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Documento 52014HB0019

Raccomandazione per un Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) N. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2014/19) ( presentata dalla Banca centrale europea )

GU C 144 del 14.5.2014, pagg. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/2


Raccomandazione per un Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) N. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

(BCE/2014/19)

(presentata dalla Banca centrale europea)

(2014/C 144/02)

RELAZIONE ESPLICATIVA

I.   INTRODUZIONE

Il 23 novembre 1998 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2532/98 (1). Tenendo conto dell’esperienza conseguita a seguito della pluriennale applicazione del Regolamento (CE) n. 2532/98 nei vari settori di competenza della Banca centrale europea (BCE) e all’estensione dell’ambito di applicazione dei poteri della BCE di irrogare sanzioni ad opera del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2), sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di apportare talune modifiche al Regolamento (CE) n. 2532/98. A tale scopo, deve osservata la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

II.   CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai fini dell’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può, ai sensi dell’articolo 18, imporre sanzioni amministrative pecuniarie «in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell’Unione direttamente applicabili in relazione alle quali vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell’Unione» (3) e sanzioni «in caso di violazione di propri [della BCE] regolamenti o decisioni» (4) (di seguito, congiuntamente, «sanzioni amministrative»). Per quanto concerne la violazione del diritto nazionale nel contesto dell’MVU, le autorità nazionali competenti mantengono la propria competenza ad imporre sanzioni amministrative, ma possono irrogarle nei confronti di enti creditizi soggetti a vigilanza diretta da parte della BCE solo ove quest’ultima abbia richiesto loro di avviare procedimenti a tale effetto.

I principi e le procedure applicabili all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento n. 1024/2013 sono dettati nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5). Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni, la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98. L’articolo18, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE applica l’articolo 18 in combinato disposto con gli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98, se del caso.

In questo contesto, è di estrema importanza istituire un regime coerente per l’imposizione da parte della BCE di tutte le sanzioni amministrative relative all’assolvimento dei compiti in materia di vigilanza ad essa conferiti ai sensi del Regolamento n. 1024/2013.

Inoltre, alcune delle regole contenute nel Regolamento (CE) n. 2532/98 differiscono da quelle dettate dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Trattasi in particolare di quelle concernenti il limite massimo di ammende e penalità di mora, le regole procedurali e i limiti temporali di cui al Regolamento (CE) n. 2532/98.

Pertanto, si raccomanda di apportare al Regolamento (CE) n. 2532/98 le seguenti modifiche:

a)

Dovrebbe essere inserito un nuovo articolo 1 bis allo scopo di definire alcuni principi generali applicabili alle sanzioni amministrative irrogate dalla BCE in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza e alle sanzioni irrogate in relazione a compiti diversi da quelli in materia di vigilanza e di specificare l’ambito di applicazione delle diverse disposizioni ad essi applicabili.

b)

Dovrebbero essere inseriti i nuovi articoli da 4 bis a 4 quater relativi al regime applicabile alle sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia vigilanza. Lo scopo di tali nuovi articoli è quello di differenziare il regime applicabile all’imposizione di sanzioni amministrative da parte della BCE in relazione ai compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza dalle disposizioni applicabili alle sanzioni che la BCE può irrogare in relazione a compiti diversi da quelli in materia di vigilanza. Ciò mira ad assicurare l’applicazione di un regime unitario a tutte le sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nel settore della vigilanza, al contempo tenendo altresì in considerazione le regole dettate nel Regolamento (UE) n. 1024/2013.

c)

Modifiche aggiuntive dovrebbero essere apportate per assicurare la compatibilità tra i principi e le procedure che regolano l’irrogazione di sanzioni previste dagli articoli da 2 a 4 del Regolamento (CE) n. 2532/1998 con quelle che regolano l’imposizione di sanzioni amministrative da parte della BCE nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

