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Documento 32019D0025(01)

Decisione (UE) 2019/1349 della Banca centrale europea, del 26 luglio 2019, relativa alla procedura e alle condizioni per l'esercizio da parte di un'autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25)

GU L 214 del 16.8.2019, pagg. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 25/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1349/oj

16.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/16


DECISIONE (UE) 2019/1349 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 luglio 2019

relativa alla procedura e alle condizioni per l'esercizio da parte di un'autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

Visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell'articolo 3.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea conferiscono all'Eurosistema il potere di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2)

L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, tra l'altro, mediante l'esercizio di compiti di sorveglianza.

(3)

Nell'aprile 2012 il Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) hanno pubblicato congiuntamente i principi per le infrastrutture di mercato (di seguito «i principi CPSS-IOSCO») (2). Successivamente il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato congiuntamente degli orientamenti su tali principi.

(4)

Secondo i principi CPSS-IOSCO, un sistema di pagamento di importanza sistemica (SPIS), in quanto suscettibile di determinare rischi sistemici ove privo di sufficiente protezione contro i rischi a cui è esposto, dovrebbe essere sottoposto a controlli efficaci sulla base di criteri chiaramente definiti e divulgati. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO stabiliscono specifiche aspettative di sorveglianza per i fornitori di servizi critici da cui dipende il funzionamento continuo e adeguato delle infrastrutture di mercato. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO indicano che le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri e risorse sufficienti ad adempiere i rispettivi compiti, incluso quello di adottare azioni correttive

(5)

La Banca centrale europea (BCE) ha attuato i principi CPSS-IOSCO e i successivi orientamenti nella misura in cui si riferiscono a uno SPIS ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).

(6)

Al fine di garantire l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati, a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), il Consiglio direttivo ha riesaminato tale regolamento per valutare se sia necessario modificare lo stesso e il successivo regolamento (UE) 2017/2094 della Banca centrale europea (ECB/2017/32) (3), che ha integrato il potere di un'autorità competente di ottenere informazioni e documenti da un gestore di SPIS ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) con strumenti aggiuntivi.

(7)

Di conseguenza, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) conferisce all'autorità competente il potere di ottenere informazioni e documenti dal gestore dello SPIS, richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS e condurre ispezioni in loco o delegarne lo svolgimento.

(8)

Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) impone alla BCE di adottare una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

(9)

Per garantire il rispetto dei diritti dei terzi, l'autorità competente dovrebbe esercitare i poteri di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) in conformità e salvo il rispetto dei principi generali di proporzionalità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, trasparenza e giusto processo sotto il profilo procedurale. Inoltre, al fine di rispettare tali principi, una decisione di esercitare i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) dovrebbe avere un contenuto minimo predefinito ed essere notificata al gestore dello SPIS prima dell'esercizio di qualsiasi potere di sorveglianza.

(10)

Non è necessario adottare una decisione formale per esercitare il potere di ottenere informazioni o documenti, che può essere esercitato dall'autorità competente in base alle proprie esigenze di sorveglianza, vale a dire per verificare la conformità al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e per facilitare l'obiettivo più ampio di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.

(11)

Ai fini di un'efficace sorveglianza, è importante che l'autorità competente sia abilitata a imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione, e alla tempistica per la stesura della relazione..

(12)

La nomina di un esperto indipendente incaricato di svolgere un'indagine o un riesame indipendente dello SPIS dovrebbe evitare qualsiasi conflitto di interesse e rispettare determinati requisiti per garantire che l'esperto indipendente disponga delle qualifiche, delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere i propri compiti.

(13)

Il gestore dello SPIS può affidare a fornitori di servizi critici le funzioni essenziali relative alla compensazione e al regolamento delle operazioni. Qualora tali funzioni non siano svolte dal gestore dello SPIS stesso, ma da un fornitore di servizi critici, è importante che l'autorità competente sia in condizione di esercitare i poteri di cui dispone a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) nello stesso modo e nella stessa misura sia nei confronti dei fornitori di servizi critici sia del gestore dello SPIS. A tal fine è essenziale che il gestore dello SPIS inserisca nei suoi accordi contrattuali con i fornitori di servizi critici clausole che consentano la condivisione di informazioni, documenti e spiegazioni scritte o orali tra i rappresentanti o i membri del personale del fornitore di servizi critici e l'autorità competente, l'esperto indipendente e il gruppo per l'ispezione in loco, a seconda del caso, e lo svolgimento di ispezioni in loco presso il fornitore di servizi critici.

