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Documento 32015D0036

Decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36)

GU L 1 del 5.1.2016, pagg. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 14/02/2017; abrogato da 32017D0006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/3/oj

5.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/4


DECISIONE (UE) 2016/3 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2015

che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del (di seguito «il regolamento sull'MVU») prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Il considerando 79 del regolamento sull'MVU afferma che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.

(2)

In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (2) (di seguito, «il regolamento quadro sull'MVU»), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC). Il coordinatore del GVC, assistito dal sub-coordinatore o dai sub-coordinatori delle ANC, assicura il coordinamento dei lavori all'interno del gruppo di vigilanza congiunto.

(3)

Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Coadiuvando il miglioramento continuo dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato nell'MVU aiuta ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC. Il feedback sull'operato nell'MVU assume inizialmente la forma di una prova sul campo limitata nel tempo. Sulla base dell'esperienza acquisita durante la prova sul campo, sarà valutata una più ampia adozione del meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'MVU. Le ANC e la BCE sono esclusivamente responsabili per la valutazione dell'operato del proprio personale. Le ANC possono usare il feedback ricevuto ai sensi della presente decisione nella gestione quotidiana del proprio personale, ed esso può servire da contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.

(4)

Riconoscendo che il feedback sull'operato è necessario per la gestione dei GVC, il Garante europeo della protezione dei dati ha approvato il meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'MVU, a condizione che il funzionamento preciso del meccanismo sia definito in un atto giuridico adottato a livello adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento sull'MVU e all'articolo 2 del regolamento quadro sull'MVU.

Articolo 2

Feedback sull'operato nell'MVU

1.   I sub-coordinatori delle ANC nei GVC ricevono un feedback sull'operato proprio e del proprio gruppo di vigilanza nell'assolvimento dei rispettivi compiti in seno al GVC, nel rispetto ed in conformità dei principi stabiliti nell'allegato I.

2.   Dopo che sono stati stabiliti i principali compiti ed obiettivi dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback è fornito in relazione al ciclo di feedback che inizia nel giorno di entrata in vigore della presente decisione, come indicato all'articolo 3, e termina il 29 febbraio 2016.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 20 novembre 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle anc nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico

(Feedback sull'operato nell'MVU)

Principio 1

Ambito del feedback sull'operato nell'MVU

I sub-coordinatori delle ANC nei GVC saranno destinatari del feedback sull'operato nell'MVU, a condizione che essi prestino il proprio lavoro in un GVC sulla base di almeno il 25 % di una posizione equivalente a tempo pieno, come definita nella disciplina del rapporto di impiego della rispettiva ANC.

Principio 2

Finalità del feedback sull'operato nell'MVU

Al fine di assicurare e di migliorare il funzionamento dell'MVU nel suo complesso, il feedback sull'operato nell'MVU fornirà un riscontro e valuterà l'operato dei sub-coordinatori delle ANC nell'assolvimento dei propri compiti, al fine di sviluppare ulteriormente la comprensione da parte di essi degli obiettivi e delle competenze comuni all'MVU, accrescendo in tal modo la motivazione tra i membri del gruppo.

Principio 3

Procedimento relativo al feedback sull'operato nell'MVU per i sub-coordinatori delle ANC

1.

All'inizio del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC fissa i principali compiti ed obiettivi del sub-coordinatore dell'ANC di cui al Principio 1, dopo averlo consultato. Tali principali compiti ed obiettivi saranno indicati nel modulo di feedback dell'MVU.

2.

Il coordinatore del GVC deve fornire a ciascun sub-coordinatore dell'ANC di cui al Principio 1 un orientamento continuo e un feedback informale durante tutto il ciclo di feedback. Al termine del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC presenterà a ciascun sub-coordinatore dell'ANC di cui al Principio 1 un feedback di fine ciclo, sia oralmente che in forma scritta nel modulo di feedback dell'MVU.

3.

Sia i feedback intermedi che quello di fine ciclo terrano in considerazione i principali compiti e obiettivi dei sub-coordinatori delle ANC, come indicati nel modulo di feedback dell'MVU, le competenze dell'MVU indicate nell'allegato II e il contributo dei rispettivi gruppi al funzionamento complessivo del GVC.

Principio 4

Accesso al feedback sull'operato nell'MVU

1.