III.   COMMENTO AGLI ARTICOLI

Articolo 1 – Definizioni

Definizione di penalità di mora

La definizione di penalità di mora dovrebbe essere modificata per due ragioni. In primo luogo, in linea con altre disposizioni legislative dell‘Unione in materia (6), dovrebbe essere chiaramente precisato che la BCE può utilizzare le penalità di mora non solo per sanzionare una violazione protratta, ma anche per indurre le imprese a conformarsi a regolamenti o decisioni della BCE. In secondo luogo, l’attuale definizione, per quanto attiene alla notifica di una decisione che impone di porre termine all’infrazione, fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2532/98. Poiché alle sanzioni imposte in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza dovrebbe applicarsi una diversa procedura decisionale, la definizione dovrebbe essere integrata con un riferimento a tale procedura.

Di conseguenza, dalla definizione di «sanzione» dovrebbe essere espunto il riferimento all’inflizione di penalità di mora «a seguito di un’infrazione».

Articolo 1 bis – Principi generali e ambito di applicazione

Mentre il Regolamento (CE) n. 2532/98 detta, conformemente all’articolo 34.3 dello Statuto della BCE e del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le condizioni alle quali è riconosciuto alla BCE il diritto di irrogare sanzioni nei confronti di imprese inadempienti agli obblighi imposti da regolamenti o decisioni della BCE, è necessario tenere in debita considerazione il Regolamento (UE) n. 1024/2013 che contiene un’ampia gamma di disposizioni dotate di rilevanza diretta in relazione al potere della BCE di imporre sanzioni amministrative collegate all’esercizio dei compiti ad essa conferiti in materia di vigilanza. Di conseguenza, mentre in linea di principio le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2532/98 si applicano a tutte le sanzioni che la BCE ha diritto di irrogare per violazione di regolamenti o decisioni della BCE, talune disposizioni del Regolamento (CE) n. 2532/98 che confliggono con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto attiene all’imposizione di sanzioni in relazione ai compiti in materia di vigilanza della BCE dovrebbero essere disapplicate o modificate.

La BCE ha diritto di pubblicare qualsiasi decisione irrogante una sanzione amministrativa in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza ovvero una sanzione in relazione a compiti diversi a prescindere dal fatto che tale decisione sia soggetta o no a impugnazione, così che tutte le decisioni assunte dalla BCE siano assoggettate alla medesima disciplina in materia di pubblicazione. Per quanto concerne la pubblicazione, la BCE applica il pertinente diritto dell’Unione, prescindendo da leggi o regolamenti nazionali, ed è tenuta di conseguenza a valutare la proporzionalità della pubblicazione di una decisione rispetto al livello di gravità della sanzione o della sanzione amministrativa irrogata nonché le ripercussioni della pubblicazione sulla stabilità del sistema finanziario.

Articolo 2 – Sanzioni

L’articolo 2, paragrafo 4, richiama la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2532/98, che non dovrebbe trovare applicazione all’imposizione di sanzioni amministrative relative ai compiti in materia di vigilanza della BCE. Dovrebbe pertanto aggiungersi un richiamo alla procedura decisionale di cui all’articolo 4 ter.

Articolo 3 – Regole procedurali

All’articolo 3, paragrafo 1, primo periodo, il riferimento al Comitato esecutivo quale organo competente a dare avvio ad una procedura di infrazione dovrebbe essere espunto per permettere alla BCE di determinare, mediante un proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, quale organo interno dovrebbe condurre l’indagine su una presunta infrazione. Salvo quanto disposto dal nuovo articolo 4 ter, il Comitato esecutivo rimane competente ad adottare le decisioni relative all’irrogazione di sanzioni.

L’articolo 3, paragrafo 10 dovrebbe essere modificato in modo che non siano richiamati i soli compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali, ma anche quelli affidati alla BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. L’ultimo periodo dell’articolo 3, paragrafo 10, dovrebbe essere modificato in modo da rispecchiare le nuove competenze della BCE in materia di vigilanza.