(14)

Al fine di affrontare in modo efficiente le situazioni di emergenza, è importante che le autorità competenti abbiano la possibilità di derogare caso per caso a taluni requisiti relativi all'esercizio dei loro poteri nelle ipotesi limitate e alle condizioni stabilite dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato dei termini definiti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e si applicano altresì le seguenti definizioni:

(1)

per «esperto indipendente» si intende una persona fisica o giuridica che non ha alcun rapporto che sollevi un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS o ai suoi azionisti di controllo e che possiede competenze specifiche nello svolgimento di indagini e riesami delle infrastrutture dei mercati finanziari, con particolare attenzione alla regolamentazione finanziaria, ai sistemi informatici alle tecnologie della comunicazione, alla gestione dei rischi, la rendicontazione finanziaria o la revisione contabile;

(2)

per «riesame indipendente» si intende una valutazione del funzionamento di uno SPIS finalizzata a fornire: una rappresentazione di eventuali rischi e vulnerabilità; rassicurazioni sui progressi compiuti dal gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità; e la convalida dell'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli del gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità;

(3)

per «indagine» si intende l'esame e l'analisi di fatti, documenti, informazioni ed eventi e l'interpretazione dei relativi risultati, utilizzando metodi investigativi noti e di uso comune;

(4)

per «ispezione in loco» si intende un esame che si svolge presso la sede del gestore dello SPIS o in un luogo pertinente in relazione alle attività del gestore dello SPIS, compresa la sede di un fornitore di servizi critici se gli accordi contrattuali tra il gestore dello SPIS e il fornitore di servizi critici lo consentono, il cui scopo è fornire un'analisi approfondita, tra l'altro, dei modelli imprenditoriali o del governo societario, dei diversi rischi e dei sistemi di controllo interno;

(5)

per «gruppo per l'ispezione in loco» si intende un gruppo di esperti dell'autorità competente o del suo delegato oppure, a seconda dei casi, di un'altra banca centrale dell'Eurosistema, sotto la guida di un capo squadra, con l'obiettivo di svolgere un'ispezione in loco;

(6)

per «fornitore di servizi critici» si intende un prestatore di servizi che ha un accordo contrattuale diretto con il gestore dello SPIS per fornire, su base continuativa, al gestore dello SPIS e potenzialmente ai partecipanti dello SPIS servizi che sono essenziali per garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni e la disponibilità di servizio, nonché il regolare funzionamento delle attività fondamentali dello SPIS;

(7)

per «altra autorità» si intende un'autorità responsabile della sorveglianza di uno SPIS, diversa dall'autorità competente o dalle banche centrali che esercitano la sorveglianza o la vigilanza sui fornitori di servizi critici di uno SPIS, alla quale può essere delegato il potere di effettuare ispezioni in loco.

Articolo 2

Principi generali

1.   La presente decisione stabilisce quale procedura deve seguire un'autorità competente e quali condizioni deve rispettare nell'esercizio dei poteri ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).

2.   Nell'esercizio dei propri poteri ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), l'autorità competente:

a)

tiene conto degli obiettivi del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e della loro applicabilità alle circostanze del caso ed esercita esclusivamente poteri proporzionati a tali obiettivi e alle circostanze del caso, al fine di evitare inutili oneri per il gestore dello SPIS;

b)

applica gli stessi requisiti a gestori di SPIS analoghi oppure giustifica il diverso trattamento dei gestori di SPIS.

3.   Fatto salvo l'articolo 11, l'autorità competente comunica per iscritto al gestore dello SPIS la propria decisione di esercitare i poteri di cui alla lettera b) oppure alla lettera c) dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).

4.   La decisione di cui al paragrafo 3 stabilisce quanto segue:

a)

la propria base giuridica e la motivazione;

b)

il potere da esercitare;

c)

ogni requisito supplementare di cui agli articoli da 4 a 7 a seconda del potere da esercitare;

d)

se il potere da esercitare è il potere di svolgere ispezioni in loco e non viene effettuata la notifica scritta al gestore dello SPIS a norma dell'articolo 11, i motivi per procedere senza preventiva informazione del gestore dello SPIS;

e)

i motivi in base ai quali il gestore dello SPIS può impugnare la decisione.

