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Documento 32000O0018

Indirizzo della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000 (BCE/2000/18)

GU L 33 del 2.2.2001, pagg. 21–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2002; abrogato da 32002O0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/82/oj

32000O0018

Indirizzo della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000 (BCE/2000/18)

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 02/02/2001 pag. 0021 - 0064


Indirizzo della Banca centrale europea

del 1o dicembre 1998

sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000

(BCE/2000/18)

(2001/82/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendiconto ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.

(2) Ai sensi dell'articolo 26.3 dello statuto, il comitato esecutivo della BCE redige un bilancio consolidato del SEBC a fini analitici ed operativi.

(3) In base all'articolo 26.4 dello statuto, il consiglio direttivo della BCE stabilisce le regole necessarie per uniformare, ai fini dell'applicazione dello stesso articolo 26, le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti.

(4) Al fine di consentire un confronto, lo schema per i conti consolidati introdotto dal presente indirizzo deve essere reso applicabile allo schema dell'ultima situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema per l'anno 2000 che riporterà la data di riferimento del 29 dicembre 2000, allo schema della situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema al 31 dicembre 2000, allo schema raccomandato per le situazioni patrimoniali annuali delle BCN al 31 dicembre 2000 e allo schema raccomandato per i conti economici delle BCN per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2000, sebbene il presente indirizzo in generale si applichi dal 1o gennaio 2001.

(5) La BCE ritiene che sia estremamente importante rendere più trasparente il quadro regolamentare del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), benché ciò non sia richiesto dal trattato che istituisce la Comunità europea. A tal fine, la BCE ha deciso di pubblicare una versione consolidata dell'indirizzo della BCE del 1o dicembre 1998 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali, come modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000.

(6) È stato debitamente tenuto conto del lavoro preparatorio svolto dall'Istituto monetario europeo (IME).

(7) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante della legislazione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente indirizzo:

- per "banconote degli altri Stati membri partecipanti" si intendono le banconote emesse da una BCN presentate per il cambio a un'altra BNC o ad un suo agente designato,

- per "consolidamento" si intende il procedimento contabile mediante il quale i valori di bilancio di varie entità giuridiche distinte vengono aggregati come se questi costituissero un'unica entità,

- per "fini di rilevazione e rendicontazione contabili nel SEBC" si intendono i fini per i quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell'allegato I in conformità degli articoli 15 e 26 dello statuto,

- per "banche centrali nazionali" (BCN) si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"),

- per "Stati membri non partecipanti" si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

- per "Eurosistema" si intende l'insieme delle BCN e della BCE,

- per "periodo transitorio" si intende il periodo che inizia il 1o gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001,

- per "giorno lavorativo dell'Eurosistema" si intende un giorno in cui la BCE oppure una o più BCN sono operanti, in cui la componente "Interlinking" di Target è aperta e che sia un giorno di regolamento di operazioni sul mercato monetario in euro e di operazioni in cambi che coinvolgano l'euro.

2. Ulteriori definizioni di termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono riportate nel glossario che figura come allegato II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le regole stabilite nel presente indirizzo si applicano alla BCE e alle BCN per fini di rilevazione e di rendicontazione contabili nel SEBC.

2. Il presente indirizzo ha per oggetto unicamente la rilevazione e la rendicontazione contabili nel SEBC così come previsto dallo statuto e, pertanto, non stabilisce regole vincolanti per i rendiconti e la contabilità delle BCN in ambito nazionale. Per fini di coerenza e comparabilità fra i dati contabili del SEBC e quelli delle singole BCN in ambito nazionale, si raccomanda alle BCN di conformarsi, per quanto possibile, alle regole stabilite nel presente indirizzo nella propria attività di rilevazione e rendicontazione contabile in ambito nazionale.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

a) realtà economica e trasparenza: i metodi e le rendicontazioni contabili rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

b) prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione degli elementi che compongono il risultato economico sono effettuate in modo prudente. Nel contesto del presente indirizzo, ciò significa che le plusvalenze non realizzate non sono registrate come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente a un conto di rivalutazione. Tuttavia, il principio della prudenza non giustifica la creazione di riserve occulte né la deliberata sotto/sovrastima di elementi dello stato patrimoniale e del conto economico;

c) fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: le attività e le passività sono rettificate per tener conto di fatti accaduti fra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui i documenti di bilancio sono approvati dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non incidono sulle condizioni delle attività e delle passività alla data di chiusura dell'esercizio, ma sono di tale rilevanza che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di compiere valutazioni e scelte appropriate, i fatti stessi non danno luogo a rettifiche delle attività e passività, ma ne viene data debita notizia;

d) rilevanza: non sono ammessi scostamenti dalle regole contabili, comprese quelle che incidono sulla determinazione del risultato economico delle singole BCN e della BCE, a meno che essi possano ragionevolmente essere ritenuti irrilevanti nel contesto generale dei documenti contabili dell'istituzione dichiarante e per quano attiene alle modalità di rappresentazione dei dati della stessa;

e) continuità operativa: i documenti contabili sono redatti nella prospettiva della continuazione dell'attività;

f) competenza: i proventi e gli oneri sono imputati al periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti, prescindendo dal momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

g) coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti del reddito sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica nell'ambito del SEBC, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nei rendiconti contabili.

