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Documento 52017HB0010

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10)

GU C 120 del 13.4.2017, pagg. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/2


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 aprile 2017

relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi

(BCE/2017/10)

(2017/C 120/02)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Ad essa compete la supervisione del funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati dell’attività di vigilanza negli Stati membri partecipanti.

(2)

La BCE è tenuta ad assicurare l’applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2).

(3)

In quanto autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, in relazione agli enti creditizi classificati come significativi, la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità previste regolamento (UE) n. 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3). Inoltre, nella propria guida del novembre 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (di seguito la «Guida della BCE»), la BCE ha indicato una serie comune di specifiche per l’esercizio, caso per caso, di altre opzioni a seguito di una valutazione individuale delle domande presentate dagli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché ai sensi della parte IV e dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014.

(4)

Al fine di promuovere un metodo di vigilanza comune da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) nella valutazione dell’esercizio individuale di opzioni e discrezionalità, la BCE può adottare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, una raccomandazione sulle specifiche da applicare nella valutazione di domande presentate da enti meno significativi.

(5)

Una serie comune di specifiche per l’esercizio individuale di opzioni e discrezionalità è necessario per promuovere, da un lato, coerenza, efficacia e trasparenza nella vigilanza di enti meno significativi nell’ambito dell’MVU e, dall’altro, laddove necessario, la parità di trattamento tra gli enti significativi e quelli meno significativi nonché parità di condizioni per tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. Al contempo, deve tenersi conto del principio di proporzionalità e delle legittime aspettative degli enti creditizi vigilati.

(6)

A tal fine la BCE, tra quelle incluse nella Guida della BCE, ha individuato talune opzioni e discrezionalità che sarebbe appropriato esercitare con modalità identiche in relazione a enti significativi ed enti meno significativi. La BCE ha ulteriormente identificato altre opzioni e discrezionalità, tra le quali due di natura generale previste dall’articolo 380 e dall’articolo 420, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per il cui esercizio in relazione agli enti meno significativi è raccomandato un metodo specifico.

(7)

Riguardo alle opzioni e alle discrezionalità relative alla vigilanza consolidata e alle deroghe all’applicazione di requisiti prudenziali, in linea con le raccomandazioni contenute nella sezione II, capitolo 1 della Guida della BCE, le ANC dovrebbero essere incoraggiate a osservare un metodo prudente nella concessione delle deroghe su base individuale. Riguardo alle deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità a livello transfrontaliero, la BCE raccomanda un metodo specifico per gli enti meno significativi poiché non tutte le specifiche per la valutazione delle domande incluse nella Guida della BCE sono rilevanti per tali enti.

(8)

Nell’ambito dell’MVU, riguardo alle opzioni e alle discrezionalità relative ai fondi propri e ai requisiti patrimoniali, come previsto nella sezione II, capitoli 2 e 3, della Guida della BCE, dovrebbe osservarsi un metodo improntato a prudenza e uniformità, dato che tali decisioni di vigilanza incidono sull’ammontare dei fondi propri disponibili e sulla loro qualità. Lo stesso vale per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 o per gli interessi di minoranza che possono essere inclusi nei fondi propri idonei. Inoltre, per garantire parità di condizioni, il metodo standard, il metodo basato sui rating interni e il metodo basato sui modelli interni e il metodo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri dovrebbe applicarsi in modo uniforme a tutti gli enti creditizi nell’ambito dell’MVU. A tal fine, la valutazione di conformità ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per consentire l’applicazione di un coefficiente di ponderazione per il rischio dello zero per cento ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per esposizioni intragruppo dovrebbe essere basato su una serie di specifiche comuni. Tuttavia la BCE ha individuato alcune opzioni e discrezionalità relative ai requisiti di fondi propri e ai requisiti patrimoniali per i quali è necessario un metodo specifico in relazione agli enti creditizi meno significativi.

(9)

Per le opzioni e le discrezionalità concernenti gli enti che partecipano a un sistema di tutela istituzionale, è raccomandato l’utilizzo di una serie comune di specifiche per la valutazione delle domande di deroghe prudenziali, come previsto nella sezione II, capitolo 4, della Guida della BCE, al fine di garantire coerenza in tema di vigilanza, dato che i sistemi di tutela istituzionali includono tipicamente sia gli enti significativi che quello meno significativi. Tuttavia, riguardo a posizioni in altri enti che rientrano in sistemi di tutela istituzionale ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda per gli enti meno significativi un metodo specifico per ridurre per quanto possibile l’onere amministrativo relativo a tali enti.

