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Documento 31998R2819

Regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16)

GU L 356 del 30.12.1998, pagg. 7–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2002; abrogato da 32001R2423 e vedi 32002R0993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2819/oj

31998R2819

Regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16)

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 30/12/1998 pag. 0007 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 2819/98 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

(1) considerando che, per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede il calcolo del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), con l'obiettivo principale di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo dell'evoluzione monetaria relativo alle attività e passività finanziarie aggregate delle IFM negli Stati membri partecipanti considerati come un unico territorio economico;

(2) considerando che, in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «trattato») e alle condizioni definite nello statuto del SEBC e della BCE (di seguito denominato «statuto»), la BCE stabilisce i regolamenti necessari al SEBC per assolvere i propri compiti, come definiti nello statuto e nei casi o previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato;

(3) considerando che l'articolo 5.1 dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici; che l'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1;

(4) considerando che alle BCN non è preclusa la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per assolvere alle richieste statistiche della BCE dagli operatori soggetti all'obbligo di segnalazione, nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazione statistica che le BCN stabiliscono sotto la propria responsabilità, conformemente al diritto comunitario o nazionale o alla prassi consolidata., per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi statistici di cui al presente regolamento; che in questi casi, a fini di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti per altri fini statistici; che, in determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte a tale scopo per soddisfare le proprie richieste statistiche;

(5) considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica; che l'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce che la BCE può adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche;

(6) considerando che l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare istituzioni dall'obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l'esclusione o la deduzione di passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserva e di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività; che l'articolo 6 di detto regolamento attribuisce alla BCE il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l'applicazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime e il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di riserve minime; che, al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione, è preferibile utilizzare le informazioni statistiche relative al bilancio mensile anche per il calcolo puntuale della base di riserva degli enti creditizi soggetti al sistema di riserva obbligatoria del SEBC;

(7) considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con la BCE al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto;

(8) considerando, sebbene si riconosca che i regolamenti stabiliti dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo per gli Stati membri non partecipanti, che l'articolo 5 dello statuto si applica sia agli Stati membri partecipanti sia a quelli non partecipanti; che il regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l'articolo 5 dello statuto e l'articolo 5 del trattato comportano l'obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non partecipanti per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari in ambito statistico per entrare a far parte degli Stati membri partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per i termini «soggetti dichiaranti», «Stato membro partecipante», e «residente» si intende quanto specificato all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98.

Articolo 2

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti. A fini statistici, le IFM comprendono gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (quanto meno in termini economici).

2. Le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni a condizione che le IFM che contribuiscono al bilancio consolidato mensile rappresentino almeno il 95 % del bilancio aggregato delle IFM in ciascun Stato membro partecipante. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se del caso, di eventuali deroghe, con decorrenza, dall'inizio di ogni anno.

Articolo 3

Elenco delle IFM a fini statistici

1. La BCE redige e aggiorna un elenco delle IFM a fini statistici, in conformità dei principi di classificazione di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo I, e tenendo presente i requisiti in termini di frequenza e tempestività derivanti dal suo uso nel contesto del sistema di riserve minime del SEBC. Il compito di redigere e aggiornare l'elenco delle IFM a fini statistici spetta al comitato esecutivo della BCE.

2. Le BCN e la BCE mettono a disposizione delle istituzioni interessate l'elenco delle IFM a fini statistici e i suoi aggiornamenti nei modi opportuni, includendo tra essi la trasmissione per via elettronica, Internet o, a richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, il supporto cartaceo.

3. L'elenco delle IFM a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni agli operatori che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione facendo riferimento, in buona fede, all'elenco errato.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica

1. Al fine della regolare produzione del bilancio consolidato del settore delle IFM, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica comunicano su base mensile alla BCN dello Stato membro in cui è residente l'IFM le informazioni statistiche relative al proprio bilancio. Ulteriori dati relativi a determinate voci del bilancio vanno comunicati su base trimestrale.

2. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell'allegato I del presente regolamento.

3. Le BCN definiscono le procedure di segnalazione cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

4. Le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comportano una riduzione degli obblighi di segnalazione statistica delle IFM secondo le seguenti modalità:

- gli enti creditizi a cui si applicano tali deroghe sono soggetti ad obblighi di segnalazione ridotti, in conformità dell'allegato II del presente regolamento;

- le IFM di piccole dimensioni diverse dagli enti creditizi sono soggette ad obblighi di segnalazione ridotti, in conformità dell'allegato III.

Le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica completa.

5. Le segnalazioni statistiche richieste devono rispettare gli standard minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione riportati nell'allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 5

Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate a norma del regolamento sull'applicazione di riserve obbligatorie minime della Banca centrale europea

1. Le informazioni statistiche segnalate dagli enti creditizi in conformità del presente regolamento vengono utilizzate per calcolare l'aggregato soggetto all'obbligo di riserva, in conformità del regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca Centrale Europea, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) (3). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tali informazioni per verificare l'adempimento dei propri obblighi di riserva nel corso del periodo di mantenimento.

2. Le disposizioni transitorie e specifiche, ai fini dell'applicazione del sistema di riserve minime del SEBC, sono stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Verifica e raccolta obbligatoria

Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Quest'ultimo viene esercitato in particolare quando un'istituzione compresa tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa gli standard minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, così come definiti nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 7

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° dicembre 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 8.

(2) GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 1.

(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

REQUISITI PER LA SEGNALAZIONE DELLE STATISTICHE E PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE

PARTE 1

Introduzione

L'esigenza è quella di produrre su base regolare un bilancio consolidato adeguatamente articolato degli intermediari finanziari che creano moneta nell'area dell'euro, considerata come un unico territorio economico, basato su un settore monetario e su soggetti segnalanti completi e omogenei.

Il sistema statistico per l'area dell'euro riguardante il bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si compone, pertanto, dei seguenti due elementi principali:

- un elenco di IFM a scopo statistico;

- un insieme di informazioni statistiche fornite da tali IFM su base mensile e trimestrale.

Queste informazioni statistiche vengono raccolte da parte delle banche centrali nazionali dalle IFM conformemente alle procedure nazionali, sulla base delle definizioni e delle classificazioni armonizzate di cui al presente allegato.