5.   L'esperto indipendente o il gruppo per l'ispezione in loco, a seconda dei casi, è dotato dei seguenti poteri:

a)

il diritto di esigere la presentazione di informazioni e documenti conformemente all'articolo 3;

b)

il diritto di esaminare i libri e i registri contabili del gestore dello SPIS e di fare copie o estratti di tali libri e registri, compresi quelli relativi ai servizi prestati da fornitori di servizi critici dello SPIS nella misura in cui i rispettivi accordi contrattuali tra il gestore dello SPIS e un fornitore di servizi critici lo consentono;

c)

il diritto di ottenere spiegazioni scritte o orali da qualsiasi rappresentante o membro del personale del gestore dello SPIS o dei suoi fornitori di servizi critici (in quest'ultimo caso solo nella misura in cui i rispettivi accordi contrattuali tra il gestore dello SPIS e un fornitore di servizi critici lo consentono e in relazione ai servizi forniti da tale fornitore di servizi critici allo SPIS);

d)

sentire qualsiasi altro soggetto giuridicamente o contrattualmente obbligato a fornire informazioni al fine di raccogliere informazioni relative all'oggetto dell'indagine, del riesame indipendente o dell'ispezione in loco.

6.   A conclusione di un'indagine o di un riesame indipendente, l'esperto indipendente trasmette il suo progetto di relazione al gestore dello SPIS e all'autorità competente e successivamente la sua relazione finale all'autorità competente nel formato e con la struttura specificati da quest'ultima. L'esperto indipendente assicura che tutte le conclusioni contenute nella relazione siano basate su elementi dimostrati e, per quanto di sua conoscenza e consapevolezza, accurate.

7.   a conclusione di un'ispezione in loco, l'autorità competente trasmette il suo progetto di relazione al gestore dello SPIS.

8.   Il gestore dello SPIS ha la possibilità di presentare osservazioni scritte su un progetto di relazione presentato da un esperto indipendente o dall'autorità competente. Il consiglio di amministrazione del gestore dello SPIS approva e firma la relazione finale prima di presentarlo o di restituirlo all'autorità competente o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

9.   L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone con riguardo alle loro attività connesse a indagini, riesami indipendenti o ispezioni in loco. Tutte le informazioni scambiate ai sensi della presente decisione sono considerate come riservate, a meno che la loro divulgazione sia richiesta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

10.   Le risultanze di indagini, riesami indipendenti o ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) possono essere pubblicate dall'autorità competente con un livello di dettaglio che non identifichi un singolo sistema o un singolo operatore oppure, altrimenti, con il consenso del gestore dello SPIS.

Articolo 3

Esercizio del potere di un'autorità competente di ottenere informazioni e documenti

1.   L'autorità competente può richiedere al gestore dello SPIS di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'efficiente ed efficace esercizio delle funzioni di sorveglianza ad essa attribuire dal regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), comprese informazioni e documenti da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di sorveglianza.

2.   Nel richiedere al gestore dello SPIS di fornire informazioni e documenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), l'autorità competente specifica quanto segue:

a)

l'informazione o il documento da fornire;

b)

il formato e la procedura per la comunicazione dell'informazione o del documento;

c)

il termine per la trasmissione dell'informazione o del documento e, se del caso, la frequenza con cui devono essere forniti, fermo restando l'obbligo generale per il gestore dello SPIS di rispondere senza indebito ritardo.

3.   Il gestore dello SPIS fornisce l'informazione o il documento entro i termini e, se del caso, alla frequenza richiesta, a meno che non sia in grado di dimostrare all'autorità competente la sussistenza di una delle seguenti circostanze:

a)

l'informazione o il documento non è immediatamente disponibile;

b)

l'informazione o il documento non è di proprietà esclusiva del gestore dello SPIS o non riguarda esclusivamente la sua attività e di conseguenza deve essere ottenuto il consenso di terzi per fornire tale informazione o documento all'autorità competente.

Se l'autorità competente ritiene dimostrata la sussistenza di una delle circostanze, può concedere al gestore dello SPIS tempo supplementare per fornire l'informazione o il documento pertinente.

4.   Il gestore dello SPIS e il suo personale non sono esonerati dal rispetto dei propri obblighi di fornire informazioni o documenti ai sensi della presente decisione in base al segreto professionale.

5.   Il gestore dello SPIS include nei suoi accordi contrattuali con terzi, compresi i fornitori di servizi critici, clausole che consentono la condivisione di informazioni e documenti con l'autorità competente, l'esperto indipendente e il gruppo per le ispezioni in loco in relazione al servizio fornito da tali soggetti terzi allo SPIS.

Articolo 4

Esercizio del potere di un'autorità competente di richiedere la nomina di un esperto indipendente

1.   L'autorità competente può imporre al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per svolgere un'indagine ai sensi dell'articolo 5 o un riesame indipendente ai sensi dell'articolo 6. L'autorità competente comunica al gestore dello SPIS la propria decisione che il gestore nomini un esperto indipendente conformemente all'articolo 2, paragrafo 4. Il gestore dello SPIS sostiene tutti i costi relativi alla nomina di un esperto indipendente.

2.   Nel nominare un esperto indipendente, il gestore dello SPIS consulta, se del caso, il proprio fornitore di servizi critici.

3.   L'autorità competente assicura che la decisione con cui richiede al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente includa almeno i seguenti requisiti e informazioni:

a)

che l'esperto indipendente che verrà nominato dal gestore dello SPIS non sia stato direttamente o indirettamente coinvolto negli ultimi due anni nella gestione o nella sorveglianza dello SPIS interessato e abbia le competenze specifiche necessarie ai fini delle indagini e degli esami indipendenti, tra cui, ad esempio, competenze in materia di infrastrutture dei mercati finanziari, regolamentazione finanziaria, sistemi informatici e tecnologie della comunicazione, gestione dei rischi, rendicontazione finanziaria o revisione contabile;

b)

i dettagli del ruolo, dei compiti, dei poteri e del campo di competenza richiesto, delle capacità e delle conoscenze dell'esperto indipendente;

c)

che il gestore dello SPIS assicuri che l'esperto indipendente possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze richieste e svolga le sue funzioni privo di conflitto di interessi e conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo;

d)

il termine entro il quale deve essere nominato l'esperto indipendente;

e)

che il gestore dello SPIS informi l'autorità competente del modo in cui sono stati soddisfatti i requisiti imposti dall'autorità competente e fornisca gli opportuni orientamenti al riguardo;

f)

che il gestore dello SPIS fornisca i recapiti dell'esperto indipendente ai fini del paragrafo 13 del presente articolo.

4.   La decisione con cui l'autorità competente richiede al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente può contenere requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente paragrafo 3. Il gestore dello SPIS allega la decisione con cui l'autorità competente richiede la nomina di un esperto indipendente al proprio accordo contrattuale con l'esperto indipendente.

5.   Nell'esercizio delle sue funzioni, l'esperto indipendente dispone di tutti i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

6.   Il gestore dello SPIS assicura che l'esperto indipendente nominato per svolgere un'indagine o un riesame indipendente abbia le seguenti qualifiche minime:

a)

un diploma di laurea o un livello di qualifica equivalente; o

b)

un certificato o diploma rilasciato o riconosciuto da uno Stato membro dell'UE di competenza professionale in uno dei settori in cui l'esperto indipendente è tenuto a possedere competenze ai fini dell'indagine o del riesame indipendente.

7.   Ove necessario per garantire un'esperienza pratica in aggiunta alle qualifiche richieste a norma del paragrafo 6, l'autorità competente può richiedere altresì che il gestore dello SPIS assicuri che l'esperto indipendente abbia esperienza (preferibilmente pari a 3 anni o più) nello svolgimento di indagini o riesami indipendenti analoghi oppure analisi equivalenti per le imprese del settore finanziario. Tuttavia, prima di imporre qualsiasi requisito supplementare per l'esperienza pratica, l'autorità competente tiene conto della potenziale novità dell'indagine o dell'esame indipendente e le restrizioni che tali requisiti supplementari possono imporre a potenziali futuri esperti. Il gestore dello SPIS assicura che l'esperto indipendente sia soggetto a principi di deontologia professionale comprendenti almeno la sua funzione di interesse pubblico, la sua integrità e obiettività, nonché la sua competenza professionale e diligenza.

8.   Nell'assumere l'esperto indipendente, il gestore dello SPIS richiede una prova sufficiente delle qualifiche e dell'esperienza di cui ai paragrafi 6 e 7. Informa l'autorità competente dell'identità dell'esperto indipendente selezionato e, su richiesta dell'autorità competente, del modo in cui la nomina dell'esperto indipendente soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 6 e 7. L'autorità competente conserva il diritto di chiedere al gestore dello SPIS di nominare un diverso esperto indipendente, se ritiene che i requisiti stabiliti nella presente decisione o nella decisione che richiede la nomina dell'esperto indipendente non siano soddisfatti dall'esperto indipendente scelto dal gestore dello SPIS.

9.   A meno che non sia specificato dall'autorità competente, il gestore dello SPIS può concordare con l'esperto indipendente il calendario esatto per l'inizio e la durata dell'indagine o del riesame indipendente, a seconda della portata disposta dall'autorità competente, compresi i casi in cui l'autorità competente chiede che la revisione indipendente sia effettuata con frequenza periodica.

10.   Il gestore dello SPIS assicura che l'esperto indipendente abbia accesso a tutti i documenti e informazioni necessari ai fini dell'indagine o del riesame indipendente a norma degli articoli 5 e 6 per tutta la durata dell'indagine o del riesame indipendente. In relazione all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), il gestore dello SPIS inserisce nei suoi accordi contrattuali con i fornitori di servizi critici clausole che consentono all'esperto indipendente di avere accesso alle spiegazioni dei rappresentanti o dei membri del personale dei fornitori di servizi critici e di trasmettere informazioni alla banca centrale che esercita la sorveglianza o la vigilanza sul fornitore di servizi critici conformemente all'articolo 9, paragrafo 4.

11.   Il gestore dello SPIS consente all'esperto indipendente di svolgere indagini o revisioni indipendenti presso i locali del gestore dello SPIS, ogni volta che l'autorità competente ritenga che ciò consentirà di realizzare le indagini o i riesami indipendenti in modo efficiente ed efficace.

12.   Il gestore dello SPIS assicura che gli accordi contrattuali per la prestazione dei servizi dell'esperto indipendente in relazione allo svolgimento di indagini o revisioni indipendenti prevedano l'obbligo per l'esperto indipendente di rispondere alle domande dell'autorità competente in merito ai risultati dopo il termine per lo svolgimento del riesame indipendente o dell'indagine.

13.   L'autorità competente può comunicare direttamente con l'esperto indipendente previa notifica al gestore dello SPIS.

Articolo 5

Esercizio del potere di un'autorità competente di richiedere lo svolgimento di un'indagine

L'autorità competente può richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente a sensi dell'articolo 4 per svolgere un'indagine, qualora lo ritenga necessario per conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).

Articolo 6

Esercizio del potere di un'autorità competente di richiedere lo svolgimento di un riesame indipendente

1.   L'autorità competente può richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente a sensi dell'articolo 4 per svolgere un riesame indipendente, qualora lo ritenga necessario per conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).

2.   L'autorità competente può richiedere che venga effettuata una revisione indipendente una tantum o, in casi eccezionali, con frequenza periodica in un ambito di applicazione prestabilito, in funzione di motivi operativi, di sicurezza, di gestione dei rischi, commerciali o giuridici. Se l'autorità competente richiede un riesame indipendente con frequenza periodica, specifica e giustifica la frequenza e la portata di tale riesame indipendente, nonché la relativa data finale.

3.   L'ambito dell'esame indipendente può riguardare una o più questioni scelte dall'autorità competente con debita giustificazione. L'esperto indipendente ha il potere di raccogliere dallo SPIS tutte le informazioni che ritiene necessarie per fornire una comprensione complessiva della questione o delle questioni che rientrano nell'ambito del riesame indipendente.

Articolo 7

Esercizio del potere di un'autorità competente di svolgere ispezioni in loco

1.   L'autorità competente può svolgere ispezioni in loco o delegare lo svolgimento di ispezioni in loco a un'altra autorità a norma dell'articolo 8, se ritiene che ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).

2.   Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, quando l'autorità competente esercita il potere di effettuare ispezioni in loco, la decisione di ispezione indica almeno:

a)

l'oggetto e lo scopo dell'ispezione in loco;

b)

il fatto che qualsiasi ostacolo all'ispezione in loco da parte della persona giuridica che vi è soggetta costituisce una violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), fatto salvo il diritto nazionale.

3.   L'autorità competente comunica al soggetto sottoposto a un'ispezione in loco la decisione e l'identità dei membri del gruppo per l'ispezione in loco almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'ispezione in loco.

4.   L'autorità competente assicura che l'ispezione in loco si svolga entro un ambito e un calendario predefiniti stabiliti in collaborazione con il soggetto sottoposto a un'ispezione in loco. Tuttavia, se lo ritiene necessario, l'autorità competente può estendere il campo di applicazione e la tempistica dell'ispezione in loco durante l'ispezione mediante una decisione riveduta, che è notificata al soggetto sottoposto a ispezione in loco.

5.   Il gestore dello SPIS inserisce nei suoi accordi contrattuali con fornitori di servizi critici clausole che consentono l'ispezione in loco anche presso la sede del fornitore di servizi critici. Tali clausole consentono all'autorità competente di coinvolgere la banca centrale che esercita la sorveglianza o la vigilanza sul fornitore di servizi critici nel processo di ispezione in loco, compreso lo scambio di informazioni pertinenti. Il gestore dello SPIS assicura che tali accordi contrattuali consentano anche che l'autorità competente abbia accesso a spiegazioni scritte o orali dei rappresentanti o dei membri del personale dei fornitori di servizi critici in relazione al servizio fornito allo SPIS. Il gestore dello SPIS include negli accordi contrattuali con i propri fornitori di servizi critici anche clausole che conferiscono all'autorità competente l'accesso alle informazioni e alle risultanze di precedenti ispezioni in loco del fornitore del servizio critico della stessa portata e natura che sono già state effettuate dalla banca centrale che esercita la sorveglianza o la vigilanza sul fornitore di servizi critici.

Articolo 8

Delega del potere di effettuare ispezioni in loco

1.   Fatte salve le condizioni stabilite dal pertinente diritto nazionale applicabile e dalle regole procedurali interne dell'autorità competente, l'autorità competente può delegare a un'altra autorità il potere di effettuare ispezioni in loco, a condizione che tale autorità e il gruppo di ispezione mantengano la riservatezza delle informazioni e dei documenti ottenuti dal gestore dello SPIS e rispettino i principi pertinenti di cui all'articolo 7, nonché ulteriori norme organizzative interne per le ispezioni in loco, e che l'autorità competente delegante conservi la piena competenza e responsabilità in relazione all'ispezione.

2.   L'autorità competente, l'altra autorità e il gestore dello SPIS rispettano la riservatezza dei procedimenti di ispezione in loco.

Articolo 9

Cooperazione tra autorità

1.   L'autorità competente per uno SPIS esercita i poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) sulla base di una decisione adottata dalla stessa. Se l'autorità competente è una banca centrale nazionale, informa l'Eurosistema della decisione dopo la sua adozione.

2.   Se il personale del gestore dello SPIS ostacola un'ispezione in loco richiesta da un'autorità competente in conformità della presente decisione, la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato fornisce ai membri del gruppo di ispezione l'assistenza necessaria in conformità del diritto nazionale. Nella misura necessaria per l'ispezione in loco, tale assistenza include l'apposizione di sigilli ai locali aziendali e ai libri o ai registri contabili. Se la banca centrale nazionale interessata non dispone di tale potere, utilizza i propri poteri per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.

3.   Se un'ispezione in loco o l'assistenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo necessitano dell'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile, l'autorità che effettua l'ispezione in loco richiede tale autorizzazione.

4.   Quando, nell'ambito dell'indagine o del riesame indipendente del gestore dello SPIS, l'esperto indipendente è tenuto a esercitare i diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, nei confronti dei fornitori di servizi critici di uno SPIS, l'autorità competente informa la banca centrale che esercita la sorveglianza o la vigilanza sul fornitore di servizi critici in merito all'intenzione di esercitare tali diritti e può informare tale banca centrale dei risultati dell'indagine o del riesame indipendente dopo il loro compimento.

5.   Quando si ritiene necessario effettuare un'ispezione in loco anche presso la sede di un fornitore di servizi critici di uno SPIS, l'autorità competente informa la banca centrale che esercita la sorveglianza o la vigilanza sul fornitore di servizi critici in merito alle ispezioni in loco previste prima della comunicazione al gestore dello SPIS.

6.   Nella misura in cui un'ispezione in loco dello stesso ambito e natura è già stata effettuata dalla banca centrale che esercita la sorveglianza o la vigilanza sul fornitore di servizi critici di uno SPIS, l'autorità competente per lo SPIS può scegliere di basarsi sulle risultanze di tali ispezioni in loco o di eseguire un'ispezione in loco per proprio conto. A tale riguardo, l'autorità competente può chiedere al fornitore di servizi critici di dare accesso alle rispettive informazioni e risultanze di cui dispone o di consentire all'autorità competente di avere accesso a tali risultanze presso la banca centrale. Se non vi è stata ancora alcuna ispezione in loco o alcuna ispezione nello stesso ambito e natura, l'autorità competente dello SPIS può, a sua discrezione, effettuare anche un'ispezione in loco presso il fornitore dei servizi critici. Nel far ciò l'autorità competente, tenendo conto dei poteri e delle responsabilità delle banche centrali, può coinvolgere la banca centrale che esercita la sorveglianza o la vigilanza sul fornitore di servizi critici nel svolgimento dell'ispezione in loco e può informare tale banca centrale dei risultati dell'ispezione in loco dopo il suo compimento.

7.   Se si ritiene necessario che l'ispezione in loco sia effettuata anche presso la sede di un fornitore di servizi critici di uno SPIS, l'autorità competente notifica l'ispezione anche al fornitore dei servizi critici contemporaneamente al gestore dello SPIS conformemente all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 10

Diritto di essere ascoltato e accesso alle informazioni

1.   L'esperto indipendente o il gruppo per l'ispezione in loco, a seconda dei casi, tiene conto delle osservazioni presentate dal gestore dello SPIS nel corso di un riesame indipendente, di un'indagine o di un'ispezione in loco e fonda le proprie conclusioni su fatti in merito ai quali il gestore dello SPIS ha avuto la possibilità di formulare osservazioni.

2.   Quando presenta la relazione sulle risultanze all'autorità competente, l'esperto indipendente o il gruppo per l'ispezione in loco ne da comunicazione al gestore dello SPIS. Il gestore dello SPIS ha il diritto di avere accesso alla relazione, fermo restando il legittimo interesse di altre persone e soggetti giuridici alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso alla relazione non si estende alle informazioni riservate riguardanti terzi.

Articolo 11

Ispezioni in loco senza preavviso

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, un'autorità competente non è tenuta a informare in anticipo un soggetto sottoposto a un'ispezione in loco in merito a tale ispezione se vi sono elementi che indicano che sussistono fatti di natura grave che minacciano il corretto funzionamento dello SPIS o che l'informazione a tale soggetto della necessità di procedere ad un'ispezione in loco può comprometterne l'esito. In tal caso, la decisione di procedere a un'ispezione in loco indica i motivi per cui procedere senza informare in anticipo tale soggetto e viene fornita a quest'ultimo solo dopo che l'ispezione è stata avviata.

Articolo 12

Regime linguistico tra l'autorità competente e il gestore dello SPIS

1.   Qualsiasi documento che un gestore di SPIS soggetto a sorveglianza ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) invia all'autorità competente a norma dell'articolo 3 della presente decisione può essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal gestore dello SPIS.

2.   Il gestore dello SPIS soggetto a sorveglianza può concordare di utilizzare esclusivamente una lingua ufficiale dell'Unione nelle proprie comunicazioni scritte con l'autorità competente. Il gestore dello SPIS può revocare tale accordo sull'uso di una sola lingua o decidere di rinunciare a detto diritto occasionalmente e per talune comunicazioni scritte al fine di accelerare il processo, senza alcun effetto sulle procedure future. La revoca riguarda solo gli aspetti della procedura di sorveglianza che non sono stati ancora eseguiti.

3.   Il gestore dello SPIS può richiedere che l'indagine, la revisione indipendente o l'ispezione in loco siano effettuate in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella convenuta per il processo di sorveglianza. Qualora intenda procedere in tal senso, il gestore dello SPIS comunica con sufficiente preavviso tale intenzione all'autorità competente o a un esperto indipendente prima dell'avvio dell'indagine, della revisione indipendente o dell'ispezione in loco, in modo da poter adottare le necessarie disposizioni.

Articolo 13

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 luglio 2019.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16.

(2)  Disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo www.bis.org.

(3)  Regolamento (UE) 2017/2094 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (BCE/2017/32) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 11).


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