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Documento 32008O0031
Guideline of the European Central Bank of 19 December 2008 amending Guideline ECB/2007/9 on monetary, financial institutions and markets statistics (recast) (ECB/2008/31)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (BCE/2008/31)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (BCE/2008/31)
GU L 53 del 26.2.2009, pagg. 76–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 005 pag. 130 - 140
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2014; abrog. impl. da 32014O0015
26.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/76 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 dicembre 2008
che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione)
(BCE/2008/31)
(2009/160/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (1),
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2),
vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (3),
visto l’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel sistema europeo di banche centrali (4),
visto l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (5),
visto il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (6),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (di seguito «SV») stabilisce che a certe condizioni le SV possono essere esentate da alcune o da tutti gli obblighi di segnalazioni stabiliti dal regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) e le banche centrali nazionali (BCN) possono invece ricavare i dati richiesti da altre fonti statistiche, pubbliche, private o prudenziali. |
(2) |
I dati sui titoli emessi e/o detenuti dalle SV possono essere ricavati da un archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB); pertanto un CSDB funzionante è ritenuto essenziale per permettere di ricavare di tali dati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’indirizzo BCE/2007/9 (7) è modificato come segue:
1) |
È aggiunto il seguente articolo 18 bis: «Articolo 18 bis Statistiche sulle attività e sulle passività delle SV Le BCN raccolgono e segnalano informazioni statistiche aggregate distinte su attività e passività delle SV conformemente alla parte 15 dell’allegato III di questo indirizzo. I dati sono forniti per le seguenti tre sottocategorie: i) SV coinvolte in cartolarizzazioni tradizionali; ii) SV coinvolte in cartolarizzazioni sintetiche; e iii) altre SV. Ai fini delle statistiche sulle SV le cartolarizzazioni tradizionali si riferiscono a cartolarizzazioni in cui il trasferimento del rischio è ottenuto attraverso il trasferimento economico alla SV delle attività da cartolarizzare. Ciò è realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprietà degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione. La cartolarizzazione sintetica si riferisce a quelle cartolarizzazioni in cui il trasferimento del rischio è ottenuto mediante l’uso di derivati creditizi, garanzie o ogni meccanismo simile. Tali obblighi coprono i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali fornite su base trimestrale. Le BCN possono fornire alla BCE i dati richiesti sulle cancellazioni totali/parziali nei limiti della massima diligenza possibile. Le BCN segnalano alla BCE i dati sulle consistenze in essere, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali su base trimestrale entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Si applicano alle revisioni dei dati trimestrali le seguenti regole generali:
Al fine di soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica da cui le SV sono esenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/30) (9), le BCN decidono, dopo aver consultato la BCE, della modalità più opportuna di raccolta dei dati su attività e passività delle SV, a seconda dell’organizzazione dei mercati rilevanti e della disponibilità nello Stato membro di altre rilevanti informazioni statistiche, pubbliche, private o prudenziali. Se le BCN ricavano dati sulle obbligazioni emesse e/o detenute dalle SV da un CSDB o da un altro archivio centralizzato sui titoli e/o dati sulle attività e sulle passività delle SV da altre fonti di dati statistici, da fonti pubbliche come rapporti prevendita o rapporti agli investitori, o da fonti di dati prudenziali, si applicano gli standard di qualità dei dati enunciati di seguito. Come specificato nella parte 15 dell’allegato III al presente indirizzo, viene operata una distinzione tra serie di riferimento, che sono soggette a standard elevati di qualità, comparabili ai dati segnalati direttamente dalle SV in conformità dell’allegato III del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) e che sono verificabili ex post come indicato nel paragrafo 9 e serie non di riferimento che possono essere stimate in base a standard di qualità meno stringenti (10). Se le BCN ricavano i dati sulle attività e le passività delle SV da fonti di dati prudenziali, le BCN assicurano che tali fonti siano sufficientemente in linea con i concetti e le definizioni statistici ai sensi degli obblighi di segnalazione delle SV. Quanto detto trova applicazione anche rispetto ai dati che sono ricavati da altre fonti statistiche. Se i dati non sono segnalati direttamente dalle SV in conformità con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), la qualità dei dati viene monitorata dalle BCN sulla base delle informazioni che sono disponibili nei rendiconti finanziari annuali, come indicato nel paragrafo 9. Se il controllo incrociato tra i dati ricavati su