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Documento 32017D0001

Decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell'11 gennaio 2017, che modifica la Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2017/1)

GU L 16 del 20.1.2017, pagg. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/02/2020; abrog. impl. da 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/100/oj

20.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/51


DECISIONE (UE) 2017/100 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 gennaio 2017

che modifica la Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2017/1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), che ha ampliato i preesistenti programmi di acquisto di attività dell'Eurosistema per includervi i titoli del settore pubblico. Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e al programma di acquisto per il settore societario, il PSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.

(2)

L'acquisto di attività nell'ambito del PAA è una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Il PAA rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(3)

L'8 dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, che dovrebbero essere apportati aggiustamenti a taluni parametri del PAA al fine di conseguirne gli obiettivi. Gli aggiustamenti sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo, rispettano pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati e rispecchiano debitamente considerazioni in materia di gestione dei rischi.

(4)

Più specificamente, l'orizzonte temporale previsto per gli acquisti da effettuarsi nell'ambito del PAA dovrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre 2017 ovvero, se necessario, anche oltre il predetto termine, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con lo scopo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.

(5)

La liquidità fornita al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del PAA dovrebbe continuare ad attestarsi sugli 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo 2017. A partire da aprile 2017 gli acquisti mensili combinati nell'ambito dell'APP dovrebbero procedere al ritmo di 60 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con l'obiettivo perseguito in materia di inflazione. Ove, nel frattempo, le prospettive divengano meno favorevoli ovvero le condizioni finanziarie divengano incompatibili con l'ulteriore progresso verso un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione, il Consiglio direttivo intende ampliare il programma in termini di dimensioni e/o durata.

(6)

Per assicurare che l'effettuazione degli acquisti nell'ambito del PAA nel previsto orizzonte temporale continui regolarmente, l'intervallo delle scadenze del PSPP dovrebbe essere esteso riducendo da due anni a un anno la scadenza residua minima per i titoli idonei. Inoltre, dovrebbero essere consentiti acquisti di titoli nell'ambito del PAA con rendimento a scadenza inferiore al tasso di interesse sui depositi presso la BCE nella misura in cui essi si rendano necessari.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è modificata come segue:

1.

nell'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per essere idonei per gli acquisti nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di 1 anno e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'Eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali effettuano altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute.»;

2.

ell'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 13 gennaio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 gennaio 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).


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