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Documento 32018O0004
Guideline (EU) 2018/571 of the European Central Bank of 7 February 2018 amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2018/4)
Indirizzo (UE) 2018/571 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4)
Indirizzo (UE) 2018/571 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4)
GU L 95 del 13.4.2018, pagg. 45–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
13.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/45 |
INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 febbraio 2018
che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diversi aggiustamenti al fine di garantire una tutela adeguata. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
1. |
L'articolo 3 è modificato come segue:
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2. |
all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
3. |
l'articolo 5 è modificato come segue:
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4. |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere del 16 aprile 2018 fatta eccezione per il punto 3), lettera c), dell'articolo 1 rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1o ottobre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 16 marzo 2018, fatta eccezione per i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 3), lettera c) dell'articolo 1 che sono notificate entro e non oltre il 3 settembre 2018.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).
ALLEGATO
L'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è così modificato:
1. |
la tavola 2 è sostituita dalla seguente: «Tavola 2 Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV
|
2. |
la tavola 3 è sostituita dalla seguente: «Tavola 3 Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi o variabili
|
(*1) ossia, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».
(*2) ossia, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».