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Documento 02001O0008-20011001

Testo consolidato: Indirizzo della Banca centrale europea del 13 settembre 2001 che adotta talune disposizioni relative alla consegna anticipata di banconote in euro al di fuori dell'area dell'euro (BCE/2001/8) (2001/703/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/703/2001-10-01

TESTO consolidato: 32001O0008 — IT — 01.10.2001

2001O0008 — IT — 01.10.2001 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 settembre 2001

che adotta talune disposizioni relative alla consegna anticipata di banconote in euro al di fuori dell'area dell'euro

(BCE/2001/8)

(2001/703/CE)

(GU L 257, 26.9.2001, p.6)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 315, 1.12.2001, pag. 74  (01O0/8R)




▼B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 settembre 2001

che adotta talune disposizioni relative alla consegna anticipata di banconote in euro al di fuori dell'area dell'euro

(BCE/2001/8)

(2001/703/CE)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ( 1 ), a decorrere dal 1o gennaio 2002 «… la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro».

(2)

L'Indirizzo BCE/2001/1, del 10 gennaio 2001, che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002 ( 2 ) permette la consegna anticipata di banconote in euro agli enti creditizi ammessi ad effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema a particolari condizioni. Esso permette inoltre, in misura limitata, la consegna anticipata di seconda istanza i) agli enti creditizi situati al di fuori dell'area dell'euro e che siano filiali di enti creditizi il cui principale centro di attività sia all'interno dell'area dell'euro e ii) agli altri enti creditizi non aventi sede legale né sede centrale all'interno dell'area dell'euro.

(3)

La consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro potrebbe contribuire all'ordinata introduzione delle banconote in euro. È pertanto necessario consentire, a determinate condizioni, la consegna anticipata a tali banche e la successiva consegna anticipata di seconda istanza da parte di queste ultime agli enti creditizi che rientrano nella loro giurisdizione.

(4)

Inoltre, i canali distributivi esistenti forniti dagli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi possono essere altresì utilizzati per la sostituzione del contante, contribuendo in tal modo ad assicurare un ordinato passaggio alle banconote in euro. È pertanto necessario consentire, a determinate condizioni, la consegna anticipata a tali enti e la successiva consegna anticipata di seconda istanza da parte di questi ultimi ad altri enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro.

(5)

L'ottemperanza all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 esige che la consegna anticipata, e la successiva consegna anticipata di seconda istanza, non determinino la circolazione anticipata di banconote in euro tra il pubblico. È pertanto necessario che le condizioni per la consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e agli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi sia soggetta a restrizioni atte a evitare l'immissione in circolazione delle banconote in euro prima del 1o gennaio 2002.

(6)

La consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e agli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi comporta un rischio finanziario per la banca centrale nazionale (BCN) che la effettua. Di conseguenza, le banche centrali e gli enti creditizi specializzati forniscono alla BCN interessata una garanzia. Salvo diversa pattuizione, tale garanzia è denominata in euro.

(7)

Le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e gli enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi non sono controparti nelle operazioni dell'Eurosistema e devono pertanto regolare il pagamento degli importi predistribuiti il primo giorno lavorativo del 2002.

(8)

Le condizioni stabilite nel presente indirizzo in materia di consegna anticipata, e successiva consegna anticipata di seconda istanza, devono essere incluse nella documentazione legale stipulata dalle BCN con le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e con gli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro destinatari della consegna. A fini di coordinamento è necessario che la Banca centrale europea (BCE) sia preventivamente informata delle avvenute richieste di consegna anticipata.

(9)

Si riconosce che, sebbene la decisione riguardante il regime per l'emissione delle monete metalliche in euro competa in via primaria agli Stati membri partecipanti, le BCN svolgono un ruolo essenziale nella distribuzione delle stesse. Si raccomanda pertanto alle BCN di applicare alle monete metalliche in euro il disposto del presente indirizzo. Tale applicazione ha un carattere complementare e avviene nel quadro regolamentare stabilito dalle competenti autorità nazionali. A questo proposito è opportuno menzionare che si applica in ogni caso il regolamento (CE) n. 974/98, in particolare l'articolo 11.

