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Documento 52014AB0010

Parere della Banca centrale europea, del 5 febbraio 2014 , sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (CON/2014/10)

GU C 193 del 24.6.2014, pagg. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 febbraio 2014

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta

(CON/2014/10)

2014/C 193/02

Introduzione e base giuridica

Il 31 ottobre 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere in merito alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (1) (di seguito «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, poiché la proposta di direttiva prevede disposizioni che incidono sui compiti del Sistema europeo di banche centrali inerenti la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e il contributo a una buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario, come indicato all’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, e 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il seguente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La proposta di regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento tramite carta effettuate all’interno dell’Unione europea per le quali il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell’Unione. La proposta di regolamento si compone di due parti. La prima parte stabilisce un massimale sulle operazioni interbancarie (2) tramite carta di debito a uso dei consumatori non eccedente lo 0,20 % del valore dell’operazione, ed un massimale per le operazioni tramite carta di credito ad uso dei consumatori non eccedente lo 0,30 % del valore dell’operazione, applicabile alle operazioni nazionali e transfrontaliere (3) a seguito di periodi transitori diversi (4). Operazioni effettuate tramite carte aziendali, carte emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti, come pure prelievi presso distributori automatici per il prelievo di contante sono esonerati dalle prescrizioni di cui alla prima parte della proposta di regolamento.

2.

La seconda parte della proposta di regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali per tutte le categorie di operazioni di pagamento tramite carta. Le più significative sono la separazione dei circuiti di pagamento tramite carta (5) e dei soggetti incaricati del trattamento dell’operazione, modifiche in merito all’applicazione della regola obbliga ad accettare tutte le carte del circuito (Honour All Cards Rule) (6) e al divieto di stabilire regole che ostacolino o impediscano le carte multimarchio (7). Vengono inoltre introdotte una nuova disposizione che impone che le licenze concesse dai circuiti in materia di emissione e di convenzionamento coprano tutto il territorio dell’Unione, nonché ulteriori regole volte a rafforzare la trasparenza relativamente agli addebiti per gli esercenti (divieto di commissioni uniformi e non differenziate) e il divieto di norme che impediscano di orientare i clienti negli accordi di licenza (8). Sono altresì stabilite nuove regole per migliorare la trasparenza delle strutture tariffarie, quali il divieto dell’applicazione di regole che proibiscano agli esercenti di comunicare ai clienti le commissioni pagate ai soggetti convenzionatori di servizi di pagamento e la necessità che i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori forniscano estratti almeno mensili delle commissioni a carico degli esercenti, in cui saranno specificate le commissioni pagate dall’esercente nel corso del mese di riferimento per ogni categoria di carta e per ogni singolo marchio di cui il soggetto convenzionatore fornisce il servizio di convenzionamento.

3.

La BCE accoglie favorevolmente l’intento della proposta di regolamento di stabilire regole comuni in tutta l’Unione in merito alle commissioni interbancarie e requisiti tecnici e commerciali per tutte le categorie di operazioni di pagamento tramite carta. Le disposizioni sono generalmente allineate con le precedenti posizioni dell’Eurosistema. Le carte di pagamento sono lo strumento di pagamento elettronico maggiormente utilizzato per acquisti al dettaglio e costituiscono ampia parte delle operazioni di pagamento nell’Unione. Nonostante questo, le commissioni interbancarie sono ancora in larga misura non regolamentate, dunque, assai difformi tra gli Stati membri. L’introduzione di regole comuni dovrebbe contribuire al completamento del mercato interno dei pagamenti e a sostenere l’introduzione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Se da un lato le nuove disposizioni sono fortemente connotate dall’attenzione all’aspetto della concorrenza, allo stesso tempo dovrebbero ridurre la frammentazione del mercato e creare condizioni di parità concorrenziale, destinate a rendere più agevole la concorrenza tra gli operatori esistenti e l’ingresso di nuovi prestatori di servizi di pagamento nel mercato dei pagamenti tramite carta, contribuendo complessivamente a una maggiore efficienza e a un uso più ampio dei sistemi di pagamento elettronici.