Articolo 4 bis – Norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni imposte dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

Il limite massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie che la BCE può imporre ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile supera di gran lunga quello ammissibile ai sensi del Regolamento (CE) n. 2532/1998. Tale differenza è considerata priva di giustificazione poiché una violazione di un regolamento o di una decisione della BCE non è necessariamente meno grave di una violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile. Pertanto, tutte le sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nei confronti degli enti creditizi soggetti alla sua supervisione nell’ambito dell’MVU dovrebbero essere soggette allo stesso limite massimo. Il limite massimo previsto per le penalità di mora imposte dalla BCE nel settore della vigilanza dovrebbe essere modificato in linea con quanto sopra specificato.

Di conseguenza, l’articolo 2, paragrafo 1, non dovrebbe trovare applicazione alle sanzioni amministrative imposte dalla BCE nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza.

Articolo 4 ter – Norme procedurali specifiche per le sanzioni irrogate dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza

L’articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in forza del quale i compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti separatamente da quelli relativi alla politica monetaria e da qualsiasi altro compito. Ai sensi del presente articolo, il Regolamento (CE) n. 2532/98 dovrebbe essere modificato per prevedere una procedura decisionale che coinvolga il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo della BCE, in linea con l’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto riguarda l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia di vigilanza. Ciò risulterebbe in sintonia con i «Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» (7) adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e con la necessità di assicurare che le autorità che impongono sanzioni nei confronti degli enti siano le stesse che esercitano la vigilanza su di essi.

Una decisione che irroga un sanziona amministrativa assunta dal Consiglio direttivo in materia di vigilanza è soggetta a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame, come previsto ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ove ne faccia richiesta una persona fisica o giuridica purché la decisione sia ad essa indirizzata o la riguardi direttamente e individualmente. Pertanto, il Regolamento (CE) n. 2532/98 dovrebbe essere modificato per prevedere un procedimento di riesame che coinvolga la Commissione amministrativa del riesame della BCE in linea con l’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto riguarda l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia di vigilanza.

Alla luce di quanto precede, l’articolo 3, paragrafi da 1 a 8 non dovrebbe trovare applicazione alle sanzioni amministrative in relazione all’esercizio da parte della BCE dei propri compiti in materia di vigilanza.

Articolo 4 quater – Limiti temporali specifici per sanzioni amministrative irrogate in materia di vigilanza

I limiti temporali per l’irrogazione e l’esecuzione di sanzioni relative a compiti della BCE diversi da quelli in materia di vigilanza si sono dimostrati adeguati grazie, in particolare alla relativa semplicità delle indagini necessarie all’accertamento dell’infrazione, come l’inadempimento di obbligo di riserva, la violazione di norme sull’idoneità delle garanzie o il mancato adempimento di obblighi di segnalazione statistica. Data la maggiore complessità delle indagini su presunte infrazioni in materia di vigilanza, il potere di irrogare ed eseguire una sanzione amministrativa in questa materia dovrebbe essere soggetto a limiti temporali più lunghi di quelli previsti per sanzioni in materie diverse dalla vigilanza. Ciò è anche in linea con i termini di prescrizione previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per la violazione delle norme in materia di concorrenza. Poiché tutte le sanzioni amministrative che la BCE può imporre nei confronti delle imprese in materia di vigilanza dovrebbero essere soggette agli stessi limiti temporali, siano esse correlate alla violazione di decisioni o regolamenti della BCE ovvero alla violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile, i limiti temporali previsti dall’articolo 4 quater dovrebbero applicarsi a tutte le sanzioni amministrative imposte dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza.

La sospensione e l’interruzione di detti limiti temporali dovrebbe essere disciplinata di conseguenza, tenendo altresì conto del fatto che le procedure di infrazione in materia di vigilanza potrebbero sovrapporsi a indagini e procedimenti penali basati sugli stessi fatti.

Alla luce di quanto precede, l’articolo 4 non dovrebbe trovare applicazione alle sanzioni amministrative in relazione all’esercizio da parte della BCE dei compiti in materia di vigilanza.