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Un'attività/passività finanziaria o di altro tipo è iscritta nello stato patrimoniale soltanto se:

a) è probabile che i futuri benefici economici connessi con l'attività (passività) affluiscano alla (defluiscano dalla) istituzione dichiarante;

b) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'istituzione dichiarante; e

c) il costo o il valore dell'attività per l'istituzione dichiarante, ovvero l'ammontare della obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

Articolo 5

Principio della data di regolamento e principio economico

1. Per un periodo di tempo esteso a non oltre due anni dopo la fine del periodo transitorio, la registrazione contabile nei sistemi contabili del SEBC è basata sul principio della data di regolamento.

2. Si raccomanda alle BCN di curare l'introduzione del principio economico entro tale periodo. L'allegato III riporta una descrizione dettagliata del principio economico.

3. Le BCN dotate di sistemi contabili basati sul principio economico possono continuare ad utilizzare questi sistemi per produrre i dati occorrenti per la rendicontazione contabile, purché le differenze rispetto ai valori che risulterebbero dall'applicazione del principio della data di regolamento siano irrilevanti. Qualora tale condizione non si verifichi, le BCN in questione apportano le necessarie rettifiche alle cifre segnalate.

CAPITOLO II

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rendicontazione nel SEBC si basa sulla struttura stabilita nell'allegato IV.

Articolo 7

Regole di valutazione per lo stato patrimoniale

1. Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio e i prezzi correnti di mercato.

2. La rivalutazione di posizioni in oro, strumenti valutari, titoli e strumenti finanziari (in bilancio e "fuori bilancio") è effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude alla BCE e alle BCN di rivalutare i propri portafogli con maggiore frequenza per fini interni, purché durante il trimestre vengano segnalati solo dati basati sul prezzo di negoziazione.

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra differenze di rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un'unica differenza di rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro derivante dal cambio/euro/dollaro USA alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera (considerando le operazioni in bilancio e "fuori bilancio") e distintamente per ogni singolo codice (stesso numero/tipo ISIN) per i titoli, eccetto quelli ricompresi fra le "Altre attività finanziarie", i quali sono trattati come disponibilità separate.

4. Le differenze di rivalutazione contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico a fine esercizio. Durante il trimestre le operazioni sono oggetto di segnalazioni in base ai prezzi e tassi di negoziazione.

Articolo 8

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

1. Un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è inscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito (ricevuto) garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane registrato nell'attivo dello stato patrimoniale stesso. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione onde trattasi sono considerati dalla BCE/BCN che è tenuta a riacquistarli come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2. Un'operazione di acquisto a pronti con patto di revendita a termine è registrata come erogazione di un prestito garantito nell'attivo dello stato patrimoniale, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'istituzione che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3. Le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine aventi per oggetto titoli denominati in valuta estera non hanno alcuna incidenza sul costo medio della posizione in valuta.

4. Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Tuttavia, se a fine esercizio i titoli presi in prestito non sono depositati presso il prenditore (prestatario), quest'ultimo è tenuto a costituire un accantonamento per perdite se il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato rispetto alla data del contratto di prestito titoli e a scritturare una passività relativa al ritrasferimento dei titoli se questi nel frattempo sono stati venduti dal prenditore (prestatario) stesso.

5. Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Nelle situazioni contabili non figurano le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

Articolo 9

Banconote e monete

1. Le banconote di altri Stati membri partecipanti detenute da una BCN non incidono contabilmente sull'ammontare delle banconote in circolazione, bensì vengono registrate fra le posizioni debitorie/creditorie interne all'Eurosistema. La procedura per il trattamento delle banconote di altri Stati membri partecipanti è la seguente:

a) la BCN che riceve banconote denominate in valute nazionali (dell'area dell'euro) emesse da un'altra BCN notifica giornalmente alla BCN emittente l'ammontare delle banconote introitate in occasione di operazioni di cambio, a meno che l'ammontare giornaliero sia di entità modesta. La BCN emittente effettua il corrispondente pagamento in favore della BCN ricevente attraverso il sistema Target;

b) la rettifica dell'ammontare delle "banconote in circolazione" è apportata nei libri contabili della BCN emittente al ricevimento della suddetta notifica.

2. L'ammontare delle "banconote in circolazione" è calcolato secondo uno dei seguenti due metodi:

Metodo A: BC = BP - BD - NR - S

Metodo B: BC = BI - BR - NR

Dove:

BC è l'ammontare delle "banconote in circolazione"

BP è il valore delle banconote prodotte oppure consegnate dalla stamperia incaricata

BD è il valore delle banconote distrutte

NR è il valore delle banconote di altri Stati membri partecipanti detenute da altre BCN (regolate ma non ancora rimpatriate)

BI è il valore delle banconote immesse in circolazione

BR è il valore delle banconote ricevute (vale a dire, versate alla BCN interessata)

S è il valore delle banconote giacenti presso la BCN interessata (banconote in "stock")

3. L'ammontare delle "banconote in circolazione" non comprende il valore delle monete metalliche nazionali, che è indicato separatamente.