Osservazioni di carattere specifico

1.   Definizioni

Le definizioni di cui alla proposta di regolamento (9) sono tendenzialmente, ma non completamente allineate a quelle della proposta per una seconda direttiva sui servizi di pagamento (di seguito «proposta PSD2») (10) ed al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Disporre di definizioni simili a quelle che appaiono in atti giuridici dell’Unione strettamente correlati comporta indubbi benefici in quanto evita fraintendimenti e facilita la comprensione del contesto normativo da parte dei cittadini. Per questo motivo la BCE ritiene che le definizioni di una serie di termini fondamentali quali «ordine di pagamento», «prestatore di servizi di pagamento» e «operazione di pagamento» debbano essere ulteriormente uniformati a quelli nella proposta PSD2. Inoltre le definizioni proposte di «operazione di pagamento basata su carta» e «operazione tramite carta di pagamento» sono molto simili. Pertanto la BCE suggerisce che confluiscano in un’unica definizione. L’allegato al presente parere include una serie di ulteriori commenti tecnici sulle definizioni.

2.   Altre disposizioni

2.1.

La BCE accoglie favorevolmente la maggiore chiarezza in merito alle commissioni interbancarie. Ciò nonostante, se i massimali sulle operazioni interbancarie transfrontaliere saranno introdotti prima dei massimali sulle operazioni interbancarie nazionali, piccoli soggetti convenzionatori a livello nazionale potrebbero esserne pregiudicati, in virtù della loro impossibilità a competere con convenzionatori stranieri che beneficeranno di commissioni interbancarie transfrontaliere più basse. La BCE raccomanda dunque l’introduzione simultanea dei massimali.

2.2.

La BCE appoggia la proposta in merito alla possibilità che in caso di uno o più marchi su una carta (co-branding) la scelta debba essere effettuata presso il punto vendita (12). Allo stesso tempo, i pagatori potrebbero essere incentivati a scegliere marchi che offrano vantaggi aggiuntivi quali programmi premio, il che conseguentemente porterebbe a un incremento dell’uso di marchi di carta più costosi. A tale proposito La BCE suggerisce che la scelta di un marchio specifico sia concordata congiuntamente dal titolare della carta e dall’esercente presso il punto vendita.

2.3.

Se da un lato la BCE accoglie favorevolmente il divieto di regole che impongano agli esercenti di onorare tutte le carte di un determinato marchio, riserve possono essere espresse sulla deroga che stabilisce l’obbligo per gli esercenti di accettare altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o categoria ai quali si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata (13). Quella sull’accettazione della carta, come pure di marchi particolari o prodotti che potrebbero essere accettati entro determinati circuiti, dovrebbe essere una decisione di tipo commerciale rimessa all’esercente.

2.4.

La BCE, inoltre, suggerisce di chiarire che i circuiti di carte di pagamento non dovrebbero discriminare tra i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni attraverso l’applicazione di regole commerciali che indebitamente restringano l’interoperabilità tra gli stessi.

2.5.

Inoltre, un termine supplementare potrebbe rendersi necessario per l’adeguamento dei circuiti di carte di pagamento. A tal fine, potrebbe essere preso in considerazione un periodo transitorio per quanto riguarda il requisito della separazione (14).

2.6.

Per ragioni di efficacia, la BCE suggerisce che un’unica autorità competente sia responsabile del rispetto del regolamento, consapevole tuttavia che tale realizzazione pratica possa rivelarsi complicata a causa dei divergenti assetti nazionali.

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 febbraio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 550 final/2.

(2)  Cfr. i capitoli II e III della proposta di regolamento. Si tratta di commissioni interbancarie applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato circuito di carte. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta.

(3)  Si tratta di operazioni per le quali il privato utilizza la propria carta ai fini del pagamento in un altro Stato membro, o l’esercente utilizza dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori in un altro Stato membro.

(4)  I massimali relativi alle operazioni transfrontaliere diverranno operativi due mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento saranno applicati anche alle operazioni nazionali.

(5)  I circuiti di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dei pagamenti basati su carta devono essere indipendenti l’uno dall’altro sotto il profilo della veste giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale.

