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Documento 32006D0024(01)

2007/45/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2006 , che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite ( BCE/2006/24 )

GU L 24 del 31.1.2007, pagg. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 01/01/2009; abrogato da 32008D0027(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/45(1)/oj

31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/9


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2006

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2006/24)

(2007/45/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania e delle rispettive banche centrali nazionali (BCN) che il 1o gennaio 2007 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1), stabilisce a decorrere dal 1o gennaio 2007 le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che sarà membro del SEBC il 1o gennaio 2007 nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).

(2)

Di conseguenza, i crediti che le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») hanno nei confronti della BCE in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto e che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta che tali BCN partecipanti hanno effettuato a favore della BCE (di seguito «crediti») devono essere adeguati. Le BCN partecipanti i cui crediti aumentano a causa dell'estensione dello schema di capitale il 1o gennaio 2007 effettuano di conseguenza un trasferimento compensativo alla BCE, mentre la BCE effettua un trasferimento compensativo alle BCN partecipanti i cui crediti diminuiscono a causa di tale estensione.

(3)

Le attività di riserva in valuta trasferibili alla BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2007, non potranno eccedere il limite di 57 606 524 025,77 EUR.

(4)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle aspettative legittime posti alla base dello statuto, le BCN partecipanti la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenta a causa dei summenzionati adeguamenti dovranno altresì effettuare un trasferimento compensativo a quelle BCN partecipanti la cui quota relativa diminuisce.

(5)

Le ponderazioni di ciascuna BCN partecipante valide fino al 31 dicembre 2006 e a partire dal 1o gennaio 2007 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN partecipanti, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE.

(6)

Di conseguenza, è necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2003/21, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il contributo alle riserve e accantonamenti della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (2), e la decisione BCE/2004/8, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e per questioni finanziarie correlate (3).

(7)

In virtù dell'articolo 1 della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (4), la deroga di cui gode la Slovenia ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 (5) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2006. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatta salva la generalità del «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equiparabili alle riserve per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell'oro;

b)

per «data di trasferimento» si intende il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione da parte del consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2006;

c)

«reddito della BCE derivante dalle banconote in euro» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione», come definito nell'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2005/11, del 17 novembre 2005, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (6).

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante aumenta a causa dell'aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2007, tale BCN partecipante trasferisce alla BCE, nella data di trasferimento, l'importo come determinato nel paragrafo 3.

2.   Se la quota di una BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2007, tale BCN partecipante riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo come determinato nel paragrafo 3.

3.   La BCE, alla data in cui il consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2006 o prima di tale data, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN partecipante o l'importo che la BCN partecipante considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN partecipante riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN partecipante al 31 dicembre 2006 e la ponderazione della stessa a partire dal 1o gennaio 2007, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1o gennaio 2007, ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.

5.   Alla data di trasferimento, una BCN partecipante, o la BCE, soggetta all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferisce altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN partecipante e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   Dal momento che l'adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite per la Banka Slovenije sarà disciplinato dalla decisione BCE/2006/30, del 30 dicembre 2006, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Banka Slovenije (7), il presente articolo regola l'adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite dalle altre BCN partecipanti.

2.   I crediti delle BCN partecipanti sono adeguati a decorrere dal 1o gennaio 2007 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN partecipanti a decorrere dal 1o gennaio 2007 è indicato nella terza colonna della tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

3.   Ciascuna BCN partecipante, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2007 il valore assoluto del credito (in euro) indicato in corrispondenza del proprio nome nella quarta colonna della tabella che figura nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN partecipante trasferisce alla BCE e il segno positivo «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN partecipante.

4.   Nella prima giornata di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) successiva al 2 gennaio 2007, ciascuna BCN partecipante trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo (in euro) indicato in corrispondenza del proprio nome nella quarta colonna della tabella che figura nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN partecipante trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN partecipante.

5.   Nella prima giornata di operatività di TARGET successiva al 2 gennaio 2007, la BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 4, trasferiscono inoltre separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data del trasferimento sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN partecipanti. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 3, paragrafo 5, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

2.   Ogni trasferimento di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, avviene separatamente attraverso TARGET.

3.   La BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2.   Le decisioni BCE/2003/21 e BCE/2004/8 sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   I riferimenti alle decisioni BCE/2003/21 e BCE/2004/8 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 9 del 15.1.2004, pag. 36.

(3)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 13.

(4)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(5)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(6)  GU L 311 del 26.11.2005, pag. 41.

(7)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

BCN partecipante

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, il 31 dicembre 2006

(EUR)

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2007

(EUR)

Importo trasferito

(EUR)

Nationale Bank van België/ Banque nationale de Belgique

1 419 101 951,42

1 423 341 995,63

+4 240 044,21

Deutsche Bundesbank

11 761 707 507,63

11 821 492 401,85

+59 784 894,22

Banca di Grecia

1 055 840 342,96

1 046 595 328,50

-9 245 014,46

Banco de España

4 326 975 513,23

4 349 177 350,90

+22 201 837,67

Banque de France

8 275 330 930,88

8 288 138 644,21

+12 807 713,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

513 006 857,90

511 833 965,97

-1 172 891,93

Banca d'Italia

7 262 783 714,66

7 217 924 640,86

-44 859 073,80

Banque centrale du Luxembourg

87 254 013,80

90 730 275,34

+3 476 261,54

De Nederlandsche Bank

2 223 363 597,71

2 243 025 225,99

+19 661 628,28

Oesterreichische Nationalbank

1 157 451 203,42

1 161 289 917,84

+3 838 714,42

Banco de Portugal

982 331 062,21

987 203 002,23

+4 871 940,02

Banka Slovenije

0

183 995 237,74 (1)

+ 183 995 237,74

Suomen Pankki

717 118 925,89

717 086 011,07

-32 914,82

Totale (2):

39 782 265 621,70

40 041 833 998,13

+ 259 568 376,43


(1)  Da trasferirsi a decorrere dalle date previste nella decisione BCE/2006/30.

(2)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre sopraindicate è dovuta agli arrotondamenti.


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