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Documento 32019D0022(01)

Decisione (UE) 2019/1312 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, che modifica la decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/22)

GU L 204 del 2.8.2019, pagg. 123–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1312/oj

2.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/123


DECISIONE (UE) 2019/1312 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 luglio 2019

che modifica la decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/22)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (EU) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, i requisiti, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(2)

In data 28 aprile 2016, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per rafforzare la trasmissione della politica monetaria incentivando ulteriormente l'erogazione di prestiti bancari a favore del settore privato non finanziario, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (2). Tale decisione prevedeva una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-II) da effettuarsi nel periodo compreso tra giugno 2016 e marzo 2017.

(3)

In data 7 marzo 2019, per contribuire a preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro, il Consiglio direttivo ha deciso di effettuare una nuova serie di sette operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III). Le disposizioni che disciplinano le OMRLT-III saranno stabilite in una decisione separata.

(4)

Al fine di rendere più agevole il calcolo dei limiti di offerta per le OMRLT-III e tenuto conto di eventuali rimborsi anticipati volontari degli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-II, è necessario modificare il periodo di notifica per tali rimborsi anticipati.

(5)

Al fine di concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per prepararsi organizzativamente alla prima OMRLT-III, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

All'articolo 6 della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data.

4.   La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato due settimane prima della data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante, dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento dell'obbligo di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 luglio 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).


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