(6)  Questa regola stabilisce che i circuiti di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possono imporre all’esercente di accettare una categoria o un marchio di carte assieme ad un’altra categoria o a un altro marchio. L’articolo 10 della proposta di regolamento autorizza gli esercenti ad accettare solo una categoria di carta di un marchio particolare vietando ai prestatori di servizi di pagamento o al circuito di carte di richiedere l’accettazione di più o tutte le categorie dello stesso marchio. Inoltre, la proposta di regolamento introduce un requisito che impedisce agli esercenti di discriminare tra carte soggette alla stessa commissione interbancaria regolamentata. Ad esempio, gli esercenti che accettano le carte di debito ad uso dei consumatori possono essere obbligati ad accettare carte di debito di altri marchi.

(7)  La combinazione di più marchi su uno stesso strumento di pagamento.

(8)  I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possono impedire agli esercenti di orientare i consumatori verso l’uso di specifici strumenti di pagamento o di informare i consumatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all’esercente.

(9)  Cfr. l’articolo 2 della proposta di regolamento.

(10)  Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la Direttiva 2007/64/CE (COM(2013) 547 final).

(11)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, del 30.3.2012, pag. 22).

(12)  Cfr. l’articolo 8, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

(13)  Articolo 10, paragrafo 1, e considerando 29 della proposta di regolamento.

(14)  Cfr. l’articolo 7 della proposta di regolamento.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando da 15 a 17

«(15)

Il presente regolamento segue un approccio graduale. Come primo passo, è necessario adottare misure per facilitare l’emissione e il convenzionamento transfrontaliero di operazioni di pagamento tramite carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro («convenzionamento transfrontaliero») e imponendo un limite massimo alle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica. Inoltre, occorre che le licenze di emissione o di convenzionamento relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell’Unione, senza restrizioni geografiche. Tali misure consentirebbero il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, Internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti.

(16)

A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell’Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie applicabile nella prima fase di applicazione del presente regolamento. Pertanto, occorre che le disposizioni relative a dette operazioni entrino in vigore in tempi brevi, in modo da offrire ai dettaglianti l’opportunità di cercare servizi di convenzionamento transfrontaliero meno costosi e da incentivare i settori bancari o i circuiti nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da essi applicate.

(17)

Per le operazioni nazionali, è necessario un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, occorre che a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali.»

«(15)

Il presente regolamento segue un approccio graduale. Come primo passo, è necessario adottare misure per facilitare l’emissione e il convenzionamento transfrontaliero di operazioni di pagamento tramite carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro (“convenzionamento transfrontaliero”) e imponendo un limite massimo alle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica. Inoltre, occorre e assicurando che le licenze di emissione o di convenzionamento relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell’Unione, senza restrizioni geografiche. Tali misure si consentirebbero il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, Internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti.

(16)

A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta nell’Unione, come pure alcune operazioni nazionali in determinati Stati membri, vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie applicabile nella prima fase di applicazione ai sensi del presente regolamento. Pertanto, occorre che le disposizioni relative a dette operazioni entrino in vigore in tempi brevi, in modo da offrire ai dettaglianti l’opportunità di cercare servizi di convenzionamento transfrontaliero meno costosi e da incentivare i settori bancari o i circuiti nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da essi applicate.

(17)

Per le operazioni nazionali, è necessario un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, occorre che a decorrere da un periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento appare sufficiente i massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali

Nota esplicativa

I proposti 22 mesi intercorrenti tra l’introduzione del massimale sulle commissioni interbancarie transfrontaliere e quelle nazionali potrebbero svantaggiare i piccoli soggetti convenzionatori nazionali, che non sarebbero in grado di competere con i convenzionatori stranieri i quali beneficerebbero di commissioni interbancarie transfrontaliere più basse. Sarebbe dunque preferibile disporre una data unica per l’introduzione del massimale sulle commissioni interbancarie. Tuttavia la BCE rimane neutrale in merito ai termini proposti.

Modifica 2

Considerando 24

«(24)

I consumatori sono di norma all’oscuro delle commissioni pagate dall’esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita ecc.) concorrono a orientare i consumatori verso l’uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Per contrastare queste pratiche, occorre che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui misure in materia di separazione tra circuiti e infrastrutture e di orientamento del pagatore da parte del beneficiario, e consentire l’accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario.»