Raccomandazione per un:

«REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il Regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34.3,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, del trattato e all’articolo 41 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue

(1)

Il Regolamento (CE) n. 2532/98 (8) precisa, conformemente all’articolo 34.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo “Statuto del SEBC”), i limiti e le condizioni alle quali la Banca centrale europea (BCE) ha diritto di irrogare ammende o penalità di mora nei confronti di imprese per l’inadempimento degli obblighi imposti dai suoi regolamenti e dalle sue decisioni.

(2)

La BCE ha applicato il Regolamento (CE) n. 2532/98 per irrogare sanzioni in vari settori di sua competenza, compresi, in particolare, l’attuazione della politica monetaria dell’Unione, il funzionamento dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.

(3)

Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (9) legittima la BCE a irrogare nei confronti degli enti creditizi sui quali esercita la vigilanza: a) sanzioni amministrative pecuniarie, quando tali enti violano gli obblighi scaturenti dal diritto dell’Unione direttamente applicabile; e b) sanzioni in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE (di seguito, congiuntamente “sanzioni amministrative”).

(4)

L’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, ai fini dell’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti da tale regolamento in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE, questa può imporre sanzioni a norma del Regolamento (CE) n. 2532/98.

(5)

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 comprende un’ampia gamma di disposizioni direttamente rilevanti rispetto al potere della BCE di imporre sanzioni amministrative in relazione ai compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza. A tale riguardo, talune disposizioni del Regolamento (CE) n. 2532/98 confliggono con il Regolamento (UE) n. 1024/2013. È necessario pertanto identificare le norme del Regolamento (CE) n. 2532/98 da modificare al fine di istituire un regime che regoli in modo coerente l’imposizione di sanzioni da parte della BCE nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(6)

La BCE dovrebbe pubblicare le decisioni che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile e sanzioni per la violazione di regolamenti o decisioni della BCE tanto in materia di vigilanza che in materie diverse, a meno che tale pubblicazione risulti sproporzionata in considerazione del livello di gravità della sanzione imposta nei confronti dell’impresa o ponga a rischio la stabilità dei mercati finanziari.

(7)

Il limite superiore dell’ammenda che la BCE può irrogare nei confronti di un’impresa inadempiente a regolamenti o decisioni della BCE in materia di vigilanza non dovrebbe differire dal limite superiore dell’ammenda che la BCE può imporre per la violazione del diritto dell’Unione direttamente applicabile, al fine di garantire che violazioni della stessa gravità siano trattate in modo coerente. Tutte le ammende imposte dalla BCE nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza dovrebbero pertanto essere soggette agli stessi limiti massimi.

(8)

La BCE dovrebbe poter irrogare penalità di mora nei confronti di imprese allo scopo di indurle a conformarsi a regolamenti e decisioni della BCE in materia di vigilanza o porre termine a una loro violazione protratta. Il limite massimo delle penalità di mora dovrebbe essere commisurato a quello stabilito per le ammende in materia di vigilanza.

(9)

L’articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono assolti senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell’articolo 26, un Consiglio di vigilanza responsabile, tra l’altro, della preparazione di progetti di decisione per il Consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE, alle condizioni stabilite dall’articolo 24, sono suscettibili di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame. Tenuto conto del principio di separazione e dell’istituzione del Consiglio di vigilanza e della Commissione amministrativa del riesame, dovrebbero applicarsi due procedure distinte: a) ove la BCE preveda l’irrogazione di sanzioni amministrative nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE sulla base di un progetto di decisione completo elaborato dal Consiglio di vigilanza e soggetto a riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame; e b) ove la BCE preveda l’irrogazione di sanzioni nell’esercizio di compiti diversi da quelli in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal Comitato esecutivo della BCE e soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE.

