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Documento 32002D0011(01)

2003/132/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2002, sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2002/11)

GU L 58 del 3.3.2003, pagg. 38–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 01 tomo 004 pag. 262 - 283
edizione speciale in lingua estone: capitolo 01 tomo 004 pag. 262 - 283
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 01 tomo 004 pag. 262 - 283
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Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006; abrogato da 32006D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/132(1)/oj

32002D0011(01)

2003/132/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2002, sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2002/11)

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/2003 pag. 0038 - 0059


Decisione della Banca centrale europea

del 5 dicembre 2002

sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2002/11)

(2003/132/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l'articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 26.2 dello statuto, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) stabilisce i principi contabili per i conti annuali della BCE.

(2) Ai sensi delle disposizioni transitorie della decisione BCE/2000/16 del 1 dicembre 1998 sui conti annuali della Banca centrale europea modificata il 15 dicembre 1999 ed il 12 dicembre 2000(1), tutti le attività e le passività in essere alla fine della giornata lavorativa del 31 dicembre 1998 dovevano essere rivalutate il 1 gennaio 1999. I prezzi ed i tassi di mercato applicati dalla BCE per la redazione del bilancio iniziale del 1 gennaio 1999 costituivano il nuovo costo medio all'avvio del periodo di transizione.

(3) È stato debitamente tenuto conto del lavoro preparatorio svolto dall'Istituto monetario europeo (IME).

(4) Il contenuto della decisione BCE/2000/16 è in questa sede significativamente modificato. È opportuno, a fini di chiarezza, riformularla in un unico testo.

(5) La BCE ritiene che sia estremamente importante rendere più trasparente il quadro regolamentare del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), benché ciò non sia richiesto dal trattato che istituisce la Comunità europea. La BCE ha pertanto deciso di pubblicare la presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione:

- per "periodo transitorio" si intende il periodo che inizia il 1 gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001,

- per "International Accounting Standards" si intendono gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC-IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni emesse o adottate dall'International Accounting Standards Board,

- per "banche centrali nazionali" (BCN) si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea,

- per "Stati membri non partecipanti" si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

- per "Eurosistema" si intende l'insieme delle BCN e della BCE.

2. Ulteriori definizioni di termini tecnici utilizzati nella presente decisione sono riportate nel glossario che figura come allegato I.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le regole stabilite nella presente decisione si applicano ai conti annuali della BCE comprendenti lo stato patrimoniale, le partite registrate nei conti fuori-bilancio della BCE, il conto economico e la nota integrativa dei conti annuali della BCE.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

a) realtà economica e trasparenza: i metodi e le rendicontazioni contabili rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

b) prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione degli elementi che compongono il risultato economico sono effettuate in modo prudente. Nel contesto della presente decisione, ciò significa che le plusvalenze non realizzate non sono registrate come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente ad un conto di rivalutazione. Tuttavia, il principio della prudenza non giustifica la creazione di riserve occulte né la deliberata sotto/sovrastima di elementi dello stato patrimoniale e del conto economico;

c) fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: le attività e le passività sono rettificate per tener conto di fatti accaduti fra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui i documenti di bilancio sono approvati dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non incidono sulle condizioni delle attività e delle passività alla data di chiusura dell'esercizio, ma sono di tale rilevanza che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di compiere valutazioni e scelte appropriate, i fatti stessi non danno luogo a rettifiche delle attività e passività, ma ne viene data debita notizia;

d) rilevanza: non sono ammessi scostamenti dalle regole contabili, comprese quelle che incidono sulla determinazione del risultato economico della BCE, a meno che essi possano ragionevolmente essere ritenuti irrilevanti nel contesto generale dei documenti contabili dell'istituzione dichiarante e per quanto attiene alle modalità di rappresentazione dei dati della stessa;

e) continuità operativa: i documenti contabili sono redatti nella prospettiva della continuazione dell'attività;

f) competenza: i proventi e gli oneri sono imputati al periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti, prescindendo dal momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

g) coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti di reddito sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nei rendiconti contabili.

