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Documento 32017D0005

Decisione (UE) 2017/468 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2017, che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)

GU L 77 del 22.3.2017, pagg. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/01/2023; abrog. impl. da 32022R1917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/468/oj

22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


DECISIONE (UE) 2017/468 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 gennaio 2017

che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare, gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 del Consiglio, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (3),

considerando quanto segue:

(1)

La procedura per la raccolta di informazioni sulle infrazioni e l’irrogazione di sanzioni stabilita nella decisione BCE/2010/10 (4) si è dimostrata uno strumento efficace per trattare casi di inosservanza degli obblighi di informazione statistica e pertanto dovrebbe essere estesa ai casi di inosservanza che possano verificarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca Centrale europea (BCE/2014/48) (5).

(2)

Dovrebbe essere chiarito l’obbligo dei soggetti dichiaranti di rispondere alle richieste di informazioni della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali in merito a possibili casi di inosservanza dei loro obblighi di segnalazione.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2010/10 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue:

1.

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

“istituzione finanziaria monetaria (IFM)” ha il significato stabilito alla lettera a) dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*1); e in relazione al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (*2), l’espressione va intesa come inclusiva di tutte le succursali di IFM ubicate nell’Unione e nell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;

b)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

per “scadenza della BCN” si intende la data e l’ora stabilita da ciascuna BCN per la ricezione dei dati da parte dei soggetti dichiaranti;»;

c)

è inserito il seguente punto 10:

«10.

per “succursale” si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività dell’ente;»;

d)

è inserito il seguente punto 11:

«11.

per “succursale dell’Unione e dell’EFTA” si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell’Unione o in un paese dell’EFTA.»;

2.

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE e le BCN monitorano l’osservanza da parte dei soggetti dichiaranti dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione così come stabiliti nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), nell’allegato II al regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (*3), nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente possono decidere di avviare una fase valutativa e/o iniziare una procedura di infrazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. A seguito di una procedura d’infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   La presente decisione non pregiudica il potere della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.»;

3.

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la BCE o la BCN competente possono, laddove abbiano registrato l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, formulare un avvertimento all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione informandolo della natura dell’asserita inosservanza e raccomandare misure correttive da mettere in atto per evitare il ripetersi dell’inosservanza;»;

4.

nell’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità dell’infrazione dipende dal numero di giornate lavorative o di ore di ritardo rispetto alla scadenza della BCE o della BCN.»;

5.

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Risposta a richieste di informazioni

Il soggetti dichiaranti rispondono alle domande relative a possibili casi di inosservanza di obblighi di segnalazione statistica entro il termine stabilito dalla BCE o dalla BCN interessata.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2017. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento 31 marzo 2017 per gli obblighi di segnalazione giornalieri, dal periodo di riferimento marzo 2017 per gli obblighi di segnalazioni mensili e annuali e dal primo trimestre 2017 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 gennaio 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(4)  Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(*2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).»;

(*3)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).»;


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