(10)

Riguardo ai requisiti in materia di grandi esposizioni, il metodo delineato nella sezione II, capitolo 5, della Guida della BCE in relazione agli enti significativi dovrebbe essere adottato anche per gli enti meno significativi per promuovere un trattamento prudente delle grandi esposizioni rispetto a tutti gli enti creditizi nell’ambito dell’MVU in modo che i rischi di concentrazione siano adeguatamente gestiti e limitati.

(11)

La BCE raccomanda un metodo uniforme e prudente rispetto alle opzioni e alle discrezionalità relative ai requisiti di liquidità, come indicato nella sezione II, capitolo 6, della Guida della BCE, in quanto tali opzioni e discrezionalità incidono sul calcolo dei requisiti inerenti all’indice di copertura della liquidità, ad esempio specificando il trattamento di specifici afflussi e deflussi. Riguardo ai tassi di deflusso per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, le ANC possono applicare un tasso di deflusso inferiore al 5 per cento se il tasso di deflusso applicabile è stato calibrato sulla base di dati statistici.

(12)

Per quanto riguarda l’esercizio della deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per gli enti meno significativi è raccomandato il metodo indicato nella sezione II, capitolo 8, della Guida della BCE al fine di conseguire la parità di condizioni.

(13)

In merito alle opzioni e alle discrezionalità relative a dispositivi di governance e vigilanza prudenziale, si raccomanda un metodo uniforme e prudente, come indicato nella sezione II, capitolo 11, della Guida della BCE, per promuovere l’assoggettamento di tutti gli enti creditizi a requisiti di governance adeguati. Tuttavia, alla luce del principio di proporzionalità, riguardo all’istituzione di un comitato congiunto per i rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile si considera appropriato un metodo specifico.

(14)

Inoltre, la presente raccomandazione tratta le opzioni e le discrezionalità relative alla cooperazione tra autorità, in ragione della necessità di garantire un’agevole cooperazione nell’ambito dell’MVU.

(15)

Per quanto attiene agli accordi bilaterali relativi alla vigilanza su enti creditizi in Stati membri non partecipanti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, si rende necessario un metodo specifico per gli enti meno significativi poiché tale opzione è a disposizione dell’autorità competente responsabile per le autorizzazioni. Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell’ambito dell’MVU a rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi; pertanto, per la conclusione di accordi bilaterali relativi alla vigilanza sugli enti creditizi in Stati membri non partecipanti è necessario il suo coinvolgimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

PARTE UNO

DISPOSIZIONI GENERALI

I.

1.   Oggetto e ambito di applicazione

La presente raccomandazione stabilisce i principi per l’esercizio da parte delle ANC di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione in relazione a enti meno significativi.

2.   Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, al regolamento (UE) n. 468/2014, al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (6).

PARTE DUE

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ IN RELAZIONE ALLE QUALI È RACCOMANDATO UN METODO SPECIFICO PER GLI ENTI MENO SIGNIFICATIVI

II.

Deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali

1.   Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità a livello transfrontaliero

Nell’esaminare le domande di deroga all’applicazione dei requisiti di liquidità a livello transfrontaliero, le ANC dovrebbero valutare il rispetto di tutte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicando le specifiche di valutazione di cui alla sezione II, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE ad accezione delle specifiche per la lettera b) dell’articolo 8, paragrafo 3.

III.

Requisiti patrimoniali

1.   Articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Riguardo alle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite, un’ANC, per la valutazione di problemi potenziali di concentrazione significativi nello Stato membro partecipante interessato, dovrebbe coordinarsi con la BCE prima di decidere se derogare parzialmente all’applicazione dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 ed ammettere esposizioni classificate nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente emittente.

2.   Articolo 311, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento delle esposizioni verso controparti centrali

2.1.

Un’ANC dovrebbe consentire a un ente creditizio di applicare il trattamento previsto dall’articolo 310 del regolamento (UE) n. 575/2013 alle proprie esposizioni da negoziazione e ai propri contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale ove quest’ultima abbia notificato all’ente creditizio di aver cessato di calcolare il KCCP (capitale ipotetico) come previsto nell’articolo 311, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.2.