I. Istituzioni finanziarie monetarie (IFM)

1. La Banca centrale europea (BCE) definisce ed aggiorna su base regolare l'elenco delle IFM a scopo statistico, conformemente ai principi di classificazione qui di seguito espressi. Un aspetto importante è l'innovazione finanziaria, che è a sua volta influenzata dall'evoluzione del mercato unico e dal passaggio all'unione monetaria, entrambi i quali influenzano le caratteristiche degli strumenti finanziari e inducono le istituzioni finanziarie a orientare diversamente la propria attività. Le procedure di monitoraggio e di continuo controllo garantiscono che l'elenco delle IFM sia sempre aggiornato, accurato, il più omogeneo possibile e sufficientemente stabile ai fini statistici. Tale elenco indica, tra l'altro, se le istituzioni sono, o meno, legalmente soggette al sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

2. Quindi, in conformità della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, il settore delle IFM comprende, oltre alle banche centrali, due gruppi di istituzioni finanziarie residenti. Si tratta degli istituti di credito definiti nel diritto comunitario [«un ente la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili (inclusi i proventi provenienti dalla vendita di obbligazioni bancarie al pubblico) e nel concedere crediti per conto proprio»] (1) e delle altre IFM, ossia altre istituzioni finanziarie residenti che rientrano nella precedente definizione di IFM, indipendentemente dalla natura della loro attività. Il grado di sostituibilità tra gli strumenti emessi da queste ultime e i depositi emessi dagli istituti di credito determinerà la loro classificazione, a condizione che rientrino nella definizione di IFM sotto altri aspetti.

3. Il livello di sostituibilità tra depositi e strumenti finanziari emessi da intermediari finanziari diversi dagli istituti di credito sarà determinato dalla loro liquidità, prendendo in considerazione caratteristiche di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e tenendo conto, ove opportuno, della loro scadenza originaria.

4. Allo scopo di definire la sostituibilità dei depositi di cui al precedente paragrafo:

- la trasferibilità fa riferimento alla possibilità di smobilizzare i fondi investiti in uno strumento finanziario utilizzando mezzi di pagamento quali assegni, ordini di trasferimento, addebito diretto o strumenti analoghi;

- la convertibilità fa riferimento alla possibilità e al costo di conversione degli strumenti finanziari in moneta o in depositi trasferibili; la perdita di vantaggi fiscali in tale conversione può essere considerata un tipo di penalità che riduce il grado di liquidità;

- la certezza significa conoscere precisamente in anticipo il valore di liquidazione di uno strumento finanziario in termini monetari;

- i titoli quotati e scambiati regolarmente su un mercato organizzato sono considerati negoziabili. Per le quote delle società di investimento collettivo a capitale variabile non vi è mercato nel senso comune. Tuttavia, gli investitori sono quotidianamente al corrente del valore delle quote e possono prelevare fondi a quel prezzo.

5. Nell'ambito degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i fondi di mercato monetario (FMM) soddisfano le condizioni previste per la liquidità e sono pertanto inclusi nel settore delle IFM. I FMM sono definiti come quegli OICR le cui quote sono, in termini di liquidità, altamente sostituibili ai depositi e che investono prevalentemente in titoli di mercato monetario e/o in altri titoli di debito negoziabili con durata residua non superiore ad un anno, e/o in depositi bancari, e/o che intendono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse degli strumenti del mercato monetario. I criteri per l'individuazione dei FMM possono essere fatti risalire ai prospetti informativi, alle regole del fondo, agli atti costitutivi, agli statuti o ai regolamenti stabiliti, ai documenti di sottoscrizione o ai contratti di investimento, ai documenti di commercializzazione, o a qualunque altro prospetto degli OICR di valore analogo.

6. Allo scopo di definire i FMM, di cui al precedente paragrafo 5:

- per OICR, si intenderanno quegli organismi il cui unico obiettivo è l'investimento collettivo del capitale raccolto presso il pubblico e le cui quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente dall'organismo stesso o indirettamente al di fuori delle attività dell'organismo. Tali organismi possono essere costituiti conformemente al diritto, sia esso il diritto contrattuale (come nel caso di fondi comuni amministrati da società di gestione del risparmio), il diritto fiduciario («unit trusts») o uno statuto (società di investimento);

- per depositi bancari, si intendono i depositi in contante costituiti presso istituti di credito, rimborsabili a vista o con preavviso fino a tre mesi, o a scadenze contrattuali fino a due anni, comprensivi delle somme pagate agli istituti di credito per il trasferimento di titoli in operazioni di pronti contro termine o di prestito di titoli;

- per alta sostituibilità dei depositi in termini di liquidità, si intende l'idoneità delle quote degli OICR, in normali condizioni di mercato, di essere riacquistate, rimborsate o trasferite, su richiesta del titolare, in modo che la liquidità delle quote sia paragonabile a quella dei depositi;

- per prevalentemente, si intende almeno l'85 % del portafoglio di investimento;

- per titoli di mercato monetario, si intendono quegli strumenti di debito trasferibili (come, ad esempio, certificati di deposito, carta commerciale e accettazioni bancarie, buoni del Tesoro e di enti locali), normalmente scambiati sul mercato monetario grazie alle seguenti caratteristiche:

i) liquidità, nel senso che possono essere riacquistati, rimborsati o venduti a costo limitato, in termini di spese contenute e di stretto scarto denaro/lettera, e con brevissimo ritardo nel regolamento;

ii) spessore del mercato, nel senso che vengono scambiati su un mercato in grado di assorbire un consistente volume di operazioni, tale da avere un impatto limitato sul loro prezzo;

iii) certezza del valore, nel senso che il loro valore può essere accuratamente determinato in qualunque momento o almeno una volta al mese;

iv) basso rischio di tasso di interesse, nel senso che hanno una scadenza residua non superiore a un anno, oppure indicizzazioni del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni dodici mesi;

v) basso rischio di credito, nel senso che tali strumenti sono:

- ammessi alle quotazioni ufficiali di una borsa valori o scambiati su altri mercati regolamentati che operano regolarmente, sono riconosciuti e sono aperti al pubblico; oppure

- emessi conformemente a regole miranti alla tutela degli investitori e del risparmio;

oppure

- emessi da:

- un'autorità centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato membro, l'Unione europea, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, uno Stato non membro o, se quest'ultimo è uno Stato federale, uno dei membri facenti parte della federazione, un organismo pubblico internazionale cui appartengono uno o più Stati membri; oppure

- un'istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o da un'istituzione soggetta (e che rispetta) le regole prudenziali che siano, a parere delle autorità competenti, almeno stringenti quanto quelle del diritto comunitario, o garantite da qualunque istituzione di questo tipo; oppure

- un ente i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o scambiati su altri mercati regolamentati che operano regolarmente, siano riconosciuti e aperti al pubblico.

7. Nel SEC 95, le istituzioni finanziarie classificate come IFM sono divise in due sottosettori: banche centrali (S.121) (2) e altre istituzioni finanziarie monetarie (S.122).

II. Il bilancio consolidato su base mensile

Finalità

1. La finalità è quella di fornire dati mensili sull'attività delle IFM con un dettaglio sufficiente per dare alla BCE un quadro statistico completo degli sviluppi monetari nell'area dell'euro, vista come un unico territorio economico, e consentire flessibilità nel calcolo degli aggregati monetari e delle contropartite relativi all'area dell'euro. Inoltre, i singoli dati mensili riportati dagli istituti di credito soggetti al sistema di riserva obbligatoria del SEBC vengono utilizzati per il calcolo dell'aggregato soggetto a riserva dei suddetti istituti di credito, conformemente al regolamento della BCE sulle riserve obbligatorie. Le segnalazioni mensili richieste sono illustrate nella tabella 1 qui di seguito. Le voci cui corrispondono riquadri a bordi sottili (3) sono riportate unicamente dagli istituti di credito soggetti a riserva obbligatoria (per maggiori dettagli, cfr. allegato II); tale segnalazione è obbligatoria a partire dai dati relativi a fine dicembre 1999, ad esclusione della voce «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni», che rimane facoltativa fino a ulteriore comunicazione. Una definizione dettagliata degli strumenti viene fornita nella parte 3 del presente allegato.