4. Dopo il periodo transitorio, e fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro(1), le BCN tengono conti distinti per le banconote denominate in valute nazionali (dell'area dell'euro) e le banconote in euro.

5. L'ammontare delle "banconote in circolazione" all'inizio del periodo transitorio è registrato conformemente alla attuale prassi nazionale per quanto riguarda le banconote il cui corso legale cessa prima e durante il periodo transitorio.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL CONTO ECONOMICO

Articolo 10

Rilevazione delle componenti del reddito

1. Per la rilevazione delle componenti del reddito si applicano le seguenti regole:

a) gli utili e le perdite da negoziazione (realizzati) sono imputati al conto economico;

b) le plusvalenze da valutazione (non realizzate) non sono registrate tra i proventi, bensì imputate direttamente in un conto di rivalutazione;

c) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) sono inscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) registrate nel corrispondente conto di rivalutazione;

d) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze da valutazione (non realizzate);

e) non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze da valutazione (non realizzate) relative a un titolo, a una valuta o a disponibilità di oro con plusvalenze da valutazione (non realizzate) riguardanti altri titoli o valute o oro.

2. I sovrapprezzi o gli scarti (sconti) relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo del tasso di rendimento interno è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie (ad esempio per interessi maturati e premi/sconti ammortizzati) vengono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. Gli altri ratei e risconti vengono calcolati e contabilizzati con cadenza almeno annuale.

4. La BCE e le BCN possono calcolare i ratei e risconti con cadenza più ravvincinata, purché durante il trimestre i dati segnalati mediante le situazioni contabili siano basati sul solo valore di negoziazione.

5. I ratei e risconti denominati in valute estere sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato di fine trimestre e stornati in base allo stesso tasso di cambio.

6. Solo le operazioni che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare origine a utili o perdite da negoziazione (realizzati) su cambi.

Articolo 11

Determinazione del costo delle transazioni

1. Per quanto concerne la determinazione del costo si applicano le seguenti norme generali:

a) per l'oro, le posizioni in valuta estera e i titoli, al fine di determinare il "costo (di acquisto) del venduto" tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi, è utilizzato su base giornaliera il metodo del costo medio;

b) il costo medio (in termini di prezzo o di tasso di cambio) dell'attività/passività è diminuito/aumentato delle minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio;

c) nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare dovuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, tale interesse è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non è incluso nel costo o prezzo dell'attività ai fini della determinazione del prezzo medio.

2. Ai titoli si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni sono considerate al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

b) le commissioni di custodia e amministrazione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati come facenti parte del costo inerente ad una data operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

c) i proventi sono registrati al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

d) ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: o i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al valore di costo, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo prezzo medio ponderato da applicare alle vendite effettuate nel giorno onde trattasi, oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il prezzo medio modificato.

3. Per l'oro e le valute estere si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

b) le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento;

c) gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato del giorno in cui ha luogo il regolamento;

d) le acquisizioni nette di valute estere e di oro effettuate nel corso di un dato giorno sono sommate, al costo medio degli acquisti di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo cambio/prezzo dell'oro medio ponderato. In caso di vendite nette, il calcolo degli utili o perdite da negoziazione (realizzati) è basato sul costo medio delle rispettive consistenze (in valute o oro) del giorno precedente, cosicché il costo medio rimane invariato. Anche le differenze in termini di tasso di cambio/prezzo dell'oro medio relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite da negoziazione (realizzati). Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dianzi descritto. Pertanto, le vendite nette incidono sul costo medio della posizione debitoria, mentre gli acquisti netti sono portati in diminuzione della posizione al cambio/prezzo dell'oro medio ponderato esistente;

e) le spese per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputate al conto economico.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI "FUORI BILANCIO"

Articolo 12

Norme generali

1. Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei relativi utili o perdite.

2. Gli swaps su tassi d'interesse, i futures, i forward rate agreements e gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati come operazioni non connesse con quelle che si riflettono nella situazione patrimoniale.

3. Gli utili e le perdite rivenienti dagli strumenti finanziari "fuori bilancio" sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelle relative agli strumenti inscritti nella situazione patrimoniale.

Articolo 13

Operazioni a termine in cambi

1. Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite da negoziazione sulle operazioni di vendita vengono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, secondo il procedimento del confronto giornaliero tra acquisti e vendite. Gli utili e perdite da negoziazione vengono considerati come non realizzati fino alla data di regolamento e trattati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.

2. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principo della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

3. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate, e a fine trimestre l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico.

4. Gli acquisti a termine incidono sul costo medio della posizione in valuta a partire dalla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, a seconda delle convenzioni di mercato vigenti per il regolamento delle operazioni a pronti, al tasso di cambio di acquisto a pronti.