«(24)

I consumatori sono di norma all’oscuro delle commissioni pagate dall’esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita ecc.) concorrono a orientare i consumatori verso l’uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Per contrastare queste pratiche, occorre che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui misure in materia di separazione tra il circuito e l’infrastruttura che lo tratta e di orientamento del pagatore da parte del beneficiario, e consentire l’accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario.»

Nota esplicativa

Per chiarire il contesto si suggerisce di aggiungere la presente formulazione del testo.

Modifica 3

Considerando 29

«(29)

[…]

Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti devono essere obbligati ad accettare tutte le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata. Tale limitazione consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte.»

«(29)

[…].

Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti devono essere obbligati ad accettare tutte le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata. Tale limitazione consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte.»

Nota esplicativa

Gli esercenti dovrebbero essere in condizione di prendere autonomamente decisioni commerciali su quali carte, circuiti, marchi o prodotti accettare. L’accettazione obbligatoria di carte soggette alla stessa commissione interbancaria regolamentata sembra essere un’introduzione di portata inutilmente ampia.

Modifica 4

Articolo 2, punto 1

«1)

«soggetto convenzionatore (acquirer)»: prestatore di servizi di pagamento che stipula direttamente o indirettamente un contratto con il beneficiario per il trattamento delle operazioni di pagamento del beneficiario;»

«1)

“soggetto convenzionatore (acquirer)”: prestatore di servizi di pagamento che stipula direttamente o indirettamente un contratto con il beneficiario per l’accettazione ed il trattamento delle operazioni di pagamento del beneficiario disposte da uno strumento di pagamento del pagatore

Nota esplicativa

Questo articolo necessita della modifica al fine di meglio descrivere ulteriori aspetti del convenzionamento. La modifica suggerita è in linea con la definizione dell’Eurosistema di «convenzionamento delle operazioni di pagamento» presentata nel parere sulla proposta PSD2.

Modifica 5

Articolo 2, punto 2

«2)

«emittente»: prestatore di servizi di pagamento che stipula direttamente o indirettamente un contratto con il pagatore per disporre l’ordine delle operazioni di pagamento del pagatore e per il loro trattamento e regolamento;»

«2)

“emittente”: prestatore di servizi di pagamento che stipula direttamente o indirettamente un contratto con il pagatore fornisce al pagatore uno strumento di pagamento per disporre l’ordine delle operazioni di pagamento del pagatore e per il loro trattamento e regolamento;»

Nota esplicativa

Modificato per chiarire aspetti ulteriori dell’emissione. La modifica proposta è in linea con la definizione di «emissione di strumenti di pagamento» proposta dall’Eurosistema nel parere sulla proposta PSD2.

Modifica 6

Articolo 2, punto 4

«4)

«operazione tramite carta di debito»: operazione di pagamento tramite carta, ivi comprese operazioni tramite carte prepagate collegate ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l’operazione è addebitata entro un termine pari o inferiore a 48 ore dopo l’autorizzazione/l’ordine dell’operazione;»

«4)

“operazione tramite carta di debito”: operazione di pagamento disposta tramite carta di debito, ivi comprese operazioni tramite carte prepagate collegate ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l’operazione è addebitata entro un termine pari o inferiore a 48 ore dopo l’autorizzazione/l’ordine dell’operazione.

4 bis)

“carta di debito”: carta che consente ai titolari di effettuare acquisti e/o prelevare contante, con addebito diretto ed immediato sui loro conti di pagamento, indipendentemente dal fatto che siano detenuti o meno presso l’emittente della carta.»

Nota esplicativa

L’addebito entro 48 ore su carta di debito non può essere dato per scontato. La separazione tra carte di debito e carte di credito deve quindi essere collegata all’addebito immediato sul conto (carta di debito) e all’addebito a data prestabilita (carta di credito). Inoltre la definizione di carta di debito deve distinguersi dalla definizione di carta di credito (cfr. sotto) relativamente all’aspetto dei vantaggi per il beneficiario, in modo da motivare in modo non arbitrario la proposta differenziazione tra i rispettivi massimali per le commissioni interbancarie.

