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Documento 32018R0318

Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7)

GU L 62 del 5.3.2018, pagg. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/318/oj

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/4


REGOLAMENTO (UE) 2018/318 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 febbraio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo dei dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (2) è quello di fornire al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) informazioni statistiche esaustive in merito all'esposizione di settori economici e di soggetti dichiaranti dati di gruppo negli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti di specifiche classi di titoli con elevato livello di disaggregazione. Tali informazioni permettono l'analisi approfondita del meccanismo di trasmissione della politicia monetaria e la valutazione delle esposizioni al rischio dell'Eurosistema nelle proprie operazioni di politica monetaria. Esse permettono altresì l'analisi approfondita della stabilità finanziaria, compresa l'individuazione e il monitoraggio dei relativi rischi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (5), i dati ottenuti sono altresì utilizzati per la vigilanza macroprudenziale e a fini di risoluzione e sono comunicati al Comitato europeo per il rischio sistemico.

(3)

Il concetto di soggetti dichiaranti dati di gruppo è stato introdotto e definito nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dal regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (6). Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) identificherà i soggetti dichiaranti dati di gruppo ai fini della raccolta dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) tenendo conto di diversi criteri tra cui la rilevanza del soggetto dichiarante dati di gruppo per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o di singoli Stati membri. È necessario precisare per maggior chiarezza giuridica che tutti i soggetti vigilati significativi che sono vigilati direttamente dalla BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio devono essere considerati rilevanti per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario e, di conseguenza, essi possono essere identificati come soggetti dichiaranti dati di gruppo.

(4)

Subordinatamente alla decisione della banca centrale nazionale (BCN) competente, dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/1384, i soggetti dichiaranti dati di gruppo possono segnalare i dati ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) (di seguito i «dati di gruppo») direttamente alla BCE. Ciò permetterà un uso più efficiente dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione del Securities Holdings Statistics Database (archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli) del SEBC ed eviterà la necessità di istituire sistemi nazionali per l'elaborazione dei dati presso ciascuna BCN.

(5)

Ove la BCN decida di non raccogliere dati di gruppo dovrebbe informarne la BCE, nel qual caso la BCE dovrebbe assumere il compito di raccogliere i dati direttamente dai soggetti dichiaranti dati di gruppo. La BCE e le BCN interessate dovrebbero stringere tra loro gli accordi necessari.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che ne attestino la rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio in ragione delle sue interconnessioni con altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria o della vigilanza diretta da parte della BCE; e/o di determinati Stati membri dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro o della vigilanza diretta da parte della BCE.»;

2)

l'articolo 3 bis è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi del paragrafo 5, la BCE richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)” titolo per titolo, e “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)” titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati di gruppo alla BCE se la BCN competente decide che i soggetti dichiaranti dati di gruppo debbano segnalare le informazioni statistiche direttamente alla BCE ai sensi degli articoli 3 bis e 4 ter dell'indirizzo BCE/2013/7.»;

3)

l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo

1.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione imposti all'articolo 3 bis, come segue:

a)

la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;

b)

la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a).

2.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)”, titolo per titolo, come stabilito all'articolo 3 bis, paragrafo 3, purché la BCN competente o la BCE, secondo il caso, sia in grado di ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

3.   Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione della BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità di cui al capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel loro insieme.»;

4)

l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 ter

Deroghe generale e disciplina applicabile a tutte le deroghe

1.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere deroghe agli obblighi di segnalazione imposti dal presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: (a) del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*1); (b) del regolamento (UE) n 1073/2013 (BCE/2013/38); (c) del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o (d) del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.

2.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, si assicura che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 bis siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso e ove necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare.

