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Documento 32012D0034(01)

2013/35/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2012 , relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (BCE/2012/34)

GU L 14 del 18.1.2013, pagg. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/05/2013; abrogato da 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/35(1)/oj

18.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/22


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2012

relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera

(BCE/2012/34)

(2013/35/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, congiuntamente al primo trattino dell’articolo 3.1 e dell’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni regolari ai sensi delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)

Al fine di agevolare la fornitura di liquidità alle controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, il 6 settembre 2012 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare temporaneamente i criteri che determinano l’idoneità delle attività ad essere utilizzate come garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, accettando strumenti di debito negoziabili denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi in qualità di attività idonee per le operazioni di politica monetaria. Il 10 ottobre 2012, la decisione del Consiglio direttivo è stata attuata dall’Indirizzo BCE/2012/23 (2), che ha modificato l’Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (3).

(4)

Il 26 novembre 2012, il Consiglio direttivo ha adottato l’Indirizzo BCE/2012/25 che modifica l’indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (4). Elencare le strutture degli interessi degli strumenti di debito negoziabili accettati ai sensi del quadro dell’Eurosistema per la politica monetaria era tra i motivi della modifica.

(5)

Alcuni strumenti di debito negoziabili denominati in valuta estera attualmente idonei ai sensi dell’articolo 5 bis dell’Indirizzo BCE/2012/18 hanno una cedola variabile legata a differenziale costante a un tasso di interesse di riferimento (flat floating coupon) collegata a un indice corrispondente a un tasso del mercato monetario relativo alla valuta di denominazione. Tali strumenti cessano di essere idonei a far data dal 3 gennaio 2013, data a partire dalla quale inizierà l’applicazione delle più recenti modifiche all’Indirizzo BCE/2011/14. Tuttavia, il Consiglio direttivo ritiene che gli strumenti di debito negoziabili denominati in una valuta estera dovrebbero mantenere la propria idoneità temporanea quali garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dal fatto se le loro cedole siano collegate a tassi di interesse in valute diverse dall’euro o a indici sul tasso di inflazione non afferenti all’area dell’euro. Per tale ragione, il Consiglio direttivo ha deciso di sospendere l’efficacia della disposizione specifica dell’Indirizzo BCE/2011/14 che non consentirebbe a tali attività di continuare a essere idonee.

(6)

Le misure supplementari definite nella presente decisione devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie per garantire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sospensione dell’efficacia di talune disposizioni dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14

1.   I criteri minimi di idoneità dell’Eurosistema per le cedole, come specificati al punto 1), lettera b) della Sezione 6.2.1.1 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi per gli strumenti di debito negoziabili denominati in valuta estera conformemente all’articolo 2.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l’Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, il primo prevale.

3.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l’Indirizzo BCE/2012/18, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, il primo prevale.

4.   Le BCN continuano ad applicare le disposizioni degli Indirizzi BCE/2011/14 e BCE/2012/18, senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.

Articolo 2

Continuazione dell’ammissione di talune garanzie denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili idonei ai sensi dell’articolo 5 bis dell’Indirizzo BCE/2012/18 con cedole collegate a un solo tasso del mercato monetario relativo alla valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, sono idonei ai fini delle operazioni di politica monetaria.

2.   La BCE ha la facoltà di pubblicare sul suo sito internet, all’indirizzo www.ecb.europa.eu, un elenco di ulteriori tassi d’interesse di riferimento in valuta estera ammissibili in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 gennaio 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14.

(3)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

(4)  GU L 348 del 18.12.2012, pag. 30.


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