Modifica 7

Articolo 2, punto 5

«5)

«operazione tramite carta di credito»: operazione di pagamento tramite carta in cui l’operazione è regolata entro un termine superiore alle 48 ore dopo l’autorizzazione/l’ordine dell’operazione;»

«5)

“operazione tramite carta di credito”: operazione di pagamento disposta tramite carta di credito in cui l’operazione è regolata entro un termine superiore alle 48 ore dopo l’autorizzazione/l’ordine dell’operazione;

5 bis)

“carta di credito”: carta che consente ai titolari di effettuare acquisti e/o prelevare contante fino ad un limite prestabilito. Il credito concesso può essere può essere saldato in pieno entro la fine di un determinato periodo o può essere saldato in parte, con la parte restante considerata come concessione di credito, sul quale sono di norma applicati interessi.. La disciplina e il trattamento dell’operazione, come pure le regole per l’accettazione della carta da parte dell’esercente, possono essere più ampie se paragonate alle operazioni con carta di debito.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa alla modifica 6.

Modifica 8

Articolo 2, punto 7

«7)

“operazione di pagamento basata su carta”: servizio utilizzato per completare un’operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un’operazione tramite carta di pagamento. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento;»

«7)

“operazione di pagamento basata su carta”: servizio utilizzato per completare un’ operazione di pagamento disposta per mezzo di carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, uno strumento di pagamento tramite carta secondo norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione di un circuito di carte se il risultato è un’operazione tramite carta di pagamento. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento il quale non si risolve in un trasferimento di credito o in un addebito diretto come definito dall’articolo 2 del Regolamento (EU) n. 260/2012

Nota esplicativa

La definizione di «operazione di pagamento basata su carta» proposta dalla Commissione è leggermente più ampia della definizione di «operazione tramite carta di pagamento» in quanto copre anche le operazioni effettuate senza il supporto fisico. In considerazione del rapido sviluppo nell’area delle carte e della crescente varietà di soluzioni di pagamento che utilizzano l’infrastruttura delle carte, la BCE suggerisce di riunire le due definizioni.

Modifica 9

Articolo 2, punto 8

«8)

“operazione di pagamento transfrontaliera”: operazione di pagamento tramite carta o operazione di pagamento basata su carta disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti in Stati membri diversi o quando la carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;»

«8)

“operazione di pagamento transfrontaliera tramite carta”: operazione di pagamento tramite carta o operazione di pagamento basata su carta disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario emittente e convenzionatore dell’operazione sono stabiliti in Stati membri diversi o quando il soggetto convenzionatore della carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;»

Nota esplicativa

Si suggerisce che la formulazione di questa definizione sia semplificata come indicato nella modifica precedente.

Modifica 10

Articolo 2, punto 9

«9)

“commissione interbancaria”: commissione pagata direttamente o indirettamente per ogni operazione (ad esempio, mediante un terzo) tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che intervengono in un’operazione tramite carta di pagamento o in un’operazione di pagamento basata su carta;»

«9)

“commissione interbancaria”: commissione pagata direttamente o indirettamente per ogni per operazione di pagamento basata su carta (ad esempio, mediante un terzo) tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che intervengono in un’operazione tramite carta di pagamento o in un’ emittente e convenzionatore dell’operazione di pagamento basata su carta

Nota esplicativa

Si suggerisce che la formulazione di questa definizione sia semplificata mediante un riferimento a emittente e convenzionatore.

Modifica 11

Articolo 2, punto 10

«10)

«commissione per i servizi all’esercente»: commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore per ogni operazione, e che comprende la commissione interbancaria, la commissione per il circuito di pagamento e per il trattamento dell’operazione e il margine del soggetto convenzionatore;»

«10)

«commissione per i servizi all’esercente»: commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore per ogni servizi relativi ad un’operazione di pagamento basata su carta, e che comprende la commissione interbancaria, la commissione per il circuito di pagamento e per il trattamento dell’operazione e il margine del soggetto convenzionatore forniti dal convenzionatore

Nota esplicativa

Si suggerisce di non limitare la definizione di commissione per i servizi all’esercente agli elementi indicati.