3.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione della BCN competente, può sottoporre i soggetti dichiaranti effettivi, cui sono state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis, a ulteriori obblighi di segnalazione, laddove la BCN competente o la BCE ritenga necessari ulteriori dettagli, secondo il caso. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

4.   Ove siano state concesse deroghe dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, i soggetti dichiaranti effettivi possono tuttavia adempiere gli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso, prima di avvalersene in un momento successivo, deve ottenere l'assenso della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;"

5)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Tempistica dei dati di gruppo

1.   Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18.00 CET del cinquantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

2.   Qualora una BCN decida ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, che i soggetti dichiaranti segnalino le informazioni statistiche direttamente alla BCE, i soggetti dichiaranti trasmettono tali informazioni alla BCE entro le ore 18.00 CET del quarantaciquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.»;

6)

l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 bis

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»;

7)

è inserito il seguente articolo 10 quater:

«Articolo 10 quater

Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7)

La prima segnalazione di dati a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7) (*2) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

(*2)  Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7) (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 4).»;"

8)

gli Allegati I, II e III sono modificati in modo conforme all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati come segue:

1)

l'allegato I, capo 2, è modificato come segue:

a)

La parte 1 è modificata come segue:

i)

l'ultimo periodo della parte 1, sopra alla tavola, è sostituito dal seguente:

«La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, può anche scegliere di richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare i dati per i campi da 9 a 11 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 31 a 37.»;

ii)

il testo della nota a piè di pagina n. 1 della tavola è sostituito dal seguente:

«(1)

Laddove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.»;

b)

la parte 2 è modificata come segue:

i)

l'ultimo periodo alla fine della parte 2, sopra alla tavola, è sostituito dal seguente:

«La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare anche i dati per i campi da 8 a 10, 12 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 53 a 59.»;

ii)

il testo della nota a piè di pagina n. 1 della tavola è sostituito dal seguente:

«(1)

Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.»;

2)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

alla parte 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La presente tavola fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti, che le banche centrali nazionali (BCN) ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, traspone in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.»;

b)

alla parte 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La presente tavola fornisce una descrizione delle categorie di settore, che la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, traspone in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.»;

c)

alla parte 4, le definizioni di cui altavola sono modificate come segue:

i)

la definizione di «Posizioni al valore di mercato» è sostituita dalla seguente:

«Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro. In linea di principio, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, è tenuta a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia le BCN competenti o la BCE possono, secondo il caso, a propria discrezione, richiedere i dati esclusi gli interessi maturati.»;

ii)

la definizione di «Codice identificativo del garante» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un garante e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.»;

d)

alla parte 5, le definizioni di cui alla tavola sono modificate come segue:

i)

la definizione di «Identificativo UE» è sostituita dalla seguente:

«Per identificativo UE si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito dell'UE.»;

ii)

la definizione di «Identificativo nazionale» è sostituita dalla seguente:

«Per identificativo nazionale si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito del suo paese di residenza.»;

iii)

la definizione di «Livello di segnalazione» è sostituita dalla seguente:

«Il livello di segnalazione si riferisce alla segnalazione dei dati per ogni entità o su base di gruppo di cui ai punti 23 e 24 dell'articolo 1. Ai dati segnalati a livello di entità dovrebbero applicarsi principi contabili armonizzati e di consolidamento, in accordo con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE ossia, per quanto possibile, le informazioni a livello di entità dovrebbero seguire i principi contabili del gruppo.»;

e)

alla parte 6, le definizioni di cui alla tavola sono modificate come segue:

i)

la definizione di «Codice identificativo del detentore» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente il detentore e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.»;

ii)

la definizione di «Codice identificativo della controllante diretta del detentore» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente l'entità giuridica di cui il detentore costituisce una parte sprovvista di personalità giuridica e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.»;

f)

nella parte 7, nella tavola, la definizione di «Codice identificativo dell'emittente» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un emittente e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.»;

3)

l'allegato III è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) e, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, alla BCE, devono essere tempestive e avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;

c)

devono essere identificate le persone che fungono da referenti dei soggetti dichiaranti effettivi;

d)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente o alla BCE, secondo il caso.»;

b)

al punto 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati;

e)

i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati.».


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