5. Con riferimento a ogni singola valuta estera le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti, compensando le eventuali differenze da valutazione risultanti per la valuta stessa. Le minusvalenze nette da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico qualora esse eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) iscritte nel conto di rivalutazione. Le plusvalenze nette da valutazione (non realizzate) sono accreditate al conto di rivalutazione.

Articolo 14

Swaps su valute

1. Gli acquisti e le vendite a pronti sono rilevati nei conti di situazione patrimoniale alla data di regolamento.

2. Gli acquisti e le vendite a termine sono rilevati in conti "fuori bilancio" dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine.

3. Le vendite sono rilevate al tasso di cambio a pronti dell'operazione, pertanto non si producono né utili né perdite.

4. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzato in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5. Le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate alla data di regolamento.

6. Il costo medio della posizione in valuta resta invariato.

7. La posizione a termine è valutata congiuntamente alla posizione a pronti.

Articolo 15

Futures su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione i futures su tassi di interesse sono registrati in conti "fuori bilancio".

2. Il margine iniziale di garanzia è rilevato come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nei conti di situazione patrimoniale.

3. I movimenti giornalieri dei margini di variazione sono rilevati nella situazione patrimoniale in un conto separato, come attività oppure come passività, a seconda dell'evoluzione del prezzo del contratto future. Il giorno di chiusura dell'operazione aperta si applica lo stesso procedimento; subito dopo il conto separato viene estinto e il complessivo risultato dell'operazione viene rilevato come utile o perdita a prescindere dalla circostanza che la consegna abbia o non abbia luogo. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

5. La conversione in euro, ove necessaria, è effettuata alla data di chiusura della posizione al tasso di cambio di mercato di quel giorno. Nello stesso giorno, l'eventuale introito di valuta estera incide sul costo medio della posizione in tale valuta.

6. In occasione dell'adeguamento giornaliero, i profitti e le perdite sono registrati in separati conti di situazione patrimoniale. Un conto separato dal lato dell'attivo rappresenta una perdita, mentre un conto separato dal lato del passivo rappresenta un guadagno. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico e accreditate in un conto del passivo (altre passività).

7. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); il conto economico viene accreditato per eventuali utili all'atto della chiusura (o scadenza) dell'operazione. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate a un conto di sospeso (altre attività) e accreditate al conto rivalutazione.

Articolo 16

Swaps su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione gli swaps su tassi di interesse sono rilevati in conti "fuori bilancio".

2. I previsti pagamenti di interessi, sia in entrata che in uscita, vengono registrati in base al principio della competenza. Per ciascun contratto di swap è consentita la registrazione dei pagamenti netti.

3. Gli swaps su tassi di interesse in una data valuta estera incidono sul costo medio della posizione in tale valuta quando sussiste una differenza tra i pagamenti in entrata e in uscita. Una differenza della specie indicata che si traduca in un introito di valuta incide sul costo medio della valuta allorquando il pagamento in entrata è esigibile.

4. Ogni swap su tassi di interesse è valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate a un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 17

Forward rate agreements

1. I forward rate agreements sono registrati in conti "fuori bilancio" alla data di contrattazione.

2. Il pagamento differenziale effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato in pari data nel conto economico. Non ha luogo la rilevazione dei pagamenti in base al principio della competenza.

3. Nel caso di forward rate agreement in una valuta estera, il pagamento differenziale influisce sul costo medio della posizione in quella valuta. Il pagamento differenziale viene convertito in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento. Un pagamento che comporti un introito di valuta incide sul costo medio della valuta stessa allorquando il pagamento è esigibile.

4. Ogni forward rate agreements viene valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate a un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 18

Operazioni a termine in titoli

Le operazioni a termine in titoli possono essere contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti:

Metodo A:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

b) le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento. Il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

c) alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine contrattuale è rilevata come utile o perdita da negoziazione (realizzato/a);

d) nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta nella medesima valuta se la BCE/BCN detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale la BCE/BCN non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d);

e) le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo a termine di mercato per la rimanente durata del contratto. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) di fine esercizio vengono addebitate al conto economico, mentre le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate al conto rivalutazione. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico.

Metodo B:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate;

b) a fine trimestre la rivalutazione di un titolo è effettuata sulla base della posizione netta risultante dalle partite registrate in conti di situazione patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo rilevate nei conti "fuori bilancio". L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 7. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;

c) il risultato economico di una vendita a termine è rilevato nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale (o il costo medio degli impegni di acquisto registrati "fuori bilancio" se la posizione inclusa nella situazione patrimoniale è insufficiente) al momento della vendita.

CAPITOLO V

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 19

Procedure e schemi

1. La segnalazione dei dati contabili ai fini della rendicontazione del SEBC viene effettuata nel rispetto delle procedure e delle scadenze stabilite nell'allegato V. Il comitato esecutivo della BCE può modificare tali procedure e scadenze.

2. Gli schemi di rendicontazione devono essere coerenti con il presente indirizzo e comprendono tutte le voci specificate nell'allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi di situazione patrimoniale.

