesta assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES o che ricevuto tale assistenza è classificato come soggetto vigilato significativo a partire dalla data in cui l’assistenza finanziaria pubblica diretta è stata richiesta per suo conto.

2.   La data a partire dalla quale la BCE assume la vigilanza diretta è specificata in una decisione della BCE in conformità al titolo 2.

3.   L’articolo 52, paragrafo 3, si applica di conseguenza.

Articolo 64

Ambito di applicazione

Se è richiesta assistenza finanziaria pubblica diretta in riferimento a un soggetto vigilato appartenente a un gruppo vigilato, tutti i soggetti vigilati appartenenti a tale gruppo sono classificati come significativi.

TITOLO 7

DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ IN BASE AL FATTO CHE IL SOGGETTO VIGILATO È UNO DEI TRE ENTI CREDITIZI PIÙ SIGNIFICATIVI IN UNO STATO MEMBRO PARTECIPANTE

Articolo 65

Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante

1.   Un ente creditizio o un gruppo vigilato è classificato come significativo se rappresenta uno dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante.

2.   Ai fini dell’identificazione dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante, la BCE e l’ANC di riferimento prendono in considerazione le dimensioni del soggetto o del gruppo vigilati, come determinate ai sensi degli articoli da 50 a 55.

Articolo 66

Processo di riesame

1.   In riferimento a ogni Stato membro partecipante, la BCE stabilisce, entro il 1o ottobre di ogni anno civile, se i tre enti creditizi o gruppi vigilati aventi la rispettiva impresa madre insediata in tale Stato membro partecipante debbano essere classificati come soggetti vigilati significativi.

2.   Su richiesta della BCE, le ANC informano la BCE in merito ai tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi nei rispettivi Stati membri partecipanti entro il 1o ottobre dell’anno civile in questione. I tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi sono determinati dalle ANC in base ai criteri stabiliti agli articoli da 50 a 55.

3.   Per ciascuno dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi negli Stati membri partecipanti, l’ANC di riferimento fornisce alla BCE una relazione in merito ai trascorsi prudenziali e al profilo di rischio di ciascuno, salvo che l’ente creditizio o il gruppo vigilato siano già classificati come significativi.

Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 2, la BCE effettua la propria valutazione. La BCE può, a tal fine, richiedere all’ANC di riferimento di fornire ogni informazione rilevante.

4.   Se, al 1o ottobre di un dato anno, uno o più dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante non sono classificati come soggetti vigilati significativi, la BCE adotta una decisione, conformemente al titolo 2, relativamente a ciascuno dei tre enti creditizi o gruppi vigilati che non è classificato come significativo.

5.   L’articolo 52, paragrafo 3, si applica di conseguenza.

TITOLO 8

DECISIONE DELLA BCE DI ESERCITARE LA VIGILANZA DIRETTA SUI SOGGETTI VIGILATI MENO SIGNIFICATIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO SULL’MVU

Articolo 67

Criteri per una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU

1.   Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU, la BCE può decidere in qualsiasi momento, mediante una decisione della BCE, di esercitare direttamente la vigilanza su un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo, se ciò è necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

2.   Prima di adottare la decisione della BCE di cui al paragrafo 1, la BCE tiene in considerazione, tra l’altro, i seguenti fattori:

a)

se l’ente o il gruppo vigilato meno significativo è o meno prossimo al raggiungimento di uno dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU;

b)

l’interconnessione del soggetto o del gruppo vigilato meno significativo con altri enti creditizi;

c)

se il soggetto vigilato meno significativo in questione è una filiazione di un soggetto vigilato che ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo e ha stabilito una o più filiazioni, anch’esse enti creditizi, oppure una o più succursali in Stati membri partecipanti, di cui una o più di una siano significative;

d)

il fatto che l’ANC non abbia rispettato le istruzioni della BCE;

e)

il fatto che l’ANC non si sia uniformata agli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sull’MVU;

f)

il fatto che il soggetto vigilato meno significativo abbia richiesto o ricevuto indirettamente assistenza finanziaria da parte del FESF o del MES.

Articolo 68

Procedura per la predisposizione di una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU su richiesta di un’ANC

1.   La BCE, su richiesta di un’ANC, valuta se è necessario esercitare la vigilanza diretta conformemente al regolamento sull’MVU in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato meno significativo al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

2.   La richiesta dell’ANC: a) identifica il soggetto o il gruppo vigilato meno significativo rispetto al quale l’ANC ritiene che la BCE dovrebbe assumere la vigilanza diretta, e b) enuncia i motivi in base ai quali la vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo si rende necessaria al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

3.   La richiesta dell’ANC è accompagnata da una relazione che indica i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio del soggetto o del gruppo vigilato meno significativo in questione.

4.   La BCE, se dissente dalla richiesta dell’ANC, si consulta con l’ANC interessata prima della valutazione finale in ordine alla necessità della vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

5.   La BCE, se decide che la vigilanza diretta della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo è necessaria al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, adotta una decisione della BCE in conformità al titolo 2.

Articolo 69

Procedura per la predisposizione di decisioni della BCE su iniziativa della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU

1.   La BCE può richiedere all’ANC di presentare una relazione relativa ai trascorsi prudenziali e al profilo di rischio di un soggetto o di un gruppo vigilato meno significativo. La BCE specifica la data entro la quale tale relazione dovrebbe esserle presentata.

2.   La BCE si consulta con l’ANC interessata prima della sua valutazione finale in ordine alla necessità della vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

3.   La BCE, se conclude che la vigilanza diretta della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo è necessaria al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, adotta una decisione della BCE in conformità al titolo 2.

TITOLO 9

CIRCOSTANZE PARTICOLARI CHE POSSONO GIUSTIFICARE LA CLASSIFICAZIONE DI UN SOGGETTO VIGILATO COME MENO SIGNIFICATIVO, NONOSTANTE I CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE COME SIGNIFICATIVO SIANO SODDISFATTI

Articolo 70

Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo

1.   Ricorrono circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento sull’MVU (di seguito le «circostanze particolari»), quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento sull’MVU e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

2.   Il termine «circostanze particolari» è interpretato in modo restrittivo.

Articolo 71

Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolari

1.   La sussistenza di circostanze particolari che giustificano la classificazione come meno significativo di un soggetto vigilato che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo vigilato in questione, e non per categorie di soggetti vigilati.

2.   L’articolo 40 si applica di conseguenza.

3.   Gli articoli da 44 a 46 e gli articoli 48 e 49 si applicano di conseguenza. La BCE enuncia, in una decisione della BCE, i motivi che hanno condotto alla conclusione secondo cui sussistono delle circostanze particolari.

Articolo 72

Riesame

1.   Almeno una volta l’anno, la BCE, coadiuvata dalle ANC di riferimento, verifica se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato classificato come meno significativo a causa di circostanze particolari, continuano a sussistere dette circostanze..

2.   Il soggetto vigilato in questione fornisce tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla BCE al fine di effettuare il riesame di cui al paragrafo 1.

3.   Se la BCE ritiene che non sussistano più circostanze particolari, adotta una decisione della BCE nei confronti del soggetto vigilato in questione, in cui stabilisce che tale soggetto è classificato come significativo e non ricorrono più circostanze particolari.

4.   Il titolo 2 della parte IV si applica di conseguenza.

PARTE V

PROCEDURE COMUNI

TITOLO 1

COOPERAZIONE IN RIFERIMENTO A UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI ENTE CREDITIZIO

Articolo 73

Notifica alla BCE di una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio

1.   Un’ANC che riceve una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività da parte di un ente creditizio che intenda stabilirsi in uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la ricezione di tale domanda entro 15 giorni lavorativi.

2.   L’ANC informa altresì la BCE del termine entro il quale deve essere adottata e notificata al richiedente una decisione sulla domanda, in conformità al pertinente diritto nazionale.

3.   Se la domanda non è completa, l’ANC, di propria iniziativa o su richiesta della BCE, chiede al soggetto che ha presentato domanda di fornire le informazioni supplementari necessarie. L’ANC invia alla BCE le informazioni supplementari ricevute entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse da parte dell’ANC.

Articolo 74

Valutazione delle domande da parte dell’ANC

L’ANC cui è presentata la domanda valuta se il richiedente soddisfa tutte le condizioni per l’autorizzazione previste dal diritto nazionale dello Stato membro di appartenenza dell’ANC.

Articolo 75

Decisioni delle ANC di rigetto di una domanda

Le ANC rigettano le domande che non soddisfano le condizioni per l’autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale e inviano copia della loro decisione alla BCE.

Articolo 76

Progetti di decisione delle ANC sull’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio

1.   Se l’ANC ritiene che la domanda soddisfi tutte le condizioni per l’autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale, predispone un progetto di decisione in cui propone che la BCE conceda al soggetto l’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio (di seguito il «progetto di decisione di autorizzazione»).

2.   L’ANC si assicura che il progetto di decisione di autorizzazione sia notificato alla BCE e al soggetto richiedente almeno 20 giorni prima della fine del periodo massimo per la valutazione fissato dal pertinente diritto nazionale.