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Un'attività/passività finanziaria o di altro tipo è iscritta nello stato patrimoniale soltanto se:

a) è probabile che i futuri benefici economici connessi con l'attività (passività) affluiscano alla (defluiscano dalla) istituzione dichiarante;

b) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'istituzione dichiarante; e

c) il costo o il valore dell'attività per l'istituzione dichiarante, ovvero l'ammontare della obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

Articolo 5

Principio della data di regolamento

Nel sistema contabile della BCE la registrazione è basata sul principio della data di regolamento, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 dell'Indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel SEBC(2).

CAPITOLO II

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell'allegato II.

Articolo 7

Regole di valutazione per lo stato patrimoniale

1. Se non altrimenti specificato nell'allegato II, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio e i prezzi correnti di mercato.

2. La rivalutazione delle posizioni in oro, strumenti valutari, titoli e strumenti finanziari (in bilancio e "fuori-bilancio") è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra differenze di rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un'unica differenza di rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro derivante dal cambio euro/dollaro alla data di rivalutazione. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera (considerando le operazioni in bilancio e "fuori-bilancio") e distintamente per ogni singolo codice (stesso numero/tipo ISIN) per i titoli, eccetto quelli ricompresi fra le "Altre attività finanziarie", i quali sono trattati come disponibilità separate.

Articolo 8

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

1. Un'operazione temporanea effettuata in base ad un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è inscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito (ricevuto) garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane registrato nell'attivo dello stato patrimoniale stesso. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione onde trattasi sono considerati dalla BCE, che è tenuta a riacquistarli, come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2. Un'operazione temporanea effettuata in base a un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è registrata come erogazione di un prestito garantito nell'attivo dello stato patrimoniale, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'istituzione che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3. Le operazioni temporanee aventi per oggetto titoli denominati in valuta estera non hanno alcuna incidenza sul costo medio della posizione in valuta.

4. Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Tuttavia, se a fine esercizio i titoli presi in prestito dalla BCE in qualità di prenditore (prestatario) non sono depositati presso la stessa, la BCE è tenuta a costituire un accantonamento per perdite se il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato rispetto alla data del contratto di prestito titoli ed a scritturare una passività relativa al ritrasferimento dei titoli se questi nel frattempo sono stati venduti dal prenditore (prestatario) stesso.

5. Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Nelle situazioni contabili non figurano le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

6. Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato sono contabilizzate con incidenza sullo stato patrimoniale solo per quelle operazioni in cui la garanzia è fornita in forma di contante alla completa scadenza dell'operazione.

Articolo 9

Strumenti azionari negoziabili

1. Il presente articolo si applica agli strumenti azionari negoziabili (azioni ordinarie o fondi di investimento azionario), sia per le operazioni effettuate direttamente dalla BCE sia per quelle effettuate da un rappresentante che agisce per la BCE, con esclusione delle attività effettuate per fondi pensione, interessi da partecipazione, investimenti in controllate, interessi rilevanti e attività finanziarie fisse della BCE.

2. Gli strumenti azionari denominati in valuta estera non fanno parte della posizione complessiva in valuta, ma formano una separata disponibilità in valuta. Il calcolo dei relativi profitti e perdite può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo di costo medio.

3. Gli strumenti azionari sono trattati nel seguente modo:

a) la rivalutazione dei portafogli azionari è effettuata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2. La rivalutazione avviene separatamente voce per voce. Per i fondi di investimento azionario, il prezzo di rivalutazione è calcolato su base netta e non su base individuale azione per azione. Non vi è compensazione tra le diverse azioni ordinarie o tra i diversi fondi di investimento azionario;

b) le operazioni sono riportate nello stato patrimoniale al prezzo di negoziazione;

c) la commissione di intermediazione è considerata come un costo inerente l'operazione da includersi nel costo dell'attività oppure come una spesa nel conto economico;

