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Documento 32007R0004

Regolamento (CE) n. 4/2007 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2006/20)

GU L 56M del 29.2.2008, pagg. 1–3 (MT)
GU L 2 del 5.1.2007, pagg. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/2010; abrog. impl. da 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/4/oj

5.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/3


REGOLAMENTO (CE) N. 4/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2006/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (2), impone alle istituzioni finanziarie monetarie la segnalazione a cadenza trimestrale di dati statistici disaggregatati per paese e per valuta. Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) necessita di essere modificato al fine di estendere gli obblighi di segnalazione dei dati relativi a Bulgaria e Romania, che aderiranno all’Unione europea il 1o gennaio 2007.

(2)

In virtù del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), la segnalazione di dati trimestrali sulle posizioni nei confronti delle controparti residenti nei territori degli Stati membri che hanno adottato l'euro è obbligatoria. Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) deve essere pertanto modificato, al fine di prendere in considerazione l’adozione dell’euro da parte della Slovenia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1)

nell’articolo 4, paragrafo 2, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “*”»;

2)

gli allegati I e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).


ALLEGATO

Gli allegati I e V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

nella parte 1 la sezione IV è modificata come segue:

i)

nella prima e seconda frase del paragrafo 6a, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#”o “*”»;

ii)

nella prima e seconda frase del paragrafo 7a, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “*”»;

iii)

nella prima frase del paragrafo 9a, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “*”»;

b)

la parte 2 è modificata come segue:

i)

nella tabella 3 «Disaggregazione per paese»:

sotto il titolo «B. Altri Stati membri partecipanti (vale a dire escluso il settore domestico) + parte di C. Resto del mondo (Stati membri)», due colonne, rispettivamente dal titolo «BG» e «RO», sono inserite dopo l’ultima colonna. Tutte le celle di ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo «*»,

nella colonna dal titolo «SI», il simbolo «#» è cancellato da ciascuna cella,

nella «Nota generale», i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “*”»;

ii)

nella tabella 4 «Disaggregazione per valuta»:

sotto il titolo «Valute di altri Stati membri», due colonne dal titolo rispettivamente «BGN» e «RON» sono inserite dopo l’ultima colonna. Tutte le celle di ciascuna di tali due colonne sono contrassegnate con il simbolo «*»,

la colonna dal titolo «SIT» è cancellata,

nella «Nota generale», i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “*”»;

2)

l’allegato V è modificato come segue:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi 1c, 1d e 1d:

«1c.

Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle contrassegnate con il simbolo “*” avviene con riferimento ai dati trimestrali relativi al periodo che si conclude a marzo 2007.

1d.

Nel caso in cui la BCN competente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi a partire dai dati trimestrali del periodo che si conclude a marzo 2007, la segnalazione avviene trascorsi 12 mesi dalla comunicazione dell’obbligo di segnalazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti.

1e.

Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alla colonna dal titolo “SI” nella tavola 3, sotto il titolo “B. Altri Stati membri partecipanti (ovvero esclusi i residenti nazionali) + parte di C. Resto del mondo (Stati membri)”, avviene con riferimento ai dati trimestrali relativi al periodo che si conclude a marzo 2007.»;

b)

nel paragrafo 2a i termini «con il simbolo “*”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “*”».


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