Modifica 12

Articolo 2, punto 13

«13)

“circuito di carte di pagamento”: insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l’esecuzione di operazioni di pagamento nell’Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;»

«13)

“circuito di carte di pagamento”: insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l’esecuzione di operazioni di pagamento disposte da uno strumento di pagamento basato su carta nell’Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni

Nota esplicativa

Modificato per includere l’elemento della disposizione; sarebbe opportuno cancellare i riferimenti all’Unione e agli Stati membri in quanto non necessari.

Modifica 13

Articolo 2, punto 14

«14)

“circuito di carte di pagamento a quattro parti”: circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati dal conto di pagamento del titolare della carta verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l’intermediazione del circuito, del prestatore di servizi di pagamento che ha emesso la carta (sul lato del titolare della carta) e del prestatore di servizi di pagamento convenzionatore (sul lato del beneficiario), e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura;»

«14)

“circuito di carte di pagamento a quattro parti”: circuito di carte di pagamento in cui i servizi di emissione e convenzionamento sono forniti da soggetti diversi rispetto a quelli che regolano il circuito di carte in cui i pagamenti sono effettuati dal conto di pagamento del titolare della carta verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l’intermediazione del circuito, del prestatore di servizi di pagamento che ha emesso la carta (sul lato del titolare della carta) e del prestatore di servizi di pagamento convenzionatore (sul lato del beneficiario), e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura

Nota esplicativa

Si suggerisce di distinguere tra circuiti di carte a tre e a quattro parti sulla base della fornitura di servizi di emissione e convenzionamento.

Modifica 14

Articolo 2, punto 15

«15)

“circuito di carte di pagamento a tre parti”: circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del titolare della carta verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;»

«15)

“circuito di carte di pagamento a tre parti”: circuito di carte di pagamento in cui sia l’emissione che il convenzionamento delle operazioni di pagamento nell’ambito circuito del marchio sono effettuati dal soggetto che regola il circuito di carte i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del titolare della carta verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Se il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione dei suoi strumenti di pagamento basati su carta e/o di convenzionamento delle carte di pagamento delle sue operazioni di pagamento basate su carta, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa alla modifica 13.

Modifica 15

Articolo 2, punto16

«16)

“strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento, o per suo conto, per disporre l’ordine di pagamento;»

«16)

“strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento, o per suo conto, per disporre l’ordine di pagamento;»

Nota esplicativa

Sarebbe opportuno allineare la definizione alla proposta PSD2.

Modifica 16

Articolo 2, punto17

«17)

“strumento di pagamento basato su carta”: qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l’applicazione adatta, utilizzati dal pagatore per disporre l’ordine di pagamento che non sia un bonifico o un addebito diretto di cui alla definizione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012;»

«17)

“strumento di pagamento basato su carta”: qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, o qualsiasi altro strumento di pagamento che offra caratteristiche simili ad una carta di pagamento, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l’applicazione adatta, accettati dal beneficiario per ricevere un pagamento e utilizzati dal pagatore per disporre un l’ordine di pagamento che non sia conduca ad un bonifico o un addebito diretto di cui alla definizione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012;»

Nota esplicativa

Sarebbe opportuno che questa definizione fosse allineata alla proposta redazionale per «operazione di pagamento basata su carta» di cui alla modifica 8.

Modifica 17

Articolo 2, punto 18

«18)

“applicazione di pagamento”: software o equivalente caricato su un dispositivo che permette di disporre operazioni di pagamento tramite carta e che consente al pagatore di impartire ordini di pagamento;»

«18)

“applicazione di pagamento basata su carta”: software o equivalente caricato su un dispositivo o al quale è possibile accedere in remoto che permette al pagatore di disporre operazioni di pagamento tramite carta e che consente di impartire ordini di pagamento

Nota esplicativa

Si suggerisce di integrare la componente dell’accesso in remoto alla presente definizione.

Modifica 18

Articolo 2, punto 19

«19)

“ordine di pagamento”: istruzione del pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;»

«19)

“ordine di pagamento”: istruzione del pagatore o del beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;»

Nota esplicativa

Gli ordini di pagamento possono essere disposti anche dal beneficiario. Inoltre la modifica è allineata alla definizione della proposta PSD2.