d) l'importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dello strumento azionario. Alla data di incasso del dividendo, l'importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non è ancora stato ricevuto;

e) gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato degli strumenti azionari, con eccezione delle azioni quotate a secco;

f) l'emissione di azioni con diritto di opzione è considerata come attività separata quando avviene l'emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base del precedente costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. Alternativamente, il prezzo del diritto di opzione può basarsi sul valore di mercato del diritto, sul precedente costo medio dell'azione e sul prezzo di mercato dell'azione, prima dell'emissione del diritto. Sono trattati in conformità ai principi contabili dell'Eurosistema.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL CONTO ECONOMICO

Articolo 10

Rilevazione delle componenti del reddito

1. Per la rilevazione delle componenti del reddito si applicano le seguenti regole:

a) gli utili e le perdite da negoziazione (realizzati) sono imputati al conto economico;

b) le plusvalenze da valutazione (non realizzate) non sono registrate tra i proventi, bensì imputate direttamente in un conto di rivalutazione;

c) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) sono inscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) registrate nel corrispondente conto di rivalutazione;

d) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze da valutazione (non realizzate);

e) non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze da valutazione (non realizzate) relative a un titolo, a una valuta o a disponibilità di oro con plusvalenze da valutazione (non realizzate) riguardanti altri titoli o valute o oro.

2. I sovrapprezzi o gli scarti (sconti) relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo del tasso di rendimento interno è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3. I ratei e risconti denominati in valute estere sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato di fine anno e stornati in base allo stesso tasso di cambio.

4. Solo le operazioni che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare origine a utili o perdite da negoziazione (realizzati) su cambi.

5. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare le perdite non realizzate nel caso in cui eccedano precedenti utili da rivalutazione registrati nel corrispondente conto di rivalutazione (standard) come descritto nel precedente paragrafo 1, sub c) di questo articolo, prima della compensazione di tali minusvalenze ai sensi dell'articolo 33.2 dello statuto. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione per l'oro, le posizioni in valuta estera e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle attività rilevanti.

Articolo 11

Determinazione del costo delle transazioni

1. Per quanto concerne la determinazione del costo si applicano le seguenti norme generali:

a) per l'oro, le posizioni in valuta estera e i titoli, al fine di determinare il "costo (di acquisto) del venduto" tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi, è utilizzato su base giornaliera il metodo del costo medio;

b) il costo medio (in termini di prezzo o di tasso di cambio) dell'attività/passività è diminuito/aumentato delle minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio;

c) nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare dovuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, tale interesse è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non è incluso nel costo o prezzo dell'attività ai fini della determinazione del prezzo medio.

2. Ai titoli si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni sono considerate al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

b) le commissioni di custodia e amministrazione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati come facenti parte del costo inerente ad una data operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

c) i proventi sono registrati al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

d) ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: o i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al valore di costo, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo prezzo medio ponderato da applicare alle vendite effettuate nel giorno onde trattasi, oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il prezzo medio modificato.

3. Per l'oro e le valute estere si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

b) le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento;

c) gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato del giorno in cui ha luogo il regolamento;

d) le acquisizioni nette di valute estere e di oro effettuate nel corso di un dato giorno sono sommate, al costo medio degli acquisti di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo cambio/prezzo dell'oro medio ponderato. In caso di vendite nette, il calcolo degli utili o perdite da negoziazione (realizzati) è basato sul costo medio delle rispettive consistenze (in valuta o oro) del giorno precedente, cosicché il costo medio rimane invariato. Anche le differenze in termini di tasso di cambio/prezzo dell'oro medio relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite da negoziazione (realizzati). Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dianzi descritto. Pertanto, le vendite nette incidono sul costo medio della posizione debitoria, mentre gli acquisti netti sono portati in diminuzione della posizione al cambio/prezzo dell'oro medio ponderato esistente;

e) le spese per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputati al conto economico.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI "FUORI-BILANCIO"

Articolo 12

Norme generali

1. Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei relativi utili o perdite.