Requisiti

2. La massa monetaria comprende, oltre alle banconote e alle monete in circolazione, le passività monetarie (depositi e altri strumenti finanziari altamente sostituibili ai depositi) delle IFM. Le contropartite della moneta includeranno tutte le altre voci del bilancio delle IFM. La BCE costruirà tali aggregati per l'area dell'euro come ammontari in essere (consistenze) e flussi da essi derivanti.

3. La BCE richiede le informazioni statistiche in termini di tipologie di strumenti, durata, valuta e controparti delle IFM. Dal momento che le informazioni richieste per il passivo e per l'attivo sono differenti, le due sezioni del bilancio vengono esaminate separatamente (tabella A). Analogamente a quanto succede per la classificazione delle IFM, l'innovazione è un fattore che influenza significativamente le caratteristiche degli strumenti finanziari.

i) Tipologie di strumenti e durata

a) Passivo

4. La costruzione di aggregati monetari per l'area dell'euro richiede le necessarie tipologie di strumenti, che sono: contante, depositi (4), quote emesse da FMM, titoli di debito, titoli di mercato monetario, capitale e riserve, altre passività. Al fine di separare le passività monetarie da quelle non monetarie, i depositi sono anche suddivisi in «depositi a vista», «depositi con scadenza contrattuale», «depositi rimborsabili con preavviso» e «operazioni di pronti contro termine».

5. La suddivisione per scadenza è stata una caratteristica delle statistiche monetarie in molti Stati membri e può anche costituire una fonte alternativa di informazioni quando gli strumenti dei diversi mercati non sono pienamente comparabili. I punti di separazione tra le fasce di scadenza (o tra periodi di preavviso) sono: per i «depositi con scadenza contrattuale», una scadenza contrattuale originaria di un anno e due anni; per i «depositi rimborsabili con preavviso», un preavviso fino a tre mesi e, oltre tre mesi, un preavviso fino a due anni. I depositi a vista non trasferibili («depositi di risparmio a vista») sono inclusi nella fascia «fino a tre mesi». Le operazioni di pronti contro termine non vengono disaggregate per durata, dato che hanno generalmente una durata brevissima (di solito una durata originaria inferiore a tre mesi). I titoli di debito emessi dalle IFM (esclusi i titoli di mercato monetario) vengono anch'essi disaggregati per scadenze fino a uno e fino a due anni. Non è richiesta una disaggregazione per durata dei titoli di mercato monetario emessi dalle IFM né delle quote emesse da FMM.

b) Attivo

6. Le poste dell'attivo delle IFM vengono disaggregate in cassa, crediti, titoli diversi dalle azioni, titoli di mercato monetario, azioni e altri titoli di capitale, immobilizzazioni e altre attività. Una disaggregazione per scadenza contrattuale originaria è richiesta per i titoli obbligazionari detenuti dalle IFM ed emessi da altre IFM situate nell'area dell'euro. Questi titoli devono essere disaggregati nelle fasce di scadenza previste (fino a uno e due anni) in modo da permettere di individuare quelli detenuti tra IFM e di calcolare, per differenza, quelli che, detenuti da altre istituzioni diverse dalle IFM, possono essere inclusi in un aggregato monetario.

ii) Valute

7. La BCE deve poter costituire gli aggregati monetari in modo da includervi i saldi denominati in qualsiasi valuta o solo in euro. Nello schema di segnalazione, pertanto, i saldi in euro sono identificati separatamente per quelle voci di bilancio che possono essere usate nella costruzione degli aggregati monetari.

iii) Controparti

8. La costruzione degli aggregati monetari e delle voci di bilancio in contropartita per l'area dell'euro richiede l'individuazione delle controparti situate nell'area che formano il settore monetario. Le controparti situate nel territorio nazionale e altrove nell'area dell'euro sono individuate separatamente e considerate esattamente allo stesso modo in tutte le disaggregazioni statistiche. Nei dati mensili non vi sono disaggregazioni geografiche delle controparti situate al di fuori dell'area dell'euro.

9. Le controparti nell'area dell'euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale o la propria classificazione istituzionale, conformemente all'elenco delle IFM a scopo statistico e alla guida alla classificazione statistica della clientela fornita nel manuale del settore statistico monetario e bancario («Guida alla classificazione statistica della clientela»), che segue principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 95. Al fine di permettere l'individuazione di un settore monetario, le controparti diverse dalle IFM sono suddivise in pubblica amministrazione, con le amministrazioni centrali identificate separatamente tra i depositi, e altri residenti. Riguardo ai depositi totali e alle categorie di depositi, «depositi con scadenza contrattuale oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni» e «operazioni di pronti contro termine», viene fatta un'ulteriore distinzione ai fini del sistema di riserva obbligatoria del SEBC tra istituti di credito, altre controparti delle IFM e pubblica amministrazione.

iv) Riferimenti incrociati tra strumenti e scadenze con valute e controparti

10. La compilazione delle statistiche monetarie per l'area dell'euro e i dati necessari per il calcolo dell'aggregato soggetto a riserva degli istituti di credito assoggettati al sistema di riserva obbligatoria del SEBC necessitano di alcuni riferimenti incrociati tra strumenti, durata, valuta e controparti nel bilancio. Tali riferimenti sono particolarmente dettagliati quando le controparti rientrano nel potenziale settore detentore di moneta. Le posizioni vantate nei confronti delle altre IFM sono identificate solo se necessarie per permettere la compensazione dei saldi intra-IFM o per calcolare l'aggregato soggetto a riserva. Il dettaglio delle posizioni nei confronti del «Resto del mondo», è richiesto solo per «depositi con scadenza contrattuale oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni» e «operazioni di pronti contro termine» (al fine di calcolare l'aggregato soggetto a riserva al quale si applica un'aliquota positiva) e per i depositi totali (al fine di identificare le controparti estere).

11. Alcune norme transitorie si applicano all'inizio della terza fase dell'unione monetaria. In primo luogo, conformemente al diritto comunitario, le valute nazionali dei paesi dell'area continueranno a circolare fino al completamento della transizione all'euro ed è probabile che siano evidenziate nei bilanci delle istituzioni soggette agli obblighi di segnalazione. Al fine di poter creare aggregati monetari «nazionali» per l'area dell'euro, le IFM convertono e sommano i saldi denominati in valuta nazionale ai saldi in euro (nelle segnalazioni su base mensile, gli aggregati in euro sono distinti dai saldi denominati in tutte le altre valute).