3. Lo schema delle varie situazioni contabili da pubblicare è stabilito nei seguenti allegati:

a) allegato VI: situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata dopo la fine del trimestre;

b) allegato VII: situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata nel corso del trimestre;

c) allegato VIII: situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema.

4. Il comitato esecutivo della BCE approva gli schemi delle varie situazioni contabili interne.

Articolo 20

Canale di trasmissione

1. Il normale canale di trasmissione di tutti i dati di situazione patrimoniale dalle BCN alla BCE è il sistema "Exchange of Non-Statistical Data" (ENSD).

2. Quando una BCN è avvertita telefonicamente del mancato arrivo tempestivo dei dati, essa invia prontamente i dati mancanti attraverso il canale di comunicazione ESND, oppure mediante posta elettronica (CebaMail), telefax o altro mezzo di trasmissione concordato con la BCE. Tutti i messaggi inviati attraverso l'uso di procedure di back-up sono inviati di nuovo attraverso il canale di comunicazione ESND non appena questo sia stato ripristinato.

Articolo 21

Trattamento degli errori

1. Qualora, in seguito all'accertamento di un errore, una BCN trasmetta dati rettificati per il tramite di ENSD, la BCE prende atto della nuova versione (che reca un numero di versione più alto) e la sostituisce a quella precedente.

2. In primo luogo, la BCN interessata o la BCE decide se l'errore è rilevante nel contesto della propria situazione patrimoniale, al fine dell'inclusione nella rendicontazione contabile dell'Eurosistema. Gli errori rilevanti sono notificati dalla BCN interessata all'unità della BCE responsabile della rendicontazione contabile. Tale unità giudica se l'errore può influenzare le decisioni operative dell'Eurosistema. In caso affermativo viene diffusa internamente una situazione contabile rettificata in cui sono evidenziati i cambiamenti rispetto a quella originale e le ragioni dei cambiamenti stessi.

3. Gli errori rilevanti concernenti le situazioni contabili pubblicate dell'Eurosistema sono considerati nella successiva situazione contabile pubblicata rettificando le cifre del periodo precedente e spiegando le rettifiche in una nota di accompagnamento.

4. Per quanto riguarda il prospetto giornaliero sulle movementazioni e sui saldi, la BCE viene informata di tutti gli errori che hanno incidenza sulle cifre segnalate.

Articolo 22

Criteri di arrotondamento

I dati trasmessi sono arrotondati al milione di euro più vicino, fatta eccezione per il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi, nel quale è obbligatorio l'arrotondamento all'unità euro più vicina.

Articolo 23

Festività

1. Allorché una BCN e il relativo sistema nazionale di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) sono chiusi per festività locali, si applicano le regole seguenti:

a) se la BCN è chiusa il giorno di riferimento, la BCE utilizza, per le situazioni contabili giornaliere (e settimanali), i dati del giorno lavorativo precedente;

b) se la BCN è chiusa il giorno successivo a quello di riferimento, si applicano le norme seguenti:

i) la BCN trasmette la situazione patrimoniale (preliminare) entro le ore 8 (ora della BCE) o la sera del giorno di riferimento;

ii) per quanto riguarda la situazione patrimoniale interamente verificata, da trasmettere entro le ore 16 (ora della BCE), la BCN può differire la trasmissione dei dati fino alle ore 8 (ora della BCE) del giorno lavorativo successivo (ossia due giorni dopo la data di riferimento).

2. Se una BCN è chiusa per festività locali, ma il sistema RTGS nazionale è operativo, la rendicontazione contabile/trasmissione dei dati vengono effettuate secondo le regole stabilite per i giorni lavorativi dell'Eurosistema.

3. Se una BCN e il sistema RTGS nazionale sono chiusi per due giorni consecutivi a causa di festività locali, la BCN assicura che siano trasmessi entro l'ora stabilita alla BCE i dati dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

4. Quando la BCE è chiusa per festività locali, essa assicura che la rendicontazione contabile venga effettuata come nei giorni lavorativi dell'Eurosistema.

5. Le rettifiche di rivalutazione di fine trimestre non vengono differite a causa di festività locali.

6. La pubblicazione della situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema non viene differita a causa di festività locali.

CAPITOLO VI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 24

Stato patrimoniale e conto economico pubblicati

Si raccomanda che le BCN adattino i propri schemi dello stato patrimoniale e del conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell'allegato IX e nell'allegato X.

CAPITOLO VII

NORME PER IL CONSOLIDAMENTO

Articolo 25

Regole generali per il consolidatamento

1. Le situazioni patrimoniali consolidate dell'Eurosistema comprendono tutte le voci iscritte nelle situazioni patrimoniali della BCE e delle BCN.

2. Le situazioni patrimoniali consolidate dell'Eurosistema sono redatte dalla BCE nel rispetto dei requisiti di uniformità dei principi e tecniche contabili nonché di coincidenza dei periodi contabili di riferimento nell'Eurosistema, e operando le rettifiche di consolidamento derivanti dalle operazioni e posizioni all'interno dell'Eurosistema, nonché dai cambiamenti intervenuti nella composizione dell'Eurosistema.