3.   L’ANC può proporre di allegare a un progetto di decisione di autorizzazione raccomandazioni, condizioni e/o restrizioni, in conformità al diritto nazionale e dell’Unione. In tali casi, l’ANC è responsabile per la valutazione del rispetto di tali condizioni e/o restrizioni.

Articolo 77

Valutazione delle domande e audizione dei richiedenti da parte della BCE

1.   La BCE valuta la domanda sulla base delle condizioni per l’autorizzazione stabilite dal pertinente diritto dell’Unione. Se ritiene che tali condizioni non siano rispettate, la BCE dà al richiedente la possibilità di presentare commenti scritti sui fatti e sugli addebiti inerenti alla valutazione, in conformità all’articolo 31.

2.   Se si ritiene necessario un incontro, e in ogni altro caso debitamente giustificato, la BCE può prorogare il termine massimo per la decisione su una domanda in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU. La proroga è notificata al richiedente in conformità all’articolo 35 del presente regolamento.

Articolo 78

Decisioni della BCE sulle domande

1.   La BCE adotta una decisione su un progetto di decisione di autorizzazione ricevuto da un’ANC entro dieci giorni lavorativi, salvo che sia stata adottata una decisione di proroga del termine massimo in conformità all’articolo 77, paragrafo 2. Tale decisione può suffragare il progetto di decisione di autorizzazione e, dunque, concedere l’autorizzazione, ovvero opporsi al progetto di decisione di autorizzazione.

2.   La BCE fonda la decisione sulla propria valutazione della domanda, del progetto di decisione di autorizzazione e dei commenti formulati dal richiedente ai sensi dell’articolo 77.

3.   Se la BCE non adotta una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, il progetto di decisione di autorizzazione predisposto dall’ANC si intende adottato.

4.   La BCE adotta una decisione che concede l’autorizzazione se il richiedente soddisfa tutte le condizioni per l’autorizzazione in conformità al pertinente diritto dell’Unione e al diritto nazionale dello Stato membro in cui il richiedente è insediato.

5.   La decisione che concede l’autorizzazione copre le attività del richiedente in qualità di ente creditizio, come disposto dal pertinente diritto nazionale, fatto salvo ogni requisito supplementare per l’autorizzazione, ai sensi del diritto nazionale pertinente, di attività diverse dalla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico e dalla concessione di crediti per proprio conto.

Articolo 79

Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione

L’autorizzazione decade nelle situazioni indicate all’articolo 18, lettera a), della Direttiva 2013/36/UE ove il pertinente diritto nazionale disponga in tal senso. L’ANC informa la BCE dei singoli casi di decadenza dell’autorizzazione. La BCE rende pubblici i casi di decadenza dell’autorizzazione in conformità al pertinente diritto nazionale, dopo averne informato l’ANC di riferimento e il soggetto vigilato interessato.

TITOLO 2

COOPERAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA REVOCA DI UN’AUTORIZZAZIONE

Articolo 80

Proposta di revoca di un’autorizzazione da parte delle ANC

1.   Se l’ANC di riferimento ritiene che l’autorizzazione di un ente creditizio debba essere integralmente o parzialmente revocata, in conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale, compreso il caso di revoca su richiesta dell’ente creditizio, essa presenta alla BCE un progetto di decisione in cui propone la revoca dell’autorizzazione (di seguito un «progetto di decisione di revoca»), unitamente a tutti i documenti giustificativi.

2.   L’ANC si coordina con l’autorità nazionale competente per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi (di seguito la «autorità nazionale di risoluzione delle crisi») in relazione ai progetti di decisione di revoca che siano rilevanti per l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.

Articolo 81

Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revoca

1.   La BCE valuta il progetto di decisione di revoca senza indebito ritardo. In particolare, tiene conto delle ragioni di urgenza rappresentate dall’ANC.

2.   È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall’articolo 31.

Articolo 82

Valutazione su iniziativa della BCE e consultazione dell’ANC

1.   Se la BCE viene a conoscenza di circostanze che possono giustificare la revoca di un’autorizzazione, valuta di propria iniziativa se l’autorizzazione deve essere revocata, in conformità al pertinente diritto dell’Unione.

2.   La BCE può consultarsi in qualsiasi momento con l’ANC di riferimento. Se la BCE intende revocare un’autorizzazione, si consulta con l’ANC dello Stato membro in cui è insediato l’ente creditizio almeno 25 giorni lavorativi prima della data in cui prevede di adottare la propria decisione. In casi debitamente giustificati, il termine per la consultazione può essere ridotto a cinque giorni lavorativi.

3.   Se la BCE intende revocare un’autorizzazione, informa l’ANC di riferimento di qualsiasi commento formulato dall’ente creditizio. All’ente creditizio è garantito il diritto a essere sentito, così come disciplinato dall’articolo 31.

4.   La BCE si coordina con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi in riferimento alla proposta di revoca di un’autorizzazione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento sull’MVU. La BCE informa l’ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.

Articolo 83

Decisione della BCE sulla revoca di un’autorizzazione

1.   La BCE adotta una decisione sulla revoca di un’autorizzazione senza indebito ritardo. Nel fare ciò, può accogliere o rigettare il relativo progetto di decisione di revoca.

2.   Nell’adottare la propria decisione, la BCE tiene conto di tutti i seguenti elementi: a) la sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca; b) ove applicabile, il progetto di decisione di revoca dell’ANC; c) la consultazione con l’ANC di riferimento e, nel caso in cui l’ANC non sia l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la consultazione con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi (di seguito, unitamente alle ANC, le «autorità nazionali»); d) i commenti formulati dagli enti creditizi ai sensi degli articoli 81, paragrafo 2, e 82, paragrafo 3.

3.   La BCE assume altresì una decisione nei casi descritti dall’articolo 84, se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca dell’autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria.

Articolo 84

Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionali

1.   Se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi notifica la propria obiezione all’intenzione della BCE di revocare un’autorizzazione, la BCE e l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi concordano su un periodo durante il quale la BCE si astiene dal procedere alla revoca dell’autorizzazione. La BCE informa l’ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi al fine di raggiungere tale accordo.

2.   Dopo la scadenza del periodo concordato, la BCE valuta se intende procedere alla revoca dell’autorizzazione o prorogare il periodo concordato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU, tenendo conto di eventuali progressi compiuti. La BCE si consulta sia con l’ANC di riferimento sia con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, se diversa dall’ANC. L’ANC informa la BCE delle misure prese da tali autorità e della sua valutazione circa le conseguenze di una revoca.

3.   Se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca di un’autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si applica l’articolo 83.

TITOLO 3

COOPERAZIONE IN RIFERIMENTO ALL’ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Articolo 85

Notifica alle ANC dell’acquisizione di una partecipazione qualificata

1.   Un’ANC che riceve una notifica dell’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio insediato nello Stato membro partecipante, comunica alla BCE tale notifica non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 della Direttiva 2013/36/UE.

2.   Se l’ANC è tenuta a interrompere il periodo di valutazione a causa di una richiesta di ulteriori informazioni, essa ne dà notifica alla BCE. L’ANC invia ogni informazione ulteriore alla BCE entro cinque giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.

3.   L’ANC informa altresì la BCE della data entro la quale la decisione di opporsi o non opporsi all’acquisizione di una partecipazione qualificata deve essere notificata al richiedente in conformità al pertinente diritto nazionale.

Articolo 86

Valutazione delle acquisizioni potenziali

1.   L’ANC cui è notificata l’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio valuta se la potenziale acquisizione soddisfa tutte le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale. A seguito di tale valutazione, l’ANC predispone un progetto di decisione con cui propone alla BCE di opporsi o non opporsi all’acquisizione.

2.   L’ANC presenta alla BCE il progetto di decisione di opposizione o non opposizione all’acquisizione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione, come definito dal pertinente diritto dell’Unione.

Articolo 87

Decisione della BCE in merito all’acquisizione

La BCE decide se opporsi o non opporsi all’acquisizione sulla base della propria valutazione della proposta di acquisizione e del progetto di decisione dell’ANC. È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall’articolo 31.

TITOLO 4

NOTIFICA DELLE DECISIONI SU PROCEDURE COMUNI

Articolo 88

Procedure per la notifica di decisioni

1.   La BCE notifica alle parti senza indebito ritardo e in conformità all’articolo 35 le seguenti decisioni:

a)

la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio;

b)

la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.

2.   La BCE notifica all’ANC di riferimento, senza indebito ritardo, tutte le seguenti decisioni:

a)

la decisione della BCE su una domanda di autorizzazione quale ente creditizio;

b)

la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio;

c)

la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.

3.   L’ANC notifica al richiedente un’autorizzazione le seguenti decisioni:

a)

il progetto di decisione di autorizzazione;

b)

la decisione dell’ANC di rigettare la domanda di autorizzazione, ove il richiedente non soddisfi le condizioni per l’autorizzazione stabilite dal pertinente diritto nazionale;

c)

la decisione della BCE di opporsi al progetto di decisione di autorizzazione di cui alla lettera a);

d)

la decisione di autorizzazione della BCE.

4.   L’ANC notifica alla pertinente autorità nazionale di risoluzione delle crisi la decisione della BCE circa la revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio.