12. Il secondo aspetto a carattere transitorio è l'adesione di paesi dell'Unione europea all'area dell'euro successivamente all'inizio della terza fase. Le IFM ne tengono conto mantenendo la possibilità di distinguere per paese le loro posizioni nei confronti di residenti dei paesi dell'Unione europea che restano al di fuori dell'area all'inizio della terza fase. In linea di principio, sarebbe anche necessario disaggregare quelle posizioni a seconda delle diverse valute. Al fine di ridurre il potenziale onere di segnalazione, i dati relativi al periodo antecedente un cambiamento nella composizione dell'area dell'euro potranno essere prodotti con un certo margine di flessibilità, previa approvazione della BCE.

Tempestività

13. La BCE riceve un bilancio aggregato mensile relativo alle posizioni delle IFM di ciascun paese partecipante all'area dell'euro entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati. Le banche centrali nazionali decidono il termine entro il quale hanno bisogno di ricevere i dati dalle istituzioni segnalanti al fine di rispettare questa scadenza, tenendo conto della tempestività richiesta per il sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

III. Statistiche di bilancio su base trimestrale

Finalità

1. Alcuni dati non sono essenziali per la costruzione degli aggregati monetari per l'area dell'euro ma saranno necessari nella terza fase per ulteriori analisi degli andamenti monetari o per altre finalità statistiche, come i conti finanziari. L'obiettivo è quello di fornire ulteriori dettagli su alcune voci del bilancio per tali scopi.

Requisiti

2. Le disaggregazioni trimestrali vengono fornite solo rispetto a voci chiave del bilancio aggregato (le voci principali sono evidenziate in neretto nella colonna a sinistra della tabella 1). Inoltre, la BCE può permettere una certa flessibilità nel calcolo degli aggregati quando è possibile dimostrare, sulla base di dati più aggregati, che le informazioni richieste non rivestono grande significatività.

a) Disaggregazione per scadenza dei crediti alle istituzioni diverse dalle IFM nell'area dell'euro

3. Al fine di permettere il controllo della struttura per scadenze delle attività delle IFM (crediti e titoli), i crediti alle istituzioni diverse dalle IFM devono essere ripartiti trimestralmente in base alle scadenze originarie di un anno e cinque anni, mentre il portafoglio titoli emessi dalle istituzioni diverse dalle IFM in base alla scadenza di un anno.

b) Disaggregazione per settore nel bilancio consolidato

4. La scomposizione settoriale trimestrale di passività e attività nei confronti delle istituzioni diverse dalle IFM nell'area dell'euro richiede (ove possibile) una disaggregazione del settore pubblica amministrazione [amministrazioni centrali (S.1311), amministrazioni di Stati federati (S.1312), amministrazioni locali (S.1313), enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)] e altri residenti [altri intermediari finanziari (S.123), assicurazioni e fondi pensione (S.125), società non finanziarie (S.11), famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme)]. Al fine di identificare le componenti dei sottosettori degli aggregati monetari, sarebbe in teoria necessario considerare congiuntamente la disaggregazione per sottosettore e una disaggregazione dettagliata dei depositi (per strumento, durata e ripartizione tra quelli in euro e quelli in altre valute). In considerazione dell'onere che ne deriverebbe, i dati richiesti sono limitati ad alcune principali voci del bilancio (ossia i depositi di istituzioni diverse dalle IFM, i crediti a istituzioni diverse dalle IFM e il portafoglio titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM).

c) Disaggregazione dei crediti alle istituzioni diverse dalle IFM in base all'attività del prenditore

5. Tale disaggregazione dei crediti alle istituzioni diverse dalle IFM situate nell'area dell'euro è limitata ai sottosettori «società non finanziarie e famiglie» e alle «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie». Essa identifica i crediti alle imprese, alle famiglie [con un'ulteriore disaggregazione in credito al consumo, credito immobiliare e altre operazioni di credito (categoria residuale)] e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

d) Disaggregazione per paese

6. Le controparti all'interno e all'esterno dell'area dell'euro sono individuate, tra l'altro, per le necessità connesse con il periodo transitorio.

e) Disaggregazione per valuta

7. Una disaggregazione delle posizioni delle IFM nelle principali valute non appartenenti all'Unione europea è richiesta per permettere il calcolo di statistiche di flusso monetarie e creditizie, aggiustato per le variazioni dei tassi di cambio nei casi in cui questi aggregati includono una combinazione di tutte le valute. Solo le voci chiave del bilancio sono disaggregate nelle principali valute internazionali (dollaro USA, yen giapponese e franco svizzero).

f) Disaggregazione per settore delle posizioni nei confronti delle controparti al di fuori dell'area dell'euro (altri Stati membri dell'Unione europea e resto del mondo)

8. Per le posizioni delle IFM nei confronti delle controparti situate al di fuori dell'area dell'euro, è necessario distinguere le posizioni con banche (o IFM nei paesi dell'Unione europea al di fuori dell'area) da quelle con operatori non bancari; tra questi ultimi è necessaria una distinzione tra pubblica amministrazione e altri residenti. Quando il SEC 1995 non è applicabile si applica la classificazione per settore prevista da SNA 1993

Tempestività

9. Le statistiche trimestrali vengono trasmesse dalle banche centrali nazionali alla BCE entro il 28° giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati. Le banche centrali nazionali decidono il termine entro il quale hanno bisogno di ricevere i dati dalle istituzioni segnalanti al fine di rispettare questa scadenza.

IV. Compilazione di statistiche di flusso

Finalità

1. Dal bilancio consolidato, che fornisce informazioni su attività e passività in essere e ulteriori informazioni statistiche sulle modifiche nei criteri di valutazione e alcuni altri aggiustamenti come la svalutazione di crediti, si rende necessario individuare in maniera tempestiva i dati sul valore delle transazioni effettuate tra le date di riferimento.

Requisiti

2. La BCE deve compilare statistiche di flusso per gli aggregati monetari e le contropartite delle transazioni finanziarie effettuate nel mese di calendario. Le transazioni finanziarie saranno calcolate come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate per tener conto dell'effetto di elementi diversi dalle transazioni stesse. A tale scopo, la BCE richiederà informazioni statistiche su tali elementi per quasi tutte le voci di bilancio delle IFM. Tali informazioni confluiranno nelle voci «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e «rivalutazioni e svalutazioni di crediti». Inoltre, la BCE richiederà informazioni esplicative sugli aggiustamenti nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti». Informazioni statistiche separate sono richieste per il bilancio delle banche centrali nazionali e per quello delle altre IFM.