(10)

In ragione della complessità delle indagini relative a infrazioni in materia di vigilanza, il potere di irrogare ed applicare una sanzione amministrativa in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza dovrebbe essere soggetto a limiti temporali più lunghi di quelli previsti per le sanzioni relative a compiti diversi da quelli in materia di vigilanza. La sospensione e l’interruzione di detti limiti temporali dovrebbe essere disciplinata di conseguenza, tenendo altresì conto del fatto che le procedure per infrazione in materia di vigilanza possono sovrapporsi a indagini e procedimenti penali basati sugli stessi fatti.

(11)

È opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 2532/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il Regolamento (CE) n. 2532/98 è modificato come segue:

1.

L’articolo 1 è modificato come segue

a)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

“‘penalità di mora periodica’, somme di denaro che un’impresa è tenuta a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a conformarsi ai regolamenti o alle decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione a) a decorrere dalla notifica all’impresa della decisione che impone la cessazione dell’infrazione conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall’articolo 4 ter del presente regolamento, quando l’infrazione protratta ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (10);

(10)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.;”"

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

“‘sanzioni’, ammende e penalità di mora periodiche.”

2.

è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis

Principi generali e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica all’irrogazione di sanzioni nei confronti di imprese per mancato inadempimento di obblighi sanciti da decisioni o regolamenti della BCE, salvo espressa contraria disposizione.

2.   Le norme applicabili all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza per violazioni del diritto dell’Unione direttamente applicabile e di sanzioni per violazioni di regolamenti e decisioni della BCE (di seguito, congiuntamente, ‘sanzioni amministrative’) derogano alle norme di cui agli articoli da 2 a 4 in quanto previsto dagli articoli da 4 bis a 4 quater.

3.   La BCE può pubblicare le decisioni irroganti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di un’impresa per violazioni del diritto dell’Unione direttamente applicabile e sanzioni per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, sia in materia di vigilanza sia in materie diverse, impugnate o meno. La BCE procede alla pubblicazione conformemente al pertinente diritto dell’Unione, a prescindere da leggi e regolamenti nazionali e, ove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da direttive, dalla normativa nazionale di recepimento.”;

3.

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.   Laddove l’infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l’applicazione di una sanzione non esenta l’impresa dall’adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 o dell’articolo 4 ter stabilisca espressamente il contrario.”;

4.

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il primo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dalla BCE, d’ufficio o sulla base di una richiesta in tal senso ad essa indirizzata da parte della banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.”;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui un’infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e dello Statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall’esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un’infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l’applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.”;

5.

sono aggiunti i seguenti articoli da 4 bis e 4 quater:

“Articolo 4 bis

Norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni imposte dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, in caso di infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza, i limiti entro i quali la BCE può irrogare ammende e penalità di mora sono i seguenti:

a)

Ammende: il limite massimo è pari al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie all’infrazione quando questi possono essere determinati, ovvero al 10 per cento del fatturato complessivo annuo dell’impresa.

b)

Penalità di mora: il limite massimo è pari al 5 per cento del fatturato medio giornaliero per ciascun giorno di infrazione. Penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi dalla data indicata nella decisione che irroga la penalità di mora.

2.   Ai fini del paragrafo 1: a) il ‘fatturato annuo’ è il fatturato annuo della persona giuridica, come definito dalla pertinente normativa dell’Unione, determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile. Se l’impresa è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato complessivo annuo da prendere in considerazione è il fatturato complessivo annuo determinato in base al bilancio consolidato annuale più recente disponibile dell’impresa madre capogruppo nell’ambito del gruppo soggetto a vigilanza della BCE; b) il ‘fatturato medio giornaliero’ è il fatturato annuo, come definito ai sensi della lettera a) diviso per 365.

Articolo 4 ter

Norme procedurali specifiche per sanzioni irrogate dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafi da 1 a 8, le norme dettate nel presente articolo si applicano alle infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.