Il feedback di fine ciclo sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC in un GVC può essere reso accessibile alla rispettiva ANC e può essere da essa usato al fine di rendere più agevole la gestione ordinaria del proprio personale, se consentito dalle discipline nazionali applicabili.

2.

Le ANC possono scegliere di usare il feedback sull'operato nell'MVU come contributo aggiuntivo ai propri sistemi interni di valutazione delle prestazioni, se consentito dalle discipline nazionali applicabili.

3.

L'accesso al feedback sull'operato nell'MVU, compreso il suo trasferimento, sarà consentito alle ANC in conformità all'articolo 8, lett. a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Principio 5

Protezione dei dati personali trattati nel contesto del feedback sull'operato nell'MVU

1.

I dati relativi al feedback sull'operato nell'MVU saranno trattati dalla BCE in conformità al Regolamento (CE) n. 45/2001.

2.

I dati relativi al feedback sull'operato devono essere usati esclusivamente per le finalità descritte nei Principi 2 e 4, e i dati devono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni.


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO II

ELENCO DELLE COMPETENZE DELL'MVU

Conoscenza professionale : Conoscenza delle politiche, delle metodologie e delle normative di vigilanza, in particolare nel contesto dell'MVU, nonchè del funzionamento delle istituzioni finanziarie. Si mantiene aggiornato sugli sviluppi in tali campi e applica le conoscenze alle aree di lavoro pertinenti.

Comunicazione : Comunica le informazioni in maniera chiara e concisa a gruppi ed individui, in forma orale o scritta, in modo da garantire che essi comprendano le informazioni ed il messaggio. Ascolta e risponde in maniera pertinente agli altri.

Cooperazione e collaborazione : Costruisce e mantiene rapporti di lavoro collaborativi nel continuo con i colleghi, per il raggiungimento degli obiettivi europei del gruppo. Sviluppa e mantiene rapporti efficaci con gli altri, al fine di incoraggiare e supportare il lavoro di gruppo. Condivide in maniera proattiva dati, informazioni e conoscenza all'interno del gruppo.

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi : Svolge i compiti con tenacia e perseveranza, persegue soluzioni orientate al successo adattando il proprio comportamento in modo da individuare un approccio adeguato a raggiungere un esito favorevole.

Capacità di giudizio e intrusività di analisi : Analizza e valuta situazioni, dati e informazioni al fine di sviluppare strategie, piani e politiche appropriati. Comprende ed elabora prospettive diverse e opposte su una medesima questione, se necessario, adatta gli approcci come richiesto dal mutamento degli elementi di una situazione, considera i problemi da prospettive nuove e amplia e sviluppa le opinioni o le soluzioni proposte da altri. Si sforza di comprendere appieno le questioni prima di formulare una raccomandazione o raggiungere una conclusione, raccogliendo per quanto necessario informazioni complete e corrette, arriva a conclusioni solide ponendo in maniera rispettosa una serie di domande intrusive e rimanendo continuamente attento ad individuare potenziali questioni e informazioni.

Grado di consapevolezza e capacità di anticipare gli eventi : Guarda oltre il proprio ruolo per individuare il più ampio contesto in cui opera, avendo una piena comprensione delle differenti funzioni/aree, dimostrando consapevolezza dei diversi contesti culturali e dei diversi punti di vista, e valutando le implicazioni delle proprie decisioni su altri. Guarda in avanti e precorre le opportunità e le minacce future, assumendo l'iniziativa per creare opportunità o evitare un problema futuro.

Agire in maniera obiettiva con integrità e indipendenza : Agisce in maniera indipendente ed obiettiva, nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, sulla base degli standard di professionalità dell'MVU, verifica le circostanze per acquisire un quadro completo e realistico di una situazione. Si sforza di ridurre o eliminare le prevenzioni, i pregiudizi o le valutazioni soggettive, basandosi su dati e fatti verificabili.

Gestione di gruppi dell'MVU (applicabile al solo personale di grado manageriale) : Dirige gruppi (virtuali/remoti) e li guida verso gli obiettivi del gruppo. Coordina le attività del gruppo al di là dei rispettivi confini, indicando la direzione e usando le competenze e la diversità del gruppo nel modo più efficace ed efficiente. Lavora per ridurre e fare fronte all'ambiguità e trova modi per dirigere e fornire risultati in circostanze incerte.


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