PARTE 2

DISAGGREGAZIONI RICHIESTE

Tabella A Riepilogo delle disaggregazioni ai fini del bilancio consolidato del settore delle IFM per strumento, durata, controparte e valuta (Le disaggregazioni dei «dati mensili» sono indicate in neretto con un asterisco)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

I riquadri non in grassetto sono segnalati solo dagli istituti di credito assoggettati a riserva obbligatoria

(7)

A. Residenti nazionali

B. Altri SMUM

C. Resto del mondo

D. n.a.c.

IFM (5)

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM (5)

Istituzioni diverse dalle IFM

di cui IC

soggetti a RO, BCE e BCN

Pubbliche amministrazioni

Altri residenti

di cui

IC soggetti a RO, BCE e BCN

Pubbliche amministrazioni

Altri residenti

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

PASSIVO

8 Circolante

9 Depositi (tutte le valute)

*

*

*

*

*

*

*

9e Euro

*

*

*

*

9.1e A vista

*

*

*

*

9.2e Con scadenza contrattuale

fino a un anno

*

*

*

*

oltre 1 anno e fino a 2

*

*

*

*

oltre due anni (1)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.3e Rimborsabili con preavviso

fino a tre mesi (2)

*

*

*

*

oltre tre mesi

*

*

*

*

di cui oltre 2 anni (6)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.4e Operazioni di pronti contro termine

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9x Valuta non UM

9.1x A vista

*

*

*

*

9.2x Con scadenza contrattuale

fino a un anno

*

*

*

*

oltre 1 anno e fino a 2

*

*

*

*

oltre due anni (1)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.3x Rimborsabili con preavviso

fino a tre mesi (2)

*

*

*

*

oltre tre mesi

*

*

*

*

di cui oltre 2 anni (6)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.4x Operazioni di pronti contro termine

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10 Quote e partecipazioni in fondi di investimento

11 Titoli obbligazionari

11e Euro

fino a un anno

*

oltre 1 anno e fino a 2

*

oltre due anni

*

11x Valuta non UM

fino a un anno

*

oltre 1 anno e fino a 2

*

oltre due anni

*

12. Titoli di mercato monetario (3)

Euro

*

Valuta non UM

*

13 Capitale e riserve

14 Altre passività

ATTIVO

1 Cassa (tutte le valute)

1e di cui Euro

2 Crediti

2e di cui Euro

3 Titoli diversi da azioni

3e Euro

fino a un anno

oltre 1 anno e fino a 2

oltre 2 anni

3x Valuta non UM

fino a un anno

oltre 1 anno e fino a 2

oltre due anni

4 Titoli di mercato monetario (4)

Euro

Valuta non UM

5 Azioni e altri titoli di capitale

6 Immobilizzazioni

7 Altre attività

Nota generale: I riquadri segnati con un * sono usati per il calcolo della base di riserva. Riguardo ai titoli obbligazionari e ai titoli di mercato monetario, gli istituti di credito (IC) dovranno o presentare prova dal passivo da escludere dalla base di riserva o applicare una deduzione standardizzata di una percentuale fissa stabilita dalla BCE.

(1) Inclusi i depositi sottoposti a disciplina amministrativa.

(2) Inclusi i depositi a vista non trasferibili.

(3) Definiti come titoli di mercato monetaro emessi dalle IFM.

(4) Definiti come portafogli di titoli di mercato monetario emessi dalle IFM. I titoli di mercato monetario qui considerati includono quote e partecipazioni in fondi di mercato monetario. I titoli negoziabili detenuti, che possono avere le stesse caratteristiche dei titoli di mercato monetario, ma che sono emessi da istituzioni diverse dalle FMI, devono essere segnalati come «Titoli diversi dalle azioni».

(5) Gli istituti di credito possono segnalare le posizioni nei confronti delle «IFM diverse dagli IC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN» piuttosto che nei confronti delle «IFM» e degli «IC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN», purché non ne consegua una perdita di informazioni e purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano.

(6) La segnalazione di questa voce è facoltativa fino a indicazione contraria.

(7) A seconda del sistema nazionale di raccolta e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio patrimoniale delle IFM di cui al presente regolamento, gli istituti di credito soggetti all'obbligo di riserva possono, in alternativa, comunicare le informazioni necessarie per calcolare la base per le riserve minime (riquadri contrassegnati da un *), eccetto quelle su titoli negoziabili, conformemente a quanto indicato nella tabella sottostante, purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano. Come indicato di seguito, sarebbe opportuno garantire la piena corrispondenza con la tabella I.

Base per le riserve (esclusi gli strumenti negoziabili), calcolata come somma di quanto riportato nelle seguenti colonne della tabella 1:

(a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (f) - (g) + (h) + (i) + (j) + (k)

PASSIVO

(totale euro e valute non appertenenti all'UM)

TOTALE DEPOSITI

9.1e + 9.1x

9.2e + 9.2x

9.3e + 9.3x

9.4e + 9.4x

di cui:

9.2e + 9.2x Con scadenza contrattuale

oltre due anni

di cui:

9.3e + 9.3x Rimborsabili con preavviso

oltre due anni

Segnalazione facoltativa

di cui:

9.4e + 9.4x Operazioni di pronti contro termine

>FINE DI UN GRAFICO>

Tabella 2 Disaggregazione settoriale («dati trimestrali»)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Dati da fornire su base trimestrale

A. Residenti nazionali

B. Residenti degli altri SMUM

C. Resto del mondo

Istituzioni diverse dalle IFM

Residenti degli altri SMUM

Totale

Banche

Operatori non bancari

Pubblica amministrazione

Altri residenti

Pubblica amministrazione

Altri residenti

Totale

Amministrazione cen-trale

Altre Amministrazioni pubbliche

Totale

Amministrazione centrale

Altre Amministrazioni pubbliche

Totale

Amministrazioni di Stati federati

Amministrazioni locali

Fondi di assistenza sociale

Totale

Altri intermediari finanziari

(S.123)

Assicurazioni fondi di pensione

(S.125)

Società non finanziarie

(S.11)

Famiglie ecc. (3)

Totale

Amministrazione di Stati federati

Amministrazioni locali

Fondi di assistenza sociale

Totale

Altri intermediari finanziari

(S.123)

Assicurazioni e fondi pensione

(S.125)

Società non finanziarie

(S.11)

Famiglie, ecc. (3)

Amministrazione centrale

Altri residenti

PASSIVO

8 Contante in circolazione

9 Depositi (tutte le valute)

M

M

M

9.1 A vista

M

M

M

M

9.2 Con scadenza contrattuale (1)

M

M

M

M

9.3

Rimborsabili con preavviso (2)

M

M

M

M

9.4 Operazioni di pronti

M

M

M

M

10 Quote e partecipazioni in fondi di investimento

11 Titoli obbligazionari

12 Titoli di mercato monetario

13 Capitale e riserve

14 Altre passività

ATTIVO

1 Cassa

2 Crediti

M

M

M

M

M

fino a un anno

oltre 1 anno e fino a 5 anni

oltre 5 anni

3 Titoli diversi dalle azioni

M

M

M

M

M

fino a 1 anno

oltre 1 anno

4 Titoli di mercato monetario

5 Azioni e altri titoli di capitale

M

M

M

6 Immobilizzazioni

7 Altre attività

M

«Dati mensili» richiesti, cfr. la tabella 1.(1) Inclusi i depositi sottoposti a disciplina amministrativa.

(2) Inclusi i depositi a vista non trasferibili.

(3) Incluse le famiglie (S.14) e le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie (S.15).

