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Documento 32017R1539

Regolamento (UE) 2017/1539 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) per i soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali (BCE/2017/26)

GU L 240 del 19.9.2017, pagg. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/212


REGOLAMENTO (UE) 2017/1539 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 agosto 2017

che stabilisce la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) per i soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali (BCE/2017/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera d) e l’articolo 10,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare gli articoli 21, paragrafo 1, e l’articolo 141, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) (3), e in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (4) stabilisce obblighi di segnalazione relativi a informazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte dei soggetti vigilati alle autorità nazionali competenti (ANC).

(2)

Il regolamento (UE) 2017/1538 consente alla Banca centrale europea (BCE) di decidere, su richiesta di un’ANC, di applicare tale regolamento ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (5) e stabiliti nello Stato membro di tale ANC dal 1o gennaio 2019 se la disciplina contabile nazionale non è compatibile con gli International Financial Reporting Standards.

(3)

A seguito di richieste pervenute alla BCE dalle ANC entro il 27 luglio 2017 e della valutazione delle discipline contabili nazionali effettuata dalla BCE, questa ha deciso di applicare il regolamento (UE) 2017/1538 agli enti vigilati meno significativi stabiliti in taluni Stati membri dal 1o gennaio 2019.

(4)

Pertanto, è opportuna a tal fine l’adozione di un regolamento a integrazione del regolamento (UE) 2017/1538, in linea con la procedura di cui all’articolo 26, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1538 si applica ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e stabiliti in Germania o in Francia dal 1o gennaio 2019.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

(5)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).


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