3. Le singole voci di situazioni patrimoniali, ad esclusione delle posizione debitorie/creditorie delle BCN e della BCE all'interno dell'Eurosistema vengono aggregate ai fini del consolidamento.

4. Nel processo di consolidamento le posizioni delle BCN e della BCE verso terzi sono considerate per gli importi lordi.

5. Le posizioni all'interno dell'Eurosistema (eccetto il capitale della BCE, le posizioni risultanti dal trasferimento di riserve estere alla BCE, i certificati di debito della BCE, gli effetti cambiari rilasciati dalle BCN e le banconote emesse dalla BCE) sono indicate nelle situazioni patrimoniali della BCE e delle BCN per l'importo netto (ossia come differenza fra attività e passività).

6. I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutte le situazioni contabili dell'Eurosistema sono redatte in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento.

Articolo 26

Dati mancanti

1. Per il consolidamento dei dati da parte della BCE è necessario che quest'ultima riceva, debitamente, tutti i dati da tutte le BCN. In circostanze eccezionali, in luogo di dati mancanti la BCE può utilizzare i dati del precedente giorno lavorativo.

2. Quando nelle versioni interne delle situazioni contabili consolidate dell'Eurosistema, vi sono sostituzioni di dati mancanti, tali situazioni sono accompagnate da una nota esplicativa degli interventi effettuati.

Articolo 27

Distribuzione delle situazioni contabili consolidate

1. L'unità operativa della BCE responsabile del consolidamento è anche responsabile della distribuzione delle situazioni contabili consolidate.

2. Le situazioni contabili vengono trasmesse simultaneamente agli utilizzatori nell'ambito della BCE e alle BCN. Gli schemi delle situazioni inviate dalla BCE alle BCN corrispondono agli schemi rispettivamente utilizzati dalle BCN per l'invio dei dati. Il normale canale di trasmissione delle situazioni contabili consolidate dalla BCE alle BCN è il sistema ENSD. Nel caso in cui il sistema ENSD non sia disponibile, le situazioni contabili vengono inviate mediante posta elettronica (CebaMail). Tutti i messaggi inviati via CebaMail sono di nuovi spediti via ENSD non appena il funzionamento del sistema è stato ripristinato.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1. Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario è l'organo del SEBC deputato ad assistere il consiglio direttivo, per il tramite del comitato esecutivo, in ordine all'elaborazione e all'applicazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel SEBC.

2. Nell'interpretare le disposizioni del presente indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione comunitaria e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

Articolo 29

Norme transitorie

1. Tutte le attività e passività in essere alla fine della giornata lavorativa 31 dicembre 1998, sono rivalutate il 1o gennaio 1999. Le plusvalenze (da valutazione) non realizzate sorte entro il 1o gennaio 1999 sono tenute distinte dalle eventuali plusvalenze (da valutazione) non realizzate che possano determinarsi dopo tale data, e restano di pertinenza delle BCN. I prezzi e tassi di mercato applicati dalla BCE e dalle BCN per la redazione delle situazioni patrimoniali iniziali del 1o gennaio 1999 costituiscono il nuovo costo medio all'avvio del periodo transitorio.

2. Si raccomanda che le plusvalenze (da valutazione) non realizzate sorte il 1o gennaio 1999 o precedentemente non siano considerate come distribuibili al momento della transizione, bensì vengano trattate come realizzabili/distribuibili solo in relazione alle operazioni che abbiano luogo dopo l'avvio del periodo transitorio.

3. Gli utili e le perdite (per la componente prezzo) dovuti al trasferimento di attività dalle BCN alla BCE vengono considerati come realizzati. Gli utili e le perdite in cambi e in oro vengono considerati come realizzati in quanto i risultanti crediti verso la BCE sono denominati in euro.

4. Il presente articolo non pregiudica le decisioni da adottare ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo nell'attuale versione modificata entra in vigore il 1o gennaio 2001. Tuttavia, le disposizioni ivi contenute si applicano anche allo schema dell'ultima situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema per l'anno 2000 che riporterà la data di riferimento del 29 dicembre 2000, allo schema della situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema del 31 dicembre 2000, allo schema raccomandato per le situazioni patrimoniali annuali delle BCN del 31 dicembre 2000 e allo schema raccomandato per il conto economico delle BCN per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2000.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2000.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

RENDICONTAZIONE CONTABILE PER L'EUROSISTEMA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

GLOSSARIO

Accantonamenti: importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi e/o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. "Riserve"). Gli accantonamenti per passività e oneri futuri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

Ammortamento: riduzione contabile sistematica di un premio/sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

Ammortamento in quote costanti: ammortamento determinato, nell'ambito di un dato periodo di tempo, ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

Attività: risorsa controllata dall'impresa risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici all'impresa stessa.