2. Gli swaps su tassi d'interesse, i futures, i forward rate agreements e gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci iscritte a bilancio.

3. Gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari "fuori-bilancio" sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelle relative agli strumenti inscritti nella situazione patrimoniale.

Articolo 13

Operazioni a termine in valuta

1. Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti "fuori-bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite sulle operazioni di vendita vengono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, secondo il procedimento di compensazione giornaliera tra acquisti e vendite. Gli utili e perdite da negoziazione vengono considerati come non realizzati fino alla data di regolamento e trattati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.

2. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

3. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori-bilancio" sono stornate, e a fine trimestre l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico.

4. Gli acquisti a termine incidono sul costo medio della posizione in valuta a partire dalla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, a seconda delle convenzioni di mercato vigenti per il regolamento delle operazioni a pronti, al tasso di cambio di acquisto a pronti.

5. Con riferimento a ogni singola valuta estera le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti, compensando le eventuali differenze da valutazione risultanti per la valuta stessa. Le minusvalenze nette da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico qualora esse eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) iscritte nel conto di rivalutazione. Le plusvalenze nette da valutazione (non realizzate) sono accreditate al conto di rivalutazione.

Articolo 14

Swaps su valute

1. Gli acquisti e le vendite a pronti sono rilevati nei conti di situazione patrimoniale alla data di regolamento.

2. Gli acquisti e le vendite a termine sono rilevati in conti "fuori-bilancio" dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine.

3. Le operazioni di vendita sono rilevate al tasso di cambio a pronti dell'operazione, in modo che non si producano né utili né perdite.

4. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzato in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5. Le registrazioni nei conti "fuori-bilancio" sono stornate alla data di regolamento.

6. Il costo medio della posizione in valuta resta invariato.

7. La posizione a termine è valutata congiuntamente alla posizione a pronti.

Articolo 15

Futures su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione i futures su tassi di interesse sono registrati in conti "fuori-bilancio".

2. Il margine iniziale di garanzia è rilevato come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nelle poste di bilancio.

3. I movimenti giornalieri dei margini di variazione sono iscritti a bilancio in un conto separato, come attività oppure come passività, a seconda dell'evoluzione del prezzo del contratto future. Il giorno di chiusura dell'operazione aperta si applica lo stesso procedimento; subito dopo il conto separato viene estinto e il complessivo risultato dell'operazione viene rilevato come utile o perdita a prescindere dalla circostanza che la consegna abbia o non abbia luogo. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

5. La conversione in euro, ove necessaria, è effettuata alla data di chiusura della posizione al tasso di cambio di mercato di quel giorno. Nello stesso giorno, l'eventuale introito di valuta estera incide sul costo medio della posizione in tale valuta.

6. In occasione della rivalutazione giornaliera, i profitti e le perdite sono registrati in specifici conti separati. Un conto separato dal lato dell'attivo rappresenta una perdita, mentre un conto separato dal lato del passivo rappresenta un guadagno. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico e accreditate in un conto del passivo (altre passività).

7. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); il conto economico viene accreditato per eventuali utili all'atto della chiusura (o scadenza) dell'operazione. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate ad un conto provvisorio come altre attività, e accreditate al conto rivalutazione.

Articolo 16

Swaps su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione gli swaps su tassi di interesse sono rilevati in conti "fuori-bilancio".

2. I previsti pagamenti di interessi, sia in entrata che in uscita, vengono registrati in base al principio della competenza. Per ciascun contratto di swap è consentita la registrazione dei pagamenti netti.

3. Gli swaps su tassi di interesse in una data valuta estera incidono sul costo medio della posizione in tale valuta quando sussiste una differenza tra i pagamenti in entrata e in uscita. Un pagamento che comporti un introito di valuta incide sul costo medio della valuta stessa allorquando il pagamento è esigibile.