Ai fini del paragrafo 2.1, nel valutare la validità delle ragioni per le quali la controparte centrale ha cessato di calcolare il KCCP (capitale ipotetico), le ANC dovrebbero applicare le conclusioni raggiunte dalla BCE rispetto alla stessa controparte centrale nel proprio esame delle motivazioni.

3.   Articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013: deroga in caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema

3.1.

In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema nell’accezione di cui all’articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013, confermata da una dichiarazione pubblica della BCE, e fino al rilascio da parte della BCE di una dichiarazione pubblica che confermi il ripristino del corretto funzionamento, la BCE dovrebbe valutare tale grave perturbazione e le ANC dovrebbero applicare le conclusioni raggiunte dalla valutazione della BCE e utilizzare l’opzione prevista dall’articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013. In questo caso:

a)

gli enti creditizi non dovrebbero essere tenuti al rispetto dei requisiti di fondi propri di cui agli articoli 378 e 379 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

il mancato regolamento di un’operazione di negoziazione da parte della controparte non dovrebbe essere considerato come default ai fini del rischio di credito.

3.2.

Se un’ANC intende rilasciare una dichiarazione pubblica che conferma l’esistenza di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema nell’accezione di cui all’articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013, essa dovrebbe concordarla con la BCE prima della sua pubblicazione.

IV.

Sistemi di tutela istituzionale

1.   Articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deduzione di posizioni in enti che rientrano in sistemi di tutela istituzionale

1.1.

Ove siano presentate domande di autorizzazione a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti, le ANC dovrebbero utilizzare le specifiche indicate nella sezione II, capitolo 4, paragrafo 4, della Guida della BCE per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.2.

Un’ANC può consentire a un sistema di protezione istituzionale di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per conto di tutti gli enti meno significativi che ne sono membri. In tal caso, l’ANC può emanare una decisione che accorda il permesso in conformità all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applica a tutti gli enti meno significativi elencati nella domanda.

V.

Liquidità

1.   Articolo 420, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deflussi di liquidità

1.1.

In linea con l’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/445, le ANC dovrebbero stabilire un tasso di deflusso di liquidità del 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, di cui all’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al suo allegato I, utilizzato dagli enti nella valutazione dei deflussi di liquidità. Un’ANC dovrebbe richiedere agli enti creditizi di segnalarle i relativi deflussi in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (7).

1.2.

In deroga al paragrafo 1.1, un’ANC può stabilire un tasso di deflusso inferiore al 5 % sulla base di dati statistici per enti meno significativi aventi sede nello Stato membro interessato.

VI.

Vigilanza prudenziale

1.   Articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE: istituzione di un comitato congiunto per i rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile

1.1.

Riguardo agli enti meno significativi (inclusi gli enti creditizi che sono filiazioni di gruppo) che non sono considerati significativi ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le ANC dovrebbero esercitare l’opzione di consentire l’istituzione di un comitato congiunto per i rischi e per il controllo interno e la revisione contabile.

1.2.

Le ANC dovrebbero effettuare la valutazione di significatività ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, in termini di dimensioni, organizzazione interna nonché natura, portata e complessità delle attività svolte dall’ente creditizio, in conformità alle specifiche di valutazione di cui alla sezione II, capitolo 11, paragrafo 3, della Guida della BCE.

1.3.

Se la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2013/36/UE indica già criteri diversi dalle specifiche di cui alla sezione II, capitolo 11, paragrafo 3, della Guida della BCE, le ANC dovrebbero applicare i criteri stabiliti dalla normativa nazionale.

2.   Articolo 115, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE: accordi bilaterali relativi alla vigilanza su enti creditizi in Stati membri non partecipanti

2.1.

Data la competenza della BCE in materia di autorizzazione iniziale degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU e quella dell’ANC in materia di vigilanza prudenziale sugli enti meno significativi, le ANC dovrebbero notificare alla BCE la propria intenzione di delegare la loro responsabilità in materia di vigilanza diretta di enti meno significativi all’autorità competente che ha autorizzato l’impresa madre dell’ente meno significativo e esercita la vigilanza su di essa, ovvero di assumere la responsabilità di vigilare sull’ente creditizio che ne costituisce la filiazione autorizzato in un altro Stato membro. La BCE, in quanto autorità competente responsabile del rilascio dell’autorizzazione a enti creditizi, coopererà, insieme all’ANC interessata, alla conclusione di un accordo bilaterale per la delega o l’assunzione di compiti in materia di vigilanza per conto dell’ANC responsabile della costante vigilanza dell’impresa madre o della filiazione nell’ambito degli Stati membri partecipanti.