base trimestrale e dal bilancio indica che gli standard di alta qualità non sono soddisfatti, le BCN prendono le misure necessarie per assicurare che i dati soddisfino gli standard di qualità necessari, ivi inclusa la possibile raccolta dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30). Se i dati sulle consistenze in essere e sulle nuove emissioni di titoli di debito delle SV e/o sui titoli detenuti dalle SV sono raccolti dal CSDB o da un altro archivio centralizzato sui titoli, le BCN assicurano un’ampia copertura dei titoli di debito emessi dalle SV e/o dei titoli detenuti dalle SV e tengono sotto osservazione tali dati con regolarità come indicato nel paragrafo 10. Se la copertura e gli indicatori di qualità della serie di titoli rilevante nel CSDB o in altro archivio sui titoli denotano che non sono soddisfatti alti standard di qualità, le BCN prendono le misure necessarie per soddisfare gli standard di qualità richiesti, ivi inclusa la possibile raccolta diretta dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30). In conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN raccolgono dati sui prestiti acquistati dalle SV che sono stati ceduti e cartolarizzati da IFM e disaggregati per scadenza, per settore e per residenza dei debitori, come specificato nella parte 15 dell’allegato III del presente indirizzo. Se i cedenti dei prestiti cartolarizzati sono IFM residenti nello stesso paese della SV, e queste IFM nazionali continuano a gestire le attività cartolarizzate, le BCN possono raccogliere tale parte dei dati sul portafoglio di prestiti delle SV, relativa agli ammontare in essere e alle transazioni finanziarie, dai dati raccolti dalle IFM nazionali come specificato nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), invece di raccogliere direttamente tali dati dalle SV. Se i cedenti dei prestiti cartolarizzati sono IFM residenti in un altro Stato membro dell’area dell’euro, e queste IFM continuano a gestire le attività cartolarizzate, le BCN scambiano le informazioni raccolte da queste IFM in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Ciascuna BCN raccoglie informazioni in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) su prestiti che sono ceduti e gestiti da IFM nazionali e che sono stati cartolarizzati presso una SV residente in un altro Stato membro dell’area dell’euro. Al fine dello scambio transfrontaliero di informazioni ciascuna BCN trasmette alla BCE le informazioni sui prestiti ceduti e cartolarizzati dalle IFM nazionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) in conformità della parte 15 dell’allegato III al presente indirizzo. Le BCN segnalano tali dati alla BCE entro il ventitreesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati stessi si riferiscono. La BCE fornisce, in linea con gli atti legali applicabili che proteggono i dati riservati, il punto di raccolta tecnico per tale scambio transfrontaliero di informazioni. La BCE ridistribuisce tali dati alle BCN interessate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati stessi si riferiscono. Le BCN che sono coinvolte nello scambio di dati per cartolarizzazioni esistenti chiariscono ogni dubbio esistente e questioni di coordinamento su base bilaterale e, se necessario, scambiano informazioni rilevanti. Se ci sono nuove cartolarizzazioni, le BCN interessate possono richiedere che la BCE funga da coordinatrice. Se le BCN raccolgono i dati sulle attività e sulle passività delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, basati su dati segnalati dalle IFM ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), e se le BCN concedono deroghe alle SV in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), le BCN estrapolano il 100 % della copertura per tutte le SV quando raccolgono i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalati alla BCE per consistenze in essere, operazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali. Se le BCN raccolgono i dati su attività e passività delle SV da altre fonti statistiche, pubbliche e/o prudenziali possono basare la loro raccolta su un campione di SV, nella misura in cui tali SV contano per almeno il 95 % del totale delle consistenze in essere delle attività delle SV assoggettabili ad obblighi di segnalazione nello Stato membro in questione, così come indicato nell’elenco delle SV. Le BCN estrapolano il 100 % della copertura quando raccolgono i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalate alla BCE per consistenze in essere di fine trimestre, operazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali. Le BCN inviano alla BCE note esplicative che definiscono le ragioni per revisioni rilevanti e per ogni altra revisione compiuta ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), del presente indirizzo. Le BCN controllano la qualità dei dati trimestrali che non sono segnalati direttamente dalle SV o dalle IFM in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), sulla base di informazioni ricavabili dai rendiconti finanziari annuali. Il risultato dei controlli di qualità è trasmesso alla BCE entro la fine di settembre ogni anno o al più presto da quel momento, in conformità con le consuetudini giuridiche nazionali nello Stato membro di residenza della SV. Se il CSDB o un altro archivio centralizzato sui titoli è utilizzato come fonte di dati per statistiche sulle SV in conformità del paragrafo 5, le BCN forniscono annualmente alla BCE indicatori sulla copertura e la qualità della serie di titoli rilevante nel CSDB o nell’altra banca dati sui titoli,in conformità con la metodologia che deve essere separatamente comunicata alle BCN. Le informazioni summenzionate devono essere trasmesse alla BCE entro la fine di febbraio di ogni anno prendendo come riferimento i dati della fine di dicembre dell’anno precedente. |