4. Ogni swap su tassi di interesse è valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate ad un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 17

Forward rate agreements

1. I forward rate agreements sono registrati in conti "fuori-bilancio" alla data di contrattazione.

2. Il pagamento differenziale effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato in pari data nel conto economico. Non ha luogo la rilevazione dei pagamenti in base al principio della competenza.

3. Nel caso di forward rate agreements in una valuta estera, il pagamento differenziale influisce sul costo medio della posizione in quella valuta. Il pagamento differenziale viene convertito in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento. Un pagamento che comporti un introito di valuta incide sul costo medio della valuta stessa allorquando il pagamento è esigibile.

4. Ogni forward rate agreement viene valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da rivalutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate ad un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 18

Operazioni a termine in titoli

Le operazioni a termine in titoli possono essere contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti:

Metodo A:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti "fuori-bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

b) le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento. Il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

c) alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori-bilancio" sono stornate e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine contrattuale è rilevata come utile o perdita da negoziazione realizzato/a;

d) nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta nella medesima valuta se la BCE detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale la BCE non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d);

e) le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo a termine di mercato per la rimanente durata del contratto. Le minusvalenze da rivalutazione (non realizzate) di fine esercizio vengono addebitate al conto economico, mentre le plusvalenze da rivalutazione (non realizzate) vengono accreditate al conto di rivalutazione. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico;

Metodo B:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori-bilancio" sono stornate;

b) a fine trimestre la rivalutazione di un titolo è effettuata sulla base della posizione netta risultante dalle partite registrate in conti di situazione patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo rilevate nei conti "fuori-bilancio". L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 7. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;

c) il risultato economico di una vendita a termine è rilevato nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dal bilancio, o il costo medio degli impegni di acquisto "fuori-bilancio" se la posizione iscritta a bilancio è insufficiente al momento della vendita.

CAPITOLO V

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 19

Schemi

1. Lo schema dello stato patrimoniale annuale pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell'allegato III.

2. Lo schema del conto economico pubblicato della BCE è deve conformarsi a quello dell'allegato IV.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1. Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario è l'organo del SEBC deputato ad assistere il Consiglio direttivo, per il tramite del comitato esecutivo, in ordine all'elaborazione e all'applicazione delle norme per lo sviluppo, il recepimento e l'applicazione dei principi di rendicontazione contabili del SEBC.

2. Nell'interpretare le disposizioni della presente decisione si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione comunitaria e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

3. Nel caso in cui la presente decisione non stabilisca uno specifico trattamento contabile ed in mancanza di una decisione contraria del Consiglio direttivo, la BCE segue gli International Accounting Standards relativi alle attività ed ai conti della BCE, nella misura in cui non contrastino in maniera rilevante con la legislazione contabile della Comunità Europea.

Articolo 21

Abrogazione

Con la presente decisione è abrogata la decisione BCE/2000/16. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2003.

2. Fatto salvo il precedente paragrafo, la presente decisione si applica alla redazione dello stato patrimoniale annuale della BCE al 31 dicembre 2002 e del conto economico della BCE per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2002.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2002.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 33 del 2.2.2001, pag. 1.

(2) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

GLOSSARIO

Accantonamenti: importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi e/o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. "Riserve"). Gli accantonamenti per passività e oneri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

Ammortamento: riduzione contabile sistematica di un premio/sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

Ammortamento in quote costanti: ammortamento determinato, nell'ambito di un dato periodo di tempo, ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

Attività: risorsa controllata dall'impresa risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici all'impresa stessa.

Attività finanziaria: qualsiasi attività che sia: attività sotto forma di i) contante; ii) diritto di natura contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un'altra impresa; iii) diritto di natura contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; ovvero iv) strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

Conti di rivalutazione: conti di situazione patrimoniale nei quali viene registrata la differenza fra il costo (aggiustato) di acquisizione di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un'attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

Contratto in cambi a termine: contratto in cui l'acquisto o la vendita definitiva di un certo ammontare di valuta estera contro un'altra valuta (solitamente la moneta nazionale) è fissato per una certa data, mentre la consegna è fissata per una determinata data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, ad un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

Costi dell'operazione (transazione): costi che possono essere considerati inerenti a una specifica operazione.

