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Documento 32016D0040

Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40)

GU L 141 del 1.6.2017, pagg. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj

1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/14


DECISIONE (UE) 2017/933 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2016

su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1)

Il conferimento di compiti in materia di vigilanza alla Banca centrale europea (BCE) da parte del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1) mette alla prova l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale della BCE, dato l'elevato numero di decisioni richieste in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza bancaria.

(2)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, ciascuna istituzione dell'Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, le condizioni e le finalità da essi previste. L'articolo 9.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») prevede che la BCE abbia due organi decisionali, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

(3)

L'articolo 11.6 dello Statuto del SEBC stabilisce che il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 del regolamento interno della Banca centrale europea (di seguito il «regolamento interno»), adottato con la Decisione BCE/2004/2 (2), dispone che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell'articolo 13 quaterdecies.1 del regolamento interno, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.

(4)

In conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i compiti attribuiti alla BCE devono essere assolti senza arrecare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Inoltre l'articolo 25 dispone che il personale coinvolto nell'assolvimento di tali compiti sia separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Tale separazione organizzativa, in forza della quale il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 risponde al presidente del Consiglio di vigilanza, è stata attuata in conformità alla decisione BCE/2014/39 (3).

(5)

Il Comitato esecutivo non ha competenza decisionale in relazione alle decisioni di vigilanza. L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ha istituito il Consiglio di vigilanzacome organo interno incaricato di pianificare ed eseguire i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 alla BCE. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza svolge attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi che, salve obiezioni, sono adottati da quest'ultimo. Il Consiglio di vigilanza non è un organo decisionale della BCE ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 9.3 dello Statuto del SEBC.

(6)

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che può essere necessaria una procedura per delegare l'assunzione di decisioni, tenuto conto del numero considerevole di atti decisionali che un'istituzione può essere tenuta ad adottare per svolgere i propri compiti. La CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (4). Pertanto i poteri conferiti a un'istituzione includono il diritto di delegare, in osservanza delle disposizioni del TFUE, un certo numero di tali poteri, salvo il rispetto delle condizioni precisate dall'istituzione. Un'istituzione dell'Unione può stabilire, pertanto, misure a carattere organizzativo, delegando poteri ai propri organi decisionali interni nella misura in cui tali misure siano giustificate e rispettino il principio di proporzionalità.

(7)

Una decisione quadro generale sulla delega è necessaria in quanto parte dell'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali. Gli strumenti giuridici la cui adozione può essere delegata comprendono decisioni di vigilanza ai sensi di cui all'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5) o istruzioni relative a compiti in materia di vigilanza di cui all'articolo 17 bis.3 del regolamento interno. La decisione quadro generale dovrebbe servire a chiarire la procedura da seguire per l'adozione di specifiche decisioni di vigilanza e dovrebbe determinare l'ambito delle responsabilità del Comitato esecutivo e di ogni capo di unità operativa al quale i poteri decisionali sono delegati. La presente decisione quadro generale non dovrebbe incidere sull'esercizio dei compiti di vigilanza della BCE né pregiudicare la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo.

(8)

In questo quadro, il Consiglio direttivo dovrebbe adottare decisioni di delega in conformità alla presente decisione quadro generale e alla procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ciò è conforme alla giurisprudenza della CGUE, che statuisce che una decisione di delega debba essere adottata con la procedura che troverebbe applicazione se una decisione finale dovesse essere adottata dall'autorità delegante. Il Consiglio di vigilanza può in ogni momento presentare al Consiglio direttivo un progetto di decisione completo, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che proponga l'abrogazione o la modifica di una specifica decisione di delega. Tale abrogazione o modifica non dovrebbe pregiudicare decisioni di delega già assunte. Decisioni su questioni al di fuori dell'ambito della decisione di delega devono essere adottate con la procedura di non obiezione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Natura suppletiva

La presente decisione integra il regolamento interno.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce regole in materia di delega di poteri decisionali chiaramente individuati del Consiglio direttivo in relazione a strumenti giuridici di vigilanza.

Articolo 3

Definizioni

Le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso significato di quelle definite nel regolamento interno, e ad esse si aggiungono le seguenti definizioni:

1)

per «strumento giuridico in materia di vigilanza» si intende uno strumento giuridico relativo ai compiti di vigilanza della BCE;

2)

per «decisione di delega» si intende una decisione del Consiglio direttivo di delegare poteri decisionali relativi a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE;

3)

per «decisione di nomina» si intende una decisione del Comitato esecutivo di nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega;

4)

per «decisione delegata» si intende una decisione relativa a strumenti giuridici di vigilanza assunta sulla base di poteri decisionali delegati.

Articolo 4

Decisioni di delega

Il Consiglio direttivo può delegare poteri decisionali in relazione a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE adottando una decisione di delega con la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Una decisione di delega stabilisce con precisione l'ambito della delega e le condizioni sulla base delle quali tali poteri possono essere esercitati, e diviene efficace con l'adozione di una decisione di nomina da parte del Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5.

Articolo 5

Decisioni di nomina

1.   Il Comitato esecutivo può nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega mediante l'adozione di una decisione di nomina, previa consultazione del Presidente del Consiglio di vigilanza.

2.   I capi di unità operative della BCE di cui al paragrafo 1 sono scelti tra i capi di unità operative della BCE impegnati nello svolgimento di compiti di vigilanza, separati dal punto di vista organizzativo dai compiti del personale impegnato nello svolgimento di altri compiti conferiti alla BCE in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013. La selezione dei capi delle unità operative della BCE tiene altresì conto dell'importanza della decisione di delega e del numero di destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

Articolo 6

Decisioni delegate

1.   Le decisioni delegate sono assunte per conto del Consiglio direttivo e sotto la sua responsabilità.

2.   Ove un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione decisioni sulla base di una decisione di delega in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dal capo di unità operativa della BCE. Ove più di un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione delegata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dai capi di unità operative nominati della BCE che hanno approvato la decisione delegata.

Articolo 7

Registrazione delle decisioni delegate e relative comunicazioni

1.   Il segretariato del Consiglio di vigilanza registra le decisioni delegate assunte in conformità alla presente decisione e ne informa mensilmente il segretariato del Consiglio direttivo.

2.   Il segretariato del Consiglio direttivo presenta al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza una relazione trimestrale sull'esercizio dei poteri decisionali delegati in relazione a strumenti giuridici di vigilanza.

Articolo 8

Riesame delle decisioni delegate

1.   Le decisione delegate possono essere soggette a riesame amministrativo interno in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come previsto dalla decisione BCE/2014/16 (6).

2.   In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(2)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(3)  Decisione (UE) 2014/39, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

(4)  Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C--301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(6)  Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).


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