2.2.

Il paragrafo 2.1 si applica nei seguenti casi:

a)

un’ANC prende in considerazione la possibilità di delegare la propria responsabilità in materia di vigilanza diretta di un ente meno significativo a un’ANC che ha autorizzato e vigila sull’impresa madre; e

b)

un’ANC, nella propria qualità di soggetto preposto alla vigilanza diretta di un’impresa madre che sia un ente creditizio, intende o è stata richiesta di assumere responsabilità in materia di vigilanza su un ente creditizio che ne sia la filiazione autorizzato in un altro Stato membro.

PARTE TRE

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ ESERCITATE CASO PER CASO PER LE QUALI DOVREBBE ESSERE ADOTTATO UN METODO COMUNE IN RELAZIONE A TUTTI GLI ENTI CREDITIZI

VII.

Le opzioni e le discrezionalità da esercitare caso per caso per le quali dovrebbe essere adottato un metodo comune in relazione a tutti gli enti creditizi sono indicate nell’allegato. Le ANC dovrebbero esercitare tali opzioni e discrezionalità in relazione agli enti meno significativi in conformità alla tabella di riferimento di cui all’allegato.

PARTE QUATTRO

DISPOSIZIONE FINALE

VIII.

Disposizione finale

Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17/1/2015, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Base giuridica dell’opzione e/o della discrezionalità

Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi

Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti patrimoniali

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 9 del regolamento (UE) n. 575/2013: metodo di consolidamento individuale

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio - utilizzo dei principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards) a fini prudenziali

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 8, della Guida della BCE

Fondi propri

Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: detrazione di posizioni in imprese di assicurazioni

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: detrazione di posizioni in entità del settore finanziario

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri - requisito relativo al margine patrimoniale in eccesso

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri - società mutue, cooperative ed enti di risparmio

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 10, della Guida della BCE

Requisiti patrimoniali

Articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio - esposizioni intragruppo

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: durata delle esposizioni

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 225, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: stime interne delle rettifiche per volatilità

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 243, paragrafo 2, e secondo comma dell’articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: trasferimento significativo del rischio

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articolo 283, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: attuazione del metodo dei modelli interni

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 284, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore dell’esposizione per il rischio di credito di controparte

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 311, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: rischio di mercato (esposizioni verso controparti centrali)

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 11, della Guida della BCE

Articolo 366, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore a rischio

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 12, della Guida della BCE

Sistemi di tutela istituzionale

Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti in materia di liquidità per i membri di sistemi di tutela istituzionale

Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE

Grandi esposizioni

Articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

Sezione II, capitolo 5, paragrafo 3, della Guida della BCE

Liquidità

Articolo 422, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 29, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: deflussi di liquidità intragruppo

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 11, della Guida della BCE

Articolo 425, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 34, del regolamento delegato (UE) 2015/61: afflussi di liquidità intragruppo

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 15, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/61: diversificazione delle attività liquide detenute

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: gestione delle attività liquide

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: disallineamenti di valuta

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: coefficienti di scarto per obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: moltiplicatore per depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: tassi di deflusso superiori

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: deflussi con afflussi correlati

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi aggiuntivi relativi a garanzie reali attivati da deterioramenti

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 12, della Guida della BCE

Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: massimale degli afflussi

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 13, della Guida della BCE

Articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: enti creditizi specializzati

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE

Leva finanziaria

Articolo 429, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013: esclusione di esposizioni intragruppo per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria

Sezione II, capitolo 7, paragrafo 3, della Guida della BCE

Condizioni generali di accesso all’attività degli enti creditizi

Articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2013/36/UE: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Sezione II, capitolo 9, paragrafo 1, della Guida della BCE

Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

Articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: esercizio simultaneo delle funzioni di presidente e amministratore delegato

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articol 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE: incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno per enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 111, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE: vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria o sulle società di partecipazione finanziaria miste con parte del gruppo in Stati membri non partecipanti

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articoli 117 e 118 della direttiva 2013/36/UE: obblighi di cooperazione

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 142 della direttiva 2013/36/UE: piani di conservazione del capitale.

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 13, della Guida della BCE


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