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Documento 32013D0052(01)

2014/55/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 dicembre 2013 , che modifica la decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2013/52)

GU L 33 del 4.2.2014, pagg. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2016; abrogato da 32016D0035(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/55(2)/oj

4.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/7


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 dicembre 2013

che modifica la decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea

(BCE/2013/52)

(2014/55/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 26.2,

considerando quanto segue

(1)

La decisione BCE/2010/21 (1) detta norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE).

(2)

L’articolo 24 della decisione BCE/2010/21 dispone che ove nella decisione BCE/2010/21 non sia previsto un trattamento contabile specifico e il Consiglio direttivo non abbia deciso in senso contrario, la BCE segue i principi di valutazione conformi agli International Accounting Standards (IAS) così come adottati dall’Unione europea, pertinenti alle attività e ai conti della BCE.

(3)

La BCE applica lo IAS 19 «Benefici per i dipendenti» per la contabilizzazione di utili e perdite attuariali relative alle prestazioni successive alla fine del rapporto secondo il principio del «corridoio».

(4)

Lo IAS 19 è stato oggetto di revisione ed è in vigore dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Ai sensi dello IAS 19 rivisto, il principio del «corridoio» è stato eliminato.

(5)

L’allegato I alla decisione BCE/2010/21 dovrebbe essere modificato per disporre in merito all’iscrizione dei risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti con riferimento a prestazioni successive alla fine del rapporto al passivo del bilancio della BCE alla voce 14 «Conti di rivalutazione».

(6)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/21 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L’allegato I alla decisione BCE/2010/21 è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 30 dicembre 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 dicembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2010/21, dell’11 novembre 2010, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione BCE/2010/21 è modificato come segue:

1.

nella tabella intitolata «Passività», alla voce 14 (Conti di rivalutazione), la colonna intitolata «Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio» è sostituita dalla seguente:

«a)

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni di cambio per ciascuna posizione valutaria netta, comprese operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP;

conti speciali di rivalutazione derivanti da contributi versati ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC rispetto alle banche centrali degli Stati membri la cui deroga è stata abrogata. Cfr. l’articolo 13, paragrafo 2;

b)

Risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti rispetto a prestazioni successive alla fine del rapporto, costituiti dalla posizione netta delle seguenti sottovoci:

i)

Utili e perdite attuariali al valore attuale delle obbligazioni a prestazioni definite;

ii)

Rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti;

iii)

Qualsiasi variazione nell’effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti»;

2.

nella tabella intitolata «Passività», alla voce 14 (Conti di rivalutazione), la colonna intitolata «Criterio per la valutazione», è sostituita dalla seguente:

«a)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato;

b)

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2».


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