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Documento 32005O0017
Guideline of the European Central Bank of 30 December 2005 amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2005/17)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 dicembre 2005 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2005/17)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 dicembre 2005 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2005/17)
GU L 30 del 2.2.2006, pagg. 26–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 007 pag. 243 - 246
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 007 pag. 243 - 246
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014
2.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/26 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 30 dicembre 2005
che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema
(BCE/2005/17)
(2006/44/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, con l’articolo 18, paragrafo 2, e con l’articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il raggiungimento di una politica monetaria unica comporta la necessità di definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), deve utilizzare al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti. |
(2) |
La BCE ha l’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema e le BCN hanno l’obbligo di agire in conformità di tali indirizzi. |
(3) |
Il capitolo 6 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), deve essere modificato sotto due aspetti. In primo luogo, i criteri d’idoneità per le attività di primo e di secondo livello necessitano di essere resi piú specifici in relazione ai titoli garantiti da attività. I titoli garantiti da attività che sono al momento idonei, ma non soddisfano i nuovi criteri d’idoneità, rimarranno idonei per un periodo transitorio. In secondo luogo, nel caso d’emissioni di tipo strutturale, la norma secondo cui gli strumenti di debito subordinato sono esclusi dal primo livello deve essere ridefinita. |
(4) |
In conformità degli articoli 12, paragrafo 1, e 14, paragrafo 3, dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo.
Articolo 2
Le BCN degli Stati membri partecipanti trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 1o marzo 2006.
Articolo 3
Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. L’articolo 1 si applica a partire dal 1o maggio 2006.
Articolo 4
Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 2005.
Per il consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2005/2 (GU L 111 del 2.5.2005, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I è modificato come segue (1):
1. |
Nel terzo paragrafo della sezione 6.2, il primo trattino è sostituito dal seguente:
|
2. |
La frase seguente è aggiunta alla fine del sesto trattino del terzo paragrafo della sezione 6.2: «I titoli garantiti da attività, emessi da soggetti residenti nei paesi del Gruppo dei 10 (G10) non appartenenti al SEE non sono idonei.» |
3. |
Nel secondo paragrafo della sezione 6.3, il primo trattino è sostituito dal seguente:
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4. |
Le note 1 e 2 della tabella 4 nel capitolo 6 sono sostituite dal seguente:
|
(1) Le modifiche seguono il formato e la numerazione delle note nell’allegato I come adottato dal consiglio direttivo il 3 febbraio 2005 e pubblicato sul sito Internet della BCE.
(2) Sono esclusi dalla lista di primo livello gli strumenti di debito che garantiscono il rimborso del capitale e/o il pagamento degli interessi subordinatamente ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente (ovvero, nell’ambito di un programma di emissione, subordinatamente ad altre tranche dello stesso programma). Una tranche (o sub-tranche) si considera non essere subordinata rispetto ad altre tranche (o sub-tranche) appartenenti alla stessa emissione ed è di primo grado (senior) se — in conformità della priorità del pagamento applicabile dopo la consegna dell’avviso di esigibilità, come stabilito nella circolare d’offerta — quella tranche (o sub-tranche) riceve il pagamento (capitale e interessi) con priorità rispetto ad altre tranche o sub-tranche oppure è ultima nelle perdite che ricorrono in relazione alle attività sottostanti.
(3) Direttiva del Consiglio 85/611/CEE, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).»