2.   Una volta conclusa la procedura per infrazione conformemente alle norme dettate dalla BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio di vigilanza presenta al Consiglio direttivo un progetto completo di decisione per l’irrogazione di una sanzione nei confronti dell’impresa interessata, conformemente alla procedura dettata dall’articolo 26, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. La presentazione del progetto completo di decisione al Consiglio direttivo da parte del Consiglio di vigilanza è preceduta dall’audizione dell’impresa interessata in merito alla presunta infrazione commessa.

3.   L’impresa interessata ha il diritto di richiedere che la decisione assunta dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 2 sia riesaminata dalla Commissione amministrativa del riesame secondo la procedura dettata dall’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 4 quater

Limiti temporali specifici per le sanzioni amministrative irrogate dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.   In deroga all’articolo 4, il diritto di assumere una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa in relazione a infrazioni relative a pertinenti atti del diritto dell’Unione direttamente applicabili nonché a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell’infrazione.

2.   Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell’indagine o dei procedimenti in relazione a un’infrazione determinano l’interruzione del limite temporale di cui al paragrafo 1. Il limite temporale è interrotto con effetto dalla data nella quale l’azione è notificata all’ente interessato soggetto a vigilanza. Per effetto dell’interruzione inizia il decorso di un nuovo limite temporale. Tuttavia, il limite temporale non può superare i dieci anni dalla data in cui l’infrazione è stata commessa ovvero, in caso di infrazione protratta, i dieci anni dalla data in cui l’infrazione è cessata.

3.   I limiti temporali di cui al paragrafo che precede possono essere prorogati se: a) una decisione del Consiglio direttivo è soggetta a riesame dinanzi alla Commissione amministrativa del riesame o a impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; ovvero b) risulta pendente un procedimento penale nei confronti dell’impresa interessata in connessione con gli stessi fatti. In tal caso, i limiti temporali di cui ai precedenti paragrafi sono prorogati per il periodo di tempo necessario alla Commissione amministrativa del riesame o alla Corte di giustizia per riesaminare la decisione ovvero fino alla conclusione del procedimento penale nei confronti dell’impresa interessata.

4.   Ogni azione intrapresa dalla BCE volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento sulla base della sanzione amministrativa irrogata determina l’interruzione del limite temporale per l’esecuzione della sanzione. Il diritto della BCE di dare esecuzione a una decisione che irroga una sanzione amministrativa si estingue allo scadere di cinque anni dall’adozione della decisione. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative è sospeso:

a)

fino allo spirare del termine per il pagamento della sanzione amministrativa irrogata;

b)

se l’esecuzione del pagamento della sanzione amministrativa irrogata è sospeso per effetto di una decisione del Consiglio direttivo o della Corte di giustizia.”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [data].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità al trattato.»

Fatto a Francoforte sul Meno, 16 aprile 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (CE) n. 2532/98 del 23 novembre 1998 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4). La Banca centrale europea aveva già sottoposto al Consiglio la propria Raccomandazione BCE/1998/9 per un regolamento del Consiglio (CE) sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(GU C del 6.8.1998, pag. 9).

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  Articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)  Articolo 18, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(6)  Si vedano, ad esempio, l’articolo 4, secondo comma, del Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23); l’articolo 66, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1); l’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29); l’articolo 36 ter, punto 1), del Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30); l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1); l’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 24 del 29.1.2004, pag. 1); l’articolo 24 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(7)  Si vedano il principio 1, in particolare il criterio essenziale 6, lettera b e il principio 11, in particolare il criterio essenziale 7 dei «Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del settembre 2012 in base ai quali un sistema efficace di vigilanza bancaria presuppone che a ciascuna delle autorità coinvolte nella vigilanza delle banche e dei gruppi bancari siano dati obiettivi chiari e attribuite responsabilità precise, ivi incluso il potere di imporre una gamma di sanzioni, nonché che l’autorità di vigilanza disponga di una gamma adeguata di strumenti prudenziali per consentire la tempestiva adozione di misure correttive, compreso il potere di imporre sanzioni nei confronti della banche. Disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali (Bank for International Settlements, BIS) all’indirizzo http://www.bis.org.

(8)  Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

(9)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).


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