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Documento 32000D0007(01)

Decisione della Banca centrale europea, del 12 ottobre 1999, relativa al regolamento interno del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE/1999/7)

GU L 314 del 8.12.1999, pagg. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 003 pag. 4 - 5

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/7(4)/oj

32000D0007(01)

Decisione della Banca centrale europea, del 12 ottobre 1999, relativa al regolamento interno del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE/1999/7)

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 08/12/1999 pag. 0034 - 0035


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 ottobre 1999

relativa al regolamento interno del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(BCE/1999/7)

(1999/811/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento interno della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 8 e 24,

considerando quanto segue:

al fine di assicurare che le decisioni della BCE possano essere adottate dal comitato esecutivo in qualsiasi momento, è necessario stabilire procedure per l'adozione delle decisioni mediante teleconferenza e per la delega delle competenze, con le quali si preserva il principio della responsabilità collegiale del comitato esecutivo,

DECIDE:

Articolo 1

Natura complementare della presente decisione

La presente decisione integra il regolamento interno della Banca centrale europea. I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato loro attribuito nel regolamento interno della Banca centrale europea.

Articolo 2

Partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo

1. Il presidente nomina segretario un membro del personale della Banca centrale europea (BCE). Il segretario è responsabile della preparazione di tutte le riunioni del comitato esecutivo e della redazione dei resoconti sommari.

2. In assenza del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo è presieduto dal membro con maggiore anzianità di servizio o, nel caso in cui due o più membri abbiano la medesima anzianità di servizio, dal membro di età maggiore.

3. Il comitato esecutivo può invitare membri del personale della BCE a partecipare alle proprie riunioni.

Articolo 3

Ordine del giorno e resoconti sommari

1. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è adottato dal comitato esecutivo. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente e, in linea di principio, è inviato, unitamente ai relativi documenti, ai membri del comitato esecutivo almeno due giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di urgenza. In quest'ultima evenienza, il presidente agisce in modo opportuno tenendo conto delle circostanze.

2. I resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo sono presentai ai suoi membri per approvazione nel corso della riunione successiva (o prima, se necessario, mediante procedura scritta) e sono firmati dal membro del comitato che ha presieduto la riunione.

Articolo 4

Teleconferenza

1. Su richiesta del presidente, il comitato esecutivo può adottare decisioni mediante teleconferenza, salvo obiezione di almeno due dei suoi membri. Una decisione può essere adottata mediante teleconferenza solo in circostanze particolari. Il presidente determina la natura di tali circostanze e i membri del comitato esecutivo possono richiedere un preavviso riguardante la teleconferenza e l'oggetto della decisione.

2. Nei resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo si dà atto della decisione del presidente in merito alla particolarità delle circostanze e delle decisioni adottate dal comitato esecutivo mediante teleconferenza.

Articolo 5

Delega delle competenze

1. Il comitato esecutivo può autorizzare uno o più dei suoi membri ad adottare, per suo conto e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di carattere gestionale o amministrativo chiaramente definiti, ivi compresi gli atti preparatori di una decisione che i membri del comitato esecutivo intendono adottare collegialmente in una fase successiva e gli strumenti di applicazione delle decisioni finali adottate dal comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo può inoltre incaricare uno o più dei suoi membri, con in consenso del presidente, dell'adozione a) del testo definitivo degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il contenuto di tali strumenti sia già stato determinato nel quadro di una discussione e/o b) delle decisioni finali, laddove questa delega abbia per oggetto poteri di esecuzione limitati e chiaramente definiti, il cui esercizio è soggetto a un attento esame alla luce di criteri oggettivi stabiliti dal comitato esecutivo.

3. Nei resoconti sommari delle riunioni del comitato esecutivo si dà atto della delega delle competenze nonché delle decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le competenze così delegate non possono essere subdelegate, salvo nel caso in cui la decisione di delega contenga una disposizione specifica a tal fine e nei limiti di quest'ultima.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 ottobre 1999.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

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