>FINE DI UN GRAFICO>

Tabella 3 Disaggregazione settoriale per tipologia dei crediti nei confronti delle istituzioni diverse dalle IFM

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(«Dati trimestrali») Dati da fornire su base trimestrale

A. Residenti nazionali

B. Residenti degli altri SMUM

Società non finanziarie (S.11) e famiglie, ecc. (S.14 + S.15)

Società non finanziarie (S.11) e famiglie, ecc. (S.14 + S.15)

Totale

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie, ecc. (S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Totale

Società non finanziarie

(S.11)

Famiglie, ecc. (S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

(S.15)

Crediti al consumo

Mutui per l'acquisto della casa

Altro (residuo)

Crediti al consumo

Mutui per l'acquisto della casa

Altro (residuo)

ATTIVO (tutte le valute)

2 Crediti

fino a un anno

oltre 1 anno e fino a 5 anni

oltre 5 anni

>FINE DI UN GRAFICO>

Tabella 4 Disaggregazione per paese («dati trimestrali»)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Dati da fornire su base trimestrale

B + parte di C Altri SMUM (esclusi i residenti nazionali) e altri Stati dell'UE (2)

Parte di C. Resto del mondo

(UE esclusa)

BE

DK

DE

GR

ES

FR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

FI

SE

UK

Totale (3)

PASSIVO

8 Contante in circolazione

9 Depositi (tutte le valute)

a. IFM

b. Istituzioni diverse dalle IFM

10

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

11 Titoli obbligazionari

12 Titoli di mercato monetario

13 Capitale e riserve

14 Altre passività

ATTIVO

1 Cassa

2 Crediti (tutte le valute)

a. alle IFM

b. alle istituzioni diverse dalle IFM

3 Titoli diversi da azioni (tutte le valute)

a. emessi da IFM

b. emessi da istituzioni diverse dalle IFM

4 Titoli di mercato (1)

a. emessi dalle IFM

5 Azioni e altri titoli di mercato

6 Immobilizzazioni

7 Altre attività

(1) Definiti come portafoglio di titoli di mercato monetario emessi dalle IFM. I titoli di mercato monetario qui considerati includono quote o partecipazioni in Fondi di mercato monetario.

(2) Per il calcolo degli aggregati del bilancio consolidato, sarebbe necessaria una disaggregazione del paese di residenza delle controparti delle IFM per ogni potenziale Stato membro partecipante.

(3) Una disaggregazione per singolo paese «Resto del mondo» (UE esclusa) potrebbe essere di interesse, ma va oltre la finalità di questo esercizio. Per le «IFM», cfr. SNA 93, settori S.121 più S.122.

>FINE DI UN GRAFICO>

Tabella 5 Disaggregazione per valute («dati trimestrali»)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Dati fa fornire su base trimestrale

Tutte le valute

Euro e valute nazionali dei paesi UM

(3)

Altre valute UE (3)

Altre valute

Totale

USD

JPY

CHF

Tutte le rimanenti valute

PASSIVO

9 Depositi

A. Residenti nazionali

a. IFM

M

M

b. Istituzioni diverse dalle IFM

M

B. Altri SMUM

a. IFM

M

M

b. Istituzioni diverse dalle IFM

M

C. Resto del mondo

a. Banche

(4)

b. Operatori non bancari

(4)

10 Quote o partecipazioni in fondi di mercato monetario

11 Titoli obbligazionari

M

M

12 Titoli di mercato monetario (1)

M

M

13 + 14 Altre passività

M

ATTIVO

2 Crediti

A. Residenti nazionali

a. a IFM

M

b. a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

B. Altri SMUM

a. a IFM

M

b. a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

C. Resto del mondo

a. a banche

(4)

b. a operatori non bancari

(4)

3 Titoli diversi da azioni

A. Residenti nazionali

a. emessi da IFM

M

M

b. emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

B. Altri SMUM

a. emessi da IFM

M

M

b. emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

C. Resto del mondo

a. emessi da banche

(4)

b. emessi da operatori non bancari

(4)

4 Titoli di mercato monetario (2)

A. Residenti nazionali

a. emessi da IFM

M

M

B. Altri SMUM

a. emessi da IFM

M

M

5 + 6 + 7 Altre attività

M

M «dati mensili» richiesti, cfr. la tabella 1.

(1) Definiti come titoli di mercato monetario emessi dalle IFM.

(2) Definiti come portafoglio di titoli di mercato monetario emessi dalle IFM. I titoli di mercato qui considerati includono quote e partecipazioni in Fondi di mercato monetario. I titoli negoziabili detenuti, che possono avere le stesse caratteristiche dei titoli di mercato monetario, ma che sono da istituzioni diverse dalle IFM, devono essere segnalati come «Titoli diversi dalle azioni».

(3) Per il calcolo degli aggregati del bilancio consolidato, sarebbe necessaria una differenziazione della denominazione valutaria dei conti delle IFM per ogni potenziale Stato membro dell'unione monetaria (SMUM).

(4) I dati relativi a queste voci devono essere forniti per i controlli sulla qualità dei dati. Siccome queste voci non sono incluse nello «schema di attuazione» ufficiale, si prevede che esse saranno fornite quando già raccolte dagli operatori soggetti all'obbligo di segnalazione delle IFM.

>FINE DI UN GRAFICO>

PARTE 3

DEFINIZIONI RELATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO DA SOTTOPORRE ALLA BCE - CATEGORIE DI STRUMENTI PER IL PASSIVO E L'ATTIVO

Definizioni generali

Il concetto di residenza è definito nel regolamento del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE.

Ai fini della compilazione del bilancio consolidato delle IFM per l'area dell'euro, i soggetti segnalanti sono le IFM comprese nell'elenco delle IFM a fini statistici e residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti. In particolare:

- le istituzioni costituite e situate nel territorio, incluse le filiali di case madri con sede al di fuori del territorio;

- le succursali delle istituzioni la cui sede centrale è situata al di fuori del territorio.

Le filiali sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un altro ente, mentre le filiali sono soggetti senza personalità giuridica interamente posseduti dalla casa madre.

Per finalità statistiche, le IFM consolidano le attività di tutti i loro uffici (della sede principale e/o delle succursali) situati all'interno dello stesso territorio nazionale. Inoltre, le sedi centrali hanno la facoltà di consolidare nelle loro segnalazioni statistiche le attività di qualsiasi filiale che sia una IFM situata nel territorio nazionale, tenendo separate le attività degli istituti di credito da quelle delle altre IFM per ragioni legate al sistema di riserva obbligatoria del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Il consolidamento transnazionale nelle segnalazioni statistiche non è permesso.

Le istituzioni situate nei centri finanziari off-shore saranno trattate, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui sono situate.

La scadenza all'emissione (scadenza originaria) si riferisce al periodo durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato (ad esempio strumenti di debito), o può essere rimborsato solo con determinate penali (ad esempio alcuni tipi di depositi). Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una scadenza contrattuale.