Costo secco: prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

Data di regolamento: data nella quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato registrato nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

Data di scadenza: data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

Disponibilità (o consistenza) in valuta: posizione netta nella valuta considerata. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta specifica.

Forward rate agreement: contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

Future su tassi di interesse: contratto a termine negoziato in un mercato organizzato; con tale contratto si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse, ad esempio un titolo obbligazionario, ad un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

Interesse di medio mercato: concertazione giornaliera dei tassi della BCE alle 2.15 del pomeriggio utilizzata per la procedura di rivalutazione di fine anno.

Interlinking: insieme di infrastrutture tecniche, modalità operative e procedure create o adattate nell'ambito di ciascun sistema RTGS nazionale e del sistema di pagamento della BCE (EPM) al fine di effettuare pagamenti transnazionali mediante il sistema TARGET.

International Securities Identification Number (ISIN): numero di identificazione assegnato a ciascun titolo dall'autorità rispettivamente competente.

Operazione a termine in titoli: contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse (solitamente un titolo obbligazionario) a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura.

Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ("reverse repo"): contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività e contestualmente rivenda tale attività, a un prezzo prestabilito, su richiesta della controparte oppure al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte ("triparty repo").

Operazione temporanea: operazione mediante la quale una banca centrale acquista a pronti (nel caso del "reverse repo") o vende a pronti (nel caso del "repo") attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

Passività: obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

Passività finanziaria: qualsiasi passività che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

Plusvalenza/minusvalenza non realizzata: utile/perdita risultante dalla valutazione di un'attività rispetto al suo costo rettificato di acquisizione.

Premio (o sovraprezzo): differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo allorché il secondo è superiore al primo.

Prezzo dell'operazione (transazione): prezzo convenuto fra le parti alla stipula di un contratto.

Prezzo di mercato: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, solitamente escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato (per esempio: borsa valori) oppure su un mercato non organizzato (mercato OTC).

Prezzo medio di mercato: valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate da market-makers o da mercati organizzati riconosciuti.

Principio della data di regolamento: principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono registrati nella data di regolamento.

Programma di prestito titoli automatizzato: operazione finanziaria che associa operazioni di pronti contro termine a operazioni temporanee in caso sia prestata una garanzia specifica a fronte di una garanzia generica. Quale risultato di tali operazione di debito e credito, il reddito è generato attraverso la differenza tra gli interessi repo delle due operazioni (il margine ricevuto). L'operazione può essere eseguita in base ad un programma fondato sul prestito (la banca che offre un tale programma è considerata la controparte finale), ovvero in base ad un programma fondato su un rapporto di agenzia (la banca che offre un tale programma agisce solo in veste di agente, e la controparte finale è l'istituzione con cui le operazioni di prestito titoli sono effettivamente eseguite).

Regolamento: atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta il ripianamento dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

Riserva: importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data della situazione patrimoniale.

Sconto: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

Strumenti azionari: titoli fruttiferi di dividendi (azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo azionario).

Swap su tassi di interesse (a valute incrociate): contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta (o in due valute differenti).

Swap su valute: operazione di acquisto/vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita/acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

TARGET: sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo, composto da un sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) presso ciascuna delle Banche centrali nazionali, dal sistema EPM e dall'Interlinking.

Tasso di rendimento implicito: tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

Titolo a sconto: attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o venduta sotto la parità.

Utili e perdite realizzati (da negoziazione): utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.

ALLEGATO II

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE

Nota:

la numerazione è riferita allo schema di stato patrimoniale riportato nell'allegato III.

ATTIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

PASSIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Stato patrimoniale annuale della BCE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

CONTO ECONOMICO DELLA BCE PUBBLICATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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