Attività finanziaria: attività sotto forma di i) contante; ii) diritto contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un'altra impresa; iii) diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; iv) strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

Conti di rivalutazione: conti di situazione patrimoniale nei quali viene registrata la differenza fra il costo (aggiustato) di acquisizione di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un'attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

Contratto in cambi a termine: prevede l'acquisto o la vendita definitiva di un certo ammontare di valuta estera contro un'altra valuta (solitamente la moneta nazionale) per consegna a una determinata data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, a un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

Corso secco: prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

Costo dell'operazione (transazione): costi che possono essere considerati inerenti a una specifica operazione.

Costo medio: costo determinato con il metodo della media continua (o ponderata), in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato.

Data di regolamento: data nella quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato registrato nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

Data di scadenza: data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

Disponibilità (o consistenza) in valuta: posizione netta nella valuta considerata. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta specifica.

Forward rate agreement: contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

Future su tassi di interesse: contratto a termine negoziato in un mercato organizzato con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse, ad esempio un titolo obbligazionario, a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

Interlinking: insieme di infrastrutture tecniche, modalità operative e procedure create o adattate nell'ambito di ciascun sistema RTGS nazionale e del sistema di pagamento della BCE (EPM) al fine di effettuare pagamenti transnazionali mediante il sistema Target.

International Securities Identification Number (ISIN): numero di identificazione assegnato a ciascun titolo dall'autorità rispettivamente competente.

Principio della data di regolamento: principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono registrati nella data di regolamento.

Principio economico: principio contabile in base al quale le operazioni vengono registrate nella data di negoziazione.

Operazione a termine in titoli: contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse (solitamente un titolo obbligazionario) a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura.

Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ("reverse repo"): contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività e contestulamente rivenda tale attività, a un prezzo prestabilito, su richiesta della controparte oppure al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte ("triparty repo").

Operazione temporanea: operazione mediante la quale una banca centrale acquista a pronti (nel caso del "reverse repo") o vende a pronti (nel caso del "repo") attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

Passività: obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

Passività finanziaria: qualsiasi passività che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

Plusvalenza/minusvalenza (da valutazione) non realizzata: utile/perdita risultante dalla valutazione di un'attività rispetto al suo costo (rettificato) di acquisizione.

Utili e perdite realizzati (da negoziazione): utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.

Premio (o sovraprezzo): differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo allorché il secondo è superiore al primo.

Prezzo di mercato: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, (solitamente) escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato (per esempio: borsa valori) oppure su un mercato non organizzato (mercato OTC).

Prezzo dell'operazione (transazione): prezzo convenuto fra le parti alla stipula di un contratto.

Prezzo medio di mercato: valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate da market-makers o da mercati organizzati riconosciuti.

Regolamento: atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta il ripianamento dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

Riserva: importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data della situazione patrimoniale.

Sconto: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

Swap su tassi di interesse (a valute incrociate): contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta (o in due valute differenti).

Swap su valute: operazione di acquisto/vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita/acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

Target: sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo, composto da un sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) presso ciascuna delle banche centrali nazionali, dal sistema EPM e dall'Interlinking.

Tasso di rendimento interno: tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

Titolo a sconto: attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o venduta sotto la pari.

ALLEGATO III

PRINCIPIO ECONOMICO: DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Il cosiddetto sistema contabile su base economica differisce da quello basato sulla data di regolamento in quanto esso si prefigge di rilevare gli eventi che incidono sulla situazione economico-patrimoniale dell'azienda e i connessi rischi al più presto possibile, allo scopo di fornire una immagine il più possibile accurata di tale situazione.

Le principali caratteristiche di tale sistema sono:

1. la registrazione nella data di negoziazione delle operazioni che comportano una consegna in epoca successiva;

2. l'immediata rilevanza, per le posizioni in valuta estera:

- degli importi acquistati e non ancora ricevuti (ovvero venduti e non ancora consegnati),

- degli interessi maturati;

3. la considerazione del risultato economico sia su base giornaliera che in sede di regolamento.

1. Registrazione nella data di negoziazione

Le operazioni che comportano una consegna differita devono essere registrate alla data di contrattazione in conti fuori bilancio (di memoria), al fine di rappresentare correttamente i connessi impegni e rischi.

Questo principio potrebbe essere applicato, ad esempio, nei seguenti casi:

- importi acquistati e non ancora ricevuti, oppure venduti e non ancora consegnati, in relazione a contratti in cambi a pronti (il cui regolamento avviene di solito due giorni dopo),

- importi da ricevere o da consegnare riguardanti contratti in cambi a termine,

- importi concessi in prestito e non ancora erogati o presi, oppure spediti e non ancora ricevuti, nell'ambito di operazioni di prestito attivo o passivo di valuta estera,

- titoli acquistati e non ancora ricevuti, oppure venduti e non ancora consegnati.

Gli importi in valuta estera da ricevere o da consegnare in caso di operazioni in cambi a pronti o a termine devono essere considerati nelle posizioni in valuta dal giorno della loro registrazione.

2. Rilevanza degli interessi maturati nelle posizioni in valuta estera

Dal punto di vista giuridico, gli interessi maturano su attività o passività guadagnate o dovute, o possedute, giorno per giorno. Di conseguenza, essi incidono sulla situazione economico-patrimoniale dal giorno in cui iniziano a maturare.