Modifica 19

Articolo 2, punto 20

«20)

“operazione tramite carta di pagamento”: operazione di pagamento eseguita tramite carta di pagamento, o utilizzando l’infrastruttura di un’operazione tramite carta di pagamento, e basata sulle regole commerciali di un’operazione tramite carta di pagamento;»

«20)

“operazione tramite carta di pagamento”: operazione di pagamento eseguita tramite carta di pagamento, o utilizzando l’infrastruttura di un’operazione tramite carta di pagamento, e basata sulle regole commerciali di un’operazione tramite carta di pagamento;»

Nota esplicativa

La definizione è molto simile a quella di «operazione di pagamento basata su carta». Pertanto sarebbe utile unificarle.

Modifica 20

Articolo 2, punto 21

«21)

“prestatore di servizi di pagamento”: persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi;»

«21)

“prestatore di servizi di pagamento”: persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi qualsiasi ente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della proposta PSD2  (2) COM(2013)547/3 nonché persone fisiche e giuridiche le quali beneficiano della deroga di cui all’articolo 27 della proposta PSD2;»

Nota esplicativa

Da allineare alla proposta PSD2.

Modifica 21

Articolo 2, punto 23

«23)

“operazione di pagamento”: l’azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;»

«23)

“operazione di pagamento”: l’azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da collocare, trasferire o ritirare, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;»

Nota esplicativa

Da allineare alla proposta PSD2.

Modifica 22

Articolo 2, punto 24

«24)

“trattamento”: la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l’esecuzione dell’ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l’emittente;»

«24)

“trattamento”: la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l’esecuzione dell’ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l’emittente qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati effettuato per il soggetto emittente o per il soggetto convenzionatore nel contesto di un’operazione di pagamento basata su carta

Nota esplicativa

Modificato per chiarire ulteriormente le implicazioni dei servizi di trattamento delle operazioni di pagamento forniti da prestatori di servizi di pagamento.

Modifica 23

Articolo 2, punto 25

«25)

“soggetto incaricato del trattamento dell’operazione”: persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;»

«25)

“soggetto incaricato del trattamento dell’operazione”: persona fisica o giuridica fornitore di servizi tecnici per che fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;»

Nota esplicativa

Modificato per enfatizzare la natura tecnica, che implica per esempio l’elaborazione informatica dei servizi di pagamento forniti.

Modifica 24

Articoli 3 e 4

«Articolo 3

Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

1.

Con effetto a decorrere da due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2 % del valore dell’operazione.

2.

Con effetto a decorrere da due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3 % del valore dell’operazione.

Articolo 4

Commissioni interbancarie per tutte le operazioni tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

1.

Con effetto a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2 % del valore dell’operazione.

2.

Con effetto a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3 % del valore dell’operazione.»

«Articolo 3

Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

1.

Con effetto a decorrere da due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2 % del valore dell’operazione.

2.

Con effetto a decorrere da due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3 % del valore dell’operazione.

Articolo 4

Commissioni interbancarie per tutte le operazioni tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

1.

Con effetto a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2 % del valore dell’operazione.

2.

Con effetto a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3 % del valore dell’operazione.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa alla modifica 1.

Modifica 25

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafi 5 e 6 (nuovo) (3)

«3.

Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dai circuiti di carte di pagamento.

[…]»

«3.

Sono vietate le discriminazioni territoriali relative alla scelta dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nelle regole in materia di trattamento applicate dai circuiti di carte di pagamento.

[…]

5.

I circuiti di carte di pagamento devono avere procedure eque e trasparenti al fine di assicurare che altri soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non siano ingiustamente discriminati e che l’interoperabilità tecnica tra soggetti indipendenti incaricati del trattamento delle operazioni non sia limitata.

6.

Questa disposizione avrà effetto decorsi da due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.»

La modifica al paragrafo 3 è introdotta per rendere più chiara la presente formulazione, la quale nella forma attuale, potrebbe essere interpretata in modo da non lasciare spazio per un la gestione del rischio paese in differenti fasi del trattamento, per esempio l’autorizzazione.