Le norme contabili che le IFM dovranno seguire nel redigere i loro bilanci sono conformi alla direttiva dell'Unione europea sui conti bancari (86/635/CEE) e a tutte le altre regole internazionali in vigore. Ferme restando le pratiche contabili prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.

Definizioni dei settori

Il Sistema europeo dei conti (SEC 95) fornisce le caratteristiche della classificazione settoriale. Ulteriori indicazioni sulla classificazione settoriale delle controparti diverse dalle IFM situate al di fuori del territorio nazionale sono riportate nel manuale sulle statistiche monetarie e bancarie.

La definizioni di IFM è stata discussa in precedenza. Le istituzioni bancarie situate al di fuori dell'area dell'euro sono definite «banche» (piuttosto che IFM) dal momento che il termine «IFM» si applica esclusivamente all'interno dell'area dell'euro. Analogamente, la definizione «istituzioni diverse dalle IFM» si riferisce solo all'area dell'euro; relativamente agli altri paesi, il termine appropriato è «operatori non bancari». Nella definizione di «istituzioni diverse dalle IFM» sono compresi i seguenti settori e sottosettori:

- pubblica amministrazione. Unità residenti la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, rivolti al consumo individuale o collettivo, e/o nella ridistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 95, 2.68-2.70);

- amministrazioni centrali. Organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, 2.71);

- amministrazioni di Stati federati. Unità istituzionali distinte a cui competono funzioni di livello inferiore rispetto alle amministrazioni centrali e di livello superiore rispetto alle amministrazioni locali, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.72);

- amministrazioni locali. Enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti locali di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.73);

- enti di previdenza e assistenza sociale. Unità istituzionali centrali, di Stati federali e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociale (SEC 95, paragrafo 2.74).

«Altri residenti» sono istituzioni residenti diverse dalle IFM non facenti parte della pubblica amministrazione. Tali istituzioni comprendono:

- altri intermediari finanziari. Società e quasi-società finanziarie non monetarie (ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione) la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali diverse dalle IFM in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o dagli strumenti ad essi strettamente assimilabili (SEC 95, 2.53-2.67);

- assicurazioni e fondi pensione. Società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dal cumulo dei rischi (SEC 95, 2.60-2.67);

- società non finanziarie. Società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e di servizi non finanziari destinabili alla vendita (SEC 95, paragrafi 2.21-2.31);

- famiglie. Individui o gruppi di individui nella loro funzione di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale, e quali produttori di beni e servizi finanziarie e non finanziarie destinabili alla vendita, purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95, paragrafo 2.75-2.88).

Definizioni delle categorie di strumenti

La definizioni delle tipologie di attività e passività incluse nel bilancio consolidato tengono conto delle caratteristiche dei diversi sistemi finanziari. Laddove gli strumenti utilizzati nei mercati finanziarie non siano pienamente comparabili, l'analisi della scadenza potrà fornire una valida guida per l'individuazione di strumenti tra loro omogenei.

La tabelle di seguito riportate forniscono una descrizione tipo dettagliata dei vari strumenti che le banche centrali nazionali recepiscono poi all'interno di ciascun singolo Stato, conformemente a quanto stabilito dal regolamento della BCE (5).

Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nei bilanci consolidati del settore delle IFM nell'ambito dello schema di attuazione

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Direttive di coordinamento bancario (77/780/CEE del 12 dicembre 1977 e 89/646/CEE del 30 dicembre 1989), che comprendono gli «istituiti di credito esenti».

(2) Il riferimento presente e quelli successivi riguardano i settori e i sottosettori nel SEC 1995.

(3) Gli istituti di credito possono segnalare posizioni rispetto a «IFM diverse da istituti di credito soggetti a riserva obbligatoria, BCE e BCN» anziché rispetto a «IFM e istituti di credito soggetti a riserva obbligatoria, BCE e BCN», purché non si incorra in perdite informative e nessuno dei riquadri in neretto ne risenta.

(4) Le partite in sospeso sulle carte prepagate emesse dalle IFM devono essere incluse nei depositi «a vista».

(5) In altre parole, queste tabelle non sono elenchi di singoli strumenti finanziari. Nei casi opportuni, si possono trovare spiegazioni più dettagliate nella «Guida alla compilazione delle statistiche monetarie e bancarie» e nei relativi «addenda».

(6) Disaggregazione per scadenza applicabile soltanto a crediti concessi a istituzioni diverse dalle IFM.

(7) Le informazioni statistiche mensili riguardano soltanto la detenzione di titoli emessi da IFM situate nell'area dell'euro.

Quanto ai dati trimestrali, il portafoglio titoli emesso da istituzioni diverse dalle IFM nell'area dell'euro viene suddiviso nelle due scadenze «fino a un anno» e «oltre un anno».

(8) Esclusi titoli di mercato monetario.

(9) Definiti come portafoglio di titoli di mercato monetario emessi dalle IFM. I titoli di mercato monetario qui considerati includono azioni e partecipazioni in Fondi di mercato monetario. I titoli negoziabili detenuti, che possono avere le stesse caratteristiche dei titoli di mercato monetario ma che sono emessi da istituzioni diverse dalle IFM, devono essere segnalati come «titoli diversi dalle azioni».

(10) Incluse le partite in sospeso che rappresentano importi caricati su carte prepagate emesse a nome delle IFM.

(11) Inclusi i depositi sottoposti a disciplina amministrativa.

(12) Inclusi i depositi a vista non trasferibili.

(13) Definiti come titoli di mercato monetario emessi dalle IFM.

(14) Famiglie (S.14) e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15).

(15) Gli Stati membri dell'unione monetaria, intesi come il territorio degli Stati membri partecipanti.

(16) La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso con scadenza superiore ai due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RISERVE MINIME

PARTE 1

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

I. Schema di segnalazione per gli enti creditizi di «piccole dimensioni»

1. Gli enti creditizi (EC) di «piccole dimensioni» comunicano, come minimo, le informazioni utili ai fini del sistema di riserve minime del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in conformità della tabella 1A. I dati relativi alla base per le riserve di questi enti riferiti a tre periodi di mantenimento (ciascuno di un mese) sono basati su dati di fine trimestre raccolti dalle banche centrali nazionali (BCN) entro un periodo di 28 giorni lavorativi.

II. Segnalazione consolidata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime del SEBC

2. Previa autorizzazione della Banca centrale europea (BCE), gli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime possono optare per la segnalazione statistica consolidata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime su un unico territorio nazionale, a condizione che tutti gli enti interessati abbiano rinunciato alla detrazione in somma fissa dalla riserva dovuta. Il diritto alla detrazione in somma fissa rimane, tuttavia, invariato per il gruppo considerato nel suo insieme. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell'elenco delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) della BCE.

3. Qualora il gruppo, nel suo insieme, rientri nella categoria «di piccole dimensioni», esso è unicamente tenuto all'obbligo di segnalazione semplificata previsto per le istituzioni di piccole dimensioni. In caso contrario, si applica lo schema di segnalazione integrale.

