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Documento 32017D0002

Decisione (UE) 2017/101 della Banca centrale europea, dell'11 gennaio 2017, che modifica la Decisione BCE/2014/40 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/2)

GU L 16 del 20.1.2017, pagg. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/02/2020; abrog. impl. da 32020D0187

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/101/oj

20.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/53


DECISIONE (UE) 2017/101 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 gennaio 2017

che modifica la Decisione BCE/2014/40 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2014/40 (1), ha istitutito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito il «CBPP3»). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.

(2)

L'acquisto di attività nell'ambito del PAA è una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Il PAA rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(3)

L'8 dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, che dovrebbero essere apportati aggiustamenti a taluni parametri del PAA al fine di conseguirne gli obiettivi. Gli aggiustamenti sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo, rispettano pienamente gli obblighi incombenti sulla banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati e rispecchiano debitamente considerazioni in materia di gestione dei rischi.

(4)

Più specificamente, l'orizzonte temporale previsto per gli acquisti da effettuarsi nell'ambito del PAA dovrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre 2017 ovvero, se necessario, anche oltre il predetto termine, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con lo scopo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine.

(5)

La liquidità fornita al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del PAA dovrebbe continuare ad attestarsi sugli 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo 2017. A partire da aprile 2017 gli acquisti mensili combinati nell'ambito dell'APP dovrebbero procedere al ritmo di 60 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con l'obiettivo perseguito in materia di inflazione. Ove, nel frattempo, le prospettive divengano meno favorevoli ovvero le condizioni finanziarie divengano incompatibili con l'ulteriore progresso verso un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione, il Consiglio direttivo intende ampliare il programma in termini di dimensioni e/o durata.

(6)

Per assicurare che l'effettuazione degli acquisti nell'ambito del PAA nel previsto orizzonte temporale continui regolarmente, dovrebbero essere consentiti acquisti di titoli nell'ambito del PAA con rendimento a scadenza inferiore al tasso di interesse sui depositi presso la BCE nella misura in cui essi si rendano necessari.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/40 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

Nell'articolo 2 dell'Indirizzo BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 7:

«7.

Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 13 gennaio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 gennaio 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).


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