(10)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

  ►C1  per «enti creditizi» si intendono gli enti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ( 3 ), modificata dalla direttiva 2000/28/CE ( 4 ), ◄

 per «enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro» si intendono enti creditizi i) non aventi sede legale né sede centrale all'interno dell'area dell'euro e ii) specializzati nella distribuzione all'ingrosso di banconote ad altri enti creditizi,

 per «banca centrale nazionale» si intende la BCN di uno Stato membro dell'area dell'euro,

 per «area dell'euro» si intende il territorio degli Stati membri partecipanti,

 per «banche centrali al di fuori dell'area dell'euro» si intendono le banche centrali e le autorità monetarie degli Stati membri non partecipanti e dei paesi terzi,

 per «consegna anticipata» si intende la consegna materiale di banconote in euro dalle BCN alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro e agli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro effettuata tra il 1o e il 31 dicembre 2001,

 per «consegna anticipata di seconda istanza» si intende la consegna agli enti creditizi delle banconote in euro predistribuite, effettuata dalle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro o dagli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro tra il 1o e il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Consegna anticipata alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro

Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote in euro alle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro a condizione che negli accordi contrattuali stipulati con queste ultime sia stabilito che le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro:

a) ricevano le banconote in euro esclusivamente a partire dal 1o dicembre 2001;

b) si astengano dall'immettere in circolazione le banconote in euro ricevute prima delle ore 00.00 del 1o gennaio 2002 (ora locale);

c) custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute che restano di proprietà della BCN che le ha anticipate, al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurano come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei;

d) regolino il pagamento delle banconote in euro predistribuite il 2 gennaio 2002;

e) forniscano alle BCN garanzie adeguate a decorrere dalla consegna anticipata e per gli ammontari di banconote in euro ricevuti; tali garanzie sono fornite mediante contratti di pronti contro termine e accordi di pegno e sono denominate in euro salvo diversa pattuizione. A titolo di garanzia può inoltre essere fornito denaro contante sotto forma di deposito ovvero sotto ogni altra forma ritenuta opportuna dalle BCN; un ammontare adeguato di attività stanziabili è tenuto in deposito, a titolo di garanzia, fino alla completa e corretta esecuzione del pagamento alla BCN interessata da parte delle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro;

f) effettuino la consegna anticipata di seconda istanza soltanto agli enti creditizi aventi sede centrale o sede legale nella propria giurisdizione e a condizione che:

 tale consegna sia condotta esclusivamente a decorrere dal 1o dicembre 2001,

 gli enti creditizi destinatari si astengano dall'effettuare ulteriori consegne anticipate o comunque dal disporre delle banconote in euro ricevute prima delle ore 00.00 del 1o gennaio 2002 (ora locale),

 gli enti creditizi destinatari custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute, al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurino come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei,

 le banche centrali al di fuori dell'area dell'euro abbiano la facoltà di sottoporre in qualunque momento a verifica contabile e a ispezione le banconote in euro predistribuite in seconda istanza nonché il rispetto delle due condizioni qui stabilite in merito al divieto di disposizione e all'obbligo di custodia sicura delle banconote in euro,

 gli enti creditizi destinatari adottino opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro ad essi predistribuite,

 gli accordi di natura regolamentare o contrattuale stipulati con gli enti creditizi destinatari assoggettino questi ultimi a penali pari al 10 % del valore delle banconote in euro ricevute in caso di inadempimento di un qualsiasi obbligo di cui sopra; i suddetti accordi di natura regolamentare o contrattuale specificano la destinazione delle penali in oggetto, le quali sono versate alla banca centrale al di fuori dell'area dell'euro che ha provveduto alla consegna anticipata di seconda istanza e sono da questa trasmesse alla BCN che ha predistribuito le banconote in euro;

g) su richiesta, forniscano alle BCN da cui ricevono le banconote in euro informazioni circa l'identità dei clienti destinatari della consegna anticipata di seconda istanza e circa gli ammontari delle banconote predistribuite a ciascuno di questi; le BCN considerano queste informazioni riservate e le utilizzano esclusivamente per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei propri confronti dalle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro;

h) adottino in ogni caso opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro predistribuite.