Nel caso particolare degli interessi in valuta estera, gli importi maturati comportano un rischio di cambio. Il tasso di cambio da applicare a questi interessi attivi o passivi ai fini dell'imputazione al conto economico è quello del giorno in cui avviene la loro rilevazione. È in riferimento a questo tasso di cambio che verranno poi determinati gli utili/perdite su cambi relativi alle attività e passività in questione. Pertanto, gli interessi maturati in valuta estera (compresi i premi e gli sconti sulle operazioni a termine) dovrebbero essere iscritti giornalmente nella posizione in valuta estera.

3. Considerazione del risultato economico sia su base giornaliera che in sede di regolamento

Ogni sfasamento fra il giorno in cui maturano gli interessi e il giorno in cui essi sono contabilizzati si traduce in un differente importo di:

- interessi attivi e passivi,

- plusvalenze e minusvalenze (da valutazione) non realizzate.

Sebbene la somma dei due importi rimanga uguale, la sua ripartizione può differire a seconda che sia adottato il principio della data di regolamento ovvero il principio economico.

Inoltre, poiché le regole contabili armonizzate prevedono diversi trattamenti per gli utili e perdite da negoziazione (realizzati) e per le plus/minusvalenze (da valutazione) non realizzate, è essenziale che la classificazione di queste due categorie di risultati sia accurata. Pertanto, il principio economico prevede che gli interessi maturati (compresi i premi e gli sconti sulle operazioni a termine) vengano giornalmente:

- rilevati in conti di assestamento iscritti nella situazione patrimoniale,

- convertiti al tasso del giorno di rilevazione per l'imputazione al conto economico.

Queste registrazioni non verrebbero stornate e gli interessi maturati verrebbero rimossi dai conti di assestamento alla data del pagamento.

ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

ATTIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

PASSIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

SCADENZE PER LA RENDICONTAZIONE CONTABILE DELL'EUROSISTEMA E DEL SEBC

1. Situazione contabile giornaliera

L'analisi giornaliera della liquidità compiuta della BCE si basa, fra l'altro, sui dati di situazione patrimoniale delle BCN relativi al precedente giorno lavorativo. Le BCN sono tenute a sottoporre tali dati alla BCE per tutti i giorni nei quali hanno effettuato delle operazioni. Inoltre, parte dei saldi relativi alle posizioni debitorie/creditorie all'interno dell'Eurosistema è utilizzata per fini di "riconciliazione" in relazione al prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi.

Riquadro 1: Procedure per la situazione contabile giornaliera

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Situazione contabile giornaliera dopo la fine del trimestre

Conformemente all'articolo 7, alla fine del trimestre è effettuata la rivalutazione delle posizioni in oro, strumenti in valuta estera, titoli e strumenti finanziari. Le BCN sono tenute a trasmettere le propri situazioni contabili alla BCE conformemente ai principi enunciati nel riquadro seguente.

Riquadro 2: Procedure per le situazioni contabili dopo la fine del trimestre

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema

La data di riferimento della situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema è il venerdì; la pubblicazione ha luogo il successivo martedì pomeriggio(1). La prima situazione contabile settimanale consolidata dopo la fine del trimestre è pubblicata il mercoledì successivo(2).

Riquadro 3: Procedure per la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Situazione patrimoniale annuale

Entro il mese di febbraio le BCN trasmettono alla BCE la propria situazione patrimoniale di fine esercizio.

5. Prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi

Ogni giorno lavorativo dell'Eurosistema è redatto un prospetto consolidato giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi secondo la seguente procedura:

Riquadro 4: Procedure per il prospetto giornaliero sulle movimentazioni e sui saldi

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Qualora il periodo di produzione della situazione contabile settimanale dell'Eurosistema comprenda un giorno che non è giorno lavorativo per l'Eurosistema (cfr. articolo 1), tale giorno è escluso dalla programmazione temporale per la preparazione e pubblicazione della situazione contabile settimanale consolidata dell'Eurosistema, e di conseguenza la pubblicazione sarà corrispondentemente spostata.

(2) Ciò significa che la sequenza temporale per la preparazione della situazione contabile settimanale dopo la fine del trimestre differisce da quella indicata nel riquadro 3.

ALLEGATO VI

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA SETTIMANALE DELL'EUROSISTEMA: SCHEMA DA USARE PER LA PUBBLICAZIONE DOPO LA FINE DEL TRIMESTRE

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA SETTIMANALE DELL'EUROSISTEMA: SCHEMA DA USARE PER LA PUBBLICAZIONE DURANTE IL TRIMESTRE

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VIII

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ANNUALE DELL'EUROSISTEMA

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IX

STATO PATRIMONIALE ANNUALE DI UNA BANCA CENTRALE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO X

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DI UNA BANCA CENTRALE((Il conto economico della BCE segue uno schema leggermente differente, cfr. l'allegato IV della decisione BCE/2000/16 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).))

>SPAZIO PER TABELLA>

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