2) |
è aggiunto il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Elenco delle SV a fini statistici Le variabili raccolte per redigere e aggiornare la lista delle SV a scopi statistici di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) sono specificate nell’allegato VIII del presente indirizzo. Le BCN segnalano eventuali aggiornamenti delle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VIII del presente indirizzo sia quando ci sono cambi nel settore delle SV, ad esempio quando un’istituzione entra nel settore SV, sia quando c’è un cambio nelle caratteristiche di una SV. Le BCN ricavano gli aggiornamenti comparando le loro liste nazionali di SV alla fine di due fine trimestri successivi, ossia non prendono in conto i movimenti intratrimestrali. Le BCN completano tutte le variabili obbligatorie quando segnalano una nuova istituzione o che un’istituzione viene modificata. Laddove si segnala che un’istituzione stia lasciando il settore delle SV, le BCN segnalano almeno le seguenti informazioni: la tipologia di richiesta, ossia cancellazione, e il codice di identificazione della SV, ossia la variabile “sv_id”. Laddove possibile, le BCN non riassegnano i codici di identificazione della SV uscenti a SV nuove o oggetto di modifica. Nella segnalazione degli aggiornamenti, le BCN possono utilizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’alfabeto latino. Le BCN utilizzano “Unicode” per mostrare in maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il sistema di scambio di dati RIAD. Prima della trasmissione degli aggiornamenti alla BCE, le BCN effettuano i controlli di valutazione previsti nella parte 2 dell’allegato VIII del presente indirizzo. Le BCN trasmettono alla BCE gli aggiornamenti sulle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VIII del presente indirizzo, almeno su base trimestrale, entro i 14 giorni lavorativi successivi alla data di riferimento. La BCN trasmette gli aggiornamenti in file in formato XML. Quindi la BCE processa tali dati tramite il sistema di scambio di dati RIAD. In caso di indisponibilità dell’EXDI e/o del sistema di scambio dei dati RIAD, gli aggiornamenti devono essere trasmessi in formato XML attraverso il conto Cebamail N13. Nel caso in cui il sistema Cebamail non fosse operativo per il trasferimento di file relativi agli aggiornamenti o alle correzioni, le BCN trasferiscono detti file tramite e-mail utilizzando il formato XML, al seguente indirizzo: birs@ecb.europa.eu Le BCN che utilizzano procedure manuali per l’immissione di dati devono avere in funzione un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l’accuratezza e la coerenza degli aggiornamenti relativi alle SV segnalate tramite il sistema di scambio dei dati RIAD. Al momento della ricezione degli aggiornamenti, ossia delle ultime informazioni disponibili, la BCE effettua immediatamente i controlli di valutazione previsti nella parte 2 dell’allegato VIII del presente indirizzo. La BCE ritrasmette immediatamente alle BCN: i) una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie degli aggiornamenti delle SV che sono state trasformate e successivamente inserite nell’insieme di dati delle SV; e/o ii) una convalida di errore contenente delle informazioni dettagliate sugli aggiornamenti delle SV e sui controlli di validità inadempiuti. In conformità della parte 1 dell’allegato VIII del presente indirizzo, la BCE attua o rigetta, in tutto o in parte, le richieste sugli aggiornamenti incomplete, incorrette o mancanti della variabile “object_request”. Alla ricezione della convalida di errore, le BCN adottano immediatamente le misure per trasmettere le informazioni corrette. Qualora non sia possibile attuare le misure immediatamente, le BCN hanno quattro giorni lavorativi massimo, ossia fino alle 17.59 orario dell’Europa centrale (OEC) del secondo giorno lavorativo, per segnalare le informazioni corrette, successivamente alla scadenza per la segnalazione stabilita nel paragrafo 2. La BCE prende visione dell’insieme dei dati SV, ad esclusione dei valori contrassegnati come riservati, alle 18.00 OEC del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la segnalazione di cui al paragrafo 2. L’informazione aggiornata diviene disponibile entro le ore 12.00 OEC del giorno successivo. La BCE non rende pubblici i valori che sono stati contrassegnati come riservati. Nello stesso momento in cui l’elenco di SV viene pubblicato sul suo sito, la BCE lo trasmette alle BCN tramite il sistema di scambio dei dati RIAD.»; |
3) |
l’allegato III è modificato e l’allegato VIII è aggiunto in conformità dell’allegato del presente indirizzo; |
4) |
nel glossario, la definizione di società veicolo è sostituita dalla seguente: «Le società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione sono definite nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2008.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(3) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(4) GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
(6) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
(7) GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.