5.   La BCE notifica all’Autorità bancaria europea (ABE) ogni decisione della BCE di concedere o revocare l’autorizzazione a un ente creditizio nonché ogni decadenza dell’autorizzazione. Nel farlo la BCE specifica le ragioni della decisione di revoca di un’autorizzazione e della decadenza di un’autorizzazione.

PARTE VI

PROCEDURE PER LA VIGILANZA SUI SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI

TITOLO 1

VIGILANZA SUI SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI E ASSISTENZA DA PARTE DELLE ANC

Articolo 89

Vigilanza sui soggetti vigilati significativi

La BCE esercita la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi in conformità alle procedure stabilite nella parte II, in particolare in riferimento ai compiti e alla composizione dei gruppi di vigilanza congiunti.

Articolo 90

Ruolo delle ANC nell’assistenza alla BCE

1.   Un’ANC assiste la BCE nello svolgimento dei suoi compiti secondo le condizioni dettate dal regolamento sull’MVU e dal presente regolamento e, in particolare, svolge tutte le seguenti attività:

a)

presenta alla BCE progetti di decisioni relative ai soggetti vigilati significativi insediati nel proprio Stato membro partecipante, in conformità all’articolo 91;

b)

assiste la BCE nella predisposizione e attuazione di qualsiasi atto relativo all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU, compresa l’assistenza nelle attività di verifica e la valutazione giornaliera della situazione dei soggetti vigilati significativi;

c)

assiste la BCE nell’esecuzione delle sue decisioni, facendo uso, ove necessario, dei poteri di cui al terzo comma dell’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.

2.   Nell’assistere la BCE, un’ANC segue le istruzioni della BCE in relazione ai soggetti vigilati significativi.

Articolo 91

Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l’esame della BCE

1.   In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 7, lettera b), del regolamento sull’MVU, la BCE può richiedere a un’ANC di predisporre un progetto di decisione riguardante l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 4 del regolamento sull’MVU da sottoporre all’esame della BCE.

La richiesta specifica il termine entro il quale il progetto di decisione deve essere inoltrato alla BCE.

2.   Inoltre, un’ANC, di propria iniziativa, può sottoporre all’esame della BCE un progetto di decisione concernente un soggetto vigilato significativo tramite il gruppo di vigilanza congiunto.

Articolo 92

Scambio di informazioni

Senza indebito ritardo, la BCE e le ANC si scambiano informazioni concernenti soggetti vigilati significativi nel caso in cui sussistano seri indizi del fatto che tali soggetti non offrano più la garanzia di poter adempiere ai propri obblighi verso i creditori e, in particolare, non possano più fornire garanzia per le attività loro affidate dai depositanti o nel caso in cui vi siano seri indizi circa la sussistenza di circostanze che potrebbero condurre alla conclusione che l’ente creditizio interessato non sia in grado di rimborsare i depositi, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 3, punto i) della Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Ciò avviene prima dell’adozione di una decisione conseguente a tale conclusione da parte della BCE e delle ANC.

TITOLO 2

CONFORMITÀ AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PER LE PERSONE RESPONSABILI DELL’AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 93

Valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione dei soggetti vigilati significativi

1.   Per garantire che gli enti siano dotati di solidi meccanismi di governance e fatte salve le disposizioni del pertinente diritto dell’Unione e nazionale, nonché quelle contenute nella parte V, un soggetto vigilato significativo notifica all’ANC di riferimento qualsiasi modifica dei membri dei propri organi di gestione nella loro funzione di gestione e di supervisione (di seguito i «dirigenti») nel significato di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 7, e 3, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE, compreso il rinnovo del mandato dei dirigenti. L’ANC di riferimento notifica alla BCE qualsiasi modifica di tal genere senza indebito ritardo, informandola del termine entro il quale deve essere adottata e notificata una decisione in conformità al pertinente diritto nazionale.

2.   Al fine di valutare l’idoneità dei dirigenti dei soggetti vigilati significativi, la BCE è dotata dei poteri di vigilanza di cui godono le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

Articolo 94

Riesame continuo dell’idoneità dei dirigenti

1.   Un soggetto vigilato significativo informa l’ANC di riferimento, senza indebito ritardo, di qualsiasi fatto nuovo che possa influire sulla valutazione iniziale di idoneità o di qualsiasi altro problema che possa incidere sull’idoneità di un dirigente, non appena tali fatti o questioni siano noti al soggetto vigilato o al dirigente interessato. L’ANC di riferimento notifica alla BCE tali fatti o problemi senza indebito ritardo.

2.   La BCE può avviare una nuova valutazione sulla base dei fatti o dei problemi di cui al paragrafo 1 o di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato o di altri problemi che possono incidere sull’idoneità di un dirigente di cui essa viene a conoscenza. La BCE decide quindi circa le azioni appropriate, in conformità al pertinente diritto dell’Unione e nazionale, e ne informa l’ANC di riferimento senza indebito ritardo.

TITOLO 3

ALTRE PROCEDURE CHE I SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI SONO TENUTI AD APPLICARE

Articolo 95

Richieste, notifiche o domande da parte dei soggetti vigilati significativi

1.   Fatte salve le procedure specifiche disciplinate, in particolare, nella parte V, nonché la sua ordinaria interazione con l’ANC di riferimento, un soggetto vigilato significativo indirizza alla BCE tutte le sue richieste, notifiche o domande relative all’esercizio dei compiti conferiti alla BCE.

2.   La BCE mette a disposizione dell’ANC di riferimento ciascuna di tali richieste, notifiche o domande e può richiedere all’ANC di predisporre un progetto di decisione in conformità all’articolo 91.

3.   In caso di variazioni sostanziali rispetto all’autorizzazione concessa a seguito della richiesta, della notifica o della domanda iniziale, il soggetto vigilato significativo rivolge una nuova richiesta, notifica o domanda alla BCE in conformità alla procedura di cui al paragrafo 1.

PARTE VII

PROCEDURE PER LA VIGILANZA SUI SOGGETTI VIGILATI MENO SIGNIFICATIVI

TITOLO 1

NOTIFICA DA PARTE DELLE ANC ALLA BCE DI PROCEDURE RILEVANTI DI VIGILANZA E DI PROGETTI DI DECISIONI RILEVANTI DI VIGILANZA DELLE ANC

Articolo 96

Deterioramento della situazione finanziaria di un soggetto vigilato meno significativo

Nel caso in cui la situazione di un soggetto vigilato meno significativo si deteriori rapidamente e in modo significativo, specialmente quando tale deterioramento potrebbe condurre a una richiesta di assistenza finanziaria diretta o indiretta da parte del MES, le ANC ne informano la BCE, fatta salva l’applicazione dell’articolo 62.

Articolo 97

Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza delle ANC

1.   Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento del sistema, come disposto all’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull’MVU, le ANC forniscono alla BCE informazioni relative a procedure rilevanti di vigilanza delle ANC concernenti soggetti vigilati meno significativi. La BCE detta criteri generali per determinare quali informazioni sono notificate e relativamente a quali soggetti vigilati meno significativi, in particolare tenendo conto della situazione di rischio e dell’impatto potenziale sul sistema finanziario nazionale dei soggetti interessati. Le informazioni sono fornite dalle ANC anteriormente o, in casi urgenti debitamente giustificati, contemporaneamente all’avvio di una procedura.

2.   Le procedure rilevanti di vigilanza delle ANC di cui al paragrafo 1 consistono:

a)

nella rimozione dei membri dei consigli di amministrazione dei soggetti vigilati meno significativi e nella nomina di amministratori speciali che assumano la gestione dei soggetti vigilati meno significativi; e

b)

nelle procedure che hanno un impatto significativo sul soggetto vigilato meno significativo.

3.   In aggiunta agli obblighi informativi fissati dalla BCE in conformità al presente articolo, la BCE può, in qualsiasi momento, richiedere alle ANC informazioni inerenti all’espletamento dei loro compiti in riferimento a soggetti vigilati meno significativi.

4.   Oltre agli obblighi informativi stabiliti dalla BCE in conformità con il presente articolo, le ANC notificano di propria iniziativa alla BCE qualsiasi altra procedura di vigilanza delle ANC che:

a)

considerano rilevante; ovvero

b)

possa ripercuotersi negativamente sulla reputazione dell’MVU.

5.   Se la BCE richiede a un’ANC di valutare ulteriormente aspetti specifici di una procedura rilevante di vigilanza dell’ANC, tale richiesta specifica i profili interessati. La BCE e l’ANC assicurano che l’altra parte disponga di tempo sufficiente al fine di consentire che la procedura e l’MVU nel suo complesso funzionino in modo efficiente.

Articolo 98

Notifica delle ANC alla BCE di progetti di decisioni rilevanti di vigilanza

1.   Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento del sistema, come disposto all’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull’MVU, le ANC inviano alla BCE progetti di decisioni di vigilanza che soddisfano i criteri fissati nei paragrafi 2 e 3 quanto tali progetti riguardano i soggetti vigilati meno significativi in relazione ai quali la BCE ritiene che, sulla base dei criteri generali definiti dalla BCE concernenti la loro situazione di rischio e l’impatto potenziale sul sistema economico nazionale, tali informazioni debbano esserle notificate.

2.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1, i progetti di decisione sono inviati alla BCE prima di essere indirizzati ai soggetti vigilati meno significativi se la decisione:

a)

concerne la rimozione di membri dei consigli di amministrazione dei soggetti vigilati meno significativi e la nomina di amministratori speciali; o

b)

ha un impatto significativo sul soggetto vigilato meno significativo.

3.   Oltre agli obblighi informativi stabiliti ai paragrafi 1 e 2, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi altro progetto di decisione di vigilanza:

a)

in relazione alla quale richiedono il parere della BCE; o

b)

che possa ripercuotersi negativamente sulla reputazione dell’MVU.

4.   Le ANC inviano alla BCE i progetti di decisione che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e che, pertanto, sono considerati progetti di decisioni di vigilanza rilevanti, almeno dieci giorni prima della data prevista per l’adozione della decisione. La BCE esprime il proprio parere sul progetto di decisione entro un termine ragionevole antecedente alla data di prevista adozione della decisione. In caso di urgenza, l’ANC di riferimento fissa un termine ragionevole per l’invio del progetto di decisione che soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 alla BCE.

TITOLO 2

SEGNALAZIONI A POSTERIORI DA PARTE DELLE ANC ALLA BCE IN RIFERIMENTO AI SOGGETTI VIGILATI MENO SIGNIFICATIVI

Articolo 99

Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANC

1.   Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento dell’MVU ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull’MVU e fatto salvo il capo 1, la BCE può richiedere alle ANC di riferire periodicamente alla BCE in merito alle misure adottate e all’assolvimento dei compiti che esse devono eseguire in conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU. Su base annuale, la BCE informa le ANC in merito alle categorie di soggetti vigilati meno significativi e alla natura delle informazioni richieste.

2.   Gli obblighi stabiliti in conformità al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà della BCE di fare uso dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU in riferimento ai soggetti vigilati meno significativi.

Articolo 100

Frequenza e ambito delle relazioni presentate dalle ANC alla BCE

Le ANC presentano alla BCE una relazione annuale in merito ai soggetti vigilati meno significativi, ai gruppi vigilati meno significativi o alle categorie di soggetti vigilati meno significativi, in conformità agli obblighi imposti dalla BCE.

PARTE VIII

COOPERAZIONE TRA LA BCE, LE ANC E LE AND IN RELAZIONE A COMPITI E STRUMENTI MACROPRUDENZIALI

TITOLO 1

DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI MACROPRUDENZIALI

Articolo 101

Disposizioni generali

1.   Ai fini della presente parte, per strumenti macroprudenziali si intende uno qualsiasi dei seguenti strumenti:

a)

le riserve di capitale nel significato di cui agli articoli da 130 a 142 della Direttiva 2013/36/UE;

b)

le misure per gli enti creditizi autorizzati a livello nazionale o per un comparto di tali enti, ai sensi dell’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

qualsiasi altra misura prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla Direttiva 2013/36/UE che le AND o le ANC intendono adottare, in conformità alle procedure ivi previste, per affrontare rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificamente definiti dal pertinente diritto dell’Unione.

2.   Le procedure macroprudenziali di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull’MVU non costituiscono procedure di vigilanza della BCE o delle ANC nel significato di cui al presente regolamento, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 22 del regolamento sull’MVU in relazione alle decisioni nei confronti di singoli soggetti vigilati.

Articolo 102

Applicazione degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE

La BCE applica gli strumenti macroprudenziali di cui all’articolo 101 in conformità al presente regolamento e agli articoli 5, paragrafo 2, e 9, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU e, ove gli strumenti macroprudenziali siano previsti in una direttiva, fatta salva la trasposizione di tale direttiva da parte del diritto nazionale. Se un’AND non fissa un coefficiente di riserve di capitale, la BCE può comunque imporre un requisito in materia di riserve di capitale in conformità al presente regolamento e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI PROCEDURALI CIRCA L’USO DEGLI STRUMENTI MACROPRUDENZIALI

Articolo 103

Elenco delle ANC e delle AND responsabili degli strumenti macroprudenziali

La BCE raccoglie dalle ANC e dalle AND degli Stati membri partecipanti informazioni riguardanti l’identità delle autorità designate per gli strumenti macroprudenziali di cui all’articolo 101 e gli strumenti macroprudenziali di cui tali autorità possono fare uso.

Articolo 104

Scambio di informazioni e cooperazione in relazione all’uso di strumenti macroprudenziali da parte di un’ANC o un’AND

1.   In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, l’ANC o l’AND di riferimento, qualora intenda applicare tali strumenti, notifica la propria intenzione alla BCE dieci giorni prima di adottare tale decisione. Tuttavia, un’ANC o un’AND, se intendono fare uso di uno strumento macroprudenziale, informano il prima possibile la BCE circa l’identificazione di un rischio macroprudenziale o sistemico per il sistema finanziario e, ove possibile, dei dettagli relativi allo strumento da adottare. Tali informazioni includono, per quanto possibile, le specificità della misura da adottare, compresa la data prevista per l’applicazione.

2.   L’ANC o l’AND provvedono a notificare l’intenzione alla BCE.

3.   La BCE, se si oppone alla misura prevista da un’ANC o un’AND, espone i motivi della sua opposizione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica dell’intenzione. Tale opposizione è manifestata per iscritto ed enuncia i motivi dell’opposizione. Prima di procedere all’adozione della decisione, se del caso, l’ANC o l’AND prendono debitamente in esame le ragioni della BCE.

Articolo 105

Scambio di informazioni e cooperazione in riferimento all’uso degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE

1.   In conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, se la BCE, di propria iniziativa o su proposta di un’ANC o di un’AND, intende applicare requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali, essa coopera strettamente con le AND negli Stati membri interessati e, in particolare, notifica la propria intenzione all’AND o all’ANC dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Tuttavia, se la BCE intende applicare requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali a livello degli enti creditizi, in conformità alle procedure di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e alla Direttiva 2013/36/UE, nei casi specificamente fissati dal diritto dell’Unione, informa il prima possibile l’ANC o l’AND di riferimento circa l’identificazione di un rischio macroprudenziale o sistemico per il sistema finanziario e, ove possibile, dei dettagli dello strumento da adottare. Tali informazioni includono, per quanto possibile, le specificità della misura da adottare, compresa la data prevista per l’applicazione.

2.   Se una delle ANC o AND interessate si oppone alla misura prevista dalla BCE, espone le proprie ragioni alla BCE entro cinque giorni lavorativi dalla data della ricezione della notifica dell’intenzione della BCE. Tale opposizione è manifestata per iscritto ed enuncia i motivi dell’opposizione. Prima di procedere alla decisione, se del caso, la BCE prende debitamente in esame tali motivi.

PARTE IX

PROCEDURE PER LA COOPERAZIONE STRETTA

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 106

Procedura per l’instaurazione di una cooperazione stretta

La BCE valuta le richieste degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro di instaurare una cooperazione stretta in conformità alle procedure stabilite nella Decisione ECB/2014/5 (16).

Articolo 107

Principi da applicare a seguito dell’instaurazione di una cooperazione stretta

1.   Dalla data di applicazione di una decisione della BCE, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, che instaura una cooperazione stretta tra la BCE e un’ANC di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, e fino alla cessazione o sospensione di tale cooperazione stretta, la BCE assolve i compiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5 del regolamento sull’MVU in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati insediati nel relativo Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, conformemente all’articolo 6 del regolamento sull’MVU.

2.   Se è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, la BCE e l’ANC in cooperazione stretta si trovano, rispetto ai soggetti e ai gruppi vigilati significativi e meno significativi insediati nello Stato membro partecipante in cooperazione stretta, in una posizione comparabile a quella in cui si trovano rispetto a soggetti e gruppi vigilati significativi e meno significativi insediati negli Stati membri dell’area dell’euro, tenuto conto del fatto che la BCE non gode, in riferimento a soggetti e gruppi vigilati significativi e meno significativi insediati nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, di poteri direttamente applicabili.

3.   In conformità all’articolo 6 del regolamento sull’MVU, la BCE può impartire, a un’ANC in cooperazione stretta, istruzioni relative ai soggetti e ai gruppi vigilati significativi e istruzioni di carattere esclusivamente generale in riferimento ai soggetti e gruppi vigilati meno significativi.

4.   La cooperazione stretta termina alla data in cui la deroga in virtù dell’articolo 139 TFUE è abrogata in riferimento a uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, TFUE e le disposizioni di cui alla presente parte cessano di trovare applicazione.

Articolo 108

Strumenti giuridici relativi alla vigilanza in connessione con la cooperazione stretta

1.   Rispetto ai compiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU, la BCE può impartire istruzioni, formulare richieste o emanare orientamenti.

2.   Se la BCE ritiene che l’ANC in cooperazione stretta debba adottare una misura relativa ai compiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull’MVU in riferimento a un soggetto o un gruppo vigilato, essa rivolge a tale ANC:

a)

in riferimento a soggetti o gruppi vigilati significativi, un’istruzione di carattere generale o specifico, una richiesta o un orientamento in cui richiede l’emanazione di una decisione di vigilanza in relazione a tale soggetto o gruppo nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta; o

b)

in riferimento a soggetti o gruppi vigilati meno significativi, un’istruzione di carattere generale o un orientamento.

3.   Se la BCE ritiene che un’ANC o un’AND in cooperazione stretta debbano adottare una misura relativa ai compiti di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU, essa può rivolgere a tale ANC o AND un’istruzione di carattere generale o specifico, una richiesta o un orientamento in cui richiede l’applicazione di requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali.

4.   La BCE specifica nell’istruzione, nella richiesta o nell’orientamento un termine per l’adozione della misura da parte dell’ANC in cooperazione stretta, termine che non può essere inferiore a 48 ore, salvo che un’adozione più rapida si renda necessaria per evitare un danno irreparabile. All’atto di fissazione del termine, la BCE tiene conto delle norme amministrative e procedurali cui l’ANC di riferimento in cooperazione stretta deve uniformarsi.

5.   Un’ANC in cooperazione stretta adotta tutte le misure necessarie per uniformarsi alle istruzioni, richieste o orientamenti della BCE e informa la BCE senza indebito ritardo in merito alle misure adottate.

TITOLO 2

COOPERAZIONE STRETTA IN RIFERIMENTO ALLE PARTI III, IV, V, VIII, X E XI

Articolo 109

Regime linguistico nell’ambito del regime di cooperazione stretta

Gli accordi di cui all’articolo 23 trovano applicazione, mutatis mutandis, in relazione alle ANC in cooperazione stretta.

Articolo 110

Valutazione della significatività degli enti creditizi nell’ambito del regime di cooperazione stretta

1.   Le disposizioni della parte IV in merito alla classificazione come significativi o meno significativi dei soggetti o dei gruppi vigilati trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2.   Un’ANC in cooperazione stretta assicura che le procedure disciplinate nella parte IV possano essere applicate in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati insediati nel relativo Stato membro.

3.   Nelle circostanze in cui la parte IV prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o gruppo vigilato, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all’ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo vigilato in conformità a tali istruzioni.

Articolo 111

Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione stretta

1.   Le disposizioni di cui alla parte V concernenti le procedure comuni trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

2.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che le procedure stabilite nella parte V possano essere applicate in riferimento ai soggetti vigilati insediati nel proprio Stato membro. In particolare, l’ANC in cooperazione stretta garantisce che la BCE riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie per assolvere i compiti attribuitile dal regolamento sull’MVU.

3.   Nelle circostanze in cui la parte V prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o gruppo vigilato, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all’ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo vigilato in conformità a tali istruzioni.

4.   Nelle circostanze in cui la parte V prevede che l’ANC di riferimento predisponga un progetto di decisione, un’ANC in cooperazione stretta presenta un progetto di decisione alla BCE e richiede istruzioni.

Articolo 112

Strumenti macroprudenziali nell’ambito del regime di cooperazione stretta

Le disposizioni di cui alla parte VIII in merito alla cooperazione tra BCE, ANC e AND con riguardo ai compiti e agli strumenti macroprudenziali trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.

Articolo 113

Sanzioni amministrative nell’ambito del regime di cooperazione stretta

1.   Le disposizioni di cui alla parte X in merito alle sanzioni amministrative trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.

2.   Nelle circostanze in cui l’articolo 18 del regolamento sull’MVU, in combinato disposto con la parte X del presente regolamento, prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o di un gruppo vigilato, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all’ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo vigilato in conformità a tali istruzioni.

3.   Nei casi in cui l’articolo 18 del regolamento sull’MVU o la parte X del presente regolamento prevedono che l’ANC di riferimento adotti una decisione nei confronti di un soggetto o gruppo vigilato significativo, un’ANC in cooperazione stretta avvia il procedimento al fine di intervenire per assicurare che siano irrogate adeguate sanzioni amministrative esclusivamente su istruzione della BCE. L’ANC in cooperazione stretta informa la BCE una volta adottata la decisione.

Articolo 114

Poteri di indagine in virtù degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU nell’ambito del regime di cooperazione stretta

1.   Le disposizioni di cui alla parte XI relative alla cooperazione in riferimento agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU si applicano, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.

2.   Un’ANC in cooperazione stretta fa uso dei poteri di indagine di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU in conformità alle istruzioni della BCE.

3.   Un’ANC in cooperazione stretta informa la BCE circa le conclusioni risultanti dall’esercizio dei poteri di indagine di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU.

4.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che i membri del personale della BCE designati possano partecipare in veste di osservatori a qualsiasi indagine effettuata ai sensi degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU.

TITOLO 3

COOPERAZIONE STRETTA IN RIFERIMENTO AI SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI

Articolo 115

Vigilanza sui soggetti vigilati significativi in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta

1.   Le parti II e VI trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati significativi insediati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che la BCE riceva tutte le informazioni e le segnalazioni provenienti dai soggetti e dai gruppi vigilati significativi, o a essi relative, che la stessa ANC in cooperazione stretta riceve e che sono necessarie per l’assolvimento dei compiti conferiti alla BCE dal regolamento sull’MVU.

3.   È costituito un gruppo di vigilanza congiunto per la vigilanza su ogni soggetto o gruppo vigilato significativo insediato in un Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta. I membri del gruppo di vigilanza congiunto sono designati in conformità all’articolo 4. L’ANC in cooperazione stretta designa il sub-coordinatore dell’ANC perché agisca direttamente, in riferimento al soggetto o al gruppo vigilato significativo, in conformità alle istruzioni del coordinatore del GVC.

4.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che i membri del personale della BCE designati siano invitati a partecipare alle ispezioni in loco effettuate in riferimento a un soggetto o gruppo vigilato significativo. La BCE può decidere il numero dei membri del personale della BCE che parteciperanno in veste di osservatori.

5.   Nel quadro della vigilanza su base consolidata e dei collegi di vigilanza, nelle circostanze in cui un’impresa madre sia insediata in uno Stato membro dell’area dell’euro o in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro vigilato la BCE, quale autorità competente, è l’autorità di vigilanza su base consolidata e presiede il collegio di vigilanza. La BCE invita l’ANC di riferimento in cooperazione stretta a designare un membro del personale dell’ANC stessa quale osservatore. La BCE può intervenire impartendo istruzioni all’ANC di riferimento in cooperazione stretta.

Articolo 116

Decisioni rispetto a soggetti e gruppi vigilati significativi

1.   Fatti salvi i poteri delle ANC in relazione ai compiti non attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU, un’ANC in cooperazione stretta adotta decisioni in relazione ai soggetti o ai gruppi vigilati significativi nel proprio Stato membro esclusivamente sulla base delle istruzioni della BCE. L’ANC in cooperazione stretta ha altresì facoltà di richiedere istruzioni alla BCE.

2.   Un’ANC in cooperazione stretta rende immediatamente disponibile alla BCE qualsiasi decisione relativa a soggetti o gruppi vigilati significativi.

3.   Un’ANC in cooperazione stretta informa la BCE in relazione sia: a) alle decisioni che adotta in virtù dei propri poteri, in riferimento a compiti non attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU; sia b) alle decisioni che adotta in conformità alle istruzioni della BCE o in base alle disposizioni di cui alla presente parte.

TITOLO 4

COOPERAZIONE STRETTA IN RIFERIMENTO A SOGGETTI E GRUPPI VIGILATI MENO SIGNIFICATIVI

Articolo 117

Vigilanza su soggetti e gruppi vigilati meno significativi

1.   La parte VII si applica, mutatis mutandis, ai soggetti e ai gruppi vigilati meno significativi negli Stati membri partecipanti in cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni seguenti.

2.   Al fine di garantire la coerenza dei risultati della vigilanza nell’ambito dell’MVU, la BCE può emanare istruzioni generali e orientamenti e formulare richieste a un’ANC in cooperazione stretta, richiedendole di adottare una decisione di vigilanza in riferimento a soggetti o gruppi vigilati meno significativi insediati nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta. Tali istruzioni generali, orientamenti o richieste possono riferirsi a gruppi o categorie di enti creditizi.

3.   La BCE può altresì richiedere a un ANC in cooperazione stretta di valutare ulteriormente aspetti specifici di una procedura rilevante dell’ANC, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 7, lettera c), punto ii), del regolamento sull’MVU.

TITOLO 5

PROCEDURA IN CASO DI DISACCORDO DI UNO STATO MEMBRO PARTECIPANTE IN VIRTÙ DELLA COOPERAZIONE STRETTA

Articolo 118

Procedura in caso di disaccordo in merito a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU

1.   La BCE informa l’ANC in cooperazione stretta in merito ai progetti completi di decisione del Consiglio di vigilanza in relazione a un soggetto o gruppo vigilato insediato in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell’Unione.

2.   Se l’ANC in cooperazione stretta dissente in merito al progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza, essa notifica per iscritto al Consiglio direttivo, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale progetto, i motivi del proprio disaccordo.

3.   Il Consiglio direttivo decide sulla questione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale notifica, tenendo pienamente conto dei motivi di disaccordo enunciati e comunica per iscritto all’ANC in cooperazione stretta i motivi della propria decisione.

4.   Uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta può richiedere alla BCE di porre fine alla propria cooperazione stretta con effetto immediato e non è quindi vincolato da alcuna successiva decisione del Consiglio direttivo.

Articolo 119

Procedura in caso di disaccordo in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU

1.   La BCE informa l’ANC in cooperazione stretta di qualsiasi obiezione del Consiglio direttivo su un progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza.

2.   Qualora l’ANC in cooperazione stretta dissenta in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza, essa notifica alla BCE i motivi del proprio disaccordo entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle obiezioni del Consiglio direttivo.

3.   Il Consiglio direttivo rende il proprio parere scritto sul disaccordo motivato espresso dall’ANC in cooperazione stretta entro 30 giorni dalla ricezione del disaccordo motivato, e, enunciando le proprie motivazioni, conferma o ritira le proprie obiezioni. La BCE ne informa l’ANC in cooperazione stretta.

4.   Se il Consiglio direttivo conferma le proprie obiezioni, l’ANC in cooperazione stretta può, entro cinque giorni dalla ricezione dell’informativa relativa alla conferma delle obiezioni del Consiglio direttivo, notificare alla BCE che non sarà vincolata da alcuna decisione adottata a seguito delle modifiche del progetto completo iniziale di decisione sul quale il Consiglio direttivo ha sollevato obiezioni.

La BCE prende quindi in considerazione la possibilità di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con l’ANC in cooperazione stretta, tenendo in debito conto l’efficacia della vigilanza, e adotta una decisione al riguardo. La BCE tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU.

PARTE X

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 1

DEFINIZIONI E RAPPORTI CON IL REGOLAMENTO (CE) n. 2532/98 DEL CONSIGLIO (17)

Articolo 120

Definizione di sanzioni amministrative

Ai fini della presente parte, per «sanzioni amministrative» si intendono:

a)

sanzioni amministrative pecuniarie previste e irrogate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento sull’MVU; o

b)

ammende e penalità di mora previste dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 2532/98 e irrogate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU.

Articolo 121

Rapporti con il Regolamento (CE) n. 2532/98

1.   Ai fini delle procedure previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, si applicano le norme procedurali contenute nel presente regolamento, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

2.   Ai fini delle procedure previste all’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, le norme procedurali contenute nel presente regolamento integrano quelle di cui al Regolamento (CE) n. 2532/98 e si applicano in conformità agli articoli 25 e 26 del regolamento sull’MVU.

Articolo 122

Poteri della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai regolamenti e alle decisioni della BCE, la BCE irroga sanzioni amministrative pecuniarie, come definite all’articolo 120, lettera b), nei confronti di:

a)

soggetti vigilati significativi; o

b)

soggetti vigilati meno significativi, laddove i pertinenti regolamenti o decisioni della BCE impongano in capo a soggetti vigilati meno significativi obblighi nei confronti della BCE.

TITOLO 2

NORME PROCEDURALI PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLE PENALITÀ DI MORA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI VIGILATI NEGLI STATI MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO

Articolo 123

Costituzione di un’unità di indagine indipendente

1.   La BCE costituisce un’unità di indagine interna indipendente (di seguito la «unità di indagine») composta da funzionari inquirenti designati dalla BCE.

2.   I funzionari incaricati delle indagini non devono essere coinvolti, né essere stati coinvolti nei due anni precedenti all’assunzione della posizione di funzionari inquirenti, nella vigilanza diretta o indiretta o nella procedura di autorizzazione del soggetto vigilato interessato.

3.   I funzionari incaricati delle indagini assolvono le loro funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo e non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo.

Articolo 124

Deferimento della procedura sanzionatoria all’unità di indagine

Se la BCE, nell’espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull’MVU, ritiene che vi siano ragioni per sospettare che:

a)

un soggetto vigilato significativo avente la propria sede principale in uno Stato membro dell’area dell’euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni del pertinente diritto dell’Unione direttamente applicabile, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU; o

b)

un soggetto vigilato avente la propria sede principale in uno Stato membro dell’area dell’euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni di un regolamento o di una decisione della BCE, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU,

la BCE deferisce la questione all’unità di indagine.

Articolo 125

Poteri dell’unità di indagine

1.   Al fine di indagare sulle presunte violazioni di cui all’articolo 124, l’unità di indagine può esercitare i poteri attribuiti alla BCE in virtù del regolamento sull’MVU.

2.   Ove, in virtù dei poteri attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU, l’unità di indagine formuli, nell’ambito di un’indagine, una richiesta nei confronti di un soggetto vigilato nell’ambito di un’indagine, essa specifica l’oggetto e lo scopo dell’indagine.

3.   Nell’assolvimento dei propri compiti, l’unità di indagine ha accesso a tutti i documenti e alle informazioni raccolte dalla BCE e, se del caso, dall’ANC di riferimento nel corso delle loro attività di vigilanza.

Articolo 126

Diritti procedurali

1.   Una volta completata l’indagine e prima di predisporre e inoltrare al Consiglio di vigilanza una proposta di progetto completo di decisione l’unità di indagine notifica per iscritto al soggetto vigilato interessato le risultanze dell’indagine svolta e gli addebiti contestati.

2.   Nella notifica di cui al paragrafo 1, l’unità di indagine informa il soggetto vigilato interessato del suo diritto di presentare commenti per iscritto all’unità di indagine in merito agli accertamenti in fatto e agli addebiti ad esso contestati, comprese le singole disposizioni che si presumono violate, e fissa un termine ragionevole per la ricezione di tali commenti. La BCE non è obbligata a tenere conto dei commenti per iscritto ricevuti oltre la scadenza del termine fissato dall’unità di indagine.

3.   A seguito della notifica ai sensi del paragrafo 1, l’unità di indagine può altresì invitare il soggetto vigilato interessato a partecipare a un’audizione. Le parti sottoposte a indagine possono farsi rappresentare e/o assistere durante l’audizione da avvocati o altre persone qualificate. Le audizioni non sono pubbliche.

4.   Il diritto di accesso al fascicolo dell’unità di indagine da parte del soggetto vigilato sotto indagine è accordato in conformità all’articolo 32.

Articolo 127

Esame del fascicolo da parte del Consiglio di vigilanza

1.   Se un’unità di indagine ritiene che debba essere irrogata una sanzione amministrativa nei confronti di un soggetto vigilato, essa presenta al Consiglio di vigilanza una proposta di progetto completo di decisione in cui statuisce che il soggetto vigilato ha commesso una violazione e specifica la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare. L’unità di indagine inoltra altresì il proprio fascicolo di indagine al Consiglio di vigilanza.

2.   L’unità di indagine basa la propria proposta di progetto completo di decisione esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in ordine ai quali il soggetto vigilato ha avuto la possibilità di presentare commenti.

3.   Se il Consiglio di vigilanza ritiene che il fascicolo inoltrato dall’unità d’indagine sia incompleto, può restituirlo all’unità stessa, unitamente a una richiesta motivata di ulteriori informazioni. L’articolo 125 si applica di conseguenza.

4.   Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta di progetto completo di decisione dell’unità di indagine in ordine a una o più violazioni e ai presupposti di fatto di tale decisione, adotta il progetto completo di decisione proposto dall’unità di indagine in riferimento alla violazione o alle violazioni che ritiene siano state commesse. Nella misura in cui il Consiglio di vigilanza non concordi con la proposta, esso adotta una decisione ai sensi dei pertinenti paragrafi del presente articolo.

5.   Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta di progetto completo di decisione di cui al paragrafo 1 non costituiscano prova sufficiente di una violazione, ai sensi dell’articolo 124, esso può adottare un progetto completo di decisione con cui archivia il caso.

6.   Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, concorda con l’assunto della proposta di progetto completo di decisione dell’unità di indagine secondo cui il soggetto vigilato avrebbe commesso una violazione, ma non concorda con la raccomandazione proposta in ordine alle sanzioni amministrative, esso adotta il progetto completo di decisione specificando la sanzione amministrativa che ritiene adeguata.

7.   Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell’unità di indagine, ma ritiene che il soggetto vigilato abbia commesso una violazione diversa o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell’unità di indagine, informa per iscritto il soggetto vigilato interessato circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad esso contestati. L’articolo 126, paragrafi da 2 a 4, si applica di conseguenza.

8.   Il Consiglio di vigilanza predispone un progetto completo di decisione in cui stabilisce se il soggetto vigilato abbia o meno commesso una violazione e specifica le eventuali sanzioni amministrative da irrogare.

9.   Il progetto completo di decisione adottato dal Consiglio di vigilanza e da proporre al Consiglio direttivo si fonda esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in ordine ai quali il soggetto vigilato ha avuto la possibilità di presentare commenti.

Articolo 128

Definizione del fatturato complessivo annuo ai fini della determinazione del limite massimo per le sanzioni amministrative pecuniarie

Il fatturato complessivo annuo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU è il fatturato annuo di un soggetto vigilato, come definito all’articolo 67 della Direttiva 2013/36/UE, determinato in base al suo bilancio annuale più recente disponibile. Se il soggetto vigilato che ha commesso la violazione appartiene a un gruppo vigilato, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo determinato in base al bilancio consolidato annuale più recente disponibile del gruppo vigilato.

TITOLO 3

PENALITÀ DI MORA

Articolo 129

Norme procedurali applicabili alle penalità di mora

1.   Nel caso di violazione protratta di una decisione o di un regolamento di vigilanza della BCE, la BCE può irrogare una penalità di mora al fine di obbligare i soggetti interessati a conformarsi alla decisione o al regolamento di vigilanza. La BCE applica le norme procedurali di cui all’articolo 22 del regolamento sull’MVU e il titolo 2 della parte III del presente regolamento.

2.   Una penalità di mora è efficace e proporzionata. La penalità di mora è calcolata per ogni giorno di infrazione, fino a che il soggetto interessato non si conforma alla decisione o al regolamento di vigilanza della BCE in questione.

3.   I limiti massimi per le penalità di mora sono specificati nel Regolamento (CE) n. 2532/98. Il relativo periodo inizia a decorrere dalla data specificata nella decisione che irroga la penalità di mora. La prima data utile specificata nella decisione è la data in cui al soggetto interessato sono state notificate per iscritto le motivazioni della BCE per l’irrogazione della penalità di mora.

4.   Le penalità di mora possono essere irrogate per periodi non superiori a sei mesi dalla data specificata nella decisione di cui al paragrafo 3.

TITOLO 4

LIMITI TEMPORALI

Articolo 130

Termini di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative

1.   Il potere della BCE di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti vigilati è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Nel caso di violazioni protratte o reiterate, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la violazione cessa.

2.   Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell’indagine o del procedimento relativi a una violazione ai sensi dell’articolo 124 determinano l’interruzione del termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data nella quale l’azione è notificata al soggetto vigilato interessato.

3.   Ogni interruzione determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade, al più tardi, alla data in cui risulti trascorso un periodo di tempo pari al doppio della durata del termine di prescrizione senza che la BCE abbia irrogato alcuna sanzione amministrativa. Tale termine è prorogato per tutti i periodi in cui il termine di prescrizione è sospeso ai sensi del paragrafo 5.

4.   Il termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrative è sospeso per ogni periodo durante il quale la decisione finale del Consiglio direttivo della BCE è soggetta a un procedimento di riesame dinanzi la Commissione amministrativa del riesame o a impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

5.   Quando è pendente un procedimento penale nei confronti del soggetto vigilato in connessione con gli stessi fatti, il termine di prescrizione è sospeso per il periodo corrispondente.

Articolo 131

Termini di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Il potere della BCE di dare esecuzione a una decisione adottata ai sensi degli articoli 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento sull’MVU è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, che inizia a decorrere dalla data di adozione della decisione in questione.

2.   Qualsiasi azione della BCE volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa in questione, determina l’interruzione del termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative.

3.   Ogni interruzione determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.

4.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie è sospeso, per il periodo corrispondente, nei seguenti casi:

a)

per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento;

b)

quando l’esecuzione del pagamento è sospesa per effetto di una decisione del Consiglio direttivo della BCE o della Corte di giustizia.

TITOLO 5

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 132

Pubblicazione di decisioni riguardanti sanzioni amministrative pecuniarie

1.   La BCE pubblica sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, dopo la notifica della decisione al soggetto vigilato interessato, qualsiasi decisione con cui irroga una sanzione amministrativa, come definita all’articolo 120, nei confronti di un soggetto vigilato in uno Stato membro partecipante, nonché le informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull’identità del soggetto vigilato interessato, salvo i casi in cui la pubblicazione in tal modo effettuata:

a)

sia suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso; ovvero

b)

sia suscettibile di provocare, nella misura in cui ciò si possa prevedere, danni sproporzionati al soggetto vigilato interessato.

In tali circostanze, le decisioni relative a sanzioni amministrative sono pubblicate in modo anonimo. In alternativa, se è probabile che tali condizioni vengano meno entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente.

2.   Inoltre, se è pendente un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso una decisione ai sensi del paragrafo 1, la BCE, senza indebito ritardo, pubblica sul proprio sito Internet ufficiale informazioni sullo stato dell’impugnazione in questione e sul relativo esito.

3.   La BCE assicura che le informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 restino disponibili sul proprio sito Internet ufficiale per almeno cinque anni.

Articolo 133

Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE)

Fatti salvi gli obblighi relativi al segreto professionale di cui all’articolo 27 del regolamento sull’MVU, la BCE informa la ABE di tutte le sanzioni amministrative, come definite nell’articolo 120, irrogate nei confronti di un soggetto vigilato in uno Stato membro dell’area dell’euro, compresa qualsiasi impugnazione in relazione a tali sanzioni e l’esito della stessa.

TITOLO 6

COOPERAZIONE TRA LA BCE E LE ANC NEGLI STATI MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO SULL’MVU

Articolo 134

Soggetti vigilati significativi

1.   Un’ANC avvia un procedimento in riferimento a soggetti vigilati significativi esclusivamente su richiesta della BCE quando ciò è necessario al fine di assolvere i compiti attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU, nell’ottica di intraprendere azioni volte a garantire che siano irrogate sanzioni adeguate in casi non rientranti nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU. Tali casi comprendono l’applicazione di:

a)

sanzioni non pecuniarie nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme di diritto dell’Unione direttamente applicabili, nonché qualsiasi sanzione pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone fisiche, di norme di diritto dell’Unione direttamente applicabili;

b)

qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme nazionali di trasposizione di direttive dell’Unione;

c)

qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria da irrogare in conformità alla normativa nazionale che conferisce poteri specifici alle ANC negli Stati membri dell’area dell’euro non attualmente imposta dal pertinente diritto dell’Unione,.

2.   Un’ANC può domandare alla BCE di richiedere alla stessa ANC l’avvio di un procedimento nei casi di cui al paragrafo 1.

3.   Un’ANC di uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la conclusione di una procedura sanzionatoria avviata su richiesta della BCE ai sensi del paragrafo 1. In particolare, la BCE è informata delle eventuali sanzioni irrogate.

Articolo 135

Segnalazioni relative a soggetti vigilati meno significativi

L’ANC di riferimento notifica periodicamente alla BCE tutte le sanzioni amministrative irrogate nei confronti di soggetti vigilati meno significativi in connessione con l’esercizio dei suoi compiti di vigilanza.

TITOLO 7

ILLECITI PENALI

Articolo 136

Prova di fatti potenzialmente costitutivi di illecito penale

Se, nel corso dell’espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull’MVU, la BCE ha motivo di sospettare che possa essere stato commesso un illecito penale, richiede all’ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e l’eventuale procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.

TITOLO 8

PROVENTI DELLE SANZIONI

Articolo 137

Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla BCE ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento sull’MVU appartengono alla BCE.

PARTE XI

Accesso a informazioni, segnalazioni, indagini e ispezioni in loco

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 138

Cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento ai poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU

Le disposizioni contenute nella presente parte trovano applicazione nei confronti dei soggetti vigilati significativi. Esse si applicano altresì ai soggetti vigilati meno significativi se la BCE decide, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sull’MVU, di fare uso dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU in riferimento a un soggetto vigilato meno significativo. Ciò non pregiudica la competenza delle ANC a esercitare la vigilanza diretta sui soggetti meno significativi in virtù dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU.

TITOLO 2

COOPERAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE

Articolo 139

Richieste di informazioni specifiche ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVU

1.   In conformità all’articolo 10 del regolamento sull’MVU e al pertinente diritto dell’Unione, la BCE può esigere dalle persone giuridiche o fisiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per assolvere i compiti ad essa conferiti dal regolamento sull’MVU. La BCE specifica le informazioni in questione e il termine entro il quale devono essere fornite alla BCE.

2.   Prima di richiedere le informazioni da fornire in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, la BCE prende in considerazione le informazioni già disponibili presso le ANC.

3.   La BCE rende disponibile all’ANC di riferimento una copia di qualsiasi informazione ricevuta dalla persona giuridica o fisica destinataria della richiesta di informazioni.

TITOLO 3

SEGNALAZIONI

Articolo 140

Compiti relativi alle relazioni di vigilanza alle autorità competenti

1.   La BCE è responsabile di garantire il rispetto del diritto dell’Unione che impone agli enti creditizi obblighi nel campo delle segnalazioni alle autorità competenti.

2.   A tale scopo, la BCE è investita, in riferimento ai soggetti vigilati significativi, dei compiti e dei poteri disciplinati dal pertinente diritto dell’Unione in materia di segnalazioni di vigilanza. Le ANC sono investite, in riferimento ai soggetti vigilati meno significativi, dei compiti e dei poteri disciplinati dal pertinente diritto dell’Unione in materia di segnalazioni di vigilanza alle autorità competenti.

3.   Nonostante il contenuto del paragrafo 2 e salvo che sia altrimenti disposto, ogni soggetto vigilato comunica all’ANC di riferimento le informazioni da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell’Unione. Salvo che sia espressamente disposto altrimenti, tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati sono destinate alle ANC. Queste provvedono al controllo preliminare dei dati e rendono disponibili le informazioni alla BCE.

4.   La BCE organizza i processi relativi alla raccolta e al controllo di qualità dei dati segnalati dai soggetti vigilati, conformemente al pertinente diritto dell’Unione e alle norme tecniche di attuazione dell’ABE.

Articolo 141

Richieste di informazioni a scadenza regolare ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVU

1.   In conformità all’articolo 10 del regolamento sull’MVU, e in particolare al potere della BCE di richiedere la comunicazione di informazioni a scadenza regolare e in formati specifici, a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici, e in conformità al pertinente diritto dell’Unione, la BCE può richiedere ai soggetti vigilati di segnalare ulteriori informazioni in materia di vigilanza, ogniqualvolta tali informazioni siano necessarie alla BCE per l’espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU. Alle condizioni dettate dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può specificare, in particolare, le categorie di informazioni da segnalare nonché i processi, i formati, la frequenza e i termini per la comunicazione delle relative informazioni.

2.   Se la BCE richiede a persone giuridiche o fisiche, come specificate all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, di fornire informazioni a scadenza regolare, l’articolo 140, paragrafi 3 e 4, trova applicazione di conseguenza.

TITOLO 4

COOPERAZIONE IN RIFERIMENTO A INDAGINI GENERALI

Articolo 142

Avvio di un’indagine generale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento sull’MVU

La BCE conduce un’indagine relativa a qualsiasi persona giuridica o fisica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU sulla base di una decisione della BCE. Tale decisione specifica tutti i seguenti elementi:

a)

la base giuridica della decisione e il suo scopo;

b)

l’intenzione di esercitare i poteri stabiliti all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU;

c)

il fatto che qualsiasi ostacolo all’indagine da parte della persona sottoposta a indagine costituisce una violazione della decisione della BCE ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, fatto salvo il diritto nazionale come sancito dall’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento sull’MVU.

TITOLO 5

ISPEZIONI IN LOCO

Articolo 143

Decisione della BCE di svolgere un’ispezione in loco ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sull’MVU

1.   In virtù dell’articolo 12 del regolamento sull’MVU, ai fini dell’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, la BCE designa dei gruppi per le ispezioni in loco, come previsto dall’articolo 144, al fine di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali di una persona giuridica come definita all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU.

2.   Fatto salvo l’articolo 142, e ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU, le ispezioni in loco sono svolte sulla base di una decisione della BCE che specifica almeno i seguenti elementi:

a)

l’oggetto e lo scopo dell’ispezione in loco; e

b)

il fatto che qualsiasi ostacolo all’ispezione in loco da parte della persona giuridica sottoposta all’ispezione costituisce una violazione della decisione della BCE ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, fatto salvo il diritto nazionale come sancito dall’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento sull’MVU.

3.   Se l’ispezione in loco fa seguito a un’indagine svolta sulla base di una decisione della BCE, come previsto all’articolo 142, e a condizione che l’ispezione in loco abbia il medesimo scopo e il medesimo ambito dell’indagine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dalla BCE e da un’ANC è garantito l’accesso ai locali commerciali e ai terreni della persona giuridica oggetto dell’indagine sulla base della stessa decisione, in conformità all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull’MVU e fatto salvo l’articolo 13.

Articolo 144

Costituzione e composizione dei gruppi per le ispezioni in loco

1.   La BCE è responsabile della costituzione e della composizione dei gruppi per le ispezioni in loco con il coinvolgimento delle ANC, in conformità all’articolo 12 del regolamento sull’MVU.

2.   La BCE designa il capo del gruppo per l’ispezione in loco, scegliendolo tra i membri del personale della BCE e dell’ANC.

3.   La BCE e l’ANC si consultano e si accordano sull’uso delle risorse dell’ANC in relazione ai gruppi per le ispezioni in loco.

Articolo 145

Procedura e notifica di un’ispezione in loco

1.   La BCE notifica alla persona giuridica oggetto di un’ispezione in loco la decisione della BCE di cui all’articolo 143, paragrafo 2, e l’identità dei membri del gruppo per l’ispezione in loco almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio dell’ispezione in loco. La BCE notifica l’ispezione in loco all’ANC dello Stato membro in cui tale ispezione deve essere svolta almeno una settimana prima di effettuare la notifica alla persona giuridica oggetto dell’ispezione in loco.

2.   Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l’ispezione in loco senza previa notifica al soggetto vigilato. L’ANC ne è informata appena possibile, prima dell’inizio dell’ispezione in loco.

Articolo 146

Svolgimento delle ispezioni in loco

1.   Le persone che svolgono l’ispezione in loco seguono le istruzioni del capo del gruppo per l’ispezione in loco.

2.   Ove il soggetto nei confronti del quale si svolge l’ispezione sia un soggetto vigilato significativo, il capo del gruppo per l’ispezione in loco è responsabile del coordinamento del gruppo per l’ispezione in loco e del gruppo di vigilanza congiunto responsabile della vigilanza su tale soggetto.

PARTE XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 147

Inizio della vigilanza diretta della BCE quando la BCE assume i propri compiti per la prima volta

1.   Almeno due mesi prima del 4 novembre 2014, la BCE adotta una decisione nei confronti di ogni soggetto vigilato rispetto al quale essa assume i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, confermando che si tratta di un soggetto vigilato significativo. Per i soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo la BCE notifica la decisione della BCE al soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno dello Stato membro partecipante e si assicura che tutti i soggetti vigilati nell’ambito del gruppo vigilato significativo siano debitamente informati. Tali decisioni hanno effetto dal 4 novembre 2014.

2.   Nonostante il disposto di cui al paragrafo 1, se la BCE inizia a svolgere i compiti ad essa attribuiti prima del 4 novembre 2014, essa adotta una decisione nei confronti del soggetto interessato e delle ANC di riferimento. Salvo che sia ivi altrimenti disposto, tale decisione ha effetto dal momento della sua notifica. L’ANC di riferimento è informata in anticipo, il prima possibile, dell’intenzione di adottare tale decisione.

3.   Prima di adottare una decisione in virtù del paragrafo 1, la BCE offre al soggetto vigilato interessato la possibilità di presentare osservazioni per iscritto.

Articolo 148

Definizione del formato della relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio che le ANC forniscono alla BCE

1.   Le ANC, al più tardi entro il 4 agosto 2014, comunicano alla BCE l’identità degli enti creditizi che esse hanno autorizzato, unitamente a una relazione concernente tali enti creditizi in un formato specificato dalla BCE.

2.   Nonostante il disposto di cui al paragrafo 1, se la BCE inizia a svolgere i compiti ad essa attribuiti prima del 4 novembre 2014, essa può richiedere alle ANC di comunicarle, entro un termine ragionevole indicato nella richiesta, l’identità dei pertinenti enti creditizi, unitamente a una relazione in un formato specificato dalla BCE.

Articolo 149

Continuità delle procedure pendenti

1.   Salvo che la BCE decida altrimenti, se un’ANC ha avviato procedure di vigilanza in relazione alle quali la BCE diviene competente in base al regolamento sull’MVU, e ciò accade prima del 4 novembre 2014, trovano applicazione le procedure stabilite all’articolo 48.

2.   In deroga all’articolo 48, il presente articolo si applica alle procedure comuni.

Articolo 150

Decisioni di vigilanza adottate dalle ANC

Fatto salvo l’esercizio da parte della BCE dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, le decisioni di vigilanza adottate dalle ANC prima del 4 novembre 2014 restano impregiudicate.

Articolo 151

Stati membri che adottano l’euro quale moneta

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, nelle circostanze in cui, per uno Stato membro, la deroga di cui all’articolo 139 TFUE è abrogata in conformità all’articolo 140, paragrafo 2, TFUE, gli articoli da 148 a 150 trovano applicazione di conseguenza in relazione alle procedure di vigilanza avviate o alle decisioni di vigilanza adottate dall’ANC di tale Stato membro.

2.   Il riferimento al 4 novembre 2014 di cui agli articoli 149 e 150 è interpretato come riferimento alla data in cui l’euro è adottato nello Stato membro in questione.

Articolo 152

Continuità dei meccanismi esistenti

Tutti i meccanismi di cooperazione esistenti con altre autorità cui un’ANC abbia aderito prima del 4 novembre 2014 che coprano almeno in parte compiti trasferiti alla BCE dal regolamento sull’MVU continuano a trovare applicazione. La BCE può decidere di partecipare a tali meccanismi di cooperazione, in conformità alla procedura ad essi applicabile, ovvero di istituire nuovi meccanismi di cooperazione con parti terze per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU. Un’ANC continua ad applicare i meccanismi di cooperazione esistenti esclusivamente nella misura in cui essi non siano sostituiti dai meccanismi di cooperazione della BCE. Ove necessario ai fini dell’attuazione dei meccanismi di cooperazione esistenti, l’ANC è incaricata di assistere la BCE, in particolare esercitando i propri diritti e svolgendo i propri compiti, nel quadro di tali meccanismi, in coordinamento con la BCE.

Articolo 153

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.

(3)  Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(4)  Adottato il 31 marzo 2014 e disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(5)  Decisione BCE/2014/16 del 14 aprile 2014 relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento. Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(8)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(9)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(11)  Come pubblicato sul sito della BCE.

(12)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14).

(14)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(15)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(16)  Decisione BCE/2014/5, del 31 gennaio 2014, relativa alla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(17)  Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).


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