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Documento 52016XB0128(01)
Amendments to the ethics framework of the ECB (This text replaces Article 36a of the text published in the Official Journal C 204 of 20 June 2015, p. 3)
Modifiche al quadro etico della BCE (Il presente testo sostituisce l’articolo 36 bis del testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 204 del 20 giugno 2015, pag. 3)
Modifiche al quadro etico della BCE (Il presente testo sostituisce l’articolo 36 bis del testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 204 del 20 giugno 2015, pag. 3)
GU C 31 del 28.1.2016, pagg. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/3 |
MODIFICHE AL QUADRO ETICO DELLA BCE
(Il presente testo sostituisce l’articolo 36 bis del testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 204 del 20 giugno 2015, pag. 3)
(2016/C 31/04)
Nella parte I delle Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (BCE) in relazione al quadro etico, l’articolo 36 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 36 bis
Alle condizioni stabilite nelle norme sul personale, i membri del personale nei confronti dei quali, a seguito della cessazione del loro rapporto di impiego con la BCE, vige il divieto di esercitare una specifica attività lavorativa in virtù del periodo di incompatibilità, e i quali non riescono a trovare un’attività alternativa appropriata e sono pertanto disoccupati, hanno diritto alle seguenti prestazioni per la durata del divieto di esercizio dell’attività lavorativa, e fintantoché restano disoccupati:
a) |
una speciale indennità mensile pari a:
|
b) |
assegni di famiglia e per figlio a carico; |
c) |
copertura dell’assicurazione medica e per infortuni della BCE; |
d) |
indennità scolastica ai sensi dell’articolo 19, con rimborso fino a un massimo di 299 EUR mensili, salvo per bambini con bisogni pedagogici impellenti debitamente giustificati come definiti nelle norme sul personale, nel qual caso il rimborso è incrementato fino a un massimo di 588 EUR mensili. L’indennità è dovuta solo fino alla fine dell’anno scolastico nel quale il membro del personale cessa il rapporto di impiego e purché il bambino continui a frequentare lo stesso istituto scolastico per la restante parte dell’anno scolastico in questione; |
e) |
maturazione di anzianità di servizio ai fini pensionistici per periodo di cui alla lettera a). Nel corso di tale periodo essi rimangono membri del piano pensionistico e la “contribuzione della BCE”, la “contribuzione obbligatoria” e la “contribuzione volontaria”, se del caso, sono calcolate sulla base della speciale indennità mensile di cui alla lettera a) anziché dello stipendio base. |
Le prestazioni sopra riportate sostituiscono le indennità di disoccupazione, di cui all’articolo 36, ove applicabile, e sono complementari a ogni altra prestazione della medesima natura erogata da altre fonti, inclusa l’indennità di disoccupazione. I membri del personale sono tenuti a richiedere e a dichiarare tali prestazioni, che sono dedotte da quelle pagabili dalla BCE.
Le prestazioni sopra riportate non sono corrisposte ai membri del personale in pensione.»