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Documento 32009O0001

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 gennaio 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2009/1)

GU L 36 del 5.2.2009, pagg. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/101/oj

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/59


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 gennaio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2009/1)

(2009/101/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC») e in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il raggiungimento di una politica monetaria unica rende necessario definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

Alla luce dei recenti sviluppi nel mercato dei titoli garantiti da attivi, sono necessarie talune modifiche alla definizione ed attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. In particolare è necessario modificare i requisiti di rating relativi ai titoli garantiti da attivi ed escludere, nelle operazioni di credito dell’Eurosistema, l’uso di una determinata categoria di tali titoli, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, secondo cui le operazioni di credito con gli enti creditizi ed altri operatori di mercato devono essere basate su adeguate garanzie.

(3)

Una delle misure di controllo del rischio che l’Eurosistema può adottare per assicurare un’adeguata protezione del rischio in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC è l’introduzione di restrizioni che riguardano gli emittenti o gli attivi utilizzati come garanzie. Al fine di salvaguardare l’Eurosistema dal punto di vista dell’esposizione creditizia, è necessario limitare la concentrazione degli emittenti nell’utilizzo di obbligazioni bancarie non coperte, quali garanzie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 30 gennaio 2009.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 20 gennaio 2009. L’articolo 1 si applica a partire dal 1o marzo 2009.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 gennaio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

Nella sezione 6.2.1, sotto il titolo «Tipo di attività», la lettera c), nel quarto paragrafo è sostituita dal seguente:

«c)

non devono consistere, in tutto o in parte, attualmente o potenzialmente, in titoli di credito o in titoli simili che risultano dal trasferimento del rischio di credito per mezzo di derivati creditizi o tranche di altri titoli garantiti da attivi (1). I titoli garantiti da attivi emessi prima del 1o marzo 2009 saranno esentati dal requisito di non consistere in tranche di altri titoli garantiti da attivi fino al 1o marzo 2010.

2)

Nel quinto paragrafo della sezione 6.3.1 la frase seguente è inserita dopo la seconda frase:

«Per i titoli garantiti da attivi emessi a partire dal 1o marzo 2009, il requisito dell’Eurosistema di un elevato standard di credito è definito in termini di valutazione di credito all’emissione pari a “AAA” con una soglia minima di qualità creditizia durante la vita del titolo stabilito in una valutazione di livello di credito pari alla “singola A (2)”.

3)

Nel primo paragrafo della sezione 6.4.2 è inserito il seguente terzo trattino:

«—

L’Eurosistema limita l’uso delle obbligazioni bancarie non coperte emesse da un emittente o da qualunque soggetto con il quale l’emittente abbia stretti legami, conformemente ai requisiti giuridici di cui alla sezione 6.2.3. Le obbligazioni bancarie non coperte emesse da un singolo emittente o da un soggetto con il quale esso abbia stretti legami possono essere utilizzate come garanzie da parte di una controparte, nei limiti in cui il valore assegnato a tali garanzie da parte dell’Eurosistema dopo l’attuazione degli scarti non ecceda il 10 % del valore totale delle garanzie presentate da tale controparte dopo gli scarti. Tale limite non si applica alle obbligazioni bancarie non coperte garantite da un soggetto del settore pubblico avente il diritto di imporre tasse, o se il valore successivo agli scarti delle obbligazioni bancarie non coperte di cui sopra non eccede i 50 Mio EUR. Le obbligazioni bancarie non coperte presentate all’Eurosistema come garanzie entro il 20 gennaio 2009 non sono soggette a tale limite fino al 1o marzo 2010. In caso di fusione tra due o più emittenti di obbligazioni bancarie non coperte o nel caso di uno stretto legame tra tali emittenti, questi ultimi sono trattati come un gruppo di emittenti, nel contesto di tale limite, solo un anno dopo la data della fusione o del verificarsi dello stretto legame.»

4)

Il riquadro 7 nella sezione 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«RIQUADRO 7

Misure per il controllo dei rischi

L’Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi:

Scarti di garanzia

Nella valutazione delle attività fi nanziarie idonee, l’Eurosistema applica scarti di garanzia, sottraendo una certa percentuale (scarto) dal valore di mercato.

Margini di variazione

L’Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un’operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell’operazione. Ne consegue che, se il valore delle attività sottostanti misurato a intervalli regolari scende al di sotto di un determinato livello, le controparti sono tenute a fornire attività aggiuntive o contante (ossia la banca centrale nazionale effettuerà una richiesta di margini). Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un certo valore, la controparte può chiedere la restituzione delle attività in eccesso o del contante. (I calcoli relativi all’applicazione dei margini sono illustrati nel riquadro 8).

Limiti relativi all’utilizzo delle obbligazioni bancarie non coperte

L’Eurosistema applica i limiti all’utilizzo delle obbligazioni bancarie non coperte, descritti nella sezione 6.4.2.

L’Eurosistema può applicare in qualsiasi momento anche le seguenti misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un’adeguata protezione in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC:

Margini iniziali

L’Eurosistema può applicare margini iniziali nelle operazioni temporanee fi nalizzate a immettere liquidità. Ne consegue che il valore delle attività fornite dalle controparti deve essere almeno pari alla liquidità offerta dall’Eurosistema più il valore del margine iniziale.

Limiti in relazione agli emittenti/ai debitori o ai garanti

L’Eurosistema può stabilire limiti aggiuntivi, diversi da quelli applicati alle obbligazioni bancarie non coperte, alla propria esposizione nei confronti di emittenti/debitori o garanti. Tali limiti possono essere applicati a determinate controparti, in particolare se laqualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.

Garanzie aggiuntive

Al fine di accettare determinate attività, l’Eurosistema può richiedere garanzie aggiuntive da parte di soggetti finanziariamente solidi.

Esclusione

L’Eurosistema può escludere determinate attività dall’utilizzo nelle proprie operazioni di politica monetaria. Tali limiti possono essere anche applicati nei confronti di determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.»

5)

La tavola nell’appendice 5 è sostituita dalla seguente:

«SITI INTERNET DELL’EUROSISTEMA

Banca centrale

Sito Internet

European Central Bank

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Österreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Tale requisito non esclude i titoli garantiti da attività la cui struttura d’emissione includa due società veicolo e laddove il requisito della “vendita effettiva” sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda società veicolo siano direttamente o indirettamente garantiti dall’insieme originario di attività, senza che vengano suddivisi in tranche. Inoltre, il concetto di tranche di altri titoli garantiti da attività non include le obbligazioni coperte, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985 pag. 3).»

(2)  Per “AAA” si intende un rating di lungo periodo “AAA” attribuito da Fitch, Standard & Poor’s o DBRS o un rating di “Aaa” attribuito da Moody’s.»


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