L’introduzione di un nuovo paragrafo 5 è suggerita al fine di evitare che i circuiti di carte di pagamento possano discriminare i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni attraverso l’applicazione di regole commerciali che restringano indebitamente l’interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.

Si suggerisce inoltre di inserire il nuovo paragrafo 6. Gli operatori dei sistemi di pagamento potrebbero necessitare di un lasso temporale più ampio per realizzare la separazione tra il circuito e l’infrastruttura per il trattamento. È dunque opportuno che questo articolo non si applichi se non a se non decorsi due anni dall’entrata in vigore del regolamento.

Modifica 26

Articolo 8, paragrafi 3 e 5

«3.

I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o altri obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato

[…]

5.

Se un dispositivo di pagamento offre la scelta tra vari marchi di strumenti di pagamento, il marchio utilizzato per l’operazione di pagamento in questione è deciso dal pagatore presso il punto vendita.»

«3.

I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o altri obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato, a parte gli obblighi di segnalazione imposti da autorità di vigilanza e regolamentazione o dalle banche centrali.

[…]

5.

Se un dispositivo di pagamento offre la scelta tra vari marchi di strumenti di pagamento, il marchio da utilizzare per l’operazione di pagamento in questione è concordato deciso dal pagatore e dal beneficiario presso il punto vendita.»

Ai fini della supervisione le banche centrali richiedono ai circuiti di carte di comunicare le statistiche sulle frodi compiute mediante carta. Si configurerebbe un onere eccessivo se gli obblighi di segnalazione fossero modificati in modo da coprire un più ampio numero di prestatori di servizi. Pertanto, come soluzione, si propone di imporre quegli obblighi di segnalazione che forniscano informazioni effettivamente necessarie alle autorità di vigilanza, autorità di regolamentazione e banche centrali.

La scelta di un marchio specifico dovrebbe essere effettuata di comune accordo da parte del titolare della carta (per esempio il pagatore) e dell’esercente (beneficiario). Se la scelta ricade unicamente sul pagatore, si presenta il rischio che questo scelga marchi costosi, i quali potrebbero da un lato procurargli vantaggi aggiuntivi e dall’altro pregiudicare l’esercente, portando nel complesso a costi più alti per l’insieme degli acquirenti.

Modifica 27

Articolo 10, paragrafo 1

«1.

I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell’ambito di un circuito di strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria regolamentata.»

«1.

I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell’ambito di un circuito di carte strumenti di pagamento ad accettare anche altri marchi, strumenti di pagamento o prodotti dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria regolamentata

Nota esplicativa

La decisione sull’accettazione delle carte, ed ugualmente di circuiti, marchi o prodotti, o di quali carte accettare entro un dato circuito, deve essere una scelta commerciale dell’esercente. Autorizzare circuiti e prestatori di servizi ad applicare regole che impongano ai beneficiari l’accettazione obbligatoria delle carte soggette alla stessa commissione interbancaria regolamentata sembra essere previsione di portata inutilmente ampia. Le ulteriori modifiche puntano a semplificare i requisiti definiti nel paragrafo. Secondo il considerando 29, obiettivo di quest’ultimo è di scorporare dalla regola che impone di accettare tutte le carte del circuito («Honour All Card Rule») l’obbligo di accettare tutti i prodotti (Honour All Products Rule). Le condizioni relative all’emittente non sono necessarie per il raggiungimento dello scopo.

Modifica 28

Articolo 10, paragrafo 5 nuovo

Nessun testo

«5.

Gli esercenti possono decidere di non accettare carte o altri strumenti di pagamento se questi implicano bassi livelli di sicurezza e se il soggetto convenzionatore non garantisce il pieno pagamento dell’operazione autorizzata.»

Nota esplicativa

Gli esercenti dovrebbero essere autorizzati a non accettare carte con scarse garanzie di sicurezza, per esempio carte senza micro-chip, dal momento che tali carte non garantiscono il pagamento, esponendoli dunque ad un più alto rischio finanziario.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti del testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  COM(2013) 547/3.

(3)  Si noti che i riferimenti in questo parere rispecchiano la numerazione dei paragrafi in COM(2013) 550 final/2.


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