Articolo 3

Consegna anticipata a enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro

Le BCN hanno la facoltà di anticipare la consegna di banconote in euro agli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro a condizione che negli accordi contrattuali stipulati con questi ultimi sia stabilito come minimo che tali enti:

a) ricevano le banconote in euro esclusivamente a decorrere dal 1o dicembre 2001 e si astengono dall'immetterle in circolazione prima delle ore 00.00 del 1o gennaio 2002 (ora locale);

b) custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurino come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei;

c) regolino il pagamento delle banconote in euro predistribuite il 2 gennaio 2002;

d) forniscano alle BCN garanzie adeguate a decorrere dalla consegna anticipata e per gli ammontari di banconote in euro ricevuti; tali garanzie sono fornite mediante contratti di pronti contro termine e accordi di pegno e sono denominate in euro salvo diversa pattuizione; a titolo di garanzia può inoltre essere fornito denaro contante sotto forma di deposito ovvero sotto ogni altra forma ritenuta opportuna dalle BCN; un ammontare adeguato di attività stanziabili è tenuto in deposito, a titolo di garanzia, fino alla completa e corretta esecuzione del pagamento alla BCN interessata da parte del relativo ente creditizio al di fuori dell'area dell'euro;

e) su richiesta, forniscono alle BCN da cui ricevono le banconote in euro informazioni circa l'identità dei clienti destinatari della consegna anticipata di seconda istanza e circa gli ammontari delle banconote predistribuite a ciascuno di questi; le BCN considerano queste informazioni riservate e le utilizzano esclusivamente per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei propri confronti dagli enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro; questi ultimi ottemperano in ogni caso alla richiesta della BCN che effettua la consegna anticipata di adottare opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro predistribuite;

f) sono soggetti a penali pari al 10 % del valore delle banconote in euro predistribuite in caso di inadempimento di un qualsiasi obbligo di cui al presente articolo derivante da inadempimento proprio o degli enti creditizi destinatari della consegna anticipata di seconda istanza in conformità con la lettera g) del presente articolo; le penali sono versate alla BCN che ha provveduto alla consegna anticipata;

g) possono effettuare la consegna anticipata di seconda istanza di banconote in euro ad altri enti creditizi al di fuori dell'area dell'euro a condizione che:

 tale consegna sia condotta esclusivamente a decorrere dal 1o dicembre 2001,

 assicurino che le banconote in euro ad essi consegnate non siano immesse in circolazione dagli enti creditizi destinatari prima delle ore 00.00 del 1o gennaio 2002 (ora locale),

 gli enti creditizi destinatari custodiscano in modo sicuro le banconote in euro ricevute al fine di evitare furto, rapina o danneggiamento e si assicurano come minimo contro i suddetti rischi mediante la sottoscrizione di opportune polizze o con altri mezzi idonei,

 gli enti creditizi destinatari al di fuori dell'area dell'euro siano tenuti ad adottare opportuni provvedimenti contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite in rapporto alle banconote in euro ad essi predistribuite,

 gli accordi contrattuali stipulati con gli enti creditizi destinatari assoggettino questi ultimi al pagamento di penali pari al 10 % del valore delle banconote in euro ricevute in caso di inadempimento di qualsiasi obbligo di cui sopra,

 la BCN che provvede alla consegna anticipata abbia la facoltà di effettuare revisioni contabili e ispezioni intese a verificare l'attuazione degli accordi concernenti la consegna anticipata di seconda istanza.

Articolo 4

Informazioni alla BCE e raccomandazione concernente le monete metalliche in euro

1.  Le BCN informano la BCE di ogni richiesta di consegna anticipata di banconote in euro avanzata dalle banche centrali al di fuori dell'area dell'euro o da enti creditizi specializzati al di fuori dell'area dell'euro, nonché delle proprie intenzioni in merito alla richiesta in oggetto, prima di adottare una qualunque decisione in proposito. Ove tale decisione si discosti dalle informazioni precedentemente fornite alla BCE, le BCN ne informano quest'ultima.

2.  Se non altrimenti previsto nel quadro regolamentare definito dalle competenti autorità nazionali, si raccomanda alle BCN l'applicazione del disposto del presente indirizzo alle monete metalliche in euro.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.  Il presente indirizzo entra in vigore il 1o ottobre 2001.

2.  Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

3.  Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.



( 1 ) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

( 2 ) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 80.

( 3 ) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

( 4 ) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.

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