III. La colonna «di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN»

4. La colonna «di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN» non comprende le passività degli enti dichiaranti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime del SEBC, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione.

5. L'elenco degli enti esenti dall'obbligo di riserve minime comprende esclusivamente quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Gli enti temporaneamente esenti dall'obbligo di riserve minime, in quanto oggetto di misure di riorganizzazione, sono considerati come enti soggetti all'obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti sono riportate nella colonna «di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN». Nella stessa colonna vengono inoltre riportate le passività nei confronti degli enti il cui obbligo di riserva è inferiore alla detrazione in somma fissa.

PARTE 2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale

6. Al fine di calcolare correttamente la base per le riserve minime alla quale è applicata un'aliquota di riserva positiva, è necessaria una segnalazione mensile dettagliata relativa ai depositi con scadenza contrattuale superiore a due anni, ai depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni a alle passività per operazioni pronti contro termine degli enti creditizi nei confronti di enti («residenti» e di «altri Stati membri dell'Unione monetaria») appartenenti al settore delle «IFM», degli «EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN», del «governo centrale», nonché nei confronti del resto del mondo. Gli enti creditizi possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle «IFM diverse dagli EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN» piuttosto che nei confronti delle «IFM» e degli «EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN», purché non ne consegua una perdita di informazioni e purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano. Inoltre, a seconda del sistema segnaletico nazionale e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva possono, in alternativa, comunicare le informazioni necessarie per calcolare la base per le riserve minime, eccetto quelle su titoli negoziabili, conformemente a quanto indicato nell'allegato I, tabella 1, nota 7, purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano.

7. La segnalazione delle informazioni è obbligatoria a partire dai dati relativi a fine dicembre 1999 (tranne nel caso dei depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni, per i quali la segnalazione resta volontaria, fino a nuovo avviso). Fino ad allora, gli enti dichiaranti possono soddisfare i requisiti segnaletici su base volontaria, cioè possono comunicare dati reali (comprese le posizioni nulle), oppure «dati mancanti» (utilizzando l'apposito simbolo) per un periodo provvisorio di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

8. Gli enti dichiaranti devono decidere se comunicare «dati reali» o «dati mancanti» nel periodo provvisorio. Qualora decidano di optare per la soluzione «dati reali», non potranno più riportare «dati mancanti».

9. Gli enti creditizi calcolano l'aggregato soggetto a riserva obbligatoria relativo al primo periodo di mantenimento nella terza fase facendo riferimento al bilancio iniziale del 1° gennaio 1999 (1).

II. Enti creditizi «piccole dimensioni»

10. Gli enti creditizi di «piccole dimensioni» sono tenuti anch'essi a calcolare l'aggregato soggetto a riserva relativo al primo periodo di mantenimento nella terza fase facendo riferimento al bilancio iniziale del 1° gennaio 1999; il termine per l'invio della segnalazione è tuttavia fissato al 10 febbraio 1999.

11. Gli enti creditizi di «piccole dimensioni» soggetti all'obbligo di riserva obbligatoria segnalano su base trimestrale le informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'aggregato soggetto (caselle contrassegnate da un * nella tabella 1 dell'allegato I), in conformità della tabella riportata in allegato. Come indicato, sarebbe opportuno garantire la piena corrispondenza tra la tabella in allegato e la tabella 1.

Tabella 1A Dati richiesti su base trimestrale agli enti creditizi (EC) di piccole dimensioni per il calcolo delle riserve minime

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Aggregato soggetto a riserva calcolato come somma di quanto riportato nelle seguenti colonne della tabella 1:

(a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (f) - (g) + (h) + (i) + (j) + (k)

PASSIVITÀ SUI DEPOSITI

(totale euro e valute non appartenenti all'unione monetaria)

9 TOTALE DEPOSITI

9.1e + 9.1x

9.2e + 9.2x

9.3e + 9.3x

9.4e + 9.4x

di cui:

9.2e + 9.2x con scadenza contrattuale

superiore a 2 anni

di cui:

9.3e + 9.3x rimborsabili con preavviso

superiore a 2 anni

Segnalazione volontaria

di cui:

9.4e + 9.4x operazioni di pronti contro termine

Emissioni pendenti, colonna (l) della tabella 1

TITOLI NEGOZIABILI

(totale euro e valute non appartenenti all'unione monetaria)

11 OBBLIGAZIONI EMESSE

11e + 11x con scadenza contrattuale

fino a 2 anni

11 OBBLIGAZIONI EMESSE

11e + 11x con scadenza contrattuale

superiore a 2 anni

12 TITOLI DEL MERCATO MONETARIO

>FINE DI UN GRAFICO>

(1) Ai fini del presente regolamento, il bilancio iniziale del 1° gennaio 1999 è identico a quello di fine esercizio 1998.

ALLEGATO III

OBBLIGHI STATISTICI DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DI PICCOLE DIMENSIONI DIVERSE DAGLI ENTI CREDITIZI

In materia di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dagli enti creditizi, le banche centrali nazionali che decidono di esentare le IFM di piccole dimensioni dagli obblighi di segnalazione integrale ne informano le istituzioni interessate ma continuano, come minimo, a raccogliere i dati annuali relativi al bilancio complessivo in modo da sorvegliare l'effettiva dimensione delle istituzioni dichiaranti nella categoria «di piccole dimensioni».

ALLEGATO IV

STANDARD MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori dichiaranti devono soddisfare i seguenti standard:

1. Standard minimi di trasmissione

a) Le segnalazioni alle banche centrali nazionali devono essere tempestive ed entro le scadenze fissate dalle stesse banche centrali.

b) Le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalle banche centrali nazionali.

c) La/le persona/e che fungono da referenti per la trasmissione devono essere identificate.

d) Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle banche centrali nazionali devono essere rispettate.

2. Standard minimi di accuratezza

e) Le informazioni statistiche devono essere corrette:

- deve essere rispettato ogni vincolo lineare (per esempio il totale dell'attivo di bilancio deve eguagliare il totale del passivo e delle poste patrimoniali; la somma dei totali parziali deve essere pari ai totali generali); e

- i dati mensili e trimestrali devono essere coerenti tra di loro.

f) Gli operatori dichiaranti devono essere in grado di fornire informazioni in merito all'evoluzione risultante dai dati forniti.

g) Le informazioni statistiche devono essere complete; eventuali lacune vanno evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile.

h) Le informazioni statistiche non devono contenere lacune continue e strutturali.

i) Gli operatori dichiaranti devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

j) Gli operatori dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle banche centrali nazionali per la trasmissione tecnica dei dati.

3. Standard minimi di conformità concettuale

k) Le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste dal regolamento della BCE.

l) All'occorrenza, in caso di scostamento da tali definizioni e classificazioni, gli operatori dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal regolamento della BCE.

m) Gli operatori dichiaranti devono essere in grado di spiegare la discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.

4. Standard minimi di revisione

n) La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle banche centrali nazionali vanno rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle di routine corredate di una nota esplicativa.

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