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Documento 32003D0223

2003/223/CE: Decisione del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

GU L 83 del 1.4.2003, pagg. 66–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 01 tomo 004 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua estone: capitolo 01 tomo 004 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 01 tomo 004 pag. 294 - 296
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edizione speciale in lingua romena: capitolo 01 tomo 004 pag. 118 - 120
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 005 pag. 48 - 50

Stato giuridico del documento Data di entrata in vigore sconosciuta (in attesa di notifica) o non ancora in vigore.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/223/oj

32003D0223

2003/223/CE: Decisione del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 01/04/2003 pag. 0066 - 0068


Decisione del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo

del 21 marzo 2003

concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(2003/223/CE)

IL CONSIGLIO, RIUNITO NELLA COMPOSIZIONE DEI CAPI DI STATO O DI GOVERNO,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea(1), in particolare l'articolo 10.6,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere della Commissione(4),

considerando quanto segue:

(1) L'allargamento dell'area dell'euro determinerà un aumento del numero dei membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). Sussiste l'esigenza di salvaguardare l'efficienza e la tempestività del processo decisionale del Consiglio direttivo in seguito dell'allargamento dell'area dell'euro, a prescindere dal numero degli Stati membri che adottano l'euro. A tal fine, il numero dei governatori con diritto di voto dovrà essere inferiore al numero complessivo dei governatori che compongono il Consiglio direttivo. Un sistema di rotazione è un modo equo, efficiente e accettabile di assegnare i diritti di voto ai governatori in seno al Consiglio direttivo. Un totale di 15 diritti di voto consente un opportuno equilibrio tra, da un lato, la continuità con l'assetto attuale che implica un'equa assegnazione dei diritti di voto tra i sei membri del Comitato esecutivo e gli altri membri del Consiglio direttivo e, dall'altro lato, l'esigenza di assicurare l'efficienza del processo decisionale nell'ambito di un Consiglio direttivo significativamente ampliato.

(2) Ciascun membro del Comitato esecutivo, in virtù della propria nomina a livello europeo in base a una procedura disciplinata dal trattato e del proprio ruolo presso la BCE, la cui competenza si estende all'intera area dell'euro, deve mantenere il diritto di voto in via permanente nel Consiglio direttivo.

(3) Le modalità di voto in seno al Consiglio direttivo sono modificate in base all'articolo 10.6 dello statuto. Poiché tale articolo riguarda esclusivamente le modifiche dell'articolo 10.2 dello statuto, qualsiasi cambiamento delle modalità di voto non ha effetto sulle votazioni relative a decisioni da prendere ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2 dello statuto.

(4) Cinque principi fondamentali sono riassunti negli elementi costituitivi del sistema di rotazione prescelto. Il principio "un membro, un voto", cardine del sistema decisionale del Consiglio direttivo, continuerà ad applicarsi a tutti i membri del Consiglio direttivo aventi un diritto di voto. Tutti i membri del Consiglio direttivo continuano a partecipare alle riunioni a titolo personale e con piena indipendenza, a prescindere dal fatto che abbiano o meno il diritto di voto. Il sistema di rotazione è solido nel senso che è in grado di adattarsi a qualsiasi allargamento dell'area dell'euro fino al numero massimo di Stati membri attualmente previsto. Inoltre, il sistema di rotazione evita il verificarsi di situazioni in cui i governatori aventi diritto di voto provengano da Banche centrali nazionali (BCN) di Stati membri che, nell'insieme, non sono considerati rappresentativi dell'economia dell'intera area dell'euro. Infine, il sistema di rotazione è trasparente.

(5) L'assegnazione dei governatori ai diversi gruppi e l'attribuzione di un numero stabilito di diritti di voto a ciascun gruppo sono definite in modo da assicurare che i governatori aventi il diritto di voto provengano da BCN di Stati membri che, nell'insieme, siano rappresentativi dell'economia dell'intera area dell'euro. I governatori esercitano il diritto di voto con frequenza differente a seconda della dimensione relativa dell'economia dello Stato della rispettiva BCN nell'ambito dell'area dell'euro. L'assegnazione dei governatori ai diversi gruppi dipende, in tal modo, dalla posizione occupata dallo Stato membro della rispettiva BCN nella graduatoria stilata secondo un indicatore articolato in due componenti: la quota dello Stato membro della rispettiva BCN 1) nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato (di seguito "PILpm") degli Stati membri che hanno adottato l'euro, e 2) nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie (di seguito "BTA-IFM") degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Il peso economico di uno Stato membro in termini di PILpm è una componente appropriata poiché l'impatto delle decisioni della banca centrale è maggiore negli Stati membri con un'economia più ampia che in quelli con un'economia di più piccole dimensioni. Allo stesso tempo, anche la dimensione del settore finanziario di uno Stato membro ha una particolare rilevanza per le decisioni della banca centrale, in quanto le controparti nelle operazioni della banca centrale appartengono a tale settore. I pesi relativi assegnati sono di 5/6 per il PILpm e di 1/6 per il BTA-IFM. Tale ponderazione è adeguata in quanto fa sì che il settore finanziario sia rappresentato in misura sufficiente e in maniera significativa.

(6) Al fine di consentire la regolare introduzione del sistema di rotazione, la sua attuazione avverrà in due fasi successive. Nella prima fase i governatori saranno suddivisi in due gruppi non appena il loro numero sarà superiore a 15. La frequenza dei diritti di voto dei governatori facenti parte del primo gruppo non potrà essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Allorché un numero significativo di nuovi Stati membri avrà aderito all'area dell'euro, ossia quando il numero dei governatori sarà superiore a 21, questi saranno distribuiti in tre gruppi. All'interno di ciascun gruppo, i governatori eserciteranno il diritto di voto per un uguale periodo di tempo. Le disposizioni particolareggiate di attuazione concernenti i due principi, come pure l'eventuale decisione di differire l'avvio del sistema di rotazione al fine di evitare situazioni in cui ai governatori di un qualsiasi gruppo sia riconosciuta una frequenza di voto del 100 %, devono essere adottate dal Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno diritto di voto.

(7) Le quote degli Stati membri di ciascuna BCN nel PILpm complessivo e nel BTA-IFM degli Stati membri che hanno adottato l'euro devono essere modificate ogniqualvolta il PILpm complessivo sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto ovvero ogni qualvolta il numero dei governatori nel Consiglio direttivo aumenti. Le nuove quote risultanti dalle modifiche regolari si applicano a partire dal primo giorno dell'anno successivo. Allorché uno o più governatori entrino a far parte del Consiglio direttivo, il periodo di riferimento per la determinazione delle quote degli Stati membri delle rispettive BCN nel PILpm complessivo e nel BTA-IFM degli Stati membri che hanno adottato l'euro deve essere identico a quello utilizzato per l'ultima modifica quinquennale delle quote. Le nuove quote risultanti da tali modifiche straordinarie si applicano a partire dal giorno in cui il governatore entri a far parte (ovvero i governatori entrino a far parte) del Consiglio direttivo. Questi aspetti operativi fanno parte delle disposizioni di attuazione che devono essere adottate dal Consiglio direttivo,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è modificato come segue:

L'articolo 10.2 dello statuto è sostituito dal seguente:

"10.2. Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del Comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,

- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,

- all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,

- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nella Comunità europea al momento del calcolo,

- ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,

- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il Consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del Consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum."

Articolo 2

1. La presente decisione è ratificata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato membro firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2003.

Per il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo

Il Presidente

C. Simitis

(1) Statuto di cui al Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Nizza.

(2) GU C 29 del 7.2.2003, pag. 6.

(3) Parere reso il 13 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere reso il 21 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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