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Documento 32003D0017(01)

2004/43/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2003/17)

GU L 9 del 15.1.2004, pagg. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 327 - 328
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 327 - 328
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 327 - 328
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edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 327 - 328
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 327 - 328

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/04/2004; abrogato da 32004D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/43/oj

32003D0017(01)

2004/43/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2003/17)

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/2004 pag. 0027 - 0028


Decisione della Banca centrale europea

del 18 dicembre 2003

relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(BCE/2003/17)

(2004/43/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.3 e l'articolo 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del quarto trattino dell'articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/1998/13, del 1o dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea(1) stabilisce le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente "ponderazioni" e "schema di capitale"), a decorrere dal 1o giugno 1998.

(2) L'articolo 29.3 dello statuto prevede che le ponderazioni siano adeguate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1 dello statuto. Lo schema adeguato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale avviene l'adeguamento.

(3) In conformità della decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea(2), la Commissione europea ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale adeguato.

(4) I profitti o le perdite netti della BCE (se esistenti) per l'esercizio finanziario 2003 dovrebbero essere ripartiti e distribuiti conformemente all'articolo 33.1, lettera b), e all'articolo 33.2 dello statuto e in conformità delle ponderazioni applicabili il 31 dicembre 2003. Il medesimo principio si applica alla ripartizione del reddito monetario delle BCN conformemente all'articolo 32.1 dello statuto, alla distribuzione del reddito di seigniorage, alla remunerazione sui crediti delle BCN pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e alla remunerazione sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e in ordine ascendente fino a raggiungere esattamente il 100 %, o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali in ordine discendente dalla/e quota/e più grande/i fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale descritto nell'articolo 29 dello statuto sono indicate come segue e sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2004:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Disposizioni finali e transitorie

1. La decisione BCE/1998/13 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2004.

2. Ciascuno dei profitti o delle perdite netti della BCE (se esistenti), il reddito monetario delle BCN, il reddito di seigniorage della BCE, la remunerazione sui crediti delle BCN pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e la remunerazione sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2003, sono ripartiti e distribuiti in conformità delle ponderazioni applicabili il 31 dicembre 2003.

3. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.

4. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.

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