(8) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(9) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
(10) Ad esempio, stime, ovvero interpolazioni ed estrapolazioni, possono essere necessarie quando i dati sono raccolti presso il pubblico o fonti prudenziali ad una frequenza inferiore a quella trimestrale e con un termine superiore al ventottesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento.»;
ALLEGATO
1. |
È aggiunto la seguente parte 15 all’allegato III: «PARTE 15 Tabella di segnalazione SV Tabella 1 Consistenze in essere e operazioni finanziarie Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale
Tabella 2 Cancellazioni/svalutazioni Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale
Tabella 3 Consistenze in essere che devono essere scambiate tra le BCN
|
2. |
È aggiunto il seguente allegato VIII: «ALLEGATO VIII ELENCO DELLE SV A FINI STATISTICI PARTE 1 Variabili per la segnalazione dell’elenco delle società veicolo (SV) a fini statistici
PARTE 2 Controlli di validità 1. Controlli generali Sarà accertato che:
2. Controlli del codice id Sarà accertato che:
Se il codice di identificazione è già stato usato (sia per una SV esistente che per una SV che è stata cancellata in precedenza) e la richiesta non è una “fvc_req_mod_id_realloc”, o il codice di identificazione della nuova SV è nell’elenco attuale, la BCE rigetta la richiesta. Se la variabile “fvc_id” è incompleta, non corretta o mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta. 3. Nome Sarà accertato che:
Se la variabile “name” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta. 4. Indirizzo Sarà accertato che:
Se almeno una delle variabili “address” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta. 5. Città Sarà accertato che: la variabile “city”specifica la città in cui si trova la SV. Se la variabile “city” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta. 6. Nome della società di gestione ed associazione del contrassegno di riservatezza Una società di gestione è un’istituzione che fornisce servizi di gestione o di amministrazione alla SV. Sarà accertato che:
Se la variabile “management company name” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta. 7. Natura della cartolarizzazione e associazione del contrassegno di riservatezza Sarà accertato che:
Se la variabile “nature of securitisation” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta. 8. Codici ISIN Sarà accertato che:
Se le variabili “ISIN codes” e “ISIN_1” sono mancanti, ossia né l’attuale codice, né il termine “XXXXXXXXXXXX” vengono forniti, la BCE rigetta l’intera richiesta. 9. Controlli di riservatezza Le BCN possono contrassegnare alcuni valori come riservati con il contrassegno di riservatezza quando segnalano alla BCE un aggiornamento relativo ad una SV. In tali casi, il campo “free_text” deve contenere le informazioni complementari indicanti la ragione della riservatezza. La BCE non pubblica tali valori sul suo sito web o non li diffonde alle BCN. I contrassegni di confidenzialità sono descritti in dettaglio a seguire:
Sarà accertato che:
|
(1) Include area nazionale, altri Stati membri partecipanti all'area euro e il resto del mondo.»
(2) Numero internazionale di identificazione dei titoli — (International Securities Identification Number — ISIN): un codice che identifica espressamente l’emissione di titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici.